Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 303/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 303/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
nato il [...] a [...] ed ivi residente, in via Parte_1
Roma, n. 77, c.f. , e , nato il C.F._1 Parte_2
5.8.1986 a Reggio Calabria ed ivi residente, in via Stradella Giuffrè III, n. 33, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Aloi, con studio sito in Reggio
Calabria, in via Felice Valentino, n. 4, presso il quale sono elettivamente domiciliati
Appellanti
nei confronti di
nata il [...] a [...], c.f. Controparte_1
e , nata il [...] a [...] CodiceFiscale_2 Controparte_2
Calabria, c.f. , entrambi residenti in [...], C.F._3 frazione Cerasi, rappresentate e difese dall'avv. Alfredo Caracciolo, con
1
studio in Reggio Calabria, in via Cairoli, n. 22, presso il quale sono elettivamente domiciliate
Appellate
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.09.2013, CP_1
e hanno convenuto in giudizio e
[...] Controparte_2 Parte_1
per l'accertamento dell'usucapione di un Parte_2
appezzamento di natura seminativo-arborato (uliveto) sito nelle campagne della contrada Cerasi nel Comune di Reggio Calabria, riportato in catasto terreni alla partita 5679 del foglio 15, particelle n. 239, 241, 242, 243 della superficie di HA 1, 2720, in atto intestato a (usufruttuario) e Parte_1
a (nudo proprietario). Parte_2
La domanda è stata preceduta da un atto di diffida stragiudiziale notificata da a il 16.04.2012, nonché da un ricorso Parte_1 Controparte_1
proposto innanzi alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Reggio
Calabria, in data 6.6.2013, per chiedere il riconoscimento dell'occupazione sine titulo e il rilascio del terreno, ricorso respinto il 13.01.2014 con declaratoria di incompetenza per materia e condanna alle spese per i ricorrenti.
2 Corte d'Appello
Le attrici hanno dedotto che nel predetto podere i coniugi e la Persona_1
stessa hanno realizzato una casa rurale in legname coperta Controparte_1
da lamiere, luogo in cui sono nati e cresciuti i loro figli.
Inoltre, sostenevano che nella particella n. 243 erano stati costruiti altri piccoli manufatti con lamiere per l'allevamento del bestiame e la custodia delle scorte.
Hanno asserito altresì che l'unica figlia rimasta nei luoghi predetti,
[...]
, ha continuato il possesso originario, pacifico, ultraventennale e non CP_2
interrotto animo domini, tenendo chiuso il fondo nella sua interezza con recinzione e cancello assicurato dal lucchetto, coltivando altresì la parte seminativa a colture stagionali orticole, e provvedendo ad addizione di piante nuove di ulivo e di frutteto, il cui prodotto è sempre stato proprio dai possessori istanti.
Inoltre, hanno precisato che, in data 8.5.2013, ha fatto Parte_1
irruzione con il trattore nel fondo, rompendo il lucchetto del cancello di accesso;
e anno ricostituito la recinzione del cancello. CP_1 CP_2
- Eccezioni e difese delle parti convenute
I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, deducendo che Pt_1
l'animus domini e possidendi era in capo alla defunta in modo Persona_2
pubblico ed ininterrotto.
Hanno dedotto il fatto impeditivo della violenza e della clandestinità del possesso, atteso che erano stati arbitrariamente sostituiti i lucchetti d'accesso alla proprietà, danneggiando ed occultando quelli messi in posa dalla
[...]
ed erano stati, altresì, costruiti all'interno manufatti abusivi e tagliati Per_2
alberi secolari di ulivo e noci.
Inoltre, secondo i convenuti, l'accesso condiviso al bene immobile era stato praticato sino al 2012, come dimostrato dal documento di trasporto n. 202, dal quale si evinceva che l'olio mandato alla molitura era consegnato a firma congiunta di e di . Parte_1 Controparte_2
Hanno fatto presente che, con l'atto stragiudiziale notificato alle parti in data
16.04.2012, i convenuti hanno diffidato le attrici a rilasciare l'immobile e tale atto non è stato contestato.
3 Corte d'Appello
I convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale, chiedendo il rilascio del terreno ed il pagamento della somma pari a € 6.606,16, oltre alle spese necessarie per lo smaltimento dei relitti.
- Provvedimento impugnato
Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 380/2020, pubblicata il
23.03.2020 e notificata alle parti a mezzo pec in data 6.4.2020, ha dichiarato acquisito per usucapione, sulla base delle testimonianze rese e dalla CTU espletata dalle attrici e , il diritto di proprietà Controparte_1 Controparte_2
del terreno, sito in Cerasi, frazione di Reggio Calabria, riportato in catasto alla partita 5679, foglio 15, particelle n. 239, n. 241, n. 242, n. 243.
Il Tribunale ha ritenuto provato dalle attrici il possesso continuato, ininterrotto, pubblico, pacifico e ultraventennale sul terreno, corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà ed accompagnato dall'intenzione di tenere la cosa come propria.
Secondo il Tribunale i documenti prodotti dai convenuti, come le richieste di contributi agricoli, non sono sufficienti ad interrompere il decorso dell'usucapione. Secondo il Tribunale i convenuti non hanno dimostrato che il possesso delle attrici era derivato da atti di tolleranza o da un comodato.
- Motivi d'appello
Gli appellanti propongono appello avverso la sentenza n. 380.2020 del
Tribunale di Reggio Calabria, con atto notificato in data 9.6.2020, censurando quanto asserito dal primo giudicante a pag. 6 della sentenza impugnata circa la mancata contestazione dell'episodio dell'8.5.2013, allorquando su iniziativa di sono stati abbattuti la recinzione del fondo ed il cancello, Parte_1
come riferito dai testi e . Tes_1 Tes_2
Gli appellanti deducono di aver contestato quanto asserito dalle attrici, sia in comparsa di costituzione sia attraverso la presentazione di denunce che hanno dato vita a procedimenti penali, alcuni tutt'ora pendenti.
Secondo gli appellanti non è stata correttamente valutata, ai fini del mancato riconoscimento del possesso utile ad usucapione in capo ai Parte_3 la deposizione testimoniale resa all'udienza del 11.02.2015 dal teste
[...]
, il quale ha dichiarato che il padre nel tempo ha avuto a che fare Tes_2
4 Corte d'Appello
con il per questioni sorte in merito ai confini tra i fondi e di aver Pt_1
ottenuto la concessione di una servitù di passaggio gratuita sul fondo del allorquando il Comune ha costruito una strada, chiudendo l'accesso Pt_1
al suo fondo.
Inoltre, gli appellanti deducono che il giudice di prime cure non ha considerato che, secondo quanto riferito dal teste , il ha aperto uno Tes_2 Pt_1
dei cancelli di accesso con le proprie chiavi.
I osservano che non è stata considerata la deposizione resa dal Pt_1
, il quale ha dichiarato di aver potato un uliveto circa otto o nove Testimone_3
anni fa dalla dichiarazione (anni 2006-2007) su richiesta di , Parte_1
il quale ha aperto il cancello con chiavi per consentirgli di avere accesso al fondo, senza alcuna opposizione da parte delle appellate.
Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui è stata negata efficacia interruttiva dell'usucapione al fatto – risultante dai documenti relativi alla campagna olearia 1996/1997 – che ha beneficiato di aiuti Persona_2 comunitari alla produzione di olio d'oliva anche con riferimento ai terreni oggetto della domanda di usucapione e che , dopo avere Per_2
presentato richiesta di contributi A.I.M.A., in data 3.4.2000 ha fatto accesso assieme al rappresentante dell'A.I.M.A. sui terreni per cui è causa, al fine di verificare i requisiti per l'ottenimento dei contributi agricoli.
Inoltre, gli appellanti osservano che il primo giudice non ha tenuto conto neanche del documento di trasporto n. 202 in atti, relativo a 67 kg di olio prodotto dalla ditta , dal quale si evince che le olive prodotte Persona_2
sui terreni per cui è causa venivano portate da per conto Parte_1 della proprietaria presso l'oleificio per la molitura e l'olio veniva Per_2
diviso tra i proprietari e coltivatori, come dimostrato dalla firma congiunta di e di . Parte_1 Controparte_2
Gli appellanti producono la copia della raccomandata del 13.04.2015 successiva al 9.3.2014, termine per il deposito dei documenti ex art. 183, n.
2, dalla quale emerge che , proprietaria del fondo agricolo Controparte_3
limitrofo a quello oggetto di causa, si è rivolta a e non alle Parte_1
odierne appellate, al fine di informarlo che il figlio ha notato Controparte_4
che al confine con il predetto terreno sono stati divelti i paletti in ferro messi a dimora di comune accordo per delimitare i confini delle rispettive proprietà.
5 Corte d'Appello
Gli appellanti ritengono che il primo giudicante non ha considerato i procedimenti penali a carico di e (proc. n. Controparte_1 Controparte_2
2199/14 RGNR - n. 1699/14 RGIP).
Precisano che sono altresì pendenti altri procedimenti penali: proc. n.
209/2016 RGNR/21 bis innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria dott.
Nizzari, afferente all'episodio della sostituzione del cancello e dei lucchetti;
n.
4234/16 innanzi al Tribunale Monocratico di Reggio Calabria dott. Forte inerente all'abbattimento di alberi di ulivo e n. 350/12 innanzi al giudice di pace di Reggio Calabria afferente alle minacce di morte col fucile.
Affermano che la ha ammesso di detenere i locali non con l'animus CP_1
di proprietaria bensì per concessione di natura liberale da parte della proprietaria, circostanza emersa nel proc. penale RGNR 2199/14.
Chiedono quindi la modifica della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i convenuti non hanno provato che il possesso delle attrici era derivato da atti di tolleranza della loro dante causa e che le circostanze allegate da parte attrice sono state confermate dai testi escussi.
Gli appellanti deducono inoltre che il primo giudicante non ha considerato gli accertamenti tecnici condotti dalla CTU, valorizzando soltanto le testimonianze di parte attrice.
- Eccezioni e difese degli appellati
Le appellate eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per tardività e per mancanza di specificità, avendo gli appellanti riproposto le stesse ragioni difensive fatte valere in primo grado.
Quanto al riconoscimento dell'usucapione, e itengono che CP_1 CP_2
esso trovi fondamento nella stessa comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado di e Parte_2
, atteso che questi hanno riconosciuto un'occupazione sine Parte_1 titulo in capo alle odierne appellate ed hanno intimato il rilascio dell'immobile con richiesta del versamento della somma pari a € 15.000.
Affermano che la Lo Giudice non ha mai contestato il possesso degli
[...]
; dopo la morte della stessa, in data 24.01.2011, è stato presentato Parte_3
un atto di diffida stragiudiziale dagli eredi per successione testamentaria in
6 Corte d'Appello
data 16.04.2012, quando i requisiti del possesso ad usucapionem erano già stati maturati.
Le appellate deducono di aver esercitato per oltre 50 anni il possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, compiendo atti inequivocabili di possesso animo domini incompatibili con la proprietà ed il possesso altrui, coltivandolo ed incrementando il seminativo arborato con messa a dimora di nuove piante di ulivo e da frutto.
Contestano la deposizione del teste , in quanto lo stesso non ha Testimone_3 indicato la data né l'annata agraria di riferimento del periodo in cui si sarebbe recato nel fondo per effettuare la potatura.
Censurano anche la deposizione di , il quale, dopo avere Controparte_4
confermato di aver visto che nel fonduscolo in questione operavano ed abitavano in una baracca TI, ha riferito che si erano verificati tra suo padre e un certo litigi per il passaggio del trattore tra le due Pt_1
proprietà limitrofe.
Fanno presente al riguardo che a quell'epoca il non aveva alcun Pt_1
potere sul fondo, essendo usufruttuario del fonduscolo in questione, atteso che risultava ancora in vita la , proprietaria del bene oggetto di Per_2
causa.
Ritengono inconsistente la prima doglianza degli appellanti, poiché non vi è corrispondenza tra quanto dichiarato dai testi e , secondo Tes_1 Tes_2
cui il sarebbe stato in possesso delle chiavi del cancello e di cui si Pt_1 sarebbe servito per aprire il medesimo, e l'episodio del'8.5.2013, in cui ha abbattuto la recinzione del fondo occupato e il cancello. Parte_1
Le appellate osservano che non è stata sollevata da parte dei convenuti alcuna contestazione circa le costruzioni realizzate da e i Persona_1
relativi contratti di utenza (luce ed acqua).
Sostengono che i documenti prodotti dagli appellanti non sono idonei a dimostrare l'interruzione del possesso ai fini dell'usucapione; il documento di trasporto n. 202, prodotto in fotocopia e non in originale, è sprovvisto di data e non indica la località di provenienza delle olive.
Contestano altresì il verbale di incontro redatto nell'ufficio dell'AIMA per correggere la precedente richiesta di contributi comunitari presentata dalla Lo
7 Corte d'Appello
Giudice, in quanto non c'è corrispondenza tra il numero delle piante dichiarate dalla Lo Giudice (444) e l'accertamento operato d'ufficio (261).
Le appellate contestano e rilevano profili di inammissibilità circa la lettera presentata da datata 13.04.2015, che riguarda un episodio Controparte_3
irrilevante, un verbale di polizia municipale del 2012 e un verbale innanzi al
Giudice di Pace di Reggio Calabria, riguardante l'interrogatorio di Parte_1
di cui non si è parlato mai nel primo grado.
[...]
Circa i procedimenti penali a carico di le appellate Controparte_5
richiamano la giurisprudenza, secondo la quale il giudice civile non ha l'obbligo di utilizzare come fonte del proprio convincimento prove raccolte nel giudizio penale estinto con sentenza passata in giudicato.
***
1.- Eccezione di tardività dell'appello
1. Le appellate eccepiscono la tardività dell'atto d'appello, in quanto la sentenza impugnata, datata 23.05.2020, è stata notificata in data 9.4.2020 e l'atto di citazione è stato notificato in data 9.6.2020.
2. L'eccezione è infondata.
Occorre infatti tener conto della sospensione dei termini processuali nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 dalla normativa emergenziale anticovid, attraverso quanto disposto dall'art. 83, comma 2 del d.l. n. 18/2020, conv. dalla L. n. 27/2020 e successivamente dal d.l. n. 23/2020 conv. dalla L. n. 40/2020.
Pertanto, posto che, essendo stata la sentenza notificata il 9 aprile 2020, considerata la sospensione per la normativa anti-covid, il termine di legge ha ripreso ha iniziato decorrere il 12 maggio 2020. Conseguentemente l'appello
è stato notificato tempestivamente (il 9 giugno 2020), atteso che il termine scadeva il 10 giugno 2020.
Pertanto, l'eccezione è infondata.
2.- Violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c.,
è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei
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punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
3.- Nel merito
1. Il giudice di prime cure ha ritenuto provato il possesso ultraventennale di e del fondo in questione. Controparte_1 Controparte_2
Gli appellanti osservano che ha ammesso di avere detenuto Controparte_1
i locali non con l'animus domini ma per concessione liberale da parte della proprietaria. Infatti dal verbale del Comando della Polizia Municipale di Reggio
Calabria dell'8 maggio 2012, risulta che ha riferito di Controparte_1 utilizzare il fondo in quanto “le era stato concesso verbalmente l'uso a titolo gratuito, da parte della proprietaria ” (madre di e suocera di CP Persona_2
). Parte_1
2. L'assunto è fondato nei termini di seguito precisati.
Risulta dall'ordinanza di archiviazione del GIP del Tribunale di Reggio
Calabria, del 20 febbraio 2014, in un procedimento penale avente ad oggetto la realizzazione dei manufatti di cui si discute nella presente controversia, che ha riferito di «utilizzare detti locali da oltre 50 anni, in quanto le era Controparte_1 stato concesso verbalmente l'uso a titolo gratuito da parte della proprietaria, , CP suocera di . Parte_1
Da tale dichiarazione si evince che e Controparte_1 Controparte_2 avevano solo la detenzione – e non anche il possesso – del bene oggetto di causa. Si evince infatti che detenevano il bene nomine alieno siccome l'uso del bene stesso era stato concesso a titolo gratuito dalla proprietaria, CP
, suocera di .
[...] Parte_1
Che il rapporto con il fondo in capo alle attrici – odierne appellate – fosse in origine qualificabile come detenzione nomine alieno, e non come possesso, si desume anche dalla testimonianza resa da , il quale ha Controparte_4 dichiarato di ricordare che circa 40 anni prima, «la sorella dell'attrice raccoglieva le olive sul fondo in questione e poi le portava a casa del dove un fattore, tale Pt_1 divideva le olive tra la e . Per_3 CP_1 Pt_1
9 Corte d'Appello
Da ciò si evince che vi era un accordo tra e avente ad CP_1 Pt_1
oggetto la ripartizione dei frutti del fondo coltivato dalla . CP_1
Dunque deve ritenersi che, in origine, le appellate detenevano il fondo in questione nomine alieno.
3. Ciò puntualizzato, un possesso ad usucapionem in capo alle attrici ( Parte_3
può essere configurato solo in presenza dell'interversione del
[...]
possesso.
Un atto di interversione del possesso può essere rinvenuto nella realizzazione della costruzione sul fondo da parte dei Controparte_5
Dalle testimonianze è emerso che la famiglia TI ha costruito una baracca in lamiera, con parti in muratura (oltre ad altri manufatti in lamiera destinati all'allevamento di animali).
Il teste ha riferito che i anno costruito Testimone_4 Controparte_5 sul fondo in questione «una baracca che avevano adibito a loro abitazione e che ora utilizzano durante il giorno per appoggiarsi durante la coltivazione del fondo, poi la sera vanno a dormire da un'altra parte».
La realizzazione della baracca ad opera degli appellati è confermata dal teste
, secondo cui «la baracca, all'epoca, è stata costruita da , Testimone_5 Persona_1 padre di e degli altri». Controparte_2
Secondo la giurisprudenza, la realizzazione di una costruzione può integrare un atto di interversione del possesso (Cass. civ., sez. II, n. 23458/2021).
Pertanto deve ritenersi provata l'interversione del possesso ad opera degli appellati in ordine al fabbricato in muratura.
4. Occorre a questo punto verificare se l'interversione del possesso riguardante il fabbricato in muratura risale a oltre venti anni prima della domanda giudiziale.
Ritiene questa Corte che deve darsi riposta affermativa, in considerazione della circostanza che – come precisato dalla predetta ordinanza di archiviazione del G.I.P. di Reggio Calabria – gli allacci delle utenze idrica ed elettrica risalgono rispettivamente all'anno 1982 (dimostrato dal contratto di concessione di acqua potabile) e 1984.
Quindi dal 1982 può farsi decorrere l'inizio del possesso e conseguentemente il possesso ad usucapionem. 10 Corte d'Appello
Essendo decorsi venti anni al momento della domanda giudiziale, la sentenza impugnata va confermata per quanto riguarda la particella n. 243, sulla quale
è stata realizzata la costruzione in muratura.
5. Per quanto riguarda le altre particelle, non sono ravvisabili atti di interversione del possesso, quanto meno a far data da un periodo precedente la controversia di oltre venti anni.
Un atto di interversione del possesso potrebbe essere costituito dalla realizzazione – da parte degli originari detentori – della recinzione del fondo con impedimento all'accesso del proprietario.
Nella fattispecie in esame però non vi è prova che la recinzione del fondo sia stata effettuata dalle attrici (o dai loro danti causa).
Comunque non vi è prova l'impedimento del proprietario ad accedere nel fondo.
Il teste ha riferito che il aveva le chiavi del cancello di Tes_2 Pt_1
accesso sito sulla strada comunale.
In ogni caso non vi è prova della data cui far risalire la realizzazione della recinzione e del conseguente impedimento all'accesso del proprietario.
6. Non risultano altri comportamenti qualificabili come atti d'interversione del possesso.
Non possono integrare gli estremi dell'interversione del possesso la coltivazione del fondo e l'allevamento di animali.
Non sono emersi dall'istruttoria altri elementi idonei a costituire un'inequivoca manifestazione dell'intento dei di modificare la situazione Controparte_5 da detenzione nomine alieno a possesso con animus rem sibi habendi.
In mancanza di interversione del possesso per le altre particelle (n. 239, n.
241 e n. 242), non ha mai iniziato a decorrere il termine ventennale necessario per l'usucapione.
Non vi sono ragioni sufficienti ad estendere l'interversione del possesso riguardante il fabbricato a tutto il fondo, vale a dire anche alle altre particelle, diverse da quella in cui il fabbricato è stato realizzato.
11 Corte d'Appello
Pertanto deve ritenersi che non vi sono i presupposti per l'usucapione, in favore delle appellate, della proprietà delle particelle nn. 239, 241 e 242, foglio
15.
Quindi l'appello va accolto in ordine alle predette particelle, con conseguente rigetto dell'originaria domanda di usucapione.
3.- Sulle spese processuali
Considerato il parzialmente accoglimento dell'originaria domanda, vi sono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Appare equo porre le spese della ctu a carico degli appellanti, come stabilito dalla sentenza impugnata.
p.q.m.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria domanda di usucapione in ordine alle particelle nn. 239, 241 e 242, foglio 15 del catasto terreni del Comune di
Reggio Calabria, in Cerasi, frazione di Reggio Calabria;
- rigetta nel resto l'appello, confermando la sentenza impugnata nella parte riguardante la particella n. 243 foglio 15 del catasto terreni del Comune di
Reggio Calabria, in Cerasi, frazione di Reggio Calabria;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, tranne le spese di ctu, che pone a carico degli appellanti.
Reggio Calabria, 20.6.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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