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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2536/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. M. R. Damizia giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, per legge
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 3763/2023, pubblicata il 12 aprile 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
- aveva lavorato alle dipendenze dell con qualifica di Controparte_1 operatore tecnico di VIII livello del CCNL per i dipendenti della Ricerca (poi CCNL
Istruzione e Ricerca) dal 26 febbraio 2010 fino al 1° luglio 2021, data di collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età;
- era stato un “segnalatore di illeciti” nell'ambito della P.A. -c.d. whistleblower- e aveva denunciato anche responsabili e dipendenti dell per il ripetersi di situazioni di conflitto CP_1 di interessi;
- con contestazione disciplinare del 2 maggio 2018 prot. n. 2446 (a firma del Direttore scientifico dott. l gli aveva addebitato i fatti occorsi il 4 e il 5 giugno Persona_1 CP_1
2013, per i quali in data 5 ottobre 2016 era stato disposto il suo rinvio a giudizio da parte del
Tribunale penale di Roma;
- l aveva contestualmente sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 55 ter, co. 1 D.lgs. CP_1
n. 165/2001 e lo aveva sospeso con effetto immediato dal servizio fino alla conclusione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 30, co. 3 del CCNL 1998 – 2001 del comparto;
- con contestazione di addebito del 19 aprile 2019 prot. n. 704/19 gli era stato addebitato l'ulteriore fatto dell'inveridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta il 26 febbraio 2010 al momento dell'assunzione, in cui aveva barrato “NO” sulla casella relativa alle condanne penali, procedimenti penali pendenti e misure di prevenzione;
- con provvedimento del 1° agosto 2019 n. 290/2019 (a firma del Direttore della Struttura
IAPS, dott. era stato licenziato senza preavviso;
Persona_2
- il licenziamento era stato annullato dal Tribunale Lavoro di Roma con sentenza n. 304/2021, attualmente in fase di appello, che aveva ordinato al datore di lavoro di reintegrarlo, nonché di pagargli la retribuzione maturata medio tempore;
- detta sentenza aveva dato atto, nella parte motiva, che egli nel periodo di sospensione dal lavoro aveva percepito il solo assegno alimentare e che l'accoglimento della domanda non poteva pregiudicare la perdurante vigenza del provvedimento di sospensione adottato nel corso del distinto procedimento disciplinare, sopra indicato;
- con nota del 16 giugno 2021 prot. n. 1109 l aveva riattivato il procedimento CP_1 disciplinare sospeso il 2 maggio 2018 avuto riguardo alla sentenza del Tribunale penale di
Roma in data 11 dicembre 2020 (notificata all'ente il 21 aprile 2021), con cui egli era stato
2 condannato per i reati di cui alla lett. a) e c) del decreto di rinvio a giudizio ed era stato invece assolto per i reati di cui alle lettere b) e d) per insussistenza dei fatti;
- aveva esercitato il diritto di difesa, venendo ascoltato in data 21 luglio 2021;
- con determinazione direttoriale prot. n. 265/2021 del 26 novembre 2021 (a firma del direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma dott. Lucio era stato licenziato Parte_2 senza preavviso ex art. 55 quater, co. 1 lett. d) D.lgs. n. 165/2001;
- in data 17 dicembre 2021 aveva impugnato stragiudizialmente il licenziamento;
- il licenziamento era illegittimo: 1) per carenza di potere in capo ai soggetti che avevano esercitato il procedimento disciplinare;
2) per violazione del termine perentorio fissato per la conclusione del procedimento disciplinare;
3) per mancanza di giusta causa e/o giustificato motivo;
4) per mancanza assoluta di proporzionalità della sanzione;
- anche la sospensione cautelare facoltativa dal servizio era illegittima, con suo diritto alla ricostruzione della posizione economica, contributiva e di carriera a ogni effetto di legge.
Pertanto, domandava:
“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa, la nullità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento senza preavviso intimato al ricorrente con determinazione direttoriale prot. 265/2021 del 26 novembre 2021 a firma del Direttore dell di Roma Dott. condannare Controparte_2 Parte_3
l in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel CP_1 posto di lavoro ai fini e per gli effetti della ricostruzione della carriera ad ogni effetto, economico, giuridico;
2) Accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa del 2 maggio 2018 ed operante sino alla data di collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età – 1 luglio 2021;
3) Condannare l in persona del legale rappresentante p.t. alla CP_1 ricostituzione/restituzione di tutte le utilità perdute dal ricorrente a seguito della sospensione cautelare facoltativa e, per l'effetto condannare al pagamento di € € 64.919,20
(salvo errori o omissioni e salvo miglio conteggio) a titolo di differenze retributive;
alla regolarizzazione della posizione del ricorrente ai fini della rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto secondo il regime applicato al ricorrente, ed a provvedere alla regolarizzazione contributiva presso l'ente previdenziale;
4) Ordinare all' in persona del legale rappresentate e/o all in qualità di ente CP_1 CP_3 previdenziale competente a rideterminare le competenze di fine rapporto ed il trattamento
3 pensionistico spettante in ragione della corretta ricostituzione del rapporto con decorrenza dal 2 maggio 2018.
5) Condannare, comunque l in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere CP_1 al ricorrente a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento una somma pari quantomeno a 5 mensilità su base mensile di € 2.059,69.
6) in via subordinata gradata accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e comunque
l'illegittimità del licenziamento senza preavviso e per l'effetto convertire il licenziamento intimato in una sanzione conservativa e condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro per gli effetti sopra indicati e ferme restando le domande di cui ai nn. 3,4 e 5 delle presenti conclusioni”.
2. Nel contraddittorio con l e con l , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le CP_1 CP_3 domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- il procedimento disciplinare per cui è causa è stato avviato e concluso da soggetti dotati del relativo potere, per essere stati a ciò legittimati dalle delibere del c.d.a. dell'ente, in atti, via via intervenute dopo l'astensione del soggetto che ne era formalmente titolare;
- il prospetta che il dott. , Direttore Generale dell Parte_1 Persona_3 CP_1
Parte e capo dell , si era astenuto dall'esercitare nei suoi confronti il potere disciplinare giusta la delibera del c.d.a. n. 17/2017, in quanto aveva presentato nei confronti di esso ricorrente una querela, e lamenta che, come stabilito nella delibera in parola, costui avrebbe dovuto relazionare il c.d.a. dell dopo il provvedimento del GIP di Roma del 6 febbraio 2019, CP_1 di archiviazione della predetta querela, e riprendere i suoi poteri disciplinari, con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, l'esercizio del potere disciplinare da parte del dott.
e degli altri dirigenti nominati dopo l'astensione del sarebbe Persona_1 Per_3 illegittimo.
La censura non è fondata. Invero la circostanza che il dott. possa avere omesso di Per_3 relazionare al c.d.a. dell'archiviazione penale può rilevare sul piano dei rapporti tra i due organi e di eventuali responsabilità del primo verso il secondo, ma non consente certo di ritenere automaticamente caducata la predetta delibera di assegnazione dei poteri ad altri titolari, atteso che -come essa chiaramente specifica- il Direttore Generale avrebbe dovuto aggiornare il c.d.a degli sviluppi della vicenda penale “…al fine di consentire al medesimo
CDA, anche in un momento successivo, di adottare le proprie, conseguenti determinazioni…”.
4 Dunque, la cessazione degli effetti della delibera n. 17/2017 passava inevitabilmente attraverso un riesame dello stesso c.d.a. e l'adozione di un nuovo atto;
- parimenti infondata è la censura con cui il ricorrente sostiene che, alla data di avvio del procedimento disciplinare (2 maggio 2018), il dott. si trovava nella condizione di Per_3 non poter esercitare il potere disciplinare perché, con nota del 14 marzo 2018, il Presidente dell aveva rilevato una posizione di conflitto d'interessi in capo al Direttore CP_4
Generale, che cumulava l'incarico di RPCT- Responsabile della Prevenzione, Corruzione e
Trasparenza con quello di Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari.
