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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2025, n. 26366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26366 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IO LE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/10/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimii;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA ZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avvocato Vincenzo Domenico Ferraro, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugnava l'ordinanza con la il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione avverso il decreto con il quale il giudice delegato, in sede di verifica dello stato passivo nella procedura di prevenzione promossa nei Penale Sent. Sez. 6 Num. 26366 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 03/06/2025 confronti di PA LL, aveva rigetta l'istanza di insinuazione al passivo. Il ricorrente, in qualità di legale rappresentale della società tra professionisti STP IO s.r.l. aveva chiesto il riconoscimento del yedito maturato per prestazioni professionali. Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, dava atto che il credito era vantato in solido nei confronti di più società riconducibili a LL, alcune delle quali erano rimaste esenti da provvedimenti ablativi in sede dhprevenzione, sicchè il credito poteva ben essere soddisfatto da quest'ultime, con 'conseguente applicabilità del disposto dell'art.52, comma 1, letta), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 . 2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulàto un unico, articolato, motivo di ricorso, cumulativamente proposto ai sensi dell'art. 606, lett.b), c), d) ed e), cod. proc. pen. Il ricorrente ha preliminarmente ripercorso il rapporto professionale instaurato con le società riconducibili a LL, evidenziando come il pagamento dei compensi era stato oggetto di un accordo transattivo in data 8/2/2018, successivamente rimasto inadempiuto. Sulla base di tale premessa, si chiedeva il rialinoscimento dell'intero importo della prestazione svolta, pari ad oltre €66.000, ribadendo che per tale credito era stata pattuita la responsabilità solidale tra tutte le società beneficiarie della prestazione. Il ricorrente evidenziava che, trattandosi di jrestazioni professionali, non occorreva la preventiva fatturazione e contestava anche l'omessa dimostrazione dell'attività svolta, sostenendo di aver presentatq le dichiarazioni fiscali per conto di ciascuna società confiscata. Si deduceva, inoltre, la sussistenza del requisito della buona fede del credito e l'inconfigurabilità di qualsivoglia ipotesi di intestazione fittizia. 3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN IRITTO 1.. Il ricorso è infondato. 2. L'articolato motivo di ricorso proposto dal ricorrente non si confronta con la ragione sottesa al provvedimento impugnato. Deve in primo luogo evidenziarsi l'assolCIta inconferenza dell'ampia discettazione in ordine alla disciplina prevista per l'intestazione fittizia, posto che 2 si tratta di una tematica in alcun modo rilevante in sede di riconoscimento del credito professionale, tant'è che nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento a tale problematica. Le ulteriori questioni relative alla buona fede del creditore e alla dimostrazione dell'attività professionale svolta sono parimenti incohferenti, posto che - ove pure tali elementi siano stati valutati dal giudice delegato - gli stessi non rappresentano la ragione posta a fondamento della decisione del Tribunale. A . ben vedere, l'unico ed assorbente nnotivo>sulla cui base il Tribunale ha basato la sua decisione, attiene alla riscontrata esistenza di beni e società, non attinte dal provvedimento di confisca, nei cui confronti il creditore ben avrebbe potuto far valre il proprio credito. A fronte di tale dato, correttamente è stata, affermata l'applicabilità del disposto dell'art. 52, comma 1, lett.a), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, che, tra le condizioni per riconoscere il diritto di credito dl terzo, richiede che «il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare idlaranzia patrimoniale idonei al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati». Il Tribunale ha osservato (pg.27) che alcune delle società coobbligate nei confronti della STP IO s.r.l. sono rientrate nella piena ed effettiva disponibilità di Piccirilo, insieme ad altri beni patrimoniali, già dal 2020, con decreto divenuto definitivo. Quanto detto legittima pienamente l'applicaliità del citato art.52, tanto più che è lo stesso ricorrente ad aver richiamato, nel proprio ricorso, l'esistenza della solidarietà passiva tra tutte le società nei cui confronti le prestazioni professionali sono state svolte, con la conseguente possibilità per il creditore di rivolgersi indifferentemente nei confronti di ciascuna di esse, Aion sussistendo alcuna valida ragione per ritenere che il credito possa essere soddisfatto esclusivamente sul patrimonio delle società oggetto di confisca. In conclusione, deve affermarsi il principio +ondo cui qualora il terzo possa far valere il proprio credito nei confronti di più dèmtori, solidalmente obbligati per i'intero, non può ottenere l'ammissione del credito al passivo, nel caso in cui alcuni dei debitori solidalmente responsabili non risultino attinti da misura di prevenzione reale. In tal senso depone l'art. 52, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 nella misura in cui, affermando che il creditore deve soddisfarsi sui beni non attinti dalla confisca, introduce un principio generale in base al quale le ragioni sottese alla misura patrimoniale di prevenzione possono trocedere rispetto al diritto di credito del terzo nei limiti in cui quest'ultimo ripn possa ottenerne altrimenti l'adempimento. Valorizzando la ratio posta a fondamento della richiamata norma, 3 Il Consigliere estensore deve ritenersi che non solo il creditore è tenuto a far valere il suo diritto sui beni del debitore non oggetto di confisca, ma anche che, 'ove il credito sia solidalmente vantato nei confronti di più soggetti, solo alcuni dei quali sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, il creditore non può f ottenere il riconoscimento del credito in sede di prevenzione, potendo aggredii beni di soggetti estranei alla procedura. In definitiva, quindi, deve ritenersi che il riconoscimento del credito sui beni confiscati è un'ipotesi eccezionale e limitata al caso in cui il creditore non possa ricevere altra tutela, dovendo negli altri casi aggredire i beni non oggetto della misura di prevenzione. Per converso, l'ammissione del credito al prssivo potrebbe intervenire solo ove il creditore dimostri di aver la preventiva e inutile escussione del restante patrimonio dei condebitori in solido o la dimostrazione dell'incapienza di quest'ultimi (con riguardo alla preventiva escussione dei beni del proposto non attinti da confisca, si veda Sez.5, n. 45460 del 18/10/2019, Italfondiario s.p.a., Rv. 277095; Sez.2, 26249 del 12/5/2017, Italfondirio s.p.a., n. 269964). 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamer(to delle spese processuali. , I 'gb
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 giugno 2025
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimii;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA ZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avvocato Vincenzo Domenico Ferraro, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugnava l'ordinanza con la il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione avverso il decreto con il quale il giudice delegato, in sede di verifica dello stato passivo nella procedura di prevenzione promossa nei Penale Sent. Sez. 6 Num. 26366 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 03/06/2025 confronti di PA LL, aveva rigetta l'istanza di insinuazione al passivo. Il ricorrente, in qualità di legale rappresentale della società tra professionisti STP IO s.r.l. aveva chiesto il riconoscimento del yedito maturato per prestazioni professionali. Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, dava atto che il credito era vantato in solido nei confronti di più società riconducibili a LL, alcune delle quali erano rimaste esenti da provvedimenti ablativi in sede dhprevenzione, sicchè il credito poteva ben essere soddisfatto da quest'ultime, con 'conseguente applicabilità del disposto dell'art.52, comma 1, letta), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 . 2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulàto un unico, articolato, motivo di ricorso, cumulativamente proposto ai sensi dell'art. 606, lett.b), c), d) ed e), cod. proc. pen. Il ricorrente ha preliminarmente ripercorso il rapporto professionale instaurato con le società riconducibili a LL, evidenziando come il pagamento dei compensi era stato oggetto di un accordo transattivo in data 8/2/2018, successivamente rimasto inadempiuto. Sulla base di tale premessa, si chiedeva il rialinoscimento dell'intero importo della prestazione svolta, pari ad oltre €66.000, ribadendo che per tale credito era stata pattuita la responsabilità solidale tra tutte le società beneficiarie della prestazione. Il ricorrente evidenziava che, trattandosi di jrestazioni professionali, non occorreva la preventiva fatturazione e contestava anche l'omessa dimostrazione dell'attività svolta, sostenendo di aver presentatq le dichiarazioni fiscali per conto di ciascuna società confiscata. Si deduceva, inoltre, la sussistenza del requisito della buona fede del credito e l'inconfigurabilità di qualsivoglia ipotesi di intestazione fittizia. 3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN IRITTO 1.. Il ricorso è infondato. 2. L'articolato motivo di ricorso proposto dal ricorrente non si confronta con la ragione sottesa al provvedimento impugnato. Deve in primo luogo evidenziarsi l'assolCIta inconferenza dell'ampia discettazione in ordine alla disciplina prevista per l'intestazione fittizia, posto che 2 si tratta di una tematica in alcun modo rilevante in sede di riconoscimento del credito professionale, tant'è che nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento a tale problematica. Le ulteriori questioni relative alla buona fede del creditore e alla dimostrazione dell'attività professionale svolta sono parimenti incohferenti, posto che - ove pure tali elementi siano stati valutati dal giudice delegato - gli stessi non rappresentano la ragione posta a fondamento della decisione del Tribunale. A . ben vedere, l'unico ed assorbente nnotivo>sulla cui base il Tribunale ha basato la sua decisione, attiene alla riscontrata esistenza di beni e società, non attinte dal provvedimento di confisca, nei cui confronti il creditore ben avrebbe potuto far valre il proprio credito. A fronte di tale dato, correttamente è stata, affermata l'applicabilità del disposto dell'art. 52, comma 1, lett.a), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, che, tra le condizioni per riconoscere il diritto di credito dl terzo, richiede che «il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare idlaranzia patrimoniale idonei al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati». Il Tribunale ha osservato (pg.27) che alcune delle società coobbligate nei confronti della STP IO s.r.l. sono rientrate nella piena ed effettiva disponibilità di Piccirilo, insieme ad altri beni patrimoniali, già dal 2020, con decreto divenuto definitivo. Quanto detto legittima pienamente l'applicaliità del citato art.52, tanto più che è lo stesso ricorrente ad aver richiamato, nel proprio ricorso, l'esistenza della solidarietà passiva tra tutte le società nei cui confronti le prestazioni professionali sono state svolte, con la conseguente possibilità per il creditore di rivolgersi indifferentemente nei confronti di ciascuna di esse, Aion sussistendo alcuna valida ragione per ritenere che il credito possa essere soddisfatto esclusivamente sul patrimonio delle società oggetto di confisca. In conclusione, deve affermarsi il principio +ondo cui qualora il terzo possa far valere il proprio credito nei confronti di più dèmtori, solidalmente obbligati per i'intero, non può ottenere l'ammissione del credito al passivo, nel caso in cui alcuni dei debitori solidalmente responsabili non risultino attinti da misura di prevenzione reale. In tal senso depone l'art. 52, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 nella misura in cui, affermando che il creditore deve soddisfarsi sui beni non attinti dalla confisca, introduce un principio generale in base al quale le ragioni sottese alla misura patrimoniale di prevenzione possono trocedere rispetto al diritto di credito del terzo nei limiti in cui quest'ultimo ripn possa ottenerne altrimenti l'adempimento. Valorizzando la ratio posta a fondamento della richiamata norma, 3 Il Consigliere estensore deve ritenersi che non solo il creditore è tenuto a far valere il suo diritto sui beni del debitore non oggetto di confisca, ma anche che, 'ove il credito sia solidalmente vantato nei confronti di più soggetti, solo alcuni dei quali sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, il creditore non può f ottenere il riconoscimento del credito in sede di prevenzione, potendo aggredii beni di soggetti estranei alla procedura. In definitiva, quindi, deve ritenersi che il riconoscimento del credito sui beni confiscati è un'ipotesi eccezionale e limitata al caso in cui il creditore non possa ricevere altra tutela, dovendo negli altri casi aggredire i beni non oggetto della misura di prevenzione. Per converso, l'ammissione del credito al prssivo potrebbe intervenire solo ove il creditore dimostri di aver la preventiva e inutile escussione del restante patrimonio dei condebitori in solido o la dimostrazione dell'incapienza di quest'ultimi (con riguardo alla preventiva escussione dei beni del proposto non attinti da confisca, si veda Sez.5, n. 45460 del 18/10/2019, Italfondiario s.p.a., Rv. 277095; Sez.2, 26249 del 12/5/2017, Italfondirio s.p.a., n. 269964). 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamer(to delle spese processuali. , I 'gb
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 giugno 2025