Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 3 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00937/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01370/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2025, proposto da
Guarena s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, alla piazza Virgilio, n. 4;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Marsala Fanara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento del 4 luglio 2025, avente ad oggetto annullamento ai sensi dell'art. 21- nonies della l. n. 241/1990, del N.O. annuale all’utilizzo provvisorio a parcheggio contrassegnato dal prot. n. 669543 del 23 aprile 2025; di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ancorché ignoto,
e per la condanna
dell’amministrazione al pagamento dell’indennizzo ex art. 21- quinquies della l. n. 241/1990 ovvero al risarcimento del danno ingiusto arrecato alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. RC RI NI e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, giusto contratto di locazione del 21 febbraio 2025, conduce un’area di circa 2.000 mq sita in Palermo, alla piazza F. Crispi.
Con provvedimento del 23 aprile 2025, il Comune di Palermo rilasciava il nulla osta per l’utilizzazione provvisoria a parcheggio, ai sensi dell’art. 29 delle N.T.A. del vigente P.R.G.
Previo contraddittorio procedimentale, con successivo provvedimento del 4 luglio 2025, la medesima amministrazione annullava il precedente atto evidenziando che “ il N.O. prot. 669543 del 23/04/2025 è viziato dal contrasto con le norme di legge: infatti l’art. 29 comma 2 delle N.T. di A. del vigente P.R.G. prevede che l’Amministrazione possa autorizzare l’utilizzazione provvisoria a parcheggio delle aree gravate da vincoli preordinati all’espropriazione. Nella fattispecie in argomento, viceversa, l’area non può considerarsi gravata da vincoli espropriativi, in quanto il vincolo costituito dal P.R.G. è ampiamente decaduto atteso che l’art. 9 comma 2 del D.P.R. 327/2001 prevede che il vincolo espropriativo abbia durata di 5 anni.
In ordine alle ragioni di interesse pubblico che impongono a questo Ufficio di intervenire in autotutela non si può non richiamare la nota n. 8839 del 02/05/2025 con la quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo ha “inopportuno l’uso a parcheggio, seppure temporaneo dell’area in oggetto, in quanto in contrasto con i principi di tutela e valorizzazione in generale dell’intera città e, nella fattispecie, con rilevante e significativo valore per la collettività del recupero culturale di questo luogo”.
Peraltro il sopracitato N.O. è in contrasto con le Direttive Generali per la formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 388 del 15/12/2023, le quali prevedono, tra le azioni relative alla definizione e progettazione dei poli dello sviluppo e grandi attrattori, la realizzazione di un museo e itinerario urbano del Liberty e museo diffuso della città nonché con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 21 aprile 2021, che ha avviato le procedure per la progettazione e realizzazione del Museo Regionale del Liberty “Villa Deliella” e dell’itinerario dell’Art Nouveau ”.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società impugnava il citato atto negativo e ne lamentava l’illegittimità perché assunto: a) in violazione dell’art. 21- quinquies e 21- nonies della l. n. 241/1990 perché l’atto, pur formalmente nominato annullamento d’ufficio, sarebbe in realtà una revoca motivata in ragione dell’atto di indirizzo assessoriale del 2 maggio 2025; b) in violazione dell’art. 29 N.T.A. perché il vincolo non sarebbe decaduto e, comunque, tale circostanza sarebbe ininfluente per l’interpretazione sinora resa alla citata disposizione.
All’esito della camera di consiglio del 10 settembre 2025, questo Tribunale adottava l’ordinanza cautelare n. 506 del 12 settembre 2025 di accoglimento ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., dunque con sollecita fissazione dell’udienza pubblica e con richiesta di chiarimenti all’amministrazione che avrebbe dovuto “ riferire sullo stato del procedimento volto alla realizzazione del Museo Regionale del Liberty “Villa Deliella”, con indicazione degli specifici atti adottati dagli enti comunali e regionali ”.
Con ordinanza n. 352 del 5 novembre 2025 il C.G.A.R.S. rigettava l’appello cautelare interposto dalla società ricorrente.
All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
1. Per la definizione della complessiva vicenda portata all’attenzione del Collegio è sufficiente muovere dal corretto inquadramento giuridico dell’atto impugnato, da cui può essere desunta la soluzione a entrambi i motivi di ricorso.
Al riguardo, il Collegio ritiene che l’atto impugnato, cioè la nota del Comune di Palermo del 4 luglio 2025 sia, di là dalla nominazione che recano alcuni atti della sequenza procedimentale, un annullamento d’ufficio, cioè un provvedimento di secondo grado con cui l’amministrazione ha rimosso dal mondo giuridico il nulla osta precedentemente emesso, perché ritenuto in contrasto con l’art. 29 delle N.T.A. del P.R.G. e con la nota assessoriale n. 8839 del 2 maggio 2025 e con la deliberazione della Giunta comunale n. 388 del 15 dicembre 2023.
