Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2025, proposto dalla prof.ssa RI NI RD, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Lucantoni, la quale agisce anche nei termini appresso specificati per proprio conto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 110/2025, emessa dal Tribunale di Campobasso, sez. lav., il 16.04.2025, all’esito del giudizio iscritto al R.G. n° 1130/2024/LAV, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 34, comma 5, del cod.proc.amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria della parte ricorrente del 3 febbraio 2026, con la quale è stata dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IG LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Civile di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, ha:
- accertato il diritto della prof.ssa RI NI RD, odierna parte ricorrente, quale docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/25, a conseguire per gli stessi anni il riconoscimento del beneficio della c.d. carta del docente, e segnatamente l’attribuzione della somma complessiva di € 1.000,00, condannando pertanto l’Amministrazione ad accreditare in favore della parte ricorrente la somma anzidetta, oltre “ interessi o rivalutazione ” da calcolarsi fino alla data di effettivo soddisfo;
- condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in euro 21,50 per esborsi, in euro 600,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell’avvocato Rita Lucantoni ivi dichiaratosi antistatario, anch’essa odierna parte ricorrente.
Nel riconoscere il beneficio alla prof.ssa RD la sentenza ha fatto proprio il recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. n. 29961/23 del 27.10.23), la quale ne ha appunto affermato l’estensione ai docenti (cd. “ precari ”) supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30.6 ovvero al 31.8 dell’anno per il quale viene richiesta la provvidenza.
Di conseguenza il Tribunale, rinvenendo nella ricorrente la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in suo favore della somma anzidetta, oltre interessi o rivalutazione da calcolarsi fino alla data di effettivo soddisfo.
1.1. Come documentato in atti, la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, ed è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice.
1.2. Con l’odierno ricorso, sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, la prof.ssa RI NI RD e l'avvocato Rita Lucantoni ne hanno chiesto l’ottemperanza per quanto di rispettivo interesse.
Sicché gli aventi diritto hanno chiesto a questo T.A.R. di nominare senza indugio un commissario ad acta, per il caso di inottemperanza dell’Amministrazione perdurante oltre il termine che le sarebbe stato assegnato.
Con il ricorso è stato più nel dettaglio domandato:
- il riconoscimento, in favore della prof.ssa RD, della somma di € 1.000,00 a titolo di bonus per la cd. “carta del docente” (motivo I); oltre all’applicazione, su detta somma, degli interessi moratori al saggio legale in forma di azione di condanna ex art. 112, comma 3, c.p.a., con decorrenza dal passaggio in giudicato (motivo II); con condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. (motivo III);
- la rifusione, in favore dell’avv. Rita Lucantoni, delle spese processuali del giudizio civile, ivi distratte in favore del difensore antistatario, con condanna al pagamento degli interessi sulle spese processuali a decorrere dal giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.; oltre che al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. (motivo IV);
- la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese processuali del presente giudizio di ottemperanza, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario (motivo V).
1.3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
1.4. Con la memoria del 3.02.2026, la parte ricorrente ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere nei seguenti termini: “ Nelle more del pendente giudizio, in epoca successiva alla notifica e finanche al deposito del ricorso, il Dicastero, in difetto di alcuna comunicazione, ha provveduto a dar corso al giudicato oggetto di ottemperanza, accreditando alla ricorrente la complessiva somma di € 1.000,00 senza alcun interesse, con comunicazione del 22.01.2026 da parte del Ministero dell’istruzione e del merito e Ufficio scolastico regionale per il Molise. Diversamente, nulla è stato corrisposto al sottoscritto difensore antistatario a titolo di spese, per le quali permane l’interesse all’azione avendo agito anche in proprio. Inoltre, la docente ha rivendicato gli interessi che non sono stati corrisposti; onde sussiste anche sotto tale profilo l’interesse della parte al corretto adempimento della sentenza. Ne consegue la parziale cessazione della materia del contendere in ordine al chiesto adempimento ” (cfr. la memoria della parte ricorrente del 3.02.2026, pagine 1 e 2).
