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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2025, n. 6100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6100 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.7649/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile promossa da: (C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Catania via Glauco n. 10/12, nonché il Fallimento personale del socio illimitatamente responsabile
, in persona del Curatore fallimentare Avv. Maria Elena Scuderi, elettivamente Parte_1 domiciliati in Catania via Milano n. 20 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Perrotta che li rappresenta e difende giusto provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato del 19/04/2023 e procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catania Via Controparte_1 C.F._1
F. Crispi n. 247 presso lo studio dell'Avv. Nicola Natullo che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO A seguito della discussione orale, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 15.06.2023, il Parte_2
e personale di , ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dare atto che i fatti dedotti in narrativa costituiscono prova sufficiente della sussistenza in capo a , nato a [...] il Controparte_1
22/07/1983, residente in [...], Corso San Vito, n. 152 (C.F.: ), nei CodiceFiscale_2 confronti della massa dei creditori del fallimento della società “ Parte_1
” nonchè del Fallimento personale del socio illimitatamente responsabile
[...] Parte_1
, di una responsabilità risarcitoria di complessivi € 105.378,57, oltre ulteriori interessi legali
[...] sul capitale rivalutato dal 19/05/2023 fino al soddisfo;
ovvero, via subordinata, in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta opportuna e/o che dovesse risultare in corso di causa;
2) per l'effetto, condannare al pagamento dell'importo complessivo di € Controparte_1
1 105.378,57, oltre ulteriori interessi legali sul capitale rivalutato dal 19/05/2023 fino al soddisfo;
ovvero, via subordinata, in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta opportuna e/o che dovesse risultare in corso di causa;
3) condannare il convenuto alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio, con rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
A fondamento della domanda, la curatela attrice ha dedotto di volere recuperare il tantundem, pari al valore ricavato dalla vendita dell'immobile, nei confronti del terzo acquirente ( ) Controparte_1 dell'immobile oggetto di un atto dichiarato inefficace con una precedente azione revocatoria iniziata nel 2012 e conclusasi in via definitiva nel 2019.
Con il primo giudizio, infatti, il aveva chiesto la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., Parte_1 nei propri confronti, dell'atto di vendita del 12 aprile 2007, in notar da Catania, trascritto il 10 Per_1 maggio 2007 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Catania, con il quale Parte_1
aveva trasferito (unitamente alla coniuge ) tutti gli immobili di proprietà, di
[...] Controparte_2 cui due unità in favore del figlio ed una in favore della Controparte_1 Controparte_3
Ha dedotto, altresì, che, dopo il rigetto della domanda revocatoria innanzi al Tribunale di Catania, la
Corte di Appello, con sentenza n. 2125/2017 pubblicata il 16/11/2017, aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita del 12/04/2007 nei confronti della Curatela, relativamente alla metà indivisa del , il cui controvalore, detratto il pagamento dei debiti di quest'ultimo Parte_1 verso creditori vari, era pari ad €76.208,24 (metà dell'importo di €152.416,47).
La Cassazione, con ordinanza n.24786/2019 pubblicata il 03/10/2019, aveva confermato integralmente la sentenza di appello, che, pertanto, era passata in giudicato.
Il convenuto , acquirente della vendita revocata, al momento dell'instaurazione Controparte_1 del giudizio di primo grado aveva già venduto l'immobile, giusto atto pubblico del 05/09/2009 trascritto il 14/09/2009, così rendendo impossibile assoggettarlo ad esecuzione a beneficio della massa dei creditori del fallimento. Con il presente giudizio è richiesta la corresponsione del controvalore monetario e cioè l'importo di €76.208,24, come statuito dalle sentenze citate, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito contestando la ricostruzione operata dall'attrice chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda attorea. Ha in particolare eccepito che il residuo importo di €152.416,47 era stato oggetto di accollo, pattuito nell'atto, da parte dell'odierno convenuto, e che tale debito era stato poi effettivamente estinto, in occasione dell'atto di vendita del 5.9.2009. A comprova dell'estinzione del debito, ha prodotto l'atto di consenso alla cancellazione di ipoteca rilasciato dal creditore in Pt_3 data 5.9.2009.
2 Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
È pacifico che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, a liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori medesimi, viene in considerazione soltanto per il suo valore.
Pertanto, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo atteso che qualora l'immobile non sia più nella disponibilità del convenuto si deve pronunciare la condanna al pagamento dell'equivalente monetario (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 14891/2002).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che “seppur in materia di revocatoria fallimentare ma con principî logicamente estensibili in necessaria coerenza – che oggetto della domanda pauliana non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante
l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore: ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa (Cass., 8/11/2017, n. 26425; Cass. n. 7408/2021 );in coerenza era stato già affermato, in termini, che l'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria: anche in tal caso, infatti, l'accoglimento dell'azione revocatoria consente all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente (Cass., 6/8/2010, n. 18369)” (Cass. n.17526/2025).
La domanda attorea è fondata per i motivi di seguito esposti.
La curatela attrice ha avanzato domanda risarcitoria, tesa cioè a recuperare, nei confronti del terzo acquirente della vendita revocata (odierno convenuto) con la precedente azione revocatoria - iniziata nel 2012 e conclusasi in via definitiva nel 2019 - il tantundem monetario pari al valore ricavato dalla vendita dell'immobile effettuata, giusto atto pubblico del 05/09/2009 ai rogiti del notaio Per_2
3 , di Rosolini, rep. 42532, trascritto il 14/09/2009, prima dell'instaurazione del giudizio di primo Per_3 grado.
Con sentenza della Corte di Appello n. 2125/2017 pubblicata il 16/11/2017, è stata dichiarata in via definitiva l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita del 12/04/2007 nei confronti della Curatela, relativamente alla metà indivisa di , il cui controvalore, detratto il pagamento dei Parte_1 debiti di quest'ultimo verso creditori vari, è stata quantificato in €76.208,24 (metà dell'importo di €
152.416,47).
Il vaglio di quanto sostenuto dalla parte convenuta che ha eccepito che il residuo importo di €
152.416,47 era stato oggetto di accollo, pattuito nell'atto, da parte dell'odierno convenuto, e che tale debito era stato poi effettivamente estinto, in occasione dell'atto di vendita del 5.9.2009 è precluso dal giudicato e non può essere oggetto di diversa valutazione in seno al presente giudizio. In particolare, la prova del pagamento del debito nascente dal rapporto di accollo dei debiti del defunto genitore rappresenta un'eccezione da valere nell'azione revocatoria e su tale assenza si è basato l'accoglimento della domanda revocatoria, sulla scorta del principio del ne bis in idem.
Appare evidente, infatti, che "l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione
(giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo" (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del
26/02/2019).
Come affermato da costante giurisprudenza sul punto, il concetto di giudicato implicito trova esauriente definizione in varie pronunce della Suprema Corte, le quali sostanzialmente convergono nel sostenere che il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni, giuridiche e di fatto, fatte valere in
4 giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili anche in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificatamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia.
Comprovata l'impossibilità di restituzione dei beni, ceduti a terzi deve trovare accoglimento la domanda attorea con condanna del convenuto alla restituzione dell'equivalente in denaro pari ad
€76.208,24, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale.
Infatti, “in tema di azione revocatoria fallimentare, senza distinzioni tra le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 67 legge fall. (cui si riferisce la fattispecie) ovvero del comma 2, la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto pecuniario, in capo all'accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, poiché l'atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall'originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito;
ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale” (Cassazione civile, sez. I, 15/12/2011, n. 27084).
Trattandosi poi di obbligazione di valuta, in assenza di prova del maggior danno patito, non spetta la rivalutazione.
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento della somma di €76.208,24, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n.55/2014 e succ. modif., sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di valore della causa (ridotti ai minimi per la fase istruttoria e decisoria tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta). Atteso che la curatela è stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, il pagamento va disposto in favore dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: condanna al pagamento, per le causali in parte motiva, in favore della parte Controparte_1 attrice, la somma di €76.208,24, oltre interessi dalla domanda;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dello Stato, liquidate in Controparte_1
€9.142,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, iva e cpa se dovute per legge.