All’esito dell’istruttoria, il contenuto delle note da ultimo richiamate (dell’Assessore e della Giunta comunale del Comune di Palermo) sono risultate prive di alcun concreto riscontro rispetto alla spendita di potere pubblico perché le stesse, meri atti di indirizzo, non hanno ricevuto alcun impulso da parte degli uffici preposti: non esiste alcun progetto relativo alla realizzazione del c.d. Museo Regionale del Liberty “Villa Deliella”, che al momento è semplicemente un’area rasa e abbandonata nel cuore della città.
Ne consegue che, su questo versante, l’atto impugnato è affetto da travisamento del fatto, soprattutto se si considera che l’autorizzazione all’esercizio del parcheggio nell’area è solo provvisoria.
Nondimeno, l’atto di secondo grado risulta plurimotivato e resiste all’impugnazione rispetto all’argomento speso relativamente all’inapplicabilità dell’art. 29, comma 2 delle N.T.A. del P.R.G. al caso in esame.
Infatti, ai sensi della citata disposizione “ l’amministrazione comunale può autorizzare l’utilizzazione provvisoria delle aree gravate da vincoli preordinati all’espropriazione, fino all’emanazione del provvedimento espropriativo, per parcheggi sia privati che pubblici, quando lo reputi urbanisticamente opportuno.
Analoga disposizione può essere concessa per le aree di verde agricolo compromesso.
L’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco a titolo precario per un periodo non superiore ad un anno, subordinatamente ad un atto unilaterale d'obbligo con cui il proprietario interessato si impegni a:
a) utilizzare l’area esclusivamente per parcheggio, senza alcun impianto fisso, salvo quelli strettamente funzionali al parcheggio;
b) riconoscere ed accettare la disciplina urbanistica dell’area;
c) far cessare l'utilizzazione provvisoria dell'area alla scadenza del termine o, se precedente, alla data di comunicazione del provvedimento di occupazione o di espropriazione dell’area;
d) non costituire diritti personali o reali di godimento o di garanzia sull’area a favore di terzi fino alla scadenza del termine medesimo;
e) riconoscere come causa di estinzione anticipata della autorizzazione richiesta, senza diritto a speciale indennizzo in relazione agli impegni assunti ed alla autorizzazione richiesta, il provvedimento di occupazione di urgenza o di espropriazione dell'area;
f) eseguire le sistemazioni a tutela del decoro e dell’ambiente eventualmente richieste dall’amministrazione comunale;
g) fornire adeguata cauzione o fideiussione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti ”.
Sussumendo la fattispecie concreta devoluta a questo Tribunale in quella astratta di riferimento, risultante dall’interpretazione letterale della disposizione, è evidente che l’amministrazione non poteva rilasciare il nulla osta ai sensi dell’art. 29, comma 2 delle N.T.A. perché il vincolo preordinato all’esproprio, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, era decaduto: mancava quindi il presupposto per l’adozione del nulla osta e, correttamente, l’amministrazione ha rimosso nei termini di legge l’atto ampliativo adottato il 23 aprile 2025.
In ultimo, giova evidenziare che questo Tribunale non può conoscere di eventuali disparità di trattamento tenute dall’amministrazione in situazioni analoghe, evocate anche nel corso della discussione orale, perché tale motivo di ricorso non è stato ritualmente formulato.
Ad ogni modo, la legittima pretesa della società ricorrente all’esercizio di un parcheggio nell’area, non gravata da vincoli di esproprio, potrà essere conseguita mediante nuova istanza ai sensi dell’art. 29, comma 1 delle medesime N.T.A. del P.R.G., qualora ne ricorrano i presupposti di legge e l’area con diversa destinazione sia priva di vincoli diversi da quelli urbanistici.
2. La qualificazione dell’atto quale annullamento d’ufficio consente di rigettare la domanda di conseguimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21- quinquies della l. n. 241/1990 perché non è prevista la compensazione dell’interesse negativo in caso di rimozione di un atto (come quello del 23 aprile 2025) adottato contra legem .
3. Il rigetto della domanda di annullamento comporta il medesimo esito per quella di risarcimento del danno da atto illegittimo pure formulata nel ricorso, mancando anche qui il presupposto (cioè l’illegittimità del provvedimento impugnato) per un suo scrutinio.
4. Le peculiarità in fatto della vicenda consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE VA, Presidente
AE AR US, Primo Referendario
RC RI NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC RI NI | BE VA |
IL SEGRETARIO