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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9923 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.re Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 26 luglio 2024 e vertente
TRA
, Nato a Buenos Aires (Argentina) il 30/10/1969, cittadino argentino e italiano;
Cod. Fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati SIMEONE ALESSANDRO e GRAZIA OFELIA CESARO C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SIMEONE ALESSANDRO, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, Nata a Udachny (Federazione Russa) il 02/11/1987; cittadina russa;
Cod. Fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIA DE VELLIS e DANIELA MISSAGLIA ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
(NATA IL 13.06.2019) e (NATA IL 14.02.2022), rappresentate Controparte_2 CP_3 dalla curatrice speciale Avv. AU AR AS nominata con provvedimento del 5 settembre 2024 e costituitasi nel giudizio con memoria del 25 settembre 2024.
pagina 1 di 48 Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART 473-BIS.49 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI CON NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C. DEPOSITATE IN DATA 11 DICEMBRE 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo, le udienze ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26 luglio 2024, , cittadino argentino e italiano, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Milano in data 6 dicembre 2017 (iscritto presso i registri dello Stato civile del
Comune di Milano al n. 1763 dell'anno 2017, registro 01, parte I, Serie) in regime di separazione dei beni, con
, cittadina russa, dalla cui unione sono nate le figlie minori (in Controparte_1 Controparte_2 data 13.06.2019) e (in data 14.02.2022), chiedeva a questo Tribunale, in difetto di accordo in CP_3 ordine all'individuazione congiunta della legge argentina o russa in punto di divorzio, di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per aver posto in essere agiti aggressivi e violenti anche sulle figlie o comunque alla presenza delle medesime. Chiedeva, altresì, stante l'inadeguatezza genitoriale materna, di disporre l'affido superesclusivo delle figlie al padre con collocamento presso lo stesso, una modulazione graduale delle frequentazioni madre-figlie inizialmente in Spazio Neutro, l'assegnazione al padre della casa coniugale, di porre il mantenimento integrale delle figlie a carico del padre e un assegno di mantenimento per la moglie solo in via temporanea di € 1.000, dal momento del rilascio della casa coniugale. Si riservava, quindi, di richiedere al Tribunale l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis. 15 c.p.c.. e chiedeva, infine, decorso il termine di legge, ex art. 473 bis. 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio, provvedendo quanto ai provvedimenti sulla prole in conformità alle conclusioni sopra rassegnate, esonerando il marito dal versamento di qualsivoglia contributo anche a titolo di assegno divorzile.
Con decreto del 5 settembre 2024 il Giudice delegato così provvedeva:
“ Letto il ricorso per separazione e divorzio giudiziale, iscritto a ruolo in data 29 luglio 2024, assegnato il 7 agosto 2024 durante il periodo di sospensione feriale, senza richiesta di provvedimenti che richiedessero l'assegnazione al Giudice della Sezione Feriale, messo in visione a questo Giudice al termine del suddetto periodo feriale, presentato da (nato a [...] il [...], residente a [...]
Francesco RC n. 6) nei confronti di (nata a [...]- Federazione Russa il Controparte_1
2.11.1987, residente a [...]) genitori di (nata il 13..06.2019) e CP_2
(nata il [...]), il quale evidenzia una serie, peraltro risalente nel tempo, di condotte inadeguate ed CP_3 aggressive, di minacce anche gravi, di scatti di ira e agiti fortemente violenti posti in essere in suo danno e in danno delle figlie dalla IG , che riferisce essere affetta da disturbo bordeline come indicatogli CP_1 della psichiatra presso cui, la stessa, a fasi alterne, è in cura. pagina 2 di 48 Ritenuto, alla luce del grave quadro illustrato, di dover sin d'ora, nell'esercizio dei poteri d'ufficio del Giudice
a tutela dei minori ai sensi dell'art. 473 bis. 2 c.p.c., nelle more dell'udienza, far intervenire i Servizi Sociali competenti territorialmente, in collaborazione con i per una presa in carico urgentissima Controparte_4 dell'intero nucleo familiare e per svolgere sin da subito una indagine conoscitiva sul nucleo familiare, sulle condizioni delle minori, sulla loro relazione con i genitori, sul loro contesto abitativo e affettivo, avviando, anche in coordinamento con il curatore speciale di seguito nominato, tutti gli interventi che si rivelassero urgenti a tutela delle minori stesse, con una prima relazione da far pervenire entro il termine sotto indicato, fatta salva la necessità di segnalare subito situazione di grave pregiudizio per le minori.
Ritenuto, altresì, sempre nell'esercizio dei poteri d'ufficio a tutela delle minori ex art. 473 bis. 2 c.p.c, , alla luce delle allegazioni di parte attrice dedotte nel ricorso, emergendo un quadro assai precario del nucleo familiare e di grave pregiudizio, nel quale risultano coinvolte gravemente le minori, che peraltro si trascina da tempo senza alcuna richiesta di intervento concreto, apparendo i genitori al momento non in grado di rappresentare adeguatamente e concretamente gli interessi delle figlie - di dover nominare alle minori ai sensi degli artt. 473 bis. 2 e 8 c.p.c., un curatore speciale che possa rappresentare le stesse in giudizio costituendosi nel presente procedimento, ben potendolo fare data la sua qualifica professionale;
quindi, il curatore speciale - qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato AU AR AS del Foro di Milano - assumerà il compito di rappresentare e tutelare le minore e, previo contatto con i Servizi incaricati (che verranno a tal fine sollecitati nella presa in carico urgente) e se del caso con entrambi i genitori ove ciò non costituisca un serio rischio per le minori medesime e valutando nel prosieguo di sentire eventualmente con tutte le cautele e le attenzioni del caso le minori (in specie la maggiore) ex art. 315 bis c.c., potrà garantire l'attuazione di tutti i provvedimenti che verranno emessi a tutela delle minori, rimettendo alla stessa l'attenta valutazione di eventuali istanze e domande anche urgenti da avanzare a tutela delle minori medesime, con assegnazione di un termine molto breve per la sua costituzione.
Osservato quindi che va fissata udienza di comparizione delle parti con abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 473 bis. 42 c.p.c..
PQM
nell'esercizio dei poteri d'ufficio del Giudice a tutela delle minori ai sensi dell'art. 473 bis. 2 c.p.c.
1) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano competenti territorialmente (in relazione alla residenza delle minori), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e in coordinamento con il nominato curatore speciale, di prendere immediatamente e con estrema urgenza in carico la situazione del nucleo familiare e delle minori, di svolgere sin da subito una indagine conoscitiva sul nucleo familiare, sulle condizioni fisiche e psichiche delle minori, sulla loro relazione con i genitori, sul suo contesto abitativo e affettivo, avviando tutti gli interventi che si rivelassero urgenti a tutela delle minori stesse, con una relazione interlocutoria da far pervenire entro il 15 novembre 2024, fatta salva la necessità di segnalare subito situazione di grave pregiudizio per le minori, con termine alle parti fino al 20 novembre 2024 (ore 9,30) per il deposito di eventuale breve memoria di replica. pagina 3 di 48 2) NOMINA ai sensi degli artt. 473 bis. 2 e 473 bis. 8 c.p.c. in favore delle figlie minori (nata il CP_2
13..06.2019) e (nata il [...]) una Curatrice Speciale, individuata nella persona dell'avvocato CP_3
AU AR AS iscritta all'albo degli Avvocati di Milano;
3) ASSEGNA alla curatrice speciale termine fino al 30 SETTEMBRE 2024 per il deposito di breve memoria difensiva.”
Fissava, quindi, previa assegnazione dei termini per il contraddittorio, ex artt. 473 bis. 14 e 42 c.p.c. l' udienza di prima comparizione delle ex art. 473 bis. 21 c.p.c. parti per il giorno 21 novembre 2024.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale depositata il 28 ottobre 2024, si costituiva nel giudizio che contestava quanto allegato e dedotto da parte attrice, chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande avanzate;
richiedendo, quindi, l'applicazione della legge italiana ex art. 8 Reg. UE 1259/2010, chiedeva la separazione giudiziale, con addebito al marito. Chiedeva, altresì, di disporre l'affido superesclusivo delle figlie alla madre, con frequentazioni paterne demandate ai Servizi Sociali con modalità osservate oppure eventualmente da stabilirsi all'esito di TU sul nucleo, l'assegnazione alla madre della casa coniugale con oneri di locazione e spese a carico del padre, un contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre nella misura di € 8.000 (€ 4.000 per ciascuna figlia) e un assegno di mantenimento per la moglie nella misura di € 12.000 mensile. Chiedeva, infine, anche parte convenuta, decorso il termine di legge, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio, provvedendo quanto ai provvedimenti sulla prole in conformità alle conclusioni sopra rassegnate e richiedendo un assegno divorzile in favore della moglie nella misura di € 12.000 mensile.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 21 novembre 2024 venivano ampiamente e separatamente sentite le parti poi i rispettivi difensori e la curatrice speciale. Dopo ampie e accese discussioni con necessità di intervento anche del giudice, richiedendo i difensori di parte attrice e la Curatrice Speciale prima dell'assunzione dei provvedimenti temporanei di dare ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenze genitoriali come anche suggerito dai Servizi, il Giudice così verbalizzava:
“Il Giudice,
Lette le relazioni sopra esaminate dei Servizi Sociali e Specialistici con gli esiti dei primissimi accertamenti e degli iniziali incontri svolti, con il suggerimento di svolgere opportunamente un approfondimento psicodiagnostico sulle competenze genitoriali, stante il quadro familiare emerso gravemente conflittuale, pur non avendo rilevato particolare situazioni di disagio delle minori;
Osservato come, in effetti, sulla base delle allegazioni e delle verbalizzazioni anche oggi rese dalle parti - a fronte di assai contrapposte versioni con accuse reciproche all'altro di carenza genitoriale, con domande contrapposte di affido e collocamento - appaia oltremodo necessario, prima di assumere i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. maggiormente corrispondenti agli interessi delle minori, dare ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenza genitoriali, sulle effettive condizioni delle minori, sulla loro relazione con entrambi i genitori, come da disposizione e quesito di seguito indicato;
Ammette la TU e pagina 4 di 48 Invita le parti a trovare una soluzione provvisoria, nelle more delle operazioni peritali, come già da invito rivolto all'inizio dell'udienza.”
Dopo ulteriore ed ampia discussione, le parti dichiaravano di poter raggiungere, nelle more dell'accertamento peritale, il seguente accordo provvisorio, fatte salve le iniziali rispettive domande e le istanze formulate negli atti:
“1. Le parti rimarranno a convivere nella casa familiare impegnandosi a mantenere un contegno idoneo e di reciproco rispetto tra di loro, evitando di coinvolgere le minori;
2. Le parti si impegnano a garantire la presenza di una persona fissa per tutta la giornata compresa la notte;
a tal fine chiederanno la disponibilità dell'attuale colf oppure si attiveranno nella ricerca di una nuova baby-sitter con riduzione dell'orario di lavoro di che continuerà ad occuparsi della casa con costi integralmente a Per_1 carico del GN;
Pt_1
3. Il signor si impegna a continuare a provvedere a tutte le spese della famiglia continuando a sostenere Pt_1 tutte le spese della casa, della scuola, del tempo libero e delle vacanze insieme e il 100% delle spese straordinarie delle minori;
4. il GN si impegna a versare sul c/c cointestato una somma mensile di 3.000,00 euro che potranno Pt_1 essere utilizzati dalla moglie per le spese alimentari e l'abbigliamento delle bambine;
5. Le parti si impegnano a rivolgersi ad un centro scelto di comune accordo, anche su indicazione della
Curatrice Speciale, che possa fornire un servizio di ADM per entrambi i genitori con spese a carico del marito.
6. La IG si impegna a rimuovere le telecamere da casa. Il dichiara di non aver installato alcuna Pt_1 telecamera in casa.
7. Le parti si impegnano a continuare a gestire congiuntamente al meglio le bambine.
La difesa di parte attrice chiede che il Ctu posso chiedere ai terapeuti, cui le parti si sono precedentemente rivolte, informazioni rispetto ai percorsi effettuati;
l'avvocato De Vellis si oppone.”
Il Giudice dato atto, così provvedeva a verbale:
“Ritenuto di dare quindi ingresso ad una consulenza psicodiagnostica quanto mai necessaria, prima dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c,, alla luce del grave quadro emerso con accuse e recriminazione reciproche anche in udienza e contrapposte domande in punto di affidamento e collocamento, come anche suggerito dai Servizi e dalla stessa curatrice speciale cui si è associata parte attrice mentre parte convenuta si è rimessa;
Preso atto dell'accordo provvisorio apprezzabilmente raggiunto dalle parti, nelle more dell'accertamento peritale, che appare sulla base dei dati emersi corrispondente all'interesse delle minori e tale da garantire ogni tutela e protezione delle stesse;
Fatta salva ogni diversa determinazione e valutazione all'esito dell'accertamento, e comunque facendo espressamente salve come da loro richiesta le domande iniziali e le istanze istruttorie delle parti;
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
pagina 5 di 48 2) DISPONE TU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sulle minori e nomina quale consulente tecnico di ufficio il dott.re noto all'ufficio, formulando sin d'ora il seguente quesito da sottoporre al Persona_2 consulente tecnico:
"Dica il TU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti, le figlie minori
[...]
nata il [...] e nata il [...], nelle forme ritenute più opportune tenuto conto CP_2 CP_3 dell'età e della situazione personale delle stesse, sentite eventuali altre figure di riferimento per le minori o con le quali le minori abbiano abitudini di vita (familiari, insegnanti, baby sitter etc), esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della Co collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1) Limitatamente agli aspetti rilevanti per la valutazione delle competenze genitoriali, quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando un'accurata diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza, eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o di entrambi i genitori ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi, provveda a descriverli sempre precisandone l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) Quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alla funzione di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione) empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la funzione agli occhi delle figlie, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) Quali siano le condizioni psichiche delle figlie minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il
TU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatrici;
4) Quali siano le caratteristiche del legame tra le minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
5) Indichi il TU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per le minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) Indichi il TU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso
7) Indichi il TU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore;
8) Fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi delle figlie minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di pagina 6 di 48 appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della TU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
9) Fornisca il TU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 7,8,9) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili..
3) RECEPISCE nelle more dell'accertamento peritale, l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti nei termini di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritti;
4) CONFERMA tutti gli incarichi già compiutamente conferiti ai Servizi Sociali e Specialistici che faranno pervenire relazioni con cadenza regolare, anche coordinandosi con la curatrice speciale;
5) DISPONE che il TU presti il proprio giuramento in forma telematica, secondo il modello in uso, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente almeno cinque giorni prima della data di seguito indicata;
6) DISPONE che la cancelleria abiliti il TU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
7) RISERVA all'esito ogni determinazione e valutazione nonché l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22
c.p.c.;
8) RINVIA per il conferimento dell'incarico e per il giuramento all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 10 dicembre 2024 (ore 10:00).”
Conferito incarico al TU nominato e concessi i termini per l'espletamento delle operazioni con il provvedimento del 10 dicembre 2024 con fissazione di udienza in prosecuzione anche per la discussione della perizia al 4 giugno 2025, con successivo provvedimento del 2 aprile 2025, qui richiamato, veniva autorizzata la proroga dei termini per il deposito della perizia, differendo l'udienza al 15 luglio 2025.
Il Giudice, su successiva istanza della difesa di parte convenuta del 26 marzo 2025, dopo l'integrazione del contraddittorio, provvedeva con ordinanza del 12 maggio 2025, che qui si riporta:
“Letta l'istanza difesa della IG , depositata in data 26 marzo 2025, con cui, lamentando Controparte_1 che il marito per i mesi di gennaio e febbraio 2025 non abbia versato sul conto corrente cointestato ai coniugi l'importo mensile di € 3.000,00, come concordato tra le parti all'udienza del 21 novembre 2024, “pretendendo dalla moglie il rendiconto delle spese attraverso l'invio dell'estratto conto della carta di credito” oltre che il mancato deposito di una serie di documenti in violazione dell'art. 473 bis. 12 c.p.c. ha chiesto che il Giudice
Delegato voglia, in via d'urgenza, anche con provvedimento inaudita altera parte:
“1) Ordinare al GN di versare la somma mensile di € 3.000,00 alla GNa , in via Pt_1 CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dalla mensilità di gennaio 2025;
2) Ordinare al GN di depositare in giudizio, almeno 30 giorni prima dell'udienza già fissata per il 4 Pt_1 giugno 2025, la documentazione economica di cui è già stato ordinato il deposito (meglio in istanza indicata).”
Richiamato il decreto di questo giudice del 27 marzo 2025.
Lette, altresì, le memorie difensive autorizzate della curatrice speciale avv. AU AR AS e della difesa di , con richiesta di rigetto per le considerazioni ivi rispettivamente espresse e la difesa Parte_1
con ulteriore richiesta “in via riconvenzionale, a modifica dei provvedimenti vigenti, di revoca a far Pt_1
pagina 7 di 48 data dal 21.11.2024 dell'obbligo del sig a versare la somma di € 3.000 per le esigenze di spesa delle Pt_1 figlie minori”.
Osservato come all'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 novembre 2024, il Giudice delegato, dopo aver ampiamente e diffusamente sentito le parti e i difensori, sulla base delle stesse allegazioni e delle verbalizzazioni acquisite - a fronte di assai contrapposte versioni con accuse reciproche all'altro di carenze genitoriali, con domande contrapposte di affido e collocamento - ha ritenuto necessario, prima di assumere i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., dare ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenze genitoriali e sulle condizioni delle minori e le parti stesse, lungamente interloquite, hanno ritenuto, nelle more delle operazioni peritali, di potere raggiungere un accordo provvisorio, in base al quale avrebbero continuato a “convivere nella casa famigliare”; avrebbero garantito la “presenza di una persona fissa per tutta la giornata compresa la notte”; il signor avrebbe provveduto “a tutte le spese della famiglia Pt_1 continuando a sostenere tutte le spese della casa, della scuola, del tempo libero e delle vacanze insieme e il
100% delle spese straordinarie delle minori” e avrebbe altresì versato “sul c/c cointestato una somma mensile di 3.000,00 euro che potranno essere utilizzati dalla moglie per le spese alimentari e l'abbigliamento delle bambina”, impegnandosi altresì a rivolgersi ad un centro scelto di comune accordo per richiedere un servizio di
ADM per entrambi i genitori con spese a carico del marito.
Osservato, quindi, come il Giudice Delegato abbia dato ingresso alla TU, recependo il suddetto accordo e riservando all'esito ogni determinazione e valutazione oltre che l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473bis 22
c.p.c..
Ritenuto che la richiesta, per come avanzata dalla difesa di “Ordinare al GN di CP_1 Pt_1 versare la somma mensile di € 3.000,00 alla GNa , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese e a far data dalla mensilità di gennaio 2025”, non possa in alcun modo essere meritevole di accoglimento.
Rilevato, preliminarmente, come se è vero che tale istanza non sia stata in effetti, supportata documentalmente dall'estratto del conto corrente cointestato, dal quale sarebbero dovuti risultare i versamenti riconosciuti e quindi anche quelli asseritamente mancanti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025, la difesa ha Pt_1 comunque prodotto - asserendo il corretto e puntuale versamento da parte dello stesso della somma come concordata per tutti i mesi in oggetto e quindi il difetto d'interesse ad agire - le attestazioni di trasferimento sub doc. 52, da cui risulta la prima del 21 novembre 2024, riferibile alla mensilità in via anticipata di dicembre
2024 pari ad € 1.890,46, sostenendo che sul c/c vi fosse già una giacenza pari ad € 1.109,54 e le successive di €
3.000,00 a dicembre 2024 per il mese di gennaio 2025, di € 3000 a febbraio 2025 per il mese di marzo 2025; di
€ 3000 ad aprile 2025 per il mese di maggio 2025 (mancando invero la prova del bonifico di gennaio per il mese di febbraio 2025).
Osservato, entrando più nello specifico nel merito dell'istanza, come il giudice, con il provvedimento a verbale richiamato, si sia limitato a recepire un accordo provvisorio delle parti medesime, che lungi dall'aver previsto l'obbligo del dott. di versare un assegno alla moglie, aveva dato atto che era stato dalle parti medesime Pt_1 concordato - sul presupposto del mantenimento della convivenza nella stessa casa coniugale - un contributo pagina 8 di 48 mensile da versare da parte del marito sul conto corrente cointestato e con il quale la IG avrebbe dovuto provvedere alla spesa alimentare ed all'acquisto di abbigliamento per le figlie, utilizzando il conto corrente comune sul quale, appunto, il signor si era impegnato a versare, tra i vari obblighi e impegni, la somma Pt_1 mensile di euro 3.000,00, che nell'ottica dell'accordo sarebbe dovuti essere utilizzati per provvedere alle spese ivi specificate, evidentemente tracciabili e riscontrabili con strumenti di pagamento elettronico.
Ritenuto, quindi, che quanto concordato espressamente tra le parti integri una pattuizione negoziale liberamente assunta dalle parti medesime (nelle more delle operazioni peritali, in attesa dei relativi esiti e dei provvedimenti giudiziari), di cui questo Giudice non può fra altro che limitarsi ad invitare le parti medesime al relativo e puntuale rispetto, nel senso peraltro e secondo i termini attribuiti dalle stesse parti nel formalizzarlo.
Osservato, altresì, come avendo il Giudice ritenuto di dover ammettere la TU e di aspettarne l'esito prima e proprio al fine di poter assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. non possano sussistere i presupposti per l'emissione di un provvedimento giudiziario come richiesto che presupporrebbe una valutazione e valorizzazione di elementi al momento non disponibili e alla cui acquisizione è stata appunto disposta la perizia, dovendo riservarsi ogni altra determinazione e valutazione all'esito della perizia e dopo la discussione della stessa nell'udienza fissata in prosecuzione.
Osservato, altresì, come con riferimento all'ulteriore istanza avanzata in via riconvenzionale dalla difesa debba essere formalmente integrato il contraddittorio con solo termine alle controparti di depositare Pt_1 memoria difensiva (essendo già visibile l'istanza) e riservata la discussione e ogni decisione all'udienza già fissata.
Ritenuto di dover necessariamente invitare le parti al puntuale e trasparente rispetto dell'accordo raggiunto dalle stesse all'udienza del 21 novembre 2024, nell'interesse delle minori, potendo il giudice desumere da comportamenti inadeguati e/o carenti elementi rilevanti ai fini della valutazione sulle competenze genitoriali.
Ritenuto, infine, che quanto alla documentazione che la difesa è tenuta a depositare nel rispetto delle Pt_1 norme di legge di cui l'istante richiede il deposito 30 giorni prima dell'udienza, peraltro differita al 15 luglio
2025 e quindi neppure essendo decorso il termine, il giudice, come già evidenziato nel decreto del 27 marzo
2025 si riserverà ogni valutazione e determinazione anche ai sensi dell'art. 473 bis. 18 c.p.c. e 116 c.p.c..
Ritenuto quindi che le istanze della difesa vadano integralmente respinte, con spese all'esito Controparte_1 del procedimento principale.
P.Q.M.
1) RESPINGE le istanze per come formulate della difesa di , per quanto in motivazione;
Controparte_1
2) ASSEGNA termine fino al 20 GIUGNO 2025 alla difesa e alla curatrice speciale avv. AS per Pt_1 depositare una memoria in relazione all'istanza in via riconvenzionale avanzata dalla difesa nella Pt_1 memoria depositata il 9 maggio 2025;
3) RISERVA ogni altra decisione e determinazione anche in ordine all'istanza riconvenzionale della difesa all'udienza del 15 luglio 2025 in prosecuzione, già fissata per la discussione della perizia e Pt_1
l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.. pagina 9 di 48 4) INVITA le parti al puntuale e trasparente rispetto dell'accordo raggiunto dalle stesse all'udienza del 21 novembre 2024 nell'interesse delle figlie minori.
5) SPESE all'esito del procedimento principale”.
Su nuova richiesta depositata dal TU dott. in data 10 giugno 2025, di ulteriore proroga dei Persona_2 termini con l'indicazione dello svolgimento di colloqui individuali e congiunti e dell'attivazione di un'educativa domiciliare per il nucleo, con la necessità di ulteriormente osservare le minori nei contesti relazionali suggeriti, il
Giudice con provvedimento del 12 giugno 2025 autorizzava la proroga nei termini richiesti e fissava udienza in prosecuzione con discussione della perizia al 5 novembre 2025.
In data 13 giugno 2025 il Giudice pronunciava nuovo provvedimento sulle richieste delle parti:
“Ricordato come all'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 novembre 2024, il Giudice delegato, dopo aver ampiamente e diffusamente sentito le parti e i difensori, sulla base delle stesse allegazioni e delle verbalizzazioni acquisite - a fronte di assai contrapposte versioni con accuse reciproche all'altro di carenze genitoriali, con domande contrapposte di affido e collocamento - ha ritenuto necessario, prima di assumere i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., dare ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenze genitoriali e sulle condizioni delle minori e le parti stesse.
Osservato come il Giudice Delegato, in quella sede, abbia dato ingresso alla TU, recependo un accordo tra le parti anche in punto economico, riservando all'esito ogni determinazione e valutazione oltre che l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473bis 22 c.p.c..
Rilevato come, nelle more, il TU dott. ha richiesto una prima proroga del termine per il deposito della Per_2 relazione peritale e in data 10 giugno 2025 una seconda proroga dando atto che, sulla base dei colloqui fino a quel momento svolti e delle osservazioni svolte, riteneva opportuno l'avvio di un'educativa domiciliare e procedere quindi all'osservazione delle minori nel nuovo contesto relazione, dopo che nella precedente nota del
26 maggio 2025 riteneva necessario che i genitori non coabitassero e che le figlie passassero buona parte della giornata con la madre (alla presenza dell'educatrice) e la restante parte con il padre (alla presenza della tata).
Richiamato quindi il provvedimento di questo giudice del 12.06.2025 che ha prorogato i termini come richiesti per il deposito della TU e fissato nuova udienza in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. per la discussione della perizia per il 5 novembre 2025.
Letta, altresì, l'istanza della difesa , accettata dalla cancelleria e resa visibile in data odierna, che Pt_1 chiede che il Giudice provveda in via provvisoria ed urgente all'assegnazione della casa familiare al sig.
, disponendo che lo stesso provveda al mantenimento ordinario e straordinario delle minori, al Pt_1 pagamento degli oneri per la tata fino alla concorrenza massima di 2.500 € più iva e al pagamento degli oneri per l'educatrice fino a un massimo di 2.000 € più iva nonché che il giudice provveda a regolamentare in via provvisoria le frequentazioni tra le minori e i genitori secondo un calendario articolato riportato nella medesima istanza.
Osservato come debba essere integrato il contraddittorio, assegnando termine per la notifica dell'istanza alle controparti e alle medesime termine per il deposito di una memoria difensiva. pagina 10 di 48 Rilevato come appaia, altresì, opportuno fissare udienza per la discussione della presente istanza nella medesima data già fissata per la discussione della perizia, potendo disporre solo allora e dopo la corretta integrazione del contraddittorio, questo Giudice di tutti gli ulteriori elementi per potere assumere le decisioni, anche provvisorie come quelle qui richieste (sia in punto di assegnazione della casa che di questioni economiche strettamente collegate oltre che con riferimento ad un calendario estivo programmato frutto evidentemente di accordi sconosciuti a questo giudice), più conformi all'interesse delle minori medesime, ciò tanto più avendo chiesto lo stesso TU un'ulteriore proroga proprio per potere completare le operazioni peritali e rispondere ai quesiti del giudice, evidentemente non disponendo il medesimo ancora di elementi completi, né potendosi ritenere univoci o comunque sufficienti le sintetiche ed informali comunicazioni del TU pure citate dall'istante, che danno piuttosto atto di una situazione familiare certamente complessa e di dinamiche disfunzionali che necessitano di ulteriore e richiesta osservazione in un contesto relazionale senza la convivenza - come peraltro anche suggerito dal Giudice in prima udienza, pur avendo le parti medesime accettato loro di mantenere la convivenza - con l'indicazione della presenza di terze persone (educatrice per la madre e tata per il padre), in un contesto che sembra piuttosto frutto invece di una soluzione concordata provvisoria al fine di consentire al
TU la prosecuzione e il completamento delle operazioni peritali.
Ritenuto, altresì, come il venir meno della necessaria collaborazione delle parti e l'irrigidimento delle posizioni con il venir meno degli accordi, come anche dimostrato dalle precedenti istanze delle parti di modifica proprio di quanto concordato in prima udienza necessariamente in via provvisoria, con il rischio a questo punto che le operazioni peritali siano ulteriormente rallentate, convinca questo giudice sulla necessità di dover incaricare con urgenza i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano, già delegati, di intervenire immediatamente con una presa in carico ancora più efficace del nucleo familiare e della situazione delle minori e, in stretta collaborazione con la curatrice speciale ed eventualmente coordinandosi con il TU, nelle more dell'udienza fissata, di monitorare attentamente l'evoluzione del nucleo e l'assetto anche abitativo e relazionale delle minori e di provvedere quindi, ove dovessero emergere situazioni di pregiudizio per le minori stesse, a valutare e suggerire quale possa essere il migliore e più idoneo collocamento delle stesse, anche in ambito extrafamiliare, adottando tutti i provvedimenti di urgenza del caso, invitando in tal senso la curatrice speciale ad avanzare immediatamente istanze o richieste urgenti a tutela delle minori, riservandosi comunque ogni altro provvedimento e determinazione.
PQM
1) Assegna a parte attrice termine sino al 20 giugno 2025 per notificare alla difesa e alla Controparte_1 curatrice speciale e l'istanza e il presente decreto;
2) Assegna alla parte convenuta e alla curatrice speciale termine sino al 6 ottobre 2025 per il deposito di una memoria in relazione all'istanza avanzata.
3) Riserva all'udienza del 5 novembre 2025 ore 9,30, già fissata per la comparizione delle parti in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. e per la discussione della perizia, la decisione anche in ordine alla presente istanza;
pagina 11 di 48 4) Incarica i del Comune di Milano, già delegati, di intervenire Controparte_6 immediatamente con una presa in carico ancora più efficace del nucleo familiare e della situazione delle minori e, in stretta collaborazione con la curatrice speciale ed eventualmente coordinandosi con il TU, nelle more dell'udienza fissata, ognuno per quanto di rispettiva competenza, di monitorare attentamente l'evoluzione del nucleo e l'assetto anche abitativo e relazionale delle minori, provvedendo quindi, ove dovessero emergere situazioni di pregiudizio o rischio per le minori stesse, a valutare e suggerire quale possa essere il migliore e più idoneo collocamento delle stesse, anche in ambito extrafamiliare, adottando tutti i provvedimenti di urgenza del caso, invitando in tal senso la curatrice speciale a avanzare immediatamente istanze o richieste urgenti a tutela delle minori, riservandosi comunque ogni altro provvedimento e determinazione.
5) Dispone che i Servizi Sociali e Specialisti del Comune di Milano facciano pervenire una relazione in ordine a quanto accertato e attuato entro il 15 settembre 2025, fatta salva la necessità di richieste urgenti e/o di immediate segnalazioni in caso di riscontrato pregiudizio per le minori, con termine alle parti fino al 6 ottobre
2025 per osservazioni.
6) Rinnova l'invito alle parti, anche con l'intervento fattivo della curatrice speciale, a impegnarsi a trovare soluzioni conciliative provvisorie nell'interesse delle minori anche per consentire al TU di proseguire e concludere efficacemente le operazioni peritali in corso, rammentando che da eventuali comportamenti inadeguati e/o non collaborativi dei genitori potranno essere acquisiti ulteriori elementi per la valutazione in ordine alle effettive competenze genitoriali.”
Con successiva ordinanza del 15 luglio 2025 il Giudice così ulteriormente provvedeva:
“Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,
Letto e richiamato il precedente provvedimento di questo Giudice del 12 maggio 2025 di rigetto delle istanze urgenti formalizzate in atti dalla difesa di con assegnazione di nuovo termine per Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa Pt_1 nella memoria depositata il 9 maggio 2025.
Letta, altresì, la memoria sempre della difesa del 12 maggio 2025 con cui sono state modificate le Pt_1 conclusioni già rassegnate nella precedente memoria del 9 maggio 2025, con richiesta di rigetto dell'istanza di controparte del 25 marzo 2025 e conferma dei provvedimenti vigenti.
Lette, quindi, le memoria di replica autorizzate della curatrice speciale e della difesa dove si chiede CP_1 di dar atto della rinuncia della difesa alla domanda formulata in via riconvenzionale con memoria del 9 Pt_1 maggio 2025 o comunque il suo superamento e si insiste comunque per il rigetto.
Ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta dalla difesa con la memoria del 9 maggio 2025 deve Pt_1 intendersi evidentemente rinunciata e/o comunque superata attese le conclusioni rassegnate nella successiva memoria del 12 maggio 2025 a modifica delle precedenti richieste, con richiesta di conferma dei provvedimenti vigenti.
Osservato comunque che tale domanda, ad ogni buon fine, deve essere respinta per le medesime motivazioni già estese e formalizzate nel richiamato provvedimento del 12 maggio 2025. pagina 12 di 48 Ritenuto come questo continuo ricorso ad iniziative giudiziarie, francamente superabili con comportamenti delle parti maggiormente responsabili e maturi, che potrebbero essere di effettiva tutela e protezione delle figlie in una situazione familiare davvero critica e preoccupante, allarme sempre di più questo Tribunale, che rinnova nuovamente l'invito ad abbassare il conflitto e a collaborare al fine di trovare ove possibile ed auspicabile, con anche l'intervento della curatrice speciale, una soluzione anche solo parziale concordata.
PQM
Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza della difesa da intendersi rinunciata e/o superata e Pt_1 comunque la respinge.
Riserva ogni altra determinazione e decisione all'esito dell'udienza già fissata.
Spese al definitivo.”
Con provvedimento del 23 settembre 2025 sull'istanza della difesa decideva con la seguente ordinanza: Pt_1
“Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, nell'ambito del quale sono in corso da tempo le operazioni peritali con il TU dott. Persona_2
Letta la nota urgente della difesa con allega nota di deposito di tre documenti ai fini della loro Pt_1 acquisizione per l'espletamento della TU, richiamando le indicazioni Operative per la TU su Famiglie e
Minori;
Letto e richiamato l'art. 9 delle suddette Indicazioni Operative per la TU su Famiglie e Minori, segnatamente il punto 9.3;
Rilevato che i documenti prodotti, in particolare (oltre al contratto di locazione transitoria che va acquisito in quanto rilevante ai fini della causa), due comunicazioni email inviate al sig. (nella sua qualità di Pt_1 firmatario del contratto di locazione ove attualmente vive la IG ) dall'agenzia immobiliare e CP_1 dall'amministratore dello stabile, non possano ritenersi ricompresi nei documenti “indispensabili ai fini degli accertamenti peritali”, che evidentemente ricomprenderanno ben altri e più approfonditi accertamenti e valutazioni specialistiche per rispondere ai vari quesiti posti né possano ritenersi che abbiano le caratteristiche e la rilevanza per potere essere acquisiti ai fini indicati (ove sono indicati, a titolo esemplificativo ma significativo, certificati e/o documenti provenienti da enti/professionisti/servizio sociale), trattandosi di mere comunicazione tra privati.
Osservato come nella nota di accompagnamento della difesa siano, altresì, contenute valutazioni e osservazioni non autorizzate.
Rilevato come non sia neppure necessario né opportuna l'integrazione del contraddittorio.
PQM
Non Autorizza il deposito né della nota di accompagnamento né dei documenti ai fini richiesti per l'espletamento della TU.
