Art. 11.
I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianita' assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con riserva di anzianita' relativa.
All'atto della nomina, essi sono ammessi a frequentare un corso di perfezionamento presso l'Accademia militare, di durata e con materie di insegnamento uguali a quelle del secondo anno del corso ordinario di tale istituto. Al termine del corso di perfezionamento i partecipanti sono sottoposti a prove di esame sulle materie di insegnamento con l'osservanza - sia ai fini della procedura degli esami sia ai fini della classificazione di merito - delle norme stabilite per gli allievi dell'Accademia.
La nomina a sottotenente nel servizio permanente effettivo e' revocata nei riguardi dell'ufficiale che in base alle dette norme sia dichiarato non idoneo e l'ufficiale stesso e' ripristinato nel grado e nella posizione di stato precedentemente posseduti.
Gli ufficiali dichiarati idonei sono classificati, in base alla votazione riportata, in graduatorie distinte per arma e servizio.
Nella graduatoria relativa ai servizio automobilistico i sottotenenti vincitori del concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1 seguiranno i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera c) dello stesso art. 1.
Le anzianita' relative degli ufficiali di cui al presente articolo saranno determinate in relazione al posto da ciascuno di essi occupato nelle graduatorie di cui al precedente comma.
I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianita' assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con riserva di anzianita' relativa.
All'atto della nomina, essi sono ammessi a frequentare un corso di perfezionamento presso l'Accademia militare, di durata e con materie di insegnamento uguali a quelle del secondo anno del corso ordinario di tale istituto. Al termine del corso di perfezionamento i partecipanti sono sottoposti a prove di esame sulle materie di insegnamento con l'osservanza - sia ai fini della procedura degli esami sia ai fini della classificazione di merito - delle norme stabilite per gli allievi dell'Accademia.
La nomina a sottotenente nel servizio permanente effettivo e' revocata nei riguardi dell'ufficiale che in base alle dette norme sia dichiarato non idoneo e l'ufficiale stesso e' ripristinato nel grado e nella posizione di stato precedentemente posseduti.
Gli ufficiali dichiarati idonei sono classificati, in base alla votazione riportata, in graduatorie distinte per arma e servizio.
Nella graduatoria relativa ai servizio automobilistico i sottotenenti vincitori del concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1 seguiranno i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera c) dello stesso art. 1.
Le anzianita' relative degli ufficiali di cui al presente articolo saranno determinate in relazione al posto da ciascuno di essi occupato nelle graduatorie di cui al precedente comma.