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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/07/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2164/2021 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
SS
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
giorno 8.6.1958, , nato a [...] il [...], , nata Parte_3 Parte_4
a Racalmuto il 27.05.1955, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Gioacchino Mulè dal quale sono rappresentati e difesi per procura in calce all'atto di citazione
-ATTORI-
CONTRO
, nato il [...] a [...], e , nata il Controparte_1 CP_2
14/11/1995 a Canicattì, rappresentati e difesi dall'Avv. Santino Cuffaro Farruggia e dall'Avv.
Carmelo Brucculeri giusta procura in calce alla comparsa di risposta
-CONVENUTI-
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna dei convenuti alla restituzione in favore di ciascuno di essi della complessiva somma di € 2.136,65 costituente la quota dei titoli agea spettante a ciascun comproprietario dei terreni in ordine ai quali sono stati, secondo la loro allegazione, indebitamente riscossi per l'intero dai convenuti.
In premessa, a sostegno della domanda, hanno esposto: a) di essere stati comproprietari unitamente ai germani , , , Parte_5 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
e a dei terreni siti a Racalmuto - individuati in catasto al foglio 64, part. 213, Parte_6
al foglio 65, part.41, al foglio 74, part.lle 55,59,60,61,62,66,120,131,147,148, al foglio 64, part. 214, al foglio 74 part. 11- terreni coltivati dall'anno 2003 dal fratello Controparte_1 il quale non ha mai corrisposto alcunchè; b) che i suddetti terreni sono stati venduti in data
11.12.2019 e che nell'atto di compravendita interveniva la sig.ra quale CP_2 intestataria dei titoli relativi ai suddetti terreni;
c) che pertanto i convenuti hanno incassato dal 2003 gli aiuti comunitari per la somma complessiva di € 1.922,86 senza corrispondere alcunchè agli odierni attori quali comproprietari che mai hanno sottoscritto documenti che conferissero ai convenuti il potere di incassare gli aiuti comunitari.
Indi, gli attori hanno instato per la condanna dei convenuti alla restituzione in favore di ciascuno degli attori pro-quota degli aiuti comunitari riscossi per l'intero quantomeno con decorrenza dall'anno 2009 fino alla data in cui i terreni sono stati venduti, quota parte annua per ciascuno di essi pari ad € 213,65 per un totale di € 2.136,65 ( € 1.922,86:9 =€ 213,65), previa chiesta declaratoria del loro diritto pro-quota in quanto comproprietari dei terreni e dell'indebito incasso per l'intero da parte dei convenuti, con vittoria di spese e compensi con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno contestato la domanda degli attori, chiedendone conseguentemente il rigetto, ed a tal uopo hanno: a) allegato che la disciplina degli aiuti comunitari in agricoltura, contenuta nel regolamento n. 1782/2003 a cui hanno fatto seguito, nel nostro ordinamento, l'adozione dei decreti di attuazione - D.M. del 05/08/2004, D.M. del
15/12/2005, D.M. del 21/12/2006, D.M. 22/12/2009, D.M. 23/01/2015 - prevede che il diritto all'assegnazione del sussidio è subordinato alla presentazione della domanda di fissazione dei titoli all'aiuto da parte dell'agricoltore conduttore del fondo che deve essere utilizzato a seminativo o a pascolo, che il pagamento non è garantito automaticamente ma resta subordinato al rispetto di determinati criteri di gestione e al mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 3 reg. 1782/2003) e che il pagamento potrebbe anche non essere effettuato in assenza della relativa domanda annuale oppure ridotto o annullato in caso inosservanza delle norme che impongono la coltivazione del fondo e la buona conservazione dello stesso (c.d. condizionalità)”; b) eccepito il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. in quanto non titolare dei diritti all'aiuto comunitario Controparte_1 sui terreni in comproprietà nonché per non essere comproprietario dei terreni individuati in catasto al foglio 64 particelle 213, 214, ed al foglio 74 particella 11.; c) eccepita la prescrizione delle somme relative all'anno 2009; d) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea la condanna dei convenuti al pagamento della minore somma accertata in giudizio.
Orbene, le domande attoree sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato.
La normativa degli aiuti comunitari all'agricoltura ne prevede l'assegnazione a chi coltiva effettivamente il terreno e non a chi ne detiene semplicemente la proprietà. Un comproprietario che non coltiva direttamente il terreno non ha diritto ai benefici economici a meno che non sia anche lui un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale che coltiva il fondo. Detti benefici sono infatti previsti a favore del coltivatore diretto o imprenditore agricolo che coltiva il terreno e che può essere un soggetto diverso dal proprietario. L'erogazione dei contributi è inoltre condizionata ad un insieme di norme e criteri che gli agricoltori devono rispettare, criteri che riguardano la corretta gestione agronomica dei terreni, la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali. Il mancato rispetto di queste norme può comportare sanzioni, come riduzioni o decurtazioni dei pagamenti. In particolare, il Reg. CE 1782/2003 all'art. 6 ha stabilito che “In caso d'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un'azione o di un'omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l'ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza è, previa applicazione degli articoli 10 e 11, ridotto o annullato ……”. Nel recepire tale disciplina, il D.M. 15/12/2005 all'art. 2, comma 4, ha previsto che l'agricoltore è tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali. Tali norme sostanzialmente sono state riprodotte nei successivi decreti ministeriali (D.M. del 21/12/2006, D.M. 22/12/2009, D.M. 23/01/2015).
Ora, nella fattispecie sono stati gli stessi attori, nell'allegare che i terreni di cui sono comproprietari sono stati coltivati dal 2003 dal fratello , odierno convenuto, a CP_1 provare di non avere titolo alla compartecipazione a detti aiuti comunitari per non essere stati coltivatori dei fondi. Invero, essendo la titolarità dei titoli Agea legata all'attività agricola svolta sul terreno, il presupposto principale per l'assegnazione di detti titoli è costituito dall'essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo, per cui gli attori per il solo fatto di essere comproprietari non hanno diritto a compartecipare ai benefici economici comunitari di cui sono risultate essere titolari la convenuta e la signora le CP_2 Parte_6
quali sono intervenute nel rogito notarile di compravendita dei terreni per dare il consenso al trasferimento unitamente agli stessi anche dei titoli comunitari in favore dell'acquirente ( v. rogito prodotto dagli attori).
Le domande vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori minimi, non avendo la causa implicato il vaglio di questioni di particolari complessità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le domande degli attori;
- condanna gli attori alla refusione in favore dei convenuti delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi di avvocato oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori come per legge.
Agrigento, 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2164/2021 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
SS
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
giorno 8.6.1958, , nato a [...] il [...], , nata Parte_3 Parte_4
a Racalmuto il 27.05.1955, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Gioacchino Mulè dal quale sono rappresentati e difesi per procura in calce all'atto di citazione
-ATTORI-
CONTRO
, nato il [...] a [...], e , nata il Controparte_1 CP_2
14/11/1995 a Canicattì, rappresentati e difesi dall'Avv. Santino Cuffaro Farruggia e dall'Avv.
Carmelo Brucculeri giusta procura in calce alla comparsa di risposta
-CONVENUTI-
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna dei convenuti alla restituzione in favore di ciascuno di essi della complessiva somma di € 2.136,65 costituente la quota dei titoli agea spettante a ciascun comproprietario dei terreni in ordine ai quali sono stati, secondo la loro allegazione, indebitamente riscossi per l'intero dai convenuti.
In premessa, a sostegno della domanda, hanno esposto: a) di essere stati comproprietari unitamente ai germani , , , Parte_5 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
e a dei terreni siti a Racalmuto - individuati in catasto al foglio 64, part. 213, Parte_6
al foglio 65, part.41, al foglio 74, part.lle 55,59,60,61,62,66,120,131,147,148, al foglio 64, part. 214, al foglio 74 part. 11- terreni coltivati dall'anno 2003 dal fratello Controparte_1 il quale non ha mai corrisposto alcunchè; b) che i suddetti terreni sono stati venduti in data
11.12.2019 e che nell'atto di compravendita interveniva la sig.ra quale CP_2 intestataria dei titoli relativi ai suddetti terreni;
c) che pertanto i convenuti hanno incassato dal 2003 gli aiuti comunitari per la somma complessiva di € 1.922,86 senza corrispondere alcunchè agli odierni attori quali comproprietari che mai hanno sottoscritto documenti che conferissero ai convenuti il potere di incassare gli aiuti comunitari.
