TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 51276/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 28.12.2021 al n. 51276/2021 R.G., giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata in PCT il 23.12.2021, promossa da: con sede in Novate Controparte_1
Milanese (MB), via Camillo Benso Conte di Cavour 13, C.F.: in persona dl P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ , CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico VALENTINI del foro di Monza e con lo stesso elettivamente domiciliata in Monza, corso Milano 27, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo digitale del medesimo giusta procura speciale alle liti ed Email_1 elezione di domicilio in calce all'atto di citazione telematico;
-Parte TT-
contro
:
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
, residente in [...], va Correggio 12, di seguito, per brevità: C.F._1
“ ”, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni ALBANESE del foro di Bari e con lo stesso elettivamente domiciliata in Rutigliano (BA), corso Mazzini 7, presso e nello studio del detto Difensore, nonché al suo indirizzo digitale giusta Email_2 procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Parte TA-
* * * CONCLUSIONI per l'TT:
“Piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis e previa ogni necessaria e pertinente declaratoria, giudicare:
pagina 1 di 12 accertare e dichiarare, con la migliore formula di legge, che l'allaccio di conduttura idrica realizzato dalla convenuta a carico di quella preesistente ed interna alla proprietà dell'attrice, meglio descritta in narrativa, è priva di titolo e contra ius; per l'effetto, condannare parte convenuta al distacco della propria condotta idrica da quella dell'attrice, previa rimozione di ogni manufatto all'uopo dalla stessa realizzato e con finale riduzione nel pristino stato dei luoghi di proprietà dell'attrice; il tutto con previsione di penale per il caso di non adempimento spontaneo, ex art. 614bis cpc. Condannare altresì la convenuta al risarcimento di ogni danno subito dall'attrice per effetto dell'illecito come sopra descritto, se del caso anche a mezzo liquidazione equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
* * * CONCLUSIONI per la TA:
“l'On.le Tribunale adito voglia: 1) accertare e dichiarare, non fondata e non provata la domanda proposta la società corrente in Novate Milanese (MB) Controparte_1
e per l'effetto rigettarla;
2) condannare la società attrice al pagamento delle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti
con atto di citazione ritualmente notificato alla Convenuto il 21.01.2022, ha CP_1 evocato in giudizio , rassegnando le conclusioni sopra riportate, CP_2 deducendo:
- l'TT è proprietaria dell'appartamento di civile abitazione posto al primo piano dello stabile sito in Milano, via Correggio 12, contraddistinto catastalmente al Fg. 380, part. 101, sub. 64 e composto da due locali più servizi, confinante con un'altra proprietà intestata alla TA;
- nel 2003 l'attrice ha svolto opere di ristrutturazione, realizzando un bagno nella propria proprietà a confine con l'appartamento della TA;
lo scarico delle acque reflue del nuovo locale bagno è stato realizzato mediante posa di una tubazione orizzontale in PVC corrente nel suo tratto terminale in parallelo al muro divisorio con la proprietà della TA sino a ricongiungersi con la condotta di scarico verticale condominiale;
la braga orizzontale veniva quindi coperta con un cassonetto in muratura in appoggio alla parete perimetrale divisoria suddetta;
- nel 2020 la TA ha svolto opere di ristrutturazione, spostando il locale bagno e ponendolo a confine con quello attoreo;
- per ovviare all'impossibilità derivante dalle disposizioni del Condominio di raggiungere la braga condominiale attraverso il muro di spina interno dell'abitazione
, le sue maestranze hanno raccordato la tubazione di scarico orizzontale CP_2 del vano bagno a quella realizzata da all'interno del suo appartamento, previa CP_1 apertura di una breccia nel muro divisorio tra le due proprietà; pagina 2 di 12 - tale situazione è stata accertata -a seguito delle inutili richieste di chiarimenti inviate a controparte da e poi dal Legale di questi- mediante esplorazione CP_1 diretta con metodo invasivo dal CTP attoreo, che ha constatato, previa demolizione parziale del cassonetto presente nel bagno, che il tratto della tubazione corrente all'interno dello stesso cassonetto e posta a servizio degli scarichi è stata modificata mediante l'innesto di una braga a T la cui porzione adducente in perpendicolare a quella attorea proviene dalla proprietà ; la braga a 45° riporta la data del 5.02.2019; CP_2
- la TA ha dunque realizzato un'illecita intrusione, con costituzione di una servitù non autorizzata, onde tale innesto illecito deve essere rimosso.
si è tardivamente costituita ex art. 167 cpc il 3.06.2022, rispetto a prima CP_2 udienza differita da Giudice all'8.06.2022, resistendo alle domande attoree e chiedendone il rigetto, deducendo:
- non è vero che la TA ha realizzato una conduttura nuova nell'appartamento di per lo scarico delle acque reflue del suo bagno, ma ha solo sostituito CP_1
l'esistente tubazione di scarico con una nuova, immettendosi nella colonna di scarico condominiale, posta all'interno del muro condominiale;
- i singoli condòmini hanno diritto ad utilizzar i muri comuni per installarvi tubature per lo scarico di acque o per il passaggio del gas nonché sfiatatoi per evitare il ristagno di odori, a norma del combinato disposto degli artt. 1102 e 1139 cc;
- i muri condominiali appartengono ai proprietari pro indiviso;
- il singolo condòmino ha diritto a realizzare un nuovo bagno in deroga alle norme di cui all'art. 889 cc, che fa salva la possibilità di realizzare impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.
2. Trattazione del processo Il Giudice, sentite le parti alla prima udienza dell'8.06.2022, con ordinanza riservata del 9.06.2022 ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, fruiti parzialmente dalla convenuta e integralmente dall'TT. Sentite le parti alla successiva udienza del 14.02.2023, questo Giudice, nelle more subentrato in luogo del precedente, ha disposto CTU tecnica affidando l'incarico all'arch. , che ha reso il Persona_1 giuramento all'udienza del 23.03.2023, con termine per deposito della relazione scritta di CTU il 4.09.2023, in effetti tempestivamente depositata il 31.07.2023. Alla successiva udienza del 19.10.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza della TA diretta ad essere rimessa in termini per il deposito di documenti relativi al titolo urbanistico delle opere d del 2003, in quanto tardivi, e ha rigettato l'istanza CP_1 della convenuta diretta a chiamarsi il CTU, dichiarando chiusa l'istruttoria e rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.06.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, con ordinanza riservata ex art. 127ter cpc del 23.07.2024, comunicata alle parti in pari data, il Giudice, sulle conclusioni sopra riprodotte, ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi per le memorie conclusionali ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinanza riservata,
pagina 3 di 12 quindi scaduti il 22.10.2024 e l'11.11.2024, regolarmente fruiti dalle due parti, trattenendo la causa in decisione dalla scadenza del secondo termine e dunque dal 12.11.2020.
3. Thema decidendum ha svolto contro nel termine per la cristallizzazione del thema CP_1 CP_2 decidendum le seguenti domande:
1) una domanda di accertamento, volta ad accertare sia l'avvenuta invasione della sua proprietà con un tubo da parte della convenuta, sia ad accertare l'inesistenza della servitù della TA di scaricare le sue acque reflue nel proprio impianto (cd actio negatoria servitutis);
2) una domanda conseguenziale diretta alla condanna alla demolizione del detto allaccio non autorizzato e invasivo della propria proprietà, con rimessione in pristino dello statu quo ante;
3) una domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti dall'Attore.
ha resistito e chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendo, nel CP_3 termine per la cristallizzazione del thema decidendum: a) la TA non ha realizzato un allaccio ex novo ma solo sostituito un tubo pre- esistente;
b) la TA ha diritto ad usare i muri condominiali per installare tubi;
c) l'art. 889 cc consente di prescindere dalle distanze di legge in caso di posa di tubi necessari per l'adeguamento ai regolamenti edilizi locali.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con il compendio documentale, tra cui: visure catastali (doc.
2-3 fasc. Att.), fotografie, corrispondenza scambiata tra le parti, invito alla mediazione e verbale negativo per assenza della TA, evidenza di intervenuta trascrizione della domanda attorea. Il Giudice ha inoltre disposto CTU per verificare con l'ausilio di un tecnico lo stato de luoghi. Il CTU ha fornito le seguenti risposte: “Risposte al quesito - a descrivere lo stato dei luoghi della proprietà dell'attrice e della convenuta. Come già indicato agli atti, trattasi di due appartamenti confinanti siti al piano 1° dell'immobile di Via Correggio 12 in Milano. Proprietà Monolocale con angolo cottura e bagno Controparte_1 cieco, arredato. Il bagno, presenta finiture di tipo civile ed in particolare: pavimento in ceramica;
Rivestimento in ceramica con disegno tipo spaccatello di cava fino a cm 120 circa;
Wc e bidet a terra, Lavandino in nicchia, Doccia con piatto ad angolo curvo, scalda-salviette a parete. Al momento del sopralluogo, come già riportato nelle fotografie in atti, parte della parete del cassonetto realizzato all'interno del bagno di parte attrice era stata demolita, per verificare la presenza della tubazione di scarico proveniente dal bagno adiacente di parte convenuta. Tale cassonetto, profondo 14 cm ed alto 84 cm, è stato realizzato dal sig. all'interno del bagno di sua proprietà, utilizzando tavelle CP_1 in laterizio di 3,5 cm di spessore, proprio per consentire il passaggio della tubazione di scarico del w.c. evitando tracce nel muro di confine. Proprietà Controparte_2
Bilocale composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera e bagno cieco,
pagina 4 di 12 arredato. Il bagno, presenta finiture di buon livello architettonico nonché delle forniture ed in particolare: pavimento in greso tipo legno. Rivestimento in gres effetto marmo nella doccia e gres effetto legno nel resto delle pareti. Piatto doccia dimensioni circa 130x70. Vaso e bidet sospesi. Mobile con lavabo. Scaldasalviette a parete. Verificare la presenza,
o meno, lungo la tubazione orizzontale di scarico interna alla proprietà dell'attrice, di un raccordo a 90° proveniente dall'esterno; Come si evince dalle fotografie allegate esiste una tubazione in pvc che si innesta, mediante una braga a T a 45 gradi circa, inserita senza autorizzazione dalla proprietà , sulla tubazione in CP_2 polipropilene – diametro 110 - di scarico di parte attrice realizzata all'interno di un cassonetto in muratura nella proprietà Il tratto di tubazione modificato con CP_1
l'innesto della braga a 45 gradi proveniente dalla proprietà , riporta CP_2 effettivamente la data di realizzazione del 05.02.2019 come indicato nella relazione agli atti di parte attrice. in caso affermativo, indicare la natura, funzione, provenienza e proprietà di tale innesto;
Trattasi come detto di una tubazione in plastica pesante, proveniente e di proprietà , la cui funzione è quella di convogliare le acque CP_2 nere e bianche di scarico del bagno , tramite la tubazione privata di parte CP_2 attrice, verso il condotto verticale della fognatura condominiale. indicare, se evincibile, se si tratti di innesto di nuova realizzazione o preesistente;
Trattasi di innesto di nuova realizzazione. Indicare se l'innesto avvenga su una tubazione condominiale o privata;
L'innesto avviene su una tubazione privata. Indicare se l'innesto avvenga in un muro condominiale o privato (in tale caso di chi) o comune alle due parti, L'innesto attraversa a livello del sottofondo il muro privato preesistente, di confine, tra gli attuali bagni delle rispettive proprietà, spessore indicativo 12 cm. Nel caso in cui l'innesto avvenga all'interno della proprietà attorea e su tubazione a servizio esclusivo dell'attrice, descrivere i lavori necessari ad eliminare dalla proprietà attorea la tubazione estranea a quella originariamente posata a servizio esclusivo del locale bagno dell'attrice ed a ripristinare completamente lo status quo ante, con indicazione dei relativi costi e dei giorni di inutilizzabilità dei locali. L'innesto avviene su una tubazione orizzontale di scarico (con lieve pendenza verso la colonna condominiale) realizzata da parte attrice durante la ristrutturazione dei propri locali, all'interno della propria proprietà e di esclusiva di parte attrice. Quale premessa all'elenco delle lavorazioni necessarie per riportare lo status quo ante, lo scrivente riporta una breve descrizione delle attività da svolgere e le conseguenze per il bagno di parte convenuta. Per eliminare la braga inserita dai convenuti verso la tubazione di parte attrice bisognerà chiudere l'acqua in entrambi i bagni obbligandosi a non utilizzarli nel corso dei lavori, sfilare o tagliare la braga incriminata e ripristinare il tratto di tubazione della proprietà tamponare dalla proprietà la muratura in luogo della CP_1 CP_1 tubazione proveniente dalla proprietà confinante, ripristinare il cassonetto in muratura anche mediante la posa del rivestimento in piastrelle ( augurandosi che via sia la scorta). I tempi di inutilizzo del bagno di parte attrice sono limitati a 2 giorni. E' del tutto evidente che il bagno di parte convenuta, privo a questo punto della tubazione di scarico, da quel momento risulterà inutilizzabile e comunque resterà a carico di parte convenuta trovare il modo di convogliare le proprie acque luride verso le colonne di scarico
pagina 5 di 12 condominiali. Sulla scorta di quanto indicato nei capitoli precedenti, lo scrivente ha redatto un elenco di lavorazioni ed attività che si renderanno necessari per ripristinare i luoghi quo ante della proprietà Di seguito la tabella riepilogativa riferita alla CP_1 stima dei lavori di ripristino presso l'immobile, da eseguire o comunque da riconoscere a parte attrice, per complessivi Euro 1.167,00 arrotondati” (rel. CTU). Il Tribunale osserva che i rilievi fotografici svolti dal CTU durante le successive operazioni peritali della causa di merito sono stati raccolti nel contraddittorio delle parti e dei rispettivi CTP e sono del tutto idonei a essere posti a fondamento della decisione, così come pure tutte le valutazioni del CTU pertinenti l'oggetto della causa e dei quesiti, in quanto sostenute da rilievi fattuali obiettivi e incontroversi e da considerazioni logiche ineccepibili.
5. Diritto L'azione svolta dall'TT è prevista e regolata dall'art. 949 cc, a mente del quale il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di dritti affermati sulla cosa se ha motivo di temerne pregiudizio e se sussistono anche turbative e molestie, può chiederne la cessazione e il risarcimento del danno. La Corte di legittimità ha in tema di recente affermato: “L'actio negatoria servitutis, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione di manomissione del godimento del fondo, può essere esercitata non solo per accertare l'inesistenza di una pretesa servitù, ovvero per l'eliminazione della situazione antigiuridica realizzata da un terzo, ma altresì per accertare che la servitù, ancorché esistente, è connotata da limiti, modalità, o da uno scopo, concretamente violati dal proprietario del fondo dominante.” (Cass. civ., sez. 2, n. 29867 del 20.11.2024) e “L'actio negatoria servitutis è imprescrittibile e può essere esperita in ogni tempo dal proprietario dell'immobile preteso servente, sia che tenda soltanto all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che, mediante tale azione, si chieda anche la demolizione di opere in cui si concreta l'esercizio della pretesa servitù.” (Cass. civ. sez. 2, n. 12095 del 6.05.2024) Quanto all'art. 889 cc, invocato dalla TA, lo stesso ai commi 2 e 3 cc prevede:
“Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.” Quanto all'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cc incombe a chi agisce allegare e provare la proprietà in capo a sé del fondo in tesi invaso e assoggettato a servitù di condotta idrica e la proprietà in capo al Convenuto del fondo in tesi dominante, spettando al Convenuto dimostrare che il tubo non proviene dalla propria proprietà, ovvero non invade a proprietà altrui. I criteri sopra esposti debbono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in caso di circostanze di fatto specifiche allegate da una parte e non contestate dall'altra, si determina l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di allegazione e contestazione specifica, la Corte di legittimità ha sancito come tale regola sia espressione pagina 6 di 12 del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
6. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione sopra richiamati e delle emergenze probatorie della causa la domanda attorea diretta ad accertare l'avvenuta invasione del proprio fondo da parte di tubatura di scarico delle acque reflue provenienti dalla proprietà della convenuta, con creazione di una servitù di scarico delle acque è risultata fondata e deve essere accolta, con declaratoria come da dispositivo, per seguenti motivi. Il Giudice evidenzia che a sostegno di quanto rappresentato l'TT ha depositato visure catastali attestanti le rispettive proprietà, evidenziandosi che in comparsa di costituzione la convenuta non solo non ha contestato specificamente la proprietà attorea del fondo in tesi servente ma l'ha ammessa (cfr. pag. 4 comparsa) come ha ammesso che il tubo incriminato proviene dalla sua proprietà. Con tali elementi, pertanto, risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa rispetto alla domanda svolta. Altresì, l'TT ha dimesso fotografie ritraenti lo stato dei luoghi e, in particolare, la tubazione di scarico realizzata nel 2003 nel proprio bagno e il cassonetto in cui ha incassato il proprio tubo di scarico delle acque, nonché la tubazione di allaccio abusivo proveniente dal fondo della TA. A fronte di tanto, la TA si è limitata ad asserire apoditticamente di avere solo sostituito un tubo pre-esistente senza contestare tuttavia specificamente di avere spostato il proprio bagno, circostanza che smentisce che il tubo da essa installato fosse pre- esistente. Del pari, la TA ha sostenuto di essersi limitata ad usare il muro divisorio comune e di averne diritto ma non ha preso posizione, né svolto sostanzialmente difese sui fatti dedotti e provati dall'TT in ordine al fatto che il tubo della TA travalica il muro divisorio e si allaccia abusivamente ad uno scarico privato e non condominiale. Infine, la difesa svolta dalla TA in tema di distanze e art. 889 cc è del tutto inconferente, atteso che nel caso di specie l'TT non si è doluta della violazione delle distanze ma dell'invasione della sua proprietà e dell'allaccio abusivo di uno scarico, proveniente dal fondo della TA, ad un tubo insistente sulla proprietà attorea e a servizio esclusivo della proprietà attorea Si aggiunge che il CTU -all'esito di sopralluogo in loco svolto nel contraddittorio con le parti- ha integralmente confermato la prospettazione attorea, evidenziando con ulteriori fotografie e disegni, come la TA o i suoi operai abbiano realizzato una tubazione di scarico delle acque del suo bagno che oltrepassa il muro divisorio comune tra i due appartamenti e si allaccia al tubo di scarico privato attoreo, come da rappresentazione grafica a pagina 6 della CTU, di seguito riprodotta:
pagina 7 di 12 Da tanto discende che la domanda di accertamento è fondata e deve essere accolta, sia con rifermento al profilo dell'invasione della proprietà attorea, sia con riferimento al profilo della creazione di una servitù di fatto di scarico illegittima e non autorizzata. Per completezza, si osserva che le deduzioni difensive svolte dalla TA nelle memorie conclusionali non sono idonee a mutare la sopra esposta decisione. Nella memoria conclusionale di replica la TA ha per la prima volta sostenuto che la domanda attorea è infondata, perché mancherebbe la prova della proprietà attorea: orbene, il Giudice osserva che si tratta di una difesa contraddittoria con quanto ammesso dalla TA nella comparsa di costituzione e risposta, in cui ha CP_2 espressamente ammesso che i fondi confinanti fossero di proprietà dell'TT e della TA. In comparsa conclusionale di replica la TA giunge ad affermare che l'TT non sarebbe proprietaria per avere acquistato in forza di atto nullo per asseriti abusi edilizi: si tratta di un argomento del tutto inammissibile, perché completamente nuovo e svolto molto oltre la cristallizzazione del thema decidendum, a tacere che è anche infondato alla luce del noto insegnamento delle SS.UU. n. 8230/2019 in punto di nullità “testuali”. Ancora, la TA ha reiterato a pagina 5 della sua comparsa conclusionale di replica l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 cpc, formulata una prima volta all'udienza pagina 8 di 12 del 19.10.2023 di esame della CTU e già a tale udienza rigettata dal Giudice: l'istanza è diretta a far entrare nel processo documenti degli anni 2003 relativi al titolo abilitativo delle opere di realizzazione del bagno attoreo. Come già scritto nell'ordinanza resa a verbale dell'udienza del 19.10.2023, l'istanza è da rigettarsi, sia perché manca evidenza della non imputabilità della ritardata produzione di documenti risalenti, sia perchè la produzione è comunque irrilevante ai fini del decidere, atteso che nella presente causa si controverte di invasione di una proprietà e di creazione di una servitù illegittima, onde è irrilevante la questione della regolarità urbanistica o meno del bagno attoreo, realizzato nel 2003. In conclusione, la domanda di accertamento attorea deve essere accolta, come da dispositivo. Da quanto precede discende la fondatezza della domanda di demolizione della tubazione della TA, con esecuzione delle opere rimediali indicate dal CTU a pagina 7 della sua relazione, al fine della completa rimessione in pristino del fondo attoreo. Tali opere debbono essere eseguite a cura e spese della TA che dovrà eseguirle nel termine massimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, con facoltà dell'TT, in difetto di esecuzione delle opere da parte della TA, di procedere a propria cura e spese con diritto di rivalsa sulla TA nel limite dell'importo massimo indicato dal CTU, pari a € 1.167,20, oltre IVA. Quanto alla domanda risarcitoria, si evidenzia che l'TT ha certamente diritto al rimborso delle spese prodromiche o inerenti il presente processo (spese di mediazione, di trascrizione della domanda giudiziale e spese di CTP) e tali spese sono liquidate nel paragrafo della sentenza dedicato alle spese di lite. Per il resto, non emerge allegazione e prova di ulteriori danni patiti dall'TT in conseguenza del fatto illecito della TA, oltre quelli già liquidati nell'ambito delle opere rimediali da svolgersi per l'integrale rimessione in pristino del fondo attoreo.
7. Spese di lite Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di parte TA su tutte le domande attoree, onde la TA deve pertanto essere condannata a rifondere le spese di lite dell'TT, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese legali di le stesse si liquidano con CP_1 applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal sopravvenuto d.m. n. 147/2022 per la causa di merito, con applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, avuto riguardo al valore della controversia, atteso pagina 9 di 12 che la domanda di negatoria servitutis per fondo servente con rendita di € 144,61 ha il valore di € 7.230,50, ai sensi dell'art. 15 co. 1 cpc. Quanto alle spese di mediazione, pacificamente e documentalmente attivata, si reputano congrui i parametri medi delle fasi di attivazione e negoziazione della tabella 25bis allegata al d.m. n. 55/2014, pari a complessivi € 1.323,00 per compenso, a cui occorre aggiungere le spese vive di attivazione, documentate in € 63,80, come da doc. 20 attoreo, attestante l'esborso in favore dell'Organismo di mediazione abilitato prescelto. Quanto alle spese della presente causa di merito, si reputano congrui i parametri medi delle quattro fasi processuali di cui alla tabella 2 del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, pari a complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre € 554,14 per rimborso spese vive ex actis e, segnatamente, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per diritti di Cancelleria e € 9,14 per spese di notificazione, € 540,00 per spese di trascrizione (compensi e tasse) di cui al doc. 19 fasc. Att., nonché del pari, l'TT ha diritto alla refusione delle spese anticipate al suo CTP per consulenza prodromica alla lite e per assistenza tecnica durante le operazioni peritali, spese che sono pari a € 530,96 complessivi, giusta docc. 17 e 24 fasc. Att. Di conseguenza, deve essere condannata a pagare a favore di a CP_2 CP_1 titolo di refusione integrale dele spese, la somma di € 6.400,00 (€ 5.077,00 + € 1.323,00 =
€ 6.400,00) per compenso difensivo ed € 1.688,90 per rimborso spese vive ex actis (€ 554,14 + € 63,80 + € 540,00 + € 530,96 = € 1.688,90) oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA. Quanto alle spese della consulenza svolta in causa, già liquidate dal Giudice con separato decreto in € 1.847,00 oltre accessori, le stesse, in forza del visto principio della causalità della lite, debbono essere poste in via definitiva a carico esclusivo della parte TA per l'intero. Di conseguenza, l'TT ha diritto di ripetere dalla TA la somma di € 1.086,64 anticipata al CTU, arch. , in esecuzione dei provvedimenti del Persona_1
Giudice (docc. 22-23 fasc. Att.).
8. Condanna ex art. 96 L'TT ha sollecitato il Giudice alla condanna della TA al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 uc cpc. La TA non ha preso posizione in merito. Il Tribunale osserva che la sollecitazione ex art. 96 uc cpc è ammissibile e fondata. Ammissibile, in quanto la TA è risultata integralmente soccombente su tutte le domande. Fondata, in quanto dagli atti è emerso che la TA ha disertato l'incontro in mediazione e ha poi svolto in causa difese totalmente inconferenti rispetto all'oggetto della lite, in particolare difendendosi come se il suo tubo fosse nel muro comune e allacciato a scarico condominiale, quando invece travalica il muro comune, penetra nella proprietà attorea e si allaccia ad un tubo di scarico privato. Non solo, negli atti conclusivi la TA ha svolto difese nuove, persino in contrasto con quanto dichiarato in comparsa, posto che ha contestato la carenza di prova del diritto pagina 10 di 12 di proprietà in capo all'TT, circostanza che in comparsa di costituzione e risposta aveva ammesso. Tale complessiva condotta dimostra ampiamente la responsabilità aggravata della TA ex art. 96 cpc e l'abuso del processo e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost, a detrimento dell'TT e, peggio ancora, ad intralcio della Giustizia e del diritto di tutti gli altri utenti del sistema giudiziario alla ragionevole durata del processo (C. Cost. 23.06.2016 n. 152). La condotta abusiva del processo di deve essere punita e fonda la CP_2 condanna, d'ufficio, della TA opposta al pagamento in favore dell'TT della somma di cui all'art. 96 co. 3 cpc (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 16.09.2021 n. 25041; Cass. civ. sez. L del 25.02.2021 n. 3830). Detta somma deve essere liquidata in via equitativa, e nella specie, evidenziato che il parametro liquidatorio più frequentemente adoperato dalla giurisprudenza di merito, e reputato corretto dalla Corte di legittimità, con il limite della ragionevolezza, ai fini della liquidazione ex art. 96 cpc è quello rappresentato dal compenso di cui al d.m. 55/2014 (Cass. civ. sez. 2 del 30.11.2012 n. 21570), come anche indicato nei criteri orientativi delle Tabelle milanesi ed. 2021, si reputa equo e congruo determinare la somma ex art. 96 cpc in misura all'incirca pari al compenso e, quindi, in € 5.000,00, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (grado della colpa dell'abusante, qualità delle parti, natura e durata della controversia).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara che l'allaccio della tubazione idrica di scarico a servizio dell'appartamento di
[...]
al tubo di scarico delle acque reflue, a servizio dell'appartamento di CP_2
è illegittimo, in quanto Controparte_1 insiste sulla proprietà attorea e comporta servitù di scarico non autorizzata;
per l'effetto, condanna
a rimuovere a sua cura e spese il detto allaccio, con rimessione in Controparte_2 pristino mediante esecuzione delle opere rimediali indicate dal CTU alla pagina 7, entro l'11.04.2025, con facoltà dell'TT, in difetto di esecuzione nel termine, di provvedervi direttamente con conseguente diritto alla rivalsa delle spese a carico della TA nel limite di € 1.167,20 oltre IVA;
letti gli artt. 91 e ss condanna
a pagare a favore di Controparte_2 Controparte_1
a titolo di refusione integrale delle spese di lite, di mediazione, di
[...] trascrizione della domanda giudiziale, di CTP, la somma di € 6.400,00 per compenso difensivo ed € 1.688,90 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte TT;
infine, pone pagina 11 di 12 in via definitiva le spese della CTU svolta in corso di causa, liquidate in € 1.847,00 oltre accessori, a carico per l'intero di , con diritto dell'TT di Controparte_2 ripetere dalla TA la somma di € 1.086,64 anticipata al CTU;
letto l'art. 96 co. 3 cpc, condanna
a pagare a favore di Controparte_2 Controparte_1
a titolo di somma equitativamente determinata per abuso del processo,
[...] la somma di € 5.000,00. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 11 marzo 2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 28.12.2021 al n. 51276/2021 R.G., giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata in PCT il 23.12.2021, promossa da: con sede in Novate Controparte_1
Milanese (MB), via Camillo Benso Conte di Cavour 13, C.F.: in persona dl P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ , CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico VALENTINI del foro di Monza e con lo stesso elettivamente domiciliata in Monza, corso Milano 27, presso e nello studio del detto Difensore, nonché all'indirizzo digitale del medesimo giusta procura speciale alle liti ed Email_1 elezione di domicilio in calce all'atto di citazione telematico;
-Parte TT-
contro
:
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
, residente in [...], va Correggio 12, di seguito, per brevità: C.F._1
“ ”, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni ALBANESE del foro di Bari e con lo stesso elettivamente domiciliata in Rutigliano (BA), corso Mazzini 7, presso e nello studio del detto Difensore, nonché al suo indirizzo digitale giusta Email_2 procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Parte TA-
* * * CONCLUSIONI per l'TT:
“Piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis e previa ogni necessaria e pertinente declaratoria, giudicare:
pagina 1 di 12 accertare e dichiarare, con la migliore formula di legge, che l'allaccio di conduttura idrica realizzato dalla convenuta a carico di quella preesistente ed interna alla proprietà dell'attrice, meglio descritta in narrativa, è priva di titolo e contra ius; per l'effetto, condannare parte convenuta al distacco della propria condotta idrica da quella dell'attrice, previa rimozione di ogni manufatto all'uopo dalla stessa realizzato e con finale riduzione nel pristino stato dei luoghi di proprietà dell'attrice; il tutto con previsione di penale per il caso di non adempimento spontaneo, ex art. 614bis cpc. Condannare altresì la convenuta al risarcimento di ogni danno subito dall'attrice per effetto dell'illecito come sopra descritto, se del caso anche a mezzo liquidazione equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
* * * CONCLUSIONI per la TA:
“l'On.le Tribunale adito voglia: 1) accertare e dichiarare, non fondata e non provata la domanda proposta la società corrente in Novate Milanese (MB) Controparte_1
e per l'effetto rigettarla;
2) condannare la società attrice al pagamento delle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti
con atto di citazione ritualmente notificato alla Convenuto il 21.01.2022, ha CP_1 evocato in giudizio , rassegnando le conclusioni sopra riportate, CP_2 deducendo:
- l'TT è proprietaria dell'appartamento di civile abitazione posto al primo piano dello stabile sito in Milano, via Correggio 12, contraddistinto catastalmente al Fg. 380, part. 101, sub. 64 e composto da due locali più servizi, confinante con un'altra proprietà intestata alla TA;
- nel 2003 l'attrice ha svolto opere di ristrutturazione, realizzando un bagno nella propria proprietà a confine con l'appartamento della TA;
lo scarico delle acque reflue del nuovo locale bagno è stato realizzato mediante posa di una tubazione orizzontale in PVC corrente nel suo tratto terminale in parallelo al muro divisorio con la proprietà della TA sino a ricongiungersi con la condotta di scarico verticale condominiale;
la braga orizzontale veniva quindi coperta con un cassonetto in muratura in appoggio alla parete perimetrale divisoria suddetta;
- nel 2020 la TA ha svolto opere di ristrutturazione, spostando il locale bagno e ponendolo a confine con quello attoreo;
- per ovviare all'impossibilità derivante dalle disposizioni del Condominio di raggiungere la braga condominiale attraverso il muro di spina interno dell'abitazione
, le sue maestranze hanno raccordato la tubazione di scarico orizzontale CP_2 del vano bagno a quella realizzata da all'interno del suo appartamento, previa CP_1 apertura di una breccia nel muro divisorio tra le due proprietà; pagina 2 di 12 - tale situazione è stata accertata -a seguito delle inutili richieste di chiarimenti inviate a controparte da e poi dal Legale di questi- mediante esplorazione CP_1 diretta con metodo invasivo dal CTP attoreo, che ha constatato, previa demolizione parziale del cassonetto presente nel bagno, che il tratto della tubazione corrente all'interno dello stesso cassonetto e posta a servizio degli scarichi è stata modificata mediante l'innesto di una braga a T la cui porzione adducente in perpendicolare a quella attorea proviene dalla proprietà ; la braga a 45° riporta la data del 5.02.2019; CP_2
- la TA ha dunque realizzato un'illecita intrusione, con costituzione di una servitù non autorizzata, onde tale innesto illecito deve essere rimosso.
si è tardivamente costituita ex art. 167 cpc il 3.06.2022, rispetto a prima CP_2 udienza differita da Giudice all'8.06.2022, resistendo alle domande attoree e chiedendone il rigetto, deducendo:
- non è vero che la TA ha realizzato una conduttura nuova nell'appartamento di per lo scarico delle acque reflue del suo bagno, ma ha solo sostituito CP_1
l'esistente tubazione di scarico con una nuova, immettendosi nella colonna di scarico condominiale, posta all'interno del muro condominiale;
- i singoli condòmini hanno diritto ad utilizzar i muri comuni per installarvi tubature per lo scarico di acque o per il passaggio del gas nonché sfiatatoi per evitare il ristagno di odori, a norma del combinato disposto degli artt. 1102 e 1139 cc;
- i muri condominiali appartengono ai proprietari pro indiviso;
- il singolo condòmino ha diritto a realizzare un nuovo bagno in deroga alle norme di cui all'art. 889 cc, che fa salva la possibilità di realizzare impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.
2. Trattazione del processo Il Giudice, sentite le parti alla prima udienza dell'8.06.2022, con ordinanza riservata del 9.06.2022 ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, fruiti parzialmente dalla convenuta e integralmente dall'TT. Sentite le parti alla successiva udienza del 14.02.2023, questo Giudice, nelle more subentrato in luogo del precedente, ha disposto CTU tecnica affidando l'incarico all'arch. , che ha reso il Persona_1 giuramento all'udienza del 23.03.2023, con termine per deposito della relazione scritta di CTU il 4.09.2023, in effetti tempestivamente depositata il 31.07.2023. Alla successiva udienza del 19.10.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza della TA diretta ad essere rimessa in termini per il deposito di documenti relativi al titolo urbanistico delle opere d del 2003, in quanto tardivi, e ha rigettato l'istanza CP_1 della convenuta diretta a chiamarsi il CTU, dichiarando chiusa l'istruttoria e rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.06.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, con ordinanza riservata ex art. 127ter cpc del 23.07.2024, comunicata alle parti in pari data, il Giudice, sulle conclusioni sopra riprodotte, ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi per le memorie conclusionali ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinanza riservata,
pagina 3 di 12 quindi scaduti il 22.10.2024 e l'11.11.2024, regolarmente fruiti dalle due parti, trattenendo la causa in decisione dalla scadenza del secondo termine e dunque dal 12.11.2020.
3. Thema decidendum ha svolto contro nel termine per la cristallizzazione del thema CP_1 CP_2 decidendum le seguenti domande:
1) una domanda di accertamento, volta ad accertare sia l'avvenuta invasione della sua proprietà con un tubo da parte della convenuta, sia ad accertare l'inesistenza della servitù della TA di scaricare le sue acque reflue nel proprio impianto (cd actio negatoria servitutis);
2) una domanda conseguenziale diretta alla condanna alla demolizione del detto allaccio non autorizzato e invasivo della propria proprietà, con rimessione in pristino dello statu quo ante;
3) una domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti dall'Attore.
ha resistito e chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendo, nel CP_3 termine per la cristallizzazione del thema decidendum: a) la TA non ha realizzato un allaccio ex novo ma solo sostituito un tubo pre- esistente;
b) la TA ha diritto ad usare i muri condominiali per installare tubi;
c) l'art. 889 cc consente di prescindere dalle distanze di legge in caso di posa di tubi necessari per l'adeguamento ai regolamenti edilizi locali.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con il compendio documentale, tra cui: visure catastali (doc.
2-3 fasc. Att.), fotografie, corrispondenza scambiata tra le parti, invito alla mediazione e verbale negativo per assenza della TA, evidenza di intervenuta trascrizione della domanda attorea. Il Giudice ha inoltre disposto CTU per verificare con l'ausilio di un tecnico lo stato de luoghi. Il CTU ha fornito le seguenti risposte: “Risposte al quesito - a descrivere lo stato dei luoghi della proprietà dell'attrice e della convenuta. Come già indicato agli atti, trattasi di due appartamenti confinanti siti al piano 1° dell'immobile di Via Correggio 12 in Milano. Proprietà Monolocale con angolo cottura e bagno Controparte_1 cieco, arredato. Il bagno, presenta finiture di tipo civile ed in particolare: pavimento in ceramica;
Rivestimento in ceramica con disegno tipo spaccatello di cava fino a cm 120 circa;
Wc e bidet a terra, Lavandino in nicchia, Doccia con piatto ad angolo curvo, scalda-salviette a parete. Al momento del sopralluogo, come già riportato nelle fotografie in atti, parte della parete del cassonetto realizzato all'interno del bagno di parte attrice era stata demolita, per verificare la presenza della tubazione di scarico proveniente dal bagno adiacente di parte convenuta. Tale cassonetto, profondo 14 cm ed alto 84 cm, è stato realizzato dal sig. all'interno del bagno di sua proprietà, utilizzando tavelle CP_1 in laterizio di 3,5 cm di spessore, proprio per consentire il passaggio della tubazione di scarico del w.c. evitando tracce nel muro di confine. Proprietà Controparte_2
Bilocale composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera e bagno cieco,
pagina 4 di 12 arredato. Il bagno, presenta finiture di buon livello architettonico nonché delle forniture ed in particolare: pavimento in greso tipo legno. Rivestimento in gres effetto marmo nella doccia e gres effetto legno nel resto delle pareti. Piatto doccia dimensioni circa 130x70. Vaso e bidet sospesi. Mobile con lavabo. Scaldasalviette a parete. Verificare la presenza,
o meno, lungo la tubazione orizzontale di scarico interna alla proprietà dell'attrice, di un raccordo a 90° proveniente dall'esterno; Come si evince dalle fotografie allegate esiste una tubazione in pvc che si innesta, mediante una braga a T a 45 gradi circa, inserita senza autorizzazione dalla proprietà , sulla tubazione in CP_2 polipropilene – diametro 110 - di scarico di parte attrice realizzata all'interno di un cassonetto in muratura nella proprietà Il tratto di tubazione modificato con CP_1
l'innesto della braga a 45 gradi proveniente dalla proprietà , riporta CP_2 effettivamente la data di realizzazione del 05.02.2019 come indicato nella relazione agli atti di parte attrice. in caso affermativo, indicare la natura, funzione, provenienza e proprietà di tale innesto;
Trattasi come detto di una tubazione in plastica pesante, proveniente e di proprietà , la cui funzione è quella di convogliare le acque CP_2 nere e bianche di scarico del bagno , tramite la tubazione privata di parte CP_2 attrice, verso il condotto verticale della fognatura condominiale. indicare, se evincibile, se si tratti di innesto di nuova realizzazione o preesistente;
Trattasi di innesto di nuova realizzazione. Indicare se l'innesto avvenga su una tubazione condominiale o privata;
L'innesto avviene su una tubazione privata. Indicare se l'innesto avvenga in un muro condominiale o privato (in tale caso di chi) o comune alle due parti, L'innesto attraversa a livello del sottofondo il muro privato preesistente, di confine, tra gli attuali bagni delle rispettive proprietà, spessore indicativo 12 cm. Nel caso in cui l'innesto avvenga all'interno della proprietà attorea e su tubazione a servizio esclusivo dell'attrice, descrivere i lavori necessari ad eliminare dalla proprietà attorea la tubazione estranea a quella originariamente posata a servizio esclusivo del locale bagno dell'attrice ed a ripristinare completamente lo status quo ante, con indicazione dei relativi costi e dei giorni di inutilizzabilità dei locali. L'innesto avviene su una tubazione orizzontale di scarico (con lieve pendenza verso la colonna condominiale) realizzata da parte attrice durante la ristrutturazione dei propri locali, all'interno della propria proprietà e di esclusiva di parte attrice. Quale premessa all'elenco delle lavorazioni necessarie per riportare lo status quo ante, lo scrivente riporta una breve descrizione delle attività da svolgere e le conseguenze per il bagno di parte convenuta. Per eliminare la braga inserita dai convenuti verso la tubazione di parte attrice bisognerà chiudere l'acqua in entrambi i bagni obbligandosi a non utilizzarli nel corso dei lavori, sfilare o tagliare la braga incriminata e ripristinare il tratto di tubazione della proprietà tamponare dalla proprietà la muratura in luogo della CP_1 CP_1 tubazione proveniente dalla proprietà confinante, ripristinare il cassonetto in muratura anche mediante la posa del rivestimento in piastrelle ( augurandosi che via sia la scorta). I tempi di inutilizzo del bagno di parte attrice sono limitati a 2 giorni. E' del tutto evidente che il bagno di parte convenuta, privo a questo punto della tubazione di scarico, da quel momento risulterà inutilizzabile e comunque resterà a carico di parte convenuta trovare il modo di convogliare le proprie acque luride verso le colonne di scarico
pagina 5 di 12 condominiali. Sulla scorta di quanto indicato nei capitoli precedenti, lo scrivente ha redatto un elenco di lavorazioni ed attività che si renderanno necessari per ripristinare i luoghi quo ante della proprietà Di seguito la tabella riepilogativa riferita alla CP_1 stima dei lavori di ripristino presso l'immobile, da eseguire o comunque da riconoscere a parte attrice, per complessivi Euro 1.167,00 arrotondati” (rel. CTU). Il Tribunale osserva che i rilievi fotografici svolti dal CTU durante le successive operazioni peritali della causa di merito sono stati raccolti nel contraddittorio delle parti e dei rispettivi CTP e sono del tutto idonei a essere posti a fondamento della decisione, così come pure tutte le valutazioni del CTU pertinenti l'oggetto della causa e dei quesiti, in quanto sostenute da rilievi fattuali obiettivi e incontroversi e da considerazioni logiche ineccepibili.
5. Diritto L'azione svolta dall'TT è prevista e regolata dall'art. 949 cc, a mente del quale il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di dritti affermati sulla cosa se ha motivo di temerne pregiudizio e se sussistono anche turbative e molestie, può chiederne la cessazione e il risarcimento del danno. La Corte di legittimità ha in tema di recente affermato: “L'actio negatoria servitutis, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione di manomissione del godimento del fondo, può essere esercitata non solo per accertare l'inesistenza di una pretesa servitù, ovvero per l'eliminazione della situazione antigiuridica realizzata da un terzo, ma altresì per accertare che la servitù, ancorché esistente, è connotata da limiti, modalità, o da uno scopo, concretamente violati dal proprietario del fondo dominante.” (Cass. civ., sez. 2, n. 29867 del 20.11.2024) e “L'actio negatoria servitutis è imprescrittibile e può essere esperita in ogni tempo dal proprietario dell'immobile preteso servente, sia che tenda soltanto all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che, mediante tale azione, si chieda anche la demolizione di opere in cui si concreta l'esercizio della pretesa servitù.” (Cass. civ. sez. 2, n. 12095 del 6.05.2024) Quanto all'art. 889 cc, invocato dalla TA, lo stesso ai commi 2 e 3 cc prevede:
“Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.” Quanto all'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cc incombe a chi agisce allegare e provare la proprietà in capo a sé del fondo in tesi invaso e assoggettato a servitù di condotta idrica e la proprietà in capo al Convenuto del fondo in tesi dominante, spettando al Convenuto dimostrare che il tubo non proviene dalla propria proprietà, ovvero non invade a proprietà altrui. I criteri sopra esposti debbono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in caso di circostanze di fatto specifiche allegate da una parte e non contestate dall'altra, si determina l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di allegazione e contestazione specifica, la Corte di legittimità ha sancito come tale regola sia espressione pagina 6 di 12 del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
6. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione sopra richiamati e delle emergenze probatorie della causa la domanda attorea diretta ad accertare l'avvenuta invasione del proprio fondo da parte di tubatura di scarico delle acque reflue provenienti dalla proprietà della convenuta, con creazione di una servitù di scarico delle acque è risultata fondata e deve essere accolta, con declaratoria come da dispositivo, per seguenti motivi. Il Giudice evidenzia che a sostegno di quanto rappresentato l'TT ha depositato visure catastali attestanti le rispettive proprietà, evidenziandosi che in comparsa di costituzione la convenuta non solo non ha contestato specificamente la proprietà attorea del fondo in tesi servente ma l'ha ammessa (cfr. pag. 4 comparsa) come ha ammesso che il tubo incriminato proviene dalla sua proprietà. Con tali elementi, pertanto, risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa rispetto alla domanda svolta. Altresì, l'TT ha dimesso fotografie ritraenti lo stato dei luoghi e, in particolare, la tubazione di scarico realizzata nel 2003 nel proprio bagno e il cassonetto in cui ha incassato il proprio tubo di scarico delle acque, nonché la tubazione di allaccio abusivo proveniente dal fondo della TA. A fronte di tanto, la TA si è limitata ad asserire apoditticamente di avere solo sostituito un tubo pre-esistente senza contestare tuttavia specificamente di avere spostato il proprio bagno, circostanza che smentisce che il tubo da essa installato fosse pre- esistente. Del pari, la TA ha sostenuto di essersi limitata ad usare il muro divisorio comune e di averne diritto ma non ha preso posizione, né svolto sostanzialmente difese sui fatti dedotti e provati dall'TT in ordine al fatto che il tubo della TA travalica il muro divisorio e si allaccia abusivamente ad uno scarico privato e non condominiale. Infine, la difesa svolta dalla TA in tema di distanze e art. 889 cc è del tutto inconferente, atteso che nel caso di specie l'TT non si è doluta della violazione delle distanze ma dell'invasione della sua proprietà e dell'allaccio abusivo di uno scarico, proveniente dal fondo della TA, ad un tubo insistente sulla proprietà attorea e a servizio esclusivo della proprietà attorea Si aggiunge che il CTU -all'esito di sopralluogo in loco svolto nel contraddittorio con le parti- ha integralmente confermato la prospettazione attorea, evidenziando con ulteriori fotografie e disegni, come la TA o i suoi operai abbiano realizzato una tubazione di scarico delle acque del suo bagno che oltrepassa il muro divisorio comune tra i due appartamenti e si allaccia al tubo di scarico privato attoreo, come da rappresentazione grafica a pagina 6 della CTU, di seguito riprodotta:
pagina 7 di 12 Da tanto discende che la domanda di accertamento è fondata e deve essere accolta, sia con rifermento al profilo dell'invasione della proprietà attorea, sia con riferimento al profilo della creazione di una servitù di fatto di scarico illegittima e non autorizzata. Per completezza, si osserva che le deduzioni difensive svolte dalla TA nelle memorie conclusionali non sono idonee a mutare la sopra esposta decisione. Nella memoria conclusionale di replica la TA ha per la prima volta sostenuto che la domanda attorea è infondata, perché mancherebbe la prova della proprietà attorea: orbene, il Giudice osserva che si tratta di una difesa contraddittoria con quanto ammesso dalla TA nella comparsa di costituzione e risposta, in cui ha CP_2 espressamente ammesso che i fondi confinanti fossero di proprietà dell'TT e della TA. In comparsa conclusionale di replica la TA giunge ad affermare che l'TT non sarebbe proprietaria per avere acquistato in forza di atto nullo per asseriti abusi edilizi: si tratta di un argomento del tutto inammissibile, perché completamente nuovo e svolto molto oltre la cristallizzazione del thema decidendum, a tacere che è anche infondato alla luce del noto insegnamento delle SS.UU. n. 8230/2019 in punto di nullità “testuali”. Ancora, la TA ha reiterato a pagina 5 della sua comparsa conclusionale di replica l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 cpc, formulata una prima volta all'udienza pagina 8 di 12 del 19.10.2023 di esame della CTU e già a tale udienza rigettata dal Giudice: l'istanza è diretta a far entrare nel processo documenti degli anni 2003 relativi al titolo abilitativo delle opere di realizzazione del bagno attoreo. Come già scritto nell'ordinanza resa a verbale dell'udienza del 19.10.2023, l'istanza è da rigettarsi, sia perché manca evidenza della non imputabilità della ritardata produzione di documenti risalenti, sia perchè la produzione è comunque irrilevante ai fini del decidere, atteso che nella presente causa si controverte di invasione di una proprietà e di creazione di una servitù illegittima, onde è irrilevante la questione della regolarità urbanistica o meno del bagno attoreo, realizzato nel 2003. In conclusione, la domanda di accertamento attorea deve essere accolta, come da dispositivo. Da quanto precede discende la fondatezza della domanda di demolizione della tubazione della TA, con esecuzione delle opere rimediali indicate dal CTU a pagina 7 della sua relazione, al fine della completa rimessione in pristino del fondo attoreo. Tali opere debbono essere eseguite a cura e spese della TA che dovrà eseguirle nel termine massimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, con facoltà dell'TT, in difetto di esecuzione delle opere da parte della TA, di procedere a propria cura e spese con diritto di rivalsa sulla TA nel limite dell'importo massimo indicato dal CTU, pari a € 1.167,20, oltre IVA. Quanto alla domanda risarcitoria, si evidenzia che l'TT ha certamente diritto al rimborso delle spese prodromiche o inerenti il presente processo (spese di mediazione, di trascrizione della domanda giudiziale e spese di CTP) e tali spese sono liquidate nel paragrafo della sentenza dedicato alle spese di lite. Per il resto, non emerge allegazione e prova di ulteriori danni patiti dall'TT in conseguenza del fatto illecito della TA, oltre quelli già liquidati nell'ambito delle opere rimediali da svolgersi per l'integrale rimessione in pristino del fondo attoreo.
7. Spese di lite Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di parte TA su tutte le domande attoree, onde la TA deve pertanto essere condannata a rifondere le spese di lite dell'TT, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese legali di le stesse si liquidano con CP_1 applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal sopravvenuto d.m. n. 147/2022 per la causa di merito, con applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, avuto riguardo al valore della controversia, atteso pagina 9 di 12 che la domanda di negatoria servitutis per fondo servente con rendita di € 144,61 ha il valore di € 7.230,50, ai sensi dell'art. 15 co. 1 cpc. Quanto alle spese di mediazione, pacificamente e documentalmente attivata, si reputano congrui i parametri medi delle fasi di attivazione e negoziazione della tabella 25bis allegata al d.m. n. 55/2014, pari a complessivi € 1.323,00 per compenso, a cui occorre aggiungere le spese vive di attivazione, documentate in € 63,80, come da doc. 20 attoreo, attestante l'esborso in favore dell'Organismo di mediazione abilitato prescelto. Quanto alle spese della presente causa di merito, si reputano congrui i parametri medi delle quattro fasi processuali di cui alla tabella 2 del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, pari a complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre € 554,14 per rimborso spese vive ex actis e, segnatamente, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per diritti di Cancelleria e € 9,14 per spese di notificazione, € 540,00 per spese di trascrizione (compensi e tasse) di cui al doc. 19 fasc. Att., nonché del pari, l'TT ha diritto alla refusione delle spese anticipate al suo CTP per consulenza prodromica alla lite e per assistenza tecnica durante le operazioni peritali, spese che sono pari a € 530,96 complessivi, giusta docc. 17 e 24 fasc. Att. Di conseguenza, deve essere condannata a pagare a favore di a CP_2 CP_1 titolo di refusione integrale dele spese, la somma di € 6.400,00 (€ 5.077,00 + € 1.323,00 =
€ 6.400,00) per compenso difensivo ed € 1.688,90 per rimborso spese vive ex actis (€ 554,14 + € 63,80 + € 540,00 + € 530,96 = € 1.688,90) oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA. Quanto alle spese della consulenza svolta in causa, già liquidate dal Giudice con separato decreto in € 1.847,00 oltre accessori, le stesse, in forza del visto principio della causalità della lite, debbono essere poste in via definitiva a carico esclusivo della parte TA per l'intero. Di conseguenza, l'TT ha diritto di ripetere dalla TA la somma di € 1.086,64 anticipata al CTU, arch. , in esecuzione dei provvedimenti del Persona_1
Giudice (docc. 22-23 fasc. Att.).
8. Condanna ex art. 96 L'TT ha sollecitato il Giudice alla condanna della TA al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 uc cpc. La TA non ha preso posizione in merito. Il Tribunale osserva che la sollecitazione ex art. 96 uc cpc è ammissibile e fondata. Ammissibile, in quanto la TA è risultata integralmente soccombente su tutte le domande. Fondata, in quanto dagli atti è emerso che la TA ha disertato l'incontro in mediazione e ha poi svolto in causa difese totalmente inconferenti rispetto all'oggetto della lite, in particolare difendendosi come se il suo tubo fosse nel muro comune e allacciato a scarico condominiale, quando invece travalica il muro comune, penetra nella proprietà attorea e si allaccia ad un tubo di scarico privato. Non solo, negli atti conclusivi la TA ha svolto difese nuove, persino in contrasto con quanto dichiarato in comparsa, posto che ha contestato la carenza di prova del diritto pagina 10 di 12 di proprietà in capo all'TT, circostanza che in comparsa di costituzione e risposta aveva ammesso. Tale complessiva condotta dimostra ampiamente la responsabilità aggravata della TA ex art. 96 cpc e l'abuso del processo e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost, a detrimento dell'TT e, peggio ancora, ad intralcio della Giustizia e del diritto di tutti gli altri utenti del sistema giudiziario alla ragionevole durata del processo (C. Cost. 23.06.2016 n. 152). La condotta abusiva del processo di deve essere punita e fonda la CP_2 condanna, d'ufficio, della TA opposta al pagamento in favore dell'TT della somma di cui all'art. 96 co. 3 cpc (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 16.09.2021 n. 25041; Cass. civ. sez. L del 25.02.2021 n. 3830). Detta somma deve essere liquidata in via equitativa, e nella specie, evidenziato che il parametro liquidatorio più frequentemente adoperato dalla giurisprudenza di merito, e reputato corretto dalla Corte di legittimità, con il limite della ragionevolezza, ai fini della liquidazione ex art. 96 cpc è quello rappresentato dal compenso di cui al d.m. 55/2014 (Cass. civ. sez. 2 del 30.11.2012 n. 21570), come anche indicato nei criteri orientativi delle Tabelle milanesi ed. 2021, si reputa equo e congruo determinare la somma ex art. 96 cpc in misura all'incirca pari al compenso e, quindi, in € 5.000,00, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (grado della colpa dell'abusante, qualità delle parti, natura e durata della controversia).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara che l'allaccio della tubazione idrica di scarico a servizio dell'appartamento di
[...]
al tubo di scarico delle acque reflue, a servizio dell'appartamento di CP_2
è illegittimo, in quanto Controparte_1 insiste sulla proprietà attorea e comporta servitù di scarico non autorizzata;
per l'effetto, condanna
a rimuovere a sua cura e spese il detto allaccio, con rimessione in Controparte_2 pristino mediante esecuzione delle opere rimediali indicate dal CTU alla pagina 7, entro l'11.04.2025, con facoltà dell'TT, in difetto di esecuzione nel termine, di provvedervi direttamente con conseguente diritto alla rivalsa delle spese a carico della TA nel limite di € 1.167,20 oltre IVA;
letti gli artt. 91 e ss condanna
a pagare a favore di Controparte_2 Controparte_1
a titolo di refusione integrale delle spese di lite, di mediazione, di
[...] trascrizione della domanda giudiziale, di CTP, la somma di € 6.400,00 per compenso difensivo ed € 1.688,90 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte TT;
infine, pone pagina 11 di 12 in via definitiva le spese della CTU svolta in corso di causa, liquidate in € 1.847,00 oltre accessori, a carico per l'intero di , con diritto dell'TT di Controparte_2 ripetere dalla TA la somma di € 1.086,64 anticipata al CTU;
letto l'art. 96 co. 3 cpc, condanna
a pagare a favore di Controparte_2 Controparte_1
a titolo di somma equitativamente determinata per abuso del processo,
[...] la somma di € 5.000,00. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 11 marzo 2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 12 di 12