Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 157/2011 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 157/2011 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2770/2009 emessa dal Tribunale di Nola in data 23.11.2009, promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CIANCIO MARIO e dell'avv. FENIZIA ALFREDO
( VIA STENDHAL, 23 80133 NAPOLI C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
con il patrocinio dell'avv. RESCIGNO ANDREA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA ARGINE N.833 NAPOLI
APPELLATI
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
pagina 1 di 13
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società con atto di citazione in Parte_1
riassunzione notificato il 26.03.1998 premetteva che con precedente atto di citazione notificato il 24.02.1998 aveva evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola,
[...]
e onde sentire così provvedere: “dichiarare illegittima, Controparte_1 CP_2
perché priva di titolo, la loro occupazione e detenzione dell'immobile di proprietà di essa attrice (per acquisto fattone con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio
del 12.11.1996) sito in Casalnuovo di Napoli alla Via Vittorio Persona_1
Emanuele III n. 87 e precisamente dell'appartamento al 2° piano con ingresso dalla prima porta a destra salendo le scale, composto da ingresso - soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e corridoio, confinante con proprietà per due lati, CP_3
o suoi aventi causa, con cassa scala e con viale condominiale per gli altri lati - riportato nel N.C.E.U. alla partita 4745, foglio 12, mappale 740, sub 10, piano 2°; condannare i convenuti al rilascio del bene libero da persone e cose;
condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi da essa istante da quantificarsi in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa;
non essendo stato iscritto a ruolo l'atto di citazione notificato il 24.02.1998, aveva provveduto alla riassunzione del giudizio con l'atto del 26.3.1998, depositando al momento dell'iscrizione della causa al ruolo generale la documentazione comprovante il proprio diritto di proprietà (come meglio indicata nell'atto di appello)”.
Nel giudizio così instaurato si costituivano e i Controparte_1 CP_2
quali, con propria comparsa depositata il 23.05.1998, deducevano che l'immobile oggetto del giudizio era stato da loro “acquistato” da tale “con contratto Persona_2
preliminare di vendita redatto e sottoscritto in data 10/10/90 […]”, di aver più volte invitato il alla stipula del definitivo per l'acquisto dell'immobile, ma Per_2
infruttuosamente, e di avere nei confronti di questo intentato un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Nola e pertanto chiedevano rigettarsi la domanda attrice.
pagina 2 di 13 Con sentenza n. 2770/2009 in questa sede impugnata il Tribunale di Nola, qualificando l'azione proposta dalla società attrice come domanda di restituzione di immobile, riteneva di non accogliere la pretesa affermando che i convenuti costituendosi avevano eccepito di essere “proprietari del bene in forza di un preliminare” stipulato il
10.10.1990 con tale a mezzo di scrittura privata, al quale mai era seguito Persona_2
il definitivo e che, in relazione a tale vicenda pendeva, dinanzi al medesimo Ufficio, giudizio nei confronti del promittente venditore ed affermava che “nelle more del presente procedimento tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 2047/00 versata in atti, che ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da ”; Controparte_1
pertanto, avendo i convenuti provato la sussistenza di un titolo giustificativo del diritto di proprietà da loro vantato sull'immobile, le domande contro di essi proposte andavano rigettate.
La proponeva appello avverso tale decisione con atto notificato in Parte_1
data 07.01.2011, lamentando la censurabilità della decisione impugnata dal momento che il Giudice di prime cure aveva posto a suo fondamento un documento (la sentenza del Tribunale di Nola n. 2047/2000) che non risultava essere mai stato prodotto durante il giudizio di primo grado, in ordine al quale, dunque, non si era mai formato rituale contraddittorio, facendo altresì rilevare che la sentenza gravata aveva erroneamente ritenuto opponibile ad essa la decisione del Tribunale di Nola n. Parte_1
2047/2000 non riferibile alla fattispecie in discorso ed all'immobile chiesto in restituzione dall'attrice in prime cure. con atto di appello chiedeva, in riforma della sentenza appellata, così provvedere: 1) accertare e dichiarare illegittima perché senza titolo l'occupazione e la detenzione, da parte dei sigg.ri e Controparte_1 CP_2
, dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli, alla via Vittorio Emanuele III, n. 87,
[...]
