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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/10/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 6786 / 2023 R.Gen
Il Giudice designato dr. LE DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] – RM- il 12.02.2002), elettivamente domiciliata in Roma via Mario Parte_1
Calderara n. 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Piero Evangelisti e Federica De Angelis giusta procura in atti ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, CP_1 convenuto contumace
NONCHE' CONTRO
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Sebastiano Cubeddu giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 18.12.2023, ha sostenuto di aver lavorato, senza Parte_1 alcuna regolarizzazione, alle dipendenze della (presso il locale “Spazio Coramin” sito CP_1 in Tivoli Piazza Garibaldi n. 3) come aiuto cuoca dall'8.4. 2022 e sino al 31.12.2022, per poi ricoprire la mansione di chef- cuoca dal 1.1.2023 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 30.6.2023. Ella ha aggiunto di aver lavorato dal lunedì al giovedì (10.00 – 16.00), il venerdì ed il sabato (10.00- 16.00 e 18,00 – 23.00) e la domenica (10.00 – 16.00), percependo un compenso di euro 1.100,00 netti al mese;
di aver invece osservato, nel periodo in cui ha ricoperto la qualifica di cuoco, l'orario di lavoro che segue: lunedì e martedì (10.00 – 16.00), il giovedì (16.00 – 23.00), il
1 venerdì ed il sabato (10.00- 16.00 e dalle 18.00 – 23.00) e la domenica (10.00 -16.00); di aver percepito un compenso netto di euro 1.700,00 netti al mese.
Ha inoltre dedotto di non aver percepito alcunché a titolo di lavoro straordinario feriale diurno e festivo diurno, mensilità aggiuntive, indennità per ferie non godute, permessi e tfr.
Argomentato sulla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la (con CP_1 inquadramento nel livello 6 ° S qualifica di aiuto cuoca CCNL Turismo Conf Commercio e Pubblici
Esercizi, e successivamente nel livello 4° qualifica di chef- cuoco CCNL Turismo Conf Commercio
e Pubblici Esercizi), la ha chiesto la condanna della predetta convenuta al pagamento delle Parte_1 differenze retributive, come quantificate negli allegati conteggi. Ha chiesto altresì la condanna della parte datoriale al versamento dei contributi previdenziale in relazione alle differenze retributive richieste.
La non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
Si è costituito invece l' , evocato in giudizio in relazione alla domanda di condanna al CP_2 versamento dei contributi, rassegnando le seguenti conclusioni: “[…] ove venga accertata la fondatezza in tutto o in parte del ricorso, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della corrispondente somma dovuta ex lege a titolo di contributi, sanzioni ed interessi ex CP_2 lege per la quale non sia decorso il termine prescrizionale […]”.
Istruito il giudizio mediante l'escussione di testimoni, all'odierna udienza, previa concessione di un termine per note finali, è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
II. All'esito del giudizio, la domanda proposta da deve ritenersi fondata. Parte_1
Occorre premettere che, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè
l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore di parte convenuta e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata.
A tale proposito è opportuno evidenziare come la giurisprudenza di legittimità sia costante nell'affermare che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, come assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro ( vedi Cass. n. 4036 del 2000; Cass. n. 13858 del 2009, Cass. n.9251 del 2010 e Cass. n. 20367 del
2014). La subordinazione, quale vincolo di assoggettamento gerarchico del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, opera nell'ambito del concetto di eterodirezione e rappresenta una concreta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Invero, altri elementi propri della mansione lavorativa (l'assenza del rischio d'impresa, la continuità
2 e l'abitualità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la forma della retribuzione,
l'impiego di strumenti e metodologie di lavoro), seppur utili nell'identificazione del tipo di lavoro assumono carattere sussidiario rispetto al rapporto di soggezione che deve necessariamente intercorrere tra un lavorate e il datore di lavoro.
Nel caso concreto in esame, le risultanze probatorie acquisite in giudizio sono idonee per ritenere dimostrate le prospettazioni di parte ricorrente circa l'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro subordinato dall'8.4. 2022 al 30.6.2023 con le modalità e gli orari indicati in ricorso.
Invero, il teste che ha lavorato per la convenuta nel periodo in cui la ricorrente Testimone_1 ha prestato attività lavorativa per la medesima, ha dichiarato quanto segue: “ Ho lavorato da giugno
2022 o 2023 per circa un anno, io era addetta alla sala come cameriera ed al banco come barista.
Lavoravo su turni che erano o mattina (dalle 6.00/7.00 alle 15.30) o pomeriggio (dalle 14.00 sino alle 2.00 ma anche 4.00). Lavoravo tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, con questa turnazione. […] Il titolare del locale era il papà di Erano presenti entrambi sia CP_3 che il padre, i quali supervisionavano l'andamento del locale. […] I turni erano stabiliti con CP_3 cadenza settimanale da e dalla compagna . mi ha dato indicazioni generali su CP_3 Per_1 CP_3 quello dovevo fare. Per_ In cucina c'erano invece la ricorrente e un ragazzo di nome , mentre all'inizio c'era lo chef che si chiama , lui c'è stato per poco tempo perché poi è andato via. Quando io sono arrivata Per_3 la ricorrente già c'era e siamo andate via insieme all'incirca, forse a distanza di un mese l'una dall'altra. La ricorrente ha lavorato continuativamente.
[…] La ricorrente si occupava della preparazione dei pasti, primi, secondi, antipasti, dolci e pizza. Inizialmente era affiancata da che era lo chef, poi lui è andato via e quindi la ricorrente CP_3 si è ritrovata da sola in cucina e ha fatto lo chef. La ricorrente si è occupata da sola di tutta la Per_ gestione della cucina, c'è stato per poco tempo, ma era solo di supporto, dava una mano. ogni tanto scendeva in cucina per controllare la situazione. CP_3
[…] La ricorrente veniva pagata da in contanti ma non con regolarità, mi è capitato di CP_3 vedere la consegna di denaro. Quando stavo male scrivevo a per avvertirlo e penso che anche CP_3 la ricorrente lo facesse Ho assistito ad episodi in cui ed il padre davano indicazioni lavorative CP_3 alla ricorrente, del tipo sbrigati a finire una lavorazione. So che la ricorrente prendeva 1.000,00 mensili e poi 1.500,00 quando è diventata chef dal 2023, ma non ricordo bene. Tanto so perché ho sentito dire così all'interno del locale. Il locale era chiuso lunedì o martedì. L'orario di apertura al pubblico dalle 7.00 sino alle 2.00.”
La teste ha saputo riferire sdi episodi di direttive, confermando che la era tenuta ad Parte_1 osservare un orario determinato e dovesse chiedere l'autorizzazione alla parte convenuta per
3 assentarsi, oltre ad aver indicato le modalità di erogazione del compenso a favore dell'odierna ricorrente in misura fissa.
Dunque, in forza di tale dichiarazione testimoniale, non inficiata da elementi di inattendibilità, deve ritenersi che il rapporto tra le parti in causa si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato,
a tempo pieno, inquadrabile nel livello 6 ° S qualifica di aiuto cuoca CCNL Turismo Conf Commercio
e Pubblici Esercizi.
Sussistono, poi, precisi e concordanti elementi per ritenere provata la continuazione del rapporto
(dal 1.1.2023 sino al 30.6.2023) con il diverso inquadramento contrattuale, e più precisamente nel livello 4° qualifica di chef- cuoco CCNL Turismo Conf Commercio e Pubblici Esercizi, giacché : “ appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti
a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, tra i quali vi rientra il: “ cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina”.
Ed invero la suddetta teste ha confermato che la a partire dal 2023, è stata l'unica unità Parte_1 addetta alla cucina del ristorante occupandosi dell'intera gestione della stessa.
III In merito alla domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento del compenso straordinario, al riguardo, occorre sottolineare che, in tema di lavoro straordinario, l'onere della relativa prova incombe in toto sul lavoratore.
Per giurisprudenza consolidata, infatti «è onere del lavoratore, in caso di richiesta di corresponsione di importi per differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario, fornire la necessaria prova dell'attività espletata oltre il normale orario di lavoro» (Trib. Savona, 23 febbraio 2009; Cass. Civ., Sez. Lav., 9 febbraio 2009, n. 3194; Cass. Civ. sez. Lav., 16 febbraio 2009,
n. 3714). In particolare, con riferimento al lavoro straordinario, è costante l'orientamento giurisprudenziale in ordine al quale, al fine di poter dichiarare il diritto di un lavoratore al compenso per lavoro straordinario, è necessaria una puntuale e rigorosa prova circa il concreto svolgimento dello stesso. Il lavoratore, pertanto, deve dimostrare ogni singola ora di straordinario effettuato, oltre a provare di aver lavorato anche per tutto il normale orario.
Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa.
Ebbene, nel caso di specie, tale onere può ritenersi assolto.
4 Va evidenziato che le dichiarazioni rese dalla teste sono idonee ad apportare un Tes_1 contributo alla valutazione del pretesto svolgimento di lavoro straordinario, avendo specificatamente delimitato l'arco temporale nel quale avrebbe svolto la prestazione lavorativa e ribadendo che entrambe hanno sempre lavorato nei giorni festivi.
Alla luce di tali dichiarazioni è possibile ritenere che tra le parti in causa si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato, inquadramento livello 6 ° S - qualifica di aiuto cuoca CCNL Turismo
Conf Commercio e Pubblici Esercizi, per il periodo che va dall' 8.4.2022 sino al 31.12.2023; nell'arco temporale che va dal 1.1.2023 al 30.6.2023 tra le parti si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato, inquadramento livello 4° - qualifica di chef- cuoco CCNL Turismo Conf Commercio e
Pubblici Esercizi.
Dunque, sulla base delle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente e dell'effettivo orario di lavoro da questa osservato, va affermato che ha diritto al pagamento delle differenze Parte_1 retributive.
Sulla base dei conteggi elaborati dalla parte ricorrente, conformi ai minimi contrattuali applicabili e con decurtazione di quanto percepito in costanza di rapporto, spetta a quest'ultima la somma complessiva pari ad euro 6.898,93 lordi (di cui euro 5.159,48 a titolo di differenze paga giornaliera, straordinario feriale diurno, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti;
euro 1.739,45 a titolo di TFR).
Segue la regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente mediante il versamento, da parte della convenuta, dei contributi omessi in relazione alle accertate differenze retributive maturate nel sopraindicato periodo, seppur nei limiti della prescrizione.
Stante l'accoglimento della domanda, le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta che va condannata alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari della parte ricorrente, della somma liquidata come in dispositivo.
Le spese di lite vanno compensate nei rapporti tra parte convenuta e , stante la posizione CP_2 marginale dell'Ente.
P.Q.M
- dichiara che tra e è intercorso un ordinario rapporto di lavoro Parte_1 CP_1 subordinato a tempo indeterminato dall'8.4.2022 al 30.6.2023, con diritto della ricorrente all'inquadramento 6° S Livello CCNL Turismo- Conf Commercio Pubblici Esercizi sino al 1.12.2022
e, successivamente, al 4° Livello del medesimo CCNL;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.898,93, per i titoli di cui in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
5 - condanna parte convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale del ricorrente in relazione alle suddette accertate differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.695,00, oltre CP_1 spese generali al 15%, Iva e Cpa da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
Tivoli, 28.10.2025
Il Giudice
LE Di TR
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