Articolo 2 della Legge 5 maggio 1976, n. 426
Articolo 1
Versione
4 luglio 1976
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIV della convenzione stessa.

Entrata in vigore il 4 luglio 1976