Indi, gli attori hanno instato per la condanna dei convenuti alla restituzione in favore di ciascuno degli attori pro-quota degli aiuti comunitari riscossi per l'intero quantomeno con decorrenza dall'anno 2009 fino alla data in cui i terreni sono stati venduti, quota parte annua per ciascuno di essi pari ad € 213,65 per un totale di € 2.136,65 ( € 1.922,86:9 =€ 213,65), previa chiesta declaratoria del loro diritto pro-quota in quanto comproprietari dei terreni e dell'indebito incasso per l'intero da parte dei convenuti, con vittoria di spese e compensi con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno contestato la domanda degli attori, chiedendone conseguentemente il rigetto, ed a tal uopo hanno: a) allegato che la disciplina degli aiuti comunitari in agricoltura, contenuta nel regolamento n. 1782/2003 a cui hanno fatto seguito, nel nostro ordinamento, l'adozione dei decreti di attuazione - D.M. del 05/08/2004, D.M. del
15/12/2005, D.M. del 21/12/2006, D.M. 22/12/2009, D.M. 23/01/2015 - prevede che il diritto all'assegnazione del sussidio è subordinato alla presentazione della domanda di fissazione dei titoli all'aiuto da parte dell'agricoltore conduttore del fondo che deve essere utilizzato a seminativo o a pascolo, che il pagamento non è garantito automaticamente ma resta subordinato al rispetto di determinati criteri di gestione e al mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 3 reg. 1782/2003) e che il pagamento potrebbe anche non essere effettuato in assenza della relativa domanda annuale oppure ridotto o annullato in caso inosservanza delle norme che impongono la coltivazione del fondo e la buona conservazione dello stesso (c.d. condizionalità)”; b) eccepito il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. in quanto non titolare dei diritti all'aiuto comunitario Controparte_1 sui terreni in comproprietà nonché per non essere comproprietario dei terreni individuati in catasto al foglio 64 particelle 213, 214, ed al foglio 74 particella 11.; c) eccepita la prescrizione delle somme relative all'anno 2009; d) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea la condanna dei convenuti al pagamento della minore somma accertata in giudizio.
Orbene, le domande attoree sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato.
La normativa degli aiuti comunitari all'agricoltura ne prevede l'assegnazione a chi coltiva effettivamente il terreno e non a chi ne detiene semplicemente la proprietà. Un comproprietario che non coltiva direttamente il terreno non ha diritto ai benefici economici a meno che non sia anche lui un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale che coltiva il fondo. Detti benefici sono infatti previsti a favore del coltivatore diretto o imprenditore agricolo che coltiva il terreno e che può essere un soggetto diverso dal proprietario. L'erogazione dei contributi è inoltre condizionata ad un insieme di norme e criteri che gli agricoltori devono rispettare, criteri che riguardano la corretta gestione agronomica dei terreni, la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali. Il mancato rispetto di queste norme può comportare sanzioni, come riduzioni o decurtazioni dei pagamenti. In particolare, il Reg. CE 1782/2003 all'art. 6 ha stabilito che “In caso d'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un'azione o di un'omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l'ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza è, previa applicazione degli articoli 10 e 11, ridotto o annullato ……”. Nel recepire tale disciplina, il D.M. 15/12/2005 all'art. 2, comma 4, ha previsto che l'agricoltore è tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali. Tali norme sostanzialmente sono state riprodotte nei successivi decreti ministeriali (D.M. del 21/12/2006, D.M. 22/12/2009, D.M. 23/01/2015).
Ora, nella fattispecie sono stati gli stessi attori, nell'allegare che i terreni di cui sono comproprietari sono stati coltivati dal 2003 dal fratello , odierno convenuto, a CP_1 provare di non avere titolo alla compartecipazione a detti aiuti comunitari per non essere stati coltivatori dei fondi. Invero, essendo la titolarità dei titoli Agea legata all'attività agricola svolta sul terreno, il presupposto principale per l'assegnazione di detti titoli è costituito dall'essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo, per cui gli attori per il solo fatto di essere comproprietari non hanno diritto a compartecipare ai benefici economici comunitari di cui sono risultate essere titolari la convenuta e la signora le CP_2 Parte_6
quali sono intervenute nel rogito notarile di compravendita dei terreni per dare il consenso al trasferimento unitamente agli stessi anche dei titoli comunitari in favore dell'acquirente ( v. rogito prodotto dagli attori).
Le domande vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori minimi, non avendo la causa implicato il vaglio di questioni di particolari complessità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le domande degli attori;
- condanna gli attori alla refusione in favore dei convenuti delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi di avvocato oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori come per legge.
Agrigento, 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò