Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Paolo Scognamiglio, all' udienza del 11 marzo 2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
tra con sede legale in alla via dei Fiorentini n. 21, c.f. e Parte_1 Pt_1
p. IVA in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Gaetano Ruggiero, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Pt_1 via Pergolesi n. 1, come da procura in calce all'atto di ricorso;
- ricorrente -
Contro
, Controparte_1
c.f. , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria P.IVA_2
Golia, presso il quale è domiciliato in in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Pt_1
Lazzaro, giusta procura generale alle liti in atti;
- resistente -
Nonché contro
- con sede legale in Roma alla via G. Grezar Controparte_2
14, C.F. e P.IVA in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'avv. Virginia Paone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in al Centro Direzionale Isola E4, come da procura in atti;
Pt_1
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 071 2024 01017518 12
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.08.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 071 2024 01017518 12
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' e l' rassegnando le seguenti conclusioni, previa CP_1 CP_3 sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato: “nel merito, accertare e dichiarare che null'altro è dovuto da er le causali Parte_1 riportate nella cartella impugnata e per l'effetto annullare e dichiarare inefficace cartella di pagamento n. 071 2024 01017518 12 000, di euro 95.226,06 – Ruolo
n. 2024/000106, reso esecutivo in data 10-06-2024, dichiarando inesigibili e non dovute le somme ivi indicate”, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva, da individuarsi diversamente in capo all'
[...]
, nonché contestando la fondatezza delle prospettazioni Controparte_2 attoree in quanto la compensazione dedotta nel ricorso sarebbe stata afferente a periodi diversi da quelli di cui all'addebito impugnato.
Si costituiva altresì l' deducendo la propria carenza di legittimazione CP_3 passiva a contraddire nel merito, essendo essa mero adiectus solutionis causa nei procedimenti di opposizione a cartelle di pagamento, che non involgano questioni afferenti il procedimento di formazione dell'atto di addebito stesso. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso o, in caso di accoglimento, di porre le spese di lite in capo all'Ente impositore.
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 11 marzo 2025 le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso merita accoglimento.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dalle resistenti.
Sul punto si richiama consolidata giurisprudenza in materia, la quale afferma
- nell'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali che “… deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore … La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.” (Cass. Sez. Un. 9/11/2021 - dep. 8/03/2022 n. 7514). Va, pertanto, respinta l'eccezione di carenza di titolarità passiva sollevata dall' . CP_1 Allo stesso modo, correttamente l' ha Controparte_2 definito nella comparsa di costituzione la propria posizione processuale come adiectus solutionis causa, legittimata a tali fini a resistere nel presente giudizio.
2. Quanto alla tempestività della domanda, rileva il giudice che sul punto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma
2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr.
Cass. 17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro giova precisare che l'odierna opposizione, motivata con la compensazione dei crediti, risulta tempestiva essendo stata proposta nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99.
3. Tanto premesso, l'odierna opposizione si fonda sull'illegittimità della pretesa creditoria sottesa all'avviso di addebito n. 071 2024 01017518 12, in quanto non dovuta perché già debitamente pagata in data 11.04.2024, come da quietanza di pagamento - con F24 - allegata in atti dalla ricorrente. La pretesa della ricorrente appare fondata, in quanto supportata da adeguata documentazione in atti.
In particolare, la Società ricorrente, oltre alla richiamata quietanza F24 del
11.04.2024, allega DURC regolare fino al 08.08.2024, certificazione che presuppone una integrale regolarità contributiva della società richiedente.
A tal proposito, deduce l'Ente impositore che l'asserita compensazione relativa alle richieste nn. 902023 e 902024 per le rate degli anni 2022 e 2023 non sarebbe avvenuta in quanto, con lettera del 02.07.2024, il consulente del lavoro della avrebbe richiesto - a mezzo mail ordinaria - di “spostare” Parte_1 il credito erariale vantato su altra rata della richiesta n. 902024. Tale corrispondenza, oltre a non superare il valore probatorio della quietanza di pagamento del 11.04.2024, non produce alcun effetto rispetto alla compensazione già avvenuta, in quanto questa produce effetti - ex art. 1242 c.c. - dalla coesistenza delle due posizioni debitorie/creditorie, e in particolare dall'invio del modello F24 ad opera della Società ricorrente.
Né agli atti è evincibile l'esatta riconducibilità degli importi vantati a credito dall' . Si rammenta, infine, che è “l'ente impositore, attore in senso CP_1 sostanziale, ad essere gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, più non operando nei confronti del giudice ordinario e di quello tributario la presunzione di legittimità degli atti amministrativi e, tra questi, di quelli impositivi (Cass.nn. 955/16, 1946/12, 13665/01 ed altri)”.
Sulla base di quanto sin ora esposto, la domanda della ricorrente va accolta integralmente, con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 071
2024 01017518 12.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono integralmente poste a carico dell' in virtù del principio della soccombenza, mentre si compensano le CP_1 spese dell' stante il ruolo marginale nella vicenda. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott. Paolo Scognamiglio, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie integralmente il ricorso;
- condanna l' , in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese del CP_1 presente giudizio, che liquida in €3.500,00 con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Dichiara compensate le altre spese
Napoli, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Scognamiglio
La bozza del presente provvedimento è stata redatta dalla dott. ssa Alessia Vollero, magistrato ordinario in tirocinio