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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. ND Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 594 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.25, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Parte_1 C.F._1
Bosco;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Luzzi;
RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 672/23 del 12/16.4.23 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in data 18.8.11, dal quale sono nati i figli (3.8.2015) e Per_1
ND (4.12.2018).
Il thema decidendum è, pertanto, a questo punto circoscritto alle questioni accessorie in merito alle quali si osserva quanto segue.
Innanzitutto deve essere accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
pagina 1 di 5 Il contegno processuale del resistente, non comparso, senza addurre alcuna giustificazione, all'udienza del 12.3.24 fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale deferitogli dalla ricorrente, valutato unitamente alle ulteriori emergenze processuali, consente di ritenere provato che la vita familiare sia stata caratterizzata da un clima di violenza domestica instaurato dal potendosi ritenere ammessi i fatti descritti nei capitoli di prova CP_1
articolati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. depositata in data 17.6.23, ossia i ripetuti episodi di aggressione, fisica (strattonamenti, percosse) e verbale (con uso di espressioni gravemente offensive), in danno della alcuni dei quali verificatisi anche Pt_1
alla presenza dei figli minori.
In tema di interrogatorio formale, il giudice, ai sensi dell'art. 232, comma primo, c.p.c., può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso - valutando ogni altro elemento probatorio - qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. L'ulteriore elemento probatorio non deve, peraltro, risultare già ex se idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato - poiché in tal caso, risultando adempiuto aliunde il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio - ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cass. 15055/03, 10099/13). Anche i documenti formati dalla stessa parte che li produce, se caratterizzati da un apprezzabile grado di specificità, possono assumere valenza indiziaria e costituire una risultanza di riferimento sufficiente a consentire al giudice di ritenere per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio cui la parte non abbia risposto (cfr. Cass., Sez. Un. 10827/08).
Nella specie, i detti elementi integrativi sono ricavabili dalla dettagliata denuncia-querela presentata dalla in data 16.7.22 presso la Questura di Cosenza e dall'ordinanza del Pt_1
GIP di Cosenza del 29.8.22 con la quale è stata adottata, in confronto del , indagato CP_1 per il reato di cui all'art. 572, comma 1, c.p., misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da e dai suoi prossimi congiunti e di comunicazione con la Parte_1
stessa tramite qualsiasi mezzo;
misura poi aggravata con la previsione del divieto di comunicazione anche con i due minori (ordinanza del 22.9.22).
In tema di violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge, quali quelle da ritenersi accertate nella specie, sono idonee a fondare, per sé sole, la dichiarazione di addebitabilità all'autore; sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge, non rilevando pagina 2 di 5 neanche il tempo trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di separazione
(cfr., tra le altre, Cass. 30721/24, 14465/25).
Segue pronuncia di addebito della separazione al resistente.
Deve essere invece rigettata la domanda avente ad oggetto l'attribuzione di assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Gli elementi costitutivi del diritto al mantenimento in favore del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione sono rappresentati dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti (cfr., tra le altre, Cass. 16405/19).
Nella specie, la ricorrente non ha fornito alcun elemento utile alla ricostruzione del tenore di vita coniugale, nè ha dimostrato di versare in una condizione di maggiore debolezza economica rispetto al coniuge che possa giustificare l'attribuzione dell'assegno. Nulla ha infatti dedotto, nei termini perentori utili per le attività assertive, riguardo alla propria situazione economico-patrimoniale, mentre lo svolgimento da parte del coniuge di attività
“irregolare” di parrucchiere non ha trovato riscontro neanche a seguito delle disposte indagini di polizia tributaria (v., da ultimo, relazione della Guardia di Finanza pervenuta in data
12.11.25).
Passando alle statuizioni da adottare nell'interesse dei figli, ritiene il Tribunale che debba essere innanzitutto confermato il regime di affido esclusivo alla ricorrente già previsto in via temporanea dal Presidente del Tribunale, giustificandosi la deroga al regime ordinario in ragione delle accertate condotte di violenza domestica che ostano al mantenimento di un rapporto di fiducia e reciproca collaborazione tra i genitori, essenziale ai fini di una corretta attuazione dell'affidamento condiviso (cfr. Cass. 4595/25), e che, in quanto perpetrate alla presenza dei figli, sono anche indicative di manifesta incapacità di tutelare il benessere di questi ultimi e quindi di svolgere responsabilmente il ruolo genitoriale. Infatti, il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso
(cfr. Cass. 4595/25 cit., 7409/25).
Va inoltre confermato il collocamento dei minori presso la madre, come peraltro chiesto anche dal resistente.
Preso atto della cessazione, per decorrenza dei termini, degli effetti della sopra menzionata misura cautelare (cfr. provvedimento del Tribunale di Cosenza, sezione penale, del 6.11.24),
pagina 3 di 5 con riguardo alle frequentazioni padre-figli, attesa la prolungata assenza di contatti tra gli stessi ed al fine di favorire il graduale ripristino del rapporto con modalità protettive per i due bambini, vittime, come detto, di violenza assistita, si reputa opportuno che gli incontri avvengano, almeno due volte al mese, con l'assistenza dei Servizi Sociali competenti per territorio rispetto al luogo di residenza dei minori, da attivare ad iniziativa del resistente, tenuto conto della distanza geografica dello stesso.
Quanto al contributo per il mantenimento della prole, incontroverso l'obbligo gravante sul resistente, si reputa congrua la somma di € 400,00 mensili (da ripartire equamente tra i due figli), tenuto conto della capacità lavorativa generica della quale deve ritenersi dotato il
[...]
in difetto di allegazione e prova di circostanze di segno contrario, delle presumibili CP_1 esigenze di vita dei minori, correlate all'età, della valenza anche economica dei compiti domestici e di cura gravanti in via esclusiva sulla ricorrente, nonchè del diritto di quest'ultima alla percezione dell'assegno unico ed universale ai sensi del D.L.vo 230/21 quale genitore affidatario esclusivo.
Il resistente dovrà inoltre contribuire, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie, come da linee-guida CNF, da sostenere nell'interesse dei figli.
Relativamente alla casa familiare, essendosi la ricorrente oramai radicata a Roma, è venuto meno l'interesse all'assegnazione, come precisato all'udienza del 25.3.25 dal procuratore della stessa, tant'è che la relativa domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda di assegnazione proposta dal resistente deve essere disattesa, difettando il presupposto essenziale per il suo accoglimento, rappresentato dalla convivenza con prole avente diritto al mantenimento (cfr., tra le altre, Cass. 3015/18).
Da ultimo, facendo seguito al rilievo contenuto nell'ordinanza del 12.4.23 deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta dal di “autorizzare” la vendita della casa CP_1
familiare con riparto del ricavato.
La domanda, da intendersi come diretta allo scioglimento della comunione sull'immobile, è soggetta al rito ordinario e non è dunque cumulabile con la domanda di separazione, soggetta a rito camerale, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di connessione qualificata in presenza delle quali soltanto è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., la concentrazione in un unico processo di domande assoggettate a riti diversi (cfr. Cass. 266/00, 1084/05, 18870/14).
Le spese processuali, compensate per ½ in considerazione della condivisione della domanda principale, seguono, per la residua metà, la prevalente soccombenza del resistente pagina 4 di 5 relativamente alle questioni accessorie e si liquidano come da dispositivo. Il pagamento dovrà essere eseguito in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- addebita la separazione al resistente;
- dispone l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente, nonché il collocamento degli stessi presso quest'ultima, disciplinando le frequentazioni padre-figli secondo le modalità indicate in motivazione;
- dispone che contribuisca al mantenimento dei minori versando alla Controparte_1 ricorrente la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica,
e partecipando alle spese straordinarie in misura del 50%;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal resistente;
- dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di scioglimento della comunione sull'immobile già adibito a casa familiare;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna il resistente al pagamento, in favore dello Stato, della residua metà, che liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. ND Palma
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. ND Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 594 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.25, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Parte_1 C.F._1
Bosco;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Luzzi;
RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 672/23 del 12/16.4.23 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in data 18.8.11, dal quale sono nati i figli (3.8.2015) e Per_1
ND (4.12.2018).
