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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NE OL, LA
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6496/2022 depositato il 14/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl C/o Centro Commerciale Ricorrente_2 Torre 5 Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 C/o L'Avvocatura Comunale - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 838/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 26/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1662 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 07 dicembre 2022 al Comune di Latina, la società Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. sig. Rappresentante_1 impugna la sentenza n.838/03/2022 emessa dalla Commissione Tributaria di primo grado di Latina in data 08 aprile 2022 e depositata il 26 settembre 2022.
Nel giudizio di prime cure la società Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di accertamento ed irrogazione delle sanzioni IMU n. 1662 relativo all'anno d'imposta 2018 con il quale il Comune di Latina accertava il mancato pagamento dell'IMU per €.3.523,00, oltre sanzioni per complessivi €.4.613,00.
Nel giudizio di prime cure la ricorrente, con l'unico motivo di doglianza, eccepiva l'erroneità del calcolo dell'imposta in quanto in possesso dei requisiti per il riconoscimento della esenzione spettante alle imprese costruttrici ex art. 2 DL n.102/2013. In particolare la ricorrente deduceva di essere impresa costruttrice proprietaria dell'immobile oggetto di demolizione e successiva ricostruzione ubicato nel territorio comunale ed in particolare in Indirizzo_1 (estremi catastali), avrebbe omesso di pagare l'IMU perché in possesso dei requisiti per l'esenzione.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'Ente impositore sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici, richiamando un precedente tra le stesse parti, per il medesimo immobile e per il medesimo tributo relativo all'anno d'imposta 2015, rigettavano il ricorso compensando le spese di lite.
L'appellante con un unico articolato motivo d'impugnazione eccepisce l'erroneità della sentenza di prime cure evidenziando che i motivi del ricorso e le sottostanti fattispecie sarebbero diverse. Insiste quindi sulla spettanza dell'esenzione in quanto impresa costruttrice.
Conclude l'appellante chiedendo l'accoglimento dell'appello con il conseguente riconoscimento del diritto all'esenzione dal tributo.
L'appello viene iscritto a ruolo il 14 dicembre 2022.
Con memoria del 16 gennaio 2023 si costituisce in giudizio il Comune di Latina chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con successiva memoria illustrativa depositata il 05 novembre 2025 il Comune di Latina insiste per il rigetto dell'appello evidenziando che la società Ricorrente_1 S.r.l. non ha mai presentato la dichiarazione necessaria per godere dell'esenzione né per l'anno 2018 né per le annualità precedenti.
La causa viene trattata il giorno 10 dicembre 2025 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello l'appellante sostiene la spettanza dell'esenzione dall'IMU per il complesso immobiliare sito in Latina in Indirizzo_1.
L'eccezione è infondata.
L'art. 2, comma 5 bis, del DL n. 102/2013 è infatti chiaro nel prevedere “a pena di decadenza” la necessaria presentazione di tempestiva e apposita dichiarazione, per la quale si fa riferimento a specifico modello ministeriale, con cui il contribuente attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Ritiene la Corte che la lettura esegetica della disposizione non lascia spazio a dubbi interpretativi.
Inoltre questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che anzi, si condivide pienamente, che pronunciandosi sul tema specifico ha ripetutamente ribadito la necessità di presentare la dichiarazione. In particolare, tra le tante, Cass. n.21465/2020, Cass. n.5191/2021, Cass.
n.28806/2023.
Ed ancor di più, con l'ordinanza 8357 del 30/03/2025 la Suprema Corte ha precisato l'obbligo di reiterare la presentazione della denuncia IMU per ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esenzione.
Sul punto si evidenzia che la società Ricorrente_1 S.r.l. non solo non ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione ma non deduce neanche di averlo fatto, neanche nelle annualità precedenti.
Pertanto, in mancanza della presentazione della dichiarazione, appare superfluo esaminare la sussistenza degli altri requisiti necessari per l'esenzione tra i quali l'indicazione in bilancio degli immobili tra le rimanenze che comunque non sono stati documentati.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Non luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio richieste dalla Parte appellata nella comparsa di costituzione in quanto la pronuncia sulle stesse avrebbe dovuto formare oggetto di appello incidentale e non una mera richiesta in calce alla comparsa di costituzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del contribuente;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €.1.000,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 10 dicembre 2025.
