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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1755/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 11/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
CIACCO, elettivamente domiciliata presso il difensore RICORRENTE
Contro
, cod. fisc. , in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica, per l' , cod. fisc. , in Controparte_3 P.IVA_2 persona del Direttore pro tempore, per l' , Controparte_4
cod. fisc in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, tutti difesi ex art. 417-bis c.p.c., giuste deleghe in atti, dal funzionario dr. e dal funzionario dr. Stefano Montesano CP_5 ed elettivamente domiciliati presso l in Controparte_3
Milano, Via Polesine n. 13,
RESISTENTE
OGGETTO trasferimento del lavoratore
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c. , docente di ruolo, premesso di Parte_1
essere risultata vincitrice della procedura concorsuale riservata per dirigenti scolastici indetta con il DM n. 107/2023, essendosi collocata al posto 384 della relativa graduatoria
Cont generale, (approvata con il decreto dipartimentale del , n AOODPIT 2187 del 9/19 agosto 2024) e di essere stata immessa nel ruolo di dirigente scolastico per l'a.s.
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2024/2025 presso la sede di servizio dell'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE di
GALLARATE a far tempo dall'11.11.2024, deducendo di aver diritto alla precedenza ex art. 33 commi 3 e 5 l. 104/92, assistendo la madre disabile grave, ha chiesto in via cautelare e ordinaria l'assegnazione ad una sede della regione tenuto conto della CP_4
disponibilità di 14 sedi in reggenza.
Con memoria difensiva depositata il 13 dicembre 2024 si è costituito il CP_1
unitamente agli Uffici scolastici delle regioni interessate il quale ha contestato gli assunti avversari rilevando che all'atto dell'assegnazione della sede alla ricorrente, l'ambito regionale della regione non faceva parte delle regioni disponibili e, conseguente, CP_4 nessuno dei dirigenti scolastici immessi in ruolo per l'anno scolastico 2024/'25 era stato destinato a tale regione. Le preferenze ex lege 104/'92 erano state esercitate sugli ambiti regionali disponibili sulla base delle preferenze espresse e della posizione in graduatoria.
Richiamata pertanto la normativa applicabile al caso di specie e dato atto della correttezza della procedura espletata, ha chiesto il rigetto integrale del ricorso anche in via cautelare difettando anche il periculum in mora.
Con ordinanza 11.02.2025 questo Giudice rigettava il ricorso difettando il fumus boni iuris.
All'udienza odierna nel giudizio di merito, comparsi i soli resistenti ritualmente costituiti, all'esito della discussione, la causa viene decisa con sentenza di cui viene data lettura.
In assenza di elementi di novità, si confermano le considerazioni già espresse nel provvedimento cautelare che si per comodità si riportano.
“Risulta in atti che la ricorrente ha ottenuto l'incarico di dirigente scolastico a seguito del bando straordinario indetto con D.M. n. 107/23, bando riservato ai partecipanti al concorso di cui al DDG
23 novembre 2017, n. 1259 che non avevano superato la prova scritta e contestualmente avevano proposto tempestivo ricorso (cfr. doc. 1 resistente art. 2).
L'art. 9 del bando Graduatoria Finale prevede che i vincitori siano inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto al fine di essere immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali previgenti. Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso precedentemente bandito. Le immissioni in ruolo sono effettuate fino al 40 per cento dei posti annualmente assegnabili attingendo alla graduatoria di cui al presente articolo, successivamente a quelli effettuati dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, fino al suo esaurimento. …Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del
e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale… Nel caso in Controparte_7 cui in una o più regioni la procedura di reclutamento ordinaria non sia conclusa, le immissioni in ruolo effettuate attingendo dalla graduatoria finale della procedura di reclutamento di cui al presente decreto non potranno comunque superare il 40 per cento dei posti a tal fine assegnabili
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nella medesima regione ed il restante 60 per cento dei posti viene accantonato per i vincitori della procedura ordinaria da completare (cfr. art. 9 commi 1, 3, 4, 5, 7).
