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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8976 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. NAPOLETANO AUGUSTA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. GALARDO ANTONIO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
Controparte_2
[...]
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 21.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2023 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in Riardo (CE) 03.07.2011, dal quale erano nati due figli (il 28.08.2014) e Per_1
1 (22.12.2021) e, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a Per_2 causa della condotta del coniuge, che, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, intratteneva relazioni extraconiugali. Chiedeva, pertanto, la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso la madre, un ampio regime di visita in suo favore, la previsione a suo carico di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento possessivo e violento del marito;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico del ricorrente, l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione a carico del padre di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e per sé di € 300,00 mensili.
All'udienza del 10.05.2024, il giudice relatore, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e, considerata l'alta conflittualità emersa dall'ascolto delle parti, nominava il curatore speciale dei minori rimettendo le parti in istruttoria.
Con comparsa del 14.01.2025 si costituiva il curatore speciale dei minori e che, vista Per_1 Per_2 la persistente conflittualità all'interno della coppia, nonché la criticità a livello emotivo del minore chiedeva disporsi C.T.U. volta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori e Per_1
l'audizione del minore, ovvero avviare lo stesso ad un percorso di sostegno psicologico presso uno specialista incaricato dal Tribunale adito.
All'udienza dell'11.02.2025 il Giudice, ascoltato il minore e lette le osservazioni Per_1 dell'ausiliario nominato, ampliava il diritto di visita del padre invitando le parti ad intraprendere percorsi di rafforzamento delle capacità genitoriali.
In pendenza del giudizio di separazione, la in data 28.04.2025 proponeva Controparte_1 ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. rappresentando l'inosservanza dei provvedimenti adottati nel procedimento principale da parte del Chiedeva, pertanto, l'adozione di ogni Parte_1 opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affido condiviso dei minori, la condanna del al pagamento di una somma di denaro da Parte_1 corrispondersi per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento nonché la condanna dello stesso al pagamento di una sanzione amministrativa.
2 Con comparsa del 18.06.2025 si costituiva, nel sub procedimento 8976-1/2023, il Parte_1 chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto nonché l'adozione di ogni altro provvedimento utile nel superiore interesse dei minori.
All'udienza del 20.06.2025 il Giudice, espletata l'istruttoria mediante l'escussione di un teste per parte e ritenuto necessario l'espletamento di una c.t.u. sulle competenze genitoriali, fissava udienza per il prosieguo chiedendo alla Procura sede la trasmissione di informazioni circa l'esistenza dei procedimenti relativi agli abusi e violenze allegate. definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
In data 27.06.2025 il Pm comunicava che il processo risultava essere stato definitivo con richiesta di archiviazione al Gip.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare del 21.20.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo. Il curatore speciale, considerato il buono stato psicofisico dei minori, la serenità familiare riscontrata, nonché la positiva relazione di aggiornamento dei S.S. del Comune di
Riardo, chiedeva la conferma del regime di affidamento condiviso dei minori e Persona_3
con l'onere per i S.S. del Comune di Riardo di proseguire nel monitoraggio Persona_4 periodico della situazione familiare e personale dei minori. Il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al Collegio senza termini dichiarando definito il sub procedimento n.8976-1/2023.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Disporre l'affido condiviso dei minori nato il [...] e Persona_3 Persona_4 nata il [...], con collocazione prevalente presso la madre e diritto del padre di tenere con sé i figli minori per due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita di scuola nel periodo e nei giorni scolastici e dalle ore 8,30 nei periodi e giorni non scolastici e fino alle 21,00 e, a settimane alterne, dal venerdì alle 17:00 alle 20,30 della domenica (muniti, per i fine settimana di spettanza del padre, di un idoneo ricambio di biancheria ed abbigliamento da riportare alla madre, nonché del materiale didattico occorrente).
3 Il padre provvederà al prelievo dei minori presso la scuola nei giorni scolastici e presso l'abitazione familiare nei giorni non scolastici;
la madre, a partire dalle 21,00 si occuperà del prelievo dei figli presso l'abitazione del padre, con la flessibilità di orario determinata dalle sue esigenze lavorative.
