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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2025, n. 34370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34370 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE CA SS nato a [...] il [...] GR KA C.U.I. 065F47X nato a [...] il [...] TI RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo l'inamnnissibilita dei ricorsi. L' avvocato Campagna si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato Lazzaro elencando i motivi chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34370 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 26/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 24/03/2025 la Corte di appello di Torino, in conferma della sentenza di primo grado, ha condannato De RL MO, IG KA, AM EA, per il reato di cui all'art. 6, commi 1 e 6, legge 401/1989 in quanto tutti gli imputati, già destinatari di un provvedimento di PO con il quale si vietava l'accesso all'area circostante dello stadio in concomitanza degli incontri di calcio del Torino, si trovavano insieme ad un gruppo di ultras "Granata", in via Philadelphia 41, di fronte al locale Fragola e Barbera, zona a loro interdetta, distante circa 550 metri dagli impianti sportivi, in occasione della competizione sportiva Torino- Monza. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione IG KA, affidando ricorso a tre e motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, evidenziando di aver lamentato, con memoria prodotta in data 20/03/2025, la violazione dei principi di tassatività e offensività, posto che dalla condotta contestata non è derivato alcun pericolo concreto di contatto personale con spettatori o con le tifoserie avversarie in entrata e uscita dai luoghi ove si svolgeva la manifestazione sportiva. Precisa, nel caso di specie, di essersi trovato all'interno di un bar collocato all'interno del perimetro vietato dal PO, dalle 12:44 alle 14:00, unitamente ad altri tifosi, per motivi personali, solo allo scopo di recarsi insieme a costoro presso il commissariato in esecuzione delle disposizioni del PO, che gli imponevano di firmare 15 minuti dopo l'inizio della partita e 15 minuti dopo la fine. Il semplice stazionamento all'interno di un bar, senza venire in contatto con alcun tifoso, con abbigliamento che reca simbologia sportiva, e per di più in procinto di eseguire diligentemente la prescrizione dell'obbligo di presentazione, non configura alcun pericolo concreto di contatto pericoloso con altri tifosi. Né tale valutazione di pericolosità può discendere dal fatto che il bar in questione si trovi in una via interdetta dal PO e che in passato vi erano stati violenti scontri. Inoltre, la Corte territoriale, pur prendendo atto dell'intervenuta assoluzione dell'imputato con sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Torino n.2096 in data 20/11/2024 per una pluralità di condotte identiche a quelle contestate nell'odierno procedimento concernenti la violazione dell'art. 6, commi 1 e 6 della legge 401/1989, non si è confrontata con le motivazioni della pronuncia assolutoria, in tal modo dando atto un'evidente contrasto di decisioni. Nella parte motivazionale della sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Torino, ove, evocando un precedente penale pronunciato da Sez.3, n.43575 del 11/07/2018, Rv.275390, si è affermato che la mera presenza in un luogo interdetto ( nella specie, all'interno o nelle immediate vicinanze del bar Fragole e Barbera, in via Philadelphia 41, in occasione di competizioni della squadra del Torino, in violazione del divieto di accesso) non comporta automaticamente l'integrazione del 1 reato, essendo necessario accertare il verificarsi del pericolo concreto di contatto. Evidenzia, con riferimento al precedente giurisprudenziale concernente la visione della partita da un balcone adiacente allo stadio, che è illogico distinguere tra condotte non pericolose tenute all'interno di una abitazione privata e condotte non pericolose tenute all'interno di un locale pubblico, richiamando all'uopo ulteriori precedenti giurisprudenziali conformi. Pertanto, conclude il ricorrente, la mera presenza all'interno dell'area interdetta non integra la fattispecie di reato, che costituisce - a parere del ricorrente - reato di pericolo concreto, in quanto non si è verificato l'evento di pericolo, casualmente riconducibile alla condotta, costituito dal possibile contatto dell'imputato con tifosi avversari. Nella specie, non vi è stato alcun contatto violento con le tifoserie avversarie. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice a quo ha ritenuto rilevanti le violazioni del PO già contestate all'imputato, sebbene per tali violazioni sia intervenuta sentenza di assoluzione. Evidenzia di essere gravato da un solo precedente penale. Pertanto, è erroneo e illogico l'assunto secondo cui la violazione in contestazione sia espressiva di una maggiore intensità del dolo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell'articolo 20 bis cod. pen. e vizio della motivazione per aver il giudice di merito negato l'applicazione delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità con motivazione stereotipata e apparente, sulla base dei meri precedenti penali. 3.Avverso la sentenza in epigrafe indicata ricorrono per ca .ssazione anche De RL MO e SA EA con unico ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, formulando tre motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano vizio della motivazione in ordine alla valutazione della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Torino n.2096 in data 20/11/2024, concernente i medesimi imputati e le medesime violazioni, in un periodo prossimo a quello contestato nell'odierno procedimento, sviluppando argomentazioni analoghe a quelle formulate con il primo motivo di ricordo da IG KA e richiamando il medesimo precedente giurisprudenziale in cui la Corte di cassazione ha escluso che la mera visione della competizione oggetto della interdizione da una casa privata adiacente allo stadio comporti la violazione del divieto di accesso. Richiamano ulteriori precedenti giurisprudenziali in cui si è data rilevanza anche alla dimensione cronologica della presenza dei luoghi nei luoghi vietati e l'orario di svolgimento della partita e contestano, al riguardo, che dalla visione dei fotogrammi il giudice possa aver inferito la presenza costante protratta per due ore nei luoghi vietati, in quanto il fatto che i ricorrenti siano stati ripresi dalle telecamere in determinati frangenti non esclude che si siano poi allontanati dai luoghi e che vi abbiano fatto ritorno successivamente. Evidenzia peraltro che erano privi di sciarpe dei colori della squadra, di essere abbigliati in modo anonimo. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, entrambi i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto, con riferimento specifico 2 alla posizione di NN, i giudici di merito non hanno sviluppato alcuna motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze attenuanti con la contestata aggravante, pur avendo la difesa formulato specifiche deduzioni difensive ai riguardo, evidenziando l'assenza di atti di violenza e la giovane età dell' imputato. Erra inoltre il giudice d'appello quando valuta le precedenti violazioni del PO, sia ai fini del trattamento sanzionatorio sia ai fini della valutazione dell'intensità del dolo, sebbene sia intervenuta sentenza di assoluzione. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità malgrado sia stata prodotta la disponibilità ad un programma di lavoro da parte di un ente convenzionato con il Tribunale di Torino. I giudici di merito hanno preso in considerazione i precedenti penali degli imputati, sebbene nel procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti, gli imputati erano stati mandati assolti, ritenendo gli imputati inidonei ad adeguarsi alle prescrizioni loro imposte. Evidenziano tuttavia che la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che il giudizio sulla meritevolezza del reo in ordine all'applicazione delle pene sostitutive possa basarsi esclusivamente sui precedenti penali del condannato. Nel caso di specie, peraltro, il AM ha un solo precedente penale, mentre il De RL ha un casellario negativo. Il giudice avrebbe dovuto considerare anche le condizioni di vita e personale dei condannati e valutare l'effettiva capacità di reintegrazione sociale e prevenzione di future recidive ed acquisire tutte le informazioni necessarie all'uopo. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1.Si premette che è contestata ai ricorrenti la violazione dell'art. 6, comma 6, della 1.401/1989, norma che sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro "chiunque violi le disposizioni dei commi 1 e 2" dell'art. 6 della medesima legge, concernenti la previsione del divieto di accesso (daspo) e dell'obbligo di presentazione presso l'autorità. La suddetta fattispecie, posta a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di competizioni sportive, si configura come reato proprio, di mera condotta e di pericolo astratto, che si perfeziona con la mera violazione del divieto di accesso o dell'obbligo di presentazione impartiti con il provvedimento questorile ex commi 1 e 2. La norma, infatti, non richiede, quale elemento normativo, l'accertamento della concreta verificazione di un evento di un danno o l'accertamento di un pericolo concreto causalmente riconducibile alla violazione del divieto di accesso o dell'obbligo di presentazione, limitandosi a punire chiunque viola le prescrizioni previste dal provvedimento del Questore, convalidato con ordinanza dall'autorità giudiziaria.. 3 Si ricorda che i reati di pura condotta di pericolo astratto, a differenza dei reati di pericolo concreto, si connotano per essere svincolati dalla verificazione e dell'accertamento probatorio di un evento di danno o di pericolo, in quanto la prognosi di pericolosità e di una formulazione di giudizi ex ante sull'attitudine di un accadimento a innescare possibili processi causali è effettuata ex ante dal legislatore, il quale ricorre a questa tecnica di incriminazione positivizzando regole di condotta specifiche, nello sforzo massimo di controllare pericoli settoriali, circoscritti, prevedibili, in cui il parametro della ragionevolezza costituisce l'unico limite alla discrezionalità legislativa nell'individuazione e valutazione di situazioni di pericolosità. Ne segue che la condotta di mero accesso o di stazionamento nei luoghi specificamente vietati, nell'arco temporale in cui l'accesso è interdetto, integra la fattispecie di reato, assumendo rilevanza solo eventuali cause di giustificazione che escludono la antigiuridicità del fatto tipico. Ne segue che integra il reato in questione la mera violazione del divieto questorile con cui si inibisce la presenza dei prevenuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche diversi dagli impianti sportivi, oggetto di trasporto, transito, sosta di tutti quelli che partecipano alle competizioni sportivi. Anche in giurisprudenza si è precisato che ha natura di reato di pericolo la diversa fattispecie prevista dall'art.
6-bis della medesima legge n.401/1989 che punisce il lancio materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive ove, a differenza della fattispecie base di cui all'art. 6 del medesimo testo normativo, la fattispecie prevede espressamente " in modo da creare un concreto pericolo per le persone" (Sez.3, n. 545 del 01/12/2022, Rv. 284032). Si specifica, infine, che l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza ed evitare il pericolo concreto .che soggetti cui sond stati attribuite condOtte pericolose vengano a contatto con altri tifosi durante lo svolgimento delle competizioni sportive costituisce la ratio del divieto di permanenza nei luoghi pubblici o aperti al pubblici interdetti, ossia la ragione politico-criminale o scopo generale che il legislatore intende perseguire, e non un evento di pericolo concreto. 1.2.Nel caso in disamina, il giudice a quo ha preso atto che dalla documentazione video acquisita si evince che gli imputati avevano violato il divieto di accesso, in quanto nelle ore precedenti alla competizione sportiva, si trovavano nella zona a loro interdetta. E', pertanto, incontrovertibile che gli imputati abbiano fatto accesso ai luoghi loro inibiti, non assumendo rilevanza i motivi personali di frequentazione dei luoghi cui era vietato l'accesso, né che lo stazionamento nei luoghi sia avvenuto pacificamente, senza alcun contatto violento con • le tifoserie opposto, circostanza che costituirebbe un evento di danno non previsto dalla fattispecie, la quale, si ribadisce, sanziona la mera violazione del divieto di accesso. Il giudice ha anche affermato che, nel caso concreto, sia stata frustrata anche la ratio del divieto, che è quella di evitare pericolosi contatti personali tra tifosi, evidenziando che il locale pubblico ove si trovavano gli imputati in violazione del divieto di accesso era luogo abitualmente frequentato da tifoserie e da frange violente del tifo organizzato, sito in una zona deputata al transito dei tifosi delle squadre avversarie, già teatro di scontri anche in epoca prossima ai fatti in contestazione, evidenziando anche l'arco temporale in cui si sono intrattenuti gli imputati, 4 prossimo all'inizio della competizione sportiva, e la presenza nei luoghi di almeno quindici soggetti presenti nel locale pubblico, con i quali i tre imputati si stavano intrattenendo, così ritendo sussistente "un elevatissimo pericolo di contatto personale con i tifosi". Il giudice ha pertanto affermato che il mero stazionamento nel suddetto luogo abbia frustrato "l'esigenza di evitare contatti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, indipendentemente che tali contati si siano o meno verificati" (pag. 9 della sentenza impugnata), ribadendo che non rilevano le ragioni personali, che non costituiscono causa di giustificazione, né che poi sia stato adempiuto l'obbligo di firma. 