La ricorrente scelse, sulla base della graduatoria, tra gli ambiti regionali disponibili come individuati dal D.M. 177/'24 (doc. 5 resistente) che applicava i criteri di cui al D.M. 107/'23 sopra riportati.
La lettura del D.M. 177/'24 evidenzia come non vi fosse in assoluto alcun posto disponibile nella regione . Su un contingente di 519 sedi, 203 sedi erano in Lombardia di cui 81 riservate ai CP_4 vincitori del concorso partecipato dalla ricorrente.
Risulta pertanto evidente che: 1) il momento dell'espressione della preferenza è collegato al momento temporale dello scorrimento della graduatoria;
2) la preferenza viene espressa nei limiti dei posti vacanti e disponibili indicati;
3) il limite della messa a disposizione è l'ambito regionale e l'annualità.
Ciò posto la ricorrente, partendo dalla pacifica circostanza dell'assenza di posti a concorso in
, deduce la nullità delle disposizioni del bando, e sostanzialmente anche del D.M. 177/'24, CP_4 poiché in violazione del diritto soggettivo di cui alla legge 104/'92 art. 33 co. 3 e 5 a scegliere la sede più vicina al domicilio della persona da assistere documentando la presenza di 19 reggenze di dirigenti scolastici in per l'as 2024-25. CP_4
La tesi è stata smentita dalla Corte Costituzionale che ha precisato che “La garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla residenza è strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica del disabile, ma non può certo dedursi la violazione dell'art. 32 della Costituzione con riferimento alle condizioni poste al "diritto di precedenza" nell'assegnazione della sede.
Considerazioni analoghe valgono per i parametri concernenti la tutela del diritto al lavoro (artt. 4 e
38 della Costituzione) che vanno interpretati riconoscendo al legislatore uno spazio per operare la ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, e dunque l'introduzione di limiti nell'attribuzione di diritti e nel riconoscimento di altre situazioni soggettive di garanzia dei lavoratori disabili.” (cfr. sent. 246/'97)
Anche la Corte di Cassazione in varie occasioni, dopo aver sottolineato il particolare valore della tutela della condizione di bisogno della persona handicappata, ha evidenziato come la disciplina in parola non attribuisca a favore del titolare un diritto assoluto e illimitato, dal momento che la pretesa a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso “ove possibile” ciò che impone un bilanciamento con i contrapposti interessi del datore di lavoro anche pubblico (esigenze economiche, produttive ed organizzative, danno per la collettività) pure degni di tutela costituzionale (cfr. Cass. S.U. n. 7945/08; n. 3896/09; n. 15873/12; n. 585/'16).
In questo caso tra i contrapposti interessi debbono essere necessariamente considerati il diritto ad una istruzione efficiente su tutto il territorio nazionale e il diritto alla continuità didattica. Diritti che legittimano la scelta del di non inserire l'ambito regionale della regione tra quelli CP_1 CP_4
a disposizione dei vincitori del concorso, privilegiando gli ambiti regionali con gravi scoperture
(segnatamente la ). CP_3
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Si osserva in ogni caso che parte ricorrente indica quali probabili destinazioni nella regione
, sedi in reggenza. Tali sedi non coincidono necessariamente con le sedi vacanti e CP_4 disponibili trattandosi in linea generale di sedi sottodimensionate o il cui il titolare è in posizione di incarico nominale con possibilità di rientro in servizio.”
Inoltre nella memoria costitutiva del giudizio di merito la resistente ha ulteriormente documentato come nella Regione non vi fosse alcuna sede vacante e disponibile CP_4
ma solo sedi in reggenza non potendosi dar luogo a trasferimento in posizione soprannumeraria (cfr. docc. da 12 a 12.5).
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei resistenti in complessivi euro 500,00 (applicati i medi nel primo scaglione, omessa la fase istruttoria, applicata la riduzione ex art. 152 bis disp. Att. c.p.c.) oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa ha dato lettura del seguente
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 500,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 11/03/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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