Così deciso dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania il giorno 18.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile promossa da: (C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Catania via Glauco n. 10/12, nonché il Fallimento personale del socio illimitatamente responsabile
, in persona del Curatore fallimentare Avv. Maria Elena Scuderi, elettivamente Parte_1 domiciliati in Catania via Milano n. 20 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Perrotta che li rappresenta e difende giusto provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato del 19/04/2023 e procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catania Via Controparte_1 C.F._1
F. Crispi n. 247 presso lo studio dell'Avv. Nicola Natullo che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO A seguito della discussione orale, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 15.06.2023, il Parte_2
e personale di , ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dare atto che i fatti dedotti in narrativa costituiscono prova sufficiente della sussistenza in capo a , nato a [...] il Controparte_1
22/07/1983, residente in [...], Corso San Vito, n. 152 (C.F.: ), nei CodiceFiscale_2 confronti della massa dei creditori del fallimento della società “ Parte_1
” nonchè del Fallimento personale del socio illimitatamente responsabile
[...] Parte_1
, di una responsabilità risarcitoria di complessivi € 105.378,57, oltre ulteriori interessi legali
[...] sul capitale rivalutato dal 19/05/2023 fino al soddisfo;
ovvero, via subordinata, in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta opportuna e/o che dovesse risultare in corso di causa;
2) per l'effetto, condannare al pagamento dell'importo complessivo di € Controparte_1
1 105.378,57, oltre ulteriori interessi legali sul capitale rivalutato dal 19/05/2023 fino al soddisfo;
ovvero, via subordinata, in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta opportuna e/o che dovesse risultare in corso di causa;
3) condannare il convenuto alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio, con rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
A fondamento della domanda, la curatela attrice ha dedotto di volere recuperare il tantundem, pari al valore ricavato dalla vendita dell'immobile, nei confronti del terzo acquirente ( ) Controparte_1 dell'immobile oggetto di un atto dichiarato inefficace con una precedente azione revocatoria iniziata nel 2012 e conclusasi in via definitiva nel 2019.
Con il primo giudizio, infatti, il aveva chiesto la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., Parte_1 nei propri confronti, dell'atto di vendita del 12 aprile 2007, in notar da Catania, trascritto il 10 Per_1 maggio 2007 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Catania, con il quale Parte_1
aveva trasferito (unitamente alla coniuge ) tutti gli immobili di proprietà, di
[...] Controparte_2 cui due unità in favore del figlio ed una in favore della Controparte_1 Controparte_3
Ha dedotto, altresì, che, dopo il rigetto della domanda revocatoria innanzi al Tribunale di Catania, la
Corte di Appello, con sentenza n. 2125/2017 pubblicata il 16/11/2017, aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita del 12/04/2007 nei confronti della Curatela, relativamente alla metà indivisa del , il cui controvalore, detratto il pagamento dei debiti di quest'ultimo Parte_1 verso creditori vari, era pari ad €76.208,24 (metà dell'importo di €152.416,47).
La Cassazione, con ordinanza n.24786/2019 pubblicata il 03/10/2019, aveva confermato integralmente la sentenza di appello, che, pertanto, era passata in giudicato.
Il convenuto , acquirente della vendita revocata, al momento dell'instaurazione Controparte_1 del giudizio di primo grado aveva già venduto l'immobile, giusto atto pubblico del 05/09/2009 trascritto il 14/09/2009, così rendendo impossibile assoggettarlo ad esecuzione a beneficio della massa dei creditori del fallimento. Con il presente giudizio è richiesta la corresponsione del controvalore monetario e cioè l'importo di €76.208,24, come statuito dalle sentenze citate, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito contestando la ricostruzione operata dall'attrice chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda attorea. Ha in particolare eccepito che il residuo importo di €152.416,47 era stato oggetto di accollo, pattuito nell'atto, da parte dell'odierno convenuto, e che tale debito era stato poi effettivamente estinto, in occasione dell'atto di vendita del 5.9.2009. A comprova dell'estinzione del debito, ha prodotto l'atto di consenso alla cancellazione di ipoteca rilasciato dal creditore in Pt_3 data 5.9.2009.
2 Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
È pacifico che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, a liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori medesimi, viene in considerazione soltanto per il suo valore.
Pertanto, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo atteso che qualora l'immobile non sia più nella disponibilità del convenuto si deve pronunciare la condanna al pagamento dell'equivalente monetario (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 14891/2002).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che “seppur in materia di revocatoria fallimentare ma con principî logicamente estensibili in necessaria coerenza – che oggetto della domanda pauliana non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante
l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore: ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa (Cass., 8/11/2017, n. 26425; Cass. n. 7408/2021 );in coerenza era stato già affermato, in termini, che l'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria: anche in tal caso, infatti, l'accoglimento dell'azione revocatoria consente all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente (Cass., 6/8/2010, n. 18369)” (Cass. n.17526/2025).
La domanda attorea è fondata per i motivi di seguito esposti.
La curatela attrice ha avanzato domanda risarcitoria, tesa cioè a recuperare, nei confronti del terzo acquirente della vendita revocata (odierno convenuto) con la precedente azione revocatoria - iniziata nel 2012 e conclusasi in via definitiva nel 2019 - il tantundem monetario pari al valore ricavato dalla vendita dell'immobile effettuata, giusto atto pubblico del 05/09/2009 ai rogiti del notaio Per_2
3 , di Rosolini, rep. 42532, trascritto il 14/09/2009, prima dell'instaurazione del giudizio di primo Per_3 grado.
Con sentenza della Corte di Appello n. 2125/2017 pubblicata il 16/11/2017, è stata dichiarata in via definitiva l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita del 12/04/2007 nei confronti della Curatela, relativamente alla metà indivisa di , il cui controvalore, detratto il pagamento dei Parte_1 debiti di quest'ultimo verso creditori vari, è stata quantificato in €76.208,24 (metà dell'importo di €
152.416,47).
Il vaglio di quanto sostenuto dalla parte convenuta che ha eccepito che il residuo importo di €
152.416,47 era stato oggetto di accollo, pattuito nell'atto, da parte dell'odierno convenuto, e che tale debito era stato poi effettivamente estinto, in occasione dell'atto di vendita del 5.9.2009 è precluso dal giudicato e non può essere oggetto di diversa valutazione in seno al presente giudizio. In particolare, la prova del pagamento del debito nascente dal rapporto di accollo dei debiti del defunto genitore rappresenta un'eccezione da valere nell'azione revocatoria e su tale assenza si è basato l'accoglimento della domanda revocatoria, sulla scorta del principio del ne bis in idem.
Appare evidente, infatti, che "l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione
(giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo" (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del
26/02/2019).
Come affermato da costante giurisprudenza sul punto, il concetto di giudicato implicito trova esauriente definizione in varie pronunce della Suprema Corte, le quali sostanzialmente convergono nel sostenere che il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni, giuridiche e di fatto, fatte valere in
4 giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili anche in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificatamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia.
Comprovata l'impossibilità di restituzione dei beni, ceduti a terzi deve trovare accoglimento la domanda attorea con condanna del convenuto alla restituzione dell'equivalente in denaro pari ad
€76.208,24, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale.
Infatti, “in tema di azione revocatoria fallimentare, senza distinzioni tra le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 67 legge fall. (cui si riferisce la fattispecie) ovvero del comma 2, la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto pecuniario, in capo all'accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, poiché l'atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall'originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito;
ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale” (Cassazione civile, sez. I, 15/12/2011, n. 27084).
Trattandosi poi di obbligazione di valuta, in assenza di prova del maggior danno patito, non spetta la rivalutazione.
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento della somma di €76.208,24, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n.55/2014 e succ. modif., sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di valore della causa (ridotti ai minimi per la fase istruttoria e decisoria tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta). Atteso che la curatela è stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, il pagamento va disposto in favore dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: condanna al pagamento, per le causali in parte motiva, in favore della parte Controparte_1 attrice, la somma di €76.208,24, oltre interessi dalla domanda;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dello Stato, liquidate in Controparte_1
€9.142,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, iva e cpa se dovute per legge.
Così deciso dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania il giorno 18.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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