Invero, premesso che quella dell era una raccomandazione e non certo un atto in CP_4 grado di sospendere con effetto immediato e automatico gli incarichi in essere presso l CP_1 occorre rimarcare che l'anomalia del cumulo poteva anche risolversi -come peraltro auspicato nella stessa raccomandazione- affidando l'incarico di a dirigenti di seconda Pt_5 fascia e quindi mantenendo in capo al Direttore Generale il solo incarico di responsabile Parte dell , auspicio peraltro fatto proprio dal c.d.a. dell che infatti in data 24 aprile CP_1
2018 aveva affidato l'incarico di al dirigente . Pt_5 Persona_4
Pertanto, nel caso di specie l'esercizio del potere disciplinare è avvenuto sulla scorta di un incarico legittimo e in assenza di conflitto di interessi;
- alla data del 2 maggio 2018 l non era decaduto dal potere d'irrogare la sanzione CP_1 disciplinare.
Infatti, tenuti a mente i termini di cui all'art. 55 bis, co. 4 del TUPI, va considerato che per formulare nel caso di specie la contestazione disciplinare (avente a oggetto le condotte del lavoratore di furto d'identità operato attraverso mezzi telematici e di abusivo accesso a una casella di posta elettronica) occorrevano accertamenti e indagini particolarmente complesse, Parte mentre non vi è alcuna evidenza che già nel giugno del 2013 l fosse stato informato dell'infrazione commessa dal . Parte_1
Inoltre, in assenza della prova del fatto che il dott. persona offesa dal Persona_5 reato e capo dell'UPD all'epoca dei fatti in questione, avesse informato in via ufficiale l'ente dell'infrazione del , deve dirsi che tale circostanza rileva esclusivamente nel Parte_1 senso che il Sacerdote aveva l'obbligo di astenersi dall'azione disciplinare, stante il suo conflitto di interessi;
- al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il termine di quaranta giorni, d'interesse, non può essere fatto decorrere dalla data in cui la Cancelleria del Tribunale penale di Roma aveva
5 riscontrato la richiesta d'informazioni avanzata dal dott. circa le pendenze penali a Per_3 carico del ricorrente (fatto questo avvenuto il 15 marzo 2018).
Infatti, il ricorrente documenta che la Cancelleria si era limitata a dare notizia all del CP_1 suo rinvio a giudizio, nonché della data dell'udienza dibattimentale.
Non vi è invece evidenza che fossero stati trasmessi all anche atti o documenti CP_1 ulteriori e, in particolare, la copia del decreto di rinvio a giudizio, evenienza questa che, peraltro, sembra smentita proprio dalla circostanza, allegata dallo stesso ricorrente, che il successivo giorno 22 marzo 2018 l'Avvocatura Generale dello Stato, per conto dell' CP_1 aveva chiesto alla già menzionata Cancelleria copia del capo di imputazione nel decreto di rinvio a giudizio a carico del . Parte_1
Pertanto, non vi è rigorosa dimostrazione che l'amministrazione resistente avesse acquisito una puntuale e dettagliata notizia d'infrazione in un tempo superiore ai quaranta giorni dal
2 maggio 2018;
- costituisce un'illazione priva di riscontro probatorio l'affermazione che dalla nota del 6 marzo 2018 emergerebbe che il dott. era già a conoscenza di “ogni riferimento” e Per_3
Parte dell'esatto contenuto del decreto di rinvio a giudizio e che quindi l avesse avuto a quella data una “conoscenza piena” del fatto valutabile come fonte di responsabilità disciplinare;
- di poi, in coerenza con l'art. 55 ter citato, il procedimento disciplinare è stato ripreso entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza penale all'amministrazione di appartenenza (nella specie, la sentenza dell'11 dicembre 2020 è stata notificata all' in CP_1 data 21 aprile 2021); ed è stato concluso nel termine di centottanta giorni dalla sua ripresa
(nella specie, la riattivazione vi è stata in data 16 giugno 2021 e la conclusione in data 26 novembre 2021);
- la sentenza penale di condanna del ha ritenuto provato sia il fatto di cui al Parte_1 capo a) che quello di cui al capo c) dell'imputazione, quest'ultimo perché era risultato che il lavoratore aveva illegalmente preso conoscenza del messaggio del prof. (direttore Per_6 dell ) inviato sulla casella di posta elettronica del dott. Parte_6
, messaggio che era stato citato nella denuncia del 4 giugno 2013 al punto numero Per_5
7 e nella lettera aperta al personale del 5 giugno 2013, scritta dal e in CP_1 Parte_1 cui egli rispondeva alle obiezioni del prof. contenute nel messaggio anzidetto. Per_6
Il Tribunale penale ha pertanto concluso ritenendo pienamente accertata l'identità della persona che aveva inviato la mail del 5 giugno 2013 con quella che aveva inviato la mail del
6 4 giugno e in tale ottica ha ritenuto irrilevante la denuncia di furto di un PC portatile avanzata nel 2010 da parte del , perché l'utenza fissa utilizzata per operare il Parte_1 collegamento all'utenza da cui partivano le predette mail era inequivocabilmente del detto dipendente, il quale sul punto nulla aveva eccepito;
- il datore di lavoro, sulla scorta dell'accertamento penale delle due fattispecie di reato sopra menzionate, ha ritenuto legittimamente sussistenti delle condotte rilevanti anche sul piano disciplinare;
- si tratta di condotte che costituiscono violazioni, da parte del lavoratore, dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cc, nonché dei doveri di correttezza e di buona fede e sono di gravità tale da integrare giusta causa di licenziamento;
- d'altra parte, l'amministrazione non doveva attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale di cui sopra per potersi avvalere dell'accertamento dei fatti ivi contenuto, stante l'assenza di pregiudizialità e l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale;
- d'altro canto, nella determinazione del tipo e dell'entità della sanzione, l'amministrazione ha correttamente applicato i criteri generali di cui all'art. 28, co. 1 del CCNL del comparto, che espressamente prevede, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, che si valuti la gravità della mancanza in relazione a plurimi criteri generali.
Nel caso di specie le infrazioni realizzate dal esprimono un medesimo disegno Parte_1 criminoso, sono connotate dalla premeditazione e dal dolo specifico di nuocere a un superiore, costituiscono violazione di obblighi particolarmente rilevanti, quale quello di fedeltà, e si risolvono in una grave lesione del diritto inviolabile alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 14 Cost.);
- ai fini del decidere è irrilevante la circostanza che il Direttore Generale dott. era Per_5 stato effettivamente condannato dalla Corte dei Conti, con sentenza definitiva n. 137/2019,
a restituire all l'importo di € 17.581.00 giusta l'esposto presentato dal , CP_1 Parte_1 perché ciò non elide, né attenua in alcun modo il disvalore della condotta posta in essere dal lavoratore;
- non rileva in favore del lavoratore l'evenienza che non tutti i fatti contestati sono risultati poi in concreto a lui attribuibili, perché la Suprema Corte ha chiarito che anche la sussistenza di uno solo degli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare è sufficiente a sorreggere il licenziamento, ove sia di gravità tale da giustificare il recesso datoriale;
7 - il procedimento disciplinare è giunto legittimamente a conclusione il 26 novembre 2021 sebbene il 1° luglio 2021 il dipendente fosse stato collocato in quiescenza.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'interesse all'esercizio dell'azione disciplinare da parte della pubblica amministrazione permane anche nell'ipotesi di sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente incolpato e ciò non solo per dare certezza agli assetti economici tra le parti, ma anche per finalità che trascendono il rapporto di lavoro già cessato, poiché il datore pubblico è pur sempre tenuto a intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale nei casi in cui vi sia un rischio concreto di lesione della propria immagine;
sicché il datore di lavoro ha l'onere di attivare o riprendere l'iniziativa disciplinare al fine di valutare autonomamente l'incidenza dei fatti già sottoposti al giudizio penale e definire il destino della sospensione cautelare, legittimando, in difetto, la pretesa del lavoratore a recuperare le differenze stipendiali fra l'assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che sarebbe spettata in assenza della misura cautelare;
- è esente da censure il provvedimento di sospensione del ricorrente dal servizio e dalla retribuzione con mantenimento della sola indennità alimentare, adottato contestualmente alla contestazione disciplinare e con effetto immediato ai sensi dell'art. 30, co. 3 del CCNL. La sospensione, infatti, ha quale presupposto l'impossibilità di prosecuzione anche momentanea del rapporto e quindi la giusta causa di licenziamento, che nella specie è stata positivamente accertata;
- infine, il ricorrente ha dedotto di percepire un trattamento pensionistico parziale e di non avere ricevuto il pagamento del trattamento di fine rapporto. Tuttavia egli ha concluso chiedendo la condanna alla “regolarizzazione della posizione del ricorrente ai fini della rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto secondo il regime applicato al ricorrente, ed a provvedere alla regolarizzazione contributiva presso l'ente previdenziale”, nonché chiedendo di ordinare all e/o all , di “rideterminare le competenze di fine CP_1 CP_3 rapporto ed il trattamento pensionistico spettante in ragione della corretta ricostituzione del rapporto con decorrenza dal 2 maggio 2018”.
Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente non abbia voluto sostenere che il trattamento di fine rapporto non gli sia mai stato pagato, ma che gli è stato pagato in modo inferiore al dovuto.
Poiché, tuttavia, sono risultate infondate le doglianze sulla scorta delle quali avrebbe dovuto essere operata questa rideterminazione, anche quest'ultima domanda va respinta.
8 3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 11 ottobre
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erroneità della sentenza per violazione di tutte le norme in materia di onere della prova in caso di licenziamento e di valore della sentenza penale non passata in giudicato nell'ambito del procedimento di licenziamento e nel giudizio avanti al Giudice del lavoro.
Inapplicabilità dell'art. 654 cpp;
b) erroneità della sentenza per violazione di tutte le norme in materia di onere della prova in caso di licenziamento e di “valore” della sentenza penale non passata in giudicato nell'ambito del procedimento disciplinare e nel giudizio avanti al Giudice del lavoro, anche in relazione alla valutazione della proporzionalità della sanzione. Omesso esame di elementi decisivi ai fini dell'accertamento della proporzionalità o meno della sanzione espulsiva;
c) erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene la sussistenza del potere disciplinare in capo a tutti i soggetti che lo hanno esercitato;
d) erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene rispettato il termine perentorio fissato per la conclusione del procedimento disciplinare;
e) illegittimità della sospensione cautelare - restitutio in integrum - regolarizzazione trattamento pensionistico.
4. L depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. L depositava memoria costituzione nel grado, con cui riproponeva l'eccezione di suo difetto di CP_3 legittimazione passiva in ordine alle domande attinenti al rapporto d'impiego e l'eccezione di difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico.
6. All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. Vale premettere, per una migliore comprensione delle questioni controverse, che con lettera del 2 maggio 2018 l ha contestato al quanto segue: CP_1 Parte_1
“… con nota del 6 aprile 2018 … l'Avvocatura Generale dello Stato ha trasmesso al presidente dello Co
“ nazionale di Astrofisica” il decreto che dispone il giudizio nei confronti della …. CP_1
Il predetto Decreto dispone il giudizio nei confronti della S.V. per:
a) il reato di cui agli articoli 81, 494 del codice penale, “per aver, al fine di arrecare danno a
più volte, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sostituito la Persona_5 propria all'altrui persona attribuendosi il falso nome di nell'attivazione della Persona_5
9 casella elettronica attraverso la quale inoltrava n. 2 e-mail diffamatorie di Email_1 cui al capo b) che segue”;
b) il reato di cui all'art. 595, commi 1 e 2 del codice penale “per aver, comunicando con più persone attraverso due e-mail, offeso la reputazione di in particolare: Persona_5
-il 04 giugno 2013 alle 23:19 dalla casella di posta elettronica inviava Email_2 alla casella di posta elettronica , a tutto il personale dell Email_1 Controparte_1
ed alle organizzazioni sindacali la presente e-mail: “dimissioni dg
[...]
Email_2
Rispondi a Email_2 Email_3
A: E_4 Email_5 Email_6 Email_7
c.c.: Email_8 Email_9 Email_10 [...]
Email_11
“A tutto il personale CP_1
Apprendo con rammarico che sono stato denunciato dal personale per cose che non rendono CP_1 giustizia di quanto da me fatte, di positivo, in un anno e mezzo di gestione direttoriale dell CP_1
Copia della stessa denuncia è in allegato!
Non mi difenderò, non essendo questa la sede adatta a questo scopo. Io ho agito nel supremo interesse dell e della comunità scientifica che dirigo. CP_1
Certo, ognuno ha i suoi difetti, ed anch'io ho i miei. Se si volevano le mie dimissioni, queste non ci saranno, anche se sarà il caso di apportare delle modifiche alle nostre scelte, di comune accordo con il Presidente e anche il Dr. . Per_7
La denuncia dimostra che io, che noi abbiamo non pochi nemici, anche e soprattutto in Sede centrale, che si rivolgono alla giustizia per chissà quali motivi. o per ottenere demagogicamente chissà cosa.
Io, per primo, vado avanti per la mia strada. Ognuno faccia il suo.
Io pagherò i danni che ho causato all'Ente, se necessario. Ma non mi dimetterò.
Riprendiamo il lavoro! Saluti, Umberto Sacerdote.
In Roma il 4 e 5 giugno 2013”;
- il 5 giugno 2013 alle ore 21.39 dalla casella di posta elettronica inviava Email_12 alle caselle di posta elettronica sede una email (lettera Email_5 Email_6 aperta a tutto il personale ) con la quale, facendo riferimento alla denuncia allegata alla CP_1 suddetta email, accusava ed altri Responsabili dell di aver commesso Persona_5 CP_1 reati”;
10 c) il reato di cui all'articolo 615 ter del codice penale “perché abusivamente, si introduceva nella casella di posta elettronica protetta da misure di Persona_5 Email_1 sicurezza -prendendo cognizione-– tra l'altro dell'e-mail che il prof. aveva inviato in Per_6 data 05.06.2013 alle 16:26 al Direttore dell CP_1
In Roma il 5 giugno 2013”;
d) il reato di cui all' articolo 368 del codice penale, “perché con la denuncia allegata all'e-mail del
4 giugno 2013 di cui al presente capo b), diretta alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei conti, incolpava falsamente di reati di furto, appropriazione indebita ed altro. Persona_5
In Roma il 5 giugno 2013”.
8.1. Con lettera del 26 novembre 2021, l ha irrogato al il licenziamento, sul rilievo CP_1 Parte_1 che la sentenza n. 9954/2020 del Tribunale penale di Roma aveva condannato il lavoratore per i fatti di cui al capo a) e al capo c) dell'imputazione.
9. Passando, allora, ad esaminare i motivi di appello, con riguardo al primo osserva questa Corte che sulla questione devoluta al grado dall'appellante la Suprema Corte ha affermato, con orientamento consolidato, i seguenti principi di diritto:
- “In tema licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, venuta meno la cd. pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei procedimenti giusta l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione, senza necessità di una ulteriore ed autonoma istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede
d'impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, la quale aveva omesso ogni valutazione degli atti del processo penale, rifiutando l'esame delle prove offerte dal datore di lavoro pubblico, ritenute non autonome rispetto ad esso, e perché, nella contestazione, il datore stesso aveva richiamato i capi d'imputazione dei reati). (Cass. n. 5284/2017);
- “In tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, con il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità -e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione- operato nel giudizio penale. (Nella specie, relativa alla sanzione del licenziamento senza preavviso, inflitta dal Comune di Roma a un funzionario amministrativo che, in diverse occasioni, si era fatto corrispondere la somma di
11 5 euro per il rilascio di un certificato gratuito, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto che l'assoluzione dal reato di corruzione, discendente dal mancato compiuto accertamento dei fatti in seno al processo penale, non precludesse un nuovo vaglio degli stessi nell'ambito del procedimento disciplinare, sulla scorta degli elementi di prova ivi raccolti)” (Cass. n. 3659/2021).
9.1. Con la sentenza n. 6660/2023 la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito: “… a fronte della scelta della P.A. del tutto discrezionale e regolata come ordinaria dall'attuale ordinamento, di definire il procedimento disciplinare nella contestuale pendenza per i medesimi fatti di procedimento penale
(art. 55-ter, d. lgs. 165/2001), non può poi ritenersi che sia impedito al giudice civile il valorizzare, attraverso una propria autonoma valutazione, gli elementi probatori rivenienti dal procedimento penale, giungendo a conclusioni eventualmente diverse da quelle del giudice del processo penale;
è solo il giudicato penale, una volta formatosi, a vincolare il giudice della questione disciplinare, secondo quanto disposto dall'art. 653, co.1, c.p.p., anche perché, opinando altrimenti, si reintrodurrebbe surrettiziamente quella pregiudiziale penale ormai venuta meno con il vigente c.p.p. la scelta normativa, attuata con l'art 55-ter d. lgs. 165/2001, di svincolo dell'azione disciplinare rispetto al procedimento penale in corso per i medesimi fatti, non permette una tale soluzione, nei limiti di cui si dirà e sempre che la scelta della P.A. non sia viceversa quella di sospendere il procedimento disciplinare in attesa degli esiti del giudizio penale;
in altre parole, il giudice civile, nei predetti frangenti, può decidere di valorizzare la pronuncia penale non definitiva quale esistente al momento della sua pronuncia, come no e se non lo faccia, non ricorre né alcun vizio di violazione di legge, né, per ciò solo, un vizio nella valutazione degli elementi di prova;
2.3 parimenti, non può dirsi, secondo quanto sostiene il ricorrente, che, pur una volta esclusa
l'esistenza di una dipendenza giuridica tra i processi, la valutazione nel processo civile degli elementi istruttori propri del procedimento penale subisca vincoli in ragione dell'apprezzamento di essi all'interno di quest'ultimo; vale a dire, non è vero che il giudice civile sia vincolato in ipotesi ad apprezzare un certo dato istruttorio con le medesime modalità ed esiti in cui quello stesso è stato valutato in sede penale;
i principi delineati da questa S.C. lo hanno già escluso, quando si è ritenuto che l'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio, sicché resta precluso, invece, anche in sede civile, soltanto l'accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate (Cass. 5 maggio 2020, n.
12 8459; non diversamente, in ambito tributario, Cass. 5 dicembre 2019, n. 31779; Cass. 28 settembre
2020, n. 20358); l'assunto del ricorrente in ordine addirittura ad un vincolo legale nel significato o nella valutazione degli elementi istruttori tratti dal procedimento o processo penale è dunque infondato e privo di aggancio normativo;
2.4 punto di caduta del sistema è peraltro la regola finale dell'art. 55- ter, co. 2, d. lgs. 165/2001, secondo cui, «se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso», l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari o l'autorità competente «ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale», momento nel quale possono dispiegarsi gli effetti propri dell'art. 653, co. 1, c.p.p. …”.
10. Ebbene, nel caso di specie il Giudice di primo grado ha ritenuto dimostrate le violazioni del
[...]
, poi sanzionate con il licenziamento impugnato, appunto in ragione degli accertamenti in Parte_1 fatto contenuti nella sentenza del Tribunale penale di Roma n. 9954/2020, in atti.
In particolare, in questa sentenza il Tribunale penale ha valorizzato la deposizione del teste Tes_1 ispettore della polizia postale, il quale aveva riferito:
- a seguito della denuncia di persona offesa, di non aver mai attivato la Persona_5 casella postale dalla quale erano state inviate alcune mail a suo nome in data 4 e 6 giugno
2013, egli aveva accertato che dette mail erano state inviate dall'utenza 0623233318 intestata al;
Parte_1
- egli aveva condotto indagini anche su un'altra casella di posta elettronica riferibile al
Sacerdote nel dominio gmail, sulla quale risultavano eseguiti almeno dieci accessi riconducibili allo stesso IP della predetta utenza telefonica fissa.
Il Tribunale penale ha altresì ritenuto, con ragionamento induttivo, che il aveva preso Parte_1 illegalmente conoscenza della mail, che il direttore dell Parte_7 aveva inviato alla casella di posta intestata al Sacerdote, in quanto nella mail Email_13 del 5 giugno il lavoratore vi aveva implicitamente risposto;
il Tribunale penale ha invece escluso qualsiasi rilevanza, a discarico del , dell'avvenuta denuncia da parte sua del furto di un Parte_1 computer portatile, sul rilievo che, come accertato dalla polizia postale, l'utenza da cui erano partite le mail in parola era quella del numero telefonico fisso a costui riferibile.
13 11. Osserva la Corte che si tratta di condotte inequivoche nella loro consistenza oggettiva, ascritte nella loro materialità al lavoratore in piena coerenza con la regola di normalità causale e a lui rimproverabili in quanto all'evidenza compiuti scientemente.
12. Resta dunque esente da censura la ratio decidendi sottesa dal Giudice di primo grado alla statuizione impugnata, essa valorizzando per l'appunto l'adeguatezza ex art. 2697 cc delle emergenze istruttorie sopra elencate ad assolvere l'onere della prova, gravante sul datore di lavoro, di dimostrare i fatti violativi per i quali è stata inflitta la sanzione espulsiva impugnata in giudizio.
13. D'altro canto, l'appellante non ha riversato nel tema dell'appello elementi di sicuro riscontro, utili a ricostruire la vicenda in questione in modo diverso e a lui favorevole.
Tanto meno, ha dimostrato che la sentenza del Tribunale penale di Roma n. 9954/2020 sia stata riformata, con pronuncia di assoluzione piena per i fatti di reato ascrittigli.
14. Resta quindi confermata la conclusione che si è tratta.
15. Né vale in contrario l'evenienza che, con ordinanza del 23 ottobre 2024, l'Ufficio abbia richiesto all di produrre gli atti del processo penale, incombente nondimeno non assolto dall , CP_1 CP_1 perché, a una più approfondita disamina di tutta la mole dei documenti già in atti e a una più attenta ponderazione dei principi di diritto sopra riferiti, la Corte ha ritenuto -appunto per quanto esposto- congruo allo stato il tema del decidere.
16. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, osserva questa Corte che, sulla questione che rileva nel grado, con sentenza n. 113/2020 la Suprema Corte ha ribadito quanto segue: “… 10. che il terzo motivo di ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione.
Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (Cass. n. 18836 del
2017, Cass. n. 12195 del 2014). …”.
17. Ebbene, nel caso di specie il Giudice di primo grado ha ritenuto che le violazioni in effetti ascrivibili e rimproverabili al integravano, per la loro gravità, giusta causa di licenziamento anche Parte_1 ove considerate individualmente e tale ragionamento è in evidente continuità con i principi di diritto riferiti.
14 18. Inoltre, il Giudice di primo grado ha ritenuto che “… nella determinazione del tipo e della entità della sanzione, l'amministrazione ha fatto corretta applicazione dei criteri generali di cui all'art. 28 comma 1 del CCNL di cat. 1998-2001 sottoscritto il 21 febbraio 2002, che espressamente prevede, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, che si valuti la gravità della mancanza in relazione ai seguenti criteri generali:
a) l'intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) la rilevanza degli obblighi violati;
c) la responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) la rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Ente, agli utenti o a terzi e del disservizio determinato;
e) la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell'Ente, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) il concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra loro.
Nella specie le infrazioni poste in essere dal sig. sono espressive di un medesimo Parte_1 disegno criminoso, connotate dalla premeditazione e dal dolo specifico di nuocere ad un superiore, dalla violazione di obblighi particolarmente rilevanti, quale quello di fedeltà, dalla gravità della lesione del diritto inviolabile alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 14 Cost.). …” (v. pagg 8, 9 sentenza).
Si tratta di considerazioni intrinsecamente coerenti e radicate in modo valido negli atti di causa, che pertanto la Corte condivide appieno.
