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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/11/2025, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di ZI, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa OT SE Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa EF BB Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2171/2023 R.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Coin del Foro di Padova (PEC:
e dall'avv. Nunzia Aceto del Foro di Pescara (PEC: Email_1
ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda Email_2 appellanti contro
AVV. c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maturo del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio (PEC: Email_3 appellata e contro
(c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ferraro del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio (PEC: ) Email_4 appellata
1 oggetto: appello avverso la sentenza n. 2104/2023 del Tribunale di Padova depositata il
26/10/2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
PE GLI APPELLANTI E : Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecce.ma Corte d'Appello di ZI, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello spiegato con il presente atto e per i motivi tutti dedotti in narrativa, riformare la sentenza appellata e per l'effetto:
i. in via principale, accogliere le domande spiegate dagli attori, e Parte_1 [...]
, ai danni di , quali precisate all'udienza del 26.10.2023 dinanzi il Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Padova, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, e, in ogni caso ii. dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Padova n. 2104/2023 ai sensi degli artt. 161, comma 1, 101, comma 2, e 112 c.p.c. per avere il Tribunale deciso sulla base di questioni rilevate d' ufficio senza avere previamente assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie sulle medesime questioni;
iii. dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Padova n. 2104/2023 ai sensi degli artt. 161, comma 1, e 112 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di pronunciare relativamente all' exceptio doli generalis tempestivamente opposta dagli appellanti;
iv. condannare al pagamento in favore di e della Controparte_1 Pt_2 Parte_1 somma di € 75.498,61, a titolo di danno emergente, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.p.c., a titolo di lucro cessante, in conseguenza dell' inadempimento contrattuale di cui la si è resa CP_1 responsabile;
v. rigettare la domanda riconvenzionale di perché infondata in fatto e in diritto o Controparte_1 perché fondata l' exceptio doli generalis tempestivamente opposta dagli attori.”
Gli avv.ti Angelo Coin e Nunzia Aceto, inoltre, contestano, per quanto in contrasto con i propri assunti difensivi, le deduzioni, conclusioni e produzioni documentali avversarie.
Dichiarano, infine di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate”.
PE L'TA AVV. Controparte_1
“N ME
2 Voglia la Corte d'appello di ZI, rigettare la proposta impugnazione con conferma dell'impugnata sentenza. Si ripropongono, comunque, di seguito per scrupolo le conclusioni in primo grado, anche ai fini di evitarne la decadenza ai sensi dell'art. 346 c.p.c., delle quali si chiede l'accoglimento: Voglia la Corte d'appello di ZI, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti,
Nel ME nei confronti degli attori sigg.ri : Parte_1
In via principale: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto;
Egualmente in via principale: condannare i sigg.ri (c.f. e Parte_1 C.F._1
(c.f. a pagare all'Avv. (c.f. Parte_2 C.F._2 Controparte_1
la somma di € 21.394,32 per compensi professionali;
C.F._3
In via subordinata: nella denegata ipotesi che l'Assicurazione terza chiamata non sia condannata, come richiesto, a tenere completamente indenne e manlevata l'Avv. (c.f. Controparte_1
, qualora la convenuta dovesse essere condannata al pagamento di una C.F._3 qualche somma a favore degli attori, compensare i crediti degli attori con il controcredito accertato a favore dell'avv. con condanna dei sigg.ri (c.f. e CP_1 Parte_1 C.F._1
(c.f. a pagare all'Avv. (c.f. Parte_2 C.F._2 Controparte_1
il residuo;
C.F._3
Nel ME nei confronti della terza chiamata Controparte_2
In via principale: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità dell'Avv. CP_1
(c.f. nella causazione dei danni lamentati da parte degli sigg.ri
[...] C.F._3 [...]
(c.f. e (c.f. , accertata la Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 vigenza ed efficacia della polizza assicurativa per responsabilità professionale N° IPA0001123/R.C. con , Piazza Vetra, 17 – 20123 MI, , p.i. n. Controparte_2 CP_2
, c.f. n. , condannare , P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Vetra, 17 – 20123 MI, Italia,
(p.i. n. - c.f. n. ), a tenere completamente manlevata e indenne l'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
(c.f. da ogni domanda avanzata nei suoi confronti, e a Controparte_1 C.F._3 rifondere alla stessa ogni e qualsiasi somma ella fosse condannata a pagare in conseguenza dei fatti per cui è causa, ivi comprese le spese di difesa;
In VIA ISTRUTTORIA:
3 nella denegata ipotesi che i fatti dedotti dalla convenuta non siano ritenuti già provati e la Corte voglia aprire alla fase istruttoria, quanto alle domande attoree, la prova per interpello e testimoni sui seguenti capitoli:
1. “Vero che fin dal primo incontro l'Avv. ebbe a far presente ai signori che, anche CP_1 Parte_1 se l'atto di divisione del 1958 poteva sottrarre al condominio l'area scoperta, in alcun modo poteva essere negata l'esistenza del condominio stesso in relazione al fabbricato”;
2. “Vero che nel maggio 2015 l'Avv. ebbe a riferire al Notaio la volontà dei signori CP_1 Per_1
di negare in toto l'esistenza del condominio e a chiederle di intervenire per convincerli a Parte_1 proporre almeno una domanda subordinata relativamente alla contestazione delle tabelle millesimali”;
3. “Vero che nonostante il diverso consiglio del legale la signora si oppose alla Parte_1 formulazione di tale domanda subordinata ed affermò che “non doveva essere lasciata alcuna possibilità al condominio”;
4. “Vero che i signori hanno chiesto ed ottenuto che ogni atto venisse loro inviato per Parte_1 controllo prima del deposito”;
5. “Vero che più volte, in particolare dopo il passaggio in giudicato della sentenza che accertava l'esistenza del condominio, il legale consigliò ai signori di partecipare alle assemblee Parte_1 condominiali, ricevendo sempre un netto rifiuto”;
6. “Vero che nel periodo 2015-2019 gli attori sottoposero alla legale vari tipi di problematiche, e a periodi gli incontri e i colloqui telefonici erano quasi quotidiani”;
7. “Vero che l'Avv. nella prima metà del 2016 fu incaricato di seguire la trattativa con il sig. CP_1
per la compravendita dell'immobile al prezzo di € 1.030.000,00, al fine di valutare la Per_2 fattibilità e la convenienza di tale operazione”;
8. “Vero che tale trattativa per la vendita al sig. prevedeva il parziale pagamento del Per_2 prezzo mediante permuta di un'abitazione in Legnaro”;
9. “Vero che emersero alcune criticità in relazione alla permuta, poiché per potervi pervenire pianamente si rendevano necessarie la risoluzione consensuale di una donazione e si doveva inoltre procedere alla riunione di usufrutto e alla rinuncia ad un'azione di riduzione circa la villetta in
Legnaro”;
4 10.“Vero che in data 19.4.2016 vi fu un accesso presso la villetta in Legnaro, presenti l'Avv. i CP_1 signori e l'Ing. , al fine di valutare l'immobile e la convenienza della sua Parte_1 Per_3 acquisizione”;
11.“Vero che vi furono vari incontri presso la sede dell presenti l'Avv. Parte_3
i signori ed il Geom. e, in due occasioni, anche il sig. ”; CP_1 Parte_1 Per_4 Per_2
12.“Vero che il sig. era disposto ad acquistare l'immobile a condizione che alcune parti Per_2 dello stesso fossero acquisite da altri condomini”;
13.“Vero che tra inizio maggio e fine giugno 2016 vi furono vari incontri nello studio del Notaio
con l'Avv. al fine di individuare il modo migliore per risolvere i problemi che si erano Per_1 CP_1 presentati sia in relazione alla permuta sia nella compravendita dell'immobile dei sigg.ri e Parte_1 predisporre l'atto”;
14.“Vero che a tali incontri parteciparono in più occasioni anche i signori e in alcune Parte_1 occasioni in Geom. ”; Per_4
15.“Vero che si pervenne, alla fine, alla redazione delle proposte in atti, che le si rammostrano (all.
04)”.
16.“Vero che, stante i pessimi rapporti esistenti tra i signori ed i condomini, il Notaio Parte_1
ebbe a dire all'Avv. che, per la stipula, visto che la sottoscrizione delle proposte Per_1 CP_1 doveva essere contestuale, avrebbe preferito farli accomodare in stanze adiacenti”;
17.“Vero che quando l'affare sembrava ormai concluso e si stava fissando la data della stipula il sig.
si ritirò a causa di contrasti tra i condomini che avrebbero dovuto acquisire porzioni di Per_2 immobile”;
18.“Vero che nell'estate 2017 l'Avv. fu incaricato di contattare il difensore del condominio per CP_1 tentare una soluzione del contenzioso relativo alle infiltrazioni lamentate dall'Avv. Nardacchione e i sigg.ri la pregarono di accompagnarli in loco per verificare personalmente la situazione in Parte_1 modo da spiegare al collega lo stato dei luoghi”;
19.“Vero che vi fu un primo sopralluogo con i signori per verificare lo stato dei luoghi Parte_1 interessati dalle infiltrazioni lamentate dall'avv. Nardacchione”;
20.“Vero che vi fu poi un secondo sopralluogo con i signori ed il sig. , titolare di Parte_1 CP_3 un'impresa di loro fiducia”;
5 21.“Vero che, successivamente, la convenuta ebbe molti colloqui con l'Avv. Gravagna e con i sigg.ri
”; Parte_1
22.“Vero che, alla fine, fu ottenuto il risultato voluto dai signori e l'Avv. Nardacchione Parte_1 accettò di assumersi le spese dei lavori di ripristino della guaina e risistemazione del lastrico solare”;
23.“Vero che nel 2017 l'Avv. fu incaricato di contattare il difensore del condominio per CP_1 affrontare il problema relativo alla manutenzione della parete dell'edificio che dà sul canale, per la quale essi desideravano che i lavori fossero eseguiti da impresa di loro fiducia”;
24.“Vero che i signori erano disposti a contribuire alle spese al 50%, secondo le regole Parte_1 della comunione”;
25.“Vero che l'avv. contattò l'avv. Gravagna, legale del condominio, per rappresentargli la CP_1 disponibilità dei sigg.ri ”; Parte_1
26.“Vero che vi fu un sopralluogo a cui parteciparono l'avv. l'avv. Gravagna, i sigg.ri CP_1
e l'Amministratore del condominio per la questione della parete sul canale”; Parte_1
27.“Vero che all'esito del sopralluogo vi furono vari colloquio telefonici tra l'avv. e l'avv. CP_1
Gravagna, e tra il legale e la signora e la trattativa si concluse con l'accordo che il lavoro Parte_1 sarebbe stato eseguito dalla ditta del sig. , indicata dai sig.ri , e che il costo sarebbe CP_3 Parte_1 stata sopportato al 50% da questi e al 50% dal condominio”;
Si indicano a Testi il Geom. , presso via Roma - Padova, sui capitoli da 7 a 15 Per_4 Parte_3
e 17; il notaio dott.ssa , via Marsala - Padova sui capitoli da 1 a 17; l'Avv. Persona_5
DI Gravagna via Einaudi 15 – ME ZI e NA LE, presso 2P Amministrazioni, via
Sabin 3 – Vigodarzere (PD) sui capitoli da 18 a 27.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dei sigg.ri , ammettere prova per Parte_1 interpello e testimoni sui capitoli che seguono:
28. “Vero che i primi giorni di aprile 2019 i signori comunicarono all'Avv. che Parte_1 CP_1
l'Agenzia Immobiliare La Piramide, che da tempo aveva in vendita l'immobile, aveva loro proposto di considerare un diverso modo di operare per riuscire ad ottenere il corrispettivo desiderato”;
29.“Vero che la soluzione che avrebbe potuto interessare alcuni clienti dell'Agenzia consisteva nella ristrutturazione dell'intero immobile ancora in proprietà ai signori e cessione di una parte Parte_1
6 già ristrutturata, in modo che i NO avrebbero poi potuto vendere la parte che sarebbe loro rimasta, già ristrutturata”;
30.“Vero che di fronte alle spiegazioni dei signori l'Avv. manifestò subito una Parte_1 CP_1 posizione negativa, evidenziando tutti i rischi che una simile operazione presentava”;
31.“Vero che i signori chiesero allora all'Avv. di fissare un appuntamento con il Parte_1 CP_1
Notaio per valutare insieme l'operazione loro ipotizzata”. Persona_5
32.“Vero che il pomeriggio del 9 aprile 2019 ci fu un incontro presso lo studio del Notaio , Per_1 presenti il Notaio, i signori e l'Avv. nel corso del quale il Notaio ebbe a sollevare gli Parte_1 CP_1 stessi dubbi e le stesse questioni già evidenziate dall'Avv. e a sconsigliare pertanto il tipo di CP_1 operazione proposta”;
33.“Vero che i signori ritennero ugualmente di fissare un appuntamento presso la Parte_1
Piramide e chiesero all'avv. di contattare il geom. per concordare la data per un CP_1 CP_4 incontro”;
34. “Vero che l'11 aprile 2019 vi fu un incontro presso gli uffici dell'agenzia immobiliare La Piramide tra i signori e , l'Avv. d il Geom. ; Pt_1 Parte_2 CP_1 CP_4
35.“Vero che in quell'occasione il Geom. ebbe a ribadire che, nonostante per oltre 2 anni lo CP_4 avesse proposto a più persone, non vi era stato interesse per l'immobile di proprietà dei signori
, e non riteneva che la vendita dell'immobile alle condizioni da questi richieste fosse Parte_1 possibile”;
36.“Vero che il geom. ebbe invece a proporre la diversa soluzione che, disse, avrebbe potuto CP_4 interessare alcuni suoi clienti, consistente nella ristrutturazione dell'intero immobile ancora in proprietà ai signori e cessione di una parte già ristrutturata, in modo che i signori Parte_1
avrebbero poi potuto vendere la parte che sarebbe loro rimasta, già ristrutturata”; Parte_1
37.“Vero che l'Avv. rilevò che in questo modo tutti i rischi sarebbero rimasti a carico dei CP_1 signori , sia in caso di fallimento dell'appaltatore, sia in caso di interruzione dei lavori, sia Parte_1 in caso di danni procurati a terzi, mentre non vi era alcuna garanzia riguardo al risultato dei lavori, ai tempi necessari, alla vendita ed al corrispettivo che avrebbero potuto ricavare, e sconsigliò pertanto ancora una volta l'operazione proposta”;
7 38.“Vero che in quell'occasione i signori dissero al Geom. che portasse pure gli Parte_1 CP_4 interessati a visitare l'immobile”;
39.“Vero che il 17 aprile 2019 vi furono le visite di due possibili interessati all'immobile”.
40.“Vero che nel periodo metà aprile – primi giugno 2019 vi furono altri incontri e telefonate e dopo qualche tempo il Geom. comunicò di avere un interessato”; CP_4
41.“Vero che l'avv. nuovamente sconsigliò l'operazione ribadendone i rischi, ma i signori CP_1
dissero al Geometra di procedere”; Parte_1
42.“Vero che a inizio giugno 2019 il Geom. chiamò l'Avv. per comunicare che a giorni CP_4 CP_1 avrebbe potuto finalmente presentare una proposta”;
43.“Vero che il 18 giugno 2019 ci fu un incontro presso La Piramide, presenti il Geom. i signori CP_4
, l'avv. ed il sig. nel corso del quale l'avv. ribadì tutte le proprie Parte_1 CP_1 CP_5 CP_1 riserve e sconsigliò l'operazione”;
44.“Vero che, terminato l'incontro i signori pregarono l'Avv. di fissare un Parte_1 CP_1 appuntamento con il notaio ”; Per_1
45.“Vero che il 20 giugno 2019 vi fu un incontro presso il notaio tra lo stesso, i signori Per_1
e l'Avv. nel corso del quale fu esaminata la proposta ed il notaio concordò con Parte_1 CP_1
l'avv. ui problemi ed i rischi dell'operazione proposta e la sconsigliò”. CP_1
46.“Vero che l'avv. comunicò al geom. che i signori non erano interessati ad CP_1 CP_4 Parte_1 un'operazione che prevedesse il pagamento del prezzo in forma di ristrutturazione e che, pertanto, un'operazione di tal genere non era d'interesse”;
47.“Vero che ci furono successivamente varie telefonate tra l'Avv. e i signori e tra il CP_1 Parte_1 legale e il Geom. nel corso delle quali il legale fece presente che i signori intendevano CP_4 Parte_1 cedere l'immobile solo a fronte di un pagamento in denaro”;
48.“Vero che ad inizio luglio 2019 il Geom. comunicò all'avv. che il sig. era CP_4 CP_1 CP_5 disponibile a considerare l'acquisto del compendio immobiliare per la somma di € 900.000,00, ma sempre considerando una ristrutturazione dei beni prima della vendita”;
49.“Vero che il 2 luglio 2019 i signori incontrarono l'avv. nello studio di questa, che Parte_1 CP_1 li rese edotti di quanto riferitole dal Geom. ; CP_4
8 50.“Vero che il 5 luglio 2019 vi fu un nuovo incontro presso la Piramide tra i signori , l'Avv. Parte_1 il geom. ed il sig. durante il quale il legale ribadì tutte le proprie perplessità CP_1 CP_4 CP_5 in ordine ad un'operazione del tipo proposto”;
51.Vero che in data 12 luglio 2019 vi fu un incontro presso La Piramide, presenti il Geom. i CP_4 signori , l'avv. durante il quale il geometra espose il progetto del sig. ed Parte_1 CP_1 CP_5
i tempi da questo proposti e, in particolare, comunicò quale fosse il progetto per il piano interrato e l'area scoperta prospiciente il canale”;
52.“Vero che, successivamente vi furono varie telefonate tra il geom. e l'Avv. per CP_4 CP_1 concordare il testo della proposta, con particolare riferimento alla necessità che il sig. CP_5 stipulasse un'adeguata assicurazione, permettesse ai signori di far affiancare il Direttore Parte_1
Lavori da un proprio tecnico e se ne assumesse il costo, si assumesse il costo di tutti i lavori deliberati dall'assemblea condominiale”;
53.“Vero che ii 17 luglio 2019 vi fu un nuovo incontro tra l'Avv. e i signori , nel corso CP_1 Parte_1 del quale questi comunicarono al legale che vi era un problema in relazione all'area scoperta, poiché il Comune ne rivendicava la demanialità, ed esibirono le ordinanze del comune di Padova notificate in data 15.12.2005 e 27.2.2009”;
54.“Vero che il legale fece presente che essi non avrebbero potuto cedere “il piano interrato con prospiciente area scoperta lungo il canale” come indicato nella bozza nel frattempo fatta avere dal
Geom. e poiché tale area era ritenuta importante nel progetto del egli avrebbe CP_4 CP_5 dovuto essere messo a conoscenza del problema”;
55.“Vero che in quell'occasione l'avv. fu incaricata di chiedere un appuntamento al Notaio CP_1
per esaminare insieme il problema relativo all'area prospiciente il canale, incontro che si Per_1 tenne il successivo 23 luglio 2019 presso lo studio di questi, nel corso del quale il Notaio confermò quanto già esposto dal legale”;
56.“Vero che il 18 luglio vi fu un incontro tra l'avv. e i signori , durante il quale CP_1 Parte_1 questi le esibirono ulteriore documentazione relativa all'area prospiciente il canale”;
57.“Vero che poi, sempre il 18 luglio 2019, l'avv. incontrò il geom. per discutere la bozza CP_1 CP_4 di proposta e accennò che potevano esserci problemi in relazione allo scoperto fronte canale”;
9 58.“Vero che nei giorni successivi vi furono vari colloqui telefoni tra l'Avv. ed i signori CP_1
e tra il legale ed il Geom. in relazione ad ulteriori aspetti della proposta del sig. Parte_1 CP_4
; CP_5
59.“Vero che in occasione dell'incontro presso il notaio l'Avv. fu incaricata di Per_1 CP_1 contattare il Geom. ed esporgli esattamente il problema relativo allo scoperto fronte canale”; CP_4
60.“Vero che il 23 luglio 2019 l'Avv. telefonò al Geom. chiedendogli un appuntamento, CP_1 CP_4 che avvenne il giorno stesso, e che in quell'occasione espose al Geometra che il Comune rivendicava la demanialità dell'area prospiciente il canale, area che sembrava volesse in parte rimuovere per ampliare il canale stesso”;
61.“Vero che il 25 luglio 2019 ci fu un incontro presso La Piramide, presenti il Geom. i signori CP_4
, l'avv. ed il sig. nel corso del quale questo precisò che l'area era molto Parte_1 CP_1 CP_5 importante per lui e avrebbe pertanto incaricato i suoi professionisti di fare i necessari accertamenti presso il Comune”;
62.“Vero che nei giorni successivi vi furono ulteriori contatti tra il legale e il Geom. ; CP_4
63.“Vero che i primi giorni di settembre 2019 il Geom. ebbe a contattare l'Avv. CP_4 CP_1 comunicandole che il sig. era ugualmente disponibile all'acquisto ma riducendo il prezzo CP_5
a € 800.000,00, e che entro breve avrebbe formulato la proposta”;
64.“Vero che in data 11.9.2019 vi fu un incontro tra l'Avv. e i signori , nel corso del CP_1 Parte_1 quale il legale comunicò quanto riferitole dal geom. e nuovamente evidenziò i rischi di tale CP_4 operazione, ma i signori le chiesero di fissare un appuntamento”; Parte_1
65.Vero che il 17 settembre 2019, dopo un incontro tra il legale e i signori , vi fu un Parte_1 incontro presso La Piramide - presenti il sig. il Geom. i signori e l'avv. CP_5 CP_4 Parte_1
- in occasione del quale venne esibita ai signori la proposta firmata dal sig. CP_1 Parte_1
e ne venne consegnata copia. CP_5
66.Vero che in data 25 settembre 2019, dopo un incontro tra il legale ed i signori , vi fu un Parte_1 incontro presso La Piramide, presenti il sig. il Geom. i signori e l'avv. CP_5 CP_4 Parte_1
e in quell'occasione il legale nuovamente manifestò il proprio dissenso sull'operazione CP_1 proposta facendo presente che a fronte di un importo minimo i signori si sarebbero Parte_1 obbligati a lungo senza garanzia”;
10 67.“Vero che nonostante ciò la signora volle proseguire e la proposta fu sottoscritta per Parte_1 accettazione”;
68.“Vero che il 26 settembre 2019 l'Avv. accompagnò i signori a Montegrotto CP_1 Parte_1 presso la Banca emittente l'assegno loro consegnato, per avere chiarimenti poiché la richiesta del bene fondi aveva avuto esito negativo”;
69.“Vero che in quell'occasione fu comunicato che l'assegno risultava rubato”;
70.“Vero che l'Avv. telefonò immediatamente al Geom. riferendogli di essere in Banca, CP_1 CP_4 comunicandogli quanto saputo dal direttore e chiedendo un immediato appuntamento”;
71.“Vero che in data 27 settembre 2019 vi fu un incontro presso La Piramide, presenti il Geom. i CP_4 signori , l'avv. durante il quale il geom. offrì un assegno in sostituzione”; Parte_1 CP_1 CP_4
72.“Vero che l'avv. disse, all'incontro del 27.9.2019, che pretendeva la risoluzione dell'accordo CP_1
e che ove il sig. non vi avesse aderito avrebbe tutelato i suoi clienti in ogni sede”; CP_5
73.“Vero che in seguito il Geom. comunicò che il sig. aderiva alla risoluzione CP_4 CP_5 consensuale dell'accordo”;
74.“Vero che l'Avv. predispose l'atto di risoluzione, chiedendo che le venisse trasmesso via CP_1 mail”;
75.“Vero che detto atto le fu trasmesso in data 4 ottobre 2019”;
76.“Vero che in data 4 ottobre 2019 vi fu un incontro presso lo studio dell'avv. con i signori CP_1
durante il quale essi visionarono e sottoscrissero l'atto di risoluzione”. Parte_1
77.“Vero che in quell'occasione l'avv. telefonò al geom. riferendogli che l'atto era stato CP_1 CP_4 sottoscritto e chiedendo un appuntamento”;
78.“Vero che in data 8 ottobre 2019 vi fu un incontro presso La Piramide, presenti il Geom. i CP_4 signori , l'avv. e in quell'occasione furono scambiati gli atti di risoluzione Parte_1 CP_1 sottoscritti e restituito l'assegno”;
Si indicano a testi il Geom. presso Agenzia Immobiliare la Piramide via Belfiore 2 - Padova sui CP_4 capitoli da 28 a 29, da 33 a 43, da 46 a 48, da 50 a 52, da 57 a 58, da 60 a 67, da 70 a 75, da 77 a 78; il notaio dott.ssa Via Marsala - Padova, sui capitoli da 31 a 33, da 43 a 45, Persona_5 da 54 a 55 e 59.
11 79.“Vero che nel novembre 2019 i signori incaricarono l'Avv. di prendere contatto Parte_1 CP_1 con l'Avv. Gravagna per proporre un pagamento dilazionato della somma portata dal decreto ingiuntivo loro notificato, decurtata di quella relativa all'ascensore, a fronte della rinuncia all'opposizione al decreto ingiuntivo stesso”;
80.“Vero che l'Avv, prese contatto con l'Avv. Gravagna per comunicargli che - in relazione al CP_1 decreto ingiuntivo da questo notificato ai signori per conto del Condominio Umberto I° 23 Parte_1
- i signori non avrebbero proposto opposizione al decreto medesimo se il Condominio Parte_1 avesse accettato di stralciare dalla somma richiesta quella relativa alle spese per l'istallazione dell'ascensore ed avesse consentito al pagamento dilazionato della somma residua”;
81.“Vero che seguirono, tra fine novembre e dicembre 2019, vari contatti telefonici tra l'Avv. e CP_1
l'Avv. Gravagna, anche in relazione alla somma da stralciare e ai termini della dilazione di pagamento, che i signori chiedevano di iniziare dal 31 gennaio 2020 e protratta per 4 Parte_1 rate, mentre il condominio chiedeva la prima rata subito ed una seconda al 30 gennaio”;
82.“Vero che, all'esito degli stessi, si raggiunse l'accordo in forza del quale il Condominio accettava a saldo del decreto ingiuntivo la somma di € 21.496,69, da pagarsi in tre rate mensili di uguale importo a partire dal 30 dicembre 2019”.
Si indica a teste l'Avv. DI Gravagna via Einaudi 15 – ME ZI per tutti i capitoli di prova formulati.
Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. disporre la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle seguenti espressioni, sconvenienti e offensive:
“Non, però, per l'Avv. che invece di astenersi o di dissuadere formalmente gli attori dal CP_1 proseguire oltre, si prodigava, anche in questo caso, con la fattiva e ingannevole presenza del Notaio
, in proditorie e, come detto, dannose prestazioni, unicamente finalizzate, come si è poi in Per_1 questa sede appurato, a tentare di lucrare una cospicua parcella in danno di e Pt_2 [...]
” (in calce a pag. 2 della comparsa di costituzione di nuovo procuratore 10.05.2023 a firma Parte_1 avv. Aceto);
“Non per l'avv. che, diversamente, invece di astenersi o di dissuadere gli attori dal proseguire CP_1 oltre, si prodigava, anche qui, con la fattiva presenza del notaio , in dannose prestazioni, Per_1 unicamente finalizzate, come si è poi in questa sede appurato, a tentare di lucrare una cospicua
12 parcella in danno di e di ” (a metà di pag. 4 della memoria n. 3 del Pt_2 Parte_1
26.04.2023 a firma avv. Coin).
In ogni caso: condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi di difesa ex art. 91 c.p.c., oltre rimborso forfettario delle spese ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014 e oneri fiscali, per entrambi i gradi di giudizio”. Con PE L'TA EU : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
I. In via preliminare: ritenere come non proposta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex art. 383 c.p.c. in quanto non riportata nelle conclusioni e comunque in subordine rigettarla per la palese infondatezza dell'appello ex adverso proposto per le motivazioni meglio esposte in narrativa;
II. nel merito: respingere l'appello in quando infondato per le motivazioni sopra esposte e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 2104/2023 pubblicata il 26.10.2023;
III. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale del gravame proposto dai signori escludere la ristorabilità del danno o, comunque, ridurne l'ammontare in ragione Parte_1 del concorso della stessa danneggiata nel suo determinismo ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 1227 c.c.; ed in ogni caso da determinarsi entro i limiti risarcitori fissati dagli artt. 1223 e
1225 c.c.;
IV. Con riferimento al rapporto di garanzia: a) escludere dal compendio indennitario a cui potrà esser chiamata a rispondere , le somme corrispondenti agli onorari versati all'avv. e CP_2 CP_1 chiesti in restituzione dagli istanti;
b) escludere l'indennizzo delle spese di lite sostenute dallo stesso
Avv. in quanto domanda nuova non proposta in primo grado c) il tutto, in ogni caso, entro il CP_1 massimale di polizza e previa deduzione della franchigia (di 500 euro) che rimarrà, in ogni caso, a carico dell'assicurata.
V. In ipotesi d'accoglimento delle domande di cui alle lettere II, III e IV a e b;
con vittoria di spese di lite e compensi del primo e secondo grado di giudizio;
con compensazione anche parziale delle spese nelle altre ipotesi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
13 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e adivano il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Padova per sentir accertare la responsabilità dell'avv. per l'inesatto Controparte_1 adempimento al mandato defensionale assunto nei loro confronti ed ottenere il risarcimento dei conseguenti danni, quantificato nel complessivo importo di € 75.498,61, di cui € 59.377,72 dovuti in ipotesi in restituzione di compensi già versati alla convenuta e € 16.120,89 relativi a spese giudiziali corrisposte in favore delle parti risultate vittoriose nei procedimenti oggetto d'incarico.
A sostegno delle pretese esponevano i sig.ri , in sintesi, che la professionista, da un lato, Parte_1 aveva “ignorato la distinzione tra l'istituto della comunione e quella del condominio” inducendoli ad
“affrontare ben 6 cause giudiziarie e svariati procedimenti di mediazione contro il CP_6
perdendole tutte” sul presupposto della sussistenza della comunione (al 50% in capo ai
[...] signori e nella restante quota in capo a tutti gli altri proprietari di unità immobiliari Parte_1 ubicate nel fabbricato in cui i primi risiedevano) e, dall'altro lato, aveva erroneamente impugnato delibere condominiali che, in realtà, consistevano di mere comunicazioni o delibere programmatiche e, come tali, non potevano costituire l'oggetto d'impugnativa.
Si costituiva l'avv. negando ogni responsabilità e resistendo alle domande, nonché CP_1 chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al versamento dell'importo di €
21.394,32, relativo a compensi maturati per ulteriore attività di natura stragiudiziale, vertente in merito ad una trattativa per la vendita di un immobile in favore di tale sig. e ad un CP_5 decreto ingiuntivo emesso a favore del Condominio Umberto I° per spese condominiali scadute.
Attesa la domanda riconvenzionale, gli attori proponevano reconventio reconventionis perché venisse altresì accertata la responsabilità della professionista nello svolgimento dell'indicata attività stragiudiziale, con conseguente elisione di ogni ragione di credito a questa relativa.
Chiamata in manleva dalla convenuta, si costituiva anche Controparte_2
, sollevando eccezioni sull'operatività della garanzia di polizza e sulla violazione del
[...] patto di gestione della lite, nel merito associandosi alle difese dell'assicurata.
2. Con sentenza n. 2104/2023, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 26.10.2023, il
Tribunale di Padova rigettava le domande attoree e accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta.
14 A tale apprezzamento il giudice di primo grado perveniva sulla base delle emergenze istruttorie, dopo aver osservato, in estrema sintesi:
- che non risultava fondata la doglianza secondo cui i procedimenti patrocinati dall'avv. CP_1 erano stati “promossi inutilmente, poiché il legale doveva sapere che la tesi dell'esistenza della comunione, posta a fondamento di tutte le domande giudiziali, era infondata, considerando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità inaugurato fin dalla cit. sentenza
31.01.2006 n. 2046 delle sezioni unite della Corte di Cassazione”, in quanto “se da un lato è vero che la causa petendi della comunione è risultata infondata, dall'altro lato è decisivo osservare che nei citt.
6 procedimenti erano state proposte anche altre domande e/o causae petendi – rispetto alle quali non sono stati lamentati errori professionali da parte degli attori – con la conseguenza che il nesso di causalità non può dirsi esistente”;
- che, inoltre, anche per il procedimento n. 7526/2018 “va evidenziato che la responsabilità professionale del legale va esclusa per difetto del nesso di causalità, in quanto il procedimento ha avuto ad oggetto anche l'impugnazione della delibera 7.04.2018, rispetto alla quale il giudice, nel decidere la sospensiva in data 18.12.2019, ha incidentalmente dichiarato la cessazione della materia del contendere”, con riferimento al proc. n. 7474/2019, “Non corrisponde al vero che il petitum fosse totalmente indeterminato e indeterminabile, atteso che, come emerge dalle conclusioni contenute nell'atto di citazione, era stato correttamente chiesto l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità della delibera impugnata (il giudizio non risulta essere mai stato deciso)” e, quanto al procedimento di mediazione avente ad oggetto l'impugnazione della delibera condominiale del 14.03.2016, “ un siffatto procedimento - come noto - ha sempre una sua utilità a prescindere dalla fondatezza delle ragioni esposte”;
- che gli attori non avevano tempestivamente sollevato “nessuna contestazione dotata di sufficiente specificità … in merito all'attività stragiudiziale relativa al decreto ingiuntivo portante la somma di euro 44.000,00, emesso nei confronti degli attori ed a favore del Condominio Umberto I° per spese condominiali scadute (la contestazione è stata infatti del tutto generica, v. verbale dell'udienza del
2.02.2023)”, che parimenti “nessuna contestazione dotata di sufficiente specificità” era stata opposta in merito alla congruità del compenso oggetto di domanda riconvenzionale e che, al detto riguardo, non era stata dimostrata la responsabilità professionale del patrono;
15 - che in relazione “all'affare , invece, “la cit. esiguità dell'ammontare della caparra, così CP_5 come il cit. promesso trasferimento immediato del possesso costituivano dati di comune esperienza che non necessitavano dell'ausilio di un avvocato ai fini della loro esatta comprensione, trattandosi di elementi che attengono alla valutazione della convenienza economica del contratto e che - come tali - rientrano nella piena discrezionalità della parte interessata. Quanto all'assegno risultato rubato, è incontestato che esso venne consegnato agli attori e che il giorno successivo alla scoperta della sua origine, l'avv. si recò in banca con gli attori. È sempre pacifico (nonché provato CP_1 documentalmente) che la proposta irrevocabile 12.09.2019 di venne accettata dagli CP_5 attori il 25 e che l'8 ottobre successivo quest'ultimo e gli attori stessi concordarono la risoluzione consensuale dell'accordo, senza null'altro pretendere reciprocamente. L'immobile degli attori, pertanto, rimase “vincolato” solo dal 25.09 all'8.10.2019 successivo, sicché, sotto il profilo prettamente risarcitorio, appare difficilmente comprensibile - ex art. 116, secondo comma, c.p.c. -
l'assunto attoreo secondo cui essi - per colpa dell'avv. - avrebbero perso quasi due anni e non CP_1 meglio specificate favorevoli occasioni di vendita, essendo riusciti a vendere l'immobile solo il
29.01.2021 al prezzo di euro 500.000,00”.
3. Avverso tale sentenza hanno interposto gravame i sig.ri , deducendo la nullità della Parte_1 sentenza e criticando la decisione del Tribunale per aver: i) rigettato la loro domanda risarcitoria
“sulla base, non consentita, di questioni rilevate d'ufficio, ritenute decisive, e sulla base, parimenti non consentita, di deduzioni tratte dai documenti versati in atti ma non specificate, o altrimenti sollecitate, dalla parte che ne è rimasta favorita”; ii) omesso di pronunciare relativamente all'exceptio doli generalis da essi tempestivamente opposta alla domanda riconvenzionale della convenuta.
Si è costituita l'avv. insistendo per rigetto dell'appello e la conferma della decisione del CP_1
Tribunale, ribadendo la richiesta, in denegata ipotesi, di essere integralmente manlevata dalla propria compagnia assicuratrice e rinnovando comunque le istanze istruttorie non accolte in prime cure.
Si è altresì costituita , chiedendo del pari di Controparte_2 rigettare l'appello, perché inammissibile o comunque infondato, ribadendo in ogni caso le eccezioni d'inoperatività della garanzia di polizza.
16 4. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del
09.05.2025 e del 13.05.2025, è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
5. Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono la nullità della sentenza, lamentando che il Tribunale sia addivenuto al rigetto della domanda risarcitoria “sulla base, non consentita, di questioni rilevate d'ufficio, ritenute decisive, e sulla base, parimenti non consentita, di deduzioni tratte dai documenti versati in atti ma non specificate, o altrimenti sollecitate, dalla parte che ne è rimasta favorita (cfr. Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385)”, laddove la convenuta nulla aveva contestato rispetto alla ricostruzione fornita dagli attori.
Gli appellanti, poi, aggiungono i seguenti rilievi:
- “è di evidenza palmare che la ragion d'essere degli atti di citazione a firma avv. relativi ai CP_1 procedimenti RG 4848/15, RG 11400/15, RG 8108/17 e RG 1660/16 (atto di citazione del
12/02/2016) sia consistita nell' erronea ed infondata convinzione dell' esistenza della comunione, anziché del condominio, e non di certo nella pretesa nullità dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale (dichiarata manifestamente infondata - cfr. RG 4848/15) o nella sua omessa comunicazione (circostanza documentalmente smentita dal Condominio Umberto I° - cfr. RG
8108/17) o, ancora, nella rimozione di un' auto parcheggiata in area cortilizia e negli interventi riparativi da infiltrazioni (cfr. RG 11400/15) o, infine, nella sostituzione di una delibera assembleare con altra successiva (cfr. RG 1660/16), tanto più che le domande "altre" dipendevano logicamente e giuridicamente dal previo riconoscimento dell'esistenza della comunione”;
- nel procedimento RG 5684/18 la carenza di legittimazione passiva del Condominio aveva comportato la compensazione delle spese di lite, anziché la relativa rifusione in loro favore;
- nel procedimento RG 7526/18 la cessazione della materia del contendere rispetto alla delibera
07/04/2018 rivelava, in realtà, l'ennesimo errore professionale della convenuta, che aveva provveduto ad impugnare una delibera assembleare già integralmente sostituita da quella successiva del 27/08/2018, anch'essa oggetto di impugnazione;
che, quanto al procedimento RG
7474/19, le argomentazioni del giudice di prime cure non escludevano l'incontestata infondatezza e temerarietà del procedimento azionato.
17 6. Il primo motivo d'appello è inammissibile, oltre che infondato, in quanto non sottopone a specifica critica l'iter logico giuridico posto a base della sentenza, ma si limita a ribadire le circostanze dedotte in prime cure e a prospettare la nullità della sentenza, sul presupposto che il
Tribunale abbia violato il canone di cui all'art. 112 c.p.c. (norma evocata, peraltro, solo nelle conclusioni dell'atto di gravame), senza confrontarsi, se non genericamente, con le analitiche considerazioni espresse nel provvedimento impugnato.
La motivazione della sentenza, invero, si concentra tutta sull'accertamento della relazione tra i danni asseritamente patiti dai clienti e la condotta inadempiente della professionista e, in quest'ambito, il Tribunale, dopo aver proceduto ad un compiuto esame dei documenti prodotti dagli attori, gravati ex art. 2697 c.c. dell'onere di provare i fatti posti a fondamento della loro azione, è giunto ad escludere la responsabilità della convenuta proprio in virtù dell'assenza del nesso causale.
Si tratta di ragionamento corretto e conforme alla giurisprudenza, unanime nel ritenere che per configurare la responsabilità professionale dell'avvocato non sia sufficiente la prova dello svolgimento negligente o imperito del mandato, risultando necessario che il cliente dimostri anche la sussistenza del nesso eziologico tra il lamentato inadempimento e il danno subito (da ultimo,
Cass., Sez. 2, Ord. 05/09/2024, n. 23900).
In tale contesto, la censura di nullità degli appellanti si palesa inconferente rispetto alla soluzione accolta dal giudice di prime cure, che non ha dato luogo ad alcun rilievo officioso di questioni nuove, ma ha giustamente provveduto all'accertamento degli elementi costitutivi del diritto vantato dagli attori, verificando, sulla base dei documenti introdotti dalle stesse parti cui incombeva il relativo onere probatorio, l'insussistenza del nesso causale.
Peraltro, il motivo di gravame deve essere letto in relazione alle conclusioni rassegnate nello stesso atto d'impugnazione, che deducono la mancata concessione di un termine sulle “questioni rilevate d'ufficio”, in contrasto con l'art. 101 c.p.c., norma che tuttavia non risulta pertinente al caso di specie, dato che l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma del citato articolo, “riguarda le questioni di fatto, ovvero le questioni miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero
18 una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese” (v. Cass., Sez. 3, 09/01/2024, n.
822, che ha ritenuto infondata analoga censura in un caso in cui, nell'ambito di azione esercitata ex art. 2051 c.c., il giudice aveva rilevato d'ufficio il caso fortuito, tale da elidere il nesso causale tra la res e il danno).
Correttamente, poi, la decisione si è fondata sui documenti dimessi dagli attori, là dove non è ammesso alla parte, la quale abbia prodotto un documento in giudizio, di scinderne il contenuto, per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lei contrari, poiché la rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta la conseguenza che esso debba essere integralmente utilizzato dal giudice, sia a favore, sia contro la parte che ha prodotto il documento o chiesto l'ammissione del mezzo istruttorio (cfr. Cass. Sez. I, Ord. 16/10/2023, n. 28660).
Infine, non può ritenersi che l'atteggiamento difensivo assunto dalla convenuta - che in prime cure ha negato di essere incorsa in responsabilità professionale, sostenendo di aver assolto ai propri doveri di informazione e dissuasione, rappresentando previamente ai clienti l'opinabilità della tesi relativa all'esistenza della comunione e l'esatta natura delle delibere che si andavano impugnando
- possa aver in qualche modo sollevato gli attori dall'onere di dimostrare i fatti materiali da cui desumere il nesso causale, dal momento che la non contestazione, impropriamente evocata nell'atto d'appello, va considerata come comportamento processualmente rilevante solo se riferita a circostanze espressamente e puntualmente allegate dalla controparte, e mai rispetto al ragionamento deduttivo sotteso all'affermazione del nesso suddetto, la cui esistenza, come detto, è onere di chi agisce dimostrare.
Ogni altra argomentazione degli appellanti, oltre a rimanere estranea alla censura proposta di nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. (e dunque per violazione di una norma sul procedimento), si palesa, come detto, generica, mancando un puntuale riscontro di un effettivo danno patito in rapporto eziologico con la condotta della professionista, neppure risultando confutata l'affermazione del primo giudice secondo cui, rispetto alle altre domande e/o causae petendi di cui ai procedimenti patrocinati dalla convenuta, non era stato lamentato alcun errore professionale.
7. Con il secondo motivo gli appellanti hanno impugnato il capo della sentenza che ha accolto la domanda riconvenzionale dell'avv. deducendo la nullità della decisione per non aver CP_1
19 pronunciato sull'exceptio doli generalis opposta dagli attori, in violazione dell'art. 112 c.p.c., e ribadendo che la convenuta si era determinata a richiedere ai sig.ri la somma di € Parte_1
21.394,32 solo dopo aver ricevuto l'atto di citazione, al fine di eventualmente compensarla con le pretese risarcitorie degli attori, ma nella piena consapevolezza che la sua attività “non avrebbe meritato alcun compenso, trattandosi di prestazioni (…) inutili, dannose, non funzionali agli interessi dei propri assistiti”.
In tale ambito, gli appellanti sostengono che la convenuta non ha assolto all'onere di provare l'attività professionale prestata ed ha fondato la domanda su un mero sollecito di pagamento del tutto generico, richiamando anche giurisprudenza secondo cui “l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista sorge ove questa muova da un conteggio preciso e dettagliato, e non da un importo complessivo e globale” (cit. Cass. 10/01/2023, n. 357).
8. Anche tale motivo si palesa inammissibile, oltre che privo di fondamento, atteso che non si confronta con gli argomenti logico giuridici espressi dal Tribunale, che permangono idonei a sostenere la pronuncia.
Secondo l'assunto, la violazione del principio di corrispondenza di cui all'art. 112 c.p.c. andrebbe rinvenuta nell'omissione di pronuncia, costituente un error in procedendo del giudice che, tuttavia non sussiste allorché la domanda o l'eccezione non espressamente trattata possa considerarsi assorbita dalla decisione e implicitamente rigettata, perché incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.
E tale è il caso di specie, in cui deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto dell'exceptio doli, che si poneva all'evidenza in termini incompatibili con la decisione assunta dal giudice in merito alla reconventio reconventionis degli attori e con l'accoglimento della domanda di adempimento formulata dalla convenuta, alcun abuso o violazione della buona fede potendo configurarsi in relazione all'esercizio di un diritto di cui viene riconosciuto il fondamento.
A quest'ultimo proposito, all'esito della disamina degli atti va confermato che in prime cure gli appellanti non hanno contestato, se non in modo generico, lo svolgimento degli incarichi di cui alla domanda riconvenzionale, né nella presente sede hanno dedotto alcunchè con riguardo alla documentazione prodotta dalla convenuta a comprova dell'attività prestata o contrastato le
20 ragioni che hanno condotto il Tribunale a disattendere ogni ipotesi di una responsabilità della convenuta nella gestione della pratica relativa all'immobile, come sopra riportate al punto 2.
Anche sotto il profilo del quantum, d'altra parte, non risulta che gli appellanti abbiano dato corso ad alcuna contestazione specifica, non essendo tale l'affermazione che nulla è dovuto, tanto più in un contesto in cui, contrariamente a quanto sostenuto, ai medesimi erano stati trasmessi promemoria nient'affatto indeterminati, in allegato alla raccomandata di sollecito del 30.09.2022, contenenti il dettaglio degli importi dovuti per ciascuna delle due pratiche e l'indicazione di compensi in misura che appare congrua rispetto ai parametri ministeriali previsti per l'attività stragiudiziale e ai valori in discussione (doc. 8 fascicolo di primo grado dell'appellata).
9. L'appello va dunque respinto, con assorbimento di ogni altra questione, anche in merito alle istanze istruttorie e alla chiamata in garanzia.
10. Non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza dell'avv. finalizzata alla CP_1 cancellazione ex art. 89 c.p.c. di espressioni asseritamente offensive utilizzate dalla difesa degli appellanti, dato che le espressioni, per quanto aspre, appaiono intese solo a sostenere le tesi difensive, e non ad offendere l'appellata.
11. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate - tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria, applicando i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento di cui al d.m. n. 147/2022 per le fasi introduttiva e di studio e i valori minimi per la fase decisionale, semplificata dal mancato deposito di comparsa conclusionale da parte degli appellanti - a favore di entrambe le parti appellate (sul principio che “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda" cfr. Cass. n. 6144/2024).
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, sicché gli appellanti devono versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
21 definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai sig.ri e Pt_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 2104/2023 del Tribunale di Padova, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese del grado in favore dell'avv. e di Controparte_1 Controparte_2
, liquidate in € 7.440,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali (15%),
[...]
IVA e CPA;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in ZI, nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Consigliere est. La Presidente
EF BB OT SE
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di ZI, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa OT SE Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa EF BB Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2171/2023 R.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Coin del Foro di Padova (PEC:
e dall'avv. Nunzia Aceto del Foro di Pescara (PEC: Email_1
ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda Email_2 appellanti contro
AVV. c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maturo del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio (PEC: Email_3 appellata e contro
(c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ferraro del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio (PEC: ) Email_4 appellata
1 oggetto: appello avverso la sentenza n. 2104/2023 del Tribunale di Padova depositata il
26/10/2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
PE GLI APPELLANTI E : Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecce.ma Corte d'Appello di ZI, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello spiegato con il presente atto e per i motivi tutti dedotti in narrativa, riformare la sentenza appellata e per l'effetto:
i. in via principale, accogliere le domande spiegate dagli attori, e Parte_1 [...]
, ai danni di , quali precisate all'udienza del 26.10.2023 dinanzi il Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Padova, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, e, in ogni caso ii. dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Padova n. 2104/2023 ai sensi degli artt. 161, comma 1, 101, comma 2, e 112 c.p.c. per avere il Tribunale deciso sulla base di questioni rilevate d' ufficio senza avere previamente assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie sulle medesime questioni;
iii. dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Padova n. 2104/2023 ai sensi degli artt. 161, comma 1, e 112 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di pronunciare relativamente all' exceptio doli generalis tempestivamente opposta dagli appellanti;
iv. condannare al pagamento in favore di e della Controparte_1 Pt_2 Parte_1 somma di € 75.498,61, a titolo di danno emergente, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.p.c., a titolo di lucro cessante, in conseguenza dell' inadempimento contrattuale di cui la si è resa CP_1 responsabile;
v. rigettare la domanda riconvenzionale di perché infondata in fatto e in diritto o Controparte_1 perché fondata l' exceptio doli generalis tempestivamente opposta dagli attori.”
Gli avv.ti Angelo Coin e Nunzia Aceto, inoltre, contestano, per quanto in contrasto con i propri assunti difensivi, le deduzioni, conclusioni e produzioni documentali avversarie.
Dichiarano, infine di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate”.
PE L'TA AVV. Controparte_1
“N ME
2 Voglia la Corte d'appello di ZI, rigettare la proposta impugnazione con conferma dell'impugnata sentenza. Si ripropongono, comunque, di seguito per scrupolo le conclusioni in primo grado, anche ai fini di evitarne la decadenza ai sensi dell'art. 346 c.p.c., delle quali si chiede l'accoglimento: Voglia la Corte d'appello di ZI, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti,
Nel ME nei confronti degli attori sigg.ri : Parte_1
In via principale: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto;
Egualmente in via principale: condannare i sigg.ri (c.f. e Parte_1 C.F._1
(c.f. a pagare all'Avv. (c.f. Parte_2 C.F._2 Controparte_1
la somma di € 21.394,32 per compensi professionali;
C.F._3
In via subordinata: nella denegata ipotesi che l'Assicurazione terza chiamata non sia condannata, come richiesto, a tenere completamente indenne e manlevata l'Avv. (c.f. Controparte_1
, qualora la convenuta dovesse essere condannata al pagamento di una C.F._3 qualche somma a favore degli attori, compensare i crediti degli attori con il controcredito accertato a favore dell'avv. con condanna dei sigg.ri (c.f. e CP_1 Parte_1 C.F._1
(c.f. a pagare all'Avv. (c.f. Parte_2 C.F._2 Controparte_1
il residuo;
C.F._3
Nel ME nei confronti della terza chiamata Controparte_2
In via principale: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità dell'Avv. CP_1
(c.f. nella causazione dei danni lamentati da parte degli sigg.ri
[...] C.F._3 [...]
(c.f. e (c.f. , accertata la Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 vigenza ed efficacia della polizza assicurativa per responsabilità professionale N° IPA0001123/R.C. con , Piazza Vetra, 17 – 20123 MI, , p.i. n. Controparte_2 CP_2
, c.f. n. , condannare , P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Vetra, 17 – 20123 MI, Italia,
(p.i. n. - c.f. n. ), a tenere completamente manlevata e indenne l'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
(c.f. da ogni domanda avanzata nei suoi confronti, e a Controparte_1 C.F._3 rifondere alla stessa ogni e qualsiasi somma ella fosse condannata a pagare in conseguenza dei fatti per cui è causa, ivi comprese le spese di difesa;
In VIA ISTRUTTORIA:
3 nella denegata ipotesi che i fatti dedotti dalla convenuta non siano ritenuti già provati e la Corte voglia aprire alla fase istruttoria, quanto alle domande attoree, la prova per interpello e testimoni sui seguenti capitoli:
1. “Vero che fin dal primo incontro l'Avv. ebbe a far presente ai signori che, anche CP_1 Parte_1 se l'atto di divisione del 1958 poteva sottrarre al condominio l'area scoperta, in alcun modo poteva essere negata l'esistenza del condominio stesso in relazione al fabbricato”;
2. “Vero che nel maggio 2015 l'Avv. ebbe a riferire al Notaio la volontà dei signori CP_1 Per_1
di negare in toto l'esistenza del condominio e a chiederle di intervenire per convincerli a Parte_1 proporre almeno una domanda subordinata relativamente alla contestazione delle tabelle millesimali”;
3. “Vero che nonostante il diverso consiglio del legale la signora si oppose alla Parte_1 formulazione di tale domanda subordinata ed affermò che “non doveva essere lasciata alcuna possibilità al condominio”;
4. “Vero che i signori hanno chiesto ed ottenuto che ogni atto venisse loro inviato per Parte_1 controllo prima del deposito”;
5. “Vero che più volte, in particolare dopo il passaggio in giudicato della sentenza che accertava l'esistenza del condominio, il legale consigliò ai signori di partecipare alle assemblee Parte_1 condominiali, ricevendo sempre un netto rifiuto”;
6. “Vero che nel periodo 2015-2019 gli attori sottoposero alla legale vari tipi di problematiche, e a periodi gli incontri e i colloqui telefonici erano quasi quotidiani”;
7. “Vero che l'Avv. nella prima metà del 2016 fu incaricato di seguire la trattativa con il sig. CP_1
per la compravendita dell'immobile al prezzo di € 1.030.000,00, al fine di valutare la Per_2 fattibilità e la convenienza di tale operazione”;
8. “Vero che tale trattativa per la vendita al sig. prevedeva il parziale pagamento del Per_2 prezzo mediante permuta di un'abitazione in Legnaro”;
9. “Vero che emersero alcune criticità in relazione alla permuta, poiché per potervi pervenire pianamente si rendevano necessarie la risoluzione consensuale di una donazione e si doveva inoltre procedere alla riunione di usufrutto e alla rinuncia ad un'azione di riduzione circa la villetta in
Legnaro”;
4 10.“Vero che in data 19.4.2016 vi fu un accesso presso la villetta in Legnaro, presenti l'Avv. i CP_1 signori e l'Ing. , al fine di valutare l'immobile e la convenienza della sua Parte_1 Per_3 acquisizione”;
11.“Vero che vi furono vari incontri presso la sede dell presenti l'Avv. Parte_3
i signori ed il Geom. e, in due occasioni, anche il sig. ”; CP_1 Parte_1 Per_4 Per_2
12.“Vero che il sig. era disposto ad acquistare l'immobile a condizione che alcune parti Per_2 dello stesso fossero acquisite da altri condomini”;
13.“Vero che tra inizio maggio e fine giugno 2016 vi furono vari incontri nello studio del Notaio
con l'Avv. al fine di individuare il modo migliore per risolvere i problemi che si erano Per_1 CP_1 presentati sia in relazione alla permuta sia nella compravendita dell'immobile dei sigg.ri e Parte_1 predisporre l'atto”;
14.“Vero che a tali incontri parteciparono in più occasioni anche i signori e in alcune Parte_1 occasioni in Geom. ”; Per_4
15.“Vero che si pervenne, alla fine, alla redazione delle proposte in atti, che le si rammostrano (all.
04)”.
16.“Vero che, stante i pessimi rapporti esistenti tra i signori ed i condomini, il Notaio Parte_1
ebbe a dire all'Avv. che, per la stipula, visto che la sottoscrizione delle proposte Per_1 CP_1 doveva essere contestuale, avrebbe preferito farli accomodare in stanze adiacenti”;
17.“Vero che quando l'affare sembrava ormai concluso e si stava fissando la data della stipula il sig.
si ritirò a causa di contrasti tra i condomini che avrebbero dovuto acquisire porzioni di Per_2 immobile”;
18.“Vero che nell'estate 2017 l'Avv. fu incaricato di contattare il difensore del condominio per CP_1 tentare una soluzione del contenzioso relativo alle infiltrazioni lamentate dall'Avv. Nardacchione e i sigg.ri la pregarono di accompagnarli in loco per verificare personalmente la situazione in Parte_1 modo da spiegare al collega lo stato dei luoghi”;
19.“Vero che vi fu un primo sopralluogo con i signori per verificare lo stato dei luoghi Parte_1 interessati dalle infiltrazioni lamentate dall'avv. Nardacchione”;
20.“Vero che vi fu poi un secondo sopralluogo con i signori ed il sig. , titolare di Parte_1 CP_3 un'impresa di loro fiducia”;
5 21.“Vero che, successivamente, la convenuta ebbe molti colloqui con l'Avv. Gravagna e con i sigg.ri
”; Parte_1
22.“Vero che, alla fine, fu ottenuto il risultato voluto dai signori e l'Avv. Nardacchione Parte_1 accettò di assumersi le spese dei lavori di ripristino della guaina e risistemazione del lastrico solare”;
23.“Vero che nel 2017 l'Avv. fu incaricato di contattare il difensore del condominio per CP_1 affrontare il problema relativo alla manutenzione della parete dell'edificio che dà sul canale, per la quale essi desideravano che i lavori fossero eseguiti da impresa di loro fiducia”;
24.“Vero che i signori erano disposti a contribuire alle spese al 50%, secondo le regole Parte_1 della comunione”;
25.“Vero che l'avv. contattò l'avv. Gravagna, legale del condominio, per rappresentargli la CP_1 disponibilità dei sigg.ri ”; Parte_1
26.“Vero che vi fu un sopralluogo a cui parteciparono l'avv. l'avv. Gravagna, i sigg.ri CP_1
e l'Amministratore del condominio per la questione della parete sul canale”; Parte_1
27.“Vero che all'esito del sopralluogo vi furono vari colloquio telefonici tra l'avv. e l'avv. CP_1
Gravagna, e tra il legale e la signora e la trattativa si concluse con l'accordo che il lavoro Parte_1 sarebbe stato eseguito dalla ditta del sig. , indicata dai sig.ri , e che il costo sarebbe CP_3 Parte_1 stata sopportato al 50% da questi e al 50% dal condominio”;
Si indicano a Testi il Geom. , presso via Roma - Padova, sui capitoli da 7 a 15 Per_4 Parte_3
e 17; il notaio dott.ssa , via Marsala - Padova sui capitoli da 1 a 17; l'Avv. Persona_5
DI Gravagna via Einaudi 15 – ME ZI e NA LE, presso 2P Amministrazioni, via
Sabin 3 – Vigodarzere (PD) sui capitoli da 18 a 27.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dei sigg.ri , ammettere prova per Parte_1 interpello e testimoni sui capitoli che seguono:
28. “Vero che i primi giorni di aprile 2019 i signori comunicarono all'Avv. che Parte_1 CP_1
l'Agenzia Immobiliare La Piramide, che da tempo aveva in vendita l'immobile, aveva loro proposto di considerare un diverso modo di operare per riuscire ad ottenere il corrispettivo desiderato”;
29.“Vero che la soluzione che avrebbe potuto interessare alcuni clienti dell'Agenzia consisteva nella ristrutturazione dell'intero immobile ancora in proprietà ai signori e cessione di una parte Parte_1
6 già ristrutturata, in modo che i NO avrebbero poi potuto vendere la parte che sarebbe loro rimasta, già ristrutturata”;
30.“Vero che di fronte alle spiegazioni dei signori l'Avv. manifestò subito una Parte_1 CP_1 posizione negativa, evidenziando tutti i rischi che una simile operazione presentava”;
31.“Vero che i signori chiesero allora all'Avv. di fissare un appuntamento con il Parte_1 CP_1
Notaio per valutare insieme l'operazione loro ipotizzata”. Persona_5
32.“Vero che il pomeriggio del 9 aprile 2019 ci fu un incontro presso lo studio del Notaio , Per_1 presenti il Notaio, i signori e l'Avv. nel corso del quale il Notaio ebbe a sollevare gli Parte_1 CP_1 stessi dubbi e le stesse questioni già evidenziate dall'Avv. e a sconsigliare pertanto il tipo di CP_1 operazione proposta”;
33.“Vero che i signori ritennero ugualmente di fissare un appuntamento presso la Parte_1
Piramide e chiesero all'avv. di contattare il geom. per concordare la data per un CP_1 CP_4 incontro”;
34. “Vero che l'11 aprile 2019 vi fu un incontro presso gli uffici dell'agenzia immobiliare La Piramide tra i signori e , l'Avv. d il Geom. ; Pt_1 Parte_2 CP_1 CP_4
35.“Vero che in quell'occasione il Geom. ebbe a ribadire che, nonostante per oltre 2 anni lo CP_4 avesse proposto a più persone, non vi era stato interesse per l'immobile di proprietà dei signori
, e non riteneva che la vendita dell'immobile alle condizioni da questi richieste fosse Parte_1 possibile”;
36.“Vero che il geom. ebbe invece a proporre la diversa soluzione che, disse, avrebbe potuto CP_4 interessare alcuni suoi clienti, consistente nella ristrutturazione dell'intero immobile ancora in proprietà ai signori e cessione di una parte già ristrutturata, in modo che i signori Parte_1
avrebbero poi potuto vendere la parte che sarebbe loro rimasta, già ristrutturata”; Parte_1
37.“Vero che l'Avv. rilevò che in questo modo tutti i rischi sarebbero rimasti a carico dei CP_1 signori , sia in caso di fallimento dell'appaltatore, sia in caso di interruzione dei lavori, sia Parte_1 in caso di danni procurati a terzi, mentre non vi era alcuna garanzia riguardo al risultato dei lavori, ai tempi necessari, alla vendita ed al corrispettivo che avrebbero potuto ricavare, e sconsigliò pertanto ancora una volta l'operazione proposta”;
7 38.“Vero che in quell'occasione i signori dissero al Geom. che portasse pure gli Parte_1 CP_4 interessati a visitare l'immobile”;
39.“Vero che il 17 aprile 2019 vi furono le visite di due possibili interessati all'immobile”.
40.“Vero che nel periodo metà aprile – primi giugno 2019 vi furono altri incontri e telefonate e dopo qualche tempo il Geom. comunicò di avere un interessato”; CP_4
41.“Vero che l'avv. nuovamente sconsigliò l'operazione ribadendone i rischi, ma i signori CP_1
dissero al Geometra di procedere”; Parte_1
42.“Vero che a inizio giugno 2019 il Geom. chiamò l'Avv. per comunicare che a giorni CP_4 CP_1 avrebbe potuto finalmente presentare una proposta”;
43.“Vero che il 18 giugno 2019 ci fu un incontro presso La Piramide, presenti il Geom. i signori CP_4
, l'avv. ed il sig. nel corso del quale l'avv. ribadì tutte le proprie Parte_1 CP_1 CP_5 CP_1 riserve e sconsigliò l'operazione”;
44.“Vero che, terminato l'incontro i signori pregarono l'Avv. di fissare un Parte_1 CP_1 appuntamento con il notaio ”; Per_1
45.“Vero che il 20 giugno 2019 vi fu un incontro presso il notaio tra lo stesso, i signori Per_1
e l'Avv. nel corso del quale fu esaminata la proposta ed il notaio concordò con Parte_1 CP_1
l'avv. ui problemi ed i rischi dell'operazione proposta e la sconsigliò”. CP_1
46.“Vero che l'avv. comunicò al geom. che i signori non erano interessati ad CP_1 CP_4 Parte_1 un'operazione che prevedesse il pagamento del prezzo in forma di ristrutturazione e che, pertanto, un'operazione di tal genere non era d'interesse”;
47.“Vero che ci furono successivamente varie telefonate tra l'Avv. e i signori e tra il CP_1 Parte_1 legale e il Geom. nel corso delle quali il legale fece presente che i signori intendevano CP_4 Parte_1 cedere l'immobile solo a fronte di un pagamento in denaro”;
48.“Vero che ad inizio luglio 2019 il Geom. comunicò all'avv. che il sig. era CP_4 CP_1 CP_5 disponibile a considerare l'acquisto del compendio immobiliare per la somma di € 900.000,00, ma sempre considerando una ristrutturazione dei beni prima della vendita”;
49.“Vero che il 2 luglio 2019 i signori incontrarono l'avv. nello studio di questa, che Parte_1 CP_1 li rese edotti di quanto riferitole dal Geom. ; CP_4
8 50.“Vero che il 5 luglio 2019 vi fu un nuovo incontro presso la Piramide tra i signori , l'Avv. Parte_1 il geom. ed il sig. durante il quale il legale ribadì tutte le proprie perplessità CP_1 CP_4 CP_5 in ordine ad un'operazione del tipo proposto”;
51.Vero che in data 12 luglio 2019 vi fu un incontro presso La Piramide, presenti il Geom. i CP_4 signori , l'avv. durante il quale il geometra espose il progetto del sig. ed Parte_1 CP_1 CP_5
i tempi da questo proposti e, in particolare, comunicò quale fosse il progetto per il piano interrato e l'area scoperta prospiciente il canale”;
52.“Vero che, successivamente vi furono varie telefonate tra il geom. e l'Avv. per CP_4 CP_1 concordare il testo della proposta, con particolare riferimento alla necessità che il sig. CP_5 stipulasse un'adeguata assicurazione, permettesse ai signori di far affiancare il Direttore Parte_1
Lavori da un proprio tecnico e se ne assumesse il costo, si assumesse il costo di tutti i lavori deliberati dall'assemblea condominiale”;
53.“Vero che ii 17 luglio 2019 vi fu un nuovo incontro tra l'Avv. e i signori , nel corso CP_1 Parte_1 del quale questi comunicarono al legale che vi era un problema in relazione all'area scoperta, poiché il Comune ne rivendicava la demanialità, ed esibirono le ordinanze del comune di Padova notificate in data 15.12.2005 e 27.2.2009”;
54.“Vero che il legale fece presente che essi non avrebbero potuto cedere “il piano interrato con prospiciente area scoperta lungo il canale” come indicato nella bozza nel frattempo fatta avere dal
Geom. e poiché tale area era ritenuta importante nel progetto del egli avrebbe CP_4 CP_5 dovuto essere messo a conoscenza del problema”;
55.“Vero che in quell'occasione l'avv. fu incaricata di chiedere un appuntamento al Notaio CP_1
per esaminare insieme il problema relativo all'area prospiciente il canale, incontro che si Per_1 tenne il successivo 23 luglio 2019 presso lo studio di questi, nel corso del quale il Notaio confermò quanto già esposto dal legale”;
56.“Vero che il 18 luglio vi fu un incontro tra l'avv. e i signori , durante il quale CP_1 Parte_1 questi le esibirono ulteriore documentazione relativa all'area prospiciente il canale”;
57.“Vero che poi, sempre il 18 luglio 2019, l'avv. incontrò il geom. per discutere la bozza CP_1 CP_4 di proposta e accennò che potevano esserci problemi in relazione allo scoperto fronte canale”;
9 58.“Vero che nei giorni successivi vi furono vari colloqui telefoni tra l'Avv. ed i signori CP_1
e tra il legale ed il Geom. in relazione ad ulteriori aspetti della proposta del sig. Parte_1 CP_4
; CP_5
59.“Vero che in occasione dell'incontro presso il notaio l'Avv. fu incaricata di Per_1 CP_1 contattare il Geom. ed esporgli esattamente il problema relativo allo scoperto fronte canale”; CP_4
60.“Vero che il 23 luglio 2019 l'Avv. telefonò al Geom. chiedendogli un appuntamento, CP_1 CP_4 che avvenne il giorno stesso, e che in quell'occasione espose al Geometra che il Comune rivendicava la demanialità dell'area prospiciente il canale, area che sembrava volesse in parte rimuovere per ampliare il canale stesso”;
61.“Vero che il 25 luglio 2019 ci fu un incontro presso La Piramide, presenti il Geom. i signori CP_4
, l'avv. ed il sig. nel corso del quale questo precisò che l'area era molto Parte_1 CP_1 CP_5 importante per lui e avrebbe pertanto incaricato i suoi professionisti di fare i necessari accertamenti presso il Comune”;
62.“Vero che nei giorni successivi vi furono ulteriori contatti tra il legale e il Geom. ; CP_4
63.“Vero che i primi giorni di settembre 2019 il Geom. ebbe a contattare l'Avv. CP_4 CP_1 comunicandole che il sig. era ugualmente disponibile all'acquisto ma riducendo il prezzo CP_5
a € 800.000,00, e che entro breve avrebbe formulato la proposta”;
64.“Vero che in data 11.9.2019 vi fu un incontro tra l'Avv. e i signori , nel corso del CP_1 Parte_1 quale il legale comunicò quanto riferitole dal geom. e nuovamente evidenziò i rischi di tale CP_4 operazione, ma i signori le chiesero di fissare un appuntamento”; Parte_1
65.Vero che il 17 settembre 2019, dopo un incontro tra il legale e i signori , vi fu un Parte_1 incontro presso La Piramide - presenti il sig. il Geom. i signori e l'avv. CP_5 CP_4 Parte_1
- in occasione del quale venne esibita ai signori la proposta firmata dal sig. CP_1 Parte_1
e ne venne consegnata copia. CP_5
66.Vero che in data 25 settembre 2019, dopo un incontro tra il legale ed i signori , vi fu un Parte_1 incontro presso La Piramide, presenti il sig. il Geom. i signori e l'avv. CP_5 CP_4 Parte_1
e in quell'occasione il legale nuovamente manifestò il proprio dissenso sull'operazione CP_1 proposta facendo presente che a fronte di un importo minimo i signori si sarebbero Parte_1 obbligati a lungo senza garanzia”;
10 67.“Vero che nonostante ciò la signora volle proseguire e la proposta fu sottoscritta per Parte_1 accettazione”;
68.“Vero che il 26 settembre 2019 l'Avv. accompagnò i signori a Montegrotto CP_1 Parte_1 presso la Banca emittente l'assegno loro consegnato, per avere chiarimenti poiché la richiesta del bene fondi aveva avuto esito negativo”;
69.“Vero che in quell'occasione fu comunicato che l'assegno risultava rubato”;
70.“Vero che l'Avv. telefonò immediatamente al Geom. riferendogli di essere in Banca, CP_1 CP_4 comunicandogli quanto saputo dal direttore e chiedendo un immediato appuntamento”;
71.“Vero che in data 27 settembre 2019 vi fu un incontro presso La Piramide, presenti il Geom. i CP_4 signori , l'avv. durante il quale il geom. offrì un assegno in sostituzione”; Parte_1 CP_1 CP_4
72.“Vero che l'avv. disse, all'incontro del 27.9.2019, che pretendeva la risoluzione dell'accordo CP_1
e che ove il sig. non vi avesse aderito avrebbe tutelato i suoi clienti in ogni sede”; CP_5
73.“Vero che in seguito il Geom. comunicò che il sig. aderiva alla risoluzione CP_4 CP_5 consensuale dell'accordo”;
74.“Vero che l'Avv. predispose l'atto di risoluzione, chiedendo che le venisse trasmesso via CP_1 mail”;
75.“Vero che detto atto le fu trasmesso in data 4 ottobre 2019”;
76.“Vero che in data 4 ottobre 2019 vi fu un incontro presso lo studio dell'avv. con i signori CP_1
durante il quale essi visionarono e sottoscrissero l'atto di risoluzione”. Parte_1
77.“Vero che in quell'occasione l'avv. telefonò al geom. riferendogli che l'atto era stato CP_1 CP_4 sottoscritto e chiedendo un appuntamento”;
78.“Vero che in data 8 ottobre 2019 vi fu un incontro presso La Piramide, presenti il Geom. i CP_4 signori , l'avv. e in quell'occasione furono scambiati gli atti di risoluzione Parte_1 CP_1 sottoscritti e restituito l'assegno”;
Si indicano a testi il Geom. presso Agenzia Immobiliare la Piramide via Belfiore 2 - Padova sui CP_4 capitoli da 28 a 29, da 33 a 43, da 46 a 48, da 50 a 52, da 57 a 58, da 60 a 67, da 70 a 75, da 77 a 78; il notaio dott.ssa Via Marsala - Padova, sui capitoli da 31 a 33, da 43 a 45, Persona_5 da 54 a 55 e 59.
11 79.“Vero che nel novembre 2019 i signori incaricarono l'Avv. di prendere contatto Parte_1 CP_1 con l'Avv. Gravagna per proporre un pagamento dilazionato della somma portata dal decreto ingiuntivo loro notificato, decurtata di quella relativa all'ascensore, a fronte della rinuncia all'opposizione al decreto ingiuntivo stesso”;
80.“Vero che l'Avv, prese contatto con l'Avv. Gravagna per comunicargli che - in relazione al CP_1 decreto ingiuntivo da questo notificato ai signori per conto del Condominio Umberto I° 23 Parte_1
- i signori non avrebbero proposto opposizione al decreto medesimo se il Condominio Parte_1 avesse accettato di stralciare dalla somma richiesta quella relativa alle spese per l'istallazione dell'ascensore ed avesse consentito al pagamento dilazionato della somma residua”;
81.“Vero che seguirono, tra fine novembre e dicembre 2019, vari contatti telefonici tra l'Avv. e CP_1
l'Avv. Gravagna, anche in relazione alla somma da stralciare e ai termini della dilazione di pagamento, che i signori chiedevano di iniziare dal 31 gennaio 2020 e protratta per 4 Parte_1 rate, mentre il condominio chiedeva la prima rata subito ed una seconda al 30 gennaio”;
82.“Vero che, all'esito degli stessi, si raggiunse l'accordo in forza del quale il Condominio accettava a saldo del decreto ingiuntivo la somma di € 21.496,69, da pagarsi in tre rate mensili di uguale importo a partire dal 30 dicembre 2019”.
Si indica a teste l'Avv. DI Gravagna via Einaudi 15 – ME ZI per tutti i capitoli di prova formulati.
Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. disporre la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle seguenti espressioni, sconvenienti e offensive:
“Non, però, per l'Avv. che invece di astenersi o di dissuadere formalmente gli attori dal CP_1 proseguire oltre, si prodigava, anche in questo caso, con la fattiva e ingannevole presenza del Notaio
, in proditorie e, come detto, dannose prestazioni, unicamente finalizzate, come si è poi in Per_1 questa sede appurato, a tentare di lucrare una cospicua parcella in danno di e Pt_2 [...]
” (in calce a pag. 2 della comparsa di costituzione di nuovo procuratore 10.05.2023 a firma Parte_1 avv. Aceto);
“Non per l'avv. che, diversamente, invece di astenersi o di dissuadere gli attori dal proseguire CP_1 oltre, si prodigava, anche qui, con la fattiva presenza del notaio , in dannose prestazioni, Per_1 unicamente finalizzate, come si è poi in questa sede appurato, a tentare di lucrare una cospicua
12 parcella in danno di e di ” (a metà di pag. 4 della memoria n. 3 del Pt_2 Parte_1
26.04.2023 a firma avv. Coin).
In ogni caso: condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi di difesa ex art. 91 c.p.c., oltre rimborso forfettario delle spese ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014 e oneri fiscali, per entrambi i gradi di giudizio”. Con PE L'TA EU : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
I. In via preliminare: ritenere come non proposta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex art. 383 c.p.c. in quanto non riportata nelle conclusioni e comunque in subordine rigettarla per la palese infondatezza dell'appello ex adverso proposto per le motivazioni meglio esposte in narrativa;
II. nel merito: respingere l'appello in quando infondato per le motivazioni sopra esposte e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 2104/2023 pubblicata il 26.10.2023;
III. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale del gravame proposto dai signori escludere la ristorabilità del danno o, comunque, ridurne l'ammontare in ragione Parte_1 del concorso della stessa danneggiata nel suo determinismo ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 1227 c.c.; ed in ogni caso da determinarsi entro i limiti risarcitori fissati dagli artt. 1223 e
1225 c.c.;
IV. Con riferimento al rapporto di garanzia: a) escludere dal compendio indennitario a cui potrà esser chiamata a rispondere , le somme corrispondenti agli onorari versati all'avv. e CP_2 CP_1 chiesti in restituzione dagli istanti;
b) escludere l'indennizzo delle spese di lite sostenute dallo stesso
Avv. in quanto domanda nuova non proposta in primo grado c) il tutto, in ogni caso, entro il CP_1 massimale di polizza e previa deduzione della franchigia (di 500 euro) che rimarrà, in ogni caso, a carico dell'assicurata.
V. In ipotesi d'accoglimento delle domande di cui alle lettere II, III e IV a e b;
con vittoria di spese di lite e compensi del primo e secondo grado di giudizio;
con compensazione anche parziale delle spese nelle altre ipotesi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
13 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e adivano il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Padova per sentir accertare la responsabilità dell'avv. per l'inesatto Controparte_1 adempimento al mandato defensionale assunto nei loro confronti ed ottenere il risarcimento dei conseguenti danni, quantificato nel complessivo importo di € 75.498,61, di cui € 59.377,72 dovuti in ipotesi in restituzione di compensi già versati alla convenuta e € 16.120,89 relativi a spese giudiziali corrisposte in favore delle parti risultate vittoriose nei procedimenti oggetto d'incarico.
A sostegno delle pretese esponevano i sig.ri , in sintesi, che la professionista, da un lato, Parte_1 aveva “ignorato la distinzione tra l'istituto della comunione e quella del condominio” inducendoli ad
“affrontare ben 6 cause giudiziarie e svariati procedimenti di mediazione contro il CP_6
perdendole tutte” sul presupposto della sussistenza della comunione (al 50% in capo ai
[...] signori e nella restante quota in capo a tutti gli altri proprietari di unità immobiliari Parte_1 ubicate nel fabbricato in cui i primi risiedevano) e, dall'altro lato, aveva erroneamente impugnato delibere condominiali che, in realtà, consistevano di mere comunicazioni o delibere programmatiche e, come tali, non potevano costituire l'oggetto d'impugnativa.
Si costituiva l'avv. negando ogni responsabilità e resistendo alle domande, nonché CP_1 chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al versamento dell'importo di €
21.394,32, relativo a compensi maturati per ulteriore attività di natura stragiudiziale, vertente in merito ad una trattativa per la vendita di un immobile in favore di tale sig. e ad un CP_5 decreto ingiuntivo emesso a favore del Condominio Umberto I° per spese condominiali scadute.
Attesa la domanda riconvenzionale, gli attori proponevano reconventio reconventionis perché venisse altresì accertata la responsabilità della professionista nello svolgimento dell'indicata attività stragiudiziale, con conseguente elisione di ogni ragione di credito a questa relativa.
Chiamata in manleva dalla convenuta, si costituiva anche Controparte_2
, sollevando eccezioni sull'operatività della garanzia di polizza e sulla violazione del
[...] patto di gestione della lite, nel merito associandosi alle difese dell'assicurata.
2. Con sentenza n. 2104/2023, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 26.10.2023, il
Tribunale di Padova rigettava le domande attoree e accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta.
14 A tale apprezzamento il giudice di primo grado perveniva sulla base delle emergenze istruttorie, dopo aver osservato, in estrema sintesi:
- che non risultava fondata la doglianza secondo cui i procedimenti patrocinati dall'avv. CP_1 erano stati “promossi inutilmente, poiché il legale doveva sapere che la tesi dell'esistenza della comunione, posta a fondamento di tutte le domande giudiziali, era infondata, considerando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità inaugurato fin dalla cit. sentenza
31.01.2006 n. 2046 delle sezioni unite della Corte di Cassazione”, in quanto “se da un lato è vero che la causa petendi della comunione è risultata infondata, dall'altro lato è decisivo osservare che nei citt.
6 procedimenti erano state proposte anche altre domande e/o causae petendi – rispetto alle quali non sono stati lamentati errori professionali da parte degli attori – con la conseguenza che il nesso di causalità non può dirsi esistente”;
- che, inoltre, anche per il procedimento n. 7526/2018 “va evidenziato che la responsabilità professionale del legale va esclusa per difetto del nesso di causalità, in quanto il procedimento ha avuto ad oggetto anche l'impugnazione della delibera 7.04.2018, rispetto alla quale il giudice, nel decidere la sospensiva in data 18.12.2019, ha incidentalmente dichiarato la cessazione della materia del contendere”, con riferimento al proc. n. 7474/2019, “Non corrisponde al vero che il petitum fosse totalmente indeterminato e indeterminabile, atteso che, come emerge dalle conclusioni contenute nell'atto di citazione, era stato correttamente chiesto l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità della delibera impugnata (il giudizio non risulta essere mai stato deciso)” e, quanto al procedimento di mediazione avente ad oggetto l'impugnazione della delibera condominiale del 14.03.2016, “ un siffatto procedimento - come noto - ha sempre una sua utilità a prescindere dalla fondatezza delle ragioni esposte”;
- che gli attori non avevano tempestivamente sollevato “nessuna contestazione dotata di sufficiente specificità … in merito all'attività stragiudiziale relativa al decreto ingiuntivo portante la somma di euro 44.000,00, emesso nei confronti degli attori ed a favore del Condominio Umberto I° per spese condominiali scadute (la contestazione è stata infatti del tutto generica, v. verbale dell'udienza del
2.02.2023)”, che parimenti “nessuna contestazione dotata di sufficiente specificità” era stata opposta in merito alla congruità del compenso oggetto di domanda riconvenzionale e che, al detto riguardo, non era stata dimostrata la responsabilità professionale del patrono;
15 - che in relazione “all'affare , invece, “la cit. esiguità dell'ammontare della caparra, così CP_5 come il cit. promesso trasferimento immediato del possesso costituivano dati di comune esperienza che non necessitavano dell'ausilio di un avvocato ai fini della loro esatta comprensione, trattandosi di elementi che attengono alla valutazione della convenienza economica del contratto e che - come tali - rientrano nella piena discrezionalità della parte interessata. Quanto all'assegno risultato rubato, è incontestato che esso venne consegnato agli attori e che il giorno successivo alla scoperta della sua origine, l'avv. si recò in banca con gli attori. È sempre pacifico (nonché provato CP_1 documentalmente) che la proposta irrevocabile 12.09.2019 di venne accettata dagli CP_5 attori il 25 e che l'8 ottobre successivo quest'ultimo e gli attori stessi concordarono la risoluzione consensuale dell'accordo, senza null'altro pretendere reciprocamente. L'immobile degli attori, pertanto, rimase “vincolato” solo dal 25.09 all'8.10.2019 successivo, sicché, sotto il profilo prettamente risarcitorio, appare difficilmente comprensibile - ex art. 116, secondo comma, c.p.c. -
l'assunto attoreo secondo cui essi - per colpa dell'avv. - avrebbero perso quasi due anni e non CP_1 meglio specificate favorevoli occasioni di vendita, essendo riusciti a vendere l'immobile solo il
29.01.2021 al prezzo di euro 500.000,00”.
