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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/12/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c. in data
17.12.2025 e vertente tra corrente in Torino, Via Treviso, 36, c.f. e Iva , in Parte_1 CP_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Usseglio Min;
Opponente
e
(cf. ; P.IVA ) CP_3 C.F._1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ketty Cosentino;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di consulenza
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
per parte opponente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze;
previa ammissione delle istanze istruttorie in via preliminare respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito in accoglimento della proposta opposizione, accertare che non sono dovute le somme ex adverso 1 richieste e per l'effetto revocare e/o dichiarare di nessun giuridico effetto il Decreto ingiuntivo del
Tribunale di Ivrea n. 114notificato alla società esponente4-2024, oltre a interessi e spese di procedura respingendo in ogni caso la domanda avversaria per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso, col favore delle spese ed onorari di giudizio
per parte opposta: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, previa ammissione di ogni istanza istruttoria eventualmente disattesa,
Nel merito, rigettare integralmente le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto
(n. 1144/2024 Trib. Ivrea); - accertare e dichiarare la temerarietà della lite instaurata con la proposta opposizione, e condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3^ co., al risarcimento Pt_1 del danno in favore della Dott.ssa nell'importo da liquidarsi in via equitativa. CP_3
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze e accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2, Legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la dott.ssa , allegando di aver svolto CP_3
la propria attività professionale in favore di per il rilascio del visto di Parte_1
conformità ai sensi dell'art. 119, comma 11, d.l. 34/2020 e per l'invio della comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere alla predetta compagine sociale il pagamento dell'importo di € 264.494,39 oltre interessi nella misura legale.
In data 05.11.2024, il Tribunale ha emesse il decreto ingiuntivo n. 1144/2024 per il pagamento della somma richiesta oltre interessi come da domanda.
La società ha proposto opposizione, eccependo l'insussistenza del Parte_1
credito azionato da parte ricorrente.
2 In particolare, la parte opponente ha eccepito l'avverso inadempimento, deducendo da un lato come non fosse stato possibile dare esecuzione in tempo utile a scontare il 110% agli interventi relativi ai seguenti condomini: Condominio in Torino, Corso Racconigi n. 81; Condominio in Torino, Via Principe Tommaso
n. 31; Condominio in Torino, Via Belfiore n. 17 e, dall'altro, come tale inadempimento abbia comportato una rilevante perdita economica per l'opponente. La società ha eccepito, inoltre, con riferimento Parte_1
all'intervento , come la dott.ssa abbia erroneamente Persona_1 CP_3
caricato crediti per € 33.000,00 inesistenti e mai stornati ad Agenzia Entrate.
Si è costituita in giudizio la dott.ssa contestando le avverse CP_3
deduzioni e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 03.07.2025 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata decisa ex art. 281 quinquies c.p.c. all'esito dell'udienza del 17.12.2025 svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
****
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria formulata dalla parte opponente solamente con le note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 17.12.2025 atteso da un lato come il presente procedimento non rientri tra quelli soggetti al D.lgs. 28/2010 e, dall'altro, per quel che maggiormente rileva, che la relativa eccezione non è stata formulata dalla parte opponente entro la prima udienza e non è stata rilevata dal giudice all'esito dell'emissione dell'ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Depone in tal senso il chiaro ed inequivoco disposto dell'art. 5 comma 2 del già menzionato testo normativo a tenore del quale “l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12858 del 13/05/2025 la
3 quale ha escluso che l'improcedibilità possa essere dichiarata in appello a fronte di un omesso rilievo in primo grado).
Alle medesime conclusioni sono giunte le Sezioni Unite, richiamate dalla stessa parte opponente (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020), laddove hanno certamente affermato che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”, precisando tuttavia che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (cfr. in senso conforme Cass. n. 22736/2021; n.
25155/2020).
Venendo al merito, l'opposizione spiegata dalla società è infondata e Parte_1
deve essere respinta.
Preliminarmente giova svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine alla natura del presente giudizio volte a orientare la decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, ove il giudicante è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa avanzata dal convenuto opposto, che, in questa sede, si atteggia quale attore sostanziale.
Invero, nel giudizio di opposizione, solo da un punto di vista meramente formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, atteso che è pur sempre il creditore ad assumere una veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori.
In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova, posto che incombe su chi fa valere un proprio diritto in giudizio fornire tutti gli elementi probatori idonei a sostenere la propria pretesa,
4 resta a carico dell'opposto provare l'esistenza del proprio credito;
diversamente,
l'opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, ha il compito di addurre e di dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Pertanto, le difese con le quali l'opponente mira a evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito vantato ex adverso non devono essere collocate sul versante della domanda - che resta pur sempre quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
Con riguardo all'onere della prova in tema di prestazioni contrattuali, la giurisprudenza ha affermato che in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n. 1743/2007; 9351/2007).
Nel contratto a prestazioni corrispettive, la parte che agisca per l'adempimento, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi,
l'insorgenza di obbligazioni connesse, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato, mentre ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe alla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento di controparte (Cass. civ. sez. un.
30.10.2001 n. 13533), ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell' eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
5 intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).
Nel caso di specie il creditore-opposto ha richiesto il pagamento dell'importo di €
264.494,39 a titolo di corrispettivo convenuto per l'esecuzione di attività professionale correlata al rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 119, comma 11, d.l. 34/2020 e per l'invio della comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, così come partitamente documentata già in sede monitoria e la società opponente non ha specificamente contestato in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. e nemmeno negli scritti successivi (i) la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, (ii) l'avvenuta esecuzione della prestazione professionale e (iii) l'importo richiesto a titolo di compenso per le prestazioni svolte sia diverso da quello pattuito tra le parti.
Le suddette circostanze, dunque, devono ritenersi processualmente provate in applicazione del principio di non contestazione.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., infatti, “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” e ciò significa che sussiste un onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”
(Cass., sez. trib., 24 gennaio 2007, n. 1540). Tale principio è stato originariamente affermato con riguardo al rito del lavoro e successivamente esteso al rito civile riformato. La non contestazione costituisce, pertanto, un comportamento che impone al giudice di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e di ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
La società opponente, di contro, al fine di paralizzare le avverse ragioni di credito, ha allegato la sussistenza di un inadempimento imputabile alla parte opposta.
6 Le contestazioni così come formulate non sono suscettibili di accoglimento per plurime ragioni.
In primo luogo, come osservato in modo approfondito il precedente titolare del procedimento con l'ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà, le contestazioni si rivelano dapprima sostanzialmente generiche ed in ogni caso non supportate da alcun riscontro probatorio.
In primo luogo, non è stato allegato che l'impossibilità di dare esecuzione in tempo utile a scontare il 110% agli interventi relativi ad alcuni condomini sia dovuto a una condotta inadempiente dell'opposta e tanto meno è stato CP_3
addebitato alla professionista di non aver svolto gli incarichi conferiti nei tempi pattuiti. Parimenti l'allegazione secondo cui, con riferimento all'intervento
, avrebbe erroneamente caricato crediti per € Persona_1 CP_3
33.000,00 inesistenti e mai stornati ad Agenzia Entrate è rimasta priva di qualsivoglia indizio probatorio (cfr. sul punto ordinanza del 03.07.2025).
Le suddette carenze in punto di allegazione non sono state colmate nei successivi scritti difensivi, non avendo la parte opponente articolato alcuna prova al riguardo.
A ciò si aggiunga come la prospettazione difensiva offerta dalla parte opponente sia nel disposto dell'art. 1460 c.c. a tenore del quale ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Il secondo comma dell'articolo in esame, precisa, però: “Tuttavia non può rifiutarsi
l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Tale eccezione, tuttavia, non è rimessa all'arbitrio del contraente e proprio per tale motivo viene ad essere inibita dal principio di buona fede, ove prevalente alla luce della natura concreta delle circostanze. In proposito, infatti, la Suprema Corte ha a più riprese affermato che il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e
7 della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata. Ne consegue che il giudice, ove sia proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (Cass. civ. Sez.
III Sent., 6 luglio 2009, n. 15796).
Il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 c.c. per la legittima proposizione della "exceptio inadimplenti non est adimplendum" non sussiste quando l'eccezione ha per oggetto un inadempimento non grave, nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata o sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali essa è concessa dalla legge, avuto riguardo all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.) e alla tutela dell'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto. A ciò va aggiunto che il rifiuto dell'adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l'altro contraente a compiere una prestazione ancora possibile e non a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell'attualità del rapporto.
Nel caso di specie, il già menzionato inadempimento, oltre ad essere allegato in modo generico nonché a risultare assolutamente indimostrato, non potrebbe risultare in ogni caso di gravità tale da giustificare l'integrale rifiuto del pagamento.
Alla luce delle circostanze che precedono, dunque, l'opposizione proposta deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8 Le spese di lite sono poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della società opponente e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza dello svolgimento di prove costituende, del valore del giudizio prossimo al minimo dello scaglione di riferimento (€ 260.000,00 - € 520.000,00).
Deve essere, infine, disattesa la domanda spiegata da parte opponente volta ad ottenere la condanna della controparte al ristoro dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la ricorrenza nel comportamento processuale della controparte del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, non potendo dedursi tale circostanza dalla mera soccombenza in giudizio. Con precipuo riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto dal novellato art. 96 c.p.c., appare preferibile la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza.
Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico-sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.
9 Nel caso di specie, le prospettazioni della parte opponente non appaiono in astratto e già ex ante sussumibile nel novero di una difesa connotata da malafede o colpa grave, essendo risultate infondate sotto il profilo del riparto dell'onere della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 6/2025 R.G., così provvede:
respinge l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1144/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 05.11.2024;
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla parte opposta;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 12.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ivrea, il 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c. in data
17.12.2025 e vertente tra corrente in Torino, Via Treviso, 36, c.f. e Iva , in Parte_1 CP_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Usseglio Min;
Opponente
e
(cf. ; P.IVA ) CP_3 C.F._1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ketty Cosentino;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di consulenza
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
per parte opponente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze;
previa ammissione delle istanze istruttorie in via preliminare respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito in accoglimento della proposta opposizione, accertare che non sono dovute le somme ex adverso 1 richieste e per l'effetto revocare e/o dichiarare di nessun giuridico effetto il Decreto ingiuntivo del
Tribunale di Ivrea n. 114notificato alla società esponente4-2024, oltre a interessi e spese di procedura respingendo in ogni caso la domanda avversaria per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso, col favore delle spese ed onorari di giudizio
per parte opposta: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, previa ammissione di ogni istanza istruttoria eventualmente disattesa,
Nel merito, rigettare integralmente le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto
(n. 1144/2024 Trib. Ivrea); - accertare e dichiarare la temerarietà della lite instaurata con la proposta opposizione, e condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3^ co., al risarcimento Pt_1 del danno in favore della Dott.ssa nell'importo da liquidarsi in via equitativa. CP_3
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze e accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2, Legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la dott.ssa , allegando di aver svolto CP_3
la propria attività professionale in favore di per il rilascio del visto di Parte_1
conformità ai sensi dell'art. 119, comma 11, d.l. 34/2020 e per l'invio della comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere alla predetta compagine sociale il pagamento dell'importo di € 264.494,39 oltre interessi nella misura legale.
In data 05.11.2024, il Tribunale ha emesse il decreto ingiuntivo n. 1144/2024 per il pagamento della somma richiesta oltre interessi come da domanda.
La società ha proposto opposizione, eccependo l'insussistenza del Parte_1
credito azionato da parte ricorrente.
2 In particolare, la parte opponente ha eccepito l'avverso inadempimento, deducendo da un lato come non fosse stato possibile dare esecuzione in tempo utile a scontare il 110% agli interventi relativi ai seguenti condomini: Condominio in Torino, Corso Racconigi n. 81; Condominio in Torino, Via Principe Tommaso
n. 31; Condominio in Torino, Via Belfiore n. 17 e, dall'altro, come tale inadempimento abbia comportato una rilevante perdita economica per l'opponente. La società ha eccepito, inoltre, con riferimento Parte_1
all'intervento , come la dott.ssa abbia erroneamente Persona_1 CP_3
caricato crediti per € 33.000,00 inesistenti e mai stornati ad Agenzia Entrate.
Si è costituita in giudizio la dott.ssa contestando le avverse CP_3
deduzioni e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 03.07.2025 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata decisa ex art. 281 quinquies c.p.c. all'esito dell'udienza del 17.12.2025 svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
****
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria formulata dalla parte opponente solamente con le note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 17.12.2025 atteso da un lato come il presente procedimento non rientri tra quelli soggetti al D.lgs. 28/2010 e, dall'altro, per quel che maggiormente rileva, che la relativa eccezione non è stata formulata dalla parte opponente entro la prima udienza e non è stata rilevata dal giudice all'esito dell'emissione dell'ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Depone in tal senso il chiaro ed inequivoco disposto dell'art. 5 comma 2 del già menzionato testo normativo a tenore del quale “l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12858 del 13/05/2025 la
3 quale ha escluso che l'improcedibilità possa essere dichiarata in appello a fronte di un omesso rilievo in primo grado).
Alle medesime conclusioni sono giunte le Sezioni Unite, richiamate dalla stessa parte opponente (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020), laddove hanno certamente affermato che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”, precisando tuttavia che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (cfr. in senso conforme Cass. n. 22736/2021; n.
25155/2020).
Venendo al merito, l'opposizione spiegata dalla società è infondata e Parte_1
deve essere respinta.
Preliminarmente giova svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine alla natura del presente giudizio volte a orientare la decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, ove il giudicante è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa avanzata dal convenuto opposto, che, in questa sede, si atteggia quale attore sostanziale.
Invero, nel giudizio di opposizione, solo da un punto di vista meramente formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, atteso che è pur sempre il creditore ad assumere una veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori.
In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova, posto che incombe su chi fa valere un proprio diritto in giudizio fornire tutti gli elementi probatori idonei a sostenere la propria pretesa,
4 resta a carico dell'opposto provare l'esistenza del proprio credito;
diversamente,
l'opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, ha il compito di addurre e di dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Pertanto, le difese con le quali l'opponente mira a evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito vantato ex adverso non devono essere collocate sul versante della domanda - che resta pur sempre quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
Con riguardo all'onere della prova in tema di prestazioni contrattuali, la giurisprudenza ha affermato che in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n. 1743/2007; 9351/2007).
Nel contratto a prestazioni corrispettive, la parte che agisca per l'adempimento, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi,
l'insorgenza di obbligazioni connesse, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato, mentre ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe alla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento di controparte (Cass. civ. sez. un.
30.10.2001 n. 13533), ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell' eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
5 intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).
Nel caso di specie il creditore-opposto ha richiesto il pagamento dell'importo di €
264.494,39 a titolo di corrispettivo convenuto per l'esecuzione di attività professionale correlata al rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 119, comma 11, d.l. 34/2020 e per l'invio della comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, così come partitamente documentata già in sede monitoria e la società opponente non ha specificamente contestato in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. e nemmeno negli scritti successivi (i) la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, (ii) l'avvenuta esecuzione della prestazione professionale e (iii) l'importo richiesto a titolo di compenso per le prestazioni svolte sia diverso da quello pattuito tra le parti.
Le suddette circostanze, dunque, devono ritenersi processualmente provate in applicazione del principio di non contestazione.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., infatti, “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” e ciò significa che sussiste un onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”
(Cass., sez. trib., 24 gennaio 2007, n. 1540). Tale principio è stato originariamente affermato con riguardo al rito del lavoro e successivamente esteso al rito civile riformato. La non contestazione costituisce, pertanto, un comportamento che impone al giudice di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e di ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
La società opponente, di contro, al fine di paralizzare le avverse ragioni di credito, ha allegato la sussistenza di un inadempimento imputabile alla parte opposta.
6 Le contestazioni così come formulate non sono suscettibili di accoglimento per plurime ragioni.
In primo luogo, come osservato in modo approfondito il precedente titolare del procedimento con l'ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà, le contestazioni si rivelano dapprima sostanzialmente generiche ed in ogni caso non supportate da alcun riscontro probatorio.
In primo luogo, non è stato allegato che l'impossibilità di dare esecuzione in tempo utile a scontare il 110% agli interventi relativi ad alcuni condomini sia dovuto a una condotta inadempiente dell'opposta e tanto meno è stato CP_3
addebitato alla professionista di non aver svolto gli incarichi conferiti nei tempi pattuiti. Parimenti l'allegazione secondo cui, con riferimento all'intervento
, avrebbe erroneamente caricato crediti per € Persona_1 CP_3
33.000,00 inesistenti e mai stornati ad Agenzia Entrate è rimasta priva di qualsivoglia indizio probatorio (cfr. sul punto ordinanza del 03.07.2025).
Le suddette carenze in punto di allegazione non sono state colmate nei successivi scritti difensivi, non avendo la parte opponente articolato alcuna prova al riguardo.
A ciò si aggiunga come la prospettazione difensiva offerta dalla parte opponente sia nel disposto dell'art. 1460 c.c. a tenore del quale ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Il secondo comma dell'articolo in esame, precisa, però: “Tuttavia non può rifiutarsi
l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Tale eccezione, tuttavia, non è rimessa all'arbitrio del contraente e proprio per tale motivo viene ad essere inibita dal principio di buona fede, ove prevalente alla luce della natura concreta delle circostanze. In proposito, infatti, la Suprema Corte ha a più riprese affermato che il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e
7 della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata. Ne consegue che il giudice, ove sia proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (Cass. civ. Sez.
III Sent., 6 luglio 2009, n. 15796).
Il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 c.c. per la legittima proposizione della "exceptio inadimplenti non est adimplendum" non sussiste quando l'eccezione ha per oggetto un inadempimento non grave, nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata o sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali essa è concessa dalla legge, avuto riguardo all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.) e alla tutela dell'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto. A ciò va aggiunto che il rifiuto dell'adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l'altro contraente a compiere una prestazione ancora possibile e non a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell'attualità del rapporto.
Nel caso di specie, il già menzionato inadempimento, oltre ad essere allegato in modo generico nonché a risultare assolutamente indimostrato, non potrebbe risultare in ogni caso di gravità tale da giustificare l'integrale rifiuto del pagamento.
Alla luce delle circostanze che precedono, dunque, l'opposizione proposta deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8 Le spese di lite sono poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della società opponente e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza dello svolgimento di prove costituende, del valore del giudizio prossimo al minimo dello scaglione di riferimento (€ 260.000,00 - € 520.000,00).
Deve essere, infine, disattesa la domanda spiegata da parte opponente volta ad ottenere la condanna della controparte al ristoro dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la ricorrenza nel comportamento processuale della controparte del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, non potendo dedursi tale circostanza dalla mera soccombenza in giudizio. Con precipuo riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto dal novellato art. 96 c.p.c., appare preferibile la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza.
Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico-sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.
9 Nel caso di specie, le prospettazioni della parte opponente non appaiono in astratto e già ex ante sussumibile nel novero di una difesa connotata da malafede o colpa grave, essendo risultate infondate sotto il profilo del riparto dell'onere della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 6/2025 R.G., così provvede:
respinge l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1144/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 05.11.2024;
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla parte opposta;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 12.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ivrea, il 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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