19. Del resto, l'appellante non censura questo ragionamento del Giudice di primo grado, in specie negando che le condotte ascrittegli e poi sanzionate con il licenziamento non fossero state commesse con dolo, non costituissero trasgressione all'obbligo di fedeltà, ovvero non avessero leso un diritto costituzionale quale quello alla segretezza della corrispondenza, diritto certamente sussistente -anche- in capo al Direttore Generale dell'epoca, Persona_5
20. Piuttosto, l'appellante si è risolto a sostenere che la giusta causa sarebbe integrata soltanto dalla coesistenza di tutte le condotte per le quali egli era stato rinviato a giudizio, in quanto la contestazione disciplinare verteva sul complesso dei reati di cui era stato imputato, ivi comprese la calunnia e la diffamazione in danno del Direttore Generale Sacerdote, accuse dalle quali era stato però assolto, e in quanto nella lettera di contestazione si richiamava il Codice Disciplinare e il Codice di
15 Comportamento vigenti presso l nella parte in cui contemplano, considerandoli punibili, i CP_1 comportamenti calunniosi o diffamatori attuati dai dipendenti.
21. Tuttavia, stanti i noti canoni esegetici dei negozi predisposti dall'ordinamento e i principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, la lettera di contestazione va letta nella sua interezza e complessivamente, il che palesa in modo lineare che, in essa, l aveva piuttosto riportato le CP_1 condotte del lavoratore per le quali il procedimento disciplinare veniva aperto, senza affermarne la punibilità soltanto se considerate e rimproverabili al dipendente in via congiunta;
e aveva richiamato il Codice disciplinare anche per rammentare all'incolpato l'obbligo, a carico dei dipendenti dell'ente, di non tenere condotte di disprezzo, o inappropriate o comunque ostili nei confronti dei colleghi.
Dunque, l'ente aveva delineando il tema disciplinare, che la vincolava, senza porre alla sua azione i limiti e le condizioni richiamati dall'appellante e, per quanto già esposto, si era poi conformata in concreto a questo tema disciplinare, con piena legittimità della sanzione irrogata all'esito.
22. Si aggiunga, sotto altro profilo, che nella lettera di contestazione si dà atto che le condotte del
[...]
, ivi elencate, venivano in rilievo proprio secondo il Codice di comportamento e il Codice Parte_1 disciplinare dell' , a dire quindi che il potere disciplinare era stato esercitato dal datore di lavoro CP_1 ritenendo di dover valutare quelle condotte secondo i criteri, civilistici, della loro coerenza con gli obblighi gravanti sul lavoratore ex artt. 2104 - 2016 cc e non invece postulando un'insopprimibile qualificazione di quelle condotte come reato (ossia, richiedendosi che, rispetto alle azioni del dipendente, si fosse consumata la relativa fattispecie incriminatrice prevista dall'ordinamento penale).
23. In questo contesto d'insieme resta, quindi, priva di rilevanza decisoria favorevole all'appellante l'evenienza che il era stato condannato dalla Corte dei Conti a restituire all la somma Per_5 CP_1 di € 17.581,00 in esito a un esposto del , esposto poi richiamato implicitamente appunto Parte_1 nelle mail abusive, di cui sopra.
Invero, come si è visto, il Codice di comportamento dell vieta pure l'effettuazione di critiche CP_1
“esagerate o non appropriate” (art. 11, co. 8 lett. b, riportato dall'appellante a pag. 15 del ricorso di appello) e, secondo regole di comune sentire, la diffusione via mail di quella vicenda alla generalità dei dipendenti dell e ad altri destinatari si profila come mezzo eccedente rispetto al fine, viepiù CP_1 considerato che la divulgazione della notizia era stata operata dal lavoratore non in prima persona, assumendosi così la diretta responsabilità delle sue azioni, ma scegliendo d'introdursi in modo fraudolento nella corrispondenza postale del Sacerdote, in tal modo compiendo atti non solo illeciti, ma percepibili come proibiti già secondo l'etica minima condivisa dai consociati.
16 24. Le ragioni fin qui esposte valgono, mutatis mutandis, anche a dar conto dell'irrilevanza decisoria di tutte le questioni sollevate dall'appellante circa la recidiva, pure menzionata nella lettera di contestazione.
25. La statuizione impugnata va quindi confermata anche nel grado.
26. Con riguardo al terzo motivo di doglianza, osserva la Corte che le censure, attraverso le quali l'appellante lamenta il mancato rilievo, da parte del Giudice di primo grado, della carenza di potere disciplinare in capo a tutti i soggetti che lo avevano esercitato, sono prive del benché minimo margine di condivisibilità.
27. In merito, per una migliore comprensione delle censure, giova premettere che, nel tempo, gli atti del procedimento disciplinare a carico del sono stati adottati da soggetti diversi, nominati Parte_1 dal Consiglio di amministrazione dell'ente in quanto il precedente titolare (effettivo, poi via via delegato) si era astenuto stante il conflitto d'interessi con il lavoratore, da loro querelato per esposti che il aveva presentato a carico di ciascuno di essi. Parte_1
28. In specie, l'appellante lamenta che “…l'azione disciplinare è in capo ad un apposito Ufficio -l'Ufficio provvedimenti disciplinari UPD, come riconosciuto anche in sentenza- e che il Direttore Generale ha competenza in materia disciplinare in quanto può essere posto a capo di detto Ufficio. Ne consegue che tutte le deliberazioni con le quali sono stati conferiti i poteri propri del Direttore Generale ad altri soggetti, non possono essere interpretate nel senso di attribuire anche detto potere disciplinare posto che in esse non si fa mai esplicito riferimento né ai procedimenti disciplinari né alla sostituzione del direttore generale in quanto capo dell'UPD…” (v. pag. 18 ricorso di appello).
29. Nondimeno, si tratta di censura priva di qualsiasi nesso critico con la ratio decidendi.
Infatti, sul punto il Giudice di primo grado ha affermato che, a seguito dell'astensione obbligatoria del dott. , era stato nominato in sua vece il dott. per adottare tutti gli atti e i Per_3 Persona_1 provvedimenti di natura discrezionale, sia tecnica sia amministrativa, potenzialmente forieri di pregiudizio giuridico ed economico per il . Parte_1
La pretesa, per cui tra gli atti e i documenti in questione non rientrerebbero quelli del procedimento disciplinare, è dunque sostenuta in via meramente apodittica senza spiegare, agli effetti dell'art. 434 cpc, perché, a fronte di una formula onnicomprensiva, quale quella utilizzata nella delibera di conferimento dei poteri al dott. dovrebbero ritenersi esclusi soltanto quelli in questione. Per_1
30. Né per concludere in senso opposto varrebbe far leva sull'evenienza che nel pubblico impiego privatizzato l'esercizio dell'azione disciplinare è obbligatorio, sicché tale potere non rientrerebbe per definizione tra quelli delegati.
17 Infatti, come affermato in modo condivisibile dalla difesa dell si tratta di argomento che CP_1 confonde il carattere discrezionale del procedimento disciplinare nell'individuazione della violazione da perseguire e nella determinazione della sanzione da infliggere, con l'obbligatorietà del suo avvio, questa prevista in funzione decadenziale per l'amministrazione che non vi proceda pur in presenza dei presupposti per il suo avvio.
31. Quanto alla censura, secondo cui l'astensione del dott. non avrebbe potuto superare la data di Per_3 conclusione del procedimento penale avviato dalla querela da lui presentata a carico del
[...]
, con conseguenze illegittimità della delega dei suoi poteri a soggetti terzi dopo tale Parte_1 momento, osserva preliminarmente la Corte che, come risulta dalla parte iniziale della delibera del c.d.a. n. 45 del 5 giugno 2020 (doc. n. 20 fascicolo primo grado appellante), la successione dei CP_1 titolari del detto potere è stata la seguente:
- il dott. era stato nominato in luogo del dott. con delibera del c.d.a. n. 17/2017; Per_1 Per_3
- egli aveva presentato istanza di astensione nei confronti del in data 17 Parte_1 settembre 2018;
- con successiva delibera del c.d.a. n. 75/2018, era stato nominato quale delegato all'adozione degli atti e dei provvedimenti nei confronti dell'appellante il Direttore dell
[...]