Il LA Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NE OL, LA
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6496/2022 depositato il 14/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl C/o Centro Commerciale Ricorrente_2 Torre 5 Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 C/o L'Avvocatura Comunale - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 838/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 26/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1662 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 07 dicembre 2022 al Comune di Latina, la società Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. sig. Rappresentante_1 impugna la sentenza n.838/03/2022 emessa dalla Commissione Tributaria di primo grado di Latina in data 08 aprile 2022 e depositata il 26 settembre 2022.
Nel giudizio di prime cure la società Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di accertamento ed irrogazione delle sanzioni IMU n. 1662 relativo all'anno d'imposta 2018 con il quale il Comune di Latina accertava il mancato pagamento dell'IMU per €.3.523,00, oltre sanzioni per complessivi €.4.613,00.
Nel giudizio di prime cure la ricorrente, con l'unico motivo di doglianza, eccepiva l'erroneità del calcolo dell'imposta in quanto in possesso dei requisiti per il riconoscimento della esenzione spettante alle imprese costruttrici ex art. 2 DL n.102/2013. In particolare la ricorrente deduceva di essere impresa costruttrice proprietaria dell'immobile oggetto di demolizione e successiva ricostruzione ubicato nel territorio comunale ed in particolare in Indirizzo_1 (estremi catastali), avrebbe omesso di pagare l'IMU perché in possesso dei requisiti per l'esenzione.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'Ente impositore sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici, richiamando un precedente tra le stesse parti, per il medesimo immobile e per il medesimo tributo relativo all'anno d'imposta 2015, rigettavano il ricorso compensando le spese di lite.
L'appellante con un unico articolato motivo d'impugnazione eccepisce l'erroneità della sentenza di prime cure evidenziando che i motivi del ricorso e le sottostanti fattispecie sarebbero diverse. Insiste quindi sulla spettanza dell'esenzione in quanto impresa costruttrice.
Conclude l'appellante chiedendo l'accoglimento dell'appello con il conseguente riconoscimento del diritto all'esenzione dal tributo.
L'appello viene iscritto a ruolo il 14 dicembre 2022.
Con memoria del 16 gennaio 2023 si costituisce in giudizio il Comune di Latina chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con successiva memoria illustrativa depositata il 05 novembre 2025 il Comune di Latina insiste per il rigetto dell'appello evidenziando che la società Ricorrente_1 S.r.l. non ha mai presentato la dichiarazione necessaria per godere dell'esenzione né per l'anno 2018 né per le annualità precedenti.
La causa viene trattata il giorno 10 dicembre 2025 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello l'appellante sostiene la spettanza dell'esenzione dall'IMU per il complesso immobiliare sito in Latina in Indirizzo_1.
L'eccezione è infondata.
L'art. 2, comma 5 bis, del DL n. 102/2013 è infatti chiaro nel prevedere “a pena di decadenza” la necessaria presentazione di tempestiva e apposita dichiarazione, per la quale si fa riferimento a specifico modello ministeriale, con cui il contribuente attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Ritiene la Corte che la lettura esegetica della disposizione non lascia spazio a dubbi interpretativi.
Inoltre questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che anzi, si condivide pienamente, che pronunciandosi sul tema specifico ha ripetutamente ribadito la necessità di presentare la dichiarazione. In particolare, tra le tante, Cass. n.21465/2020, Cass. n.5191/2021, Cass.
n.28806/2023.
Ed ancor di più, con l'ordinanza 8357 del 30/03/2025 la Suprema Corte ha precisato l'obbligo di reiterare la presentazione della denuncia IMU per ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esenzione.
Sul punto si evidenzia che la società Ricorrente_1 S.r.l. non solo non ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione ma non deduce neanche di averlo fatto, neanche nelle annualità precedenti.
Pertanto, in mancanza della presentazione della dichiarazione, appare superfluo esaminare la sussistenza degli altri requisiti necessari per l'esenzione tra i quali l'indicazione in bilancio degli immobili tra le rimanenze che comunque non sono stati documentati.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Non luogo a provvedere sulle spese del primo grado di giudizio richieste dalla Parte appellata nella comparsa di costituzione in quanto la pronuncia sulle stesse avrebbe dovuto formare oggetto di appello incidentale e non una mera richiesta in calce alla comparsa di costituzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del contribuente;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €.1.000,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 10 dicembre 2025.
Il LA Il Presidente