2.In ordine alla doglianza con la quale i ricorrenti De RL e NN contestano l'estensione temporale della loro permanenza nei luoghi interdetti, trattasi di questione che non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione. Nel caso in disamina il giudice a quo ha richiamato l'osservazione diretta degli operanti, non smentita dalle videoregistrazioni effettuate, che ritrae un lasso di tempo ampio. Con specifico riferimento al ricorrente IG Karinn, in particolare, il giudice ha richiamato i fotogrammi che riprendono il ricorrente nell'atto di indicare ad altri soggetti gli operatori della Digos impegnati sul posto„ inferendo, da tali fotogrammi, che il ricorrente si sia intrattenuto per oltre un'ora nel luogo interdetto. 3.In ordine alla doglianza, comune a tutti i ricorrenti, concernente la mancata valutazione delle motivazioni della sentenza con esito assolutorio emessa dal Gip del Tribunale di Torino in data 20/11/2024, si osserva che il giudice a quo ha preso atto del deposito della memoria difensiva con la quale è stato prodotto in giudizio il dispositivo di assoluzione di tutti i ricorrenti, con la formula perché il fatto non sussiste, per medesime violazioni del divieto di accesso, avvenute in diversa data, con le stesse modalità di quelle contestate nell'odierno procedimento. Quanto alle motivazioni, si osserva che sono state prodotte per la prima volta in sede di legittimità e pertanto non sono state oggetto di valutazione da parte del giudice di merito. Nel merito, si precisa che la fattispecie in questione non è assimilabile al caso di chi abbia preso visione della partita dall'interno di una privata dimora, non ricorrendo la ratio del divieto, che è quello di evitare contatti personali pericolosi tra tifosi avversari. (Sez. 3, n. 43575 del 11/07/2018, Rv. 275390 - 02, ove in motivazione, la Corte ha specificato che la ratio della norma, art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 deve rinvenirsi nell'esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico (e non nel divieto di far assistere i soggetti alle partite) e che il divieto di accesso può essere esteso anche ai luoghi diversi da quelli interessati alla sosta al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive (come ad un balcone o terrazzo privato) purchè si accerti il pericolo di contatti umani). 4.In ordine alle questioni afferenti al trattamento sanzionatorio formulate da tutti i ricorrenti, si ribadisce che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. LLV Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla frequentazione di gruppi ultrà e ritenuto congruo il modesto scostamento dal minimo edittale della pena previsto dalla norma incriminatrice, in ragione dell'intensità del dolo, posto che gli imputati erano perfettamente consapevoli della presenza delle forze dell'ordine, cui rivolgevano evidenti gesti di scherno e si trattenevano comunque nella zona interdetta per un'ulteriore altra ora, incuranti della presenza delle forze dell'ordine. Il giudice ha anche evidenziato che i ricorrenti si sono trovati nella zona interdetta anche in precedenti occasioni, fatto questo incontrovertibile, non contestato dai ricorrenti né confutato nella sentenza del Gup di Torino. Per le medesime ragioni il giudice a quo ha ritenuto condivisibile il giudizio di bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata effettuato dal primo giudice, ribadendo che non rileva il dato fattuale che il contatto con le tifoserie avversarie non sia avvenuto. 5. E' invece fondata la terza doglianza formulata da tutti i ricorrenti, concernente il diniego di sostituzione della pena detentiva. Si è recentemente affermato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez.5, n.24093, del 13/05/2025, Rv. 288210) Nel caso in disamina ilgiudice a quo si è liMitato a richiamare i Medesimi elementi pdsti a fondamento delle determinazioni inerenti alla determinazione della pena e richiamando in modo generico le precedenti violazioni del DASPO e i precedenti penali, senza alcuna specificazione per ciascuno dei ricorrenti, ritenendo, con motivazione apparente e stereotipata, inefficace la sostituzione della pena detentiva breve, sebbene sia stato presentato un programma di trattamento. 4.La sentenza, dunque, deve essere annullata, limitatamente al punto concernente l'applicabilità delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso è rigettato nel resto.
PQM