ubicato al secondo piano, con ingresso dalla prima porta a destra salendo le scale, composto da ingresso - soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni e corridoio, riportato nel N.C.E.U. alla partita 4745, foglio 12, mappale 740, sub 10, piano 2; 2) conseguentemente condannare e al rilascio Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 13 dell'immobile predetto, libero da persone e cose;
3) condannare, altresì, CP_1
e , in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al
[...] CP_2
risarcimento, in favore della di tutti i danni Parte_1
da questa patiti per effetto dell'illegittima occupazione del bene, consistenti nella mancata disponibilità dello stesso, ed in misura pari al valore locativo dell'immobile così come determinato dal CTU in € 273,93 mensili, dalla data dell'acquisto, avvenuto il 12.11.1996, a quella dell'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che dovesse determinare
l'Ecc.ma Corte adita, anche in via equitativa.
Si costituivano, e i quali eccepivano Controparte_1 CP_2
l'improcedibilità dell'appello e, nel merito l'infondatezza dello stesso di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese.
Nelle more, in data 1.6.2017 l'appellante documentava la pendenza della lite instaurata dinanzi al Tribunale di Nola ex art. 404 c.p.c. per la declaratoria di inefficacia della sentenza resa dal medesimo Tribunale n. 2047/2000.
Con decreto del 11.10.2017 il presente giudizio veniva sospeso ex art. 337 II comma c.p.c. attesa la pendenza del giudizio ex art. 404 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Nola.
Il Tribunale di Nola con sentenza n. 522/2024, passata in cosa giudicata, accoglieva l'opposizione di terzo proposta e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei confronti della della sentenza n. 2047/2000 resa dal Parte_1
Tribunale di Nola in data 10/07/2000.
Con atto depositato il 25.11.2024 la riassumeva il presente giudizio. Parte_1
La Corte, all'udienza del 25.02.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 4 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che l'appello risulta ritualmente iscritto a ruolo onde l'eccezione formulata dalla difesa di e , nella comparsa di CP_1 CP_2
costituzione e risposta, secondo cui “non vi è allo stato alcuna prova del deposito dell'atto di citazione di appello nei termini dei dieci giorni dalla notifica avvenuta”, è infondata. Ed infatti il giudizio di gravame risulta essere stato introdotto mediante atto consegnato per la notificazione all presso la Corte di Appello di Napoli Parte_2
in data 04.01.2011, per la notificazione a mani presso lo studio dell'Avv. Gaetano
Annella, procuratore di e in prime cure, nonchè con atto consegnato per CP_1 CP_2
la notificazione all presso il Tribunale di Nola in data 07.01.2011, per Parte_2
la notificazione presso la cancelleria del Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 82 R.D. n.
37/1934 (non avendo, nel corso del giudizio di primo grado, l'Avv. Annella eletto domicilio nel circondario del suddetto Tribunale). La costituzione in giudizio dell'appellante, con la relativa iscrizione a ruolo, è avvenuta in data 14.01.2011 (nel rispetto del termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c).
Del pari va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e
434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
pagina 5 di 13 In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Del pari infondata, poi, è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla difesa degli appellati, secondo cui la sarebbe priva della Parte_1
legittimazione ad impugnare la sentenza di prime cure e comunque quella a riassumere il presente giudizio, sospeso ex art. 337 c.p.c..
Ed invero, dalla lettura della visura camerale depositata dall'appellata, si evince che la all'epoca della proposta impugnazione (anno 2011) era attiva e non Parte_1
cancellata dal Regisrto delle Imprese. Pertanto era l'unico soggetto legittimato ad impugnare la sentenza qui gravata. La cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese è avvenuta nell'anno 2019 ma per atto di fusione per incorporazione in altra società recante ragione sociale (c.f. ), all'epoca in cui il Controparte_4 P.IVA_2
presente giudizio di appello era già da lungo tempo pendente. In ogni caso l'evento successorio non risulta essere stato dichiarato in udienza dai difensori costituiti per l'appellante, unici titolari a far rilevare la circostanza interruttiva (cfr artt. 299 e 300
c.p.c.).
La Suprema Corte, quanto al difensore della parte che non abbia dichiarato o notificato l'evento interruttivo, ha enunciato il seguente principio di diritto: «L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 cod.proc.civ., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore,
pagina 6 di 13 dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui
l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 cod.proc.civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata
(rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 cod.proc.civ., comma 4. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 cod.proc.civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace;
b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;
c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 cod.proc.civ., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.» (cfr.: Cass. n 15295 del 2014; Ed in tema di giudizio di legittimità, “la perdita della capacità processuale della parte ricorrente
(sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del
pagina 7 di 13 ricorso alla controparte, non determina l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato” Cass.SS.UU. 29812 del 19.11.2024).
Venendo al merito, rileva la Corte che, con la sentenza qui appellata, il Tribunale di
Nola ha rigettato le domande proposte dalla Parte_1
nei confronti di e volte ad ottenere il rilascio Controparte_1 CP_2
dell'appartamento da costoro occupato sine titulo, oltre al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene. Tale sentenza si fonda su un'unica ed essenziale ratio decidendi, consistente nel rilievo che la contestata occupazione sarebbe pienamente giustificata dalla sentenza n. 2047/00 pronunciata dallo stesso Tribunale, la quale ha trasferito ai convenuti la proprietà dell'immobile per cui è causa, in accoglimento della loro domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita dagli stessi concluso in data 10 ottobre 1990 con tale
. Persona_2
Tuttavia, avverso quest'ultima sentenza (n. 2047/00 del Tribunale di Nola), la
[...]
ha nelle more proposto opposizione di terzo ex art. Parte_1
404, 1° comma, c.p.c., che è stata decisa dal Tribunale nolano con sentenza passata in giudicato in senso favorevole all'opponente (cfr.: sentenza n. 522/2024, passata in cosa giudicata, che accoglie l'opposizione di terzo proposta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della della Parte_1
sentenza n. 2047/2000 resa dal Tribunale di Nola in data 10/07/2000, che ha così disposto: “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla in Parte_1
p.l.r.p.t.,ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Accoglie l'opposizione di terzo proposta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della Parte_1
della sentenza n. 2047/2000 resa dal Tribunale di Nola in data
[...]
10/07/2000; Condanna tutti i convenuti, in solido, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.122,00 per compensi ed € 498,00 per
pagina 8 di 13 spese vive, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge”).
L'accoglimento dell'opposizione di terzo -facendo venir meno la sentenza opposta, per il suo contenuto di accertamento di un rapporto assolutamente incompatibile con quello oggetto dell'anteriore statuizione- riverbera i suoi effetti sul presente giudizio, considerato che la decisione in questa sede impugnata, come innanzi si è avuto modo di chiarire, ha ritenuto giustificata l'occupazione dell'immobile da parte dei Parte_3
unicamente in forza delle statuizioni contenute in quella sentenza.
[...]
La poi, nell'instaurazione del presente giudizio ha documentato di Parte_1
essere proprietaria dell'immobile chiesto in restituzione, attraverso la produzione in giudizio dell'atto con cui aveva acquistato la proprietà dalla , costituito dalla CP_3
scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio del 12.11.96. Persona_1
Essendo stata provata da parte della società attrice la proprietà del bene di cui si discute, le domande proposte in prime cure dalla società appellante devono accolte.
Previa declaratoria dell'assenza di titolo dell'occupazione dell'immobile da parte dei convenuti e questi ultimi vanno condannati al Controparte_1 CP_2
rilascio della consistenza per cui è lite in favore dell'appellante.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno che la assume di Parte_1
aver subito per effetto della mancata disponibilità del bene sottrattale dagli appellati ed alla impossibilità di essa società proprietaria di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, così come allegata già in primo grado, ritiene il collegio giudicante che la domanda è fondata.
La Suprema Corte, infatti, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, ritiene che: “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di
pagina 9 di 13 mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (cfr.: Cass.SS.UU. n. 33645/2022).
Quindi, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e poi in conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 33645/2022, il “danno” da occupazione illegittima è da ritenersi “presunto” (e, quindi, risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell'onere probatorio nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (cfr. anche Cass.
n. 10823/2015, Cass. n. 20545/2018, Cass. n. 21239/2018). Così che nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile, non potendo, in caso di mancato superamento di tale presunzione, non essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario.
Nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr.: Cass.