Autorizza solo il deposito in atti del contratto di locazione transitoria (sottoscritto in seguito da parte attrice nell'ambito di un accordo provvisorio con parte convenuta) rilevante ai fini della causa”.
pagina 13 di 48 All'udienza in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 5 novembre 2025, così differita, si procedeva in primo luogo alla discussione della perizia con assai contrapposte posizioni e valutazioni dei difensori delle parti e della curatrice speciale, con conclusioni e richieste differenti come meglio verbalizzate in atti nonché a sentire nuovamente a ampiamente le parti
All'esito, preso, altresì, atto dell'impegno delle parti ad intraprendere il percorso di coordinazione genitoriale suggerito dal TU dott. ed essendosi anche offerte, per il tramite dei difensori, di produrre una serie di Per_2 documenti ivi indicati e avendo richiesto espressamente un termine per poter produrre la documentazione richiesta con rinvio ad altra udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte per poter effettuare osservazioni in merito alla documentazione depositata, il giudice così provvedeva:
“Il Giudice dato atto di quanto sopra
Ritenuta la necessità, anche su richiesta delle parti, al fine di emettere i provvedimenti ex art. 473 bis 22 bis cpc., che venga acquisito il contratto di Co.ge. che le parti si sono impegnati a sottoscrivere previa individuazione del professionista scelto tra i nominativi forniti dalla curatrice speciale nonché tutta l'ulteriore documentazione che le parti si sono impegnate a produrre sopra indicata;
Rilevato, pertanto, di dover rinviare in prosecuzione l'udienza da svolgersi, su richiesta delle parti, ex art. 127 ter c.p. c, riservando a quell'udienza i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.;
Ritenuto, altresì, nelle more, che la proposta formulata dalla curatrice di conferma dell'assetto sino ad Pt_2 ora attuato dalle parti sia in punto di frequentazioni che economico cui le parti hanno prestato adesione, possa essere recepita sino alla data del provvedimento ex art 473 bis. 22 c.p.c. in quanto rispondente all'interesse delle minori, prendendo altresì atto dell'accordo delle parti in base al quale la curatrice speciale potrà coordinare le educatrici e intervenire nel caso di problematiche eventualmente sollevate dalle educatrici.
PQM
1) Ordina alle parti di produrre entro il 1 dicembre 2025 il contratto di coordinazione e tutta l'ulteriore documentazione sopra indicata che parti si sono impegnate a produrre;
2) Rinvia in prosecuzione all'udienza, come da richiesta delle parti, sostituita dal deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 11 dicembre 2025 (ore 10:00), riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 473 bis. 22 c.p.c. e ogni altra valutazione e determinazione;
3) Recepisce, nelle more, l'accordo delle parti in punto di conferma dell'assetto sino ad ora attuato dalle parti sia in punto di frequentazioni che economico, con l'ulteriore accordo in base al quale la curatrice speciale potrà coordinare le educatrici e intervenire nel caso di problematiche eventualmente sollevate dalle educatrici.”
Depositate dalle parti le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in data 11 dicembre 2025 con le rispettive istanze e conclusioni, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza depositata in data 12 dicembre 2025
(superando anche l'istanza della difesa di parte convenuta depositata successivamente) così provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., anche ripercorrendo i provvedimenti già emessi e le numerose istanze delle parti:
“Il Giudice Delegato, pagina 14 di 48 Sentiti le parti con i rispettivi difensori all'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 novembre
2024;
Lette le relazioni dei Servizi Sociali incaricati pervenute in atti;
Letta la consulenza tecnica d'ufficio del C.t.u. nominato dott. depositata il 22 ottobre 2025 con Persona_2 Per le osservazioni dei consulenti di parte dott.ssa (per parte attrice) e dott.ssa (per parte convenuta) e Per_4 le risposte del consulente d'ufficio alle note critiche;
Sentite nuovamente le parti con i rispettivi difensori all'udienza di discussione della perizia del 5 novembre
2025;
Letta ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti su ordine del giudice;
Lette, altresì, le note scritte delle parti e della curatrice speciale, su loro richiesta, sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 11 dicembre 2025 con le rispettive istanze e conclusioni;
a scioglimento della riserva assunta e all'esito del deposito delle richiamate note, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Il processo: le domande, i provvedimenti e le udienze
All'esito dell'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 novembre 2024, dopo aver sentito ampiamente e separatamente le parti, i difensori e la curatrice speciale delle minori, ritenevano assolutamente opportuno, stante le contrapposte versioni e le reciproche accuse di inidoneità genitoriale, prima dell'assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, che venisse dato ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenze genitoriali, come anche suggerito dai Servizi Sociali già incaricati (cfr. relazioni in atti).
Dopo, quindi, una complessa e animata discussione, con l'intervento anche della curatrice speciale, le parti dichiaravano di poter raggiungere, nelle more dell'accertamento peritale, il seguente accordo provvisorio, fatte salve le iniziali rispettive domande e le istanze formulate negli atti:
1. Le parti rimarranno a convivere nella casa familiare impegnandosi a mantenere un contegno idoneo e di reciproco rispetto tra di loro, evitando di coinvolgere le minori;
2. Le parti si impegnano a garantire la presenza di una persona fissa per tutta la giornata compresa la notte;
a tal fine chiederanno la disponibilità dell'attuale colf oppure si attiveranno nella ricerca di una nuova baby-sitter con riduzione dell'orario di lavoro di che continuerà ad occuparsi della casa con costi integralmente a Per_1 carico del GN;
Pt_1
3. Il signor si impegna a continuare a provvedere a tutte le spese della famiglia continuando a sostenere Pt_1 tutte le spese della casa, della scuola, del tempo libero e delle vacanze insieme e il 100% delle spese straordinarie delle minori;
4. il GN si impegna a versare sul c/c cointestato una somma mensile di 3.000,00 euro che potranno Pt_1 essere utilizzati dalla moglie per le spese alimentari e l'abbigliamento delle bambine;
pagina 15 di 48 5. Le parti si impegnano a rivolgersi ad un centro scelto di comune accordo, anche su indicazione della
Curatrice Speciale, che possa fornire un servizio di ADM per entrambi i genitori con spese a carico del marito.
6. La IG si impegna a rimuovere le telecamere da casa. Il dichiara di non aver installato alcuna Pt_1 telecamera in casa.
7. Le parti si impegnano a continuare a gestire congiuntamente al meglio le bambine.”
All'esito il Giudice pronunciava a verbale il provvedimento di seguito riportato:” Il Giudice dato atto, Ritenuto di dare quindi ingresso ad una consulenza psicodiagnostica quanto mai necessaria, prima dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c,, alla luce del grave quadro emerso con accuse e recriminazione reciproche anche in udienza e contrapposte domande in punto di affidamento e collocamento, come anche suggerito dai Servizi e dalla stessa curatrice speciale cui si è associata parte attrice mentre parte convenuta si è rimessa;
Preso atto dell'accordo provvisorio apprezzabilmente raggiunto dalle parti, nelle more dell'accertamento peritale, che appare sulla base dei dati emersi corrispondente all'interesse delle minori e tale da garantire ogni tutela e protezione delle stesse;
Fatta salva ogni diversa determinazione e valutazione all'esito dell'accertamento, e comunque facendo espressamente salve come da loro richiesta le domande iniziali e le istanze istruttorie delle parti;
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
2) DISPONE TU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sulle minori e nomina quale consulente tecnico di ufficio il dott.re noto all'ufficio, formulando sin d'ora il seguente quesito da sottoporre al Persona_2 consulente tecnico:
"Dica il TU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti, le figlie minori
[...]
nata il [...] e nata il [...], nelle forme ritenute più opportune tenuto conto CP_2 CP_3 dell'età e della situazione personale delle stesse, sentite eventuali altre figure di riferimento per le minori o con le quali le minori abbiano abitudini di vita (familiari, insegnanti, baby sitter etc), esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della Co collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1) Limitatamente agli aspetti rilevanti per la valutazione delle competenze genitoriali, quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando un'accurata diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza, eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o di entrambi i genitori ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi, provveda a descriverli sempre precisandone l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) Quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alla funzione di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione) empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la funzione agli occhi delle figlie, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità; pagina 16 di 48 3) Quali siano le condizioni psichiche delle figlie minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il
TU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatrici;
4) Quali siano le caratteristiche del legame tra le minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
5) Indichi il TU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per le minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) Indichi il TU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso
7) Indichi il TU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore;
8) Fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi delle figlie minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della TU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
9) Fornisca il TU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 7,8,9) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili..
3) RECEPISCE nelle more dell'accertamento peritale, l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti nei termini di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritti;
4) CONFERMA tutti gli incarichi già compiutamente conferiti ai Servizi Sociali e Specialistici che faranno pervenire relazioni con cadenza regolare, anche coordinandosi con la curatrice speciale;
5) DISPONE che il TU presti il proprio giuramento in forma telematica, secondo il modello in uso, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente almeno cinque giorni prima della data di seguito indicata;
6) DISPONE che la cancelleria abiliti il TU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
7) RISERVA all'esito ogni determinazione e valutazione nonché l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22
c.p.c.;
8) RINVIA per il conferimento dell'incarico e per il giuramento all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 10 dicembre 2024 (ore 10:00).”
Con provvedimento del 10.12.2024, all'udienza come fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il giuramento e il conferimento dell'incarico, venivano assegnati i termini per il deposito della relazione peritale e fissata udienza in prosecuzione per la discussione al 4 giugno 2025.
pagina 17 di 48 Nelle more dell'accertamento peritale, su suggerimento dello stesso TU che riteneva opportuno anche al fine di meglio valutare e periziare le parti, che cessasse la convivenza dei genitori, le parti medesime con l'ausilio dei difensori concordavano che la IG lasciasse la casa coniugale e andasse a stare in un CP_1 appartamento con locazione temporanea sostenuto economicamente dal marito (cfr. contratto di locazione temporanea dell'immobile di via Lopardi n. 28 per 1 anno dal 15 luglio 2025 al 14.07.2026 con canone di €
14.400 oltre € 2.400 di spese per un importo complessivo di € 1400 sostenuto dal marito) nell'ambito di ulteriori accordi raggiunti dalle parti medesime.
Seguivano istanze delle parti e provvedimenti del giudice. In particolare provvedimento del giudice del 12 maggio 2025 che, dopo aver proceduto ad una prima proroga dei termini in precedenza assegnati al TU con rinvio all'udienza del 15 luglio 2025, sull'istanza successivamente avanzata dalla difesa così CP_1 provvedeva: “ Letta l'istanza difesa della IG , depositata in data 26 marzo 2025, con cui, Controparte_1 lamentando che il marito per i mesi di gennaio e febbraio 2025 non abbia versato sul conto corrente cointestato ai coniugi l'importo mensile di € 3.000,00, come concordato tra le parti all'udienza del 21 novembre 2024,
“pretendendo dalla moglie il rendiconto delle spese attraverso l'invio dell'estratto conto della carta di credito” oltre che il mancato deposito di una serie di documenti in violazione dell'art. 473 bis. 12 c.p.c. ha chiesto che il
Giudice Delegato voglia, in via d'urgenza, anche con provvedimento inaudita altera parte:
“1) Ordinare al GN di versare la somma mensile di € 3.000,00 alla GNa , in via Pt_1 CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dalla mensilità di gennaio 2025;
2) Ordinare al GN di depositare in giudizio, almeno 30 giorni prima dell'udienza già fissata per il 4 Pt_1 giugno 2025, la documentazione economica di cui è già stato ordinato il deposito (meglio in istanza indicata).”
Richiamato il decreto di questo giudice del 27 marzo 2025.
Lette, altresì, le memorie difensive autorizzate della curatrice speciale avv. AU AR AS e della difesa di , con richiesta di rigetto per le considerazioni ivi rispettivamente espresse e la difesa Parte_1
con ulteriore richiesta “in via riconvenzionale, a modifica dei provvedimenti vigenti, di revoca a far Pt_1 data dal 21.11.2024 dell'obbligo del sig a versare la somma di € 3.000 per le esigenze di spesa delle Pt_1 figlie minori”.
Osservato come all'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 novembre 2024, il Giudice delegato, dopo aver ampiamente e diffusamente sentito le parti e i difensori, sulla base delle stesse allegazioni e delle verbalizzazioni acquisite - a fronte di assai contrapposte versioni con accuse reciproche all'altro di carenze genitoriali, con domande contrapposte di affido e collocamento - ha ritenuto necessario, prima di assumere i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., dare ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenze genitoriali e sulle condizioni delle minori e le parti stesse, lungamente interloquite, hanno ritenuto, nelle more delle operazioni peritali, di potere raggiungere un accordo provvisorio, in base al quale avrebbero continuato a “convivere nella casa famigliare”; avrebbero garantito la “presenza di una persona fissa per tutta la giornata compresa la notte”; il signor avrebbe provveduto “a tutte le spese della famiglia Pt_1 continuando a sostenere tutte le spese della casa, della scuola, del tempo libero e delle vacanze insieme e il pagina 18 di 48 100% delle spese straordinarie delle minori” e avrebbe altresì versato “sul c/c cointestato una somma mensile di 3.000,00 euro che potranno essere utilizzati dalla moglie per le spese alimentari e l'abbigliamento delle bambina”, impegnandosi altresì a rivolgersi ad un centro scelto di comune accordo per richiedere un servizio di
ADM per entrambi i genitori con spese a carico del marito.
Osservato, quindi, come il Giudice Delegato abbia dato ingresso alla TU, recependo il suddetto accordo e riservando all'esito ogni determinazione e valutazione oltre che l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473bis 22
c.p.c..
Ritenuto che la richiesta, per come avanzata dalla difesa di “Ordinare al GN di CP_1 Pt_1 versare la somma mensile di € 3.000,00 alla GNa , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese e a far data dalla mensilità di gennaio 2025”, non possa in alcun modo essere meritevole di accoglimento.
Rilevato, preliminarmente, come se è vero che tale istanza non sia stata in effetti, supportata documentalmente dall'estratto del conto corrente cointestato, dal quale sarebbero dovuti risultare i versamenti riconosciuti e quindi anche quelli asseritamente mancanti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025, la difesa ha Pt_1 comunque prodotto - asserendo il corretto e puntuale versamento da parte dello stesso della somma come concordata per tutti i mesi in oggetto e quindi il difetto d'interesse ad agire - le attestazioni di trasferimento sub doc. 52, da cui risulta la prima del 21 novembre 2024, riferibile alla mensilità in via anticipata di dicembre
2024 pari ad € 1.890,46, sostenendo che sul c/c vi fosse già una giacenza pari ad € 1.109,54 e le successive di €
3.000,00 a dicembre 2024 per il mese di gennaio 2025, di € 3000 a febbraio 2025 per il mese di marzo 2025; di
€ 3000 ad aprile 2025 per il mese di maggio 2025 (mancando invero la prova del bonifico di gennaio per il mese di febbraio 2025).
Osservato, entrando più nello specifico nel merito dell'istanza, come il giudice, con il provvedimento a verbale richiamato, si sia limitato a recepire un accordo provvisorio delle parti medesime, che lungi dall'aver previsto l'obbligo del dott. di versare un assegno alla moglie, aveva dato atto che era stato dalle parti medesime Pt_1 concordato - sul presupposto del mantenimento della convivenza nella stessa casa coniugale - un contributo mensile da versare da parte del sul conto corrente cointestato e con il quale la IG avrebbe dovuto CP_7 provvedere alla spesa alimentare ed all'acquisto di abbigliamento per le figlie, utilizzando il conto corrente comune sul quale, appunto, il signor si era impegnato a versare, tra i vari obblighi e impegni, la somma Pt_1 mensile di euro 3.000,00, che nell'ottica dell'accordo sarebbe dovuti essere utilizzati per provvedere alle spese ivi specificate, evidentemente tracciabili e riscontrabili con strumenti di pagamento elettronico.
Ritenuto, quindi, che quanto concordato espressamente tra le parti integri una pattuizione negoziale liberamente assunta dalle parti medesime (nelle more delle operazioni peritali, in attesa dei relativi esiti e dei provvedimenti giudiziari), di cui questo Giudice non può fra altro che limitarsi ad invitare le parti medesime al relativo e puntuale rispetto, nel senso peraltro e secondo i termini attribuiti dalle stesse parti nel formalizzarlo.
Osservato, altresì, come avendo il Giudice ritenuto di dover ammettere la TU e di aspettarne l'esito prima e proprio al fine di poter assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. non possano sussistere i presupposti per l'emissione di un provvedimento giudiziario come richiesto che presupporrebbe una pagina 19 di 48 valutazione e valorizzazione di elementi al momento non disponibili e alla cui acquisizione è stata appunto disposta la perizia, dovendo riservarsi ogni altra determinazione e valutazione all'esito della perizia e dopo la discussione della stessa nell'udienza fissata in prosecuzione.
Osservato, altresì, come con riferimento all'ulteriore istanza avanzata in via riconvenzionale dalla difesa debba essere formalmente integrato il contraddittorio con solo termine alle controparti di depositare Pt_1 memoria difensiva (essendo già visibile l'istanza) e riservata la discussione e ogni decisione all'udienza già fissata.
Ritenuto di dover necessariamente invitare le parti al puntuale e trasparente rispetto dell'accordo raggiunto dalle stesse all'udienza del 21 novembre 2024, nell'interesse delle minori, potendo il giudice desumere da comportamenti inadeguati e/o carenti elementi rilevanti ai fini della valutazione sulle competenze genitoriali.
Ritenuto, infine, che quanto alla documentazione che la difesa è tenuta a depositare nel rispetto delle Pt_1 norme di legge di cui l'istante richiede il deposito 30 giorni prima dell'udienza, peraltro differita al 15 luglio
2025 e quindi neppure essendo decorso il termine, il giudice, come già evidenziato nel decreto del 27 marzo
2025 si riserverà ogni valutazione e determinazione anche ai sensi dell'art. 473 bis. 18 c.p.c. e 116 c.p.c..
Ritenuto quindi che le istanze della difesa vadano integralmente respinte, con spese all'esito Controparte_1 del procedimento principale.
P.Q.M.
1) RESPINGE le istanze per come formulate della difesa di , per quanto in motivazione;
Controparte_1
2) ASSEGNA termine fino al 20 GIUGNO 2025 alla difesa e alla curatrice speciale avv. AS per Pt_1 depositare una memoria in relazione all'istanza in via riconvenzionale avanzata dalla difesa nella Pt_1 memoria depositata il 9 maggio 2025;
3) RISERVA ogni altra decisione e determinazione anche in ordine all'istanza riconvenzionale della difesa all'udienza del 15 luglio 2025 in prosecuzione, già fissata per la discussione della perizia e Pt_1
l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c..
4) INVITA le parti al puntuale e trasparente rispetto dell'accordo raggiunto dalle stesse all'udienza del 21 novembre 2024 nell'interesse delle figlie minori.
5) SPESE all'esito del procedimento principale.”
Dopo un ulteriore provvedimento del Giudice del 12 giugno 2025 che autorizzava in quanto giustificata la proroga richiesta dal dott. dei termini per il deposito della relazione peritale con differimento e rinvio Per_2 all'udienza 5 novembre 2025 per la prosecuzione e discussione della perizia, perveniva ulteriore istanza questa volta della difesa del 12.06.2025 e il Giudice così provvedeva in data 13 giugno 2025:” Ricordato come Pt_1 all'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 novembre 2024, il Giudice delegato, dopo aver ampiamente e diffusamente sentito le parti e i difensori, sulla base delle stesse allegazioni e delle verbalizzazioni acquisite - a fronte di assai contrapposte versioni con accuse reciproche all'altro di carenze genitoriali, con domande contrapposte di affido e collocamento - ha ritenuto necessario, prima di assumere i pagina 20 di 48 provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., dare ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenze genitoriali e sulle condizioni delle minori e le parti stesse.
Osservato come il Giudice Delegato, in quella sede, abbia dato ingresso alla TU, recependo un accordo tra le parti anche in punto economico, riservando all'esito ogni determinazione e valutazione oltre che l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473bis 22 c.p.c..
Rilevato come, nelle more, il TU dott. ha richiesto una prima proroga del termine per il deposito della Per_2 relazione peritale e in data 10 giugno 2025 una seconda proroga dando atto che, sulla base dei colloqui fino a quel momento svolti e delle osservazioni svolte, riteneva opportuno l'avvio di un'educativa domiciliare e procedere quindi all'osservazione delle minori nel nuovo contesto relazione, dopo che nella precedente nota del
26 maggio 2025 riteneva necessario che i genitori non coabitassero e che le figlie passassero buona parte della giornata con la madre (alla presenza dell'educatrice) e la restante parte con il padre (alla presenza della tata).
Richiamato quindi il provvedimento di questo giudice del 12.06.2025 che ha prorogato i termini come richiesti per il deposito della TU e fissato nuova udienza in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. per la discussione della perizia per il 5 novembre 2025.
Letta, altresì, l'istanza della difesa , accettata dalla cancelleria e resa visibile in data odierna, che Pt_1 chiede che il Giudice provveda in via provvisoria ed urgente all'assegnazione della casa familiare al sig.
, disponendo che lo stesso provveda al mantenimento ordinario e straordinario delle minori, al Pt_1 pagamento degli oneri per la tata fino alla concorrenza massima di 2.500 € più iva e al pagamento degli oneri per l'educatrice fino a un massimo di 2.000 € più iva nonché che il giudice provveda a regolamentare in via provvisoria le frequentazioni tra le minori e i genitori secondo un calendario articolato riportato nella medesima istanza.
Osservato come debba essere integrato il contraddittorio, assegnando termine per la notifica dell'istanza alle controparti e alle medesime termine per il deposito di una memoria difensiva.
Rilevato come appaia, altresì, opportuno fissare udienza per la discussione della presente istanza nella medesima data già fissata per la discussione della perizia, potendo disporre solo allora e dopo la corretta integrazione del contraddittorio, questo Giudice di tutti gli ulteriori elementi per potere assumere le decisioni, anche provvisorie come quelle qui richieste (sia in punto di assegnazione della casa che di questioni economiche strettamente collegate oltre che con riferimento ad un calendario estivo programmato frutto evidentemente di accordi sconosciuti a questo giudice), più conformi all'interesse delle minori medesime, ciò tanto più avendo chiesto lo stesso TU un'ulteriore proroga proprio per potere completare le operazioni peritali e rispondere ai quesiti del giudice, evidentemente non disponendo il medesimo ancora di elementi completi, né potendosi ritenere univoci o comunque sufficienti le sintetiche ed informali comunicazioni del TU pure citate dall'istante, che danno piuttosto atto di una situazione familiare certamente complessa e di dinamiche disfunzionali che necessitano di ulteriore e richiesta osservazione in un contesto relazionale senza la convivenza - come peraltro anche suggerito dal Giudice in prima udienza, pur avendo le parti medesime accettato loro di mantenere la convivenza - con l'indicazione della presenza di terze persone (educatrice per la madre e tata per il padre), in pagina 21 di 48 un contesto che sembra piuttosto frutto invece di una soluzione concordata provvisoria al fine di consentire al
TU la prosecuzione e il completamento delle operazioni peritali.
Ritenuto, altresì, come il venir meno della necessaria collaborazione delle parti e l'irrigidimento delle posizioni con il venir meno degli accordi, come anche dimostrato dalle precedenti istanze delle parti di modifica proprio di quanto concordato in prima udienza necessariamente in via provvisoria, con il rischio a questo punto che le operazioni peritali siano ulteriormente rallentate, convinca questo giudice sulla necessità di dover incaricare con urgenza i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano, già delegati, di intervenire immediatamente con una presa in carico ancora più efficace del nucleo familiare e della situazione delle minori e, in stretta collaborazione con la curatrice speciale ed eventualmente coordinandosi con il TU, nelle more dell'udienza fissata, di monitorare attentamente l'evoluzione del nucleo e l'assetto anche abitativo e relazionale delle minori e di provvedere quindi, ove dovessero emergere situazioni di pregiudizio per le minori stesse, a valutare e suggerire quale possa essere il migliore e più idoneo collocamento delle stesse, anche in ambito extrafamiliare, adottando tutti i provvedimenti di urgenza del caso, invitando in tal senso la curatrice speciale ad avanzare immediatamente istanze o richieste urgenti a tutela delle minori, riservandosi comunque ogni altro provvedimento e determinazione.
PQM
1) Assegna a parte attrice termine sino al 20 giugno 2025 per notificare alla difesa e alla Controparte_1 curatrice speciale e l'istanza e il presente decreto;
2) Assegna alla parte convenuta e alla curatrice speciale termine sino al 6 ottobre 2025 per il deposito di una memoria in relazione all'istanza avanzata.
3) Riserva all'udienza del 5 novembre 2025 ore 9,30, già fissata per la comparizione delle parti in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. e per la discussione della perizia, la decisione anche in ordine alla presente istanza;
4) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano, già delegati, di intervenire Controparte_6 immediatamente con una presa in carico ancora più efficace del nucleo familiare e della situazione delle minori e, in stretta collaborazione con la curatrice speciale ed eventualmente coordinandosi con il TU, nelle more dell'udienza fissata, ognuno per quanto di rispettiva competenza, di monitorare attentamente l'evoluzione del nucleo e l'assetto anche abitativo e relazionale delle minori, provvedendo quindi, ove dovessero emergere situazioni di pregiudizio o rischio per le minori stesse, a valutare e suggerire quale possa essere il migliore e più idoneo collocamento delle stesse, anche in ambito extrafamiliare, adottando tutti i provvedimenti di urgenza del caso, invitando in tal senso la curatrice speciale a avanzare immediatamente istanze o richieste urgenti a tutela delle minori, riservandosi comunque ogni altro provvedimento e determinazione.
5) Dispone che i Servizi Sociali e Specialisti del Comune di Milano facciano pervenire una relazione in ordine a quanto accertato e attuato entro il 15 settembre 2025, fatta salva la necessità di richieste urgenti e/o di immediate segnalazioni in caso di riscontrato pregiudizio per le minori, con termine alle parti fino al 6 ottobre
2025 per osservazioni.
pagina 22 di 48 6) Rinnova l'invito alle parti, anche con l'intervento fattivo della curatrice speciale, a impegnarsi a trovare soluzioni conciliative provvisorie nell'interesse delle minori anche per consentire al TU di proseguire e concludere efficacemente le operazioni peritali in corso, rammentando che da eventuali comportamenti inadeguati e/o non collaborativi dei genitori potranno essere acquisiti ulteriori elementi per la valutazione in ordine alle effettive competenze genitoriali.”
Veniva quindi depositata, in data 22 ottobre 2025, la relazione peritale da parte del TU dott. Persona_2 con le osservazioni dei consulenti di parte e le risposte dello stesso consulente.
All'udienza del 5 novembre 2025 di discussione della TU in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c., dopo l'intervento delle parti che dichiaravano di acconsentire alla nomina di un coordinatore genitoriale con la funzione indicata dal dott. nonché ai percorsi psicoterapeutici per entrambe le parti parimenti suggeriti Per_2 dal TU, la curatrice speciale dichiarava di aderire alle conclusioni della relazione peritale suggerendo un assetto anche in punto economico. I difensori della parte attrice sollevavano eccezione di nullità della Pt_1
TU per aver incaricato il dott. come ausiliario la dott.ssa esperta in neuropsichiatria Per_2 Persona_5 infantile che avrebbe invece agito come co-consulente, avendo il TU fondato le sue conclusioni sulle Per_ valutazioni della predetta dott.ssa senza che alle parti fosse stata data la possibilità di nominare proprio
TP esperto in neuropsichiatria infantile, si opponevano, altresì, al collocamento alternato paritetico ritenendo assolutamente necessario in una prima fase, la presenza sempre di un'educatrice durante gli incontri della madre con le figlie, con collocamento prevalente presso il padre e l'assegnazione al medesimo della casa coniugale, con disponibilità del marito a sostenere una serie di costi meglio a verbale indicati (il dott.re Pt_1
è disponibile a pagare la casa attualmente presa in locazione in via Leopardi o altra di gradimento della
GNa e a sostenerne l'intero canone fino alla concorrenza di euro 2 mila mensili, a pagare integralmente la tata che presta servizio nella casa familiare ancora con contratto non regolare per euro 2.300,00, assunta in modo fisso con pernottamento anche i w.e.; il dott.re provvederà altresì a sostenere i costi per Pt_1
l'educatrice privata per i fine settimana fino alla concorrenza mensile di massimo 1.000,00 euro mensili;
mantenimento diretto delle bambine nonché il 100% delle spese straordinarie delle figlie”). Il difensore di parte convenuta aderiva alle conclusioni della TU, anzi proponendo in una prima fase il collocamento delle figlie presso la madre in attesa che il padre cambiasse l'atteggiamento di sfiducia nelle capacità genitoriale della madre, formulando richieste economiche come in atti. Parte convenuta e la curatrice speciale chiedevano il rigetto dell'eccezione sollevata di nullità della TU. All'esito venivano ampiamente di nuovo sentite le parti;
attesa la necessità che le parti producessero il contratto di coordinazione genitoriale che si erano impegnate a sottoscrivere con un professionista da scegliere di comune fiducia e ulteriore documentazione reddituale e patrimoniale entro un termine assegnato, su richiesta delle parti, veniva fissata udienza in prosecuzione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il giorno 11 dicembre 2025, riservandosi all'esito il Giudice i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e ogni altra valutazione e determinazione.
pagina 23 di 48 Le parti producevano, entro il termine assegnato, i documenti e in data 11.12.2025 le note scritte finali di discussione, insistendo nelle rispettive domande e istanze come meglio ivi formalizzate. Il Giudice si riservava di provvedere.
I provvedimenti temporanei ed urgenti
La consulenza tecnica psicodiagnostica
Il Giudice ritiene di potere assumere, nella presente fase, i provvedimenti temporanei ed urgenti, alla luce delle risultanze degli accertamenti della Consulenza psicodiagnostica, se pur entro i limiti e con le ampie precisazioni che verranno di seguito indicate, di tutti gli ulteriori elementi di valutazione acquisiti agli atti oltre che anche dalle assai significative dichiarazioni rese dalle parti che hanno fornito al giudice ulteriori dati da valutare all'interno di un complesso quadro familiare e di personalità delle parti medesime.
Preliminarmente il giudice ritiene di dover respingere le eccezioni di nullità della TU come sollevate dai difensori di parte attrice solo all'udienza del 5 novembre 2025 e poi ribadite nelle note scritte.
Sostengono infatti i difensori di che il consulente tecnico dott. avrebbe incaricato come Pt_1 Persona_2
“ausiliario” la dott.ssa con specifica competenza in neuropsichiatria infantile, che avrebbe invece Persona_5 agito come co-consulente, partecipando a tutti i colloqui anche a quelli degli adulti, avendo il TU fondato le Per_ sue conclusioni sulle valutazioni della predetta dott.ssa (che ha rilevato uno sviluppo psicofisico e una crescita sani ed adeguati con un legame affettivo e autentico con entrambi i genitori), proponendo alla fine il collocamento alternato paritetico, senza però che alle parti fosse stata data la possibilità di nominare proprio
TP, esperto in neuropsichiatria infantile, che avrebbe fornito al Tribunale ulteriori approfondimenti più completi, finanche avvalendosi durante le operazioni peritali di educatrici domiciliari che altro non erano che Per_ tirocinanti o collaboratrici della stessa dott.ssa
Si osserva, sul punto, come tale contestazione sia stata sollevata per la prima volta solo in sede di osservazioni da parte della dott.ssa consulente di parte dell'attrice, dopo aver letto la prima stesura della Per_6 relazione peritale, senza che mai durante le lunghe operazioni peritali fosse mai stato sollevato alcunchè in Per_ ordine in primo luogo anche alla presenza della dott.ssa durante i colloqui degli adulti, astrattamente non vietata e senza che fosse mai stata sollevata dalla TP (e dai difensori delle parti), alcuna contestazione in ordine alla presenza e agli effettivi poteri dell'ausiliario o sulle modalità di svolgimento dell'incarico e sulla metodologia adottata, sì da azionare da parte dei difensori delle parti o ancora dello stesso TU il procedimento ex art. 92 disp. att. c.p.c..
Ben sapendo come la TP di parte non avrebbe certamente potuto sollevare alcuna eccezione di nullità della
TU, nessuna istanza però e/o osservazione sulla metodologia è stata mai sollevata durante le operazioni peritali da parte della stessa ovvero sui compiti dell'ausiliario, anche ai sensi dell'art. 10.2 delle indicazioni Per_ Operative per la TU su Famiglie e Minori (aggiornate a maggio 2023). La presenza della dott.ssa ai colloqui degli adulti mai è stata segnalata o contestata e anzi è stata accettata da tutti. La considerazione, pagina 24 di 48 infine, che le conclusioni della relazione peritale si basino esclusivamente sulle valutazioni formulate dalla Per_ dott.ssa non è corretta, avendo infatti attinto il TU dagli esiti di tutte le risultanze e delle ampie valutazioni effettuate;
che le conclusioni del perito appaiano, a parere dei difensori di parte attrice, non del tutto coerenti con gli esiti delle valutazioni sugli adulti, attiene piuttosto alla logicità e al riscontro di tali conclusioni rispetto a quanto accertato, tale però da non inficiarne la validità ma eventualmente, secondo quanto verrà valutato e affrontato in seguito, a ridimensionarne la portata e l'adesione entro determinati limiti e condizioni.
Da ultimo si evidenzia come anche la scelta delle educatrici, se pur individuate e proposte dalla dott.ssa Per_5 sia stata anche essa parimenti accettata da tutte le parti, con peraltro pagamenti e fatture intestate al dott.
, sulla base quindi di un incarico conferito dallo stesso. Anche in tal caso, solo dopo la lettura delle Pt_1 conclusioni della TU, parte attrice ha avanzato contestazioni in ordine a supposti rapporti tra tali educatrici e Per_ la dott.ssa che non meritano accoglimento, pur ritenendo a questo punto necessario, essendo venuto meno il necessario rapporto fiduciario, che vengano individuate altre educatrici, presso altri centri o cooperative, da scegliersi di comune accordo tra le parti, eventualmente in caso di contrasto su indicazione della curatrice speciale.
Si ritiene che gli accertamenti svolti dal dott. siano stati svolti nel rispetto del contraddittorio tecnico e Per_2 con una metodologia che ha visto invero l'accordo dei consulenti tecnici di parte nominati durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
Deve, conseguentemente, respingersi in quanto infondata l'eccezione di nullità della TU di parte attrice con richiesta di inutilizzabilità o addirittura di rinnovazione.
Deve, infine, darsi atto che il TU dott. ha in seguito provveduto a depositare, anche ai sensi dell'art. Per_2
15 delle richiamate Indicazioni Operative sulla TU, le registrazioni audiovideo dei colloqui delle minori.
Ciò posto e premesso deve passarsi alla valutazione della consulenza tecnica psicodiagnostica.
Segnatamente, il Giudice, esaminati gli approfonditi accertamenti psicodiagnostici effettuati (sulle parti e sulle minori) con le risultanze ben messe in evidenza dal TU sulle condizioni psichiche delle parti e sulle differenti modalità di funzionamento, i lunghi colloqui svolti con le relative osservazioni, i risultati dei test somministrati, valutati anche e necessariamente alla luce delle ulteriori risultanze acquisite, ritiene di condividere le conclusioni della consulenza tecnica psicodiagnostica in risposta ai vari questi posti, solo in parte ed entro determinati limiti che verranno nel proseguo indicati.
Certamente dalla complessa relazione peritale depositata è emerso un quadro di coppia genitoriale ancora precario - se pur al momento apprezzabilmente più tranquillo ed equilibrato anche grazie alla opportuna cessazione della convivenza dei genitori nella medesima casa - con individuati punti forza ed un forte e autentico legame di entrambi con le due figlie, che nessuno vuole mettere in discussione, ma anche con fragilità individuali di ciascuno dei genitori, se pur con caratteristiche assai differenti e con incidenza diversa, potenzialmente rischiose e che potrebbero ripercuotersi, se non contenute e monitorate, non solo inevitabilmente pagina 25 di 48 nell'esercizio della funzione genitoriale, ma soprattutto in questa prima fase con riferimento alla figura materna, sulla crescita e sulla sicurezza delle figlie, che fortunatamente al momento appaiono serene e con una adeguata e serena relazione con ciascun genitore, ma che non può portare sin da subito ad una liberalizzazione dei rapporti madre-figlie.
Nello specifico, dopo aver illustrato analiticamente i vari aspetti oggetto dell'accertamento al fine di potere rispondere ai diversi quesiti posti, dopo essersi anche confrontato con gli operatori dei Servizi Sociali, con le educatrici che hanno seguito il nucleo, verificando la struttura degli incontri e la relazione dei genitori con Per_ ciascuna delle minori attraverso la valutazione della dott.ssa avuto colloqui con la dott.ssa Tes_1
Psicologa dello studio IFP diretto dal dott. e la IG il TU ha riposto ai vari quesiti Per_7 Parte_3 posti, evidenziando e precisando in primo luogo nelle “Premesse”: “Nel tempo della consulenza, iniziata nel CP_ mese di gennaio, è intervenuto un cambiamento nell'assetto del sistema familiare di e . CP_3
A seguito della comunicazione del ctu al Curatore e del provvedimento del Giudice – mese di giugno - i genitori CP_ di e hanno cessato la convivenza. Alla metà del mese di luglio la IG si è trasferita CP_3 CP_1 dal domicilio di via RC a quello di via Leopardi. CP_ L'osservazione di e , e della loro relazione con i genitori, e del sistema familiare, è stata effettuata, CP_3 dunque, in contesti relazionali differenti. Ciò ha permesso di acquisire elementi di valutazione da angoli visuali Per_ diversi sia sulle singole persone, sia sulle dinamiche relazionali. La dottoressa Ausiliaria del ctu, ha svolto un lavoro d'osservazione approfondito e ha fornito elementi di valutazione che integrano la relazione peritale. Il ctu ha partecipato alla osservazione delle minori. Anche l'osservazione delle educatrici ha fornito elementi utili alla valutazione peritale.”
Approfondendo, quindi, l'esame psichico e sviluppando le considerazioni cliniche delle parti con riguardo al loro funzionamento in quanto incidente sulle rispettive competenze genitoriali, tenuto anche conto dei risultati dei test somministrati, il dott. ha così osservato: ”Nei colloqui di consulenza il signor è Per_2 Pt_1 apparso disporre di funzioni neurologiche integre: la coscienza era lucida, l'orientamento corretto, l'attenzione e la concentrazione valide, la percezione adeguata, la memoria efficace. Il signor ha partecipato agli Pt_1 incontri con atteggiamento di disponibilità al contesto peritale, ha assecondato il ctu e le consulenti riguardo alle domande che gli sono state fatte. Lungo l'arco della consulenza ha espresso, ed ha affidato all'attenzione del ctu, l'intento di rappresentare la sua preoccupazione per le figlie esposte, come egli ha sostenuto anche nell'ultimo incontro peritale, alla pericolosità della madre. Egli stesso ha affermato di essersi sentito esposto, nei mesi della convivenza coniugale, all'aggressività anche fisica della IG . CP_1
L'eloquio è stato fluidamente veicolato in una narrazione ampia, spesso incline al dettaglio, non aliena da coloriture emotive. Quando il signor ha riportato, in modo ricorrente, di avere percepito e visto la Pt_1 sofferenza delle bambine davanti a comportamenti materni che egli ha collocato nell'ambito del maltrattamento e della violenza fisica, la comunicazione ha assunto toni enfatici.
pagina 26 di 48 Qui si è còlta nel signor una contiguità emotiva tra il proprio vissuto di persona indifesa a fronte delle Pt_1 riferite prevaricazioni e provocazioni della IG e il vissuto di sofferenza e paura che egli ha CP_1 detto di ravvisare nelle figlie per i comportamenti materni.
Nel descrivere il rapporto con la moglie, che il signor ha detto essersi deteriorato a partire dal Pt_1 concepimento della primogenita, egli è apparso un marito che sperimenta dentro di sé, ed esprime, la duplicità della postura facilitante la relazione e quella del controllo.
Si sono rilevate marcate, inconsapevoli istanze di attenzione alle aspettative personali, una rigida declinazione del pensiero e una sottesa ricerca della posizione preminente. Il pensiero è apparso contenuto, pur nella personale soggettività e visione, all'interno del confine della realtà, pur rilevandosi qualche attribuzione interpretativa, di tipo persecutorio, relativamente a comportamenti della moglie che sarebbero intesi a squalificare le sue iniziative provvide per il buon andamento della famiglia. La IG entrerebbe CP_1 in conflitto con le 'tate', alcune delle quali avrebbero finito per abbandonare il campo creando disservizio, spinta da un intento ritorsivo nei suoi confronti.
La consapevolezza delle proprie componenti aggressive è apparsa nel signor scarsa. Egli è apparso Pt_1 non sufficientemente in contatto con i propri sentimenti di rabbia. La rabbia, una delle reazioni fisiologiche nelle esperienze di frustrazione, non viene percepita, ma sembra prendere strade alternative: o viene deflessa in condotte di evitamento e convogliata in difese di repressione;
o si rivolge nella modalità esternalizzante della sollecitazione insistente ed ossessiva.
Il signor ha riconosciuto in tale secondo versante una condotta provocatoria;
ma ha attribuito a se Pt_1 stesso, nel conflitto talora escandescente che ha detto di avere sperimentato con la IG , il ruolo CP_1 di pompiere. Si rileva anche nel signor una insidiosa componente di vittimizzazione che viene agita nel Pt_1 conflitto con la moglie, come si riscontra nella narrazione del litigio intercorso nella vacanza in Svizzera.
E' stata dichiarata dal signor , sul finire degli incontri, la curiosità di avvicinare aspetti della propria Pt_1 persona rimasti sospesi in una esperienza di psicoterapia iniziata intorno ai quaranta anni.
Egli ha fatto cenno a personali componenti di severità del carattere, forse risonanza di un remoto e non risolto conflitto intrapsichico di probabile insorgenza adolescenziale. Tale distonia sembra collocarsi tra l'urgenza del dover essere e il bisogno che sottostanti parti di sé vengano ascoltate e accettate. Nel signor si coglie Pt_1 una tensione affettiva orientata a desiderare, costruire e mantenere relazioni. Tale risorsa appare, però, contrastata da quella severità – così egli l'ha definita – che lo porta a posizioni esigenti e controllanti.
Anche le funzioni neurologiche della IG sono apparse adeguate. Negli incontri di consulenza CP_1 la coscienza era lucida, l'orientamento corretto, attenzione e concentrazione valide. Non sono state rilevate alterazioni della funzione percettiva, quali esperienze allucinatorie o illusionali. La funzione mnesica è apparsa efficiente. Lungo la consulenza la IG ha manifestato un atteggiamento e ad una modalità relazionale a varia connotazione: ora guardinga, ora aperta, ora trattenuta, ora ad alta espressività. La cangianza è apparsa correlata a una certa mutevolezza dello stato d'animo derivante dalla pressione di emozioni di segno diverso.
pagina 27 di 48 La comunicazione, pur all'interno di una stessa seduta peritale, è apparsa risentire di fluttuazioni emotive contingenti: non era frammentata o sconnessa, ma un po' divagante, talvolta a zig-zag per l'accesso poco regolato di pensieri sopravvenienti.
Anche in ragione del conflitto separativo si sono osservate manifestazioni dell'umore di segno diverso: scivolamenti depressivi e vissuti di vuoto, piuttosto che tonalità timiche 'leggere', difensive, di sfumatura ipomaniacale. L'accessualità depressiva appare correlata a vissuti di perdita o a un venir meno di sostegni attesi. Si è còlta una temperie di fondo ansiosa, una preoccupazione interiore.
In situazioni emotivamente sollecitanti percepite come avverse, o distanti dal soddisfacimento di bisogni di assecondamento e conferma di sé, la IG sperimenta vaghe, o più definite, sensazioni persecutorie. Esse non approdano a costruzioni mentali persecutorie, ma apportano ansia e talora angoscia. In emergenze di tal fatta emerge una reattività poco controllata. Si è còlto un nucleo interiore un po' sguarnito. Le esperienze relazionali primarie appaiono fortemente idealizzate e lasciano una sottesa aura di insicurezza e una forte richiesta di assecondamento e di conferma di valore. Il racconto anamnestico consente di ritenere, peraltro, che la traiettoria di vita sia stata sostenuta da una progettualità consapevole. La IG vive con difficoltà la separazione coniugale;
ma dopo la fine della convivenza sono sembrati aprirsi nuovi spazi psicologici all'interno dei quali ella è apparsa attivarsi nella ricerca di autonomia.”
Sulla relazione di coppia. CP_
“La relazione di coppia è sembrata deteriorarsi con il concepimento di e ancor di più con la nascita di
, quando si è verificata la crisi delle reciproche aspettative e si è affacciato in entrambi i genitori un CP_3 malessere psicologico espresso in modi e in intensità differenti.
Ciascuno di essi ha avuto bisogno di aiuto. La IG ha fruito di un aiuto specialistico e ha CP_1 cercato un supporto psicologico. Il signor ha cercato risposte per mutate e disorientanti dinamiche Pt_1 familiari. La composizione della frattura non è però avvenuta, permane la difficoltà di comunicazione anche dopo l'interruzione della convivenza. CP_ Il legame di ciascuno dei genitori con e – e il loro provvedere alle figlie – è sempre tuttavia stato, CP_3 ed è, forte”.
Le capacità genitoriali. Per_
“L'osservazione peritale, fondamentalmente arricchita dalla relazione della dottoressa ha consentito di rilevare che sia il signor , la IG presentano competenze genitoriali .Le modalità di Pt_1 CP_1 CP_ legame espresse da e con l'uno e con l'altro genitore ne sono CP_3 uno degli indici.”
Quanto all'osservazioni delle minori e al loro rapporto con i genitori ne ha individuato punti di forza e limiti, in particolare condividendo le considerazioni cliniche della dottoressa osserva quanto dalla stessa Per_5 riportato: ”Nel complesso, entrambe le bambine appaiono adeguate sul piano dello sviluppo psicosomatico, con un funzionamento armonico e risorse significative sia sul versante cognitivo che su quello emotivo.
pagina 28 di 48 CP_
e mostrano entrambe legami autentici con ciascun genitore, riconoscendone la disponibilità CP_3 affettiva e trovando in ognuno un riferimento di contenimento e vicinanza. La situazione familiare, segnata dalla conflittualità coniugale e dalla separazione, ha tuttavia condotto alla costituzione di sotto-coppie relazionali che CP_ non appaiono funzionali: tende a collocarsi accanto alla madre, mentre , soprattutto in momenti in CP_3 cui la madre è dedicata alle cure della sorella minore, manifesta una marcata ricerca di alleanza con il padre, con modalità tese a riottenere una posizione privilegiata nella relazione genitoriale. Tale dinamica appare indicativa di una triangolazione transitoria, fisiologica in questa fase evolutiva, ma suscettibile di diventare disfunzionale qualora il padre tenda ad avallare la richiesta di esclusività della figlia.
L'atteggiamento collusivo paterno, infatti, rischia di non favorire l'elaborazione della frustrazione connessa alla condivisione dell'attenzione materna, ostacolando il processo di integrazione affettiva e regolazione CP_ emotiva della minore. , per età e per modalità relazionali, sembra essere quella che più sta risentendo della separazione: la sua idealizzazione del padre, fisiologica per la fase evolutiva, rischia di trasformarsi in un'alleanza esclusiva laddove il signor alimenti la richiesta di esclusività della figlia, anziché Pt_1 CP_ contenerla, esponendo al rischio di rimanere intrappolata in una dinamica collusiva. CP_ Parallelamente, la IG , di fronte a queste dinamiche, appare talvolta sopraffatta, con reazioni regressivo-depressive e difficoltà a mantenere continuità e fermezza nella funzione genitoriale.”
La questione dell''accesso'. CP_
“Lo sguardo dell'un genitore sull'altro orienta la possibilità che e fruiscano delle risorse dei loro CP_3 genitori. Con ciascuno di essi il loro legame è autentico.
Il signor , che pure ha giudicato positivamente il periodo estivo che le figlie hanno vissuto con la madre Pt_1 dopo la fine della convivenza coniugale, ritiene che la IG non stia bene e costituisca un CP_1 CP_ pericolo per e . Questo pensiero ostacola, al momento, la sua libertà nel prendere in CP_3 considerazione la capacità della IG a prendersi cura delle figlie ed incide sul suo vissuto CP_1 CP_ riguardo alla frequentazione di e con la madre. CP_3
Anche la IG , che pure riconosce nel signor risorse paterne, non è libera dal pensare CP_1 Pt_1 che il padre non influenzi le figlie a suo danno. La libertà di ciascuno dei genitori nell'immaginare le bambine con l'altro appare limitata da personali condizionamenti.”
Considerazioni sull'affidamento. CP_
“ e mostrano entrambe legami autentici con ciascun genitore, ne riconoscono la disponibilità CP_3 affettiva, hanno in ognuno un punto di riferimento.
Sussiste difficoltà di comunicazione tra i genitori, se ne è indicata la separazione abitativa nel corso della consulenza per il benessere delle figlie. Sussistono anche diffidenza e riserve mentali reciproche.
Entrambi i genitori, tuttavia, vogliono il bene delle figlie e sono attivi nel provvedervi. Il buono stato di salute fisica e psichica delle figlie segnala che un esercizio della genitorialità è stato condotto, per lo meno, su strade CP_ parallele. e vivono i genitori come coppia. CP_3
pagina 29 di 48 Queste considerazioni portano il sottoscritto a ritenere che l'affido condiviso delle minori - con la nascita di rinnovate modalità di comunicazione tra i genitori – possa costituire una condizione e un presidio di crescita CP_ per e . CP_3
Per l'avvio di una nuova esperienza genitoriale si ritiene necessario, anzitutto, l'intervento di un coordinatore CP_ genitoriale con funzioni di facilitazione della comunicazione tra il padre e la madre di e e di CP_3 monitoraggio del 'sistema' - con facoltà di far pervenire all'Autorità giudicante eventuali situazioni di pregiudizio per le minori”.
Conclude quindi il TU in ordine al tempo delle minori con l'uno e con l'altro genitore. CP_
“Il buono stato psicofisico di e – espressione di cure ricevute negli anni della convivenza dei CP_3 genitori e anche successivamente – e il legame che esse intrattengono con i genitori portano a ritenere corrispondente all'interesse delle minori che esse vivano un tempo equipartito tra padre e madre.
Appare opportuno che entrambi i genitori si avvalgano di un aiuto domestico specialmente dedicato alle figlie e che la IG sia affiancata, nella fase di avvio dell'esperienza di vita di persona separata, da CP_1 figure di educatrici.”
Suggerimenti in tema di interventi.
“Nell'interesse anche delle figlie minori, si ritiene indicato che entrambi i genitori – tenuto conto delle osservazioni cliniche individuali e dell'osservazione della relazione con le figlie - fruiscano sia di un aiuto psicoterapico personale che di un supporto all'esercizio della genitorialità.”
Prospettive.
“Si ritiene che i suggerimenti prospettati, compreso l'affiancamento temporaneo di educatrici alla madre delle minori, possano rendere probabile una traiettoria positiva della situazione delle minori.
Non si ritiene, al momento, di poter individuare l'origine di una eventuale evoluzione sfavorevole della vita delle minori.”
Le TP di parte, dott.ssa per l'attore e dott.ssa per parte convenuta, hanno presentato Per_6 Per_4 osservazioni, la dott.ssa condividendo il lavoro del TU e sostanzialmente aderendo alle conclusioni Per_4 salvo richiedere di valutare, per una prima fase, un collocamento prevalente delle minori presso la madre finchè Per il padre non riconoscerà la bontà dell'accudimento materno;
la dott.ssa sollevando invece non solo contestazioni sulla metodologia (di cui si è già parlato in ordine al ruolo della dott.ssa ma anche e Per_5 soprattutto in ordine alle conclusioni che sono appare per la consulente in distonia rispetto alle valutazioni soprattutto con riferimento alla figura materna. Per In particolare la dott.sa nelle sue osservazioni ha rilevato che la IG , a suo parere sulla CP_1 base di quanto accertato e valutato, manifesti un Disturbo del pensiero di tipo persecutorio nei momenti di stress, rilevabile da tutta una serie di episodi pure riportati in consulenza (ed emersi invero anche dalle stesse dichiarazioni della IG in udienza), laddove il TU parla di ”impulsività reattiva”, una “mancanza di controllo degli impulsi” e un'”oscillazione del tono dell'umore” per cui la stessa era stata in cura dalla dott.ssa
(in effetti risulta anche da quanto dichiarato dalla IG in udienza), con somministrazione di un Per_8
pagina 30 di 48 farmaco antidepressivo (Daparox) e ansiolitico (Xanax). A tali contestazioni il dott. nelle Per_2 considerazioni ha così risposto: ”Penso, sul punto, che la IG presenti, in tali frangenti, un'ideazione persecutoria che apporta angoscia – per esempio l'episodio del 23.5.25 - ma che tale alterazione del pensiero, proprio perché contestuale, non divenga una “convinzione ferma e irremovibile”, sintomo di una struttura psicotica. Per Concordo con la dott. nel ravvisare nella IG – appunto in tali frangenti – una reattività poco controllata. Non si tratta, però, di una reattività 'sine causa' esterna, o 'dissociata', ma di una risposta a stimoli situazionali – così come sono stati riportati e analizzati nei colloqui: ancora l'episodio del maggio scorso o la reazione della IG alla sollecitazione provocatoria del signor durante il litigio in Svizzera. Ho Pt_1 scritto, nella relazione, che si sono osservate durante la consulenza oscillazioni del tono dell'umore, ma che non si sono rilevati stati di depressione o di maniacalità” (…) L'oscillazione emotiva della IG risente, a mio parere, di un nucleo interiore poco consolidato e alla ricerca di conferme di sé, esposto a vissuti di incertezza con sfumature persecutorie quando non assecondato. Le oscillazioni, in situazioni percepite come stressanti, possono portare angoscia e persecutorietà. Non emergono indicatori di un disturbo psicotico o di una alterazione strutturale del pensiero.
La IG ha evidenziato, nella relazione con le figlie, una sufficiente capacità di modulare il CP_1 comportamento e di differenziare i registri comunicativi. Ciò non sarebbe avvenuto in presenza di un pensiero rigido o di una condizione psicotica.”
Con riferimento poi alle contestazioni sollevate dai consulenti di parte, sia pure per motivi diversi, in ordine alle conclusioni sull'affido condivido e sulla presenza delle educatrici negli incontri con la madre, ha così risposto:” Per Lette e tenute in conto le osservazioni e proposte della dott. e della dott. , propongo le seguenti Per_4 ulteriori considerazioni.
Penso, quanto all''affido' delle minori, che le posizioni dei genitori riguardo al tema delle scelte delle figlie si presentino ora divergenti, ora convergenti. Penso che si tratti di posizioni confliggenti che possano trovare punti di incontro nella sede di un coordinamento genitoriale – prospettazione del ctu condivisa da entrambe le Per consulenti - che faciliti la comunicazione e sia di “guida”, come scrive la dott. a due persone che appaiono, al ctu, entrambe sole e alla ricerca di un orientamento.
Quanto ad incompatibilità del 'condiviso' in presenza di figure di educatori per la madre delle minori, penso che figure 'terze' nella relazione dei genitori con le minori non sottraggano, a ciascuno di essi, determinanti risorse relative alla capacità di pensare, insieme, a scelte riguardanti la prole.
Penso che figure di educatrici, presenti nella relazione della IG con le figlie dal mese di CP_1 giugno, sia opportuno che permangano nelle modalità sottoprecisate. Ritengo utile, rispondendo anche alla domanda della dott. , che la IG possa fruire di un affiancamento nella sua vita in una fase, che Per_4 ritengo delicata, di passaggio alla condizione di persona separata – un cambiamento, penso, che la IG non CP_ ha del tutto elaborato – e di costruzione di una nuova realtà personale e sociale. Ritengo opportuno che e pagina 31 di 48 possano stare in tempi uguali con il padre e con la madre. Lo penso perché, salve le difficoltà dell'uno e CP_3 dell'altro genitore, le minori sono in buono stato di salute psicofisica – buon esito di una crescita cogenitoriale – hanno un legame autentico con il padre e con la madre e cercano sia l'uno che l'altra.
Nel report delle educatrici si legge che le bambine chiedono di poter dormire con la madre. Penso che educatrici, possibilmente le stesse che la IG conosce, possano stare con la madre e le bambine CP_1 con presenza discontinua nella settimana e la notte, per un tempo non indeterminato. Per esempio, tre pomeriggi e una notte la settimana, un giorno a fine settimana alterni. CP_ Penso che l'equipartizione del tempo sia a salvaguardia del delicato equilibrio emotivo di e , figlie CP_3 di genitori 'in separazione'”.
All'esito di questa ampia disanima, riportati e attentamente esaminati gli esiti delle ampie valutazioni e degli approfonditi accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio, con le conclusioni, le osservazioni dei consulenti di parte e con le relative risposte, tenuto proprio conto delle emerse distinte e differenziate fragilità e criticità dei i genitori, che appaiono non solo e non tanto incidere in maniera differente sulla capacità genitoriale, ma che potrebbero esporre le minori a rischi anche gravi, si ritiene che l'assetto progettuale suggerito dal TU, che ci si augura possa in fretta essere attuato, potrà essere disposto solo dopo l'esito positivo di una prima fase, sotto lo stretto controllo di presidi sia pubblici che privati, che richiedono quindi necessariamente un monitoraggio e un periodo di attenta vigilanza.
Nessuno vuole mettere in dubbio il legame autentico e sincero delle figlie minori con entrambe le figure genitoriali né può contestarsi il desiderio parimenti autentico delle figlie di stare di più e di “dormire presto con la mamma”, come messo più volte in evidenza dal TU a fondamento della sua proposta progettuale, ma da ciò non può ricavarsi la pari adeguatezza delle figure genitoriali e la loro simmetrica posizione.
D'altronde in entrambe le figure sono state senz'altro state individuate fragilità e criticità, peraltro anche individuabili sulla base di quanto già acquisito dalle stesse loro verbalizzazioni e dalle risultanze ammesse, di cui il Tribunale è ben consapevole, che hanno d'altronde portato anche il consulente a ritenere necessari alcuni presidi a sostegno di una condivisione della responsabilità genitoriale, la cui tenuta dovrà comunque nel proseguo essere parimenti verificata.
Non si nasconde che l'atteggiamento paterno di profonda sfiducia verso le capacità genitoriali materne con modalità svalutanti anche alla presenza delle figlie e con un comportamento collusivo come evidenziato CP_ soprattutto con , alimentando anzichè contenendo la richiesta di esclusività della minore, che rischia di rinforzare dinamiche triangolari disfunzionali, possano costituire un punto di criticità del padre, su cui lo stesso dovrà lavorare con il percorso di psicoterapia cui ha prestato adesione, manifestando in tal senso consapevolezza circa il lavoro che deve essere fatto con l'aiuto del professionista. D'altronde lo stesso ha ammesso di aver per troppo tempo probabilmente tollerato comportamenti gravemente impulsivi e aggressivi della moglie, rischiando in tal modo di non essere sufficientemente tutelante per le minori, che comunque in pagina 32 di 48 parte possono giustificare i suoi atteggiamenti al momento di sfiducia e di sospetto, che però dovranno essere contenuti man mano che i percorsi si avvieranno e presto auspicabilmente superati.
Diverse considerazioni, però, devono essere fatte in ordine alle criticità rilevate nella madre, con “reazioni regressivo - depressive”, “una reattività poco controllata” “manifestazioni dell'umore di segno diverso: scivolamenti depressivi e vissuti di vuoto”, protagonista di agiti di cui il giudice ha d'altronde potuto avere diretta conferma dalle stesse dichiarazioni della IG in udienza, che ha confermato gran parte degli episodi contestati, se pur in parte cercando di minimizzarne il significato o la finalità, asserendone la natura puramente dimostrativa o meramente ludica, che ancor più preoccupa per la mancanza di consapevolezza della gravità di certi agiti commessi sempre alla presenza delle figlie.
Al di là, quindi, della valutazione del TU, che ha ritenuto non essere stato individuato alcun disturbo psicotico o un'alterazione strutturale del pensiero, a differenza della TP di parte attrice che ha parlato invece di un disturbo Borderline, la ricostruzione e come detto l'ammissione dei numerosi fatti occorsi nel corso della convivenza, dall'episodio (che si ritiene invece attinente e rilevante per inquadrare la IG) in cui ha chiuso con lo scotch la porta di ingresso di una vicina (per cui la stessa è stata denunciata per sequestro di persona e risulta aver pagato una somma a titolo risarcimento danni come da estratti conto), l'aver spinto via una IG al banco del check in, l'aver dato schiaffi in due occasioni al marito davanti alle figlie, l'aver detto al marito che avrebbe coperto una figlia con un cuscino pur di farlo venire in fretta a casa o che avrebbe detto “ciao ciao” davanti ad una finestra aperta poi richiusa, l'episodio del coltello in Svizzera che ha mimato in udienza, sono tutti episodi di cui lo stesso TU è stato in parte messo al corrente che mostrano ed evidenziano quella difficoltà della IG a contenere le proprie reazioni e a controllare i propri impulsi con oscillazioni del tono dell'umore, per cui la stessa è stata già in cura con farmaci antidepressivi e ansiolitici e che hanno portato, nel corso delle operazioni peritali, proprio il TU a ritenere di modulare gli incontri delle figlie con la madre esclusivamente alla presenza di educatrici domiciliari, secondo le modalità come anche attualmente seguite dalle parti, senza il pernottamento. Proprio alla luce delle evidenziate differenti criticità, lo stesso TU ha quindi ritenuto, pur suggerendo un affido condiviso con collocamento a questo punto alternato e paritetico (con un coordinatore genitoriale con funzioni di facilitazione della comunicazione), a ritenere comunque necessario che entrambi si avvalgano di un aiuto domestico specialmente dedicato alle figlie e che la IG sia però affiancata, nella fase di avvio, da figure di educatrici oltre che che entrambi fruiscano di un aiuto psicoterapeutico personale, con la necessità però per la IG di “un aiuto farmacologico, proprio per le oscillazioni emotive”.
Per quanto valutato ed individuato dallo stesso dott. il Tribunale ritiene, in questa prima fase, che la Per_2 progettualità come suggerita dal TU con un collocamento alternato e paritetico, possa essere certamente un obiettivo cui le parti, con tutti i presidi pubblici e privati, dovranno aspirare e in tal senso impegnarsi, ma che al momento necessiti di un periodo di avvio con la necessaria presenza ancora di educatrici per gli spazi di incontro tra la madre e le figlie e con l'adozione quindi di cautele ancora necessarie a tutela delle minori, con un monitoraggio attento e con un potere di progressivo auspicabile ampliamento e soprattutto liberalizzazione pagina 33 di 48 degli incontri, che dovrà però essere conferito ai Servizi Sociali in stretto coordinamento con la curatrice speciale e con anche il professionista privato, per giungere in tempi auspicabilmente brevi, al progetto come suggerito dallo stesso TU, purchè però vengano verificate le effettive e rafforzate capacità genitoriali e il venir meno di potenziali pregiudizi o rischi per le minori. La nomina della coordinatrice genitoriale con le funzioni e i compiti ben delineati, se pur rappresenti certamente un presidio privato molto importante che potrà aiutare questa coppia ad assumere decisioni condivise nell'interesse delle minori ed ad aprire un canale di comunicazione maggiormente collaborativo e sereno contenendone il conflitto, unitamente ad una serie di ulteriori interventi, non può ritenersi sufficiente per la costruzione di un progetto molto articolato e complesso con riferimento ai tempi e alle modalità di frequentazione delle figlie con la madre, che necessita di presidi pubblici e di attenta verifica e monitoraggio con interventi di educativa e di percorsi anche laddove venga meno la disponibilità a sostenerne i costi e/o fallisca il percorso (che peraltro deve ancora essere concretamente avviato).
Ciò ovviamente fatta salva comunque ogni diversa valutazione e determinazione ove le parti non si impegnino nell'apertura di un canale di comunicazione funzionale e sereno mancante da tempo e nella costruzione di un nuovo assetto di genitorialità che si fondi non solo in una efficace condivisione delle decisioni per le minori ma anche in una necessaria ristabilita e riconquistata fiducia di ciascun genitore nelle competenze genitoriali dell'altro, superando sfiducia, timori, provocazioni e/o reazioni eccessive che inevitabilmente rischiano di trasmettersi alle figlie, introiettando nelle stesse sospetti e paure e purchè le parti intraprendano positivamente i rispettivi percorsi. CP_ Ritiene, conseguentemente, il Tribunale che possa essere disposto l'affido delle figlie minori e ad CP_3 entrambi i genitori, avendo i genitori dimostrato di essere stati finora in grado di assumere insieme le decisioni più rilevanti per le stesse, alle quali sono entrambi legati da autentico legame affettivo e di possedere sufficienti competenze genitoriali, che però devono essere necessariamente implementate e rafforzate con i percorsi sopra citati suggeriti dallo stesso TU cui gli stessi si sono impegnati e devono essere anche sostenute dalla figura professionale esterna, già individuata a cura delle parti medesime nella dott.ssa quale Persona_9 coordinatore genitoriale.
La professionista, pur in attesa del formale inizio del percorso dopo la pronuncia del presente provvedimento, avrà la funzione di facilitazione della comunicazione tra i genitori, di assisterli a contenere il conflitto, di promuovere il diritto delle figlie ad accedere ad entrambe le figure genitoriali, di facilitare l'assunzione di decisioni rispettose dei loro bisogni, potendo fornire indicazioni scritte alle parti e ai loro legali su decisioni non strutturali (diverse da affidamento, collocamento e regolamentazione maggiore) oltre che di verifica e monitoraggio dell'attuazione delle decisioni già assunte dal Tribunale o definite durante gli incontri di coordinazione, anche aiutandoli a reperire le risorse professionali più appropriate alle esigenze specifiche (cfr. contratti con le relative sottoscrizioni prodotte in atti dalle parti), aggiornando il magistrato con una relazione, previa il necessario consenso delle parti, da trasmettersi entro un termine indicato in dispositivo. Quanto ai pagina 34 di 48 percorsi il dott. ha dichiarato di aver avviato un percosso di supporto psicologico con il dott. Pt_1 [...]
e la IG con la dott.ssa e con lo psichiatra dott. . Per_10 CP_1 Persona_11 Persona_12
Alla luce quindi di quanto prima ampiamente osservato in ordine alla necessità di stringenti misure a tutela delle minori, in questa prima fase di controllo e di verifica circa il superamento e il contenimento delle criticità rilevate soprattutto in capo alla figura materna, con il positivo avvio del percorso psicoterapeutico per la madre anche con lo psichiatra individuato, in grado di somministrarle i farmaci ritenuti necessari anche dal TU, il collocamento non potrà che essere prevalente presso il padre il quale, pur con le criticità rilevate, rappresenta in questo momento la figura di riferimento maggiormente stabile e in grado di rispondere alle esigenze di tutela e ai bisogni delle minori, anche lui avviando un percorso psicoterapeutico serio e responsabile, mettendosi in discussione e assumendo un ruolo più equilibrato e adeguato anche nell'accesso verso la figura materna.
Quanto ai tempi e alle modalità degli incontri della madre con le figlie, nodo cruciale, peraltro senza che il
TU abbia ritenuto opportuno, nel corso delle stesse operazioni peritali e prima di rassegnare le conclusioni, sperimentare un periodo di parziale liberalizzazione, in questa fase deve prevedersi ancora la presenza costante della figura educativa, al fine di garantire un adeguato accompagnamento e supporto alla madre, in quella che lo stesso TU ha indicato come “fase delicata di passaggio alla condizione di persona separata (non ancora elaborata) e di costruzione di una nuova realtà personale e sociale” oltre che di contenimento degli agiti reattivi, in un contesto protetto e supervisionato.
In una fase successiva, la presenza educativa potrà gradualmente e auspicabilmente ridotta, presenziando dapprima per l'intera durata degli incontri e successivamente solo in specifici momenti di inizio e conclusione, fino a configurarsi in un monitoraggio finale di tali incontri. Si osserva come tale ampliamento e la progressiva auspicabile liberalizzazione degli incontri, permetterebbe, previo il costante andamento positivo dei percorsi a favore della IG, di favorire una maggiore autonomia del genitore, assicurando comunque una cornice di riferimento educativo e di tutela necessaria per le minori.
Per garantire quindi gli incontri della madre con le figlie, le parti si avvarranno di educatrici domiciliari private, stante la disponibilità manifestata anche in termini economici da parte del dott. (sebbene da Pt_1 una prima disponibilità di € 1.000 all'udienza del 5 novembre 2025 abbia ridotto a € 720,00 mensile), che dovrà provvedere agli integrali costi, anche nella ragionevole previsione che tali costi andranno man mano a ridursi e si spera ad annullarsi, dovendo comunque essere individuate (come detto essendo venuto meno il rapporto fiduciario) altre educatrici rispetto a quelle finora utilizzate, che possano garantire una copertura iniziale sufficiente al fine di mantenere una relazione stabile tra le minori e la madre, assicurare alla madre stessa di potersi impegnare anche nello svolgimento di un'attività lavorativa compatibile con oneri di accudimento che non possono essere tutti i giorni della settimana e contenere la spesa a carico del marito, in attesa comunque dell'intervento del Servizio Sociale che dovrà prontamente e con urgenza organizzare anche un servizio di
ADM, sia nel contesto materno ma anche paterno, secondo quanto ritenuto opportuno e necessario per monitorare l'andamento della situazione. In questa prima delicata fase, che si si auspica rapida, non si ritiene infatti che sia fungibile la presenza delle educatrici con la collaboratrice/tata come da richiesta del padre pagina 35 di 48 (durante la settimana), di cui certamente nel proseguo anche la madre dovrà avvalersi come supporto, ma che evidentemente appare priva di quella competenza necessaria tanto più secondo quanto lamentato dalla parte attrice circa finanche un disturbo di personalità della madre da curare, con relativi rischi.
Conseguentemente verranno stabiliti in questa prima fase incontri madre-figlie alla presenza di educatrici private, da scegliersi di comune accordo con l'eventuale indicazione da parte della curatrice speciale o della stessa coordinatrice genitoriale, con costi integralmente a carico del padre, pur prendendo atto della decisamente più limitata disponibilità (anche in seguito ridotta), ma che viene incontro proprio alle richieste di tutela della parte attrice nell'interesse delle minori medesime e di cui si terrà conto anche nella determinazione dell'assegno di mantenimento per le figlie, tutto ciò in attesa dell'evoluzione della situazione del nucleo e in attesa dell'intervento urgente dei Servizi Sociali che dovranno appunto organizzare un servizio di ADM anche ad integrazione o sostituzione delle educatrici privati.
