Cass. civ., sez. II, sentenza 08/05/1980, n. 3047
CASS
Sentenza 8 maggio 1980

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E essenziale il termine dedotto in contratto quando l'improrogabilita di esso risulti soggettivamente dalla volonta manifestata dalle parti attraverso le espressioni usate, pur senza necessita di formule solenni, ovvero oggettivamente per la natura e l'oggetto del contratto, la cui utilita economica, tenuta presente dalle parti stesse, nella stipulazione del negozio, andrebbe perduta con l'inutile decorso del termine pattuito. L'accertamento del carattere essenziale del termine convenuto dalle parti costituisce apprezzamento riservato al giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimita, se correttamente congruamente motivato.*

Scaduto il termine essenziale, senza che l'obbligazione sia stata adempiuta, il contratto e risolto di diritto anche se il contraente adempiente non abbia intimato diffida ad adempiere, essendo questa prevista dall'art 1454 cod civ solo nel caso in cui il termine di adempimento non sia indicato in contratto. ( Conf 3433/78, mass n 392890).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/05/1980, n. 3047
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3047
    Data del deposito : 8 maggio 1980

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