TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/09/2025, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 17439 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da e , assistiti dall'avv. Marco Colla Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
, assistita dall'avv. Giuseppe La Scala CP_1
CONVENUTA
Fatto e diritto.
Con decreto ingiuntivo del 10.10.2024, il Tribunale di Brescia ingiungeva a e Pt_1 di pagare a la somma di € 196.319,92 oltre spese ed Parte_2 CP_1 interessi.
notificava atto di precetto con cui chiedeva ai debitori il pagamento di € CP_1
201.140,2.
e proponevano opposizione al precetto deducendo che le Pt_1 Parte_2 fideiussioni in origine prestate a favore di fossero nulle e che Controparte_2 nullo fosse anche il contratto di mutuo stipulato dal debitore principale.
pagina 1 di 3 La società si costituiva in giudizio e rilevava che il decreto ingiuntivo non CP_1 era stato opposto e, dunque, era divenuto definitivo.
Nel merito, la convenuta contestava le doglianze sollevate dai debitori.
All'udienza del 25.9.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - - -
Parte opponente, ha sostenuto che il diritto, riconosciuto nel decreto ingiuntivo n.
3604/2024 emesso dal Tribunale di Brescia, sarebbe stato insussistente.
L'opposizione all'esecuzione, oltre che per negare la sussistenza del titolo esecutivo, può essere proposta per negare l'esistenza del diritto sostanziale già affermato come esistente nel titolo esecutivo.
Una simile contestazione, che in relazione ai titoli di formazione stragiudiziale non incontra limiti particolari, non risulta sempre proponibile con riferimento ai titoli di formazione giudiziale.
La giurisprudenza ha ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore in forza di un titolo esecutivo giudiziale può essere contrastata solamente eccependo la sussistenza di fatti modificativi o estintivi ( es. compensazione, transazione pagamento ecc.), verificatisi successivamente alla formazione del titolo.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in sede di opposizione nel processo di esecuzione, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche sulla base di quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla Costituzione del titolo giudiziale, e risulterebbero, perciò, in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato, il quale, a norma dell'art. 2909 cod. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti” (Cass. n. 6605/1988 e più recentemente Cass. 4505/2011).
Di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando i fatti impeditivi, modificativi o estintivi si siano verificati prima della formazione del titolo giudiziale.
pagina 2 di 3 Alla medesima conclusione si giunge quando il fatto costitutivo dell'eccezione si è verificato durante il giudizio di merito, ma prima che siano maturate le preclusioni assertive (eccezioni in senso stretto) e probatorie (eccezioni in senso lato).
Quando detti fatti si siano verificati dopo la maturazione di un termine preclusivo, secondo una prima opinione, essi potrebbero essere fatti valere solamente mediante il giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre secondo altri sarebbe necessario appellare la sentenza.
Secondo una terza e prevalente tesi, la parte potrebbe alternativamente proporre opposizione all'esecuzione o impugnare la sentenza.
Nel caso in esame, parte opponente, in questa sede, ha sollevato le questioni che avrebbe potuto sollevare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La decisione degli opponenti di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso, impedisce agli stessi di far valere con l'opposizione all'esecuzione preventiva ex art. 615 cpc le doglianze che avrebbero dovuto essere proposte introducendo un giudizio ex art. 645 cpc.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in euro 2.500,00 per la fase di studio, in euro 1.500,00, per la fase introduttiva, in euro 5.000,00 per la fase di trattazione e in euro 4.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere a parte resistente le spese di lite liquidate in motivazione.
Così deciso in Brescia il 25.9.2025
Il Giudice
Gianluigi Canali
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 17439 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da e , assistiti dall'avv. Marco Colla Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
, assistita dall'avv. Giuseppe La Scala CP_1
CONVENUTA
Fatto e diritto.
Con decreto ingiuntivo del 10.10.2024, il Tribunale di Brescia ingiungeva a e Pt_1 di pagare a la somma di € 196.319,92 oltre spese ed Parte_2 CP_1 interessi.
notificava atto di precetto con cui chiedeva ai debitori il pagamento di € CP_1
201.140,2.
e proponevano opposizione al precetto deducendo che le Pt_1 Parte_2 fideiussioni in origine prestate a favore di fossero nulle e che Controparte_2 nullo fosse anche il contratto di mutuo stipulato dal debitore principale.
pagina 1 di 3 La società si costituiva in giudizio e rilevava che il decreto ingiuntivo non CP_1 era stato opposto e, dunque, era divenuto definitivo.
Nel merito, la convenuta contestava le doglianze sollevate dai debitori.
All'udienza del 25.9.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - - -
Parte opponente, ha sostenuto che il diritto, riconosciuto nel decreto ingiuntivo n.
3604/2024 emesso dal Tribunale di Brescia, sarebbe stato insussistente.
L'opposizione all'esecuzione, oltre che per negare la sussistenza del titolo esecutivo, può essere proposta per negare l'esistenza del diritto sostanziale già affermato come esistente nel titolo esecutivo.
Una simile contestazione, che in relazione ai titoli di formazione stragiudiziale non incontra limiti particolari, non risulta sempre proponibile con riferimento ai titoli di formazione giudiziale.
La giurisprudenza ha ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore in forza di un titolo esecutivo giudiziale può essere contrastata solamente eccependo la sussistenza di fatti modificativi o estintivi ( es. compensazione, transazione pagamento ecc.), verificatisi successivamente alla formazione del titolo.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in sede di opposizione nel processo di esecuzione, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche sulla base di quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla Costituzione del titolo giudiziale, e risulterebbero, perciò, in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato, il quale, a norma dell'art. 2909 cod. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti” (Cass. n. 6605/1988 e più recentemente Cass. 4505/2011).
Di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando i fatti impeditivi, modificativi o estintivi si siano verificati prima della formazione del titolo giudiziale.
pagina 2 di 3 Alla medesima conclusione si giunge quando il fatto costitutivo dell'eccezione si è verificato durante il giudizio di merito, ma prima che siano maturate le preclusioni assertive (eccezioni in senso stretto) e probatorie (eccezioni in senso lato).
Quando detti fatti si siano verificati dopo la maturazione di un termine preclusivo, secondo una prima opinione, essi potrebbero essere fatti valere solamente mediante il giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre secondo altri sarebbe necessario appellare la sentenza.
Secondo una terza e prevalente tesi, la parte potrebbe alternativamente proporre opposizione all'esecuzione o impugnare la sentenza.
Nel caso in esame, parte opponente, in questa sede, ha sollevato le questioni che avrebbe potuto sollevare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La decisione degli opponenti di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso, impedisce agli stessi di far valere con l'opposizione all'esecuzione preventiva ex art. 615 cpc le doglianze che avrebbero dovuto essere proposte introducendo un giudizio ex art. 645 cpc.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate in euro 2.500,00 per la fase di studio, in euro 1.500,00, per la fase introduttiva, in euro 5.000,00 per la fase di trattazione e in euro 4.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere a parte resistente le spese di lite liquidate in motivazione.
Così deciso in Brescia il 25.9.2025
Il Giudice
Gianluigi Canali
pagina 3 di 3