Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.3419/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. SCALTRITI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) con l'Avv. LIOTTA FABIO, che lo rappresenta CP_1 C.F._2
e difende giusta procura in atti
PARTE RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio-contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025 le parti chiedevano congiuntamente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate e di seguito integralmente riportate:
“premesso che a) le parti sono attualmente proprietarie – ciascuno per la quota del 50% - dei seguenti beni immobili:
San Giuseppe, particella n° 166, partita 1002216, Cat. A/7, Classe 2;
2) unità immobiliare sita nel Comune di Legnano (MI), via Ticino n. 9 (ora civ. 25), della consistenza 3 vani, allibrato al foglio di mappa n° 22 del catasto fabbricati del Comune di
Legnano, particella n° 91, subalterno 701, Cat. A/3, Classe 5;
3) unità immobiliare sita nel Comune di Legnano (MI), via Ticino n. 9 (ora civ. 25), della consistenza 3,5 vani, allibrato al foglio di mappa n° 22 del catasto fabbricati del Comune di
Legnano, particella n° 91, subalterno 702, Cat. A/3, Classe 5;
4) unità immobiliare sita nel Comune di Legnano (MI), via Ticino n. 9 (ora civ. 25), della consistenza 19 mq., allibrato al foglio di mappa n° 22 del catasto fabbricati del Comune di
Legnano, particella n° 91, subalterno 703, Cat. C/2, Classe 5;
5) unità immobiliare sita nel Comune di Legnano (MI), via Ticino n. 9 (ora civ. 25), della consistenza 21 mq., allibrato al foglio di mappa n° 22 del catasto fabbricati del Comune di
Legnano, particella n° 92, subalterno 701, Cat. C/6, Classe 6;
6) unità immobiliare sita nel Comune di Legnano (MI), via Ticino n. 9 (ora civ. 25), della consistenza 18 mq., allibrato al foglio di mappa n° 22 del catasto fabbricati del Comune di
Legnano, particella n° 92, subalterno 702, Cat. C/2, Classe 5;
7) unità immobiliare sita nel Comune di Legnano (MI), via Ticino n. 9 (ora civ. 25), della consistenza 3,5 vani, allibrato al foglio di mappa n° 22 del catasto fabbricati del Comune di
Legnano, particella n° 92, subalterno 703, Cat. A/3, Classe 5;
8) terreno sito nel Comune di Legnano (MI), in via Stoppani s.n.c., superficie 740 mq, allibrato al foglio di mappa n° 6 del catasto terreni del Comune di Legnano, particella n°
133, partita 14514;
b) le parti sono coniugi tra loro in forza di matrimonio concordatario contratto in NA in data 11.9.1982;
c) tra le parti è intervenuta nel 2012 separazione consensuale omologata dal Tribunale di Milano;
d) la SI ha depositato avanti al Tribunale di Busto Arsizio ricorso Parte_1
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rubricato al n. 3419/2024 R.G., giudice dr.ssa Alessandra Ardito;
e) il signor si è costituito nel predetto giudizio con comparsa di risposta depositata CP_1
in data 31.3.2025;
f) le parti intendono definire quanto segue in relazione al suddetto compendio immobiliare;
Pag. 2 di 5 tanto premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo, che le parti confermano di aver raggiunto in totale libertà ed autonomia.
2) La SI , per meri fini conciliativi, promette di cedere e vendere al Pt_1 Parte_1
signor , che accetta, contestualmente impegnandosi ad acquistare, la propria quota CP_1
di proprietà dei beni immobili descritti al capo a) delle premesse della presente scrittura.
3) Il corrispettivo della compravendita di cui sopra sarà pari al 50% del residuo mutuo ipotecario gravante sulla proprietà di via Ticino n. 9 in Legnano, essendo la restante quota del 50% già di spettanza del convenuto.