Il thema decidendum è, pertanto, a questo punto circoscritto alle questioni accessorie in merito alle quali si osserva quanto segue.
Innanzitutto deve essere accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
pagina 1 di 5 Il contegno processuale del resistente, non comparso, senza addurre alcuna giustificazione, all'udienza del 12.3.24 fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale deferitogli dalla ricorrente, valutato unitamente alle ulteriori emergenze processuali, consente di ritenere provato che la vita familiare sia stata caratterizzata da un clima di violenza domestica instaurato dal potendosi ritenere ammessi i fatti descritti nei capitoli di prova CP_1
articolati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. depositata in data 17.6.23, ossia i ripetuti episodi di aggressione, fisica (strattonamenti, percosse) e verbale (con uso di espressioni gravemente offensive), in danno della alcuni dei quali verificatisi anche Pt_1
alla presenza dei figli minori.
In tema di interrogatorio formale, il giudice, ai sensi dell'art. 232, comma primo, c.p.c., può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso - valutando ogni altro elemento probatorio - qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. L'ulteriore elemento probatorio non deve, peraltro, risultare già ex se idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato - poiché in tal caso, risultando adempiuto aliunde il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio - ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cass. 15055/03, 10099/13). Anche i documenti formati dalla stessa parte che li produce, se caratterizzati da un apprezzabile grado di specificità, possono assumere valenza indiziaria e costituire una risultanza di riferimento sufficiente a consentire al giudice di ritenere per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio cui la parte non abbia risposto (cfr. Cass., Sez. Un. 10827/08).
Nella specie, i detti elementi integrativi sono ricavabili dalla dettagliata denuncia-querela presentata dalla in data 16.7.22 presso la Questura di Cosenza e dall'ordinanza del Pt_1
GIP di Cosenza del 29.8.22 con la quale è stata adottata, in confronto del , indagato CP_1 per il reato di cui all'art. 572, comma 1, c.p., misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da e dai suoi prossimi congiunti e di comunicazione con la Parte_1
stessa tramite qualsiasi mezzo;
misura poi aggravata con la previsione del divieto di comunicazione anche con i due minori (ordinanza del 22.9.22).
In tema di violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge, quali quelle da ritenersi accertate nella specie, sono idonee a fondare, per sé sole, la dichiarazione di addebitabilità all'autore; sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge, non rilevando pagina 2 di 5 neanche il tempo trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di separazione
(cfr., tra le altre, Cass. 30721/24, 14465/25).
Segue pronuncia di addebito della separazione al resistente.
Deve essere invece rigettata la domanda avente ad oggetto l'attribuzione di assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Gli elementi costitutivi del diritto al mantenimento in favore del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione sono rappresentati dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti (cfr., tra le altre, Cass. 16405/19).
Nella specie, la ricorrente non ha fornito alcun elemento utile alla ricostruzione del tenore di vita coniugale, nè ha dimostrato di versare in una condizione di maggiore debolezza economica rispetto al coniuge che possa giustificare l'attribuzione dell'assegno. Nulla ha infatti dedotto, nei termini perentori utili per le attività assertive, riguardo alla propria situazione economico-patrimoniale, mentre lo svolgimento da parte del coniuge di attività
“irregolare” di parrucchiere non ha trovato riscontro neanche a seguito delle disposte indagini di polizia tributaria (v., da ultimo, relazione della Guardia di Finanza pervenuta in data
12.11.25).