Ord. n. 19849 del 18.07.2024; Cass. 33645/2022).
.
pagina 10 di 13 Nel caso di specie la società proprietaria ha sin dal primo grado allegato di aver subito un danno per la perdita della disponibilità del cespite in contestazione, formulando specifica richiesta istruttoria e richiedendo, altresì, consulenza tecnica d'ufficio per la relativa quantificazione (cfr.: fascicolo di primo grado e consulenza d'ufficio disposta dal Tribunale di Nola ed espletata dal ctu geom. depositata presso la Persona_3
cancelleria del Tribunale di Nola in data 07.03.2007).
La determinazione del risarcimento del danno, dunque, può essere operata facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, al valore locativo del cespite occupato sine titulo dagli appellati. Dall'elaborato redatto dal consulente tecnico nominato in prime cure dal Tribunale, allora, si evince che il valore locativo dell'immobile determinato dal CTU è pari ad € 273,93 mensili, importo dovuto dagli appellati alla società appellante per ogni mensilità a far data dal 24 febbraio del 1998
(ovvero dalla domanda in primo grado) e fino all'effettivo rilascio dell'immobile oggetto di causa.
Quanto alla richiesta degli accessori, si ricorda che la Cassazione ha ritenuto che: “in tema di adempimento dell'obbligazione risarcitoria nell'occupazione illegittima, posto che il relativo credito è di valore, come tale soggetto a rivalutazione da considerarsi rilevante fino alla data della liquidazione ("taxatio"), il danno da ritardo, ove esistente, comprende la liquidazione degli interessi sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno ovvero, per identità di risultato, sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito” (cfr.: Cass. n 7466 del 19.03.2020;
7691/2001). Sulle somme dovute mensilmente così come sopra determinate, gli interessi dovranno essere calcolati dal febbraio 1998, da ogni singola scadenza mensile e fino all'effettivo rilascio, sulla somma capitale annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat.
Tutto ciò premesso l'appello va accolto e la pronuncia gravata integralmente riformata.
Con la riforma della sentenza impugnata la Corte è tenuta a procedere (d'ufficio), quale pagina 11 di 13 conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché violerebbe il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 28 settembre 2015, n. 19122; Cass.
n. 6259/2014; in senso conforme: Cass. n. 23226/2013, Cass. n. 18837/2010, Cass. n.
15483/2008). Sulla base dei princìpi sopra enunciati, la liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio è dovuta secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo
2014 n. 55 come modificati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in vigore dal 23 ottobre
2022) secondo quanto chiarito di recente dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, ord., 14/11/2022, n. 33482) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014); Tenuto conto dell'esito della lite, le spese del doppio grado di giudizio vanno a carico della parte soccombente secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., che liquida come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicati gli importi tra i valori minimi e quelli medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore avverso la sentenza n. 2770/2009 emessa dal Tribunale di Nola in data
23.11.2009, e contro e , così provvede: Controparte_1 CP_2
1) accerta e dichiara illegittima perché senza titolo l'occupazione e la detenzione, da parte di e dell'immobile sito in Casalnuovo di Controparte_1 CP_2
Napoli, alla via Vittorio Emanuele III, n. 87, ubicato al secondo piano, con ingresso dalla prima porta a destra salendo le scale, composto da ingresso - soggiorno, cucina,
pagina 12 di 13 due camere da letto, due bagni e corridoio, riportato nel N.C.E.U. alla partita 4745, foglio 12, mappale 740, sub 10, piano 2;
2) condanna e al rilascio dell'immobile predetto, Controparte_1 CP_2
libero da persone e cose, in favore della società Parte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
3) condanna, e , in solido tra loro, al risarcimento in Controparte_1 CP_2
favore della in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, di tutti i danni nella misura di € 273,93 mensili, a far data dal febbraio 1998 e fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione al tasso e con la decorrenza di cui in motivazione;
4) condanna e in solido tra loro alla rifusione in Controparte_1 CP_2
favore della in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, per il primo grado in € 480,00 per spese (oltre quelle di ctu così come liquidate in primo grado, con decreto del 19/26.04.2007), ed € 8.580,00 per competenze, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso e per il secondo grado, in € 753,50 per spese ed € 9.493,25 per competenze, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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