Nei fine settimana di spettanza del padre sarà lui ad occuparsi del prelievo dei figli presso l'abitazione familiare ed a riaccompagnarli la domenica sera presso l'abitazione stessa. Ove la domenica sia giorno lavorativo per la madre, previo apposito messaggio whatsapp i coniugi concorderanno l'orario di consegna dei figli, comunque entro le 21.30. i figli resteranno presso i genitori per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la Domenica di
Pasqua o il lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di aprile. Per tal: festività le modalità di prelievo e consegna dei figli saranno le stesse in precedenza specificate.
In occasione dei compleanni dei minori e delle altre cerimonie per gli stessi (ad es. prima comunione, laurea) ciascun genitore provvederà all'organizzazione di una autonoma festa ed al relativo ed esclusivo pagamento, salvo diverso accordo.
In ordine alla scelta della scuola, la minore per l'intero ciclo delle scuole materne Per_2 frequenterà la scuola privata "La Sirenetta" sita in Pietramelara e la retta resterà a carico esclusivo della sig.ra . CP_1
2. disporre a carico di l'obbligo di versare, entro il 5 di ogni mese, in favore Parte_1 di , per il mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di Controparte_1 euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), rinunciando entrambi i coniugi al mantenimento in propria favore, in considerazione che la signora è impiegata a CP_1 tempo indeterminato, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli minori nella misura del 50%.
L'assegno unico sarà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
3. assegnare la casa coniugale sita in Riardo (CE) alla Via Oreste Vespasiano n°41, composta dall'accorpamento di due unità immobiliari diverse e di rispettiva e distinta proprietà dei singoli coniugi, alla SI.ra (moglie) in quanto rispondente all'interesse Controparte_1 della prole che ivi risiederà. In caso di stabile convivenza con altro partner, la SI.ra dovrà acquistare la quota dell'abitazione familiare di proprietà del SI. Controparte_1
4 o vendere allo stesso la propria quota, oppure trasferire altrove la propria Pt_1 residenza.
Per le spese odontoiatriche sostenute e da sostenere per il figlio minore le parti Per_1 danno atto che il SI. ha già provveduto al pagamento del 50% Parte_1 dell'importo pattuito con lo specialista, Dott. , pari ad €.4.000,00 (salvo Persona_5 verifica come da preventivo e fatture che saranno esibite), dei quali la SI.ra ha CP_1 già provveduto a rimborsare la somma di €.600,00 in suo favore. Il restante importo di
€.3.400,00, salva la predetta verifica, resterà a carico della SI.ra , che Controparte_1 provvederà al relativo pagamento rateale che concorderà direttamente con lo specialista.
4. Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre
1970. n. 898 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
I Coniugi si obbligano reciprocamente a rimettere ogni querela proposta nei confronti dell'altra coniuge e dei suoi congiunti, ove rimettibile. nonché a rinunciare alla costituzione di parte civile quale persona offesa da reato. In particolare, il SI. rinuncia Parte_1 alla querela proposta nei confronti della SI.ra e, in ogni caso, alla Controparte_1 costituzione di parte civile ed alla richiesta di risarcimento danni in relazione al procedimento penale P.N 231/25/21 R.G.N.R. la cui udienza predibattimentale è fissata innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il giorno 06.05.2026. A sua volta la
SI.ra rinuncia alla querela proposta nei confronti del SI. Controparte_1 Pt_1
e, in ogni caso, alla costituzione di parte civile ed alla richiesta di risarcimento
[...] danni in relazione ai procedimenti penali N. 8699/2023 R.G.N.R., la cui prossima udienza è fissata innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il giorno 11.12.2025, e n.
1415/2025 R.G.N.R. la cui prossima udienza è fissata innanzi il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere per il giorno 03.02.2026. In ogni caso, si ribadisce la reciproca rinuncia ad ogni querela proposta nei confronti dell'altro coniuge e dei suoi congiunti, ove rimettibile, nonché a rinunciare alla costituzione di parte civile quale persona offesa da reato in ogni altro eventuale procedimento penale non ancora noto.
Stante il predetto intento pacificatore, i coniugi si obbligano ad assicurare al figlio minore il supporto di uno psicologo scelto in accordo, qualora necessario, motivo per il quale Per_1 chiedono disporsi la revoca della nomina del Curatore speciale del minore, nonché del
CTU nominato.
5 Al fine di evitare future incomprensioni, conformemente al protocollo d'intesa adottato dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28.03.2024 per la "Disciplina Spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art.316 cpc", i coniugi concordano che per spese ordinarie, rientranti nell'assegno di mantenimento stabilito consensualmente dalle parti, si intendono le spese tese al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana dei figli. Riguardano non solo l'obbligo alimentare, ma anche l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, di assistenza materiale e di gestione e organizzazione del minore.
Queste spese si caratterizzano per la periodicità, la non gravosità, in rapporto al tenore di vita del nucleo familiare, e per l'utilità o necessarietà. Si tratta, insomma, di "esborsi economici" che normalmente ogni genitore è chiamato a sostenere. Le spese che devono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento "ordinario" sono quelle relative a:
− Vitto e contributo per spese dell'abitazione (spese condominiali, utenze canone di locazione, oneri condominiali ecc.)
− abbigliamento ordinario (ad eccezione dei capi di abbigliamento particolarmente costosi (capispalla, cappotti, ecc., per la partecipazione a eventi, cerimonie)
− parrucchiere – estetista
− ricarica telefonica
− materiale scolastico di cancelleria (occorrente durante l'anno scolastico)
− spese di trasporto pubblico urbano, escluso abbonamento per trasporto scolastico
− spese per attività ricreative abituali (cinema, bar, ristorante ecc.) che si verifichino nei giorni di presenza presso la madre
− uscite didattiche o gite scolastiche senza pernottamento di durata giornaliera e che si svolgano all'interno dell'orario scolastico
− spese per regali in occasione di feste di amici e compagni di scuola entro il valore di
€.20,00
− spese per farmaci da banco, antipiretici, antibiotici, per la cura di patologie stagionali
Sono salve altre spese che rispondono ai requisiti sopra descritti.
Per spese straordinarie (ossia non previste nell'assegno di mantenimento) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: l'occasionalità o sporadicità, la gravosità, oppure si caratterizzano per essere voluttuarie. Sono oggettivamente imprevedibili nell'an o indeterminabili nel quantum, non rientranti nelle ordinarie consuetudini di vita dei figli.
6 Nell'ambito delle spese straordinarie, si distinguono le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che, invece, devono considerarsi obbligatorie, perché necessarie o connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione, oppure perché discendenti da scelte già effettuate da entrambi i genitori.
Le spese straordinarie non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento ed andranno ripartite tra i genitori in egual misura.
Si intendono quali voci di spese extra-assegno che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
− In ambito scolastico: fermo l'accordo sulla scelta della scuola, ai sensi del novellato art. 316 c.c., l'iscrizione e la retta dell'asilo nido infantile (fatta salva la precisazione di cui in precedenza per la minore , tasse e assicurazioni Per_2 scolastiche per scuole o istituti pubblici, tasse universitarie;
libri scolastici e universitari, tablet e personal computer per uso scolastico (non ludico): corredo per inizio anno scolastico (zaino. materiale di cancelleria iniziale, nel limite complessivo di €.200,00 per ciascun figlio, pari ad €.100,00 a carico di ogni genitore per ciascun figlio), che sarà anticipato ad anni alterni da ciascun coniuge con diritto al rimborso del corrispondente 50%.
− in ambito sanitario: le spese comunque connotate dai caratteri di necessità o urgenza per le quali il lasso temporale necessario ad acquisire l'accordo può pregiudicare il buon esito del trattamento;
− i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, per esempio, le spese ortopediche, acustiche, oculistiche (comprese lenti a contatto), e spese per impianti di ausilio sanitario: sono sempre da dividere, altresì, i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali.
− in altro ambito: spese sportive e per il relativo abbigliamento e accessori, pagamento della retta, etc., se l'attività sportiva è già praticata dal minore o se i genitori hanno concordato l'attività: spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - per meccanica, carrozzeria, bollo o assicurazione - dei mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc. (se è stata concordata la decisione dell' acquisto); spese di trasporto extraurbano per lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo. Qualora sia riconosciuto un contributo, rimborso o bonus pubblico per lo svolgimento delle attività sportive, lo
7 stesso esonererà, in misura corrispondente, il padre dal versamento della sua quota di pagamento.
Per spese extra-mantenimento che richiedono il previo accordo dei genitori si intendono:
- In ambito sanitario: visite mediche, esami diagnostici e prestazioni sanitaric in generale erogato da strutture private: prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: apparecchi sanitari ortodontici (apparecchio mobile o fisso), occhiali da vista.
- In ambito scolastico: lezioni private (ripetizioni post-scuola): stages, corsi di preparazione e selezione per l'accesso a facoltà universitariet spese per la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro: spese per l'università all'estero o alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di fonazione post universitari (Master); corsi di lingua, gite scolastiche con pernottamento;
viaggio di studio all'estero, istituti scolastici privati se non già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione.
- In altro ambito: spese per attività sportiva e relative attrezzature;
viaggi e vacanze trascorsi in autonomia dal figlio, campi scuola ed estivi, grest, attività sportiva a livello agonistico, comprensiva dell'attrezzatura specifica e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese di trasporto e stages), attività ludico- ricreative non ricorrenti (acquisto del cellulare, spesa di acquisto dei mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc. (compreso il casco); attività artistiche, culturali e ricreative (ad esempio, acquisto strumento musicale, corsi di informatica ecc...).
- Si ribadisce che in occasione dei compleanni dei minori e delle altre cerimonie per gli stessi (ad es. prima comunione, laurea) ciascun genitore provvederà all'organizzazione di una autonoma festa ed al relativo ed esclusivo pagamento
Tutte le spese extra-assegno indicate dovranno essere documentate. 1 singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. Il rimborso dovrà avvenire entro: 15 giorni successivi alla richiesta a favore del genitore che le ha anticipate.
8 Per le spese extra assegno da concordare, al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, telegramma, fax,
e-mail, whatsapp o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 5 giorni.
Il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso ovvero una proposta alterativa per iscritto nell'immediatezza della richiesta,
Trascorso un lasso temporale di 15 giorni dalla richiesta il silenzio sarà inteso come consenso.
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo. il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza sulla somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, email con prova di avvenuta ricezione o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In relazione alle spese extra-assegno il genitore che ha anticipato avrà diritto di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute anche se rateizzate per le rate effettivamente pagate, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Per le spese straordinarie di importo superiore a € 200,00, il genitore collocatario, per evitare l'anticipo integrale dell'esborso, potrà comunicare con anticipo la spesa e l'altro genitore, entro 10 giorni dalla comunicazione, dovrà porre a disposizione la somma necessaria.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Atteso che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio con separata ordinanza.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Controparte_1 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Riardo (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2011);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8976 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. NAPOLETANO AUGUSTA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. GALARDO ANTONIO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
Controparte_2
[...]
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 21.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2023 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in Riardo (CE) 03.07.2011, dal quale erano nati due figli (il 28.08.2014) e Per_1
1 (22.12.2021) e, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a Per_2 causa della condotta del coniuge, che, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, intratteneva relazioni extraconiugali. Chiedeva, pertanto, la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso la madre, un ampio regime di visita in suo favore, la previsione a suo carico di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento possessivo e violento del marito;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico del ricorrente, l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione a carico del padre di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e per sé di € 300,00 mensili.
All'udienza del 10.05.2024, il giudice relatore, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e, considerata l'alta conflittualità emersa dall'ascolto delle parti, nominava il curatore speciale dei minori rimettendo le parti in istruttoria.
Con comparsa del 14.01.2025 si costituiva il curatore speciale dei minori e che, vista Per_1 Per_2 la persistente conflittualità all'interno della coppia, nonché la criticità a livello emotivo del minore chiedeva disporsi C.T.U. volta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori e Per_1
l'audizione del minore, ovvero avviare lo stesso ad un percorso di sostegno psicologico presso uno specialista incaricato dal Tribunale adito.
All'udienza dell'11.02.2025 il Giudice, ascoltato il minore e lette le osservazioni Per_1 dell'ausiliario nominato, ampliava il diritto di visita del padre invitando le parti ad intraprendere percorsi di rafforzamento delle capacità genitoriali.
In pendenza del giudizio di separazione, la in data 28.04.2025 proponeva Controparte_1 ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. rappresentando l'inosservanza dei provvedimenti adottati nel procedimento principale da parte del Chiedeva, pertanto, l'adozione di ogni Parte_1 opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affido condiviso dei minori, la condanna del al pagamento di una somma di denaro da Parte_1 corrispondersi per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento nonché la condanna dello stesso al pagamento di una sanzione amministrativa.
2 Con comparsa del 18.06.2025 si costituiva, nel sub procedimento 8976-1/2023, il Parte_1 chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto nonché l'adozione di ogni altro provvedimento utile nel superiore interesse dei minori.