6 Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizioad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta .4. nnkAP1A•C Vnel resto. Così deciso all'udienza del 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo l'inamnnissibilita dei ricorsi. L' avvocato Campagna si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato Lazzaro elencando i motivi chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34370 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 26/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 24/03/2025 la Corte di appello di Torino, in conferma della sentenza di primo grado, ha condannato De RL MO, IG KA, AM EA, per il reato di cui all'art. 6, commi 1 e 6, legge 401/1989 in quanto tutti gli imputati, già destinatari di un provvedimento di PO con il quale si vietava l'accesso all'area circostante dello stadio in concomitanza degli incontri di calcio del Torino, si trovavano insieme ad un gruppo di ultras "Granata", in via Philadelphia 41, di fronte al locale Fragola e Barbera, zona a loro interdetta, distante circa 550 metri dagli impianti sportivi, in occasione della competizione sportiva Torino- Monza. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione IG KA, affidando ricorso a tre e motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, evidenziando di aver lamentato, con memoria prodotta in data 20/03/2025, la violazione dei principi di tassatività e offensività, posto che dalla condotta contestata non è derivato alcun pericolo concreto di contatto personale con spettatori o con le tifoserie avversarie in entrata e uscita dai luoghi ove si svolgeva la manifestazione sportiva. Precisa, nel caso di specie, di essersi trovato all'interno di un bar collocato all'interno del perimetro vietato dal PO, dalle 12:44 alle 14:00, unitamente ad altri tifosi, per motivi personali, solo allo scopo di recarsi insieme a costoro presso il commissariato in esecuzione delle disposizioni del PO, che gli imponevano di firmare 15 minuti dopo l'inizio della partita e 15 minuti dopo la fine. Il semplice stazionamento all'interno di un bar, senza venire in contatto con alcun tifoso, con abbigliamento che reca simbologia sportiva, e per di più in procinto di eseguire diligentemente la prescrizione dell'obbligo di presentazione, non configura alcun pericolo concreto di contatto pericoloso con altri tifosi. Né tale valutazione di pericolosità può discendere dal fatto che il bar in questione si trovi in una via interdetta dal PO e che in passato vi erano stati violenti scontri. Inoltre, la Corte territoriale, pur prendendo atto dell'intervenuta assoluzione dell'imputato con sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Torino n.2096 in data 20/11/2024 per una pluralità di condotte identiche a quelle contestate nell'odierno procedimento concernenti la violazione dell'art. 6, commi 1 e 6 della legge 401/1989, non si è confrontata con le motivazioni della pronuncia assolutoria, in tal modo dando atto un'evidente contrasto di decisioni. Nella parte motivazionale della sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Torino, ove, evocando un precedente penale pronunciato da Sez.3, n.43575 del 11/07/2018, Rv.275390, si è affermato che la mera presenza in un luogo interdetto ( nella specie, all'interno o nelle immediate vicinanze del bar Fragole e Barbera, in via Philadelphia 41, in occasione di competizioni della squadra del Torino, in violazione del divieto di accesso) non comporta automaticamente l'integrazione del 1 reato, essendo necessario accertare il verificarsi del pericolo concreto di contatto. Evidenzia, con riferimento al precedente giurisprudenziale concernente la visione della partita da un balcone adiacente allo stadio, che è illogico distinguere tra condotte non pericolose tenute all'interno di una abitazione privata e condotte non pericolose tenute all'interno di un locale pubblico, richiamando all'uopo ulteriori precedenti giurisprudenziali conformi. Pertanto, conclude il ricorrente, la mera presenza all'interno dell'area interdetta non integra la fattispecie di reato, che costituisce - a parere del ricorrente - reato di pericolo concreto, in quanto non si è verificato l'evento di pericolo, casualmente riconducibile alla condotta, costituito dal possibile contatto dell'imputato con tifosi avversari. Nella specie, non vi è stato alcun contatto violento con le tifoserie avversarie. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice a quo ha ritenuto rilevanti le violazioni del PO già contestate all'imputato, sebbene per tali violazioni sia intervenuta sentenza di assoluzione. Evidenzia di essere gravato da un solo precedente penale. Pertanto, è erroneo e illogico l'assunto secondo cui la violazione in contestazione sia espressiva di una maggiore intensità del dolo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell'articolo 20 bis cod. pen. e vizio della motivazione per aver il giudice di merito negato l'applicazione delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità con motivazione stereotipata e apparente, sulla base dei meri precedenti penali. 3.Avverso la sentenza in epigrafe indicata ricorrono per ca .ssazione anche De RL MO e SA EA con unico ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, formulando tre motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano vizio della motivazione in ordine alla valutazione della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Torino n.2096 in data 20/11/2024, concernente i medesimi imputati e le medesime violazioni, in un periodo prossimo a quello contestato nell'odierno procedimento, sviluppando argomentazioni analoghe a quelle formulate con il primo motivo di ricordo da IG KA e richiamando il medesimo precedente giurisprudenziale in cui la Corte di cassazione ha escluso che la mera visione della competizione oggetto della interdizione da una casa privata adiacente allo stadio comporti la violazione del divieto di accesso. Richiamano ulteriori precedenti giurisprudenziali in cui si è data rilevanza anche alla dimensione cronologica della presenza dei luoghi nei luoghi vietati e l'orario di svolgimento della partita e contestano, al riguardo, che dalla visione dei fotogrammi il giudice possa aver inferito la presenza costante protratta per due ore nei luoghi vietati, in quanto il fatto che i ricorrenti siano stati ripresi dalle telecamere in determinati frangenti non esclude che si siano poi allontanati dai luoghi e che vi abbiano fatto ritorno successivamente. Evidenzia peraltro che erano privi di sciarpe dei colori della squadra, di essere abbigliati in modo anonimo. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, entrambi i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto, con riferimento specifico 2 alla posizione di NN, i giudici di merito non hanno sviluppato alcuna motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze attenuanti con la contestata aggravante, pur avendo la difesa formulato specifiche deduzioni difensive ai riguardo, evidenziando l'assenza di atti di violenza e la giovane età dell' imputato. Erra inoltre il giudice d'appello quando valuta le precedenti violazioni del PO, sia ai fini del trattamento sanzionatorio sia ai fini della valutazione dell'intensità del dolo, sebbene sia intervenuta sentenza di assoluzione. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità malgrado sia stata prodotta la disponibilità ad un programma di lavoro da parte di un ente convenzionato con il Tribunale di Torino. I giudici di merito hanno preso in considerazione i precedenti penali degli imputati, sebbene nel procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti, gli imputati erano stati mandati assolti, ritenendo gli imputati inidonei ad adeguarsi alle prescrizioni loro imposte. Evidenziano tuttavia che la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che il giudizio sulla meritevolezza del reo in ordine all'applicazione delle pene sostitutive possa basarsi esclusivamente sui precedenti penali del condannato. Nel caso di specie, peraltro, il AM ha un solo precedente penale, mentre il De RL ha un casellario negativo. Il giudice avrebbe dovuto considerare anche le condizioni di vita e personale dei condannati e valutare l'effettiva capacità di reintegrazione sociale e prevenzione di future recidive ed acquisire tutte le informazioni necessarie all'uopo. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1.Si premette che è contestata ai ricorrenti la violazione dell'art. 6, comma 6, della 1.401/1989, norma che sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro "chiunque violi le disposizioni dei commi 1 e 2" dell'art. 6 della medesima legge, concernenti la previsione del divieto di accesso (daspo) e dell'obbligo di presentazione presso l'autorità. La suddetta fattispecie, posta a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di competizioni sportive, si configura come reato proprio, di mera condotta e di pericolo astratto, che si perfeziona con la mera violazione del divieto di accesso o dell'obbligo di presentazione impartiti con il provvedimento questorile ex commi 1 e 2. La norma, infatti, non richiede, quale elemento normativo, l'accertamento della concreta verificazione di un evento di un danno o l'accertamento di un pericolo concreto causalmente riconducibile alla violazione del divieto di accesso o dell'obbligo di presentazione, limitandosi a punire chiunque viola le prescrizioni previste dal provvedimento del Questore, convalidato con ordinanza dall'autorità giudiziaria.. 3 Si ricorda che i reati di pura condotta di pericolo astratto, a differenza dei reati di pericolo concreto, si connotano per essere svincolati dalla verificazione e dell'accertamento probatorio di un evento di danno o di pericolo, in quanto la prognosi di pericolosità e di una formulazione di giudizi ex ante sull'attitudine di un accadimento a innescare possibili processi causali è effettuata ex ante dal legislatore, il quale ricorre a questa tecnica di incriminazione positivizzando regole di condotta specifiche, nello sforzo massimo di controllare pericoli settoriali, circoscritti, prevedibili, in cui il parametro della ragionevolezza costituisce l'unico limite alla discrezionalità legislativa nell'individuazione e valutazione di situazioni di pericolosità. Ne segue che la condotta di mero accesso o di stazionamento nei luoghi specificamente vietati, nell'arco temporale in cui l'accesso è interdetto, integra la fattispecie di reato, assumendo rilevanza solo eventuali cause di giustificazione che escludono la antigiuridicità del fatto tipico. Ne segue che integra il reato in questione la mera violazione del divieto questorile con cui si inibisce la presenza dei prevenuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche diversi dagli impianti sportivi, oggetto di trasporto, transito, sosta di tutti quelli che partecipano alle competizioni sportivi. Anche in giurisprudenza si è precisato che ha natura di reato di pericolo la diversa fattispecie prevista dall'art.
6-bis della medesima legge n.401/1989 che punisce il lancio materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive ove, a differenza della fattispecie base di cui all'art. 6 del medesimo testo normativo, la fattispecie prevede espressamente " in modo da creare un concreto pericolo per le persone" (Sez.3, n. 545 del 01/12/2022, Rv. 284032). Si specifica, infine, che l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza ed evitare il pericolo concreto .che soggetti cui sond stati attribuite condOtte pericolose vengano a contatto con altri tifosi durante lo svolgimento delle competizioni sportive costituisce la ratio del divieto di permanenza nei luoghi pubblici o aperti al pubblici interdetti, ossia la ragione politico-criminale o scopo generale che il legislatore intende perseguire, e non un evento di pericolo concreto. 1.2.Nel caso in disamina, il giudice a quo ha preso atto che dalla documentazione video acquisita si evince che gli imputati avevano violato il divieto di accesso, in quanto nelle ore precedenti alla competizione sportiva, si trovavano nella zona a loro interdetta. E', pertanto, incontrovertibile che gli imputati abbiano fatto accesso ai luoghi loro inibiti, non assumendo rilevanza i motivi personali di frequentazione dei luoghi cui era vietato l'accesso, né che lo stazionamento nei luoghi sia avvenuto pacificamente, senza alcun contatto violento con • le tifoserie opposto, circostanza che costituirebbe un evento di danno non previsto dalla fattispecie, la quale, si ribadisce, sanziona la mera violazione del divieto di accesso. Il giudice ha anche affermato che, nel caso concreto, sia stata frustrata anche la ratio del divieto, che è quella di evitare pericolosi contatti personali tra tifosi, evidenziando che il locale pubblico ove si trovavano gli imputati in violazione del divieto di accesso era luogo abitualmente frequentato da tifoserie e da frange violente del tifo organizzato, sito in una zona deputata al transito dei tifosi delle squadre avversarie, già teatro di scontri anche in epoca prossima ai fatti in contestazione, evidenziando anche l'arco temporale in cui si sono intrattenuti gli imputati, 4 prossimo all'inizio della competizione sportiva, e la presenza nei luoghi di almeno quindici soggetti presenti nel locale pubblico, con i quali i tre imputati si stavano intrattenendo, così ritendo sussistente "un elevatissimo pericolo di contatto personale con i tifosi". Il giudice ha pertanto affermato che il mero stazionamento nel suddetto luogo abbia frustrato "l'esigenza di evitare contatti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, indipendentemente che tali contati si siano o meno verificati" (pag. 9 della sentenza impugnata), ribadendo che non rilevano le ragioni personali, che non costituiscono causa di giustificazione, né che poi sia stato adempiuto l'obbligo di firma. 