4) A tal fine, il signor si impegna ad estinguere personalmente ed in via integrale il CP_1 predetto mutuo, prima della stipula dell'atto di compravendita dell'intero compendio immobiliare, ivi incluso l'immobile di Via Ticino n. 9 gravato da mutuo cointestato, che verrà effettuata avanti a notaio da lui scelto entro e non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con spese e imposte ad integrale carico dello stesso . CP_1
5) Resta inteso che la cessione della quota del 50% del compendio immobiliare da parte della SI al signor avverrà allorché quest'ultimo avrà Parte_1 CP_1
provveduto ad estinguere il mutuo di cui al superiore punto 3), ferma la comunicazione di liberazione dal vincolo di solidarietà da parte del soggetto ricevente il pagamento a saldo, nonché il rilascio da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione di formale nulla osta all'operazione, in relazione agli immobili gravati da ipoteca in suo favore.
6) Resta inteso che qualora – prima della stipula dell'atto di compravendita dell'intero compendio immobiliare, ivi incluso l'immobile di via Ticino n. 9 in Legnano gravato da mutuo cointestato – sorgesse la necessità di cedere a terzi uno o più immobili in comproprietà tra le parti, il ricavato della cessione verrà diviso in parti uguali tra le stesse parti.
7) Il canone di locazione riferito all'immobile di Via Ticino n. 9 a Legnano, continuerà ad essere versato dai conduttori ai signori e , nella misura del 50% CP_1 Parte_1 ciascuno, sin tanto che l'immobile continuerà ad essere oggetto di cointestazione tra i due.
8) Con il corretto e puntuale adempimento degli accordi di cui alla presente scrittura, le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsiasi motivo, ragione e/o causa connessa alla comproprietà dei beni immobili descritti al capo a) delle premesse della presente scrittura, nonché per ogni altra ulteriore e diversa pendenza annessa e connessa con la comproprietà degli anzidetti beni.
Pag. 3 di 5 9) Le parti danno reciprocamente atto che la cessione della quota di proprietà della SI al signor rappresenta elemento funzionale ed Parte_1 CP_1 indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio concordatario in NA (MI) in data 11.09.1982 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 47, parte II, serie A, anno
1982), optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni e fissavano come casa coniugale l'immobile sito in Legnano, via Ticino n.25, di comproprietà di entrambi i coniugi.
Dall'unione nascevano i figli e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
In data 19.05.2010, con rogito del notaio Dott. i coniugi modificavano il regime Per_3
patrimoniale matrimoniale precedentemente scelto, optando per la separazione dei beni.
Le parti sono legalmente separate da quando comparivano personalmente in data 16.12.2011 innanzi al Tribunale Ordinario di Milano chiedendo omologare le condizioni di separazione di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della LI , ancorché maggiorenne Per_2
ma economicamente non autosufficiente perché tuttora studentessa, mediante pagamento, ciascuno in pari misura, delle spese per il vitto e l'abbigliamento, nonché di quelle scolastiche, mediche specialistiche, dentistiche ed oculistiche e, comunque, tutte quelle non coperte da S.S.N.;
3) l'appartamento sito al primo piano dello stabile di via Ticino 25 a Legnano, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di metà ciascuno, già adibito a casa coniugale, viene assegnato alla moglie che lo abiterà unitamente alla LI . Il marito si è già trasferito Per_2
in altro appartamento al piano terreno dello stesso stabile, sottostante al primo, sempre di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di metà ciascuno. I vani accessori e pertinenziali rimarranno in uso comune tra i coniugi. Le Spese di ordinaria manutenzione e delle utenze afferenti a ciascuno degli appartamenti sopraindicati saranno a carico esclusivo del coniuge che vi abiterà”.
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 la SI.ra adiva il Tribunale in epigrafe Pt_1 chiedendo, sussistendone i presupposti, l'emissione della sentenza divorzile e la regolamentazione dei rapporti conseguenti. In data 31.03.2025 si costituiva il SI. CP_1
mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda divorzile.
Pag. 4 di 5 Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 02.04.2025, ut supra integralmente riportate.
La domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento. Le predette circostanze sono state provate documentalmente (v. doc. 1 e 2 di parte ricorrente). Inoltre, le parti dichiaravano che non era mai intervenuta la riconciliazione. Va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, coerenti con le loro condizioni economiche.
*
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in NA (MI) in data 11.09.1982 (matrimonio
[...] CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 47, parte II, serie A, anno
1982), alle condizioni concordate dalle parti, sopra ritrascritte e qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NA in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n.1238 e successive modifiche;
3) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 2 aprile
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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