La parte ricorrente ha quindi concluso domandando al giudice quanto segue: “ Previa declaratoria della parziale cessazione della materia del contendere, si insiste in ogni caso nell’accoglimento del ricorso in ordine alla richiesta di statuizione sugli interessi in favore della RD e delle spese processuali in favore del sottoscritto difensore antistatario che agisce anche in proprio; in ogni caso con condanna alle spese del presente grado e relativi esborsi da distrarsi ” (cfr. la memoria della parte ricorrente del 3.02.2026, pagine 1 e 2).
1.5. Alla odierna udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la dianzi rappresentata sopravvenienza ha determinato, almeno in parte, la soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio: segnatamente nei termini riconosciuti dalla stessa parte ricorrente. Onde, almeno sulla domanda avanzata dal ricorso per l’ottemperanza della sentenza del giudice civile nella parte in cui ha riconosciuto la spettanza della somma di 1.000,00 € in favore della prof.ssa RD, a titolo di beneficio cd. “carta docenti”, di è effettivamente registrata la cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis , C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), sicché non resta al Collegio che dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm..
3. Persiste, invece, l’interesse alla decisione del ricorso per quanto concerne la domanda di pagamento delle ulteriori somme riconosciute nella sentenza ottemperanda in epigrafe, il giudice civile aveva, infatti, riconosciuto:
- alla prof.ssa RD anche gli interessi o la rivalutazione sulla somma di 1.000,00 € liquidata a titolo di bonus per la “carta docenti”;
- all’avv. Rita Lucantoni la refusione delle spese processuali.
Ѐ pacifico tra le parti che in questa parte la sentenza ottemperanda sia tutt’ora rimasta ineseguita.
Residua, inoltre, l’interesse alla decisione delle ulteriori domande avanzate dal ricorso per la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi legali ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod.proc.amm..
4. Quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, le allegazioni documentali in atti ne attestano l’ammissibilità, dimostrando in primo luogo il passaggio in giudicato della sentenza risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 16.09.2025.
Emerge poi dagli atti di causa che, come rappresentato dalla ricorrente, la sentenza era stata notificata anche in copia conforme all’indirizzo pec all’Amministrazione già in data 22.05.2025.
Trovano applicazione, a quest’ultimo riguardo, le modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ., sulla forma del titolo esecutivo giudiziale, dalle disposizioni del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, in base alle quali per portare ad esecuzione le sentenze del Giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. La novellata versione del citato articolo codicistico, infatti, dispone che: “Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Nel caso di specie, le modalità con le quali la parte ricorrente ha notificato il titolo giudiziale al Ministero debitore risultano quindi adeguate al soddisfacimento delle formalità all’uopo richieste dalle vigenti disposizioni di legge.
Non v’è dubbio, infine, che il titolo azionato, consistente in una sentenza emessa dal Giudice Ordinario del lavoro, appartenga al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
5. Il ricorso risulta altresì fondato nei limiti di cui sta per dirsi.
Infatti, come sopra illustrato, la sentenza della cui ottemperanza si tratta ha riconosciuto:
- alla prof.ssa RD anche gli interessi o la rivalutazione sulla somma di 1.000,00 € liquidata a titolo di bonus per la “carta docenti”;
- all’avv. Rita Lucantoni il pagamento delle spese processuali relative al giudizio civile.
E, come detto, è pacifico che questa parte della sentenza del giudice civile sia tutt’ora rimasta ineseguita.
6. Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ancora inadempiente, di dare esecuzione nella misura innanzi detta ai pagamenti non ancora effettuati, adempimento che dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
7. Venendo alle domande di condanna al pagamento degli interessi ex art. 112, co. 3, c.p.a., come sta per dirsi, non può trovare accoglimento quella avanzata per conto della prof.ssa RD, mentre va accolta quella avanzata in proprio dall’avv. Rita Lucantoni.
7.1. Deve essere disattesa la domanda di condanna al pagamento degli interessi sulla somma riconosciuta dal giudice civile in favore della prof.ssa RD, in quanto la sentenza ottemperanda già ne ha riconosciuto la debenza (segnatamente, così statuendo “ condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ”): quindi la condanna al pagamento di simili accessori è stata già pronunciata dal giudice civile, con la conseguenza che la doverosità del pagamento di tali spettanze è già insito nella condanna all’ottemperanza della sentenza in questione.
7.2. Invece, sulla somma liquidata dal giudice civile in favore dell’avv. Rita Lucantoni a titolo di condanna alle spese, l’ottemperanda sentenza non ha riconosciuto la debenza di interessi legali sul capitale, che pertanto possono essere riconosciuti solo a far data dal passaggio in giudicato del titolo giudiziale predetto, ai sensi dell'art. 112 co. 3 c.p.a. (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 1°.04.2025, n. 608).
Occorre infatti considerare che, ai sensi dell'art. 112, comma 3, del c.p.a., può essere proposta azione di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, in difetto di precisazioni, nella sentenza stessa, circa la decorrenza di essi (T.A.R. Lazio, Sez. II- bis , 2.05.2016, n. 4943). Invero, solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza si perfeziona l'accertamento giudiziale e il suo effetto costitutivo, per cui solo dalla stessa data sorgono i conseguenti obblighi (Cass. Civ., 11.6.2004, n. 11097; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 9.12.2015, n. 514; idem, 9.11.2015, n. 453).
7.3. In conclusione, quanto alla richiesta concernente il pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate dalla sentenza del giudice civile, la domanda deve essere accolta nei termini di cui all'art. 112, comma 3, c.p.a. nella sola misura degli interessi legali compensativi sulle spese processuali dovute all’avv. Rita Lucantoni, e a far data dal passaggio in giudicato del titolo; mentre la sorte capitale liquidata in favore della prof.ssa RD è già assistita dagli interessi riconosciuti dal giudice civile e l’ulteriore rivalutazione monetaria non è riconoscibile nei debiti di valuta se non ne sia provato il maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali (cfr. giurisprudenza costante; tra le tante cfr.: Corte d'Appello di Messina, I, 6.10.2021 n. 434; Tribunale civile di Milano, II, 5.10.2020 n. 5950; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 13.1.2020 n. 141; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 24.12.2021, n. 697).
8. Le ulteriori spese sostenute dalla ricorrente, nella misura in cui risultano funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, e sono quantificate nel dispositivo.
9. In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta , che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ”, competente per la materia oggetto del presente contenzioso, con facoltà di delega e senza compenso.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato concesso all’Amministrazione, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 40 giorni.
10. Il Tribunale, infine, in considerazione della nomina del Commissario ad acta effettuata con la presente decisione proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente di un’ulteriore somma, a titolo di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del cod. proc. amm..
Rimane, però, salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato Commissario ad acta .
11. Le spese proprie di questo giudizio seguono la soccombenza: vanno quindi poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere sull’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 110/2025 per quanto riguarda il riconoscimento e la corresponsione, in favore della parte ricorrente, della somma di € 1.000,00 a titolo di bonus “Carta docenti”;
b) per il resto lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, provvedendo al pagamento, in favore dei ricorrenti, di tutto quanto ancora rispettivamente dovuto in base al suddetto titolo esecutivo giudiziale;
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, negli stessi termini di cui in motivazione, al pagamento, in favore della parte ricorrente avv. Rita Lucantoni, delle somme dovute per interessi legali sulle somme liquidate dal giudice civile a titolo di spese processuali, nei sensi di cui in motivazione;
- dispone che l’Amministrazione adempia all’obbligo così determinato, eseguendo le corrispondenti statuizioni nel termine ultimativo di 40 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà, dietro apposita istanza di parte ricorrente, a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di ulteriori 40 giorni;
-condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 500,00 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore dell’antescritto procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI BE, Presidente
IG LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LA | ZI BE |
IL SEGRETARIO