Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9923
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violenza e condotte aggressive

    Le circostanze emerse durante il procedimento hanno dimostrato il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.

  • Rigettato
    Inadeguatezza genitoriale materna

    Il Tribunale ha disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, ritenendo che entrambi abbiano dimostrato di essere stati in grado di assumere insieme le decisioni più rilevanti per le figlie e di possedere sufficienti competenze genitoriali, seppur da implementare.

  • Accolto
    Necessità di tutela delle minori

    Il Tribunale ha disposto il collocamento prevalente delle figlie presso il padre, ritenendo che in questa fase rappresenti la figura di riferimento maggiormente stabile e in grado di rispondere alle esigenze di tutela e ai bisogni delle minori.

  • Rigettato
    Necessità di gradualità e supervisione

    Il Tribunale ha disposto incontri madre-figlie alla presenza di educatrici private, con progressivo ampliamento e liberalizzazione degli incontri, rimesso all'intervento dei Servizi Sociali e alla valutazione dell'evoluzione della situazione.

  • Accolto
    Collocamento prevalente dei minori presso il padre

    Conseguentemente al collocamento prevalente delle minori presso il padre, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale al padre.

  • Rigettato
    Divario economico tra i genitori

    Il Tribunale ha posto a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento delle figlie, con pagamento del 100% delle spese straordinarie, considerando il divario economico e le esigenze delle minori.

  • Rigettato
    Capacità lavorativa della moglie

    La domanda di assegno di mantenimento per la moglie è stata respinta, considerata la sua giovane età, le competenze professionali, la capacità lavorativa e la recente attivazione per il reinserimento nel mondo del lavoro.

  • Altro
    Decorso del termine di legge

    La causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione, riservando la decisione sullo scioglimento del matrimonio.

  • Rigettato
    Violenza e condotte aggressive del marito

    Il Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale, ma non ha accolto la domanda di addebito al marito, ritenendo che le circostanze abbiano dimostrato il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

  • Rigettato
    Idoneità genitoriale materna

    Il Tribunale ha disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre.

  • Rigettato
    Collocamento prevalente dei minori presso il padre

    La casa coniugale è stata assegnata al padre, dato il collocamento prevalente delle minori presso di lui.

  • Rigettato
    Divario economico tra i genitori

    Il Tribunale ha posto a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento delle figlie, considerando il divario economico e le esigenze delle minori.

  • Rigettato
    Capacità lavorativa della moglie

    La domanda di assegno di mantenimento per la moglie è stata respinta, considerata la sua giovane età, le competenze professionali, la capacità lavorativa e la recente attivazione per il reinserimento nel mondo del lavoro.

  • Altro
    Decorso del termine di legge

    La causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione, riservando la decisione sullo scioglimento del matrimonio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9923
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9923
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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