La madre potrà quindi vedere e tenere con sé le figlie, alla presenza dell'educatrice, per due pomeriggi a settimana (da individuarsi in base alle esigenze delle minori, in caso di contrasto indicativamente il martedì e giovedì) dall'uscita di scuola delle bambine, potendole accompagnare anche alle varie attività sportive o portandole a casa o in altri luoghi fino a quando le riporterà a casa del padre alle ore 19,00, tenuto anche conto dell'età delle bambine e attualmente del periodo invernale. Poi le prenderà e le terrà, con sé sempre alla presenza dell'educatrice, a weekend alternati, sia il sabato che la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Il progressivo ampliamento degli incontri materni con anche l'inserimento di un terzo pomeriggio nelle settimane con il weekend non di competenza materna e/o con il pernottamento e/o con la liberalizzazione anche parziale, eventualmente alla presenza anche della collaboratrice familiare /tata dipenderà dall'evoluzione positiva di tutti i percorsi avviati di supporto per la coppia e per i genitori e sarà rimessa necessariamente all'intervento dei
Sevizi Sociali che, in collaborazione con i Servizi Specialistici e con la curatrice speciale, coordinandosi anche con il coordinatore genitoriale e monitorando l'avvio del percorso di e dei percorsi psicoterapeutici, Pt_4 avranno l'incarico di monitorare l'evoluzione della situazione, il rafforzamento delle competenze genitoriali, il superamento o contenimento delle criticità rilevate, potendo quindi procedere ad una diversa rimodulazione dei tempi e delle modalità, per giungere auspicabilmente, a tempi anche paritetici come suggeriti dal consulente, salo una diversa indicazione o la segnalazione di situazioni di pregiudizio che dovranno essere evidenziate, anche in caso di interruzione dei percorsi. I genitori certamente si avvarranno anche dell'aiuto della collaboratrice familiare/tata, che ci si aspetta possa essere assunta dal dott. con contratto regolare, Pt_1 fissa a tempo pieno, anche durante i fine settimana, che agevolerà il padre nella gestione delle figlie anche per il tempo in cui lo stesso è impegnato al lavoro e comunque come figura di aiuto anche in sua presenza e che potrà coadiuvare anche la madre, in un momento successivo, dopo una prima fase di verifica, senza che la stessa possa avanzare sospetti circa una parzialità della IG, soprattutto in vista di una possibile liberalizzazione degli incontri seguendo le bambine anche nell'altra casa.
Dal collocamento prevalente delle minori presso il padre, consegue l'assegnazione allo stesso della casa coniugale in locazione in Milano via RC n. 6, dalla quale peraltro la IG si è già CP_1
pagina 36 di 48 allontanata su accordo delle parti dal giugno 2025, andando a vivere nella casa in locazione messa a disposizione e pagata dal marito in via Leopardi, con conseguenze sul lato economico dovendo certamente garantire il marito anche alla moglie la disponibilità di un'adeguata provvista per provvedere alle esigenze abitative delle minori, se pur in questa prima fase contenuta in relazione agli incontri ancora limitati e protetti.
Passando, quindi, alla questione economica, drammaticamente anche essa al centro del conflitto delle parti, si osserva quanto segue, sulla base anche dell'ulteriore documentazione reddituale, bancaria e patrimoniale in seguito depositata dalle parti su ordine del Giudice.
è dipendente con qualifica di quadro della Società Overseas Industries SpA una holding di Parte_1 partecipazioni operativa nel settore del private equity e che si occupa dell'acquisizione, valorizzazione e dismissione di società prevalentemente italiane. Lo stesso, al fine di svolgere il proprio incarico, è altresì membro del Consiglio di amministrazione di alcune società facenti parte del portafoglio clienti di Overseas. Il reddito percepito dal Dott. è quindi composto da una parte fissa in qualità di dipendente e una parte Pt_1 variabile in relazione agli emolumenti e compensi ricevuti.
Relativamente alla parte fissa, il dalla Overseas risulta percepire una retribuzione complessiva mensile Pt_1 lorda pari ad euro 9.100,00 importo quindi in linea con l'importo mensile che è stato riferito al netto e pari circa euro 4.70,00/5.000,00 (v. doc. 69 lettera di assunzione). Negli ultimi anni la parte più consistente delle entrate è rappresentata dagli emolumenti e compensi percepiti per le diverse cariche sociali ricoperte;
in particolare dalla documentazione agli atti risulta che il medesimo è presidente del consiglio di amministrazione della società da cui percepisce un compenso annuo lordo pari ad euro 115.000,00 (v. doc. 76); è Parte_5 altresì presidente della IL AR s.r.l. dove, per l'anno di imposta corrente del 2025, gli è stato attribuito un emolumento lordo annuo pari ad euro 30.000,00, importo anche in questo caso in linea con quello riportato al netto in udienza ( v. doc. 82); è poi consigliere di amministratore senza deleghe presso Covisian
s.p.a. da cui percepisce un compenso annuo pari a circa euro 20 mila lordi importo corrispondente a quello riferito in udienza ( v. doc, 87 delibera compenso 2025); nel dicembre 2023 è stato poi nominato consigliere di amministrazione nominato della da cui percepisce un compenso annuo lordo pari ad Parte_6 euro 25.000,00 ( v. doc. 84).
Relativamente alle ulteriori partecipazioni il medesimo detiene l'1,23% della società The Green Team, il 1,92 % della società Sparta Managers, nonché l'1,03% della DP Holding. Ha riferito, e la circostanza risulta anche dalle dichiarazioni aggiornate prodotte che infra si esamineranno, di non percepire dividendi dalle partecipazioni sociali possedute. Il 2 agosto 2024 si è dimesso dalla carica di amministratore della società Blast
S.r.L. della quale ha ceduto, rispettivamente in data 2 agosto 2024 e 23 dicembre 2024, le proprie quote alla società LAMI S.R.L. al corrispettivo pari ad euro 47.000,00 (v. doc. 72 bis); si è altresì dimesso in data
20.11.2025 dalla carica di amministratore unico della DP Holding S.r.L., società non operativa e dalla quale ha riferito di non aver mai comunque percepito compensi ( v. doc. 75 lettera di dimissioni).
pagina 37 di 48 La difesa di parte convenuta è stata autorizzata ad accedere agli archivi dell' e dei Controparte_8 rapporti finanziari del signor e ha prodotto vari C.U.2025 relativi ai compensi percepiti dalle società di Pt_1 cui sopra. In particolare, dalla IL AR € 30.000, dalla € 8.781,79; dalla Overseas Pt_5
Industries € 123.017,12; dalla Covisian € 18.381.03; dalla Digital Platform € 24.532 per un totale di €
204.711,94. vari CU 2024 prodotti da parte convenuta per cui risulta aver ricevuto dalla IL AR €
30.000, dalla € 110.850,15; dalla Overseas Industries € 118.521,10; dalla Covisian € 36.781,15; dalla Pt_5
Semar € 3.950, 34; due CU 2022 prodotti da parte convenuta per cui risulta aver ricevuto dalla € Pt_5
8.781,79; dalla Overseas Industries € 120.779,06; Cu 2021 da Ez srl con un reddito di € 4600 e dalla Overseas
Industries € 120.320.
Il dott. ha dichiarato di aver incrementato negli ultimi due anni del 2023 e del 2024 i redditi Pt_1 complessivamente percepiti che ha stimato in circa euro 15.000,00 netti al mese rispetto ai 13.000,00 netti mensili del 2022. Di questi, come detto, euro 4.700,00/5.000,00 rappresentano la parte fissa della retribuzione, mentre la restante parte che è quella che è aumentata negli anni deriva dalle cariche sociali ricoperte.
Le dichiarazioni dei redditi agli atti danno effettivamente conto del progressivo e costante aumento dei redditi di parte attrice negli anni, fotografando la seguente situazione: dal PF 2021 risulta aver percepito un reddito annuo lordo di € 124.921,00 pari ad un reddito netto annuo di € 83.706 per un netto mensile su 12 mensilità di euro circa 6.975,50; dal PF 2022 un reddito annuo lordo di € 129.561 pari ad un reddito netto annuo di circa €
86.250 e mensile netto di circa euro 7.187. Dal PF 2023 risulta aver percepito un reddito annuo lordo di euro
262.194 (di cui euro 133.194 da lavoro dipendente ed euro 129.000 dai vari emolumenti) pari ad un reddito netto annuo di euro 157.650 e netto mensile calcolato su 12 mensilità di euro 13.140,00; dal PF. 2024 risulta un reddito annuo lordo pari ad euro 300.102,00 (di cui euro 133.194 da lavoro dipendente ed euro 166.908 da emolumenti) pari ad un reddito netto annuo di € 176.471 e mensile, rapportato su dodici mensilità, di euro
14.705,90 (v. doc. 57); dal PF 2025 risulta un reddito annuo lordo di euro 306.285,00 (euro 133.194 da lavoro dipendente ed euro 173.091 da compensi), pari ad un reddito netto annuo di € 180.157 e mensile, rapportato su dodici mensilità, di euro 15.013,00 (v. doc. 56), in linea con quanto dichiarato da ultimo all'udienza del 5 novembre 2025 e maggiore rispetto all'indicazione dell'importo di € 14.000 netti nelle ultime note scritte (che fa riferimento alla media degli ultimi tre anni).
Su questi redditi gravano le seguenti e rilevanti spese che il deve sostenere e che soprattutto da luglio Pt_1
2025 con l'uscita di casa della moglie sono aumentate. È pacifico infatti che l'intero ménage familiare sia sempre stato sostenuto dal solo non lavorando da tempo la moglie, la quale aveva inizialmente in uso Pt_1 una carta di credito e spendendo secondo quanto dichiarato dal marito in media 3 mila euro Controparte_9 al mese (come risulta anche dagli estratti conto della carta Revolut intestata alla moglie su cui l'importo è stato sino a giugno 2025 accreditato). Lo stesso ha sempre provveduto a pagare il canone di locazione della casa familiare sita in Milano via RC 6 per un importo complessivo pari ad euro 2.250,00 mensili (€ 27.000 annui comprensive di spese); precedentemente la famiglia viveva in una casa di proprietà del venduta Pt_1 per 1.270,00,00, da cui ha decurtato le spese dell'agenzia per € 70.000,00, ha ripianato il mutuo per 500.000 e pagina 38 di 48 il rimanente attualmente è in banca dove tra conto correnti e investimenti ha riferito di avere euro 600.000,000; CP_ le scuole private delle minori che da settembre frequentano entrambe la British OO ( il secondo anno e la nursery) corrispondendo una retta complessiva pari ad euro 30.000,00 annui (euro 2.500,00 mensili, CP_3 CP_ 1.250,00 per ciascuna) (prima pagava anche il bus per € 500 al mese per ); le attività sportive della figlie CP_ CP_ attualmente ha riferito € 500 danza , € 700 corso tennis , € 315 e € 555 danza per Per_13 CP_3 un totale di € 180 circa al mese;
€ 13.000 per la locazione di una casa a Manciano (Grosseto) di vacanza per €
1.083 circa al mese;
€ 2.300 per la collaboratrice familiare full time anche per i weekend (sebbene ancora non regolarizzata). I costi fissi cui deve sempre provvedere sono quindi pari a € 8.313,00 cui vanno ovviamente aggiunti i costi delle utenze, vitto, abbigliamento, tutte le ulteriori spese straordinarie (mediche, sociali etc). Da luglio 2025 ha sostenuto anche integralmente il costo del canone di locazione dell'abitazione in via Leopardi n.
6 ove la moglie si è trasferita a vivere (contratto di locazione ad uso abitativo transitorio sottoscritto il
7.07.2025 per un anno dal 15.07.2025 al 14.07.2026) per complessivi euro 16.800,00 (€ 14.400 canone e €
2.400 oneri accessori) pari a euro 1.400,00 mensili comprensivi di spese da versarsi in 4 rate trimestrali (per €
4.200 per il canone e € 300 per gli accessori) (v. doc 53); sempre da luglio 2025 sostiene anche il costo delle educatrici il cui ammontare è stato sino ad oggi pari a circa euro 14.416,00 (v. doc. 58 ricevute educatrici) con una media di € 2400 per le educatrici;
dovrà sostenere i costi per il (€ 180,00+ IVA per colloqui Pt_4 congiunti e/o con gli avvocati e € 120 euro + IVA per gli incontri individuali/con le figlie;
analisi della documentazione € 450,00+IVA; stesura di relazioni €250 + IVA ciascuna relazione), costi però che dovrà sostenere a metà anche la IG;
i costi per i percorsi psicoterapeutici (parimenti la IG che CP_1 anzi dovrà sostenere in più i costi dello psichiatra) e i costi delle educatrici come disposto nel presente provvedimento.
Possiede una macchina Porche 911 Carrera acquistata per € 70.000, due moto una BMW (costo € 10.000) e
KE KK LE (€ 3000).
Quanto alla situazione bancaria il medesimo ha riferito che tutte le sue entrate confluiscono oggi sul conto corrente acceso presso avendo chiuso tutti gli ulteriori conti correnti intestati. Dall'accesso ai CP_10 rapporti finanziari effettuato della difesa della convenuta erano risultati a lui riconducibili ulteriori 78 conti correnti di cui tuttavia molti senza alcun saldo e/o movimentazione;
la circostanza è stata chiarita da Pt_1 che ha spiegato come trattasi di conti correnti riferiti alle due società, la AR s.r.l. e la di cui è Parte_5 rappresentante legale essendo dell'una Presidente del Cda e dell'altra amministratore unico e ha quindi la firma depositata in banca ma senza alcuna concreta possibilità di operarvi essendovi peraltro un direttore finanziario unico titolare della delega ad operare su detti conti correnti. Ha riferito di disporre quindi di un patrimonio pari a circa euro 600,000 di cui euro 300,000 in conto corrente ed euro 300,000 investiti in strumenti finanziari ora però smobilitati e di avere un debito per finanziamento con la società Overseas s.p.a. per euro 100.000,00 che però come risulta dalla stessa documentazione prodotta è di prossima scadenza al
31.12.2025(v. doc. 67). Dal modello ICE nonché dalla documentazione bancaria versata in atti risulta comunque la titolarità di due conti correnti, uno presso con saldo al novembre 2025 pari ad euro CP_10
pagina 39 di 48 218.949,65 (v. doc. 62 totale versamenti euro 289.205 e totale prelievi euro 416.474) e di un conto corrente
Bper con saldo di soli euro 347,49 (v. doc. 63). il conto presso Credit Agricole è stato chiuso nel marzo del
2023. Quanto agli investimenti il dott. aveva un portafoglio titoli presso Bper Banca con rendimento Pt_1 che al 30 giugno 2023 era pari ad un controvalore di euro 496.241,90 (v. doc 24), al 31.03.2024 di euro
199.752,60 mentre al 30.06.2024 non risultavano più titolo di pertinenza (v. doc 66); ha riferito di aver Pt_1 chiuso la posizione e fatto confluire gli importi sul conto corrente Dalla disamina del relativo CP_10 estratto di conto corrente risultano tre accrediti da per un importo complessivo maggiore rispetto di CP_11 quello dell'ultima rilevazione: in data 15.07.2024 per euro 150.000,00; il 17.07.2024 per euro 250.000,00 e il
19.07.2024 per euro 27.500,00 (v. doc. 64).
Quanto invece alla IG , la stessa ha lavorato come modella quando era molto giovane da CP_1 quando aveva 16 fino ai 22/23 anni presso agenzie in varie parti del mondo (guadagnando in base ai contratti anche € 5000 o € 10.000); si è laureata in giurisprudenza presso l'Università di Novosibirsk e poi si è trasferita in Italia, dove ha frequentato un corso di design presso l'istituto Marangoni di Milano dove ha preso un diploma come bachelor degree, facendo anche un master, poi ha studiato al Politecnico. Dopo ha seguito un master annuale in interior design, ha fatto quindi uno stage a Racanati per la società e anche per la CP_12 medesima società a Mosca, prima di incontrare si manteneva con i soldi anche messi da parte;
ha Pt_1 quindi trovato lavoro i primi tempi come assistente di un interior design presso uno studio di architettura, ricevendo un compenso di € 500, a volte anche € 1000, avendo poi smesso a giugno 2018; da settembre 2025 ha riferito di collaborare per mezza giornata dalle 10 alle 14 e gratuitamente come interior design presso un negozio che si occupa di allestimenti di fiori per matrimoni e altri eventi sito a Milano in Corso Buenos Aires e che le avrebbero già proposto di continuare a collaborare come freelance riconoscendole una percentuale su ogni progetto. Da giugno 2025, da quando ha lasciato la casa coniugale, vive nella casa di via Leopardi con canone mensile € 1400 pagato dal marito e riceve dallo stesso la somma di € 1.000 mensile. Oltre al conto corrente Revolut cointestato con il marito, ha la titolarità esclusiva di altri due conti correnti;
uno sempre
Revolut in cui risultano, oltre agli importi che sino al giugno 2025 le ha regolarmente accreditato per Pt_1 euro 3.000,00 mensili, successivamente € 1.000, diverse movimentazioni in uscita e in uscita senza indicazione di causale (v. doc. 34) e anche numerose spese di abbigliamento per uso personali, presso Veepee, Vinteed,
Vestiare Collective, Outlet MAs (noti brand di articoli di abbigliamento/pelletteria anche di lusso); è poi titolare di un altro conto corrente Intesa San Paolo con saldo positivo al 30.09.2025 ( v. doc. 32); mancano comunque gli estratti conto del Conto Intesta per le mensilità di ottobre e novembre 2025 e gli estratti conto
Revolut dalla apertura fino al novembre 2024.
La disamina delle rispettive situazioni reddituali, economiche e lavorative delle parti, per come qui ricostruite anche sulla base di documenti aggiornati, dà sicuramente conto di una consistente ed ampia capienza economica e anche patrimoniale su cui può fare affidamento il dott. che ha alimentato Parte_1 integralmente il menage familiare e permesso al nucleo di sostenere un alto tenore di vita, garantendo anche la frequenza di scuole private e di avvalersi di personale di servizio, non parametrabile però del tutto sulla base pagina 40 di 48 delle asserite somme ingenti indicate dalla moglie, utilizzate dalla stessa nel corso della convivenza e anche recentemente dopo l'interruzione (come evidenziato negli estratti conto), non tanto per esigenze di menage familiare o per bisogni concreti delle figlie o della moglie stessa quanto piuttosto riferibili a spese decisamente voluttuarie e non concordate con il marito anzi oggetto di discussioni.
A fronte di ciò è stata rappresentata la situazione attuale della IG che, nonostante sia più di un anno che sia stata sollecitata a reperire un'attività lavorativa e nonostante abbia addirittura dichiarato di aver svolto attività senza essere remunerata (ma v'è da chiedersi se la IG si possa ancora permettere di lavorare senza una retribuzione) e che a dicembre avrebbe dovuto avere una proposta concreta di lavoro, di cui nulla è stato riferito o prodotto, ha riferito di non essere ancora riuscita a trovare un'attività sufficientemente remunerativa e stabile, pur avendo certamente la IG integra e piena capacità lavorativa e dovendo attivarsi per concorrere proporzionalmente anche lei al mantenimento delle figlie.
Tenuto comunque conto di quanto evidenziato e ricostruito, emerge certamente un consistente divario in termini di risorse, che giustifica a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, nonostante un collocamento in questa fase ancora prevalente presso il padre e tempi limitati, un assegno avente natura perequativa come contributo per il mantenimento delle figlie e tale da coprire le esigenze delle stesse prime fra tutte anche quelle abitative, dovendo la IG avere a disposizione una soluzione abitativa dove poter adeguatamente ospitare le figlie per il tempo concessole e dovendo quindi provvedere sin d'ora lei stessa a sostenere il canone di locazione della casa dove vive, decidendo se e quando reperire altra casa, lasciando l'abitazione attualmente abitata, in una prospettiva anche di ampliamento dei tempi con anche l'inserimento del pernottamento.
Alla luce di tutti i dati sopra evidenziati e complessivamente valutati, considerate le esigenze abitative delle minori cui la madre dovrà far fronte, tenuto conto dei tempi come disposti se pur in una prospettiva di graduale ampliamento, considerati altresì tutti gli ulteriori oneri cui deve far fronte il padre anche per garantire il servizio delle educatrici private (sicuramente in parte ridotto rispetto a quanto finora sostenuto e da ulteriormente contenersi) e tutte le spese delle figlie e gli oneri fissi cui lo stesso provvede integralmente e parimenti anche delle spese che entrambe le parti dovranno sostenere per avviare il progetto articolato cui si sono impegnate nell'interesse funzionale delle proprie figlie, pare equo e congruo porre a carico del padre in questa fase un assegno perequativo, che possa far fronte ad una molteplicità di esigenze delle minori e tale da garantire alle stesse anche di potere mantenere una relazione stabile e continuativa con la madre altrimenti compromessa, destinando tale somma a garantire l'attuazione positiva del progetto oggi impostato nell'interesse delle minori medesime e ad implementare le capacità genitoriali materne in autonomia, nella misura di € 3.500,00 al mese, con la partecipazione alle spese straordinarie relative alle figlie come da Linee
Guida del Tribunale di Milano attuali (aggiornate al giugno 2025) nella misura del 100% attesa l'ampia capienza economica del padre e l'evidente divario, ciò con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Pare chiaro, alla luce di quanto sopra evidenziato e di tutte le possibili variabili e sopravvenienze, cui il progetto attualmente
è condizionato, scontando in parte anche la mancanza di una prima verifica nel corso delle operazioni peritali, come la determinazione dell'importo di mantenimento potrà e/o dovrà essere rideterminato sulla base appunto pagina 41 di 48 dell'evoluzione del nucleo, tenuto conto in punto luogo dei costi che il marito dovrà in concreto sostenere per il servizio delle educatrici private, ci si augura presto contenuto e/o annullato o eventualmente sostituito da educatrici del servizio, dei tempi auspicabilmente ampliati di permanenza delle minori con la madre e delle relative modalità progressivamente introdotte, dei costi locativi che la IG in concreto sosterrà CP_1
e documenterà (che dovrà essere rapportato ad un nucleo familiare più ridotto), del necessario reperimento da parte della IG di un'attività lavorativa remunerativa (anche al fine di poter stipulare un contratto di locazione) e anche della circostanza che la IG potrà comunque avvalersi come da disponibilità del dott.
anche della collaboratrice familiare/tata per esigenze di organizzazione domestica quando avrà le figlie Pt_1 con sé.
Con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento per la moglie, avendo la IG , ancora CP_1 certamente giovane, dotata di specifica competenza professionale con la conoscenza di più lingue e di piena capacità lavorativa che ha ben saputo impiegare sin da giovanissima come modella e poi arrivando anche in
Italia, completando e affinando la sua formazione professionale studiando design, svolgendo anche attività lavorativa in tale settore, avendo interrotto per le gravidanze delle figlie, in epoca quindi abbastanza recente nel tempo ed essendosi da più di un anno di nuovo attivata per reinserirsi nel suo settore di riferimento, avendo svolto attività lavorativa che francamente appare poco plausibile essere stata svolta gratuitamente (in assenza peraltro di alcuna documentazione attestante tale attività), avendo peraltro adesso maggiore disponibilità di tempo non dovendo provvedere ad oneri di accudimento se non limitati, considerato che il marito si era in effetti offerto di versarle un assegno ma limitato nel tempo che di fatto ha percepito, tenuto altresì anche conto della domanda di addebito pendente nei suoi confronti in relazione alla quale verrà ammessa attività istruttoria, la domanda va conseguentemente respinta.
Istanze istruttorie
Con riferimento alle istanze di prova delle parti, segnatamente alle istanze istruttorie di prova orali di parte attrice, si ritiene di ammettere solo la prova per testi, e non anche quella per interpello ritenuta inutile e superflua, ammettendo in quanto rilevanti e ammissibili i seguenti capitoli di prova: nn. 3, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 22
(espungendo la seguente parte: “le prendeva contro la loro volontà” in quanto valutativa), 24, 26, 29, 30, 31,
34, 35, 41, con i testi ivi indicati, non ammettendo i residui capitoli di prova in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti e superflue in parte superate dalle risultanze già acquisite in atti e finanche non contestate o ammesse, in parte attinenti a circostanze genericamente formulate e in parte anche dal contenuto valutativo.
Con riferimento alle istanze di prova orale della parte convenuta, si ritiene parimenti di ammettere solo la prova per testi, e non anche quella per interpello ritenuta inutile e superflua, ammettendo in quanto rilevanti e ammissibili i seguenti capitoli di prova: nn. 4 e 5, con i testi ivi indicati, non ammettendo i residui capitoli di prova in quanto vertenti su circostanze irrilevanti e superflue, generiche, documentali o documentabili oltre che contenenti valutazioni non demandabili ad un teste. pagina 42 di 48 Si ritiene di ammettere la prova contraria, ove richiesta, sui capitoli di controparte ammessi.
Vanno, infine, respinte le richieste di parte convenuta di TU contabile, le numerose richieste di accesso ai vari archivi (cui peraltro ha già avuto accesso la stessa convenuta), di accertamenti per il tramite della Polizia
Tributaria, risultando tali istanze meramente esplorative, genericamente formulate e comunque superate dai documenti già in atti e che sono stati prodotti su richiesta delle stesse parti con l'ultimo deposito.
Vanno parimenti rigettate tutte le ulteriori residue istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c di entrambe le parti relativamente a ulteriore documentazione, risultando nella presente fase irrilevanti, sovrabbondanti e superate da quanto già in atti, riservandosi poi il Giudice di richiedere ulteriore documentazione in aggiornamento.
Nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice, in questa fase, stante la situazione ancora di conflittualità accesa, considerato che entrambi i genitori sono cittadini stranieri con passaporti esteri, a tutela e protezione delle minori, deve essere disposto e apposto il divieto di espatrio delle medesime fino a diversa determinazione.
§§§
Deve essere, quindi, fissata udienza per l'espletamento dell'attività istruttoria ammessa davanti al Giudice
Onorario a ciò delegato nonché sin d'ora udienza davanti al Giudice Delegato ex art. 127 ter c.p.c. per esame delle prime relazioni dei Servizi Sociali e delle relazioni fatte pervenire dai professionisti con il consenso delle parti, al fine di verificare l'evoluzione della situazione del nucleo e delle minori soprattutto con riferimento ai tempi e modalità degli incontri della madre con le minori e anche l'avvio e l'andamento del percorso Pt_4
La causa va, comunque, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione richiesta.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
P.Q.M.
RICHIAMATA L'AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI,
1) Rigetta l'eccezione di nullità e/o inutilizzabilità della TU avanzata dalla difesa di parte attrice;
CP_
2) Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori (nata il [...]) e (nata CP_3 il 14 febbraio 2022), disponendo il loro collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso il padre;
3) Dispone che la madre possa vedere e tenere con sé le figlie minori, alla presenza sempre di un'educatrice privata (o comunque di una o più educatrici che si alterneranno), scelte di comune accordo tra le parti, diverse dalle educatrici di cui finora le parti si sono avvalse, con spese a carico del padre, in questa prima fase per due pomeriggi a settimana (da individuarsi in base alle esigenze delle minori, in caso di contrasto indicativamente il martedì e giovedì) dall'uscita di scuola delle bambine, potendole accompagnare anche alle varie attività sportive o portandole a casa o in altri luoghi fino a quanto le riporterà a casa del padre alle ore 19,00. Poi le prenderà e le terrà con sé sempre alla presenza dell'educatrice, a weekend alternati, sia il sabato che la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Il progressivo ampliamento e/o liberalizzazione degli incontri materni dipenderà dall'evoluzione positiva di tutti i percorsi avviati di supporto per la coppia e per i genitori e sarà pagina 43 di 48 rimessa necessariamente all'intervento dei Sevizi Sociali che, in collaborazione con i Servizi Specialistici e con la curatrice speciale, coordinandosi anche con il coordinatore genitoriale (di cui al punto 4 seguente) e monitorando l'avvio del percorso di Coge e dei percorsi psicoterapeutici, provvederanno come di seguito specificato al punto 7. Per il prossimo periodo natalizio la madre, durante la settimana, potrà stare con le figlie il 24 e il 26 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 19,00 alla presenza sempre dell'educatrice mentre il padre starà con le figlie il 25 dicembre;
varrà poi il calendario ordinario stabilito;
la madre potrà stare con le figlie anche il 6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 19,00, sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi delle parti, con anche l'intervento dei Servizi in coordinamento con la curatrice speciale che garantiranno gli interessi e le esigenze delle minori;
4) Assegna la casa coniugale sita in Milano via RC n. 6 al padre , dando atto che la Parte_1 IG si è già allontanata;
CP_1
5) Prende atto che le parti hanno nominato quale coordinatrice genitoriale, la dott.ssa con la Persona_9 quale hanno sottoscritto contratto in atti del 10 dicembre 2025 conferendole i compiti e con i poteri meglio ivi delineati e conferiti, con funzione di facilitazione della comunicazione tra i genitori, di supporto nella presa di decisioni rispetto alle figlie, di monitoraggio delle disposizioni impartite dal Tribunale, con costi al 50% tra le parti, aggiornando il magistrato con una relazione, previa il consenso delle parti, da trasmettersi, a cura della parte più diligente, 15 giorni prima dell'udienza fissata davanti al Giudice Delegato;
6) Prende atto che le parti si sono impegnate ad avviare un percorso psicoterapeutico, per la IG
rivolgendosi anche ad uno psichiatra per un aiuto farmacologico come suggerito dal TU, CP_1 segnatamente con il dott. e la IG con la dott.ssa Parte_1 Persona_10 CP_1 Per_11
e con lo psichiatra dott. .
[...] Persona_12
7) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano (luogo di residenza anagrafica delle minori) mantengano un'efficace presa in carico del nucleo familiare e delle minori e in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST e in stretta collaborazione con la curatrice speciale e in coordinamento con la nominata coordinatrice genitoriale, ognuno per quanto di rispettiva competenza, provvedano:
- a vigilare sulla serenità e regolarità delle frequentazioni della madre con le figlie alla presenza dell'educatrice, intervenendo a modularne tempi e modalità, verificato il corretto avviamento e la regolare prosecuzione del percorso di coordinazione genitoriale e valutati i percorsi intrapresi dai genitori e in specie dalla madre con una efficiente presa in carico anche farmacologica, procedendo ove ciò sia corrispondente agli interessi delle minori e compatibilmente con le condizioni psicoemotive delle stesse e valutata la situazione dei genitori, ad ampliare i tempi e ad introdurre gradualmente momenti liberi di incontro (eventualmente con la presenza dell'educatrice solo all'inizio e/o a chiusura dell'incontro) ovvero alla presenza di altra persona al posto dell'educatrice (ad esempio la collaboratrice/tata), anche inserendo progressivamente un terzo pomeriggio nella settimana con il weekend non di competenza materna e/o il pernottamento, per giungere auspicabilmente, in un periodo che dipenderà dall'evoluzione del nucleo e dai percorsi avviati, a tempi anche paritetici come suggeriti dal consulente, salvo una diversa indicazione o la segnalazione di situazioni di pagina 44 di 48 pregiudizio che dovranno essere evidenziate, anche in caso di interruzione dei percorsi e/o in caso di mancato avvio o di inefficacia degli interventi avviati;
- ad avviare con urgenza tutti gli interventi di supporto socio-educativo per le minori anche domiciliari (ADM in entrambi i contesti), in aggiunta o in alternativa a quelli privati presso la madre ove se ne ravvisi la necessità
e/o le parti non provvedano ad avvalersene nonché anche presso il padre per monitorare la relazione e l'andamento dei rapporti;
- a monitorare il regolare avvio e prosecuzione del Percorso di Coordinazione genitoriale e dei percorsi di psicoterapia individuale cui le parti si sono impegnate con anche aiuto farmacologico per la madre, procedendo ad avviarli ove le parti non abbiamo intrapreso i percorsi e/o le abbiano interrotti e/o non siano efficaci nonchè tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per le parti alla genitorialità, al fine di rafforzare le rispettive competenze genitoriali e far aprire loro una canale di comunicazione e collaborazione maggiormente sereno ed efficiente, monitorando e coordinandosi con i percorsi individuali già avviati dalle medesime parti;
- a monitorare l'andamento del nucleo familiare soprattutto sotto il profilo degli incontri delle minori con i genitori, avviando/completando tutti gli accertamenti utili, fornendo ogni elemento utile al Tribunale al fine di assumere le determinazioni anche definitive e accertare se il regime di affidamento e di collocamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita delle minori ovvero se debbano essere apportate modifiche e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra le minori e i genitori, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori con attenta attività di monitoraggio e con relazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27
c.p.c. da trasmettere entro e non oltre il 15 MAGGIO 2026 e termine fino al 5 giugno 2025 alle parti per eventualmente replicare alle relazioni;
8) Invita entrambi i genitori ad avviare/proseguire con impegno e serietà il percorso con la coordinatrice genitoriale e i percorsi di terapia nonché ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASST incaricati;
9) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con decorrenza dal Parte_1 mese di dicembre 2025 mediante versamento a entro il 5 di ogni mese di un assegno Controparte_1 perequativo, comprensivo anche degli oneri abitativi che dovrà sostenere la IG, pari a € 3.500,00 (importo annualmente rivalutabile con indice Istat) oltre al 100%, delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, aggiornate a giugno 2025, qui integralmente richiamate;
10) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata per sé da;
Controparte_1
11) Dispone l'apposizione del divieto di espatrio per le figlie minori (nata il [...]) e CP_2
(nata il [...]), delegando la Questura di Milano, con facoltà di subdelega, per CP_3
pagina 45 di 48 l'attuazione del provvedimento, con il ritiro dei documenti validi per l'espatrio dei minori, disponendo l'inserimento dei relativi dati anche nel Sistema informativo Schengen, ai sensi dell'art. 97 della Convenzione di
Schengen, con menzione del divieto di espatrio;
12) Ammette la sola prova per testi articolata dalla parte attrice limitatamente ai seguenti capitoli di prova: nn.
3, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 22 (espungendo la seguente parte: “le prendeva contro la loro volontà” in quanto valutativa), 24, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 41, con i testi ivi indicati, non ammettendo la prova per interpello articolata dalla parte attrice né i residui capitoli di prova orale per testi;
13) Ammette la sola prova per testi articolata dalla parte convenuta limitatamente ai seguenti capitoli di prova nn. 4 e 5, con i testi ivi indicati, non ammettendo la prova per interpello articolata dalla parte convenuta né i residui capitoli di prova orale per testi;
14) Ammette la prova contraria, ove richiesta, sui capitoli di controparte ammessi;
15) Rigetta tutte le ulteriori istanze istruttorie delle parti come in motivazione;
16) FISSA sin d'ora udienza davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera per l'espletamento dell'attività istruttoria ammessa con i testi indicati per il 5 MARZO 2026 ore 14,30 (fatta salva la necessità per il
Giudice onorario di fissare poi altra udienza in prosecuzione);
17) FISSA sin d'ora udienza davanti al Giudice Delegato che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 17 GIUGNO 2026 (ore 10,00) per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione prodotta, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione anche in ordine alla prosecuzione del giudizio;
18) RIMETTE per la richiesta pronuncia di sentenza parziale di separazione al Collegio, che poi provvederà con ordinanza alla rimessione sul ruolo per l'ulteriore corso e per la prosecuzione alle udienze sopra fissate.”
La causa, pertanto, limitatamente alla domanda sulla separazione, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente, osserva il Collegio che, essendo parte convenuta di cittadinanza russa (parte attrice invece anche italiana oltre che argentina), sussiste con riferimento allo status oggetto della presente pronuncia, la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a i) del regolamento UE 1111/2019, atteso che in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi;
è applicabile, altresì, la legge italiana, in mancanza di accordo in ordine all'applicazione della legge argentina o russa in punto di divorzio, ex art. 8 lett. a del regolamento UE n.
1259/2010 in quanto legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 46 di 48 Sul punto, deve premettersi che e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Milano in data 6 dicembre 2017 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 1763 dell'anno 2017, Registro 01, Parte I, Serie) in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie minori (in data 13.06.2019) e Controparte_2 CP_3
(in data 14.02.2022).
[...]