Passando alle statuizioni da adottare nell'interesse dei figli, ritiene il Tribunale che debba essere innanzitutto confermato il regime di affido esclusivo alla ricorrente già previsto in via temporanea dal Presidente del Tribunale, giustificandosi la deroga al regime ordinario in ragione delle accertate condotte di violenza domestica che ostano al mantenimento di un rapporto di fiducia e reciproca collaborazione tra i genitori, essenziale ai fini di una corretta attuazione dell'affidamento condiviso (cfr. Cass. 4595/25), e che, in quanto perpetrate alla presenza dei figli, sono anche indicative di manifesta incapacità di tutelare il benessere di questi ultimi e quindi di svolgere responsabilmente il ruolo genitoriale. Infatti, il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso
(cfr. Cass. 4595/25 cit., 7409/25).
Va inoltre confermato il collocamento dei minori presso la madre, come peraltro chiesto anche dal resistente.
Preso atto della cessazione, per decorrenza dei termini, degli effetti della sopra menzionata misura cautelare (cfr. provvedimento del Tribunale di Cosenza, sezione penale, del 6.11.24),
pagina 3 di 5 con riguardo alle frequentazioni padre-figli, attesa la prolungata assenza di contatti tra gli stessi ed al fine di favorire il graduale ripristino del rapporto con modalità protettive per i due bambini, vittime, come detto, di violenza assistita, si reputa opportuno che gli incontri avvengano, almeno due volte al mese, con l'assistenza dei Servizi Sociali competenti per territorio rispetto al luogo di residenza dei minori, da attivare ad iniziativa del resistente, tenuto conto della distanza geografica dello stesso.
Quanto al contributo per il mantenimento della prole, incontroverso l'obbligo gravante sul resistente, si reputa congrua la somma di € 400,00 mensili (da ripartire equamente tra i due figli), tenuto conto della capacità lavorativa generica della quale deve ritenersi dotato il
[...]
in difetto di allegazione e prova di circostanze di segno contrario, delle presumibili CP_1 esigenze di vita dei minori, correlate all'età, della valenza anche economica dei compiti domestici e di cura gravanti in via esclusiva sulla ricorrente, nonchè del diritto di quest'ultima alla percezione dell'assegno unico ed universale ai sensi del D.L.vo 230/21 quale genitore affidatario esclusivo.
Il resistente dovrà inoltre contribuire, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie, come da linee-guida CNF, da sostenere nell'interesse dei figli.
Relativamente alla casa familiare, essendosi la ricorrente oramai radicata a Roma, è venuto meno l'interesse all'assegnazione, come precisato all'udienza del 25.3.25 dal procuratore della stessa, tant'è che la relativa domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda di assegnazione proposta dal resistente deve essere disattesa, difettando il presupposto essenziale per il suo accoglimento, rappresentato dalla convivenza con prole avente diritto al mantenimento (cfr., tra le altre, Cass. 3015/18).
Da ultimo, facendo seguito al rilievo contenuto nell'ordinanza del 12.4.23 deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta dal di “autorizzare” la vendita della casa CP_1
familiare con riparto del ricavato.
La domanda, da intendersi come diretta allo scioglimento della comunione sull'immobile, è soggetta al rito ordinario e non è dunque cumulabile con la domanda di separazione, soggetta a rito camerale, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di connessione qualificata in presenza delle quali soltanto è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., la concentrazione in un unico processo di domande assoggettate a riti diversi (cfr. Cass. 266/00, 1084/05, 18870/14).
Le spese processuali, compensate per ½ in considerazione della condivisione della domanda principale, seguono, per la residua metà, la prevalente soccombenza del resistente pagina 4 di 5 relativamente alle questioni accessorie e si liquidano come da dispositivo. Il pagamento dovrà essere eseguito in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- addebita la separazione al resistente;
- dispone l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente, nonché il collocamento degli stessi presso quest'ultima, disciplinando le frequentazioni padre-figli secondo le modalità indicate in motivazione;
- dispone che contribuisca al mantenimento dei minori versando alla Controparte_1 ricorrente la somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica,
e partecipando alle spese straordinarie in misura del 50%;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal resistente;
- dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di scioglimento della comunione sull'immobile già adibito a casa familiare;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna il resistente al pagamento, in favore dello Stato, della residua metà, che liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. ND Palma
pagina 5 di 5