All'udienza del 20.06.2025 il Giudice, espletata l'istruttoria mediante l'escussione di un teste per parte e ritenuto necessario l'espletamento di una c.t.u. sulle competenze genitoriali, fissava udienza per il prosieguo chiedendo alla Procura sede la trasmissione di informazioni circa l'esistenza dei procedimenti relativi agli abusi e violenze allegate. definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
In data 27.06.2025 il Pm comunicava che il processo risultava essere stato definitivo con richiesta di archiviazione al Gip.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare del 21.20.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo. Il curatore speciale, considerato il buono stato psicofisico dei minori, la serenità familiare riscontrata, nonché la positiva relazione di aggiornamento dei S.S. del Comune di
Riardo, chiedeva la conferma del regime di affidamento condiviso dei minori e Persona_3
con l'onere per i S.S. del Comune di Riardo di proseguire nel monitoraggio Persona_4 periodico della situazione familiare e personale dei minori. Il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al Collegio senza termini dichiarando definito il sub procedimento n.8976-1/2023.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Disporre l'affido condiviso dei minori nato il [...] e Persona_3 Persona_4 nata il [...], con collocazione prevalente presso la madre e diritto del padre di tenere con sé i figli minori per due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita di scuola nel periodo e nei giorni scolastici e dalle ore 8,30 nei periodi e giorni non scolastici e fino alle 21,00 e, a settimane alterne, dal venerdì alle 17:00 alle 20,30 della domenica (muniti, per i fine settimana di spettanza del padre, di un idoneo ricambio di biancheria ed abbigliamento da riportare alla madre, nonché del materiale didattico occorrente).
3 Il padre provvederà al prelievo dei minori presso la scuola nei giorni scolastici e presso l'abitazione familiare nei giorni non scolastici;
la madre, a partire dalle 21,00 si occuperà del prelievo dei figli presso l'abitazione del padre, con la flessibilità di orario determinata dalle sue esigenze lavorative.
Nei fine settimana di spettanza del padre sarà lui ad occuparsi del prelievo dei figli presso l'abitazione familiare ed a riaccompagnarli la domenica sera presso l'abitazione stessa. Ove la domenica sia giorno lavorativo per la madre, previo apposito messaggio whatsapp i coniugi concorderanno l'orario di consegna dei figli, comunque entro le 21.30. i figli resteranno presso i genitori per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la Domenica di
Pasqua o il lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di aprile. Per tal: festività le modalità di prelievo e consegna dei figli saranno le stesse in precedenza specificate.
In occasione dei compleanni dei minori e delle altre cerimonie per gli stessi (ad es. prima comunione, laurea) ciascun genitore provvederà all'organizzazione di una autonoma festa ed al relativo ed esclusivo pagamento, salvo diverso accordo.
In ordine alla scelta della scuola, la minore per l'intero ciclo delle scuole materne Per_2 frequenterà la scuola privata "La Sirenetta" sita in Pietramelara e la retta resterà a carico esclusivo della sig.ra . CP_1
2. disporre a carico di l'obbligo di versare, entro il 5 di ogni mese, in favore Parte_1 di , per il mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di Controparte_1 euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), rinunciando entrambi i coniugi al mantenimento in propria favore, in considerazione che la signora è impiegata a CP_1 tempo indeterminato, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli minori nella misura del 50%.
L'assegno unico sarà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
3. assegnare la casa coniugale sita in Riardo (CE) alla Via Oreste Vespasiano n°41, composta dall'accorpamento di due unità immobiliari diverse e di rispettiva e distinta proprietà dei singoli coniugi, alla SI.ra (moglie) in quanto rispondente all'interesse Controparte_1 della prole che ivi risiederà. In caso di stabile convivenza con altro partner, la SI.ra dovrà acquistare la quota dell'abitazione familiare di proprietà del SI. Controparte_1
4 o vendere allo stesso la propria quota, oppure trasferire altrove la propria Pt_1 residenza.
Per le spese odontoiatriche sostenute e da sostenere per il figlio minore le parti Per_1 danno atto che il SI. ha già provveduto al pagamento del 50% Parte_1 dell'importo pattuito con lo specialista, Dott. , pari ad €.4.000,00 (salvo Persona_5 verifica come da preventivo e fatture che saranno esibite), dei quali la SI.ra ha CP_1 già provveduto a rimborsare la somma di €.600,00 in suo favore. Il restante importo di
€.3.400,00, salva la predetta verifica, resterà a carico della SI.ra , che Controparte_1 provvederà al relativo pagamento rateale che concorderà direttamente con lo specialista.
4. Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre
1970. n. 898 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
I Coniugi si obbligano reciprocamente a rimettere ogni querela proposta nei confronti dell'altra coniuge e dei suoi congiunti, ove rimettibile. nonché a rinunciare alla costituzione di parte civile quale persona offesa da reato. In particolare, il SI. rinuncia Parte_1 alla querela proposta nei confronti della SI.ra e, in ogni caso, alla Controparte_1 costituzione di parte civile ed alla richiesta di risarcimento danni in relazione al procedimento penale P.N 231/25/21 R.G.N.R. la cui udienza predibattimentale è fissata innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il giorno 06.05.2026. A sua volta la
SI.ra rinuncia alla querela proposta nei confronti del SI. Controparte_1 Pt_1
e, in ogni caso, alla costituzione di parte civile ed alla richiesta di risarcimento
[...] danni in relazione ai procedimenti penali N. 8699/2023 R.G.N.R., la cui prossima udienza è fissata innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il giorno 11.12.2025, e n.
1415/2025 R.G.N.R. la cui prossima udienza è fissata innanzi il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere per il giorno 03.02.2026. In ogni caso, si ribadisce la reciproca rinuncia ad ogni querela proposta nei confronti dell'altro coniuge e dei suoi congiunti, ove rimettibile, nonché a rinunciare alla costituzione di parte civile quale persona offesa da reato in ogni altro eventuale procedimento penale non ancora noto.
Stante il predetto intento pacificatore, i coniugi si obbligano ad assicurare al figlio minore il supporto di uno psicologo scelto in accordo, qualora necessario, motivo per il quale Per_1 chiedono disporsi la revoca della nomina del Curatore speciale del minore, nonché del
CTU nominato.
5 Al fine di evitare future incomprensioni, conformemente al protocollo d'intesa adottato dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28.03.2024 per la "Disciplina Spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art.316 cpc", i coniugi concordano che per spese ordinarie, rientranti nell'assegno di mantenimento stabilito consensualmente dalle parti, si intendono le spese tese al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana dei figli. Riguardano non solo l'obbligo alimentare, ma anche l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, di assistenza materiale e di gestione e organizzazione del minore.
Queste spese si caratterizzano per la periodicità, la non gravosità, in rapporto al tenore di vita del nucleo familiare, e per l'utilità o necessarietà. Si tratta, insomma, di "esborsi economici" che normalmente ogni genitore è chiamato a sostenere. Le spese che devono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento "ordinario" sono quelle relative a:
− Vitto e contributo per spese dell'abitazione (spese condominiali, utenze canone di locazione, oneri condominiali ecc.)
− abbigliamento ordinario (ad eccezione dei capi di abbigliamento particolarmente costosi (capispalla, cappotti, ecc., per la partecipazione a eventi, cerimonie)
− parrucchiere – estetista
− ricarica telefonica
− materiale scolastico di cancelleria (occorrente durante l'anno scolastico)
− spese di trasporto pubblico urbano, escluso abbonamento per trasporto scolastico
− spese per attività ricreative abituali (cinema, bar, ristorante ecc.) che si verifichino nei giorni di presenza presso la madre
− uscite didattiche o gite scolastiche senza pernottamento di durata giornaliera e che si svolgano all'interno dell'orario scolastico
− spese per regali in occasione di feste di amici e compagni di scuola entro il valore di
€.20,00
− spese per farmaci da banco, antipiretici, antibiotici, per la cura di patologie stagionali
Sono salve altre spese che rispondono ai requisiti sopra descritti.
Per spese straordinarie (ossia non previste nell'assegno di mantenimento) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: l'occasionalità o sporadicità, la gravosità, oppure si caratterizzano per essere voluttuarie. Sono oggettivamente imprevedibili nell'an o indeterminabili nel quantum, non rientranti nelle ordinarie consuetudini di vita dei figli.
6 Nell'ambito delle spese straordinarie, si distinguono le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che, invece, devono considerarsi obbligatorie, perché necessarie o connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione, oppure perché discendenti da scelte già effettuate da entrambi i genitori.
Le spese straordinarie non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento ed andranno ripartite tra i genitori in egual misura.