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalla parte attrice nell'atto introduttivo, le reciproche domande di addebito, l'interruzione ad un certo punto della convivenza e l'assenza di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Dopo la pronuncia parziale di separazione, in vigenza dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. emessi dal
Giudice Delegato e qui richiamati, la causa deve però essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio per le ulteriori domande delle parti alle udienze già fissate dal Giudice delegato con la richiamata ordinanza.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione giudiziale di e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Milano in data 6 dicembre 2017 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di
Milano al n. 1763 dell'anno 2017, Registro 01, Parte I, Serie) in regime di separazione dei beni;
pagina 47 di 48 2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 17 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 48 di 48
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.re Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 26 luglio 2024 e vertente
TRA
, Nato a Buenos Aires (Argentina) il 30/10/1969, cittadino argentino e italiano;
Cod. Fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati SIMEONE ALESSANDRO e GRAZIA OFELIA CESARO C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SIMEONE ALESSANDRO, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, Nata a Udachny (Federazione Russa) il 02/11/1987; cittadina russa;
Cod. Fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIA DE VELLIS e DANIELA MISSAGLIA ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
(NATA IL 13.06.2019) e (NATA IL 14.02.2022), rappresentate Controparte_2 CP_3 dalla curatrice speciale Avv. AU AR AS nominata con provvedimento del 5 settembre 2024 e costituitasi nel giudizio con memoria del 25 settembre 2024.
pagina 1 di 48 Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART 473-BIS.49 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI CON NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C. DEPOSITATE IN DATA 11 DICEMBRE 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo, le udienze ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26 luglio 2024, , cittadino argentino e italiano, premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile in Milano in data 6 dicembre 2017 (iscritto presso i registri dello Stato civile del
Comune di Milano al n. 1763 dell'anno 2017, registro 01, parte I, Serie) in regime di separazione dei beni, con
, cittadina russa, dalla cui unione sono nate le figlie minori (in Controparte_1 Controparte_2 data 13.06.2019) e (in data 14.02.2022), chiedeva a questo Tribunale, in difetto di accordo in CP_3 ordine all'individuazione congiunta della legge argentina o russa in punto di divorzio, di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per aver posto in essere agiti aggressivi e violenti anche sulle figlie o comunque alla presenza delle medesime. Chiedeva, altresì, stante l'inadeguatezza genitoriale materna, di disporre l'affido superesclusivo delle figlie al padre con collocamento presso lo stesso, una modulazione graduale delle frequentazioni madre-figlie inizialmente in Spazio Neutro, l'assegnazione al padre della casa coniugale, di porre il mantenimento integrale delle figlie a carico del padre e un assegno di mantenimento per la moglie solo in via temporanea di € 1.000, dal momento del rilascio della casa coniugale. Si riservava, quindi, di richiedere al Tribunale l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis. 15 c.p.c.. e chiedeva, infine, decorso il termine di legge, ex art. 473 bis. 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio, provvedendo quanto ai provvedimenti sulla prole in conformità alle conclusioni sopra rassegnate, esonerando il marito dal versamento di qualsivoglia contributo anche a titolo di assegno divorzile.
Con decreto del 5 settembre 2024 il Giudice delegato così provvedeva:
“ Letto il ricorso per separazione e divorzio giudiziale, iscritto a ruolo in data 29 luglio 2024, assegnato il 7 agosto 2024 durante il periodo di sospensione feriale, senza richiesta di provvedimenti che richiedessero l'assegnazione al Giudice della Sezione Feriale, messo in visione a questo Giudice al termine del suddetto periodo feriale, presentato da (nato a [...] il [...], residente a [...]
Francesco RC n. 6) nei confronti di (nata a [...]- Federazione Russa il Controparte_1
2.11.1987, residente a [...]) genitori di (nata il 13..06.2019) e CP_2
(nata il [...]), il quale evidenzia una serie, peraltro risalente nel tempo, di condotte inadeguate ed CP_3 aggressive, di minacce anche gravi, di scatti di ira e agiti fortemente violenti posti in essere in suo danno e in danno delle figlie dalla IG , che riferisce essere affetta da disturbo bordeline come indicatogli CP_1 della psichiatra presso cui, la stessa, a fasi alterne, è in cura. pagina 2 di 48 Ritenuto, alla luce del grave quadro illustrato, di dover sin d'ora, nell'esercizio dei poteri d'ufficio del Giudice
a tutela dei minori ai sensi dell'art. 473 bis. 2 c.p.c., nelle more dell'udienza, far intervenire i Servizi Sociali competenti territorialmente, in collaborazione con i per una presa in carico urgentissima Controparte_4 dell'intero nucleo familiare e per svolgere sin da subito una indagine conoscitiva sul nucleo familiare, sulle condizioni delle minori, sulla loro relazione con i genitori, sul loro contesto abitativo e affettivo, avviando, anche in coordinamento con il curatore speciale di seguito nominato, tutti gli interventi che si rivelassero urgenti a tutela delle minori stesse, con una prima relazione da far pervenire entro il termine sotto indicato, fatta salva la necessità di segnalare subito situazione di grave pregiudizio per le minori.
Ritenuto, altresì, sempre nell'esercizio dei poteri d'ufficio a tutela delle minori ex art. 473 bis. 2 c.p.c, , alla luce delle allegazioni di parte attrice dedotte nel ricorso, emergendo un quadro assai precario del nucleo familiare e di grave pregiudizio, nel quale risultano coinvolte gravemente le minori, che peraltro si trascina da tempo senza alcuna richiesta di intervento concreto, apparendo i genitori al momento non in grado di rappresentare adeguatamente e concretamente gli interessi delle figlie - di dover nominare alle minori ai sensi degli artt. 473 bis. 2 e 8 c.p.c., un curatore speciale che possa rappresentare le stesse in giudizio costituendosi nel presente procedimento, ben potendolo fare data la sua qualifica professionale;
quindi, il curatore speciale - qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato AU AR AS del Foro di Milano - assumerà il compito di rappresentare e tutelare le minore e, previo contatto con i Servizi incaricati (che verranno a tal fine sollecitati nella presa in carico urgente) e se del caso con entrambi i genitori ove ciò non costituisca un serio rischio per le minori medesime e valutando nel prosieguo di sentire eventualmente con tutte le cautele e le attenzioni del caso le minori (in specie la maggiore) ex art. 315 bis c.c., potrà garantire l'attuazione di tutti i provvedimenti che verranno emessi a tutela delle minori, rimettendo alla stessa l'attenta valutazione di eventuali istanze e domande anche urgenti da avanzare a tutela delle minori medesime, con assegnazione di un termine molto breve per la sua costituzione.
Osservato quindi che va fissata udienza di comparizione delle parti con abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 473 bis. 42 c.p.c..
PQM
nell'esercizio dei poteri d'ufficio del Giudice a tutela delle minori ai sensi dell'art. 473 bis. 2 c.p.c.
1) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano competenti territorialmente (in relazione alla residenza delle minori), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e in coordinamento con il nominato curatore speciale, di prendere immediatamente e con estrema urgenza in carico la situazione del nucleo familiare e delle minori, di svolgere sin da subito una indagine conoscitiva sul nucleo familiare, sulle condizioni fisiche e psichiche delle minori, sulla loro relazione con i genitori, sul suo contesto abitativo e affettivo, avviando tutti gli interventi che si rivelassero urgenti a tutela delle minori stesse, con una relazione interlocutoria da far pervenire entro il 15 novembre 2024, fatta salva la necessità di segnalare subito situazione di grave pregiudizio per le minori, con termine alle parti fino al 20 novembre 2024 (ore 9,30) per il deposito di eventuale breve memoria di replica. pagina 3 di 48 2) NOMINA ai sensi degli artt. 473 bis. 2 e 473 bis. 8 c.p.c. in favore delle figlie minori (nata il CP_2
13..06.2019) e (nata il [...]) una Curatrice Speciale, individuata nella persona dell'avvocato CP_3
AU AR AS iscritta all'albo degli Avvocati di Milano;
3) ASSEGNA alla curatrice speciale termine fino al 30 SETTEMBRE 2024 per il deposito di breve memoria difensiva.”
Fissava, quindi, previa assegnazione dei termini per il contraddittorio, ex artt. 473 bis. 14 e 42 c.p.c. l' udienza di prima comparizione delle ex art. 473 bis. 21 c.p.c. parti per il giorno 21 novembre 2024.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale depositata il 28 ottobre 2024, si costituiva nel giudizio che contestava quanto allegato e dedotto da parte attrice, chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande avanzate;
richiedendo, quindi, l'applicazione della legge italiana ex art. 8 Reg. UE 1259/2010, chiedeva la separazione giudiziale, con addebito al marito. Chiedeva, altresì, di disporre l'affido superesclusivo delle figlie alla madre, con frequentazioni paterne demandate ai Servizi Sociali con modalità osservate oppure eventualmente da stabilirsi all'esito di TU sul nucleo, l'assegnazione alla madre della casa coniugale con oneri di locazione e spese a carico del padre, un contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre nella misura di € 8.000 (€ 4.000 per ciascuna figlia) e un assegno di mantenimento per la moglie nella misura di € 12.000 mensile. Chiedeva, infine, anche parte convenuta, decorso il termine di legge, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio, provvedendo quanto ai provvedimenti sulla prole in conformità alle conclusioni sopra rassegnate e richiedendo un assegno divorzile in favore della moglie nella misura di € 12.000 mensile.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 21 novembre 2024 venivano ampiamente e separatamente sentite le parti poi i rispettivi difensori e la curatrice speciale. Dopo ampie e accese discussioni con necessità di intervento anche del giudice, richiedendo i difensori di parte attrice e la Curatrice Speciale prima dell'assunzione dei provvedimenti temporanei di dare ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenze genitoriali come anche suggerito dai Servizi, il Giudice così verbalizzava:
“Il Giudice,
Lette le relazioni sopra esaminate dei Servizi Sociali e Specialistici con gli esiti dei primissimi accertamenti e degli iniziali incontri svolti, con il suggerimento di svolgere opportunamente un approfondimento psicodiagnostico sulle competenze genitoriali, stante il quadro familiare emerso gravemente conflittuale, pur non avendo rilevato particolare situazioni di disagio delle minori;
Osservato come, in effetti, sulla base delle allegazioni e delle verbalizzazioni anche oggi rese dalle parti - a fronte di assai contrapposte versioni con accuse reciproche all'altro di carenza genitoriale, con domande contrapposte di affido e collocamento - appaia oltremodo necessario, prima di assumere i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. maggiormente corrispondenti agli interessi delle minori, dare ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenza genitoriali, sulle effettive condizioni delle minori, sulla loro relazione con entrambi i genitori, come da disposizione e quesito di seguito indicato;
Ammette la TU e pagina 4 di 48 Invita le parti a trovare una soluzione provvisoria, nelle more delle operazioni peritali, come già da invito rivolto all'inizio dell'udienza.”
Dopo ulteriore ed ampia discussione, le parti dichiaravano di poter raggiungere, nelle more dell'accertamento peritale, il seguente accordo provvisorio, fatte salve le iniziali rispettive domande e le istanze formulate negli atti:
“1. Le parti rimarranno a convivere nella casa familiare impegnandosi a mantenere un contegno idoneo e di reciproco rispetto tra di loro, evitando di coinvolgere le minori;
2. Le parti si impegnano a garantire la presenza di una persona fissa per tutta la giornata compresa la notte;
a tal fine chiederanno la disponibilità dell'attuale colf oppure si attiveranno nella ricerca di una nuova baby-sitter con riduzione dell'orario di lavoro di che continuerà ad occuparsi della casa con costi integralmente a Per_1 carico del GN;
Pt_1
3. Il signor si impegna a continuare a provvedere a tutte le spese della famiglia continuando a sostenere Pt_1 tutte le spese della casa, della scuola, del tempo libero e delle vacanze insieme e il 100% delle spese straordinarie delle minori;
4. il GN si impegna a versare sul c/c cointestato una somma mensile di 3.000,00 euro che potranno Pt_1 essere utilizzati dalla moglie per le spese alimentari e l'abbigliamento delle bambine;
5. Le parti si impegnano a rivolgersi ad un centro scelto di comune accordo, anche su indicazione della
Curatrice Speciale, che possa fornire un servizio di ADM per entrambi i genitori con spese a carico del marito.
6. La IG si impegna a rimuovere le telecamere da casa. Il dichiara di non aver installato alcuna Pt_1 telecamera in casa.
7. Le parti si impegnano a continuare a gestire congiuntamente al meglio le bambine.
La difesa di parte attrice chiede che il Ctu posso chiedere ai terapeuti, cui le parti si sono precedentemente rivolte, informazioni rispetto ai percorsi effettuati;
l'avvocato De Vellis si oppone.”
Il Giudice dato atto, così provvedeva a verbale:
“Ritenuto di dare quindi ingresso ad una consulenza psicodiagnostica quanto mai necessaria, prima dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c,, alla luce del grave quadro emerso con accuse e recriminazione reciproche anche in udienza e contrapposte domande in punto di affidamento e collocamento, come anche suggerito dai Servizi e dalla stessa curatrice speciale cui si è associata parte attrice mentre parte convenuta si è rimessa;
Preso atto dell'accordo provvisorio apprezzabilmente raggiunto dalle parti, nelle more dell'accertamento peritale, che appare sulla base dei dati emersi corrispondente all'interesse delle minori e tale da garantire ogni tutela e protezione delle stesse;
Fatta salva ogni diversa determinazione e valutazione all'esito dell'accertamento, e comunque facendo espressamente salve come da loro richiesta le domande iniziali e le istanze istruttorie delle parti;
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
pagina 5 di 48 2) DISPONE TU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sulle minori e nomina quale consulente tecnico di ufficio il dott.re noto all'ufficio, formulando sin d'ora il seguente quesito da sottoporre al Persona_2 consulente tecnico:
"Dica il TU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti, le figlie minori
[...]
nata il [...] e nata il [...], nelle forme ritenute più opportune tenuto conto CP_2 CP_3 dell'età e della situazione personale delle stesse, sentite eventuali altre figure di riferimento per le minori o con le quali le minori abbiano abitudini di vita (familiari, insegnanti, baby sitter etc), esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della Co collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1) Limitatamente agli aspetti rilevanti per la valutazione delle competenze genitoriali, quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando un'accurata diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza, eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o di entrambi i genitori ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi, provveda a descriverli sempre precisandone l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) Quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alla funzione di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione) empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la funzione agli occhi delle figlie, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) Quali siano le condizioni psichiche delle figlie minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il
TU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatrici;
4) Quali siano le caratteristiche del legame tra le minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
5) Indichi il TU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per le minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) Indichi il TU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso
7) Indichi il TU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore;
8) Fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi delle figlie minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di pagina 6 di 48 appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della TU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
9) Fornisca il TU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 7,8,9) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili..
3) RECEPISCE nelle more dell'accertamento peritale, l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti nei termini di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritti;
4) CONFERMA tutti gli incarichi già compiutamente conferiti ai Servizi Sociali e Specialistici che faranno pervenire relazioni con cadenza regolare, anche coordinandosi con la curatrice speciale;
5) DISPONE che il TU presti il proprio giuramento in forma telematica, secondo il modello in uso, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente almeno cinque giorni prima della data di seguito indicata;
6) DISPONE che la cancelleria abiliti il TU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
7) RISERVA all'esito ogni determinazione e valutazione nonché l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22
c.p.c.;
8) RINVIA per il conferimento dell'incarico e per il giuramento all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 10 dicembre 2024 (ore 10:00).”
Conferito incarico al TU nominato e concessi i termini per l'espletamento delle operazioni con il provvedimento del 10 dicembre 2024 con fissazione di udienza in prosecuzione anche per la discussione della perizia al 4 giugno 2025, con successivo provvedimento del 2 aprile 2025, qui richiamato, veniva autorizzata la proroga dei termini per il deposito della perizia, differendo l'udienza al 15 luglio 2025.
Il Giudice, su successiva istanza della difesa di parte convenuta del 26 marzo 2025, dopo l'integrazione del contraddittorio, provvedeva con ordinanza del 12 maggio 2025, che qui si riporta:
“Letta l'istanza difesa della IG , depositata in data 26 marzo 2025, con cui, lamentando Controparte_1 che il marito per i mesi di gennaio e febbraio 2025 non abbia versato sul conto corrente cointestato ai coniugi l'importo mensile di € 3.000,00, come concordato tra le parti all'udienza del 21 novembre 2024, “pretendendo dalla moglie il rendiconto delle spese attraverso l'invio dell'estratto conto della carta di credito” oltre che il mancato deposito di una serie di documenti in violazione dell'art. 473 bis. 12 c.p.c. ha chiesto che il Giudice
Delegato voglia, in via d'urgenza, anche con provvedimento inaudita altera parte:
“1) Ordinare al GN di versare la somma mensile di € 3.000,00 alla GNa , in via Pt_1 CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dalla mensilità di gennaio 2025;
2) Ordinare al GN di depositare in giudizio, almeno 30 giorni prima dell'udienza già fissata per il 4 Pt_1 giugno 2025, la documentazione economica di cui è già stato ordinato il deposito (meglio in istanza indicata).”
Richiamato il decreto di questo giudice del 27 marzo 2025.
Lette, altresì, le memorie difensive autorizzate della curatrice speciale avv. AU AR AS e della difesa di , con richiesta di rigetto per le considerazioni ivi rispettivamente espresse e la difesa Parte_1
con ulteriore richiesta “in via riconvenzionale, a modifica dei provvedimenti vigenti, di revoca a far Pt_1
pagina 7 di 48 data dal 21.11.2024 dell'obbligo del sig a versare la somma di € 3.000 per le esigenze di spesa delle Pt_1 figlie minori”.
Osservato come all'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 novembre 2024, il Giudice delegato, dopo aver ampiamente e diffusamente sentito le parti e i difensori, sulla base delle stesse allegazioni e delle verbalizzazioni acquisite - a fronte di assai contrapposte versioni con accuse reciproche all'altro di carenze genitoriali, con domande contrapposte di affido e collocamento - ha ritenuto necessario, prima di assumere i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., dare ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenze genitoriali e sulle condizioni delle minori e le parti stesse, lungamente interloquite, hanno ritenuto, nelle more delle operazioni peritali, di potere raggiungere un accordo provvisorio, in base al quale avrebbero continuato a “convivere nella casa famigliare”; avrebbero garantito la “presenza di una persona fissa per tutta la giornata compresa la notte”; il signor avrebbe provveduto “a tutte le spese della famiglia Pt_1 continuando a sostenere tutte le spese della casa, della scuola, del tempo libero e delle vacanze insieme e il
100% delle spese straordinarie delle minori” e avrebbe altresì versato “sul c/c cointestato una somma mensile di 3.000,00 euro che potranno essere utilizzati dalla moglie per le spese alimentari e l'abbigliamento delle bambina”, impegnandosi altresì a rivolgersi ad un centro scelto di comune accordo per richiedere un servizio di
ADM per entrambi i genitori con spese a carico del marito.
Osservato, quindi, come il Giudice Delegato abbia dato ingresso alla TU, recependo il suddetto accordo e riservando all'esito ogni determinazione e valutazione oltre che l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473bis 22
c.p.c..
Ritenuto che la richiesta, per come avanzata dalla difesa di “Ordinare al GN di CP_1 Pt_1 versare la somma mensile di € 3.000,00 alla GNa , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese e a far data dalla mensilità di gennaio 2025”, non possa in alcun modo essere meritevole di accoglimento.
Rilevato, preliminarmente, come se è vero che tale istanza non sia stata in effetti, supportata documentalmente dall'estratto del conto corrente cointestato, dal quale sarebbero dovuti risultare i versamenti riconosciuti e quindi anche quelli asseritamente mancanti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025, la difesa ha Pt_1 comunque prodotto - asserendo il corretto e puntuale versamento da parte dello stesso della somma come concordata per tutti i mesi in oggetto e quindi il difetto d'interesse ad agire - le attestazioni di trasferimento sub doc. 52, da cui risulta la prima del 21 novembre 2024, riferibile alla mensilità in via anticipata di dicembre
2024 pari ad € 1.890,46, sostenendo che sul c/c vi fosse già una giacenza pari ad € 1.109,54 e le successive di €
3.000,00 a dicembre 2024 per il mese di gennaio 2025, di € 3000 a febbraio 2025 per il mese di marzo 2025; di
€ 3000 ad aprile 2025 per il mese di maggio 2025 (mancando invero la prova del bonifico di gennaio per il mese di febbraio 2025).
Osservato, entrando più nello specifico nel merito dell'istanza, come il giudice, con il provvedimento a verbale richiamato, si sia limitato a recepire un accordo provvisorio delle parti medesime, che lungi dall'aver previsto l'obbligo del dott. di versare un assegno alla moglie, aveva dato atto che era stato dalle parti medesime Pt_1 concordato - sul presupposto del mantenimento della convivenza nella stessa casa coniugale - un contributo pagina 8 di 48 mensile da versare da parte del marito sul conto corrente cointestato e con il quale la IG avrebbe dovuto provvedere alla spesa alimentare ed all'acquisto di abbigliamento per le figlie, utilizzando il conto corrente comune sul quale, appunto, il signor si era impegnato a versare, tra i vari obblighi e impegni, la somma Pt_1 mensile di euro 3.000,00, che nell'ottica dell'accordo sarebbe dovuti essere utilizzati per provvedere alle spese ivi specificate, evidentemente tracciabili e riscontrabili con strumenti di pagamento elettronico.
Ritenuto, quindi, che quanto concordato espressamente tra le parti integri una pattuizione negoziale liberamente assunta dalle parti medesime (nelle more delle operazioni peritali, in attesa dei relativi esiti e dei provvedimenti giudiziari), di cui questo Giudice non può fra altro che limitarsi ad invitare le parti medesime al relativo e puntuale rispetto, nel senso peraltro e secondo i termini attribuiti dalle stesse parti nel formalizzarlo.
Osservato, altresì, come avendo il Giudice ritenuto di dover ammettere la TU e di aspettarne l'esito prima e proprio al fine di poter assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. non possano sussistere i presupposti per l'emissione di un provvedimento giudiziario come richiesto che presupporrebbe una valutazione e valorizzazione di elementi al momento non disponibili e alla cui acquisizione è stata appunto disposta la perizia, dovendo riservarsi ogni altra determinazione e valutazione all'esito della perizia e dopo la discussione della stessa nell'udienza fissata in prosecuzione.
Osservato, altresì, come con riferimento all'ulteriore istanza avanzata in via riconvenzionale dalla difesa debba essere formalmente integrato il contraddittorio con solo termine alle controparti di depositare Pt_1 memoria difensiva (essendo già visibile l'istanza) e riservata la discussione e ogni decisione all'udienza già fissata.
Ritenuto di dover necessariamente invitare le parti al puntuale e trasparente rispetto dell'accordo raggiunto dalle stesse all'udienza del 21 novembre 2024, nell'interesse delle minori, potendo il giudice desumere da comportamenti inadeguati e/o carenti elementi rilevanti ai fini della valutazione sulle competenze genitoriali.
Ritenuto, infine, che quanto alla documentazione che la difesa è tenuta a depositare nel rispetto delle Pt_1 norme di legge di cui l'istante richiede il deposito 30 giorni prima dell'udienza, peraltro differita al 15 luglio
2025 e quindi neppure essendo decorso il termine, il giudice, come già evidenziato nel decreto del 27 marzo
2025 si riserverà ogni valutazione e determinazione anche ai sensi dell'art. 473 bis. 18 c.p.c. e 116 c.p.c..
Ritenuto quindi che le istanze della difesa vadano integralmente respinte, con spese all'esito Controparte_1 del procedimento principale.
P.Q.M.
1) RESPINGE le istanze per come formulate della difesa di , per quanto in motivazione;
Controparte_1
2) ASSEGNA termine fino al 20 GIUGNO 2025 alla difesa e alla curatrice speciale avv. AS per Pt_1 depositare una memoria in relazione all'istanza in via riconvenzionale avanzata dalla difesa nella Pt_1 memoria depositata il 9 maggio 2025;
3) RISERVA ogni altra decisione e determinazione anche in ordine all'istanza riconvenzionale della difesa all'udienza del 15 luglio 2025 in prosecuzione, già fissata per la discussione della perizia e Pt_1
l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.. pagina 9 di 48 4) INVITA le parti al puntuale e trasparente rispetto dell'accordo raggiunto dalle stesse all'udienza del 21 novembre 2024 nell'interesse delle figlie minori.
5) SPESE all'esito del procedimento principale”.
Su nuova richiesta depositata dal TU dott. in data 10 giugno 2025, di ulteriore proroga dei Persona_2 termini con l'indicazione dello svolgimento di colloqui individuali e congiunti e dell'attivazione di un'educativa domiciliare per il nucleo, con la necessità di ulteriormente osservare le minori nei contesti relazionali suggeriti, il
Giudice con provvedimento del 12 giugno 2025 autorizzava la proroga nei termini richiesti e fissava udienza in prosecuzione con discussione della perizia al 5 novembre 2025.
In data 13 giugno 2025 il Giudice pronunciava nuovo provvedimento sulle richieste delle parti:
“Ricordato come all'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 novembre 2024, il Giudice delegato, dopo aver ampiamente e diffusamente sentito le parti e i difensori, sulla base delle stesse allegazioni e delle verbalizzazioni acquisite - a fronte di assai contrapposte versioni con accuse reciproche all'altro di carenze genitoriali, con domande contrapposte di affido e collocamento - ha ritenuto necessario, prima di assumere i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., dare ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenze genitoriali e sulle condizioni delle minori e le parti stesse.
Osservato come il Giudice Delegato, in quella sede, abbia dato ingresso alla TU, recependo un accordo tra le parti anche in punto economico, riservando all'esito ogni determinazione e valutazione oltre che l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473bis 22 c.p.c..
Rilevato come, nelle more, il TU dott. ha richiesto una prima proroga del termine per il deposito della Per_2 relazione peritale e in data 10 giugno 2025 una seconda proroga dando atto che, sulla base dei colloqui fino a quel momento svolti e delle osservazioni svolte, riteneva opportuno l'avvio di un'educativa domiciliare e procedere quindi all'osservazione delle minori nel nuovo contesto relazione, dopo che nella precedente nota del
26 maggio 2025 riteneva necessario che i genitori non coabitassero e che le figlie passassero buona parte della giornata con la madre (alla presenza dell'educatrice) e la restante parte con il padre (alla presenza della tata).
Richiamato quindi il provvedimento di questo giudice del 12.06.2025 che ha prorogato i termini come richiesti per il deposito della TU e fissato nuova udienza in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. per la discussione della perizia per il 5 novembre 2025.
Letta, altresì, l'istanza della difesa , accettata dalla cancelleria e resa visibile in data odierna, che Pt_1 chiede che il Giudice provveda in via provvisoria ed urgente all'assegnazione della casa familiare al sig.
, disponendo che lo stesso provveda al mantenimento ordinario e straordinario delle minori, al Pt_1 pagamento degli oneri per la tata fino alla concorrenza massima di 2.500 € più iva e al pagamento degli oneri per l'educatrice fino a un massimo di 2.000 € più iva nonché che il giudice provveda a regolamentare in via provvisoria le frequentazioni tra le minori e i genitori secondo un calendario articolato riportato nella medesima istanza.
Osservato come debba essere integrato il contraddittorio, assegnando termine per la notifica dell'istanza alle controparti e alle medesime termine per il deposito di una memoria difensiva. pagina 10 di 48 Rilevato come appaia, altresì, opportuno fissare udienza per la discussione della presente istanza nella medesima data già fissata per la discussione della perizia, potendo disporre solo allora e dopo la corretta integrazione del contraddittorio, questo Giudice di tutti gli ulteriori elementi per potere assumere le decisioni, anche provvisorie come quelle qui richieste (sia in punto di assegnazione della casa che di questioni economiche strettamente collegate oltre che con riferimento ad un calendario estivo programmato frutto evidentemente di accordi sconosciuti a questo giudice), più conformi all'interesse delle minori medesime, ciò tanto più avendo chiesto lo stesso TU un'ulteriore proroga proprio per potere completare le operazioni peritali e rispondere ai quesiti del giudice, evidentemente non disponendo il medesimo ancora di elementi completi, né potendosi ritenere univoci o comunque sufficienti le sintetiche ed informali comunicazioni del TU pure citate dall'istante, che danno piuttosto atto di una situazione familiare certamente complessa e di dinamiche disfunzionali che necessitano di ulteriore e richiesta osservazione in un contesto relazionale senza la convivenza - come peraltro anche suggerito dal Giudice in prima udienza, pur avendo le parti medesime accettato loro di mantenere la convivenza - con l'indicazione della presenza di terze persone (educatrice per la madre e tata per il padre), in un contesto che sembra piuttosto frutto invece di una soluzione concordata provvisoria al fine di consentire al
TU la prosecuzione e il completamento delle operazioni peritali.
Ritenuto, altresì, come il venir meno della necessaria collaborazione delle parti e l'irrigidimento delle posizioni con il venir meno degli accordi, come anche dimostrato dalle precedenti istanze delle parti di modifica proprio di quanto concordato in prima udienza necessariamente in via provvisoria, con il rischio a questo punto che le operazioni peritali siano ulteriormente rallentate, convinca questo giudice sulla necessità di dover incaricare con urgenza i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano, già delegati, di intervenire immediatamente con una presa in carico ancora più efficace del nucleo familiare e della situazione delle minori e, in stretta collaborazione con la curatrice speciale ed eventualmente coordinandosi con il TU, nelle more dell'udienza fissata, di monitorare attentamente l'evoluzione del nucleo e l'assetto anche abitativo e relazionale delle minori e di provvedere quindi, ove dovessero emergere situazioni di pregiudizio per le minori stesse, a valutare e suggerire quale possa essere il migliore e più idoneo collocamento delle stesse, anche in ambito extrafamiliare, adottando tutti i provvedimenti di urgenza del caso, invitando in tal senso la curatrice speciale ad avanzare immediatamente istanze o richieste urgenti a tutela delle minori, riservandosi comunque ogni altro provvedimento e determinazione.
PQM
1) Assegna a parte attrice termine sino al 20 giugno 2025 per notificare alla difesa e alla Controparte_1 curatrice speciale e l'istanza e il presente decreto;
2) Assegna alla parte convenuta e alla curatrice speciale termine sino al 6 ottobre 2025 per il deposito di una memoria in relazione all'istanza avanzata.
3) Riserva all'udienza del 5 novembre 2025 ore 9,30, già fissata per la comparizione delle parti in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. e per la discussione della perizia, la decisione anche in ordine alla presente istanza;
pagina 11 di 48 4) Incarica i del Comune di Milano, già delegati, di intervenire Controparte_6 immediatamente con una presa in carico ancora più efficace del nucleo familiare e della situazione delle minori e, in stretta collaborazione con la curatrice speciale ed eventualmente coordinandosi con il TU, nelle more dell'udienza fissata, ognuno per quanto di rispettiva competenza, di monitorare attentamente l'evoluzione del nucleo e l'assetto anche abitativo e relazionale delle minori, provvedendo quindi, ove dovessero emergere situazioni di pregiudizio o rischio per le minori stesse, a valutare e suggerire quale possa essere il migliore e più idoneo collocamento delle stesse, anche in ambito extrafamiliare, adottando tutti i provvedimenti di urgenza del caso, invitando in tal senso la curatrice speciale a avanzare immediatamente istanze o richieste urgenti a tutela delle minori, riservandosi comunque ogni altro provvedimento e determinazione.
5) Dispone che i Servizi Sociali e Specialisti del Comune di Milano facciano pervenire una relazione in ordine a quanto accertato e attuato entro il 15 settembre 2025, fatta salva la necessità di richieste urgenti e/o di immediate segnalazioni in caso di riscontrato pregiudizio per le minori, con termine alle parti fino al 6 ottobre
2025 per osservazioni.
6) Rinnova l'invito alle parti, anche con l'intervento fattivo della curatrice speciale, a impegnarsi a trovare soluzioni conciliative provvisorie nell'interesse delle minori anche per consentire al TU di proseguire e concludere efficacemente le operazioni peritali in corso, rammentando che da eventuali comportamenti inadeguati e/o non collaborativi dei genitori potranno essere acquisiti ulteriori elementi per la valutazione in ordine alle effettive competenze genitoriali.”
Con successiva ordinanza del 15 luglio 2025 il Giudice così ulteriormente provvedeva:
“Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,
Letto e richiamato il precedente provvedimento di questo Giudice del 12 maggio 2025 di rigetto delle istanze urgenti formalizzate in atti dalla difesa di con assegnazione di nuovo termine per Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa Pt_1 nella memoria depositata il 9 maggio 2025.
Letta, altresì, la memoria sempre della difesa del 12 maggio 2025 con cui sono state modificate le Pt_1 conclusioni già rassegnate nella precedente memoria del 9 maggio 2025, con richiesta di rigetto dell'istanza di controparte del 25 marzo 2025 e conferma dei provvedimenti vigenti.
Lette, quindi, le memoria di replica autorizzate della curatrice speciale e della difesa dove si chiede CP_1 di dar atto della rinuncia della difesa alla domanda formulata in via riconvenzionale con memoria del 9 Pt_1 maggio 2025 o comunque il suo superamento e si insiste comunque per il rigetto.
Ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta dalla difesa con la memoria del 9 maggio 2025 deve Pt_1 intendersi evidentemente rinunciata e/o comunque superata attese le conclusioni rassegnate nella successiva memoria del 12 maggio 2025 a modifica delle precedenti richieste, con richiesta di conferma dei provvedimenti vigenti.
Osservato comunque che tale domanda, ad ogni buon fine, deve essere respinta per le medesime motivazioni già estese e formalizzate nel richiamato provvedimento del 12 maggio 2025. pagina 12 di 48 Ritenuto come questo continuo ricorso ad iniziative giudiziarie, francamente superabili con comportamenti delle parti maggiormente responsabili e maturi, che potrebbero essere di effettiva tutela e protezione delle figlie in una situazione familiare davvero critica e preoccupante, allarme sempre di più questo Tribunale, che rinnova nuovamente l'invito ad abbassare il conflitto e a collaborare al fine di trovare ove possibile ed auspicabile, con anche l'intervento della curatrice speciale, una soluzione anche solo parziale concordata.
PQM
Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza della difesa da intendersi rinunciata e/o superata e Pt_1 comunque la respinge.
Riserva ogni altra determinazione e decisione all'esito dell'udienza già fissata.
Spese al definitivo.”
Con provvedimento del 23 settembre 2025 sull'istanza della difesa decideva con la seguente ordinanza: Pt_1
“Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, nell'ambito del quale sono in corso da tempo le operazioni peritali con il TU dott. Persona_2
Letta la nota urgente della difesa con allega nota di deposito di tre documenti ai fini della loro Pt_1 acquisizione per l'espletamento della TU, richiamando le indicazioni Operative per la TU su Famiglie e
Minori;
Letto e richiamato l'art. 9 delle suddette Indicazioni Operative per la TU su Famiglie e Minori, segnatamente il punto 9.3;
Rilevato che i documenti prodotti, in particolare (oltre al contratto di locazione transitoria che va acquisito in quanto rilevante ai fini della causa), due comunicazioni email inviate al sig. (nella sua qualità di Pt_1 firmatario del contratto di locazione ove attualmente vive la IG ) dall'agenzia immobiliare e CP_1 dall'amministratore dello stabile, non possano ritenersi ricompresi nei documenti “indispensabili ai fini degli accertamenti peritali”, che evidentemente ricomprenderanno ben altri e più approfonditi accertamenti e valutazioni specialistiche per rispondere ai vari quesiti posti né possano ritenersi che abbiano le caratteristiche e la rilevanza per potere essere acquisiti ai fini indicati (ove sono indicati, a titolo esemplificativo ma significativo, certificati e/o documenti provenienti da enti/professionisti/servizio sociale), trattandosi di mere comunicazione tra privati.
Osservato come nella nota di accompagnamento della difesa siano, altresì, contenute valutazioni e osservazioni non autorizzate.
Rilevato come non sia neppure necessario né opportuna l'integrazione del contraddittorio.
PQM
Non Autorizza il deposito né della nota di accompagnamento né dei documenti ai fini richiesti per l'espletamento della TU.