2.In ordine alla doglianza con la quale i ricorrenti De RL e NN contestano l'estensione temporale della loro permanenza nei luoghi interdetti, trattasi di questione che non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione. Nel caso in disamina il giudice a quo ha richiamato l'osservazione diretta degli operanti, non smentita dalle videoregistrazioni effettuate, che ritrae un lasso di tempo ampio. Con specifico riferimento al ricorrente IG Karinn, in particolare, il giudice ha richiamato i fotogrammi che riprendono il ricorrente nell'atto di indicare ad altri soggetti gli operatori della Digos impegnati sul posto„ inferendo, da tali fotogrammi, che il ricorrente si sia intrattenuto per oltre un'ora nel luogo interdetto. 3.In ordine alla doglianza, comune a tutti i ricorrenti, concernente la mancata valutazione delle motivazioni della sentenza con esito assolutorio emessa dal Gip del Tribunale di Torino in data 20/11/2024, si osserva che il giudice a quo ha preso atto del deposito della memoria difensiva con la quale è stato prodotto in giudizio il dispositivo di assoluzione di tutti i ricorrenti, con la formula perché il fatto non sussiste, per medesime violazioni del divieto di accesso, avvenute in diversa data, con le stesse modalità di quelle contestate nell'odierno procedimento. Quanto alle motivazioni, si osserva che sono state prodotte per la prima volta in sede di legittimità e pertanto non sono state oggetto di valutazione da parte del giudice di merito. Nel merito, si precisa che la fattispecie in questione non è assimilabile al caso di chi abbia preso visione della partita dall'interno di una privata dimora, non ricorrendo la ratio del divieto, che è quello di evitare contatti personali pericolosi tra tifosi avversari. (Sez. 3, n. 43575 del 11/07/2018, Rv. 275390 - 02, ove in motivazione, la Corte ha specificato che la ratio della norma, art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 deve rinvenirsi nell'esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico (e non nel divieto di far assistere i soggetti alle partite) e che il divieto di accesso può essere esteso anche ai luoghi diversi da quelli interessati alla sosta al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive (come ad un balcone o terrazzo privato) purchè si accerti il pericolo di contatti umani). 4.In ordine alle questioni afferenti al trattamento sanzionatorio formulate da tutti i ricorrenti, si ribadisce che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. LLV Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla frequentazione di gruppi ultrà e ritenuto congruo il modesto scostamento dal minimo edittale della pena previsto dalla norma incriminatrice, in ragione dell'intensità del dolo, posto che gli imputati erano perfettamente consapevoli della presenza delle forze dell'ordine, cui rivolgevano evidenti gesti di scherno e si trattenevano comunque nella zona interdetta per un'ulteriore altra ora, incuranti della presenza delle forze dell'ordine. Il giudice ha anche evidenziato che i ricorrenti si sono trovati nella zona interdetta anche in precedenti occasioni, fatto questo incontrovertibile, non contestato dai ricorrenti né confutato nella sentenza del Gup di Torino. Per le medesime ragioni il giudice a quo ha ritenuto condivisibile il giudizio di bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata effettuato dal primo giudice, ribadendo che non rileva il dato fattuale che il contatto con le tifoserie avversarie non sia avvenuto. 5. E' invece fondata la terza doglianza formulata da tutti i ricorrenti, concernente il diniego di sostituzione della pena detentiva. Si è recentemente affermato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez.5, n.24093, del 13/05/2025, Rv. 288210) Nel caso in disamina ilgiudice a quo si è liMitato a richiamare i Medesimi elementi pdsti a fondamento delle determinazioni inerenti alla determinazione della pena e richiamando in modo generico le precedenti violazioni del DASPO e i precedenti penali, senza alcuna specificazione per ciascuno dei ricorrenti, ritenendo, con motivazione apparente e stereotipata, inefficace la sostituzione della pena detentiva breve, sebbene sia stato presentato un programma di trattamento. 4.La sentenza, dunque, deve essere annullata, limitatamente al punto concernente l'applicabilità delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso è rigettato nel resto.
PQM
6 Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizioad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta .4. nnkAP1A•C Vnel resto. Così deciso all'udienza del 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente