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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 588/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 588/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.PERCIACCANTE DARIO
PARTE RICORRENTE contro ata a CASSANO ALL'IONIO (CS) il 06/07/1979 con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PERCIACCANTE DARIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto matrimonio in data 23/8/2007, che dalla unione erano nate le figlie e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Per_1 Per_2
indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cassano Allo Ionio (CS), in Via Del Popolo
n. 169, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra
[...]
nell'interesse delle figlie minori, ivi stabilmente conviventi. CP_1
3) Entrambi i coniugi rinunciano, ciascuno, al proprio mantenimento;
4) Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori, i Persona_3 Persona_4
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 5) Le figlie minori e restano collocate prevalentemente presso Persona_3 Persona_4
la madre in Cassano Allo Ionio (CS), Via Del Popolo n. 169.
6) In ragione dell'attuale stato di detenzione preventiva e di eventuali sentenze di condanna scaturenti dai procedimenti penali in corso a suo carico, il padre potrà sentire e vedere le figlie in videochiamata due o tre volte al mese e comunque in osservanza del regolamento carcerario della Casa Circondariale di Castrovillari. Cessato lo stato di detenzione in cui versa il Sig. , il padre potrà esercitare il diritto di visita come segue: Parte_1
6/a) il sabato mattina dopo la scuola e fino alle ore 00,00 e la domenica dalle ore 9,00 fino a sera comunque entro e non oltre le ore 20,00. Compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici delle minori, i genitori potranno concordare ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali. Le minori potranno pernottare presso il padre un weekend al mese dal sabato mattina dopo la scuola e fino alle ore 20,00 di domenica sera, fatta salva diversa volontà delle figlie.
6/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore potrà stare con le proprie figlie minori seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi di volta in volta.
7) La Sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo, prende atto Controparte_1
dell'impossibilità oggettiva del Sig. nel corrispondere il mantenimento Parte_1
alle proprie figlie, a causa dello stato di detenzione in cui versa dal 11.05.2024, nonché del fatto che i nonni paterni delle minori, titolari di esigue pensioni, stanno già provvedendo al pagamento del finanziamento contratto da per il riacquisto della casa Parte_1
coniugale. Pertanto il Sig. , con la sottoscrizione del presente accordo, Parte_1
assume l'obbligo di trasferire la proprietà, per l'intero, della casa coniugale alla Sig.ra e/o direttamente alle proprie figlie, quale compensazione della mancata Controparte_1 corresponsione del mantenimento durante il periodo di detenzione ed al termine dello stesso.
8) Saldato il conto con la giustizia e ristabilita la propria condizione lavorativa, il Sig.
[...]
verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre Parte_1 Controparte_1
l'ultimo giorno di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari, nel complesso, ad €
500,00 e così € 250,00 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito dell'sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi.
9) Le spese straordinarie, nell'interesse delle figlie, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Si intendono per spese straordinarie le spese per la retta scolastica,
per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, ed ancora, le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Sono altresì considerate spese straordinarie quelle impreviste ed imprevedibili. In ogni caso, in merito alle spese straordinarie i coniugi faranno riferimento alle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Forense per la regolamentazione delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli approvate in data 29/11/2017.
10) Il Sig. con la sottoscrizione del presente atto autorizza la Sig.ra Parte_1
a beneficiare delle detrazioni fiscali, nonchè all'incasso e al trattenimento Controparte_1
degli assegni unici nella misura del 100%.
11) Il Sig. , con la sottoscrizione del presente atto, presta sin d'ora il Parte_1
proprio consenso per eventuali terapie mediche, ricoveri e per tutto quanto dovesse rendersi necessario per la salute delle proprie figlie minori, in particolare per la figlia Persona_3 affetta da grave patologia, nella specie leucemia linfoblastica acuta, ad oggi in fase di regressione.
12) Le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto tra di loro ogni precedente pendenza economica e patrimoniale. A tal fine, i Sigg. e Parte_1 Controparte_1
dichiarano di non avanzare reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro alcuna richiesta di carattere economico e patrimoniale e di non avere altro a pretendere ad alcun titolo, ragione o causa e di liberarsi vicendevolmente di ogni e qualsiasi obbligo di natura economico-
patrimoniale.
13) le parti si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del documento d'identità valido per l'espatrio e/o del passaporto, sia per sé che per le figlie minori, senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente, eventuali cambi di residenza delle minori. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente, altresì, a darsi preventiva comunicazione di eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, con le figlie minori, per iscritto e con qualsiasi mezzo a ciò idoneo.
14) Le spese di giudizio sono interamente compensate.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...]_1
ALL'IONIO (CS) il 08/04/1976 e nata a [...]_1 (CS) il 06/07/1979 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 29 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento