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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 990/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9506/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437507 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437507 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437507 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437507 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437507 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437507 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra Ricorrente_1 introduceva il presente giudizio deducendo:
- che in data 03/12/2024 ha ritirato la raccomandata n.66488239370-6 con la quale il Comune di Roma, Dip.Risorse economiche – Direzione entrate tributarie ha notificato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n.112401437507 codice utente 0010187484 ai fini della TA.RI./TE.FA. per gli anni dal 2018 al 2023 compresi, per complessivi euro 1.235,10 oltre interessi e sanzioni, per presunta omessa dichiarazione e mancato pagamento dei tributi per gli immobili dalla stessa posseduti in Roma, Indirizzo_1 e distinti in catasto del comune di Roma al Dati catastali_1 categoria catastale A/2, sub 217 ctg catastale C/6 e sub 33 ctg catastale C/2;
- che al contrario per tali immobili aveva sempre regolarmente corrisposto le imposte TA.RI/Tefa per gli anni dal 1991 ad oggi e che pertanto l'accertamento notificato deve essere annullato;
- che come risultava dall'atto notarile allegato, tali immobili -che sono individuati con gli stessi estremi catastali citati nell'avviso di accertamento- prevedono l'accesso da due diversi ingressi, uno da Indirizzo_1 ed uno dalla Indirizzo_2 strade parallele fra loro che costituiscono, di fatto un anello nel quale l'una è la prosecuzione dell'altra;
- che all'epoca dell'acquisto dell'immobile e del conseguente cambio di residenza, comunicò al Comune di Roma la propria variazione anagrafica indicando l'indirizzo di residenza in Indirizzo_2 essendo tale ingresso quello più comodo sia per l'accesso al posto auto nel cortile condominiale, che alla scala A, int.10, dove si trova l'appartamento;
- che Sempre indicando la stessa residenza anagrafica di Indirizzo_2 presentò il 30/10/1991 regolare dichiarazione agli effetti della tassa sui rifiuti al Comune di Roma, circ.18 (vedi allegato) per gli immobili di che trattasi, per i quali sono sempre state pagate le relative imposte come da avvisi ricevuti da codesto Ufficio (cfr. copia ultimo avviso per l'anno 2024 in allegato). L'unica differenza consiste nella metratura di sei metri quadri, poiché nell'avviso di accertamento si indicano n.66 mq mentre negli avvisi ricevuti e pagati si indicano n.60 mq.;
- che gli immobili per i quali il comune di Roma richiede le imposte Tari/Tefa con l'atto di accertamento contro il quale sta ricorrendo sono gli stessi immobili per i quali sta pagando gli stessi tributi fin dal 1991 ad oggi. Il comune si costituiva eccependo la tardività del ricorso e comunque di avere annullato in autotutela l'atto.
IL ricorso è fondato atteso che l'assunto di parte ricorrente, in assenza di specifica confutazione, trova corrispondenza nei documenti allegati. Non viene emessa pronuncia di annullamento atteso che nelle more l'atto è già stato annullato.
Le spese, in ragione della particolarità della situazione di fatto, vengo o compensate.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Roma, 22.1.26
Il Giudice monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9506/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437507 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437507 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437507 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437507 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437507 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437507 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra Ricorrente_1 introduceva il presente giudizio deducendo:
- che in data 03/12/2024 ha ritirato la raccomandata n.66488239370-6 con la quale il Comune di Roma, Dip.Risorse economiche – Direzione entrate tributarie ha notificato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n.112401437507 codice utente 0010187484 ai fini della TA.RI./TE.FA. per gli anni dal 2018 al 2023 compresi, per complessivi euro 1.235,10 oltre interessi e sanzioni, per presunta omessa dichiarazione e mancato pagamento dei tributi per gli immobili dalla stessa posseduti in Roma, Indirizzo_1 e distinti in catasto del comune di Roma al Dati catastali_1 categoria catastale A/2, sub 217 ctg catastale C/6 e sub 33 ctg catastale C/2;
- che al contrario per tali immobili aveva sempre regolarmente corrisposto le imposte TA.RI/Tefa per gli anni dal 1991 ad oggi e che pertanto l'accertamento notificato deve essere annullato;
- che come risultava dall'atto notarile allegato, tali immobili -che sono individuati con gli stessi estremi catastali citati nell'avviso di accertamento- prevedono l'accesso da due diversi ingressi, uno da Indirizzo_1 ed uno dalla Indirizzo_2 strade parallele fra loro che costituiscono, di fatto un anello nel quale l'una è la prosecuzione dell'altra;
- che all'epoca dell'acquisto dell'immobile e del conseguente cambio di residenza, comunicò al Comune di Roma la propria variazione anagrafica indicando l'indirizzo di residenza in Indirizzo_2 essendo tale ingresso quello più comodo sia per l'accesso al posto auto nel cortile condominiale, che alla scala A, int.10, dove si trova l'appartamento;
- che Sempre indicando la stessa residenza anagrafica di Indirizzo_2 presentò il 30/10/1991 regolare dichiarazione agli effetti della tassa sui rifiuti al Comune di Roma, circ.18 (vedi allegato) per gli immobili di che trattasi, per i quali sono sempre state pagate le relative imposte come da avvisi ricevuti da codesto Ufficio (cfr. copia ultimo avviso per l'anno 2024 in allegato). L'unica differenza consiste nella metratura di sei metri quadri, poiché nell'avviso di accertamento si indicano n.66 mq mentre negli avvisi ricevuti e pagati si indicano n.60 mq.;
- che gli immobili per i quali il comune di Roma richiede le imposte Tari/Tefa con l'atto di accertamento contro il quale sta ricorrendo sono gli stessi immobili per i quali sta pagando gli stessi tributi fin dal 1991 ad oggi. Il comune si costituiva eccependo la tardività del ricorso e comunque di avere annullato in autotutela l'atto.
IL ricorso è fondato atteso che l'assunto di parte ricorrente, in assenza di specifica confutazione, trova corrispondenza nei documenti allegati. Non viene emessa pronuncia di annullamento atteso che nelle more l'atto è già stato annullato.
Le spese, in ragione della particolarità della situazione di fatto, vengo o compensate.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Roma, 22.1.26
Il Giudice monocratico