Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 338/2017
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Francesca Caracciolo
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CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Marcello CARNOVALE
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Avv. Umberto FERRATO E
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Avv. Manuela Varani
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FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 25.1.2017, parte ricorrente, affermando di essere iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2013 per n. 106 giornate (dall'1.1.2013 al 31.3.2013 e dal 26.10.2013 al
31.12.2013) alle dipendenze della società cooperativa Santa DO; lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate -con conseguente riduzione delle giornate
L' convenuto si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con varie argomentazioni, CP_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'intervenuta decadenza, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
Sul punto, giova rammentare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
(cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del
1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi, o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione sent. n.2739/2016) è possibile passare all'analisi del caso di specie.
La disamina delle risultanze istruttorie assunte consente di escludere l'assolvimento di detto onere, valutato pure il contenuto delle risultanze degli accertamenti ispettivi.
Con verbale ispettivo del 6.2.2015 l'istituto previdenziale aveva ritenuto che l'azienda, formale datore di lavoro del ricorrente, ha in concreto operato come mera scatola vuota con l'unica finalità di somministrare ai vari proprietari terrieri che commissionavano la raccolta del frutto pendente la manodopera necessaria allo svolgimento di tale operazione.
Tanto si apprezza considerando: a) che all'esito delle operazioni ispettive è chiaramente emerso che l'azienda Santa DO era totalmente priva di beni strumentali con cui esercitare l'attività di raccolta di prodotti agricoli per conto di terzi e su terreni di cospicua estensione, tanto ciò vero che l'azienda non fu in grado di esibire agli ispettori nemmeno il registro dei beni strumentali;
b) che, per come ammesso dallo stesso nonché dai committenti sentiti in sede ispettiva, questi Testimone_1
ultimi ponevano a disposizione del primo finanche le cassette ove il frutto raccolto veniva posizionato
(v. dichiarazione resa dal sig. nel verbale ispettivo in atti pag. 10), così come i committenti Tes_1
hanno espressamente riferito che erano loro, non il ad occuparsi anche delle attività di Tes_1
trasporto e successiva lavorazione dei frutti raccolti dai braccianti che il si limitava ad Tes_1
assumere e ad inviare presso i vari proprietari terrieri;
c) che il era pressoché totalmente Tes_1 inadempiente agli obblighi contributivi nei confronti dell' avendo egli omesso di versare, per il CP_2
periodo 2011 – 2014 oggetto di ispezione, il 79% della contribuzione dovuta.
Sulla base degli elementi sopra riassunti deve riconoscersi la fondatezza della tesi dell' e che CP_2
quindi il vero datore di lavoro del ricorrente non era il sig. bensì i proprietari dei fondi, che Tes_1
beneficiavano delle prestazioni del ricorrente. Sulla base delle succitate circostanze, infatti, non può che ritenersi che l'azienda Santa DO era priva di reale operatività e consistenza ed aveva l'unica funzione di instaurare falsi rapporti di lavoro in agricoltura con la finalità ultima di somministrare ai vari committenti mere prestazioni lavorative.
Non risulta affatto che in occasione dei formali contratti di appalto conclusi con i proprietari terrieri, al fosse stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, né si comprende quale Tes_1 sia stata nel caso di specie l'effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro ad opera del Tes_1
(Cass. n° 12551/20). Né contraddice il ravvisato fenomeno di interposizione illecita di manodopera il fatto che i lavoratori erano assunti direttamente dal essendo irrilevante la mancanza, in Tes_1
capo ai formali committenti, dell'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (così sempre Cass. n°
12551/20).
Né, infine, come meglio si vedrà in ordine alle dichiarazioni testimoniali, è emerso che il ricorrente e i suoi colleghi prendessero ordini dal rivelandosi il narrato dei testi sentiti del tutto Tes_1
generico sul punto.
Deve dunque farsi applicazione, quanto alle giornate di lavoro in cui il ricorrente aveva lavorato per i formali committenti della società cooperativa Santa DO, dell'insegnamento di legittimità secondo cui il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle relative prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Ne consegue che, in caso di somministrazione irregolare, è legittima la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli denunciati da una società che, dalle emergenze probatorie acquisite in giudizio, sia risultata non in possesso delle specifiche autorizzazioni per la somministrazione di manodopera, né iscritta nell'apposito albo, né beneficiaria delle prestazioni lavorative, e, dunque, priva della veste di datrice di lavoro (Cass. n° 21514/17).
Infine, come detto, le testimonianze sollecitate dalla parte ricorrente raccolte nel corso del giudizio sono risultate del tutto generiche e confermative di quanto sostenuto nel ricorso introduttivo senza aggiungere altri elementi utili a dare conforto alla rappresentazione dei fatti offerta dalla parte ricorrente. Per giunta i testimoni escussi hanno reso dichiarazioni discordanti con quanto dichiarato dallo stesso titolare dell'azienda con riferimento a chi impartiva loro ordini e mansioni da svolgere
(v. verbale ispettivo pag. 10 “I proprietari dei fondi dicevano ai braccianti cosa fare e controllavano il loro operato, rimanendo sui terreni fino alla fine della giornata” dichiarazione di . Testimone_1
I testi escussi, difatti, hanno sostenuto che: “il padrone della ditta ci diceva cosa dovevamo fare o che mansioni svolgere” o ancora “le direttive e gli ordini venivano impartite dal sig. Testimone_1 il quale ci accompagnava sui terreni e verificava il lavoro e ci diceva cosa fare” (v. dichiarazioni rispettivamente di e di nel verbale di udienza del 5.4.2019). Tes_2 Persona_1
Pertanto, alla luce di tutto quanto appena sopra riportato, appare quanto meno legittimo nutrire qualche dubbio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Tanto basta per il rigetto del proposto ricorso.
In concreto va dichiarata l'infondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente per insufficienza della prova sulla stessa gravante della sussistenza di un valido rapporto lavorativo in agricoltura negli anni in contesa per come dedotto nell'atto introduttivo.
Né potrebbe darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dalla stessa parte ricorrente tenuto conto della portata meramente indiziaria delle stesse, trattandosi, in ogni caso, di documentazione formata dal presunto datore di lavoro portatore potenziale di un interesse concreto all'affermazione in sede giudiziale del rapporto lavorativo in esame, essendo stato dallo stesso datore CP_ di lavoro denunciato all'
Si consideri, inoltre, che l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei braccianti agricoli svolge una funzione di mera agevolazione probatoria in questo giudizio.
Ebbene, detta funzione viene meno quando vi è contestazione del rapporto lavorativo in agricoltura ad opera dell'istituto previdenziale anche a seguito di accertamenti ispettivi, esattamente com'è avvenuto nel caso in esame.
Ne consegue il rigetto del proposto ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali fatta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 3.6.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.