Autorizza solo il deposito in atti del contratto di locazione transitoria (sottoscritto in seguito da parte attrice nell'ambito di un accordo provvisorio con parte convenuta) rilevante ai fini della causa”.
pagina 13 di 48 All'udienza in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 5 novembre 2025, così differita, si procedeva in primo luogo alla discussione della perizia con assai contrapposte posizioni e valutazioni dei difensori delle parti e della curatrice speciale, con conclusioni e richieste differenti come meglio verbalizzate in atti nonché a sentire nuovamente a ampiamente le parti
All'esito, preso, altresì, atto dell'impegno delle parti ad intraprendere il percorso di coordinazione genitoriale suggerito dal TU dott. ed essendosi anche offerte, per il tramite dei difensori, di produrre una serie di Per_2 documenti ivi indicati e avendo richiesto espressamente un termine per poter produrre la documentazione richiesta con rinvio ad altra udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte per poter effettuare osservazioni in merito alla documentazione depositata, il giudice così provvedeva:
“Il Giudice dato atto di quanto sopra
Ritenuta la necessità, anche su richiesta delle parti, al fine di emettere i provvedimenti ex art. 473 bis 22 bis cpc., che venga acquisito il contratto di Co.ge. che le parti si sono impegnati a sottoscrivere previa individuazione del professionista scelto tra i nominativi forniti dalla curatrice speciale nonché tutta l'ulteriore documentazione che le parti si sono impegnate a produrre sopra indicata;
Rilevato, pertanto, di dover rinviare in prosecuzione l'udienza da svolgersi, su richiesta delle parti, ex art. 127 ter c.p. c, riservando a quell'udienza i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.;
Ritenuto, altresì, nelle more, che la proposta formulata dalla curatrice di conferma dell'assetto sino ad Pt_2 ora attuato dalle parti sia in punto di frequentazioni che economico cui le parti hanno prestato adesione, possa essere recepita sino alla data del provvedimento ex art 473 bis. 22 c.p.c. in quanto rispondente all'interesse delle minori, prendendo altresì atto dell'accordo delle parti in base al quale la curatrice speciale potrà coordinare le educatrici e intervenire nel caso di problematiche eventualmente sollevate dalle educatrici.
PQM
1) Ordina alle parti di produrre entro il 1 dicembre 2025 il contratto di coordinazione e tutta l'ulteriore documentazione sopra indicata che parti si sono impegnate a produrre;
2) Rinvia in prosecuzione all'udienza, come da richiesta delle parti, sostituita dal deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 11 dicembre 2025 (ore 10:00), riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 473 bis. 22 c.p.c. e ogni altra valutazione e determinazione;
3) Recepisce, nelle more, l'accordo delle parti in punto di conferma dell'assetto sino ad ora attuato dalle parti sia in punto di frequentazioni che economico, con l'ulteriore accordo in base al quale la curatrice speciale potrà coordinare le educatrici e intervenire nel caso di problematiche eventualmente sollevate dalle educatrici.”
Depositate dalle parti le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in data 11 dicembre 2025 con le rispettive istanze e conclusioni, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza depositata in data 12 dicembre 2025
(superando anche l'istanza della difesa di parte convenuta depositata successivamente) così provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., anche ripercorrendo i provvedimenti già emessi e le numerose istanze delle parti:
“Il Giudice Delegato, pagina 14 di 48 Sentiti le parti con i rispettivi difensori all'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 novembre
2024;
Lette le relazioni dei Servizi Sociali incaricati pervenute in atti;
Letta la consulenza tecnica d'ufficio del C.t.u. nominato dott. depositata il 22 ottobre 2025 con Persona_2 Per le osservazioni dei consulenti di parte dott.ssa (per parte attrice) e dott.ssa (per parte convenuta) e Per_4 le risposte del consulente d'ufficio alle note critiche;
Sentite nuovamente le parti con i rispettivi difensori all'udienza di discussione della perizia del 5 novembre
2025;
Letta ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti su ordine del giudice;
Lette, altresì, le note scritte delle parti e della curatrice speciale, su loro richiesta, sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 11 dicembre 2025 con le rispettive istanze e conclusioni;
a scioglimento della riserva assunta e all'esito del deposito delle richiamate note, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Il processo: le domande, i provvedimenti e le udienze
All'esito dell'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 novembre 2024, dopo aver sentito ampiamente e separatamente le parti, i difensori e la curatrice speciale delle minori, ritenevano assolutamente opportuno, stante le contrapposte versioni e le reciproche accuse di inidoneità genitoriale, prima dell'assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, che venisse dato ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenze genitoriali, come anche suggerito dai Servizi Sociali già incaricati (cfr. relazioni in atti).
Dopo, quindi, una complessa e animata discussione, con l'intervento anche della curatrice speciale, le parti dichiaravano di poter raggiungere, nelle more dell'accertamento peritale, il seguente accordo provvisorio, fatte salve le iniziali rispettive domande e le istanze formulate negli atti:
1. Le parti rimarranno a convivere nella casa familiare impegnandosi a mantenere un contegno idoneo e di reciproco rispetto tra di loro, evitando di coinvolgere le minori;
2. Le parti si impegnano a garantire la presenza di una persona fissa per tutta la giornata compresa la notte;
a tal fine chiederanno la disponibilità dell'attuale colf oppure si attiveranno nella ricerca di una nuova baby-sitter con riduzione dell'orario di lavoro di che continuerà ad occuparsi della casa con costi integralmente a Per_1 carico del GN;
Pt_1
3. Il signor si impegna a continuare a provvedere a tutte le spese della famiglia continuando a sostenere Pt_1 tutte le spese della casa, della scuola, del tempo libero e delle vacanze insieme e il 100% delle spese straordinarie delle minori;
4. il GN si impegna a versare sul c/c cointestato una somma mensile di 3.000,00 euro che potranno Pt_1 essere utilizzati dalla moglie per le spese alimentari e l'abbigliamento delle bambine;
pagina 15 di 48 5. Le parti si impegnano a rivolgersi ad un centro scelto di comune accordo, anche su indicazione della
Curatrice Speciale, che possa fornire un servizio di ADM per entrambi i genitori con spese a carico del marito.
6. La IG si impegna a rimuovere le telecamere da casa. Il dichiara di non aver installato alcuna Pt_1 telecamera in casa.
7. Le parti si impegnano a continuare a gestire congiuntamente al meglio le bambine.”
All'esito il Giudice pronunciava a verbale il provvedimento di seguito riportato:” Il Giudice dato atto, Ritenuto di dare quindi ingresso ad una consulenza psicodiagnostica quanto mai necessaria, prima dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c,, alla luce del grave quadro emerso con accuse e recriminazione reciproche anche in udienza e contrapposte domande in punto di affidamento e collocamento, come anche suggerito dai Servizi e dalla stessa curatrice speciale cui si è associata parte attrice mentre parte convenuta si è rimessa;
Preso atto dell'accordo provvisorio apprezzabilmente raggiunto dalle parti, nelle more dell'accertamento peritale, che appare sulla base dei dati emersi corrispondente all'interesse delle minori e tale da garantire ogni tutela e protezione delle stesse;
Fatta salva ogni diversa determinazione e valutazione all'esito dell'accertamento, e comunque facendo espressamente salve come da loro richiesta le domande iniziali e le istanze istruttorie delle parti;
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
2) DISPONE TU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sulle minori e nomina quale consulente tecnico di ufficio il dott.re noto all'ufficio, formulando sin d'ora il seguente quesito da sottoporre al Persona_2 consulente tecnico:
"Dica il TU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti, le figlie minori
[...]
nata il [...] e nata il [...], nelle forme ritenute più opportune tenuto conto CP_2 CP_3 dell'età e della situazione personale delle stesse, sentite eventuali altre figure di riferimento per le minori o con le quali le minori abbiano abitudini di vita (familiari, insegnanti, baby sitter etc), esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della Co collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1) Limitatamente agli aspetti rilevanti per la valutazione delle competenze genitoriali, quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando un'accurata diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza, eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o di entrambi i genitori ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi, provveda a descriverli sempre precisandone l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) Quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alla funzione di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione) empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la funzione agli occhi delle figlie, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità; pagina 16 di 48 3) Quali siano le condizioni psichiche delle figlie minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il
TU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatrici;
4) Quali siano le caratteristiche del legame tra le minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
5) Indichi il TU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per le minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) Indichi il TU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso
7) Indichi il TU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza delle minori con ciascun genitore;
8) Fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi delle figlie minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della TU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
9) Fornisca il TU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 7,8,9) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili..
3) RECEPISCE nelle more dell'accertamento peritale, l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti nei termini di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritti;
4) CONFERMA tutti gli incarichi già compiutamente conferiti ai Servizi Sociali e Specialistici che faranno pervenire relazioni con cadenza regolare, anche coordinandosi con la curatrice speciale;
5) DISPONE che il TU presti il proprio giuramento in forma telematica, secondo il modello in uso, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente almeno cinque giorni prima della data di seguito indicata;
6) DISPONE che la cancelleria abiliti il TU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
7) RISERVA all'esito ogni determinazione e valutazione nonché l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22
c.p.c.;
8) RINVIA per il conferimento dell'incarico e per il giuramento all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 10 dicembre 2024 (ore 10:00).”
Con provvedimento del 10.12.2024, all'udienza come fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il giuramento e il conferimento dell'incarico, venivano assegnati i termini per il deposito della relazione peritale e fissata udienza in prosecuzione per la discussione al 4 giugno 2025.
pagina 17 di 48 Nelle more dell'accertamento peritale, su suggerimento dello stesso TU che riteneva opportuno anche al fine di meglio valutare e periziare le parti, che cessasse la convivenza dei genitori, le parti medesime con l'ausilio dei difensori concordavano che la IG lasciasse la casa coniugale e andasse a stare in un CP_1 appartamento con locazione temporanea sostenuto economicamente dal marito (cfr. contratto di locazione temporanea dell'immobile di via Lopardi n. 28 per 1 anno dal 15 luglio 2025 al 14.07.2026 con canone di €
14.400 oltre € 2.400 di spese per un importo complessivo di € 1400 sostenuto dal marito) nell'ambito di ulteriori accordi raggiunti dalle parti medesime.
Seguivano istanze delle parti e provvedimenti del giudice. In particolare provvedimento del giudice del 12 maggio 2025 che, dopo aver proceduto ad una prima proroga dei termini in precedenza assegnati al TU con rinvio all'udienza del 15 luglio 2025, sull'istanza successivamente avanzata dalla difesa così CP_1 provvedeva: “ Letta l'istanza difesa della IG , depositata in data 26 marzo 2025, con cui, Controparte_1 lamentando che il marito per i mesi di gennaio e febbraio 2025 non abbia versato sul conto corrente cointestato ai coniugi l'importo mensile di € 3.000,00, come concordato tra le parti all'udienza del 21 novembre 2024,
“pretendendo dalla moglie il rendiconto delle spese attraverso l'invio dell'estratto conto della carta di credito” oltre che il mancato deposito di una serie di documenti in violazione dell'art. 473 bis. 12 c.p.c. ha chiesto che il
Giudice Delegato voglia, in via d'urgenza, anche con provvedimento inaudita altera parte:
“1) Ordinare al GN di versare la somma mensile di € 3.000,00 alla GNa , in via Pt_1 CP_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dalla mensilità di gennaio 2025;
2) Ordinare al GN di depositare in giudizio, almeno 30 giorni prima dell'udienza già fissata per il 4 Pt_1 giugno 2025, la documentazione economica di cui è già stato ordinato il deposito (meglio in istanza indicata).”
Richiamato il decreto di questo giudice del 27 marzo 2025.
Lette, altresì, le memorie difensive autorizzate della curatrice speciale avv. AU AR AS e della difesa di , con richiesta di rigetto per le considerazioni ivi rispettivamente espresse e la difesa Parte_1
con ulteriore richiesta “in via riconvenzionale, a modifica dei provvedimenti vigenti, di revoca a far Pt_1 data dal 21.11.2024 dell'obbligo del sig a versare la somma di € 3.000 per le esigenze di spesa delle Pt_1 figlie minori”.
Osservato come all'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 novembre 2024, il Giudice delegato, dopo aver ampiamente e diffusamente sentito le parti e i difensori, sulla base delle stesse allegazioni e delle verbalizzazioni acquisite - a fronte di assai contrapposte versioni con accuse reciproche all'altro di carenze genitoriali, con domande contrapposte di affido e collocamento - ha ritenuto necessario, prima di assumere i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., dare ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenze genitoriali e sulle condizioni delle minori e le parti stesse, lungamente interloquite, hanno ritenuto, nelle more delle operazioni peritali, di potere raggiungere un accordo provvisorio, in base al quale avrebbero continuato a “convivere nella casa famigliare”; avrebbero garantito la “presenza di una persona fissa per tutta la giornata compresa la notte”; il signor avrebbe provveduto “a tutte le spese della famiglia Pt_1 continuando a sostenere tutte le spese della casa, della scuola, del tempo libero e delle vacanze insieme e il pagina 18 di 48 100% delle spese straordinarie delle minori” e avrebbe altresì versato “sul c/c cointestato una somma mensile di 3.000,00 euro che potranno essere utilizzati dalla moglie per le spese alimentari e l'abbigliamento delle bambina”, impegnandosi altresì a rivolgersi ad un centro scelto di comune accordo per richiedere un servizio di
ADM per entrambi i genitori con spese a carico del marito.
Osservato, quindi, come il Giudice Delegato abbia dato ingresso alla TU, recependo il suddetto accordo e riservando all'esito ogni determinazione e valutazione oltre che l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473bis 22
c.p.c..
Ritenuto che la richiesta, per come avanzata dalla difesa di “Ordinare al GN di CP_1 Pt_1 versare la somma mensile di € 3.000,00 alla GNa , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese e a far data dalla mensilità di gennaio 2025”, non possa in alcun modo essere meritevole di accoglimento.
Rilevato, preliminarmente, come se è vero che tale istanza non sia stata in effetti, supportata documentalmente dall'estratto del conto corrente cointestato, dal quale sarebbero dovuti risultare i versamenti riconosciuti e quindi anche quelli asseritamente mancanti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025, la difesa ha Pt_1 comunque prodotto - asserendo il corretto e puntuale versamento da parte dello stesso della somma come concordata per tutti i mesi in oggetto e quindi il difetto d'interesse ad agire - le attestazioni di trasferimento sub doc. 52, da cui risulta la prima del 21 novembre 2024, riferibile alla mensilità in via anticipata di dicembre
2024 pari ad € 1.890,46, sostenendo che sul c/c vi fosse già una giacenza pari ad € 1.109,54 e le successive di €
3.000,00 a dicembre 2024 per il mese di gennaio 2025, di € 3000 a febbraio 2025 per il mese di marzo 2025; di
€ 3000 ad aprile 2025 per il mese di maggio 2025 (mancando invero la prova del bonifico di gennaio per il mese di febbraio 2025).
Osservato, entrando più nello specifico nel merito dell'istanza, come il giudice, con il provvedimento a verbale richiamato, si sia limitato a recepire un accordo provvisorio delle parti medesime, che lungi dall'aver previsto l'obbligo del dott. di versare un assegno alla moglie, aveva dato atto che era stato dalle parti medesime Pt_1 concordato - sul presupposto del mantenimento della convivenza nella stessa casa coniugale - un contributo mensile da versare da parte del sul conto corrente cointestato e con il quale la IG avrebbe dovuto CP_7 provvedere alla spesa alimentare ed all'acquisto di abbigliamento per le figlie, utilizzando il conto corrente comune sul quale, appunto, il signor si era impegnato a versare, tra i vari obblighi e impegni, la somma Pt_1 mensile di euro 3.000,00, che nell'ottica dell'accordo sarebbe dovuti essere utilizzati per provvedere alle spese ivi specificate, evidentemente tracciabili e riscontrabili con strumenti di pagamento elettronico.
Ritenuto, quindi, che quanto concordato espressamente tra le parti integri una pattuizione negoziale liberamente assunta dalle parti medesime (nelle more delle operazioni peritali, in attesa dei relativi esiti e dei provvedimenti giudiziari), di cui questo Giudice non può fra altro che limitarsi ad invitare le parti medesime al relativo e puntuale rispetto, nel senso peraltro e secondo i termini attribuiti dalle stesse parti nel formalizzarlo.
Osservato, altresì, come avendo il Giudice ritenuto di dover ammettere la TU e di aspettarne l'esito prima e proprio al fine di poter assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. non possano sussistere i presupposti per l'emissione di un provvedimento giudiziario come richiesto che presupporrebbe una pagina 19 di 48 valutazione e valorizzazione di elementi al momento non disponibili e alla cui acquisizione è stata appunto disposta la perizia, dovendo riservarsi ogni altra determinazione e valutazione all'esito della perizia e dopo la discussione della stessa nell'udienza fissata in prosecuzione.
Osservato, altresì, come con riferimento all'ulteriore istanza avanzata in via riconvenzionale dalla difesa debba essere formalmente integrato il contraddittorio con solo termine alle controparti di depositare Pt_1 memoria difensiva (essendo già visibile l'istanza) e riservata la discussione e ogni decisione all'udienza già fissata.
Ritenuto di dover necessariamente invitare le parti al puntuale e trasparente rispetto dell'accordo raggiunto dalle stesse all'udienza del 21 novembre 2024, nell'interesse delle minori, potendo il giudice desumere da comportamenti inadeguati e/o carenti elementi rilevanti ai fini della valutazione sulle competenze genitoriali.
Ritenuto, infine, che quanto alla documentazione che la difesa è tenuta a depositare nel rispetto delle Pt_1 norme di legge di cui l'istante richiede il deposito 30 giorni prima dell'udienza, peraltro differita al 15 luglio
2025 e quindi neppure essendo decorso il termine, il giudice, come già evidenziato nel decreto del 27 marzo
2025 si riserverà ogni valutazione e determinazione anche ai sensi dell'art. 473 bis. 18 c.p.c. e 116 c.p.c..
Ritenuto quindi che le istanze della difesa vadano integralmente respinte, con spese all'esito Controparte_1 del procedimento principale.
P.Q.M.
1) RESPINGE le istanze per come formulate della difesa di , per quanto in motivazione;
Controparte_1
2) ASSEGNA termine fino al 20 GIUGNO 2025 alla difesa e alla curatrice speciale avv. AS per Pt_1 depositare una memoria in relazione all'istanza in via riconvenzionale avanzata dalla difesa nella Pt_1 memoria depositata il 9 maggio 2025;
3) RISERVA ogni altra decisione e determinazione anche in ordine all'istanza riconvenzionale della difesa all'udienza del 15 luglio 2025 in prosecuzione, già fissata per la discussione della perizia e Pt_1
l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c..
4) INVITA le parti al puntuale e trasparente rispetto dell'accordo raggiunto dalle stesse all'udienza del 21 novembre 2024 nell'interesse delle figlie minori.
5) SPESE all'esito del procedimento principale.”
Dopo un ulteriore provvedimento del Giudice del 12 giugno 2025 che autorizzava in quanto giustificata la proroga richiesta dal dott. dei termini per il deposito della relazione peritale con differimento e rinvio Per_2 all'udienza 5 novembre 2025 per la prosecuzione e discussione della perizia, perveniva ulteriore istanza questa volta della difesa del 12.06.2025 e il Giudice così provvedeva in data 13 giugno 2025:” Ricordato come Pt_1 all'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 novembre 2024, il Giudice delegato, dopo aver ampiamente e diffusamente sentito le parti e i difensori, sulla base delle stesse allegazioni e delle verbalizzazioni acquisite - a fronte di assai contrapposte versioni con accuse reciproche all'altro di carenze genitoriali, con domande contrapposte di affido e collocamento - ha ritenuto necessario, prima di assumere i pagina 20 di 48 provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., dare ingresso ad una consulenza psicodiagnostica sulle competenze genitoriali e sulle condizioni delle minori e le parti stesse.
Osservato come il Giudice Delegato, in quella sede, abbia dato ingresso alla TU, recependo un accordo tra le parti anche in punto economico, riservando all'esito ogni determinazione e valutazione oltre che l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473bis 22 c.p.c..
Rilevato come, nelle more, il TU dott. ha richiesto una prima proroga del termine per il deposito della Per_2 relazione peritale e in data 10 giugno 2025 una seconda proroga dando atto che, sulla base dei colloqui fino a quel momento svolti e delle osservazioni svolte, riteneva opportuno l'avvio di un'educativa domiciliare e procedere quindi all'osservazione delle minori nel nuovo contesto relazione, dopo che nella precedente nota del
26 maggio 2025 riteneva necessario che i genitori non coabitassero e che le figlie passassero buona parte della giornata con la madre (alla presenza dell'educatrice) e la restante parte con il padre (alla presenza della tata).
Richiamato quindi il provvedimento di questo giudice del 12.06.2025 che ha prorogato i termini come richiesti per il deposito della TU e fissato nuova udienza in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. per la discussione della perizia per il 5 novembre 2025.
Letta, altresì, l'istanza della difesa , accettata dalla cancelleria e resa visibile in data odierna, che Pt_1 chiede che il Giudice provveda in via provvisoria ed urgente all'assegnazione della casa familiare al sig.
, disponendo che lo stesso provveda al mantenimento ordinario e straordinario delle minori, al Pt_1 pagamento degli oneri per la tata fino alla concorrenza massima di 2.500 € più iva e al pagamento degli oneri per l'educatrice fino a un massimo di 2.000 € più iva nonché che il giudice provveda a regolamentare in via provvisoria le frequentazioni tra le minori e i genitori secondo un calendario articolato riportato nella medesima istanza.
Osservato come debba essere integrato il contraddittorio, assegnando termine per la notifica dell'istanza alle controparti e alle medesime termine per il deposito di una memoria difensiva.
Rilevato come appaia, altresì, opportuno fissare udienza per la discussione della presente istanza nella medesima data già fissata per la discussione della perizia, potendo disporre solo allora e dopo la corretta integrazione del contraddittorio, questo Giudice di tutti gli ulteriori elementi per potere assumere le decisioni, anche provvisorie come quelle qui richieste (sia in punto di assegnazione della casa che di questioni economiche strettamente collegate oltre che con riferimento ad un calendario estivo programmato frutto evidentemente di accordi sconosciuti a questo giudice), più conformi all'interesse delle minori medesime, ciò tanto più avendo chiesto lo stesso TU un'ulteriore proroga proprio per potere completare le operazioni peritali e rispondere ai quesiti del giudice, evidentemente non disponendo il medesimo ancora di elementi completi, né potendosi ritenere univoci o comunque sufficienti le sintetiche ed informali comunicazioni del TU pure citate dall'istante, che danno piuttosto atto di una situazione familiare certamente complessa e di dinamiche disfunzionali che necessitano di ulteriore e richiesta osservazione in un contesto relazionale senza la convivenza - come peraltro anche suggerito dal Giudice in prima udienza, pur avendo le parti medesime accettato loro di mantenere la convivenza - con l'indicazione della presenza di terze persone (educatrice per la madre e tata per il padre), in pagina 21 di 48 un contesto che sembra piuttosto frutto invece di una soluzione concordata provvisoria al fine di consentire al
TU la prosecuzione e il completamento delle operazioni peritali.
Ritenuto, altresì, come il venir meno della necessaria collaborazione delle parti e l'irrigidimento delle posizioni con il venir meno degli accordi, come anche dimostrato dalle precedenti istanze delle parti di modifica proprio di quanto concordato in prima udienza necessariamente in via provvisoria, con il rischio a questo punto che le operazioni peritali siano ulteriormente rallentate, convinca questo giudice sulla necessità di dover incaricare con urgenza i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano, già delegati, di intervenire immediatamente con una presa in carico ancora più efficace del nucleo familiare e della situazione delle minori e, in stretta collaborazione con la curatrice speciale ed eventualmente coordinandosi con il TU, nelle more dell'udienza fissata, di monitorare attentamente l'evoluzione del nucleo e l'assetto anche abitativo e relazionale delle minori e di provvedere quindi, ove dovessero emergere situazioni di pregiudizio per le minori stesse, a valutare e suggerire quale possa essere il migliore e più idoneo collocamento delle stesse, anche in ambito extrafamiliare, adottando tutti i provvedimenti di urgenza del caso, invitando in tal senso la curatrice speciale ad avanzare immediatamente istanze o richieste urgenti a tutela delle minori, riservandosi comunque ogni altro provvedimento e determinazione.
PQM
1) Assegna a parte attrice termine sino al 20 giugno 2025 per notificare alla difesa e alla Controparte_1 curatrice speciale e l'istanza e il presente decreto;
2) Assegna alla parte convenuta e alla curatrice speciale termine sino al 6 ottobre 2025 per il deposito di una memoria in relazione all'istanza avanzata.
3) Riserva all'udienza del 5 novembre 2025 ore 9,30, già fissata per la comparizione delle parti in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. e per la discussione della perizia, la decisione anche in ordine alla presente istanza;
4) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano, già delegati, di intervenire Controparte_6 immediatamente con una presa in carico ancora più efficace del nucleo familiare e della situazione delle minori e, in stretta collaborazione con la curatrice speciale ed eventualmente coordinandosi con il TU, nelle more dell'udienza fissata, ognuno per quanto di rispettiva competenza, di monitorare attentamente l'evoluzione del nucleo e l'assetto anche abitativo e relazionale delle minori, provvedendo quindi, ove dovessero emergere situazioni di pregiudizio o rischio per le minori stesse, a valutare e suggerire quale possa essere il migliore e più idoneo collocamento delle stesse, anche in ambito extrafamiliare, adottando tutti i provvedimenti di urgenza del caso, invitando in tal senso la curatrice speciale a avanzare immediatamente istanze o richieste urgenti a tutela delle minori, riservandosi comunque ogni altro provvedimento e determinazione.
5) Dispone che i Servizi Sociali e Specialisti del Comune di Milano facciano pervenire una relazione in ordine a quanto accertato e attuato entro il 15 settembre 2025, fatta salva la necessità di richieste urgenti e/o di immediate segnalazioni in caso di riscontrato pregiudizio per le minori, con termine alle parti fino al 6 ottobre
2025 per osservazioni.
pagina 22 di 48 6) Rinnova l'invito alle parti, anche con l'intervento fattivo della curatrice speciale, a impegnarsi a trovare soluzioni conciliative provvisorie nell'interesse delle minori anche per consentire al TU di proseguire e concludere efficacemente le operazioni peritali in corso, rammentando che da eventuali comportamenti inadeguati e/o non collaborativi dei genitori potranno essere acquisiti ulteriori elementi per la valutazione in ordine alle effettive competenze genitoriali.”
Veniva quindi depositata, in data 22 ottobre 2025, la relazione peritale da parte del TU dott. Persona_2 con le osservazioni dei consulenti di parte e le risposte dello stesso consulente.
All'udienza del 5 novembre 2025 di discussione della TU in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c., dopo l'intervento delle parti che dichiaravano di acconsentire alla nomina di un coordinatore genitoriale con la funzione indicata dal dott. nonché ai percorsi psicoterapeutici per entrambe le parti parimenti suggeriti Per_2 dal TU, la curatrice speciale dichiarava di aderire alle conclusioni della relazione peritale suggerendo un assetto anche in punto economico. I difensori della parte attrice sollevavano eccezione di nullità della Pt_1
TU per aver incaricato il dott. come ausiliario la dott.ssa esperta in neuropsichiatria Per_2 Persona_5 infantile che avrebbe invece agito come co-consulente, avendo il TU fondato le sue conclusioni sulle Per_ valutazioni della predetta dott.ssa senza che alle parti fosse stata data la possibilità di nominare proprio
TP esperto in neuropsichiatria infantile, si opponevano, altresì, al collocamento alternato paritetico ritenendo assolutamente necessario in una prima fase, la presenza sempre di un'educatrice durante gli incontri della madre con le figlie, con collocamento prevalente presso il padre e l'assegnazione al medesimo della casa coniugale, con disponibilità del marito a sostenere una serie di costi meglio a verbale indicati (il dott.re Pt_1
è disponibile a pagare la casa attualmente presa in locazione in via Leopardi o altra di gradimento della
GNa e a sostenerne l'intero canone fino alla concorrenza di euro 2 mila mensili, a pagare integralmente la tata che presta servizio nella casa familiare ancora con contratto non regolare per euro 2.300,00, assunta in modo fisso con pernottamento anche i w.e.; il dott.re provvederà altresì a sostenere i costi per Pt_1
l'educatrice privata per i fine settimana fino alla concorrenza mensile di massimo 1.000,00 euro mensili;
mantenimento diretto delle bambine nonché il 100% delle spese straordinarie delle figlie”). Il difensore di parte convenuta aderiva alle conclusioni della TU, anzi proponendo in una prima fase il collocamento delle figlie presso la madre in attesa che il padre cambiasse l'atteggiamento di sfiducia nelle capacità genitoriale della madre, formulando richieste economiche come in atti. Parte convenuta e la curatrice speciale chiedevano il rigetto dell'eccezione sollevata di nullità della TU. All'esito venivano ampiamente di nuovo sentite le parti;
attesa la necessità che le parti producessero il contratto di coordinazione genitoriale che si erano impegnate a sottoscrivere con un professionista da scegliere di comune fiducia e ulteriore documentazione reddituale e patrimoniale entro un termine assegnato, su richiesta delle parti, veniva fissata udienza in prosecuzione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il giorno 11 dicembre 2025, riservandosi all'esito il Giudice i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e ogni altra valutazione e determinazione.
pagina 23 di 48 Le parti producevano, entro il termine assegnato, i documenti e in data 11.12.2025 le note scritte finali di discussione, insistendo nelle rispettive domande e istanze come meglio ivi formalizzate. Il Giudice si riservava di provvedere.
I provvedimenti temporanei ed urgenti
La consulenza tecnica psicodiagnostica
Il Giudice ritiene di potere assumere, nella presente fase, i provvedimenti temporanei ed urgenti, alla luce delle risultanze degli accertamenti della Consulenza psicodiagnostica, se pur entro i limiti e con le ampie precisazioni che verranno di seguito indicate, di tutti gli ulteriori elementi di valutazione acquisiti agli atti oltre che anche dalle assai significative dichiarazioni rese dalle parti che hanno fornito al giudice ulteriori dati da valutare all'interno di un complesso quadro familiare e di personalità delle parti medesime.
Preliminarmente il giudice ritiene di dover respingere le eccezioni di nullità della TU come sollevate dai difensori di parte attrice solo all'udienza del 5 novembre 2025 e poi ribadite nelle note scritte.
Sostengono infatti i difensori di che il consulente tecnico dott. avrebbe incaricato come Pt_1 Persona_2
“ausiliario” la dott.ssa con specifica competenza in neuropsichiatria infantile, che avrebbe invece Persona_5 agito come co-consulente, partecipando a tutti i colloqui anche a quelli degli adulti, avendo il TU fondato le Per_ sue conclusioni sulle valutazioni della predetta dott.ssa (che ha rilevato uno sviluppo psicofisico e una crescita sani ed adeguati con un legame affettivo e autentico con entrambi i genitori), proponendo alla fine il collocamento alternato paritetico, senza però che alle parti fosse stata data la possibilità di nominare proprio
TP, esperto in neuropsichiatria infantile, che avrebbe fornito al Tribunale ulteriori approfondimenti più completi, finanche avvalendosi durante le operazioni peritali di educatrici domiciliari che altro non erano che Per_ tirocinanti o collaboratrici della stessa dott.ssa
Si osserva, sul punto, come tale contestazione sia stata sollevata per la prima volta solo in sede di osservazioni da parte della dott.ssa consulente di parte dell'attrice, dopo aver letto la prima stesura della Per_6 relazione peritale, senza che mai durante le lunghe operazioni peritali fosse mai stato sollevato alcunchè in Per_ ordine in primo luogo anche alla presenza della dott.ssa durante i colloqui degli adulti, astrattamente non vietata e senza che fosse mai stata sollevata dalla TP (e dai difensori delle parti), alcuna contestazione in ordine alla presenza e agli effettivi poteri dell'ausiliario o sulle modalità di svolgimento dell'incarico e sulla metodologia adottata, sì da azionare da parte dei difensori delle parti o ancora dello stesso TU il procedimento ex art. 92 disp. att. c.p.c..
Ben sapendo come la TP di parte non avrebbe certamente potuto sollevare alcuna eccezione di nullità della
TU, nessuna istanza però e/o osservazione sulla metodologia è stata mai sollevata durante le operazioni peritali da parte della stessa ovvero sui compiti dell'ausiliario, anche ai sensi dell'art. 10.2 delle indicazioni Per_ Operative per la TU su Famiglie e Minori (aggiornate a maggio 2023). La presenza della dott.ssa ai colloqui degli adulti mai è stata segnalata o contestata e anzi è stata accettata da tutti. La considerazione, pagina 24 di 48 infine, che le conclusioni della relazione peritale si basino esclusivamente sulle valutazioni formulate dalla Per_ dott.ssa non è corretta, avendo infatti attinto il TU dagli esiti di tutte le risultanze e delle ampie valutazioni effettuate;
che le conclusioni del perito appaiano, a parere dei difensori di parte attrice, non del tutto coerenti con gli esiti delle valutazioni sugli adulti, attiene piuttosto alla logicità e al riscontro di tali conclusioni rispetto a quanto accertato, tale però da non inficiarne la validità ma eventualmente, secondo quanto verrà valutato e affrontato in seguito, a ridimensionarne la portata e l'adesione entro determinati limiti e condizioni.
Da ultimo si evidenzia come anche la scelta delle educatrici, se pur individuate e proposte dalla dott.ssa Per_5 sia stata anche essa parimenti accettata da tutte le parti, con peraltro pagamenti e fatture intestate al dott.
, sulla base quindi di un incarico conferito dallo stesso. Anche in tal caso, solo dopo la lettura delle Pt_1 conclusioni della TU, parte attrice ha avanzato contestazioni in ordine a supposti rapporti tra tali educatrici e Per_ la dott.ssa che non meritano accoglimento, pur ritenendo a questo punto necessario, essendo venuto meno il necessario rapporto fiduciario, che vengano individuate altre educatrici, presso altri centri o cooperative, da scegliersi di comune accordo tra le parti, eventualmente in caso di contrasto su indicazione della curatrice speciale.
Si ritiene che gli accertamenti svolti dal dott. siano stati svolti nel rispetto del contraddittorio tecnico e Per_2 con una metodologia che ha visto invero l'accordo dei consulenti tecnici di parte nominati durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
Deve, conseguentemente, respingersi in quanto infondata l'eccezione di nullità della TU di parte attrice con richiesta di inutilizzabilità o addirittura di rinnovazione.
Deve, infine, darsi atto che il TU dott. ha in seguito provveduto a depositare, anche ai sensi dell'art. Per_2
15 delle richiamate Indicazioni Operative sulla TU, le registrazioni audiovideo dei colloqui delle minori.
Ciò posto e premesso deve passarsi alla valutazione della consulenza tecnica psicodiagnostica.
Segnatamente, il Giudice, esaminati gli approfonditi accertamenti psicodiagnostici effettuati (sulle parti e sulle minori) con le risultanze ben messe in evidenza dal TU sulle condizioni psichiche delle parti e sulle differenti modalità di funzionamento, i lunghi colloqui svolti con le relative osservazioni, i risultati dei test somministrati, valutati anche e necessariamente alla luce delle ulteriori risultanze acquisite, ritiene di condividere le conclusioni della consulenza tecnica psicodiagnostica in risposta ai vari questi posti, solo in parte ed entro determinati limiti che verranno nel proseguo indicati.
Certamente dalla complessa relazione peritale depositata è emerso un quadro di coppia genitoriale ancora precario - se pur al momento apprezzabilmente più tranquillo ed equilibrato anche grazie alla opportuna cessazione della convivenza dei genitori nella medesima casa - con individuati punti forza ed un forte e autentico legame di entrambi con le due figlie, che nessuno vuole mettere in discussione, ma anche con fragilità individuali di ciascuno dei genitori, se pur con caratteristiche assai differenti e con incidenza diversa, potenzialmente rischiose e che potrebbero ripercuotersi, se non contenute e monitorate, non solo inevitabilmente pagina 25 di 48 nell'esercizio della funzione genitoriale, ma soprattutto in questa prima fase con riferimento alla figura materna, sulla crescita e sulla sicurezza delle figlie, che fortunatamente al momento appaiono serene e con una adeguata e serena relazione con ciascun genitore, ma che non può portare sin da subito ad una liberalizzazione dei rapporti madre-figlie.
Nello specifico, dopo aver illustrato analiticamente i vari aspetti oggetto dell'accertamento al fine di potere rispondere ai diversi quesiti posti, dopo essersi anche confrontato con gli operatori dei Servizi Sociali, con le educatrici che hanno seguito il nucleo, verificando la struttura degli incontri e la relazione dei genitori con Per_ ciascuna delle minori attraverso la valutazione della dott.ssa avuto colloqui con la dott.ssa Tes_1
Psicologa dello studio IFP diretto dal dott. e la IG il TU ha riposto ai vari quesiti Per_7 Parte_3 posti, evidenziando e precisando in primo luogo nelle “Premesse”: “Nel tempo della consulenza, iniziata nel CP_ mese di gennaio, è intervenuto un cambiamento nell'assetto del sistema familiare di e . CP_3
A seguito della comunicazione del ctu al Curatore e del provvedimento del Giudice – mese di giugno - i genitori CP_ di e hanno cessato la convivenza. Alla metà del mese di luglio la IG si è trasferita CP_3 CP_1 dal domicilio di via RC a quello di via Leopardi. CP_ L'osservazione di e , e della loro relazione con i genitori, e del sistema familiare, è stata effettuata, CP_3 dunque, in contesti relazionali differenti. Ciò ha permesso di acquisire elementi di valutazione da angoli visuali Per_ diversi sia sulle singole persone, sia sulle dinamiche relazionali. La dottoressa Ausiliaria del ctu, ha svolto un lavoro d'osservazione approfondito e ha fornito elementi di valutazione che integrano la relazione peritale. Il ctu ha partecipato alla osservazione delle minori. Anche l'osservazione delle educatrici ha fornito elementi utili alla valutazione peritale.”
Approfondendo, quindi, l'esame psichico e sviluppando le considerazioni cliniche delle parti con riguardo al loro funzionamento in quanto incidente sulle rispettive competenze genitoriali, tenuto anche conto dei risultati dei test somministrati, il dott. ha così osservato: ”Nei colloqui di consulenza il signor è Per_2 Pt_1 apparso disporre di funzioni neurologiche integre: la coscienza era lucida, l'orientamento corretto, l'attenzione e la concentrazione valide, la percezione adeguata, la memoria efficace. Il signor ha partecipato agli Pt_1 incontri con atteggiamento di disponibilità al contesto peritale, ha assecondato il ctu e le consulenti riguardo alle domande che gli sono state fatte. Lungo l'arco della consulenza ha espresso, ed ha affidato all'attenzione del ctu, l'intento di rappresentare la sua preoccupazione per le figlie esposte, come egli ha sostenuto anche nell'ultimo incontro peritale, alla pericolosità della madre. Egli stesso ha affermato di essersi sentito esposto, nei mesi della convivenza coniugale, all'aggressività anche fisica della IG . CP_1
L'eloquio è stato fluidamente veicolato in una narrazione ampia, spesso incline al dettaglio, non aliena da coloriture emotive. Quando il signor ha riportato, in modo ricorrente, di avere percepito e visto la Pt_1 sofferenza delle bambine davanti a comportamenti materni che egli ha collocato nell'ambito del maltrattamento e della violenza fisica, la comunicazione ha assunto toni enfatici.
pagina 26 di 48 Qui si è còlta nel signor una contiguità emotiva tra il proprio vissuto di persona indifesa a fronte delle Pt_1 riferite prevaricazioni e provocazioni della IG e il vissuto di sofferenza e paura che egli ha CP_1 detto di ravvisare nelle figlie per i comportamenti materni.
Nel descrivere il rapporto con la moglie, che il signor ha detto essersi deteriorato a partire dal Pt_1 concepimento della primogenita, egli è apparso un marito che sperimenta dentro di sé, ed esprime, la duplicità della postura facilitante la relazione e quella del controllo.
Si sono rilevate marcate, inconsapevoli istanze di attenzione alle aspettative personali, una rigida declinazione del pensiero e una sottesa ricerca della posizione preminente. Il pensiero è apparso contenuto, pur nella personale soggettività e visione, all'interno del confine della realtà, pur rilevandosi qualche attribuzione interpretativa, di tipo persecutorio, relativamente a comportamenti della moglie che sarebbero intesi a squalificare le sue iniziative provvide per il buon andamento della famiglia. La IG entrerebbe CP_1 in conflitto con le 'tate', alcune delle quali avrebbero finito per abbandonare il campo creando disservizio, spinta da un intento ritorsivo nei suoi confronti.
La consapevolezza delle proprie componenti aggressive è apparsa nel signor scarsa. Egli è apparso Pt_1 non sufficientemente in contatto con i propri sentimenti di rabbia. La rabbia, una delle reazioni fisiologiche nelle esperienze di frustrazione, non viene percepita, ma sembra prendere strade alternative: o viene deflessa in condotte di evitamento e convogliata in difese di repressione;
o si rivolge nella modalità esternalizzante della sollecitazione insistente ed ossessiva.
Il signor ha riconosciuto in tale secondo versante una condotta provocatoria;
ma ha attribuito a se Pt_1 stesso, nel conflitto talora escandescente che ha detto di avere sperimentato con la IG , il ruolo CP_1 di pompiere. Si rileva anche nel signor una insidiosa componente di vittimizzazione che viene agita nel Pt_1 conflitto con la moglie, come si riscontra nella narrazione del litigio intercorso nella vacanza in Svizzera.
E' stata dichiarata dal signor , sul finire degli incontri, la curiosità di avvicinare aspetti della propria Pt_1 persona rimasti sospesi in una esperienza di psicoterapia iniziata intorno ai quaranta anni.
Egli ha fatto cenno a personali componenti di severità del carattere, forse risonanza di un remoto e non risolto conflitto intrapsichico di probabile insorgenza adolescenziale. Tale distonia sembra collocarsi tra l'urgenza del dover essere e il bisogno che sottostanti parti di sé vengano ascoltate e accettate. Nel signor si coglie Pt_1 una tensione affettiva orientata a desiderare, costruire e mantenere relazioni. Tale risorsa appare, però, contrastata da quella severità – così egli l'ha definita – che lo porta a posizioni esigenti e controllanti.
Anche le funzioni neurologiche della IG sono apparse adeguate. Negli incontri di consulenza CP_1 la coscienza era lucida, l'orientamento corretto, attenzione e concentrazione valide. Non sono state rilevate alterazioni della funzione percettiva, quali esperienze allucinatorie o illusionali. La funzione mnesica è apparsa efficiente. Lungo la consulenza la IG ha manifestato un atteggiamento e ad una modalità relazionale a varia connotazione: ora guardinga, ora aperta, ora trattenuta, ora ad alta espressività. La cangianza è apparsa correlata a una certa mutevolezza dello stato d'animo derivante dalla pressione di emozioni di segno diverso.
pagina 27 di 48 La comunicazione, pur all'interno di una stessa seduta peritale, è apparsa risentire di fluttuazioni emotive contingenti: non era frammentata o sconnessa, ma un po' divagante, talvolta a zig-zag per l'accesso poco regolato di pensieri sopravvenienti.
Anche in ragione del conflitto separativo si sono osservate manifestazioni dell'umore di segno diverso: scivolamenti depressivi e vissuti di vuoto, piuttosto che tonalità timiche 'leggere', difensive, di sfumatura ipomaniacale. L'accessualità depressiva appare correlata a vissuti di perdita o a un venir meno di sostegni attesi. Si è còlta una temperie di fondo ansiosa, una preoccupazione interiore.
In situazioni emotivamente sollecitanti percepite come avverse, o distanti dal soddisfacimento di bisogni di assecondamento e conferma di sé, la IG sperimenta vaghe, o più definite, sensazioni persecutorie. Esse non approdano a costruzioni mentali persecutorie, ma apportano ansia e talora angoscia. In emergenze di tal fatta emerge una reattività poco controllata. Si è còlto un nucleo interiore un po' sguarnito. Le esperienze relazionali primarie appaiono fortemente idealizzate e lasciano una sottesa aura di insicurezza e una forte richiesta di assecondamento e di conferma di valore. Il racconto anamnestico consente di ritenere, peraltro, che la traiettoria di vita sia stata sostenuta da una progettualità consapevole. La IG vive con difficoltà la separazione coniugale;
ma dopo la fine della convivenza sono sembrati aprirsi nuovi spazi psicologici all'interno dei quali ella è apparsa attivarsi nella ricerca di autonomia.”
Sulla relazione di coppia. CP_
“La relazione di coppia è sembrata deteriorarsi con il concepimento di e ancor di più con la nascita di
, quando si è verificata la crisi delle reciproche aspettative e si è affacciato in entrambi i genitori un CP_3 malessere psicologico espresso in modi e in intensità differenti.
Ciascuno di essi ha avuto bisogno di aiuto. La IG ha fruito di un aiuto specialistico e ha CP_1 cercato un supporto psicologico. Il signor ha cercato risposte per mutate e disorientanti dinamiche Pt_1 familiari. La composizione della frattura non è però avvenuta, permane la difficoltà di comunicazione anche dopo l'interruzione della convivenza. CP_ Il legame di ciascuno dei genitori con e – e il loro provvedere alle figlie – è sempre tuttavia stato, CP_3 ed è, forte”.
Le capacità genitoriali. Per_
“L'osservazione peritale, fondamentalmente arricchita dalla relazione della dottoressa ha consentito di rilevare che sia il signor , la IG presentano competenze genitoriali .Le modalità di Pt_1 CP_1 CP_ legame espresse da e con l'uno e con l'altro genitore ne sono CP_3 uno degli indici.”
Quanto all'osservazioni delle minori e al loro rapporto con i genitori ne ha individuato punti di forza e limiti, in particolare condividendo le considerazioni cliniche della dottoressa osserva quanto dalla stessa Per_5 riportato: ”Nel complesso, entrambe le bambine appaiono adeguate sul piano dello sviluppo psicosomatico, con un funzionamento armonico e risorse significative sia sul versante cognitivo che su quello emotivo.
pagina 28 di 48 CP_
e mostrano entrambe legami autentici con ciascun genitore, riconoscendone la disponibilità CP_3 affettiva e trovando in ognuno un riferimento di contenimento e vicinanza. La situazione familiare, segnata dalla conflittualità coniugale e dalla separazione, ha tuttavia condotto alla costituzione di sotto-coppie relazionali che CP_ non appaiono funzionali: tende a collocarsi accanto alla madre, mentre , soprattutto in momenti in CP_3 cui la madre è dedicata alle cure della sorella minore, manifesta una marcata ricerca di alleanza con il padre, con modalità tese a riottenere una posizione privilegiata nella relazione genitoriale. Tale dinamica appare indicativa di una triangolazione transitoria, fisiologica in questa fase evolutiva, ma suscettibile di diventare disfunzionale qualora il padre tenda ad avallare la richiesta di esclusività della figlia.
L'atteggiamento collusivo paterno, infatti, rischia di non favorire l'elaborazione della frustrazione connessa alla condivisione dell'attenzione materna, ostacolando il processo di integrazione affettiva e regolazione CP_ emotiva della minore. , per età e per modalità relazionali, sembra essere quella che più sta risentendo della separazione: la sua idealizzazione del padre, fisiologica per la fase evolutiva, rischia di trasformarsi in un'alleanza esclusiva laddove il signor alimenti la richiesta di esclusività della figlia, anziché Pt_1 CP_ contenerla, esponendo al rischio di rimanere intrappolata in una dinamica collusiva. CP_ Parallelamente, la IG , di fronte a queste dinamiche, appare talvolta sopraffatta, con reazioni regressivo-depressive e difficoltà a mantenere continuità e fermezza nella funzione genitoriale.”
La questione dell''accesso'. CP_
“Lo sguardo dell'un genitore sull'altro orienta la possibilità che e fruiscano delle risorse dei loro CP_3 genitori. Con ciascuno di essi il loro legame è autentico.
Il signor , che pure ha giudicato positivamente il periodo estivo che le figlie hanno vissuto con la madre Pt_1 dopo la fine della convivenza coniugale, ritiene che la IG non stia bene e costituisca un CP_1 CP_ pericolo per e . Questo pensiero ostacola, al momento, la sua libertà nel prendere in CP_3 considerazione la capacità della IG a prendersi cura delle figlie ed incide sul suo vissuto CP_1 CP_ riguardo alla frequentazione di e con la madre. CP_3
Anche la IG , che pure riconosce nel signor risorse paterne, non è libera dal pensare CP_1 Pt_1 che il padre non influenzi le figlie a suo danno. La libertà di ciascuno dei genitori nell'immaginare le bambine con l'altro appare limitata da personali condizionamenti.”
Considerazioni sull'affidamento. CP_
“ e mostrano entrambe legami autentici con ciascun genitore, ne riconoscono la disponibilità CP_3 affettiva, hanno in ognuno un punto di riferimento.
Sussiste difficoltà di comunicazione tra i genitori, se ne è indicata la separazione abitativa nel corso della consulenza per il benessere delle figlie. Sussistono anche diffidenza e riserve mentali reciproche.
Entrambi i genitori, tuttavia, vogliono il bene delle figlie e sono attivi nel provvedervi. Il buono stato di salute fisica e psichica delle figlie segnala che un esercizio della genitorialità è stato condotto, per lo meno, su strade CP_ parallele. e vivono i genitori come coppia. CP_3
pagina 29 di 48 Queste considerazioni portano il sottoscritto a ritenere che l'affido condiviso delle minori - con la nascita di rinnovate modalità di comunicazione tra i genitori – possa costituire una condizione e un presidio di crescita CP_ per e . CP_3
Per l'avvio di una nuova esperienza genitoriale si ritiene necessario, anzitutto, l'intervento di un coordinatore CP_ genitoriale con funzioni di facilitazione della comunicazione tra il padre e la madre di e e di CP_3 monitoraggio del 'sistema' - con facoltà di far pervenire all'Autorità giudicante eventuali situazioni di pregiudizio per le minori”.
Conclude quindi il TU in ordine al tempo delle minori con l'uno e con l'altro genitore. CP_
“Il buono stato psicofisico di e – espressione di cure ricevute negli anni della convivenza dei CP_3 genitori e anche successivamente – e il legame che esse intrattengono con i genitori portano a ritenere corrispondente all'interesse delle minori che esse vivano un tempo equipartito tra padre e madre.
Appare opportuno che entrambi i genitori si avvalgano di un aiuto domestico specialmente dedicato alle figlie e che la IG sia affiancata, nella fase di avvio dell'esperienza di vita di persona separata, da CP_1 figure di educatrici.”
Suggerimenti in tema di interventi.
“Nell'interesse anche delle figlie minori, si ritiene indicato che entrambi i genitori – tenuto conto delle osservazioni cliniche individuali e dell'osservazione della relazione con le figlie - fruiscano sia di un aiuto psicoterapico personale che di un supporto all'esercizio della genitorialità.”
Prospettive.
“Si ritiene che i suggerimenti prospettati, compreso l'affiancamento temporaneo di educatrici alla madre delle minori, possano rendere probabile una traiettoria positiva della situazione delle minori.
Non si ritiene, al momento, di poter individuare l'origine di una eventuale evoluzione sfavorevole della vita delle minori.”
Le TP di parte, dott.ssa per l'attore e dott.ssa per parte convenuta, hanno presentato Per_6 Per_4 osservazioni, la dott.ssa condividendo il lavoro del TU e sostanzialmente aderendo alle conclusioni Per_4 salvo richiedere di valutare, per una prima fase, un collocamento prevalente delle minori presso la madre finchè Per il padre non riconoscerà la bontà dell'accudimento materno;
la dott.ssa sollevando invece non solo contestazioni sulla metodologia (di cui si è già parlato in ordine al ruolo della dott.ssa ma anche e Per_5 soprattutto in ordine alle conclusioni che sono appare per la consulente in distonia rispetto alle valutazioni soprattutto con riferimento alla figura materna. Per In particolare la dott.sa nelle sue osservazioni ha rilevato che la IG , a suo parere sulla CP_1 base di quanto accertato e valutato, manifesti un Disturbo del pensiero di tipo persecutorio nei momenti di stress, rilevabile da tutta una serie di episodi pure riportati in consulenza (ed emersi invero anche dalle stesse dichiarazioni della IG in udienza), laddove il TU parla di ”impulsività reattiva”, una “mancanza di controllo degli impulsi” e un'”oscillazione del tono dell'umore” per cui la stessa era stata in cura dalla dott.ssa
(in effetti risulta anche da quanto dichiarato dalla IG in udienza), con somministrazione di un Per_8
pagina 30 di 48 farmaco antidepressivo (Daparox) e ansiolitico (Xanax). A tali contestazioni il dott. nelle Per_2 considerazioni ha così risposto: ”Penso, sul punto, che la IG presenti, in tali frangenti, un'ideazione persecutoria che apporta angoscia – per esempio l'episodio del 23.5.25 - ma che tale alterazione del pensiero, proprio perché contestuale, non divenga una “convinzione ferma e irremovibile”, sintomo di una struttura psicotica. Per Concordo con la dott. nel ravvisare nella IG – appunto in tali frangenti – una reattività poco controllata. Non si tratta, però, di una reattività 'sine causa' esterna, o 'dissociata', ma di una risposta a stimoli situazionali – così come sono stati riportati e analizzati nei colloqui: ancora l'episodio del maggio scorso o la reazione della IG alla sollecitazione provocatoria del signor durante il litigio in Svizzera. Ho Pt_1 scritto, nella relazione, che si sono osservate durante la consulenza oscillazioni del tono dell'umore, ma che non si sono rilevati stati di depressione o di maniacalità” (…) L'oscillazione emotiva della IG risente, a mio parere, di un nucleo interiore poco consolidato e alla ricerca di conferme di sé, esposto a vissuti di incertezza con sfumature persecutorie quando non assecondato. Le oscillazioni, in situazioni percepite come stressanti, possono portare angoscia e persecutorietà. Non emergono indicatori di un disturbo psicotico o di una alterazione strutturale del pensiero.
La IG ha evidenziato, nella relazione con le figlie, una sufficiente capacità di modulare il CP_1 comportamento e di differenziare i registri comunicativi. Ciò non sarebbe avvenuto in presenza di un pensiero rigido o di una condizione psicotica.”
Con riferimento poi alle contestazioni sollevate dai consulenti di parte, sia pure per motivi diversi, in ordine alle conclusioni sull'affido condivido e sulla presenza delle educatrici negli incontri con la madre, ha così risposto:” Per Lette e tenute in conto le osservazioni e proposte della dott. e della dott. , propongo le seguenti Per_4 ulteriori considerazioni.
Penso, quanto all''affido' delle minori, che le posizioni dei genitori riguardo al tema delle scelte delle figlie si presentino ora divergenti, ora convergenti. Penso che si tratti di posizioni confliggenti che possano trovare punti di incontro nella sede di un coordinamento genitoriale – prospettazione del ctu condivisa da entrambe le Per consulenti - che faciliti la comunicazione e sia di “guida”, come scrive la dott. a due persone che appaiono, al ctu, entrambe sole e alla ricerca di un orientamento.
Quanto ad incompatibilità del 'condiviso' in presenza di figure di educatori per la madre delle minori, penso che figure 'terze' nella relazione dei genitori con le minori non sottraggano, a ciascuno di essi, determinanti risorse relative alla capacità di pensare, insieme, a scelte riguardanti la prole.
Penso che figure di educatrici, presenti nella relazione della IG con le figlie dal mese di CP_1 giugno, sia opportuno che permangano nelle modalità sottoprecisate. Ritengo utile, rispondendo anche alla domanda della dott. , che la IG possa fruire di un affiancamento nella sua vita in una fase, che Per_4 ritengo delicata, di passaggio alla condizione di persona separata – un cambiamento, penso, che la IG non CP_ ha del tutto elaborato – e di costruzione di una nuova realtà personale e sociale. Ritengo opportuno che e pagina 31 di 48 possano stare in tempi uguali con il padre e con la madre. Lo penso perché, salve le difficoltà dell'uno e CP_3 dell'altro genitore, le minori sono in buono stato di salute psicofisica – buon esito di una crescita cogenitoriale – hanno un legame autentico con il padre e con la madre e cercano sia l'uno che l'altra.
Nel report delle educatrici si legge che le bambine chiedono di poter dormire con la madre. Penso che educatrici, possibilmente le stesse che la IG conosce, possano stare con la madre e le bambine CP_1 con presenza discontinua nella settimana e la notte, per un tempo non indeterminato. Per esempio, tre pomeriggi e una notte la settimana, un giorno a fine settimana alterni. CP_ Penso che l'equipartizione del tempo sia a salvaguardia del delicato equilibrio emotivo di e , figlie CP_3 di genitori 'in separazione'”.
All'esito di questa ampia disanima, riportati e attentamente esaminati gli esiti delle ampie valutazioni e degli approfonditi accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio, con le conclusioni, le osservazioni dei consulenti di parte e con le relative risposte, tenuto proprio conto delle emerse distinte e differenziate fragilità e criticità dei i genitori, che appaiono non solo e non tanto incidere in maniera differente sulla capacità genitoriale, ma che potrebbero esporre le minori a rischi anche gravi, si ritiene che l'assetto progettuale suggerito dal TU, che ci si augura possa in fretta essere attuato, potrà essere disposto solo dopo l'esito positivo di una prima fase, sotto lo stretto controllo di presidi sia pubblici che privati, che richiedono quindi necessariamente un monitoraggio e un periodo di attenta vigilanza.
Nessuno vuole mettere in dubbio il legame autentico e sincero delle figlie minori con entrambe le figure genitoriali né può contestarsi il desiderio parimenti autentico delle figlie di stare di più e di “dormire presto con la mamma”, come messo più volte in evidenza dal TU a fondamento della sua proposta progettuale, ma da ciò non può ricavarsi la pari adeguatezza delle figure genitoriali e la loro simmetrica posizione.
D'altronde in entrambe le figure sono state senz'altro state individuate fragilità e criticità, peraltro anche individuabili sulla base di quanto già acquisito dalle stesse loro verbalizzazioni e dalle risultanze ammesse, di cui il Tribunale è ben consapevole, che hanno d'altronde portato anche il consulente a ritenere necessari alcuni presidi a sostegno di una condivisione della responsabilità genitoriale, la cui tenuta dovrà comunque nel proseguo essere parimenti verificata.
Non si nasconde che l'atteggiamento paterno di profonda sfiducia verso le capacità genitoriali materne con modalità svalutanti anche alla presenza delle figlie e con un comportamento collusivo come evidenziato CP_ soprattutto con , alimentando anzichè contenendo la richiesta di esclusività della minore, che rischia di rinforzare dinamiche triangolari disfunzionali, possano costituire un punto di criticità del padre, su cui lo stesso dovrà lavorare con il percorso di psicoterapia cui ha prestato adesione, manifestando in tal senso consapevolezza circa il lavoro che deve essere fatto con l'aiuto del professionista. D'altronde lo stesso ha ammesso di aver per troppo tempo probabilmente tollerato comportamenti gravemente impulsivi e aggressivi della moglie, rischiando in tal modo di non essere sufficientemente tutelante per le minori, che comunque in pagina 32 di 48 parte possono giustificare i suoi atteggiamenti al momento di sfiducia e di sospetto, che però dovranno essere contenuti man mano che i percorsi si avvieranno e presto auspicabilmente superati.
Diverse considerazioni, però, devono essere fatte in ordine alle criticità rilevate nella madre, con “reazioni regressivo - depressive”, “una reattività poco controllata” “manifestazioni dell'umore di segno diverso: scivolamenti depressivi e vissuti di vuoto”, protagonista di agiti di cui il giudice ha d'altronde potuto avere diretta conferma dalle stesse dichiarazioni della IG in udienza, che ha confermato gran parte degli episodi contestati, se pur in parte cercando di minimizzarne il significato o la finalità, asserendone la natura puramente dimostrativa o meramente ludica, che ancor più preoccupa per la mancanza di consapevolezza della gravità di certi agiti commessi sempre alla presenza delle figlie.
Al di là, quindi, della valutazione del TU, che ha ritenuto non essere stato individuato alcun disturbo psicotico o un'alterazione strutturale del pensiero, a differenza della TP di parte attrice che ha parlato invece di un disturbo Borderline, la ricostruzione e come detto l'ammissione dei numerosi fatti occorsi nel corso della convivenza, dall'episodio (che si ritiene invece attinente e rilevante per inquadrare la IG) in cui ha chiuso con lo scotch la porta di ingresso di una vicina (per cui la stessa è stata denunciata per sequestro di persona e risulta aver pagato una somma a titolo risarcimento danni come da estratti conto), l'aver spinto via una IG al banco del check in, l'aver dato schiaffi in due occasioni al marito davanti alle figlie, l'aver detto al marito che avrebbe coperto una figlia con un cuscino pur di farlo venire in fretta a casa o che avrebbe detto “ciao ciao” davanti ad una finestra aperta poi richiusa, l'episodio del coltello in Svizzera che ha mimato in udienza, sono tutti episodi di cui lo stesso TU è stato in parte messo al corrente che mostrano ed evidenziano quella difficoltà della IG a contenere le proprie reazioni e a controllare i propri impulsi con oscillazioni del tono dell'umore, per cui la stessa è stata già in cura con farmaci antidepressivi e ansiolitici e che hanno portato, nel corso delle operazioni peritali, proprio il TU a ritenere di modulare gli incontri delle figlie con la madre esclusivamente alla presenza di educatrici domiciliari, secondo le modalità come anche attualmente seguite dalle parti, senza il pernottamento. Proprio alla luce delle evidenziate differenti criticità, lo stesso TU ha quindi ritenuto, pur suggerendo un affido condiviso con collocamento a questo punto alternato e paritetico (con un coordinatore genitoriale con funzioni di facilitazione della comunicazione), a ritenere comunque necessario che entrambi si avvalgano di un aiuto domestico specialmente dedicato alle figlie e che la IG sia però affiancata, nella fase di avvio, da figure di educatrici oltre che che entrambi fruiscano di un aiuto psicoterapeutico personale, con la necessità però per la IG di “un aiuto farmacologico, proprio per le oscillazioni emotive”.
Per quanto valutato ed individuato dallo stesso dott. il Tribunale ritiene, in questa prima fase, che la Per_2 progettualità come suggerita dal TU con un collocamento alternato e paritetico, possa essere certamente un obiettivo cui le parti, con tutti i presidi pubblici e privati, dovranno aspirare e in tal senso impegnarsi, ma che al momento necessiti di un periodo di avvio con la necessaria presenza ancora di educatrici per gli spazi di incontro tra la madre e le figlie e con l'adozione quindi di cautele ancora necessarie a tutela delle minori, con un monitoraggio attento e con un potere di progressivo auspicabile ampliamento e soprattutto liberalizzazione pagina 33 di 48 degli incontri, che dovrà però essere conferito ai Servizi Sociali in stretto coordinamento con la curatrice speciale e con anche il professionista privato, per giungere in tempi auspicabilmente brevi, al progetto come suggerito dallo stesso TU, purchè però vengano verificate le effettive e rafforzate capacità genitoriali e il venir meno di potenziali pregiudizi o rischi per le minori. La nomina della coordinatrice genitoriale con le funzioni e i compiti ben delineati, se pur rappresenti certamente un presidio privato molto importante che potrà aiutare questa coppia ad assumere decisioni condivise nell'interesse delle minori ed ad aprire un canale di comunicazione maggiormente collaborativo e sereno contenendone il conflitto, unitamente ad una serie di ulteriori interventi, non può ritenersi sufficiente per la costruzione di un progetto molto articolato e complesso con riferimento ai tempi e alle modalità di frequentazione delle figlie con la madre, che necessita di presidi pubblici e di attenta verifica e monitoraggio con interventi di educativa e di percorsi anche laddove venga meno la disponibilità a sostenerne i costi e/o fallisca il percorso (che peraltro deve ancora essere concretamente avviato).
Ciò ovviamente fatta salva comunque ogni diversa valutazione e determinazione ove le parti non si impegnino nell'apertura di un canale di comunicazione funzionale e sereno mancante da tempo e nella costruzione di un nuovo assetto di genitorialità che si fondi non solo in una efficace condivisione delle decisioni per le minori ma anche in una necessaria ristabilita e riconquistata fiducia di ciascun genitore nelle competenze genitoriali dell'altro, superando sfiducia, timori, provocazioni e/o reazioni eccessive che inevitabilmente rischiano di trasmettersi alle figlie, introiettando nelle stesse sospetti e paure e purchè le parti intraprendano positivamente i rispettivi percorsi. CP_ Ritiene, conseguentemente, il Tribunale che possa essere disposto l'affido delle figlie minori e ad CP_3 entrambi i genitori, avendo i genitori dimostrato di essere stati finora in grado di assumere insieme le decisioni più rilevanti per le stesse, alle quali sono entrambi legati da autentico legame affettivo e di possedere sufficienti competenze genitoriali, che però devono essere necessariamente implementate e rafforzate con i percorsi sopra citati suggeriti dallo stesso TU cui gli stessi si sono impegnati e devono essere anche sostenute dalla figura professionale esterna, già individuata a cura delle parti medesime nella dott.ssa quale Persona_9 coordinatore genitoriale.
La professionista, pur in attesa del formale inizio del percorso dopo la pronuncia del presente provvedimento, avrà la funzione di facilitazione della comunicazione tra i genitori, di assisterli a contenere il conflitto, di promuovere il diritto delle figlie ad accedere ad entrambe le figure genitoriali, di facilitare l'assunzione di decisioni rispettose dei loro bisogni, potendo fornire indicazioni scritte alle parti e ai loro legali su decisioni non strutturali (diverse da affidamento, collocamento e regolamentazione maggiore) oltre che di verifica e monitoraggio dell'attuazione delle decisioni già assunte dal Tribunale o definite durante gli incontri di coordinazione, anche aiutandoli a reperire le risorse professionali più appropriate alle esigenze specifiche (cfr. contratti con le relative sottoscrizioni prodotte in atti dalle parti), aggiornando il magistrato con una relazione, previa il necessario consenso delle parti, da trasmettersi entro un termine indicato in dispositivo. Quanto ai pagina 34 di 48 percorsi il dott. ha dichiarato di aver avviato un percosso di supporto psicologico con il dott. Pt_1 [...]
e la IG con la dott.ssa e con lo psichiatra dott. . Per_10 CP_1 Persona_11 Persona_12
Alla luce quindi di quanto prima ampiamente osservato in ordine alla necessità di stringenti misure a tutela delle minori, in questa prima fase di controllo e di verifica circa il superamento e il contenimento delle criticità rilevate soprattutto in capo alla figura materna, con il positivo avvio del percorso psicoterapeutico per la madre anche con lo psichiatra individuato, in grado di somministrarle i farmaci ritenuti necessari anche dal TU, il collocamento non potrà che essere prevalente presso il padre il quale, pur con le criticità rilevate, rappresenta in questo momento la figura di riferimento maggiormente stabile e in grado di rispondere alle esigenze di tutela e ai bisogni delle minori, anche lui avviando un percorso psicoterapeutico serio e responsabile, mettendosi in discussione e assumendo un ruolo più equilibrato e adeguato anche nell'accesso verso la figura materna.
Quanto ai tempi e alle modalità degli incontri della madre con le figlie, nodo cruciale, peraltro senza che il
TU abbia ritenuto opportuno, nel corso delle stesse operazioni peritali e prima di rassegnare le conclusioni, sperimentare un periodo di parziale liberalizzazione, in questa fase deve prevedersi ancora la presenza costante della figura educativa, al fine di garantire un adeguato accompagnamento e supporto alla madre, in quella che lo stesso TU ha indicato come “fase delicata di passaggio alla condizione di persona separata (non ancora elaborata) e di costruzione di una nuova realtà personale e sociale” oltre che di contenimento degli agiti reattivi, in un contesto protetto e supervisionato.
In una fase successiva, la presenza educativa potrà gradualmente e auspicabilmente ridotta, presenziando dapprima per l'intera durata degli incontri e successivamente solo in specifici momenti di inizio e conclusione, fino a configurarsi in un monitoraggio finale di tali incontri. Si osserva come tale ampliamento e la progressiva auspicabile liberalizzazione degli incontri, permetterebbe, previo il costante andamento positivo dei percorsi a favore della IG, di favorire una maggiore autonomia del genitore, assicurando comunque una cornice di riferimento educativo e di tutela necessaria per le minori.
Per garantire quindi gli incontri della madre con le figlie, le parti si avvarranno di educatrici domiciliari private, stante la disponibilità manifestata anche in termini economici da parte del dott. (sebbene da Pt_1 una prima disponibilità di € 1.000 all'udienza del 5 novembre 2025 abbia ridotto a € 720,00 mensile), che dovrà provvedere agli integrali costi, anche nella ragionevole previsione che tali costi andranno man mano a ridursi e si spera ad annullarsi, dovendo comunque essere individuate (come detto essendo venuto meno il rapporto fiduciario) altre educatrici rispetto a quelle finora utilizzate, che possano garantire una copertura iniziale sufficiente al fine di mantenere una relazione stabile tra le minori e la madre, assicurare alla madre stessa di potersi impegnare anche nello svolgimento di un'attività lavorativa compatibile con oneri di accudimento che non possono essere tutti i giorni della settimana e contenere la spesa a carico del marito, in attesa comunque dell'intervento del Servizio Sociale che dovrà prontamente e con urgenza organizzare anche un servizio di
ADM, sia nel contesto materno ma anche paterno, secondo quanto ritenuto opportuno e necessario per monitorare l'andamento della situazione. In questa prima delicata fase, che si si auspica rapida, non si ritiene infatti che sia fungibile la presenza delle educatrici con la collaboratrice/tata come da richiesta del padre pagina 35 di 48 (durante la settimana), di cui certamente nel proseguo anche la madre dovrà avvalersi come supporto, ma che evidentemente appare priva di quella competenza necessaria tanto più secondo quanto lamentato dalla parte attrice circa finanche un disturbo di personalità della madre da curare, con relativi rischi.
Conseguentemente verranno stabiliti in questa prima fase incontri madre-figlie alla presenza di educatrici private, da scegliersi di comune accordo con l'eventuale indicazione da parte della curatrice speciale o della stessa coordinatrice genitoriale, con costi integralmente a carico del padre, pur prendendo atto della decisamente più limitata disponibilità (anche in seguito ridotta), ma che viene incontro proprio alle richieste di tutela della parte attrice nell'interesse delle minori medesime e di cui si terrà conto anche nella determinazione dell'assegno di mantenimento per le figlie, tutto ciò in attesa dell'evoluzione della situazione del nucleo e in attesa dell'intervento urgente dei Servizi Sociali che dovranno appunto organizzare un servizio di ADM anche ad integrazione o sostituzione delle educatrici privati.
La madre potrà quindi vedere e tenere con sé le figlie, alla presenza dell'educatrice, per due pomeriggi a settimana (da individuarsi in base alle esigenze delle minori, in caso di contrasto indicativamente il martedì e giovedì) dall'uscita di scuola delle bambine, potendole accompagnare anche alle varie attività sportive o portandole a casa o in altri luoghi fino a quando le riporterà a casa del padre alle ore 19,00, tenuto anche conto dell'età delle bambine e attualmente del periodo invernale. Poi le prenderà e le terrà, con sé sempre alla presenza dell'educatrice, a weekend alternati, sia il sabato che la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Il progressivo ampliamento degli incontri materni con anche l'inserimento di un terzo pomeriggio nelle settimane con il weekend non di competenza materna e/o con il pernottamento e/o con la liberalizzazione anche parziale, eventualmente alla presenza anche della collaboratrice familiare /tata dipenderà dall'evoluzione positiva di tutti i percorsi avviati di supporto per la coppia e per i genitori e sarà rimessa necessariamente all'intervento dei
Sevizi Sociali che, in collaborazione con i Servizi Specialistici e con la curatrice speciale, coordinandosi anche con il coordinatore genitoriale e monitorando l'avvio del percorso di e dei percorsi psicoterapeutici, Pt_4 avranno l'incarico di monitorare l'evoluzione della situazione, il rafforzamento delle competenze genitoriali, il superamento o contenimento delle criticità rilevate, potendo quindi procedere ad una diversa rimodulazione dei tempi e delle modalità, per giungere auspicabilmente, a tempi anche paritetici come suggeriti dal consulente, salo una diversa indicazione o la segnalazione di situazioni di pregiudizio che dovranno essere evidenziate, anche in caso di interruzione dei percorsi. I genitori certamente si avvarranno anche dell'aiuto della collaboratrice familiare/tata, che ci si aspetta possa essere assunta dal dott. con contratto regolare, Pt_1 fissa a tempo pieno, anche durante i fine settimana, che agevolerà il padre nella gestione delle figlie anche per il tempo in cui lo stesso è impegnato al lavoro e comunque come figura di aiuto anche in sua presenza e che potrà coadiuvare anche la madre, in un momento successivo, dopo una prima fase di verifica, senza che la stessa possa avanzare sospetti circa una parzialità della IG, soprattutto in vista di una possibile liberalizzazione degli incontri seguendo le bambine anche nell'altra casa.
Dal collocamento prevalente delle minori presso il padre, consegue l'assegnazione allo stesso della casa coniugale in locazione in Milano via RC n. 6, dalla quale peraltro la IG si è già CP_1
pagina 36 di 48 allontanata su accordo delle parti dal giugno 2025, andando a vivere nella casa in locazione messa a disposizione e pagata dal marito in via Leopardi, con conseguenze sul lato economico dovendo certamente garantire il marito anche alla moglie la disponibilità di un'adeguata provvista per provvedere alle esigenze abitative delle minori, se pur in questa prima fase contenuta in relazione agli incontri ancora limitati e protetti.
Passando, quindi, alla questione economica, drammaticamente anche essa al centro del conflitto delle parti, si osserva quanto segue, sulla base anche dell'ulteriore documentazione reddituale, bancaria e patrimoniale in seguito depositata dalle parti su ordine del Giudice.
è dipendente con qualifica di quadro della Società Overseas Industries SpA una holding di Parte_1 partecipazioni operativa nel settore del private equity e che si occupa dell'acquisizione, valorizzazione e dismissione di società prevalentemente italiane. Lo stesso, al fine di svolgere il proprio incarico, è altresì membro del Consiglio di amministrazione di alcune società facenti parte del portafoglio clienti di Overseas. Il reddito percepito dal Dott. è quindi composto da una parte fissa in qualità di dipendente e una parte Pt_1 variabile in relazione agli emolumenti e compensi ricevuti.
Relativamente alla parte fissa, il dalla Overseas risulta percepire una retribuzione complessiva mensile Pt_1 lorda pari ad euro 9.100,00 importo quindi in linea con l'importo mensile che è stato riferito al netto e pari circa euro 4.70,00/5.000,00 (v. doc. 69 lettera di assunzione). Negli ultimi anni la parte più consistente delle entrate è rappresentata dagli emolumenti e compensi percepiti per le diverse cariche sociali ricoperte;
in particolare dalla documentazione agli atti risulta che il medesimo è presidente del consiglio di amministrazione della società da cui percepisce un compenso annuo lordo pari ad euro 115.000,00 (v. doc. 76); è Parte_5 altresì presidente della IL AR s.r.l. dove, per l'anno di imposta corrente del 2025, gli è stato attribuito un emolumento lordo annuo pari ad euro 30.000,00, importo anche in questo caso in linea con quello riportato al netto in udienza ( v. doc. 82); è poi consigliere di amministratore senza deleghe presso Covisian
s.p.a. da cui percepisce un compenso annuo pari a circa euro 20 mila lordi importo corrispondente a quello riferito in udienza ( v. doc, 87 delibera compenso 2025); nel dicembre 2023 è stato poi nominato consigliere di amministrazione nominato della da cui percepisce un compenso annuo lordo pari ad Parte_6 euro 25.000,00 ( v. doc. 84).
Relativamente alle ulteriori partecipazioni il medesimo detiene l'1,23% della società The Green Team, il 1,92 % della società Sparta Managers, nonché l'1,03% della DP Holding. Ha riferito, e la circostanza risulta anche dalle dichiarazioni aggiornate prodotte che infra si esamineranno, di non percepire dividendi dalle partecipazioni sociali possedute. Il 2 agosto 2024 si è dimesso dalla carica di amministratore della società Blast
S.r.L. della quale ha ceduto, rispettivamente in data 2 agosto 2024 e 23 dicembre 2024, le proprie quote alla società LAMI S.R.L. al corrispettivo pari ad euro 47.000,00 (v. doc. 72 bis); si è altresì dimesso in data
20.11.2025 dalla carica di amministratore unico della DP Holding S.r.L., società non operativa e dalla quale ha riferito di non aver mai comunque percepito compensi ( v. doc. 75 lettera di dimissioni).
pagina 37 di 48 La difesa di parte convenuta è stata autorizzata ad accedere agli archivi dell' e dei Controparte_8 rapporti finanziari del signor e ha prodotto vari C.U.2025 relativi ai compensi percepiti dalle società di Pt_1 cui sopra. In particolare, dalla IL AR € 30.000, dalla € 8.781,79; dalla Overseas Pt_5
Industries € 123.017,12; dalla Covisian € 18.381.03; dalla Digital Platform € 24.532 per un totale di €
204.711,94. vari CU 2024 prodotti da parte convenuta per cui risulta aver ricevuto dalla IL AR €
30.000, dalla € 110.850,15; dalla Overseas Industries € 118.521,10; dalla Covisian € 36.781,15; dalla Pt_5
Semar € 3.950, 34; due CU 2022 prodotti da parte convenuta per cui risulta aver ricevuto dalla € Pt_5
8.781,79; dalla Overseas Industries € 120.779,06; Cu 2021 da Ez srl con un reddito di € 4600 e dalla Overseas
Industries € 120.320.
Il dott. ha dichiarato di aver incrementato negli ultimi due anni del 2023 e del 2024 i redditi Pt_1 complessivamente percepiti che ha stimato in circa euro 15.000,00 netti al mese rispetto ai 13.000,00 netti mensili del 2022. Di questi, come detto, euro 4.700,00/5.000,00 rappresentano la parte fissa della retribuzione, mentre la restante parte che è quella che è aumentata negli anni deriva dalle cariche sociali ricoperte.
Le dichiarazioni dei redditi agli atti danno effettivamente conto del progressivo e costante aumento dei redditi di parte attrice negli anni, fotografando la seguente situazione: dal PF 2021 risulta aver percepito un reddito annuo lordo di € 124.921,00 pari ad un reddito netto annuo di € 83.706 per un netto mensile su 12 mensilità di euro circa 6.975,50; dal PF 2022 un reddito annuo lordo di € 129.561 pari ad un reddito netto annuo di circa €
86.250 e mensile netto di circa euro 7.187. Dal PF 2023 risulta aver percepito un reddito annuo lordo di euro
262.194 (di cui euro 133.194 da lavoro dipendente ed euro 129.000 dai vari emolumenti) pari ad un reddito netto annuo di euro 157.650 e netto mensile calcolato su 12 mensilità di euro 13.140,00; dal PF. 2024 risulta un reddito annuo lordo pari ad euro 300.102,00 (di cui euro 133.194 da lavoro dipendente ed euro 166.908 da emolumenti) pari ad un reddito netto annuo di € 176.471 e mensile, rapportato su dodici mensilità, di euro
14.705,90 (v. doc. 57); dal PF 2025 risulta un reddito annuo lordo di euro 306.285,00 (euro 133.194 da lavoro dipendente ed euro 173.091 da compensi), pari ad un reddito netto annuo di € 180.157 e mensile, rapportato su dodici mensilità, di euro 15.013,00 (v. doc. 56), in linea con quanto dichiarato da ultimo all'udienza del 5 novembre 2025 e maggiore rispetto all'indicazione dell'importo di € 14.000 netti nelle ultime note scritte (che fa riferimento alla media degli ultimi tre anni).
Su questi redditi gravano le seguenti e rilevanti spese che il deve sostenere e che soprattutto da luglio Pt_1
2025 con l'uscita di casa della moglie sono aumentate. È pacifico infatti che l'intero ménage familiare sia sempre stato sostenuto dal solo non lavorando da tempo la moglie, la quale aveva inizialmente in uso Pt_1 una carta di credito e spendendo secondo quanto dichiarato dal marito in media 3 mila euro Controparte_9 al mese (come risulta anche dagli estratti conto della carta Revolut intestata alla moglie su cui l'importo è stato sino a giugno 2025 accreditato). Lo stesso ha sempre provveduto a pagare il canone di locazione della casa familiare sita in Milano via RC 6 per un importo complessivo pari ad euro 2.250,00 mensili (€ 27.000 annui comprensive di spese); precedentemente la famiglia viveva in una casa di proprietà del venduta Pt_1 per 1.270,00,00, da cui ha decurtato le spese dell'agenzia per € 70.000,00, ha ripianato il mutuo per 500.000 e pagina 38 di 48 il rimanente attualmente è in banca dove tra conto correnti e investimenti ha riferito di avere euro 600.000,000; CP_ le scuole private delle minori che da settembre frequentano entrambe la British OO ( il secondo anno e la nursery) corrispondendo una retta complessiva pari ad euro 30.000,00 annui (euro 2.500,00 mensili, CP_3 CP_ 1.250,00 per ciascuna) (prima pagava anche il bus per € 500 al mese per ); le attività sportive della figlie CP_ CP_ attualmente ha riferito € 500 danza , € 700 corso tennis , € 315 e € 555 danza per Per_13 CP_3 un totale di € 180 circa al mese;
€ 13.000 per la locazione di una casa a Manciano (Grosseto) di vacanza per €
1.083 circa al mese;
€ 2.300 per la collaboratrice familiare full time anche per i weekend (sebbene ancora non regolarizzata). I costi fissi cui deve sempre provvedere sono quindi pari a € 8.313,00 cui vanno ovviamente aggiunti i costi delle utenze, vitto, abbigliamento, tutte le ulteriori spese straordinarie (mediche, sociali etc). Da luglio 2025 ha sostenuto anche integralmente il costo del canone di locazione dell'abitazione in via Leopardi n.
6 ove la moglie si è trasferita a vivere (contratto di locazione ad uso abitativo transitorio sottoscritto il
7.07.2025 per un anno dal 15.07.2025 al 14.07.2026) per complessivi euro 16.800,00 (€ 14.400 canone e €
2.400 oneri accessori) pari a euro 1.400,00 mensili comprensivi di spese da versarsi in 4 rate trimestrali (per €
4.200 per il canone e € 300 per gli accessori) (v. doc 53); sempre da luglio 2025 sostiene anche il costo delle educatrici il cui ammontare è stato sino ad oggi pari a circa euro 14.416,00 (v. doc. 58 ricevute educatrici) con una media di € 2400 per le educatrici;
dovrà sostenere i costi per il (€ 180,00+ IVA per colloqui Pt_4 congiunti e/o con gli avvocati e € 120 euro + IVA per gli incontri individuali/con le figlie;
analisi della documentazione € 450,00+IVA; stesura di relazioni €250 + IVA ciascuna relazione), costi però che dovrà sostenere a metà anche la IG;
i costi per i percorsi psicoterapeutici (parimenti la IG che CP_1 anzi dovrà sostenere in più i costi dello psichiatra) e i costi delle educatrici come disposto nel presente provvedimento.
Possiede una macchina Porche 911 Carrera acquistata per € 70.000, due moto una BMW (costo € 10.000) e
KE KK LE (€ 3000).
Quanto alla situazione bancaria il medesimo ha riferito che tutte le sue entrate confluiscono oggi sul conto corrente acceso presso avendo chiuso tutti gli ulteriori conti correnti intestati. Dall'accesso ai CP_10 rapporti finanziari effettuato della difesa della convenuta erano risultati a lui riconducibili ulteriori 78 conti correnti di cui tuttavia molti senza alcun saldo e/o movimentazione;
la circostanza è stata chiarita da Pt_1 che ha spiegato come trattasi di conti correnti riferiti alle due società, la AR s.r.l. e la di cui è Parte_5 rappresentante legale essendo dell'una Presidente del Cda e dell'altra amministratore unico e ha quindi la firma depositata in banca ma senza alcuna concreta possibilità di operarvi essendovi peraltro un direttore finanziario unico titolare della delega ad operare su detti conti correnti. Ha riferito di disporre quindi di un patrimonio pari a circa euro 600,000 di cui euro 300,000 in conto corrente ed euro 300,000 investiti in strumenti finanziari ora però smobilitati e di avere un debito per finanziamento con la società Overseas s.p.a. per euro 100.000,00 che però come risulta dalla stessa documentazione prodotta è di prossima scadenza al
31.12.2025(v. doc. 67). Dal modello ICE nonché dalla documentazione bancaria versata in atti risulta comunque la titolarità di due conti correnti, uno presso con saldo al novembre 2025 pari ad euro CP_10
pagina 39 di 48 218.949,65 (v. doc. 62 totale versamenti euro 289.205 e totale prelievi euro 416.474) e di un conto corrente
Bper con saldo di soli euro 347,49 (v. doc. 63). il conto presso Credit Agricole è stato chiuso nel marzo del
2023. Quanto agli investimenti il dott. aveva un portafoglio titoli presso Bper Banca con rendimento Pt_1 che al 30 giugno 2023 era pari ad un controvalore di euro 496.241,90 (v. doc 24), al 31.03.2024 di euro
199.752,60 mentre al 30.06.2024 non risultavano più titolo di pertinenza (v. doc 66); ha riferito di aver Pt_1 chiuso la posizione e fatto confluire gli importi sul conto corrente Dalla disamina del relativo CP_10 estratto di conto corrente risultano tre accrediti da per un importo complessivo maggiore rispetto di CP_11 quello dell'ultima rilevazione: in data 15.07.2024 per euro 150.000,00; il 17.07.2024 per euro 250.000,00 e il
19.07.2024 per euro 27.500,00 (v. doc. 64).
Quanto invece alla IG , la stessa ha lavorato come modella quando era molto giovane da CP_1 quando aveva 16 fino ai 22/23 anni presso agenzie in varie parti del mondo (guadagnando in base ai contratti anche € 5000 o € 10.000); si è laureata in giurisprudenza presso l'Università di Novosibirsk e poi si è trasferita in Italia, dove ha frequentato un corso di design presso l'istituto Marangoni di Milano dove ha preso un diploma come bachelor degree, facendo anche un master, poi ha studiato al Politecnico. Dopo ha seguito un master annuale in interior design, ha fatto quindi uno stage a Racanati per la società e anche per la CP_12 medesima società a Mosca, prima di incontrare si manteneva con i soldi anche messi da parte;
ha Pt_1 quindi trovato lavoro i primi tempi come assistente di un interior design presso uno studio di architettura, ricevendo un compenso di € 500, a volte anche € 1000, avendo poi smesso a giugno 2018; da settembre 2025 ha riferito di collaborare per mezza giornata dalle 10 alle 14 e gratuitamente come interior design presso un negozio che si occupa di allestimenti di fiori per matrimoni e altri eventi sito a Milano in Corso Buenos Aires e che le avrebbero già proposto di continuare a collaborare come freelance riconoscendole una percentuale su ogni progetto. Da giugno 2025, da quando ha lasciato la casa coniugale, vive nella casa di via Leopardi con canone mensile € 1400 pagato dal marito e riceve dallo stesso la somma di € 1.000 mensile. Oltre al conto corrente Revolut cointestato con il marito, ha la titolarità esclusiva di altri due conti correnti;
uno sempre
Revolut in cui risultano, oltre agli importi che sino al giugno 2025 le ha regolarmente accreditato per Pt_1 euro 3.000,00 mensili, successivamente € 1.000, diverse movimentazioni in uscita e in uscita senza indicazione di causale (v. doc. 34) e anche numerose spese di abbigliamento per uso personali, presso Veepee, Vinteed,
Vestiare Collective, Outlet MAs (noti brand di articoli di abbigliamento/pelletteria anche di lusso); è poi titolare di un altro conto corrente Intesa San Paolo con saldo positivo al 30.09.2025 ( v. doc. 32); mancano comunque gli estratti conto del Conto Intesta per le mensilità di ottobre e novembre 2025 e gli estratti conto
Revolut dalla apertura fino al novembre 2024.
La disamina delle rispettive situazioni reddituali, economiche e lavorative delle parti, per come qui ricostruite anche sulla base di documenti aggiornati, dà sicuramente conto di una consistente ed ampia capienza economica e anche patrimoniale su cui può fare affidamento il dott. che ha alimentato Parte_1 integralmente il menage familiare e permesso al nucleo di sostenere un alto tenore di vita, garantendo anche la frequenza di scuole private e di avvalersi di personale di servizio, non parametrabile però del tutto sulla base pagina 40 di 48 delle asserite somme ingenti indicate dalla moglie, utilizzate dalla stessa nel corso della convivenza e anche recentemente dopo l'interruzione (come evidenziato negli estratti conto), non tanto per esigenze di menage familiare o per bisogni concreti delle figlie o della moglie stessa quanto piuttosto riferibili a spese decisamente voluttuarie e non concordate con il marito anzi oggetto di discussioni.
A fronte di ciò è stata rappresentata la situazione attuale della IG che, nonostante sia più di un anno che sia stata sollecitata a reperire un'attività lavorativa e nonostante abbia addirittura dichiarato di aver svolto attività senza essere remunerata (ma v'è da chiedersi se la IG si possa ancora permettere di lavorare senza una retribuzione) e che a dicembre avrebbe dovuto avere una proposta concreta di lavoro, di cui nulla è stato riferito o prodotto, ha riferito di non essere ancora riuscita a trovare un'attività sufficientemente remunerativa e stabile, pur avendo certamente la IG integra e piena capacità lavorativa e dovendo attivarsi per concorrere proporzionalmente anche lei al mantenimento delle figlie.
Tenuto comunque conto di quanto evidenziato e ricostruito, emerge certamente un consistente divario in termini di risorse, che giustifica a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, nonostante un collocamento in questa fase ancora prevalente presso il padre e tempi limitati, un assegno avente natura perequativa come contributo per il mantenimento delle figlie e tale da coprire le esigenze delle stesse prime fra tutte anche quelle abitative, dovendo la IG avere a disposizione una soluzione abitativa dove poter adeguatamente ospitare le figlie per il tempo concessole e dovendo quindi provvedere sin d'ora lei stessa a sostenere il canone di locazione della casa dove vive, decidendo se e quando reperire altra casa, lasciando l'abitazione attualmente abitata, in una prospettiva anche di ampliamento dei tempi con anche l'inserimento del pernottamento.
Alla luce di tutti i dati sopra evidenziati e complessivamente valutati, considerate le esigenze abitative delle minori cui la madre dovrà far fronte, tenuto conto dei tempi come disposti se pur in una prospettiva di graduale ampliamento, considerati altresì tutti gli ulteriori oneri cui deve far fronte il padre anche per garantire il servizio delle educatrici private (sicuramente in parte ridotto rispetto a quanto finora sostenuto e da ulteriormente contenersi) e tutte le spese delle figlie e gli oneri fissi cui lo stesso provvede integralmente e parimenti anche delle spese che entrambe le parti dovranno sostenere per avviare il progetto articolato cui si sono impegnate nell'interesse funzionale delle proprie figlie, pare equo e congruo porre a carico del padre in questa fase un assegno perequativo, che possa far fronte ad una molteplicità di esigenze delle minori e tale da garantire alle stesse anche di potere mantenere una relazione stabile e continuativa con la madre altrimenti compromessa, destinando tale somma a garantire l'attuazione positiva del progetto oggi impostato nell'interesse delle minori medesime e ad implementare le capacità genitoriali materne in autonomia, nella misura di € 3.500,00 al mese, con la partecipazione alle spese straordinarie relative alle figlie come da Linee
Guida del Tribunale di Milano attuali (aggiornate al giugno 2025) nella misura del 100% attesa l'ampia capienza economica del padre e l'evidente divario, ciò con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Pare chiaro, alla luce di quanto sopra evidenziato e di tutte le possibili variabili e sopravvenienze, cui il progetto attualmente
è condizionato, scontando in parte anche la mancanza di una prima verifica nel corso delle operazioni peritali, come la determinazione dell'importo di mantenimento potrà e/o dovrà essere rideterminato sulla base appunto pagina 41 di 48 dell'evoluzione del nucleo, tenuto conto in punto luogo dei costi che il marito dovrà in concreto sostenere per il servizio delle educatrici private, ci si augura presto contenuto e/o annullato o eventualmente sostituito da educatrici del servizio, dei tempi auspicabilmente ampliati di permanenza delle minori con la madre e delle relative modalità progressivamente introdotte, dei costi locativi che la IG in concreto sosterrà CP_1
e documenterà (che dovrà essere rapportato ad un nucleo familiare più ridotto), del necessario reperimento da parte della IG di un'attività lavorativa remunerativa (anche al fine di poter stipulare un contratto di locazione) e anche della circostanza che la IG potrà comunque avvalersi come da disponibilità del dott.
anche della collaboratrice familiare/tata per esigenze di organizzazione domestica quando avrà le figlie Pt_1 con sé.
Con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento per la moglie, avendo la IG , ancora CP_1 certamente giovane, dotata di specifica competenza professionale con la conoscenza di più lingue e di piena capacità lavorativa che ha ben saputo impiegare sin da giovanissima come modella e poi arrivando anche in
Italia, completando e affinando la sua formazione professionale studiando design, svolgendo anche attività lavorativa in tale settore, avendo interrotto per le gravidanze delle figlie, in epoca quindi abbastanza recente nel tempo ed essendosi da più di un anno di nuovo attivata per reinserirsi nel suo settore di riferimento, avendo svolto attività lavorativa che francamente appare poco plausibile essere stata svolta gratuitamente (in assenza peraltro di alcuna documentazione attestante tale attività), avendo peraltro adesso maggiore disponibilità di tempo non dovendo provvedere ad oneri di accudimento se non limitati, considerato che il marito si era in effetti offerto di versarle un assegno ma limitato nel tempo che di fatto ha percepito, tenuto altresì anche conto della domanda di addebito pendente nei suoi confronti in relazione alla quale verrà ammessa attività istruttoria, la domanda va conseguentemente respinta.
Istanze istruttorie
Con riferimento alle istanze di prova delle parti, segnatamente alle istanze istruttorie di prova orali di parte attrice, si ritiene di ammettere solo la prova per testi, e non anche quella per interpello ritenuta inutile e superflua, ammettendo in quanto rilevanti e ammissibili i seguenti capitoli di prova: nn. 3, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 22
(espungendo la seguente parte: “le prendeva contro la loro volontà” in quanto valutativa), 24, 26, 29, 30, 31,
34, 35, 41, con i testi ivi indicati, non ammettendo i residui capitoli di prova in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti e superflue in parte superate dalle risultanze già acquisite in atti e finanche non contestate o ammesse, in parte attinenti a circostanze genericamente formulate e in parte anche dal contenuto valutativo.
Con riferimento alle istanze di prova orale della parte convenuta, si ritiene parimenti di ammettere solo la prova per testi, e non anche quella per interpello ritenuta inutile e superflua, ammettendo in quanto rilevanti e ammissibili i seguenti capitoli di prova: nn. 4 e 5, con i testi ivi indicati, non ammettendo i residui capitoli di prova in quanto vertenti su circostanze irrilevanti e superflue, generiche, documentali o documentabili oltre che contenenti valutazioni non demandabili ad un teste. pagina 42 di 48 Si ritiene di ammettere la prova contraria, ove richiesta, sui capitoli di controparte ammessi.
Vanno, infine, respinte le richieste di parte convenuta di TU contabile, le numerose richieste di accesso ai vari archivi (cui peraltro ha già avuto accesso la stessa convenuta), di accertamenti per il tramite della Polizia
Tributaria, risultando tali istanze meramente esplorative, genericamente formulate e comunque superate dai documenti già in atti e che sono stati prodotti su richiesta delle stesse parti con l'ultimo deposito.
Vanno parimenti rigettate tutte le ulteriori residue istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c di entrambe le parti relativamente a ulteriore documentazione, risultando nella presente fase irrilevanti, sovrabbondanti e superate da quanto già in atti, riservandosi poi il Giudice di richiedere ulteriore documentazione in aggiornamento.
Nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice, in questa fase, stante la situazione ancora di conflittualità accesa, considerato che entrambi i genitori sono cittadini stranieri con passaporti esteri, a tutela e protezione delle minori, deve essere disposto e apposto il divieto di espatrio delle medesime fino a diversa determinazione.
§§§
Deve essere, quindi, fissata udienza per l'espletamento dell'attività istruttoria ammessa davanti al Giudice
Onorario a ciò delegato nonché sin d'ora udienza davanti al Giudice Delegato ex art. 127 ter c.p.c. per esame delle prime relazioni dei Servizi Sociali e delle relazioni fatte pervenire dai professionisti con il consenso delle parti, al fine di verificare l'evoluzione della situazione del nucleo e delle minori soprattutto con riferimento ai tempi e modalità degli incontri della madre con le minori e anche l'avvio e l'andamento del percorso Pt_4
La causa va, comunque, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione richiesta.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
P.Q.M.
RICHIAMATA L'AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI,
1) Rigetta l'eccezione di nullità e/o inutilizzabilità della TU avanzata dalla difesa di parte attrice;
CP_
2) Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori (nata il [...]) e (nata CP_3 il 14 febbraio 2022), disponendo il loro collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso il padre;
3) Dispone che la madre possa vedere e tenere con sé le figlie minori, alla presenza sempre di un'educatrice privata (o comunque di una o più educatrici che si alterneranno), scelte di comune accordo tra le parti, diverse dalle educatrici di cui finora le parti si sono avvalse, con spese a carico del padre, in questa prima fase per due pomeriggi a settimana (da individuarsi in base alle esigenze delle minori, in caso di contrasto indicativamente il martedì e giovedì) dall'uscita di scuola delle bambine, potendole accompagnare anche alle varie attività sportive o portandole a casa o in altri luoghi fino a quanto le riporterà a casa del padre alle ore 19,00. Poi le prenderà e le terrà con sé sempre alla presenza dell'educatrice, a weekend alternati, sia il sabato che la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Il progressivo ampliamento e/o liberalizzazione degli incontri materni dipenderà dall'evoluzione positiva di tutti i percorsi avviati di supporto per la coppia e per i genitori e sarà pagina 43 di 48 rimessa necessariamente all'intervento dei Sevizi Sociali che, in collaborazione con i Servizi Specialistici e con la curatrice speciale, coordinandosi anche con il coordinatore genitoriale (di cui al punto 4 seguente) e monitorando l'avvio del percorso di Coge e dei percorsi psicoterapeutici, provvederanno come di seguito specificato al punto 7. Per il prossimo periodo natalizio la madre, durante la settimana, potrà stare con le figlie il 24 e il 26 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 19,00 alla presenza sempre dell'educatrice mentre il padre starà con le figlie il 25 dicembre;
varrà poi il calendario ordinario stabilito;
la madre potrà stare con le figlie anche il 6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 19,00, sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi delle parti, con anche l'intervento dei Servizi in coordinamento con la curatrice speciale che garantiranno gli interessi e le esigenze delle minori;
4) Assegna la casa coniugale sita in Milano via RC n. 6 al padre , dando atto che la Parte_1 IG si è già allontanata;
CP_1
5) Prende atto che le parti hanno nominato quale coordinatrice genitoriale, la dott.ssa con la Persona_9 quale hanno sottoscritto contratto in atti del 10 dicembre 2025 conferendole i compiti e con i poteri meglio ivi delineati e conferiti, con funzione di facilitazione della comunicazione tra i genitori, di supporto nella presa di decisioni rispetto alle figlie, di monitoraggio delle disposizioni impartite dal Tribunale, con costi al 50% tra le parti, aggiornando il magistrato con una relazione, previa il consenso delle parti, da trasmettersi, a cura della parte più diligente, 15 giorni prima dell'udienza fissata davanti al Giudice Delegato;
6) Prende atto che le parti si sono impegnate ad avviare un percorso psicoterapeutico, per la IG
rivolgendosi anche ad uno psichiatra per un aiuto farmacologico come suggerito dal TU, CP_1 segnatamente con il dott. e la IG con la dott.ssa Parte_1 Persona_10 CP_1 Per_11
e con lo psichiatra dott. .
[...] Persona_12
7) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano (luogo di residenza anagrafica delle minori) mantengano un'efficace presa in carico del nucleo familiare e delle minori e in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST e in stretta collaborazione con la curatrice speciale e in coordinamento con la nominata coordinatrice genitoriale, ognuno per quanto di rispettiva competenza, provvedano:
- a vigilare sulla serenità e regolarità delle frequentazioni della madre con le figlie alla presenza dell'educatrice, intervenendo a modularne tempi e modalità, verificato il corretto avviamento e la regolare prosecuzione del percorso di coordinazione genitoriale e valutati i percorsi intrapresi dai genitori e in specie dalla madre con una efficiente presa in carico anche farmacologica, procedendo ove ciò sia corrispondente agli interessi delle minori e compatibilmente con le condizioni psicoemotive delle stesse e valutata la situazione dei genitori, ad ampliare i tempi e ad introdurre gradualmente momenti liberi di incontro (eventualmente con la presenza dell'educatrice solo all'inizio e/o a chiusura dell'incontro) ovvero alla presenza di altra persona al posto dell'educatrice (ad esempio la collaboratrice/tata), anche inserendo progressivamente un terzo pomeriggio nella settimana con il weekend non di competenza materna e/o il pernottamento, per giungere auspicabilmente, in un periodo che dipenderà dall'evoluzione del nucleo e dai percorsi avviati, a tempi anche paritetici come suggeriti dal consulente, salvo una diversa indicazione o la segnalazione di situazioni di pagina 44 di 48 pregiudizio che dovranno essere evidenziate, anche in caso di interruzione dei percorsi e/o in caso di mancato avvio o di inefficacia degli interventi avviati;
- ad avviare con urgenza tutti gli interventi di supporto socio-educativo per le minori anche domiciliari (ADM in entrambi i contesti), in aggiunta o in alternativa a quelli privati presso la madre ove se ne ravvisi la necessità
e/o le parti non provvedano ad avvalersene nonché anche presso il padre per monitorare la relazione e l'andamento dei rapporti;
- a monitorare il regolare avvio e prosecuzione del Percorso di Coordinazione genitoriale e dei percorsi di psicoterapia individuale cui le parti si sono impegnate con anche aiuto farmacologico per la madre, procedendo ad avviarli ove le parti non abbiamo intrapreso i percorsi e/o le abbiano interrotti e/o non siano efficaci nonchè tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per le parti alla genitorialità, al fine di rafforzare le rispettive competenze genitoriali e far aprire loro una canale di comunicazione e collaborazione maggiormente sereno ed efficiente, monitorando e coordinandosi con i percorsi individuali già avviati dalle medesime parti;
- a monitorare l'andamento del nucleo familiare soprattutto sotto il profilo degli incontri delle minori con i genitori, avviando/completando tutti gli accertamenti utili, fornendo ogni elemento utile al Tribunale al fine di assumere le determinazioni anche definitive e accertare se il regime di affidamento e di collocamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita delle minori ovvero se debbano essere apportate modifiche e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra le minori e i genitori, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori con attenta attività di monitoraggio e con relazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27
c.p.c. da trasmettere entro e non oltre il 15 MAGGIO 2026 e termine fino al 5 giugno 2025 alle parti per eventualmente replicare alle relazioni;
8) Invita entrambi i genitori ad avviare/proseguire con impegno e serietà il percorso con la coordinatrice genitoriale e i percorsi di terapia nonché ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASST incaricati;
9) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con decorrenza dal Parte_1 mese di dicembre 2025 mediante versamento a entro il 5 di ogni mese di un assegno Controparte_1 perequativo, comprensivo anche degli oneri abitativi che dovrà sostenere la IG, pari a € 3.500,00 (importo annualmente rivalutabile con indice Istat) oltre al 100%, delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, aggiornate a giugno 2025, qui integralmente richiamate;
10) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata per sé da;
Controparte_1
11) Dispone l'apposizione del divieto di espatrio per le figlie minori (nata il [...]) e CP_2
(nata il [...]), delegando la Questura di Milano, con facoltà di subdelega, per CP_3
pagina 45 di 48 l'attuazione del provvedimento, con il ritiro dei documenti validi per l'espatrio dei minori, disponendo l'inserimento dei relativi dati anche nel Sistema informativo Schengen, ai sensi dell'art. 97 della Convenzione di
Schengen, con menzione del divieto di espatrio;
12) Ammette la sola prova per testi articolata dalla parte attrice limitatamente ai seguenti capitoli di prova: nn.
3, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 22 (espungendo la seguente parte: “le prendeva contro la loro volontà” in quanto valutativa), 24, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 41, con i testi ivi indicati, non ammettendo la prova per interpello articolata dalla parte attrice né i residui capitoli di prova orale per testi;
13) Ammette la sola prova per testi articolata dalla parte convenuta limitatamente ai seguenti capitoli di prova nn. 4 e 5, con i testi ivi indicati, non ammettendo la prova per interpello articolata dalla parte convenuta né i residui capitoli di prova orale per testi;
14) Ammette la prova contraria, ove richiesta, sui capitoli di controparte ammessi;
15) Rigetta tutte le ulteriori istanze istruttorie delle parti come in motivazione;
16) FISSA sin d'ora udienza davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera per l'espletamento dell'attività istruttoria ammessa con i testi indicati per il 5 MARZO 2026 ore 14,30 (fatta salva la necessità per il
Giudice onorario di fissare poi altra udienza in prosecuzione);
17) FISSA sin d'ora udienza davanti al Giudice Delegato che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 17 GIUGNO 2026 (ore 10,00) per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione prodotta, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione anche in ordine alla prosecuzione del giudizio;
18) RIMETTE per la richiesta pronuncia di sentenza parziale di separazione al Collegio, che poi provvederà con ordinanza alla rimessione sul ruolo per l'ulteriore corso e per la prosecuzione alle udienze sopra fissate.”
La causa, pertanto, limitatamente alla domanda sulla separazione, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente, osserva il Collegio che, essendo parte convenuta di cittadinanza russa (parte attrice invece anche italiana oltre che argentina), sussiste con riferimento allo status oggetto della presente pronuncia, la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a i) del regolamento UE 1111/2019, atteso che in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi;
è applicabile, altresì, la legge italiana, in mancanza di accordo in ordine all'applicazione della legge argentina o russa in punto di divorzio, ex art. 8 lett. a del regolamento UE n.
1259/2010 in quanto legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 46 di 48 Sul punto, deve premettersi che e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Milano in data 6 dicembre 2017 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 1763 dell'anno 2017, Registro 01, Parte I, Serie) in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie minori (in data 13.06.2019) e Controparte_2 CP_3
(in data 14.02.2022).
[...]
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalla parte attrice nell'atto introduttivo, le reciproche domande di addebito, l'interruzione ad un certo punto della convivenza e l'assenza di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Dopo la pronuncia parziale di separazione, in vigenza dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. emessi dal
Giudice Delegato e qui richiamati, la causa deve però essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio per le ulteriori domande delle parti alle udienze già fissate dal Giudice delegato con la richiamata ordinanza.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione giudiziale di e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Milano in data 6 dicembre 2017 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di
Milano al n. 1763 dell'anno 2017, Registro 01, Parte I, Serie) in regime di separazione dei beni;
pagina 47 di 48 2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 17 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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