3. Avverso tale sentenza hanno interposto gravame i sig.ri , deducendo la nullità della Parte_1 sentenza e criticando la decisione del Tribunale per aver: i) rigettato la loro domanda risarcitoria
“sulla base, non consentita, di questioni rilevate d'ufficio, ritenute decisive, e sulla base, parimenti non consentita, di deduzioni tratte dai documenti versati in atti ma non specificate, o altrimenti sollecitate, dalla parte che ne è rimasta favorita”; ii) omesso di pronunciare relativamente all'exceptio doli generalis da essi tempestivamente opposta alla domanda riconvenzionale della convenuta.
Si è costituita l'avv. insistendo per rigetto dell'appello e la conferma della decisione del CP_1
Tribunale, ribadendo la richiesta, in denegata ipotesi, di essere integralmente manlevata dalla propria compagnia assicuratrice e rinnovando comunque le istanze istruttorie non accolte in prime cure.
Si è altresì costituita , chiedendo del pari di Controparte_2 rigettare l'appello, perché inammissibile o comunque infondato, ribadendo in ogni caso le eccezioni d'inoperatività della garanzia di polizza.
16 4. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del
09.05.2025 e del 13.05.2025, è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
5. Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono la nullità della sentenza, lamentando che il Tribunale sia addivenuto al rigetto della domanda risarcitoria “sulla base, non consentita, di questioni rilevate d'ufficio, ritenute decisive, e sulla base, parimenti non consentita, di deduzioni tratte dai documenti versati in atti ma non specificate, o altrimenti sollecitate, dalla parte che ne è rimasta favorita (cfr. Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385)”, laddove la convenuta nulla aveva contestato rispetto alla ricostruzione fornita dagli attori.
Gli appellanti, poi, aggiungono i seguenti rilievi:
- “è di evidenza palmare che la ragion d'essere degli atti di citazione a firma avv. relativi ai CP_1 procedimenti RG 4848/15, RG 11400/15, RG 8108/17 e RG 1660/16 (atto di citazione del
12/02/2016) sia consistita nell' erronea ed infondata convinzione dell' esistenza della comunione, anziché del condominio, e non di certo nella pretesa nullità dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale (dichiarata manifestamente infondata - cfr. RG 4848/15) o nella sua omessa comunicazione (circostanza documentalmente smentita dal Condominio Umberto I° - cfr. RG
8108/17) o, ancora, nella rimozione di un' auto parcheggiata in area cortilizia e negli interventi riparativi da infiltrazioni (cfr. RG 11400/15) o, infine, nella sostituzione di una delibera assembleare con altra successiva (cfr. RG 1660/16), tanto più che le domande "altre" dipendevano logicamente e giuridicamente dal previo riconoscimento dell'esistenza della comunione”;
- nel procedimento RG 5684/18 la carenza di legittimazione passiva del Condominio aveva comportato la compensazione delle spese di lite, anziché la relativa rifusione in loro favore;
- nel procedimento RG 7526/18 la cessazione della materia del contendere rispetto alla delibera
07/04/2018 rivelava, in realtà, l'ennesimo errore professionale della convenuta, che aveva provveduto ad impugnare una delibera assembleare già integralmente sostituita da quella successiva del 27/08/2018, anch'essa oggetto di impugnazione;
che, quanto al procedimento RG
7474/19, le argomentazioni del giudice di prime cure non escludevano l'incontestata infondatezza e temerarietà del procedimento azionato.
17 6. Il primo motivo d'appello è inammissibile, oltre che infondato, in quanto non sottopone a specifica critica l'iter logico giuridico posto a base della sentenza, ma si limita a ribadire le circostanze dedotte in prime cure e a prospettare la nullità della sentenza, sul presupposto che il
Tribunale abbia violato il canone di cui all'art. 112 c.p.c. (norma evocata, peraltro, solo nelle conclusioni dell'atto di gravame), senza confrontarsi, se non genericamente, con le analitiche considerazioni espresse nel provvedimento impugnato.
La motivazione della sentenza, invero, si concentra tutta sull'accertamento della relazione tra i danni asseritamente patiti dai clienti e la condotta inadempiente della professionista e, in quest'ambito, il Tribunale, dopo aver proceduto ad un compiuto esame dei documenti prodotti dagli attori, gravati ex art. 2697 c.c. dell'onere di provare i fatti posti a fondamento della loro azione, è giunto ad escludere la responsabilità della convenuta proprio in virtù dell'assenza del nesso causale.
Si tratta di ragionamento corretto e conforme alla giurisprudenza, unanime nel ritenere che per configurare la responsabilità professionale dell'avvocato non sia sufficiente la prova dello svolgimento negligente o imperito del mandato, risultando necessario che il cliente dimostri anche la sussistenza del nesso eziologico tra il lamentato inadempimento e il danno subito (da ultimo,
Cass., Sez. 2, Ord. 05/09/2024, n. 23900).
In tale contesto, la censura di nullità degli appellanti si palesa inconferente rispetto alla soluzione accolta dal giudice di prime cure, che non ha dato luogo ad alcun rilievo officioso di questioni nuove, ma ha giustamente provveduto all'accertamento degli elementi costitutivi del diritto vantato dagli attori, verificando, sulla base dei documenti introdotti dalle stesse parti cui incombeva il relativo onere probatorio, l'insussistenza del nesso causale.
Peraltro, il motivo di gravame deve essere letto in relazione alle conclusioni rassegnate nello stesso atto d'impugnazione, che deducono la mancata concessione di un termine sulle “questioni rilevate d'ufficio”, in contrasto con l'art. 101 c.p.c., norma che tuttavia non risulta pertinente al caso di specie, dato che l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma del citato articolo, “riguarda le questioni di fatto, ovvero le questioni miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero
18 una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese” (v. Cass., Sez. 3, 09/01/2024, n.
822, che ha ritenuto infondata analoga censura in un caso in cui, nell'ambito di azione esercitata ex art. 2051 c.c., il giudice aveva rilevato d'ufficio il caso fortuito, tale da elidere il nesso causale tra la res e il danno).
Correttamente, poi, la decisione si è fondata sui documenti dimessi dagli attori, là dove non è ammesso alla parte, la quale abbia prodotto un documento in giudizio, di scinderne il contenuto, per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lei contrari, poiché la rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta la conseguenza che esso debba essere integralmente utilizzato dal giudice, sia a favore, sia contro la parte che ha prodotto il documento o chiesto l'ammissione del mezzo istruttorio (cfr. Cass. Sez. I, Ord. 16/10/2023, n. 28660).
Infine, non può ritenersi che l'atteggiamento difensivo assunto dalla convenuta - che in prime cure ha negato di essere incorsa in responsabilità professionale, sostenendo di aver assolto ai propri doveri di informazione e dissuasione, rappresentando previamente ai clienti l'opinabilità della tesi relativa all'esistenza della comunione e l'esatta natura delle delibere che si andavano impugnando
- possa aver in qualche modo sollevato gli attori dall'onere di dimostrare i fatti materiali da cui desumere il nesso causale, dal momento che la non contestazione, impropriamente evocata nell'atto d'appello, va considerata come comportamento processualmente rilevante solo se riferita a circostanze espressamente e puntualmente allegate dalla controparte, e mai rispetto al ragionamento deduttivo sotteso all'affermazione del nesso suddetto, la cui esistenza, come detto, è onere di chi agisce dimostrare.
Ogni altra argomentazione degli appellanti, oltre a rimanere estranea alla censura proposta di nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. (e dunque per violazione di una norma sul procedimento), si palesa, come detto, generica, mancando un puntuale riscontro di un effettivo danno patito in rapporto eziologico con la condotta della professionista, neppure risultando confutata l'affermazione del primo giudice secondo cui, rispetto alle altre domande e/o causae petendi di cui ai procedimenti patrocinati dalla convenuta, non era stato lamentato alcun errore professionale.
7. Con il secondo motivo gli appellanti hanno impugnato il capo della sentenza che ha accolto la domanda riconvenzionale dell'avv. deducendo la nullità della decisione per non aver CP_1
19 pronunciato sull'exceptio doli generalis opposta dagli attori, in violazione dell'art. 112 c.p.c., e ribadendo che la convenuta si era determinata a richiedere ai sig.ri la somma di € Parte_1
21.394,32 solo dopo aver ricevuto l'atto di citazione, al fine di eventualmente compensarla con le pretese risarcitorie degli attori, ma nella piena consapevolezza che la sua attività “non avrebbe meritato alcun compenso, trattandosi di prestazioni (…) inutili, dannose, non funzionali agli interessi dei propri assistiti”.
In tale ambito, gli appellanti sostengono che la convenuta non ha assolto all'onere di provare l'attività professionale prestata ed ha fondato la domanda su un mero sollecito di pagamento del tutto generico, richiamando anche giurisprudenza secondo cui “l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista sorge ove questa muova da un conteggio preciso e dettagliato, e non da un importo complessivo e globale” (cit. Cass. 10/01/2023, n. 357).
8. Anche tale motivo si palesa inammissibile, oltre che privo di fondamento, atteso che non si confronta con gli argomenti logico giuridici espressi dal Tribunale, che permangono idonei a sostenere la pronuncia.
Secondo l'assunto, la violazione del principio di corrispondenza di cui all'art. 112 c.p.c. andrebbe rinvenuta nell'omissione di pronuncia, costituente un error in procedendo del giudice che, tuttavia non sussiste allorché la domanda o l'eccezione non espressamente trattata possa considerarsi assorbita dalla decisione e implicitamente rigettata, perché incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.
E tale è il caso di specie, in cui deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto dell'exceptio doli, che si poneva all'evidenza in termini incompatibili con la decisione assunta dal giudice in merito alla reconventio reconventionis degli attori e con l'accoglimento della domanda di adempimento formulata dalla convenuta, alcun abuso o violazione della buona fede potendo configurarsi in relazione all'esercizio di un diritto di cui viene riconosciuto il fondamento.
A quest'ultimo proposito, all'esito della disamina degli atti va confermato che in prime cure gli appellanti non hanno contestato, se non in modo generico, lo svolgimento degli incarichi di cui alla domanda riconvenzionale, né nella presente sede hanno dedotto alcunchè con riguardo alla documentazione prodotta dalla convenuta a comprova dell'attività prestata o contrastato le
20 ragioni che hanno condotto il Tribunale a disattendere ogni ipotesi di una responsabilità della convenuta nella gestione della pratica relativa all'immobile, come sopra riportate al punto 2.
Anche sotto il profilo del quantum, d'altra parte, non risulta che gli appellanti abbiano dato corso ad alcuna contestazione specifica, non essendo tale l'affermazione che nulla è dovuto, tanto più in un contesto in cui, contrariamente a quanto sostenuto, ai medesimi erano stati trasmessi promemoria nient'affatto indeterminati, in allegato alla raccomandata di sollecito del 30.09.2022, contenenti il dettaglio degli importi dovuti per ciascuna delle due pratiche e l'indicazione di compensi in misura che appare congrua rispetto ai parametri ministeriali previsti per l'attività stragiudiziale e ai valori in discussione (doc. 8 fascicolo di primo grado dell'appellata).
9. L'appello va dunque respinto, con assorbimento di ogni altra questione, anche in merito alle istanze istruttorie e alla chiamata in garanzia.
10. Non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza dell'avv. finalizzata alla CP_1 cancellazione ex art. 89 c.p.c. di espressioni asseritamente offensive utilizzate dalla difesa degli appellanti, dato che le espressioni, per quanto aspre, appaiono intese solo a sostenere le tesi difensive, e non ad offendere l'appellata.
11. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate - tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria, applicando i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento di cui al d.m. n. 147/2022 per le fasi introduttiva e di studio e i valori minimi per la fase decisionale, semplificata dal mancato deposito di comparsa conclusionale da parte degli appellanti - a favore di entrambe le parti appellate (sul principio che “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda" cfr. Cass. n. 6144/2024).
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, sicché gli appellanti devono versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
21 definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai sig.ri e Pt_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 2104/2023 del Tribunale di Padova, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese del grado in favore dell'avv. e di Controparte_1 Controparte_2
, liquidate in € 7.440,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali (15%),
[...]
IVA e CPA;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in ZI, nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Consigliere est. La Presidente
EF BB OT SE
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