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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5709 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2790/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Russo C.F._1
Cristina, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il Controparte_1
12/09/1991 (C.F.: , rappresentata e difesa C.F._2 dall'avv. Marzia Luca, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con la figlia nata al di fuori del matrimonio.
pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis .51 c.p.c. depositato in data
10/06/2025 e hanno esposto che Parte_1 Controparte_1
hanno convissuto more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, è nata il [...] la figlia . Persona_1
Hanno chiesto congiuntamente di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate:
“1. Responsabilità genitoriale.
Affidare la figlia minore, , in modo condiviso a Persona_1
entrambi i genitori, i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La bambina avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Bronte Via Pistoia n. 32, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo cono delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia.
2. Tempi di permanenza sarà collocata anagraficamente e in via preferenziale Per_2
presso l'abitazione familiare, in Bronte Via Pistoia n. 32, presso la madre;
Il padre potrà vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
- per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:00 sino alle ore 21.00, quando il padre riaccompagnerà la bambina dalla madre dopo cena e, a settimane alterne, dalle ore
10.00 del sabato sino alle ore 19.00 della domenica successiva, ad pagina 2 di 4 esclusione del pernottamento almeno fino a quando non inizierà a frequentare la scuola dell'infanzia (terzo anno di età);
- nel periodo estivo, le parti concordano che il padre trascorrerà con la figlia quindici giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre sulla base degli impegni lavorativi dei genitori entro il 15 del mese di maggio di ciascun anno (i pernottamenti presso il padre saranno consentiti gradualmente e assecondando le esigenze della piccola, che al momento ha tre anni);
- durante le vacanze di Natale, una settimana che comprenda il giorno di Natale (dal 23 al 30 dicembre), oppure una settimana che comprenda il Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio). Il criterio dell'alternanza verrà rispettato anche per le festività di Pasqua, nonché per i ponti e per i compleanni (i pernottamenti presso il padre cominceranno a partire dal compimento del terzo anno della bambina).
4. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in Bronte Via Pistoia n. 32, di proprietà della madre, resta assegnata alla madre, con tutti gli arredi e suppellettili, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente della figlia minore.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento.
Il padre, , contribuirà al mantenimento della Parte_1
figlia Per_1
a) versando alla madre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 per sino al raggiungimento dell'autonomia economica della bambina e con decorrenza dalla domanda;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
inoltre il padre dispone che l'assegno unico pagina 3 di 4 universale, per la bambina, venga percepito interamente dalla sig.ra in quanto genitore affidatario e collocatario. Controparte_1
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla madre, per il caso di anticipazione, il 50% delle spese straordinarie concordate (se necessario) e documentate, per la bambina.”.
Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
Per quanto esposto, va disposto che sia affidata ad Persona_1
entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n.
2790/2025 RGVG;
Dispone che sia affidata ad entrambi i genitori Persona_1
alle condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2790/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Russo C.F._1
Cristina, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il Controparte_1
12/09/1991 (C.F.: , rappresentata e difesa C.F._2 dall'avv. Marzia Luca, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con la figlia nata al di fuori del matrimonio.
pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis .51 c.p.c. depositato in data
10/06/2025 e hanno esposto che Parte_1 Controparte_1
hanno convissuto more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, è nata il [...] la figlia . Persona_1
Hanno chiesto congiuntamente di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate:
“1. Responsabilità genitoriale.
Affidare la figlia minore, , in modo condiviso a Persona_1
entrambi i genitori, i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La bambina avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Bronte Via Pistoia n. 32, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo cono delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia.
2. Tempi di permanenza sarà collocata anagraficamente e in via preferenziale Per_2
presso l'abitazione familiare, in Bronte Via Pistoia n. 32, presso la madre;
Il padre potrà vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
- per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:00 sino alle ore 21.00, quando il padre riaccompagnerà la bambina dalla madre dopo cena e, a settimane alterne, dalle ore
10.00 del sabato sino alle ore 19.00 della domenica successiva, ad pagina 2 di 4 esclusione del pernottamento almeno fino a quando non inizierà a frequentare la scuola dell'infanzia (terzo anno di età);
- nel periodo estivo, le parti concordano che il padre trascorrerà con la figlia quindici giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre sulla base degli impegni lavorativi dei genitori entro il 15 del mese di maggio di ciascun anno (i pernottamenti presso il padre saranno consentiti gradualmente e assecondando le esigenze della piccola, che al momento ha tre anni);
- durante le vacanze di Natale, una settimana che comprenda il giorno di Natale (dal 23 al 30 dicembre), oppure una settimana che comprenda il Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio). Il criterio dell'alternanza verrà rispettato anche per le festività di Pasqua, nonché per i ponti e per i compleanni (i pernottamenti presso il padre cominceranno a partire dal compimento del terzo anno della bambina).
4. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in Bronte Via Pistoia n. 32, di proprietà della madre, resta assegnata alla madre, con tutti gli arredi e suppellettili, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente della figlia minore.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento.
Il padre, , contribuirà al mantenimento della Parte_1
figlia Per_1
a) versando alla madre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 per sino al raggiungimento dell'autonomia economica della bambina e con decorrenza dalla domanda;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
inoltre il padre dispone che l'assegno unico pagina 3 di 4 universale, per la bambina, venga percepito interamente dalla sig.ra in quanto genitore affidatario e collocatario. Controparte_1
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla madre, per il caso di anticipazione, il 50% delle spese straordinarie concordate (se necessario) e documentate, per la bambina.”.
Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
Per quanto esposto, va disposto che sia affidata ad Persona_1
entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n.
2790/2025 RGVG;
Dispone che sia affidata ad entrambi i genitori Persona_1
alle condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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