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Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02013/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2013 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosa Suma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Padova 133;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento Prot.-OMISSIS- del 04/06/2024 e notificato in pari data con il quale la Questura di -OMISSIS- confermava il provvedimento -OMISSIS- del 12/04/2023 notificato al ricorrente in data 01/09/2024 avverso il quale il medesimo ha presentato ricorso RG. 2316/2023 e il Tar ha accolto l’istanza di sospensione con ordinanza -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa VI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha domandato l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4.6.2024 con il quale la Questura di -OMISSIS- ha confermato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12.4.2023 di rigetto dell’istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Queste le censure dedotte: eccesso di potere, violazione dei precetti di razionalità, proporzionalità, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta, inosservanza del principio di soccorso istruttorio.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha rilevato la genericità della procura alle liti depositata in giudizio e ha assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione, incombente a cui il ricorrente ha tempestivamente adempiuto.
Con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare presentata dal ricorrente è stata accolta.
All’udienza del 10 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con un primo provvedimento, prot. 0156411 del 12.4.2023, la Questura di -OMISSIS- aveva rigettato l’istanza di rinnovo per permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal sig. -OMISSIS- in quanto il richiedente - titolare di un permesso di soggiorno rilasciato in data 9.5.2019 e scaduto in data 13.5.2020 - è stato assente dal territorio nazionale dal 14.8.2020 al 15.8.2022, senza dimostrare che tale assenza sia dipesa da gravi e comprovati motivi: la documentazione medica presentata nel corso del procedimento non è stata ritenuta idonea a giustificare la prolungata assenza dall’Italia in quanto non tradotta né legalizzata da parte dell’autorità consolare o diplomatica italiana all’estero ai sensi degli artt. 30, 31 e 33 del T.U. 445/2000.
Il provvedimento è stato impugnato dal sig. -OMISSIS- con il ricorso rg. -OMISSIS-. A seguito del riesame disposto da questo Tribunale con ordinanza n. -OMISSIS- la Questura di -OMISSIS- ha adottato il provvedimento prot.-OMISSIS- del 4.6.2024, oggetto del presente giudizio. Con tale atto: ha accertato che il permesso di soggiorno di cui era titolare il ricorrente è stato emesso dalla Questura con validità dal 9.5.2019 al 13.5.2020 e prorogato durante il periodo pandemico sino al 31.7.2021; ha rilevato un periodo di assenza dal territorio UE della durata di due anni e un giorno, superiore ai limiti previsti all’art. 13, c. 4, d.P.R. n. 394/1999; ha ritenuto inidonei i referti medici presentati dal ricorrente - in quanto non tradotti e legalizzati da parte dell’autorità consolare o diplomatica italiana all’estero, ai sensi degli artt. 30, 31 e 33, d.P.R. n. 445/2000 - e congruo ai fini dell’espletamento delle formalità richieste dal d.P.R. n. 445/2000 il periodo intercorso dalla notifica del precedente provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12.4.2023; ha, quindi, confermato il provvedimento -OMISSIS- del 12.4.2023 e ha nuovamente rigettato l’istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Con il ricorso in epigrafe vengono censurati:
l’erronea individuazione della durata del permesso di soggiorno: l’amministrazione avrebbe illegittimamente ritenuto che il titolo di soggiorno di cui il ricorrente è titolare sia annuale, anziché biennale, come risulterebbe dalla data di rilascio espressamente indicata sul titolo (27 dicembre 2018);
la violazione dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, in quanto l’amministrazione avrebbe calcolato l’assenza del ricorrente dal territorio nazionale sulla base di una durata del permesso inferiore a quella effettiva, senza tenere conto, altresì, delle proroghe di validità dei titoli di soggiorno disposte nel periodo emergenziale legato alla pandemia da COVID‑19;
la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e giustizia manifesta e la violazione del principio di soccorso istruttorio (art. 6, l. n. 241/1990): l’amministrazione non avrebbe considerato gravi motivi di salute che giustificherebbero l’assenza dal territorio nazionale successivamente al luglio 2021, adeguatamente documentati mediante certificazioni mediche attestanti il ricovero ospedaliero e le gravi complicanze cardiache conseguenti all’infezione da COVID‑19, con prescrizione di riposo assoluto e prosecuzione delle cure nel paese d’origine; l’amministrazione avrebbe illegittimamente respinto l’istanza limitandosi a rilevare la mancata legalizzazione della documentazione medica, pur in presenza di atti sanitari esistenti, tradotti e coerenti tra loro, senza attivare alcun meccanismo di integrazione istruttoria o richiesta di chiarimenti;
il difetto di istruttoria e di motivazione: il provvedimento impugnato si limiterebbe a reiterare le precedenti motivazioni ostative senza un’effettiva rivalutazione della posizione del ricorrente, nonostante l’ordinanza cautelare favorevole del Tar e la documentazione prodotta in giudizio.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, “ il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o per permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi ”.
Secondo la giurisprudenza, la ratio di questa disposizione si sostanzia nel connettere la conseguenza preclusiva al fatto in sé dell'ingiustificato allontanamento dal territorio italiano per un periodo obiettivamente lungo, con la conseguenza che “un siffatto comportamento risulta di per sé idoneo a deporre nel senso della compromissione del legame instaurato con il contesto socioeconomico italiano (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4984)” (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, I, 8 luglio 2019, n. 1563).
Per quanto, come affermato in sede cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, sia condivisibile quanto sostenuto dal ricorrente circa l’attestazione contenuta nel permesso di soggiorno di una durata superiore all’anno – essendo indicata quale “data di rilascio” il 27.12.2018, con validità sino al 13.5.2020 - questa circostanza non è di per sé sola sufficiente a portare alla caducazione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente è stato assente dal territorio dello Stato per un periodo di due anni e un giorno, dunque per un lasso di tempo comunque superiore ai limiti previsti all’art. 13, c. 4, d.P.R. n. 394/1999, anche nell’ipoteso in cui il titolo di soggiorno di cui viene domandato il rinnovo abbia durata biennale.
A fronte di tale rilievo non è stata prodotta documentazione idonea a dimostrare che l’allontanamento prolungato dal territorio italiano sia dipeso da gravi motivi.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a depositare in atti tre documenti che risulterebbero essere certificati medici – di cui uno rilasciato, inverosimilmente, in data 30 febbraio 2022 - in cui si riferisce di ingressi in ospedale in conseguenza di complicanze cardiache derivanti da infezione da virus Covid 19. I documenti, tuttavia, non sono stato oggetto di legalizzazione, risultando corredati unicamente dalla traduzione e dal timbro del traduttore, per cui sono privi di validità legale sul territorio italiano.
Si tratta di una conseguenza che discende dal contenuto dell’art. 33, d.P.R. n. 445/2000, secondo cui “ le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (…). 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale ”. In mancanza di legalizzazione, pertanto, la documentazione prodotta dalla ricorrente non possiede alcun valore probatorio e, a prescindere dai suoi contenuti, non può essere presa in considerazione al fine di accertare la sussistenza di impedimenti tali da costringerla incolpevolmente a permanere fuori dallo stato per un tempo superiore a quello massimo di legge.
Non si può poi ritenere sussistente una violazione del dovere del soccorso istruttorio.
L’amministrazione ha riesaminato l’istanza in ottemperanza a quanto disposto da questo Tribunale con ordinanza n. -OMISSIS-, resa nel giudizio instaurato con il ricorso rg. -OMISSIS-. Il riesame è avvenuto senza che il ricorrente abbia legalizzato o integrato la documentazione presentata a giustificazione dell’assenza dal territorio nazionale.
Quanto affermato nel provvedimento e cioè che il periodo intercorso dalla notifica del precedente provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12.4.2023, pari a circa 9 nove mesi, sia congruo ai fini dell’espletamento delle formalità richieste dal d.P.R. n. 445/2000, non può ritenersi affatto illogico; né possono giustificare il mancato adempimento delle formalità richieste dalla legge le difficoltà economiche invocate nel ricorso.
In ogni caso, neppure nel corso del giudizio, in vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha provveduto a depositare ulteriore documentazione volta a comprovare quanto affermato nel ricorso e a fornire dimostrazione del grave motivo di salute invocato a giustificazione dell’allontanamento dal territorio nazionale.
Il provvedimento gravato ha quindi evidenziato una legittima ragione ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno, consistente nel superamento del limite temporale entro il quale è consentito allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, di allontanarsi dal territorio dello Stato italiano.
Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della particolarità della controversia, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GA ZI, Presidente
VI CA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI CA | GA ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.