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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 29/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7434/2024 cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 5821/2023
TRA
nata ad [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1 che agisce d'intesa con l'Avv. G.L. Frenda, con cui elett. dom. in Aversa alla Via V. Jasi n. 35, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e CP_1 ano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 5821/2023 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva negato la sussistenza del requisito sanitario, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo di “Accertare e dichiarare che la sig.ra è Parte_1 invalida al 100% e non è capace di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore e/o non è in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana e necessita di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di
1 ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10/09/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 01/10/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 18/10/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che lo stesso non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta, lamentando altresì il mancato riferimento ad ADL e IADL. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito, si osserva quanto segue. Il ctu, all'esito dell'esame obiettivo e tenuto conto della documentazione medica, riteneva parte ricorrente affetta da “Cardiopatia ischemico-ipertensiva, in trattamento farmacologico. Extrasistolia ventricolare. Scompenso cardiaco cronico. islipidemia. Esiti di pregresso intervento CP_2 chirurgico, per carcinoma dal colon discendente, in follo ativo, per ripresa della malattia;
malattia da reflusso gastroesofageo”, e così concludeva: “Il CTU rileva che la ricorrente, allo stato, è in grado di deambulare autonomamente, pur presentando lieve impaccio muscolare, nei movimenti (sia attivi che 2 passivi), ai gradi estremi;
i cambi posturali e la stazione eretta si realizzano in autonomia, anche se rallentati;
presenta, infine, un buon orientamento nel tempo e nello spazio e verso le persone;
è collaborante, sveglia;
risponde a tono alle domande poste, senza esitazione, con eloquio fluido e conclusivo. Pertanto, allo stato, la ricorrente non ha bisogno di assistenza continua, essendo in grado di compiere gli atti elementari della vita quotidiana, in maniera autonoma”. Il consulente, inoltre, riscontrando le osservazioni inviate da parte ricorrente a seguito della trasmissione delle bozze, osservava che, ferme le patologie, peraltro croniche, diagnosticate, “la ricorrente, dal punto di vista neuropsichico, alla visita e allo stato attuale, è risultata collaborante, sveglia, con capacità di critica e giudizio. Dal punto di vista motorio, la ricorrente è, allo stato attuale, autonoma, non necessita di aiuti particolari. Dal punto di vista cardiovascolare, sono sì evidenti patologie croniche, ma, allo stato, non inficiano il suo stato: non ha dispnea e i parametri valutati sono stabili”, confermando il giudizio reso e, dunque, ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 100%, non sussistendo i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Del tutto inidonee ad inficiare la validità del giudizio maturato dal ctu sono le osservazioni rese nel giudizio introduttivo. Ed invero i test ADL e IADL sono strumenti non dotati, in ambito medico-legale, di un valore assoluto al fine di determinare l'autonomia o meno di un individuo;
i predetti test
– che, tra l'altro, prevedono che sia di norma lo stesso paziente a rispondere alle domande in ordine alla propria capacità di svolgere talune attività – non consentono di prescindere, a parere del giudicante, dall'esito dell'esame obiettivo espletato dal consulente, e dunque dei rilievi dallo stesso direttamente effettuati nel corso della visita. In merito, si osserva che, nel corso dell'esame obiettivo, il consulente dava atto che “La stazione eretta, i cambi posturali e la deambulazione si realizzano in totale autonomia” e che la ricorrente risultava “Collaborante, sveglia, con buon orientamento, per quanto riguarda lo spazio, il tempo e le persone. Risponde alle domande poste, con eloquio fluido e conclusivo, senza esitazione. Riferisce alterazione del ritmo sonno-veglia, con frequenti risvegli notturni”. Ebbene, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. 3 Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo effettuato dal consulente, ed in assenza di puntuali deduzioni della parte in merito in ordine ad un'impossibilità, e non mera difficoltà, nella deambulazione o nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, alcun approfondimento istruttorio appare necessario. Per mera completezza, si osserva che alcuna omessa pronuncia si ravvisa nella consulenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di handicap in condizione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992, requisito di cui non veniva richiesto l'accertamento nel ricorso per atp. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene. Il ricorso pertanto va rigettato. Le spese di lite si compensano integralmente, in assenza di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., in considerazione della qualità delle parti e dei motivi della decisione Le spese di consulenza tecnica sono poste in solido tra le parti e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 29/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 29/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7434/2024 cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 5821/2023
TRA
nata ad [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1 che agisce d'intesa con l'Avv. G.L. Frenda, con cui elett. dom. in Aversa alla Via V. Jasi n. 35, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e CP_1 ano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 5821/2023 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva negato la sussistenza del requisito sanitario, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo di “Accertare e dichiarare che la sig.ra è Parte_1 invalida al 100% e non è capace di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore e/o non è in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana e necessita di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di
1 ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10/09/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 01/10/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 18/10/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che lo stesso non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta, lamentando altresì il mancato riferimento ad ADL e IADL. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito, si osserva quanto segue. Il ctu, all'esito dell'esame obiettivo e tenuto conto della documentazione medica, riteneva parte ricorrente affetta da “Cardiopatia ischemico-ipertensiva, in trattamento farmacologico. Extrasistolia ventricolare. Scompenso cardiaco cronico. islipidemia. Esiti di pregresso intervento CP_2 chirurgico, per carcinoma dal colon discendente, in follo ativo, per ripresa della malattia;
malattia da reflusso gastroesofageo”, e così concludeva: “Il CTU rileva che la ricorrente, allo stato, è in grado di deambulare autonomamente, pur presentando lieve impaccio muscolare, nei movimenti (sia attivi che 2 passivi), ai gradi estremi;
i cambi posturali e la stazione eretta si realizzano in autonomia, anche se rallentati;
presenta, infine, un buon orientamento nel tempo e nello spazio e verso le persone;
è collaborante, sveglia;
risponde a tono alle domande poste, senza esitazione, con eloquio fluido e conclusivo. Pertanto, allo stato, la ricorrente non ha bisogno di assistenza continua, essendo in grado di compiere gli atti elementari della vita quotidiana, in maniera autonoma”. Il consulente, inoltre, riscontrando le osservazioni inviate da parte ricorrente a seguito della trasmissione delle bozze, osservava che, ferme le patologie, peraltro croniche, diagnosticate, “la ricorrente, dal punto di vista neuropsichico, alla visita e allo stato attuale, è risultata collaborante, sveglia, con capacità di critica e giudizio. Dal punto di vista motorio, la ricorrente è, allo stato attuale, autonoma, non necessita di aiuti particolari. Dal punto di vista cardiovascolare, sono sì evidenti patologie croniche, ma, allo stato, non inficiano il suo stato: non ha dispnea e i parametri valutati sono stabili”, confermando il giudizio reso e, dunque, ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 100%, non sussistendo i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Del tutto inidonee ad inficiare la validità del giudizio maturato dal ctu sono le osservazioni rese nel giudizio introduttivo. Ed invero i test ADL e IADL sono strumenti non dotati, in ambito medico-legale, di un valore assoluto al fine di determinare l'autonomia o meno di un individuo;
i predetti test
– che, tra l'altro, prevedono che sia di norma lo stesso paziente a rispondere alle domande in ordine alla propria capacità di svolgere talune attività – non consentono di prescindere, a parere del giudicante, dall'esito dell'esame obiettivo espletato dal consulente, e dunque dei rilievi dallo stesso direttamente effettuati nel corso della visita. In merito, si osserva che, nel corso dell'esame obiettivo, il consulente dava atto che “La stazione eretta, i cambi posturali e la deambulazione si realizzano in totale autonomia” e che la ricorrente risultava “Collaborante, sveglia, con buon orientamento, per quanto riguarda lo spazio, il tempo e le persone. Risponde alle domande poste, con eloquio fluido e conclusivo, senza esitazione. Riferisce alterazione del ritmo sonno-veglia, con frequenti risvegli notturni”. Ebbene, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. 3 Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo effettuato dal consulente, ed in assenza di puntuali deduzioni della parte in merito in ordine ad un'impossibilità, e non mera difficoltà, nella deambulazione o nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, alcun approfondimento istruttorio appare necessario. Per mera completezza, si osserva che alcuna omessa pronuncia si ravvisa nella consulenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di handicap in condizione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992, requisito di cui non veniva richiesto l'accertamento nel ricorso per atp. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene. Il ricorso pertanto va rigettato. Le spese di lite si compensano integralmente, in assenza di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., in considerazione della qualità delle parti e dei motivi della decisione Le spese di consulenza tecnica sono poste in solido tra le parti e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 29/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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