TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/12/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2036/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Lupia Presidente
dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2036 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Castellani;
RICORRENTE contro
, nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Uliana Paladini C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale del 20-10-2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione ritualmente depositato in data 13.05.2023, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
28.08.1993 in Isola Di Capo Rizzuto (KR), annotato nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Isola Di Capo Rizzuto (KR) al n. 51, parte 2, serie A, anno 1993 e che dall'unione è nato il figlio in data 26.03.1995, ha rappresentato che con sentenza n. Per_1
18637/2020 del 28.12.2020 – attestazione di passaggio in giudicato del 08.01.2025 in atti
- il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, che da allora non è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, ritenendo dunque sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Il ricorrente ha, inoltre, esposto che il giudizio di divorzio era stato precedentemente introdotto innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 26877/2022) che, rilevando l'incompetenza territoriale del giudice adito, aveva adottato i provvedimenti provvisori con ordinanza del 18.01.2023.
Con comparsa di costituzione del 06.05.2024 si è costituita in giudizio CP_1
, che ha aderito alla domanda di divorzio proposta dal ricorrente.
[...]
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 07.06.2024 sono comparse personalmente le parti e con successiva ordinanza del 26.12.2024 il Giudice delegato ha confermato i provvedimenti provvisori già adottati dal Presidente del Tribunale di Roma
f.f. ed ha rinviato la causa per il prosieguo.
All'udienza del 20.10.2025 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale sullo status con rinuncia ai termini per scritti conclusionali, cui parte resistente ha aderito e alla stessa udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia sullo status.
Risulta agli atti del giudizio la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, riunito nella camera di consiglio del 15.12.2020 (n. R.G.12032/2016), con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ritiene il Tribunale che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, è da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione e che non è possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso. Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 28.08.1993, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Osserva infatti il Collegio che è irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalle ragioni addotte dalle parti e dal tempo trascorso dalla pronuncia della separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
In considerazione del fatto che la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti dedotti in giudizio, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria, sul ruolo del giudice istruttore Dott.ssa Francesca Iaconi, per gli opportuni adempimenti come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 28.08.1993 in Isola Di Capo Rizzuto (KR), annotato nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Isola Di Capo Rizzuto (KR) al n. 51, parte 2, serie A, anno 1993;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) rinvia alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese di lite;
4) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del 27-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi.
Il giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Lupia Presidente
dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2036 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Castellani;
RICORRENTE contro
, nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Uliana Paladini C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale del 20-10-2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione ritualmente depositato in data 13.05.2023, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
28.08.1993 in Isola Di Capo Rizzuto (KR), annotato nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Isola Di Capo Rizzuto (KR) al n. 51, parte 2, serie A, anno 1993 e che dall'unione è nato il figlio in data 26.03.1995, ha rappresentato che con sentenza n. Per_1
18637/2020 del 28.12.2020 – attestazione di passaggio in giudicato del 08.01.2025 in atti
- il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, che da allora non è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, ritenendo dunque sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Il ricorrente ha, inoltre, esposto che il giudizio di divorzio era stato precedentemente introdotto innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 26877/2022) che, rilevando l'incompetenza territoriale del giudice adito, aveva adottato i provvedimenti provvisori con ordinanza del 18.01.2023.
Con comparsa di costituzione del 06.05.2024 si è costituita in giudizio CP_1
, che ha aderito alla domanda di divorzio proposta dal ricorrente.
[...]
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 07.06.2024 sono comparse personalmente le parti e con successiva ordinanza del 26.12.2024 il Giudice delegato ha confermato i provvedimenti provvisori già adottati dal Presidente del Tribunale di Roma
f.f. ed ha rinviato la causa per il prosieguo.
All'udienza del 20.10.2025 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale sullo status con rinuncia ai termini per scritti conclusionali, cui parte resistente ha aderito e alla stessa udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia sullo status.
Risulta agli atti del giudizio la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, riunito nella camera di consiglio del 15.12.2020 (n. R.G.12032/2016), con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ritiene il Tribunale che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, è da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione e che non è possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso. Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 28.08.1993, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Osserva infatti il Collegio che è irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalle ragioni addotte dalle parti e dal tempo trascorso dalla pronuncia della separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
In considerazione del fatto che la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti dedotti in giudizio, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria, sul ruolo del giudice istruttore Dott.ssa Francesca Iaconi, per gli opportuni adempimenti come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 28.08.1993 in Isola Di Capo Rizzuto (KR), annotato nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Isola Di Capo Rizzuto (KR) al n. 51, parte 2, serie A, anno 1993;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) rinvia alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese di lite;
4) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del 27-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi.
Il giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia