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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: vendita di cose mobili nella causa iscritta al n. 298 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
, con sede in in Parte_1 Pt_1
persona Dott.ssa Elisabetta Scevola nella qualità di Responsabile Livello 3
Settore Penale e Lite Attiva della Banca, come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale, elettivamente domiciliata in Sassari, via Roma n.15 presso lo studio dell'avv.to Paola Serra che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 25 gennaio 2023;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, e , nata a [...] il C.F._1 CP_2
24.01.1953, C.F. , ivi residenti, elettivamente C.F._2 domiciliati in Cagliari, Piazza Repubblica 22 , presso lo studio dell'avv.
Martina Pes e dell'avv. Massimiliano Murgia che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Romina Tore, Andrea
Pusceddu e Valeria Farigu, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
1 , CF , con sede in Cagliari, Via Controparte_3 P.IVA_1
San Lucifero n.84, contumace;
APPELLATI
All'udienza del 5 luglio 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“In riforma della sentenza appellata,
- in via principale, dichiarare inammissibili le domande attrici per intervenuta decadenza degli attori dal diritto di far valere la garanzia per la non conformità dell'impianto ex art.129 Codice consumo nei termini di cui all'art.132 Codice consumo ed in subordine per infondatezza dei motivi delle stesse;
- in subordine, sospesa la decisione, disporre il rinnovo della ctu o il richiamo del Ctu perché rielabori la consulenza sulla base dei rilievi formulati dal Ct di parte Consum.it;
- in ogni ipotesi, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese spese generali ed accessori di legge.”
Nell'interesse degli appellati (come da comparsa di costituzione):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, previo rigetto delle domande tutte spiegate dall'appellante,
• Confermare, in ogni sua parte, la Sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari
n. 2729/2020 del 09.12.2020, in esito al procedimento R.G.N. 6426/2014.
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche per il presente grado di giudizio.
• Restano in ogni caso riservate le difese, le eccezioni, le produzioni documentali e le istanze probatorie, con espressa riserva di escussione testimoniale, previa citazione di soggetti a carico e a discarico, in ossequio all'ordinaria scansione procedimentale.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 7 luglio 2014, CP_1
e hanno convenuto in giudizio la società
[...] CP_2 Controparte_4
e davanti al Tribunale di Cagliari
[...] CP_5
domandando:
- la risoluzione del contratto stipulato in data 31 luglio 2012 con la società
definito ''a costo zero”, avente ad oggetto l'acquisto, la Controparte_3
2 progettazione, l'installazione e la connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 5500 kwh, per un investimento lordo stimato di euro 28.371,80 per inadempimento della società, stanti i vizi dell'impianto che non aveva la potenza pattuita ed era risultato non idoneo a produrre energia sufficiente per consentire la generazione di profitti ed anzi determinava una perdita economica, e la condanna della società al risarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa;
- la conseguente risoluzione del collegato contratto di finanziamento con la
Consum.it per un importo di euro Parte_2 Parte_1
26.500,00 per l'investimento di cui sopra, di euro 250,00 di spese di istruttoria e di euro 1297,44 per il premio di assicurazione, con conseguente sua condanna al rimborso delle rate già pagate e di ogni altro onere applicato ed al risarcimento dei danni come determinato in corso di causa.
La società , costituitasi in giudizio, ha Controparte_4
contestato la domanda, chiedendone il rigetto. Essa ha dedotto che i ricorrenti erano incorsi in errore nel lamentare una diversità di potenza installata, avendo confuso la potenza nominale con la potenza di produzione oraria, talché nessuna consegna di impianto differente vi era stata nel caso di specie;
ha altresì affermato che l'impianto era assolutamente in grado di fornire vantaggi economici tali da ripagarne il costo e comunque ha contestato di avere promesso e garantito la gratuità dell'operazione.
Costituitasi in giudizio, la Parte_1
- ha eccepito l'improcedibilità della domanda, non essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.
n. 28/2010;
- ha eccepito la decadenza della parte ricorrente dal diritto di far valere la garanzia per i vizi;
- nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese, non sussistendo i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto, non essendo ravvisabile alcun inadempimento della società Controparte_3
non essendo stata dimostrata dagli attori l'asserita minore produttività dell'impianto, assunto fondato sulla confusione tra le unità di misura utilizzate, dovendo essere l'eventuale minore redditività dell'impianto, ove sussistente, ascrivibile ad un non corretto uso da parte loro;
ha infine dedotto
3 che la redditività dell'impianto doveva essere determinata avuto riguardo agli incentivi statali erogati dal GSE nell'arco di vent'anni ed al costo del finanziamento per la minore durata di dieci.
Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., con sentenza n. 2729/2020 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9 dicembre 2020 il Tribunale di Cagliari:
- ha ritenuto abbandonata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n.
28/2010 in quanto non più riproposta;
- ha rigettato l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi di cui all'art. 132 comma 2 D. Lgs. n. 206/2005 dovendo la stessa essere ritenuta tempestiva;
- alla luce delle risultanze della CTU, ha ritenuto sussistente un grave inadempimento del venditore considerato che l'impianto installato nell'abitazione degli attori non era in grado di soddisfare le prestazioni promesse in quanto aveva una resa inferiore a quella pattuita e, anche considerando le condizioni più favorevoli di produttività, non era in grado di compensare le rate del finanziamento;
- ha pertanto dichiarato risolto il contratto stipulato con la società CP_3
Contr ed il contratto collegato di finanziamento stipulato con la
[...]
Consum.it ai sensi dell'art. 125 quinquies D. Lgs. n. 206/2005;
- ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori nei confronti della società riconoscendo il diritto degli Controparte_3
stessi a vedersi corrispondere la somma di euro 8532,00 domandata a titolo di risarcimento del lucro cessante, consistente nella differenza tra il ricavo potenziale lordo al ventesimo anno ed il costo totale del finanziamento;
- ha accolto la domanda di restituzione dell'impianto fotovoltaico proposta dalla società Controparte_3
- ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento con condanna della Consum.it alla restituzione in favore degli attori delle rate e di ogni altro onere da essi versato in dipendenza nel contratto, rigettando invece la domanda di risarcimento dei danni spiegata nei confronti del finanziatore;
4 - ha compensato per un quarto le spese di lite tra gli attori e la Controparte_3
condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite del restante ¾;
- ha condannato la Consum.it alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori;
- ha posto a carico della società le spese della consulenza Controparte_3 tecnica d'ufficio.
Con atto di citazione notificato l'8 giugno 2021 ha proposto appello rassegnando le conclusioni in Parte_1
epigrafe trascritte. Si sono costituiti in giudizio e CP_1 CP_2
mentre è rimasta contumace la società Controparte_3
All'udienza del 12 maggio 2023 la causa è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.
Con ordinanza dell'8 gennaio 2024 la causa è stata rimessa in istruttoria avendo il Collegio ritenuto necessario, ai fini della decisione, un supplemento della consulenza tecnica d'ufficio.
Esperito l'incombente, all'udienza 5 luglio 2024 è stata nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Primo motivo di appello: Invalidità della sentenza per violazione del diritto di difesa. L'erronea applicazione delle disposizioni sulla trattazione scritta all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Con il primo motivo di reclamo la censura il seguente passo Pt_1
della motivazione del Tribunale: “Occorre osservare che nelle note telematiche la Consum.it si è limitata a precisare le conclusioni e a chiedere
l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In proposito deve osservarsi che l'udienza odierna era stata fissata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il decreto del 20 ottobre 2020 al punto 9) lett. B) contiene l'avvertimento che “essendo l'udienza fissata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. le note telematiche sostituiranno la discussione orale”; in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso il legislatore ha inteso consentire la trattazione scritta di tutte quelle udienze per il cui svolgimento è sufficiente la presenza delle parti;
l'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. rientra certamente in questa categoria;
in mancanza di una espressa esclusione da parte del legislatore, e tenuto conto che la discussione può
5 essere efficacemente sostituita dallo scambio di note e repliche, non vi è ragione per ritenere che l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. non possa svolgersi nelle forme della trattazione scritta”.
Essa lamenta che la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. non può essere sostituita dalla trattazione scritta a meno che il giudice non conceda i termini di cui all'art. 190 c.p.c. o congrui termini precedenti l'udienza per il deposito di note conclusionali, termini che non erano stati concessi con il decreto del 20 ottobre 2020. La sentenza doveva ritenersi pertanto invalida avendo il Tribunale privato essa appellante del diritto di svolgere pienamente ed in modo puntuale adeguato le proprie difese benché essa avesse richiesto i termini per note conclusionali.
Il motivo è infondato in quanto con il decreto del 20 ottobre 2020 il
Tribunale ha concesso il termine per note scritte “redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, e contenenti le istanze, conclusioni e difese che le parti avrebbero formulato e svolto oralmente…” talché non può condividersi l'assunto che non fosse stato concesso alle parti un termine per formulare le proprie difese nel merito in vista dell'assunzione della causa a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Secondo motivo di appello: Illogicità della motivazione riguardo al rigetto della eccezione di decadenza ex art. 132 del Codice del consumo
Il Tribunale ha ritenuto rispettato il termine previsto dal secondo comma dell'art. 132 D. Lgs. n. 206/2005 (“2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del difetto o lo ha occultato.”) in quanto era documentato in atti che la prima denuncia degli attori risale al 12 e al 13 giugno 2013
(rispettivamente alla Consum.it e alla , ovvero nel termine di 60 CP_3 giorni in quanto essi “avevano potuto acquisire consapevolezza della difformità tra l'impianto promesso in contratto e quello effettivamente installato soltanto quando, ricevuto il primo pagamento da parte del Gestore del Gestore del Servizio Elettrico, per un importo di euro 27,00, il giorno 27 aprile 2013, come è stato documentato dagli attori attraverso la produzione dell'estratto conto bancario e come risulta anche dall'esame delle visure
6 GSE….. Il difetto di conformità non era percepibile prima di questo momento
o comunque gli attori non potevano averne piena consapevolezza, perché prima di tale data le rate del finanziamento erano state versate dalla
come previsto dal contratto;
deve riconoscersi che prima di tale CP_3 momento gli attori non avessero elementi per ritenere che l'impianto non fosse conforme a quanto promesso in contratto e nella brochure allegata al contratto. ”
L'appellante lamenta che il Tribunale non avesse valutato che i documenti in atti dimostravano in modo oggettivo che i erano, o CP_2 potevano avere con l'ordinaria diligenza, piena e completa conoscenza delle qualità e della potenzialità dell'impianto loro fornito fin dal momento della consegna, della installazione e del relativo collaudo, oltre che della definitiva messa in funzione. Essi pertanto avrebbero dovuto contestare i vizi e/o carenze nell'esecuzione della fornitura entro 60 giorni dalla consegna o, quantomeno, entro 60 giorni dalla successiva data di entrata in esercizio, attestata nel febbraio 2013. Di conseguenza la diffida del giugno 2013 doveva ritenersi irrimediabilmente tardiva.
Il motivo è infondato.
La Corte condivide la decisione del Tribunale considerato che il difetto di conformità denunciato e accertato sussistente attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, è la mancata realizzazione di un risparmio e/o un guadagno tali da garantire il pagamento, anche tendenziale, dell'impianto stesso. Non può revocarsi in dubbio che la valutazione realistica ed attendibile della produttività di un impianto e la sua rispondenza alle caratteristiche pattuite in contratto, anche attraverso l'esame delle bollette e degli incentivi ricevuti, richieda da parte di un utente che non sia un tecnico la sua osservazione per un apprezzabile lasso temporale, non potendosi certo pretendere, come invece vorrebbe l'appellante, che dalla sua installazione e dopo la messa in esercizio dell'impianto gli acquirenti fossero in grado di verificare la sua ridotta resa energetica rispetto alle promesse ricevute. Gli attori, odierni appellati, si sono pertanto avveduti delle difformità, poi confermate con più specifici e tecnici dettagli dal consulente tecnico d'ufficio, soltanto quando hanno ricevuto il primo pagamento da parte del
GSE per l'importo di euro 27,00 il giorno 27 aprile 2013, fatto provato
7 documentalmente e comunque pacifico, inoltrando pertanto la denuncia tempestivamente rispetto a tale momento.
Il secondo motivo di impugnazione deve pertanto essere rigettato.
Terzo motivo di appello: Carenza di motivazione relativamente all'inadempimento contrattuale della CP_3
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che l'indagine sulla fondatezza della domanda di risoluzione proposta dagli attori doveva essere effettuata secondo le norme che disciplinano il contratto di appalto ovvero secondo gli articoli 1667 e 1668 c.c. secondo cui la responsabilità dell'appaltatore sussiste quando egli ha consegnato un'opera completa ma essa sia affetta da vizi o difformità tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione. Nel caso di specie gli attori avevano lamentato un'asserita minore produzione di energia, che determinerebbe al più una mancanza di qualità, dovendosi considerare che l'impianto funziona e viene utilizzato regolarmente, vizio che non consentirebbe la risoluzione del contratto non integrando gli estremi di un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1668 c.c. e anche ai sensi degli artt. 129 e 130 del Codice del consumo. Alle stesse conclusioni doveva pervenirsi qualora il contratto fosse stato qualificato come vendita.
Ad avviso dell'appellante doveva altresì considerarsi che i parametri di rendimento riportati nella brochure ed il ripagamento dell'impianto erano solo elementi tendenziali, in quanto legati ad una serie di condizioni variabili quali il corretto utilizzo o le condizioni metereologiche, come riportato chiaramente nella stessa.
Ancora, doveva considerarsi che la contestata minore resa energetica dell'impianto fornito rispetto a quanto pattuito era stata chiaramente e palesemente riportata ed evidenziata ad ultimazione dei lavori nel certificato di collaudo e nella elencazione dei prodotti indicati nella fattura di vendita, rispetto alle quali nessuna osservazione era stata mossa dagli attori talché essa doveva ritenersi essere stata accettata.
Inoltre doveva ritenersi che il CTU avesse “erroneamente conteggiato la redditività con riferimento solo da alcuni anni di utilizzo dell'impianto e non con riferimento al periodo medio di ammortamento dello stesso o quanto meno al periodo di durata del finanziamento, periodo in base al quale può
8 essere valutato il guadagno ricavabile dall'impianto.” Infine l'ausiliario aveva erroneamente predisposto il calcolo delle redditività dell'impianto fotovoltaico de quo conteggiando anche il costo finanziato dello scaldaacqua e di accessori, diversi dal predetto impianto, e fornito separatamente seppur contestualmente dalla rispetto al quale non era stato sollevato alcun CP_3
vizio e/o difetto di funzionamento.
Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio il contratto stipulato con la deve Controparte_3
essere qualificato quale contratto misto di vendita ed appalto.
Dalla brochure che descrive l'offerta proposta da (all.5 Controparte_3
risulta che essa comprendesse tutte le attività di consulenza, CP_2
progettazione e assistenza.
La rivendita dell'impianto fotovoltaico, unita al fatto che la CP_3 non solo si offriva di curarne l'installazione, ma altresì garantiva di occuparsi di tutte le pratiche necessarie per poter usufruire degli incentivi statali, e, inoltre, tramite un accordo siglato la Consum.it, metteva a disposizione dei propri clienti delle modalità agevolate di finanziamento, impone di ritenere presenti elementi appartenenti non solo al tipo contrattuale della vendita, bensì anche al tipo contrattuale dell'appalto, essendosi la società impegnata ad un facere, talché appare riduttivo qualificare il rapporto negoziale de quo come una vendita, così come deciso dal Tribunale.
Di contro, appare maggiormente conforme alla volontà delle parti qualificare il contratto in esame non quale contratto di appalto, come sostenuto dall'appellante, ma bensì come contratto misto, più precisamente un contratto di vendita mista ad appalto, la cui disciplina applicabile, in ossequio al criterio della prevalenza delle prestazioni pattuite, deve essere individuata negli artt. 1470 ss. c.c. in tema di vendita, poiché l'elemento dell'organizzazione, proprio dell'appalto, se, sicuramente, è in grado di attribuire natura mista alla relazione negoziale tra le parti, non appare, allo stesso tempo, idoneo a far prevalere l'elemento del fare su quello del dare proprio della vendita.
Si richiama da ultimo Cass., n. 17855/2023: “In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della
9 prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente
a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto).”
Sulla qualificazione del contratto come contratto misto con prevalenza degli elementi della vendita vedasi Trib. Cagliari sent. nn. 2688/2018;
8/2019; Corte App. n. 41/2022.
In ogni caso deve sottolinearsi che, come evidenziato dagli appellati, senza alcuna contestazione dell'appellante negli atti difensivi finali, anche a volerlo qualificare come appalto, il contratto rientra pacificamente nell'ambito di applicazione del codice del consumo introdotto con il D. Lgs.
n. 206/2005, alla luce del disposto di cui all'art. 128, talché la qualificazione del contratto perde di rilievo e sono inconferenti le doglianze della Pt_1 relative alla diversa soluzione che conseguirebbe all'applicazione degli artt.
1667 e 1668 c.c..
Gli odierni appellati non hanno lamentato un difettoso funzionamento dell'impianto ovvero una erronea posa in opera dello stesso, quanto invece la mancanza delle qualità promesse, ossia la produttività di una energia tale da consentire al GSE di erogare incentivi per un importo tale da rendere l'intera operazione - acquisto dell'impianto e collegato contratto di finanziamento - a
“costo zero”.
Non è in alcun modo condivisibile l'assunto secondo il quale con l'attestazione di consegna e con il collaudo, vi sia stata una modifica contrattuale accettata da costoro, non risultando da detti documenti il mancato raggiungimento della resa promessa.
A seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado
è stato accertato che l'impianto installato nell'abitazione degli odierni appellati non era in grado di soddisfare le prestazioni promesse in quanto la
10 produttività, anche considerate le condizioni più favorevoli, non era in grado di compensare le rate del finanziamento, dovendosi rilevare, a fronte del rilievo fatto dall'appellante, che il consulente tecnico d'ufficio ha espresso la sua valutazione avuto riguardo sia alla durata del finanziamento (10 anni) sia alla durata degli incentivi da parte del GSE (20 anni), talché non si ravvisano gli estremi per un richiamo del consulente a chiarimenti sul punto.
Ciò posto, avuto riguardo agli interessi economici sottesi alla complessa operazione posta in essere dagli attori, deve ritenersi sussistente un difetto di conformità del bene di non lieve entità, ai sensi dell'art. 130, ultimo comma, del Codice del consumo, e quindi un inadempimento della che giustifica la risoluzione del contratto. Nello stesso Controparte_3
senso si richiamano le sentenze di questa Corte n. 614/2021 e n. 41/2022.
Infatti, l' “incapacità economica” dell'impianto di autofinanziarsi deve ritenersi configurare un inadempimento grave, comportando per gli attori una perdita economica non irrisoria, imprevedibile e non voluta alla luce della produttività che l'impianto acquistato avrebbe dovuto avere ed è stato accertato non avere.
Sul punto, tra l'altro, deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 130 del Codice del consumo, in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel caso in esame gli attori, con lettera raccomandata ricevuta dalla il 17.6.2013, hanno contestato la mancanza della qualità, promessa CP_3 in contratto, dell'impianto fotovoltaico, ed avevano diffidato la società al corretto adempimento;
a tale missiva essa non aveva dato risposta manifestando in tal modo di non intendere provvedere ad alcuna sostituzione o riparazione.
Di conseguenza, l'unico rimedio esperibile per i consumatori acquirenti era la risoluzione del contratto.
11 Con l'integrazione peritale disposta da questa Corte, alla luce delle osservazioni dell'appellante, è stato poi accertato che le conclusioni elaborate in primo grado valgono anche a voler considerare soltanto il finanziamento a fronte del costo dell'impianto fotovoltaico e non del costo totale, comprensivo del corrispettivo per scaldaacqua a pompa di calore.
Infatti, il CTU con valutazione verso cui le parti non hanno mosso alcuna osservazione, ha concluso che “l'impianto non è in grado di generare un guadagno/risparmio tale da far fronte alle spese del finanziamento, anche scorporando da quest'ultimo il valore dello scaldaacqua murale a pompa di calore installato”.
Letti gli atti difensivi finali della parte appellante depositati il 24 ottobre 2024, si osserva che non può ritenersi condivisibile l'assunto secondo cui dovrebbe considerarsi il finanziamento al netto della somma di euro
15.000,00 indicata nella fattura n. 258 del 9.10.2012 come costo CP_3
della fornitura e posa in opera di uno scaldaacqua a pompa di calore.
Infatti, senza alcuna contestazione delle parti, il CTU nell'integrazione peritale disposta da questa Corte, ha indicato il valore di mercato nell'anno 2012 dello scaldaacqua a pompa di calore, comprensivo della sua installazione, in euro 1350,00, a differenza di quanto indicato nella suddetta fattura. Non può revocarsi in dubbio che al fine di valutare se l'impianto fosse in grado di generare un risparmio e/o guadagno tale da compensare le rate del finanziamento collegato, debba guardarsi al costo effettivo dell'impianto per sostenere il quale è stato chiesto ed ottenuto il finanziamento.
Alla luce delle esposte considerazioni, anche il terzo motivo di appello
è infondato.
Quarto motivo di appello: Indeterminatezza e carenza di motivazione riguardo alla statuizione sulla domanda restitutoria di rate pagate
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante si duole della pronuncia di condanna al rimborso delle rate già pagate dagli attori e di ogni altro onere applicato, in quanto carente di motivazione non avendo i CP_2
dimostrato quali rate ed oneri fossero stati versati alla .it. CP_7
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
12 La pronuncia di risoluzione comporta per legge la condanna al rimborso delle prestazioni eseguite in forza del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1458 c.c.
La domanda restitutoria deve tuttavia essere accolta nei limiti in cui
è stata offerta la prova del pagamento delle rate, prova offerta per le rate del
12.4.2013 (euro 332,22) e 13.5.2013 (euro 317,60), per un totale di euro
649,82, che risultano addebitate nel conto degli odierni appellati in favore della (vedasi doc. n.11 . Parte_3 CP_2
In parziale riforma del capo 4 del dispositivo pertanto la
[...]
succeduta alla Consum.it, deve essere condannata Parte_1
al rimborso della somma di euro 649,82. Non essendo stato proposto appello incidentale avverso il mancato riconoscimento degli interessi legali, nulla deve essere disposto a tale titolo. Vedasi Cass., n. 20263/2009: “Qualora il giudice di primo grado non abbia preso in esame la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali proposta da una delle parti e sul punto non sia stato proposto gravame, il giudice di appello, ai sensi dell'art 345 cod. proc. civ., non può emanare alcuna pronunzia in ordine a tali interessi e neppure in ordine a quelli maturati dopo la sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha disatteso il ricorso diretto al riconoscimento di interessi consequenziali al riconoscimento al lavoratore della "posizione economica differenziata" maturata durante il servizio presso non domandati in primo grado, né Controparte_8
oggetto di appello incidentale).”
Sulle spese
Le spese di lite del presente procedimento seguono l'assoluta prevalente soccombenza.
Esse sono liquidate secondo i valori medi per la fase di studio ed introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e di decisione di cui allo scaglione euro 26001,00 - euro 52000,00 DM n. 147/2022.
Nulla per le spese per l'appellata contumace.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma:
13 1. condanna la a restituire agli Controparte_9
attori le rate già pagate pari ad euro 649,82;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata costituita che liquida in euro 6734,00 oltre spese generali, Iva e cpa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 20 febbraio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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