Si intendono quali voci di spese extra-assegno che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
− In ambito scolastico: fermo l'accordo sulla scelta della scuola, ai sensi del novellato art. 316 c.c., l'iscrizione e la retta dell'asilo nido infantile (fatta salva la precisazione di cui in precedenza per la minore , tasse e assicurazioni Per_2 scolastiche per scuole o istituti pubblici, tasse universitarie;
libri scolastici e universitari, tablet e personal computer per uso scolastico (non ludico): corredo per inizio anno scolastico (zaino. materiale di cancelleria iniziale, nel limite complessivo di €.200,00 per ciascun figlio, pari ad €.100,00 a carico di ogni genitore per ciascun figlio), che sarà anticipato ad anni alterni da ciascun coniuge con diritto al rimborso del corrispondente 50%.
− in ambito sanitario: le spese comunque connotate dai caratteri di necessità o urgenza per le quali il lasso temporale necessario ad acquisire l'accordo può pregiudicare il buon esito del trattamento;
− i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, per esempio, le spese ortopediche, acustiche, oculistiche (comprese lenti a contatto), e spese per impianti di ausilio sanitario: sono sempre da dividere, altresì, i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali.
− in altro ambito: spese sportive e per il relativo abbigliamento e accessori, pagamento della retta, etc., se l'attività sportiva è già praticata dal minore o se i genitori hanno concordato l'attività: spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - per meccanica, carrozzeria, bollo o assicurazione - dei mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc. (se è stata concordata la decisione dell' acquisto); spese di trasporto extraurbano per lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo. Qualora sia riconosciuto un contributo, rimborso o bonus pubblico per lo svolgimento delle attività sportive, lo
7 stesso esonererà, in misura corrispondente, il padre dal versamento della sua quota di pagamento.
Per spese extra-mantenimento che richiedono il previo accordo dei genitori si intendono:
- In ambito sanitario: visite mediche, esami diagnostici e prestazioni sanitaric in generale erogato da strutture private: prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: apparecchi sanitari ortodontici (apparecchio mobile o fisso), occhiali da vista.
- In ambito scolastico: lezioni private (ripetizioni post-scuola): stages, corsi di preparazione e selezione per l'accesso a facoltà universitariet spese per la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro: spese per l'università all'estero o alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di fonazione post universitari (Master); corsi di lingua, gite scolastiche con pernottamento;
viaggio di studio all'estero, istituti scolastici privati se non già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione.
- In altro ambito: spese per attività sportiva e relative attrezzature;
viaggi e vacanze trascorsi in autonomia dal figlio, campi scuola ed estivi, grest, attività sportiva a livello agonistico, comprensiva dell'attrezzatura specifica e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese di trasporto e stages), attività ludico- ricreative non ricorrenti (acquisto del cellulare, spesa di acquisto dei mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc. (compreso il casco); attività artistiche, culturali e ricreative (ad esempio, acquisto strumento musicale, corsi di informatica ecc...).
- Si ribadisce che in occasione dei compleanni dei minori e delle altre cerimonie per gli stessi (ad es. prima comunione, laurea) ciascun genitore provvederà all'organizzazione di una autonoma festa ed al relativo ed esclusivo pagamento
Tutte le spese extra-assegno indicate dovranno essere documentate. 1 singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. Il rimborso dovrà avvenire entro: 15 giorni successivi alla richiesta a favore del genitore che le ha anticipate.
8 Per le spese extra assegno da concordare, al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, telegramma, fax,
e-mail, whatsapp o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 5 giorni.
Il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso ovvero una proposta alterativa per iscritto nell'immediatezza della richiesta,
Trascorso un lasso temporale di 15 giorni dalla richiesta il silenzio sarà inteso come consenso.
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo. il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza sulla somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, email con prova di avvenuta ricezione o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In relazione alle spese extra-assegno il genitore che ha anticipato avrà diritto di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute anche se rateizzate per le rate effettivamente pagate, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Per le spese straordinarie di importo superiore a € 200,00, il genitore collocatario, per evitare l'anticipo integrale dell'esborso, potrà comunicare con anticipo la spesa e l'altro genitore, entro 10 giorni dalla comunicazione, dovrà porre a disposizione la somma necessaria.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Atteso che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio con separata ordinanza.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Controparte_1 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Riardo (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2011);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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