Parte_8
- il dott. si era poi astenuto giusta istanza del 7 aprile 2020; Per_2
- con delibera n. 27 del 29 aprile 2020 il c.d.a. aveva delegato al fine il dott. Per_8
, inquadrato come astrologo ordinario e in servizio presso l'Osservatorio
[...] astronomico di Palermo;
- in concomitanza con la collocazione in quiescenza del dott. dal 1° giugno 2020, il Per_8
c.d.a. aveva nominato quale titolare del detto potere il dott. giusta Parte_3 delibera n. 45 del 5 giugno 2020.
32. Così stando le cose, va allora escluso che l'esercizio dei poteri disciplinare da parte del dott. Per_1 fosse viziato.
Difatti, è lo stesso appellante a riconoscere che l'archiviazione della querela presentata dal dott.
è stata disposta con provvedimento del 6 febbraio 2019, sicché la contestazione disciplinare Per_3 sottoscritta dal dott. a maggio 2018 era stata dallo stesso adottata pleno iure. Per_1
33. Di poi, la riattivazione del procedimento disciplinare del 16 giugno 2021, così come il licenziamento del novembre 2021 erano stati sottoscritta dall nominato il 5 giugno 2020 giusta la delibera Parte_3
n. 45/2020, sopra esaminata, delibera che non contempla alcun limite di durata alla delega. dunque, anche in tal caso, si tratta di atti adottati pleno iure dal dott. Parte_3
18 34. Sotto altro profilo, rileva la Corte che nella delibera n. 17/2017 il c.d.a. dell ha dato atto che per CP_1 il ES sussisteva l'obbligo di astensione per tutta la durata del procedimento penale a carico del originato dalla querela proposta dal primo nei confronti del secondo, ma non ha escluso Parte_1 la possibilità di vagliare anche sopraggiunti motivi di opportunità dell'astensione del Direttore
Generale quanto all'adozione di atti e provvedimenti nei confronti del dipendente, tanto che, non a caso, si era riservate le opportune determinazioni all'esito delle notizie fornite dal Direttore Generale sullo stato di quel procedimento penale.
35. Si tratta di scelta all'evidenza conforme all'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013, ripreso dall'articolo 7 del
Codice di comportamento dell'Istituto, il quale dispone che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”.
Tanto è appunto accaduto nel caso di specie, con valorizzazione dei motivi di opportunità sopraggiunti a quello della pendenza del procedimento penale a carico del lavoratore, a garanzia segnatamente del dipendente, che ha visto tutelato il proprio interesse a rapportarsi con superiori in posizione di concreta terzietà nei suoi confronti.
36. Di nessun peso decisorio è la censura dell'appellante, secondo cui le già menzionate delibere del c.d.a. dell violerebbero l'art. 3 e l'art. 21 septies della L. n. 241/1991, i quali dispongono: CP_1
- art. 3, rubricato “Motivazione del provvedimento: “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto
19 notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”;
- art. 21 septies, rubricato “Nullità del provvedimento”: “1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”).
37. Difatti, nel caso di specie si verte in ipotesi di atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione datrice di lavoro con i poteri del privato datore di lavoro, non di provvedimenti amministrativi, il che li esclude dall'alveo di applicabilità della normativa richiamata.
38. Con riguardo, invece, alla questione dell'incumulabilità da parte del Dott. della funzione di Per_3
RPCT -Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la funzione di responsabile dell'UPD, osserva la Corte che con la nota del 14 marzo 2018 il Presidente dell CP_4 aveva rilevato una posizione di conflitto di interessi in capo al Direttore Generale dell che era CP_1 titolare di entrambi i predetti incarichi, raccomandando infine: “…Alla luce delle argomentazioni che precedono, si raccomanda, nel rispetto delle diverse finalità delle norme esaminate e delle autonome prerogative di codesto , di disporre le scelte organizzative migliori per assicurare che al RPCT CP_1 siano attribuiti poteri e funzioni idonei per 1o svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività e in assenza di eventuali incompatibilità e di potenziali conflitti di interesse…”.
39. Ebbene, come emerge dagli atti, già con delibera n. 34 del 24 aprile 2018 il c.d.a dell aveva CP_1 provveduto a nominare RPCT la dott.ssa , dirigente responsabile dell'Ufficio I dell'ente, Persona_4 con incarico decorrente dal 15 giugno 2018, fermo restando che, per quanto esposto, gli atti del procedimento disciplinare erano stati adottati -e legittimamente- da soggetti diversi dal dott. . Per_3
40. Pertanto, la statuizione impugnata resiste anche a questa doglianza.
41. Con riguardo al quarto motivo d'impugnazione, osserva preliminarmente la Corte -condividendo anche sul punto le osservazioni dell'amministrazione appellata- che, nonostante la sua rubrica faccia riferimento alla questione della tardività della conclusione del procedimento disciplinare, in realtà le censure ivi formulate sono volte a far valere l'omesso rilievo, da parte del Giudice di primo grado, della tardività dell'avvio del procedimento disciplinare.
42. Vale allora premettere che, in tema, è consolidato il seguente principio di diritto: “Ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell'addebito dall'art. 55 bis, comma
4, d.lgs. n. 165/2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio del procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva
20 solo se l'Amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati preliminari per circostanziare l'addebito” (Cass. n.
33394/2023).
43. Osserva la Corte che il Tribunale ha individuato il dies a quo d'interesse nella data del 6 aprile 2018
(momento in cui l aveva ricevuto dall'Avvocatura Generale dello Stato il decreto di rinvio a CP_1 giudizio a carico del per fatti penalmente rilevanti a danno del dott. Parte_1 [...]
, accaduti in data 4 e 5 giugno 201) e la statuizione si sottrae alle censure dell'appellante. Per_5
44. Difatti, va escluso che l avesse avuto notizia delle vicende poi dedotte nel procedimento CP_1 disciplinare fin dal 2013, epoca in cui il Direttore Generale Sacerdote aveva presentato querela
(contro ignoti) in relazione ad esse, se non altro considerato che l'accertamento dell'autore delle condotte fraudolente sopra già esaminate era intervenuto a distanza di anni e in esito alle indagini della polizia postale, così come si evince dalla sentenza del Tribunale penale di Roma n. 9954/2020.
45. Sotto altro profilo, osserva la Corte che il decreto del GUP del Tribunale di Roma, che ha disposto il rinvio a giudizio del per i fatti di cui sopra, è del 5 ottobre 2016 per l'udienza del 25 Parte_1 ottobre 2017, ma, come emerge dagli atti causa, a tale epoca il non era più Direttore Per_5
Generale dell sicché in capo al predetto non era certo configurabile un obbligo di notiziare CP_1
l'ente di una tale vicenda.
46. Sul punto, si tenga pure presente che dallo stesso decreto di rinvio a giudizio emerge che il Sacerdote era assente all'udienza e che il GUP aveva disposto di notificargli l'atto a cura della cancelleria.
Nondimeno, non vi è riscontro in giudizio che tale notifica fosse intervenuta prima che il Sacerdote avesse cessato il suo rapporto di lavoro con l' e tale argomento rafforza ancor più le osservazioni CP_1 appena svolte.
47. Sotto altro profilo, osserva la Corte che il dies a quo d'interesse non può essere retrodatato rispetto a quello accertato dal Tribunale neppure considerando le informazioni chieste il 6 marzo 2018 dal
Direttore Generale alla Cancelleria del Tribunale penale di Roma. Per_3
Difatti, la Suprema Corte ha chiarito: “In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito è necessaria una notizia "circostanziata" dell'illecito, ovvero un conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso;
pertanto, deve ritenersi inidonea al predetto scopo l'informazione di garanzia che, ai sensi dell'art. 369 c.p.p., viene inviata dal pubblico ministero alla persona sottoposta ad indagini quando deve essere compiuta un'attività cui
21 il difensore ha diritto di assistere, trattandosi di atto che non presuppone necessariamente alcuna precedente attività investigativa diversa dalla mera denuncia e che pertanto è privo del, pur minimo, riscontro in termini quanto meno di "fumus" della fondatezza della stessa, necessario ai fini della formulazione di una contestazione disciplinare, la quale deve essere basata su una completa e autonoma valutazione dei fatti e deve consentire all'incolpato il completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa” (Cass. n. 9313/2021).
Ebbene, proprio l'esame dei documenti nn. 26 - 31 prodotti dall'appellante (v. fascicolo di primo grado), non consente di dire, con l'adeguatezza richiesta dall'art. 2697 cc, che all'epoca l aveva CP_1 avuto utile notizia dell'infrazione poi contestata al , emergendo piuttosto da tali Parte_1 documenti esclusivamente i dati, meramente storici, della pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore, dei giorni delle udienza e del nome del Giudice designato per la trattazione del processo, non certo la dinamica delle vicende in questione e la verosimile loro ascrivibilità disciplinare al dipendente.
48. Queste considerazioni valgono a fortiori con riguardo alla pretesa conoscenza fin dal 2013, da parte del dott. , del fatto che il sarebbe stato coinvolto negli avvenimenti in parola, Per_5 Parte_1 tanto più considerato che, ad oggi, l'appellante ancora nega -sebbene pro se e apoditticamente- di averne la responsabilità.
49. Corollario di quanto fin postulato è che resta priva di aggancio in atti pure la difesa con cui l'appellante intenderebbe annettere valenza concludente, di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare, all'inerzia serbata dall' tra gli accadimenti in questione, apprezzati nella loro dimensione CP_1 storica, e l'esercizio del potere disciplinare.
50. La statuizione, quindi, si sottrae alle censure dell'appellante.
51. L'esame del quinto motivo di appello è superato dalle osservazioni fin qui svolte, dacché lo stesso appellante ne subordina la cognizione alla sperata -ma non ottenuta- riforma della pronuncia di legittimità del licenziamento oggetto di causa.
52. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
53. Resta di conseguenza assorbito l'esame delle eccezioni riproposte al grado dall , esame che CP_3 presuppone -anch'esso- l'accoglimento dei motivi di appello oggetto di disamina.
54. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
22 Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
55. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del secondo grado di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in € 5.000,00, oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da po dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 16 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2536/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. M. R. Damizia giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, per legge
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 3763/2023, pubblicata il 12 aprile 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
- aveva lavorato alle dipendenze dell con qualifica di Controparte_1 operatore tecnico di VIII livello del CCNL per i dipendenti della Ricerca (poi CCNL
Istruzione e Ricerca) dal 26 febbraio 2010 fino al 1° luglio 2021, data di collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età;
- era stato un “segnalatore di illeciti” nell'ambito della P.A. -c.d. whistleblower- e aveva denunciato anche responsabili e dipendenti dell per il ripetersi di situazioni di conflitto CP_1 di interessi;
- con contestazione disciplinare del 2 maggio 2018 prot. n. 2446 (a firma del Direttore scientifico dott. l gli aveva addebitato i fatti occorsi il 4 e il 5 giugno Persona_1 CP_1
2013, per i quali in data 5 ottobre 2016 era stato disposto il suo rinvio a giudizio da parte del
Tribunale penale di Roma;
- l aveva contestualmente sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 55 ter, co. 1 D.lgs. CP_1
n. 165/2001 e lo aveva sospeso con effetto immediato dal servizio fino alla conclusione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 30, co. 3 del CCNL 1998 – 2001 del comparto;
- con contestazione di addebito del 19 aprile 2019 prot. n. 704/19 gli era stato addebitato l'ulteriore fatto dell'inveridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta il 26 febbraio 2010 al momento dell'assunzione, in cui aveva barrato “NO” sulla casella relativa alle condanne penali, procedimenti penali pendenti e misure di prevenzione;
- con provvedimento del 1° agosto 2019 n. 290/2019 (a firma del Direttore della Struttura
IAPS, dott. era stato licenziato senza preavviso;
Persona_2
- il licenziamento era stato annullato dal Tribunale Lavoro di Roma con sentenza n. 304/2021, attualmente in fase di appello, che aveva ordinato al datore di lavoro di reintegrarlo, nonché di pagargli la retribuzione maturata medio tempore;
- detta sentenza aveva dato atto, nella parte motiva, che egli nel periodo di sospensione dal lavoro aveva percepito il solo assegno alimentare e che l'accoglimento della domanda non poteva pregiudicare la perdurante vigenza del provvedimento di sospensione adottato nel corso del distinto procedimento disciplinare, sopra indicato;
- con nota del 16 giugno 2021 prot. n. 1109 l aveva riattivato il procedimento CP_1 disciplinare sospeso il 2 maggio 2018 avuto riguardo alla sentenza del Tribunale penale di
Roma in data 11 dicembre 2020 (notificata all'ente il 21 aprile 2021), con cui egli era stato
2 condannato per i reati di cui alla lett. a) e c) del decreto di rinvio a giudizio ed era stato invece assolto per i reati di cui alle lettere b) e d) per insussistenza dei fatti;
- aveva esercitato il diritto di difesa, venendo ascoltato in data 21 luglio 2021;
- con determinazione direttoriale prot. n. 265/2021 del 26 novembre 2021 (a firma del direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma dott. Lucio era stato licenziato Parte_2 senza preavviso ex art. 55 quater, co. 1 lett. d) D.lgs. n. 165/2001;
- in data 17 dicembre 2021 aveva impugnato stragiudizialmente il licenziamento;
- il licenziamento era illegittimo: 1) per carenza di potere in capo ai soggetti che avevano esercitato il procedimento disciplinare;
2) per violazione del termine perentorio fissato per la conclusione del procedimento disciplinare;
3) per mancanza di giusta causa e/o giustificato motivo;
4) per mancanza assoluta di proporzionalità della sanzione;
- anche la sospensione cautelare facoltativa dal servizio era illegittima, con suo diritto alla ricostruzione della posizione economica, contributiva e di carriera a ogni effetto di legge.
Pertanto, domandava:
“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa, la nullità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento senza preavviso intimato al ricorrente con determinazione direttoriale prot. 265/2021 del 26 novembre 2021 a firma del Direttore dell di Roma Dott. condannare Controparte_2 Parte_3
l in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel CP_1 posto di lavoro ai fini e per gli effetti della ricostruzione della carriera ad ogni effetto, economico, giuridico;
2) Accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e comunque l'illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa del 2 maggio 2018 ed operante sino alla data di collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età – 1 luglio 2021;
3) Condannare l in persona del legale rappresentante p.t. alla CP_1 ricostituzione/restituzione di tutte le utilità perdute dal ricorrente a seguito della sospensione cautelare facoltativa e, per l'effetto condannare al pagamento di € € 64.919,20
(salvo errori o omissioni e salvo miglio conteggio) a titolo di differenze retributive;
alla regolarizzazione della posizione del ricorrente ai fini della rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto secondo il regime applicato al ricorrente, ed a provvedere alla regolarizzazione contributiva presso l'ente previdenziale;
4) Ordinare all' in persona del legale rappresentate e/o all in qualità di ente CP_1 CP_3 previdenziale competente a rideterminare le competenze di fine rapporto ed il trattamento
3 pensionistico spettante in ragione della corretta ricostituzione del rapporto con decorrenza dal 2 maggio 2018.
5) Condannare, comunque l in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere CP_1 al ricorrente a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento una somma pari quantomeno a 5 mensilità su base mensile di € 2.059,69.
6) in via subordinata gradata accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e comunque
l'illegittimità del licenziamento senza preavviso e per l'effetto convertire il licenziamento intimato in una sanzione conservativa e condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro per gli effetti sopra indicati e ferme restando le domande di cui ai nn. 3,4 e 5 delle presenti conclusioni”.
2. Nel contraddittorio con l e con l , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le CP_1 CP_3 domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- il procedimento disciplinare per cui è causa è stato avviato e concluso da soggetti dotati del relativo potere, per essere stati a ciò legittimati dalle delibere del c.d.a. dell'ente, in atti, via via intervenute dopo l'astensione del soggetto che ne era formalmente titolare;
- il prospetta che il dott. , Direttore Generale dell Parte_1 Persona_3 CP_1
Parte e capo dell , si era astenuto dall'esercitare nei suoi confronti il potere disciplinare giusta la delibera del c.d.a. n. 17/2017, in quanto aveva presentato nei confronti di esso ricorrente una querela, e lamenta che, come stabilito nella delibera in parola, costui avrebbe dovuto relazionare il c.d.a. dell dopo il provvedimento del GIP di Roma del 6 febbraio 2019, CP_1 di archiviazione della predetta querela, e riprendere i suoi poteri disciplinari, con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, l'esercizio del potere disciplinare da parte del dott.
e degli altri dirigenti nominati dopo l'astensione del sarebbe Persona_1 Per_3 illegittimo.
La censura non è fondata. Invero la circostanza che il dott. possa avere omesso di Per_3 relazionare al c.d.a. dell'archiviazione penale può rilevare sul piano dei rapporti tra i due organi e di eventuali responsabilità del primo verso il secondo, ma non consente certo di ritenere automaticamente caducata la predetta delibera di assegnazione dei poteri ad altri titolari, atteso che -come essa chiaramente specifica- il Direttore Generale avrebbe dovuto aggiornare il c.d.a degli sviluppi della vicenda penale “…al fine di consentire al medesimo
CDA, anche in un momento successivo, di adottare le proprie, conseguenti determinazioni…”.
4 Dunque, la cessazione degli effetti della delibera n. 17/2017 passava inevitabilmente attraverso un riesame dello stesso c.d.a. e l'adozione di un nuovo atto;
- parimenti infondata è la censura con cui il ricorrente sostiene che, alla data di avvio del procedimento disciplinare (2 maggio 2018), il dott. si trovava nella condizione di Per_3 non poter esercitare il potere disciplinare perché, con nota del 14 marzo 2018, il Presidente dell aveva rilevato una posizione di conflitto d'interessi in capo al Direttore CP_4
Generale, che cumulava l'incarico di RPCT- Responsabile della Prevenzione, Corruzione e
Trasparenza con quello di Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari.
Invero, premesso che quella dell era una raccomandazione e non certo un atto in CP_4 grado di sospendere con effetto immediato e automatico gli incarichi in essere presso l CP_1 occorre rimarcare che l'anomalia del cumulo poteva anche risolversi -come peraltro auspicato nella stessa raccomandazione- affidando l'incarico di a dirigenti di seconda Pt_5 fascia e quindi mantenendo in capo al Direttore Generale il solo incarico di responsabile Parte dell , auspicio peraltro fatto proprio dal c.d.a. dell che infatti in data 24 aprile CP_1
2018 aveva affidato l'incarico di al dirigente . Pt_5 Persona_4
Pertanto, nel caso di specie l'esercizio del potere disciplinare è avvenuto sulla scorta di un incarico legittimo e in assenza di conflitto di interessi;
- alla data del 2 maggio 2018 l non era decaduto dal potere d'irrogare la sanzione CP_1 disciplinare.
Infatti, tenuti a mente i termini di cui all'art. 55 bis, co. 4 del TUPI, va considerato che per formulare nel caso di specie la contestazione disciplinare (avente a oggetto le condotte del lavoratore di furto d'identità operato attraverso mezzi telematici e di abusivo accesso a una casella di posta elettronica) occorrevano accertamenti e indagini particolarmente complesse, Parte mentre non vi è alcuna evidenza che già nel giugno del 2013 l fosse stato informato dell'infrazione commessa dal . Parte_1
Inoltre, in assenza della prova del fatto che il dott. persona offesa dal Persona_5 reato e capo dell'UPD all'epoca dei fatti in questione, avesse informato in via ufficiale l'ente dell'infrazione del , deve dirsi che tale circostanza rileva esclusivamente nel Parte_1 senso che il Sacerdote aveva l'obbligo di astenersi dall'azione disciplinare, stante il suo conflitto di interessi;
- al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il termine di quaranta giorni, d'interesse, non può essere fatto decorrere dalla data in cui la Cancelleria del Tribunale penale di Roma aveva
5 riscontrato la richiesta d'informazioni avanzata dal dott. circa le pendenze penali a Per_3 carico del ricorrente (fatto questo avvenuto il 15 marzo 2018).
Infatti, il ricorrente documenta che la Cancelleria si era limitata a dare notizia all del CP_1 suo rinvio a giudizio, nonché della data dell'udienza dibattimentale.
Non vi è invece evidenza che fossero stati trasmessi all anche atti o documenti CP_1 ulteriori e, in particolare, la copia del decreto di rinvio a giudizio, evenienza questa che, peraltro, sembra smentita proprio dalla circostanza, allegata dallo stesso ricorrente, che il successivo giorno 22 marzo 2018 l'Avvocatura Generale dello Stato, per conto dell' CP_1 aveva chiesto alla già menzionata Cancelleria copia del capo di imputazione nel decreto di rinvio a giudizio a carico del . Parte_1
Pertanto, non vi è rigorosa dimostrazione che l'amministrazione resistente avesse acquisito una puntuale e dettagliata notizia d'infrazione in un tempo superiore ai quaranta giorni dal
2 maggio 2018;
- costituisce un'illazione priva di riscontro probatorio l'affermazione che dalla nota del 6 marzo 2018 emergerebbe che il dott. era già a conoscenza di “ogni riferimento” e Per_3
Parte dell'esatto contenuto del decreto di rinvio a giudizio e che quindi l avesse avuto a quella data una “conoscenza piena” del fatto valutabile come fonte di responsabilità disciplinare;
- di poi, in coerenza con l'art. 55 ter citato, il procedimento disciplinare è stato ripreso entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza penale all'amministrazione di appartenenza (nella specie, la sentenza dell'11 dicembre 2020 è stata notificata all' in CP_1 data 21 aprile 2021); ed è stato concluso nel termine di centottanta giorni dalla sua ripresa
(nella specie, la riattivazione vi è stata in data 16 giugno 2021 e la conclusione in data 26 novembre 2021);
- la sentenza penale di condanna del ha ritenuto provato sia il fatto di cui al Parte_1 capo a) che quello di cui al capo c) dell'imputazione, quest'ultimo perché era risultato che il lavoratore aveva illegalmente preso conoscenza del messaggio del prof. (direttore Per_6 dell ) inviato sulla casella di posta elettronica del dott. Parte_6
, messaggio che era stato citato nella denuncia del 4 giugno 2013 al punto numero Per_5
7 e nella lettera aperta al personale del 5 giugno 2013, scritta dal e in CP_1 Parte_1 cui egli rispondeva alle obiezioni del prof. contenute nel messaggio anzidetto. Per_6
Il Tribunale penale ha pertanto concluso ritenendo pienamente accertata l'identità della persona che aveva inviato la mail del 5 giugno 2013 con quella che aveva inviato la mail del
6 4 giugno e in tale ottica ha ritenuto irrilevante la denuncia di furto di un PC portatile avanzata nel 2010 da parte del , perché l'utenza fissa utilizzata per operare il Parte_1 collegamento all'utenza da cui partivano le predette mail era inequivocabilmente del detto dipendente, il quale sul punto nulla aveva eccepito;
- il datore di lavoro, sulla scorta dell'accertamento penale delle due fattispecie di reato sopra menzionate, ha ritenuto legittimamente sussistenti delle condotte rilevanti anche sul piano disciplinare;
- si tratta di condotte che costituiscono violazioni, da parte del lavoratore, dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cc, nonché dei doveri di correttezza e di buona fede e sono di gravità tale da integrare giusta causa di licenziamento;
- d'altra parte, l'amministrazione non doveva attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale di cui sopra per potersi avvalere dell'accertamento dei fatti ivi contenuto, stante l'assenza di pregiudizialità e l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale;
- d'altro canto, nella determinazione del tipo e dell'entità della sanzione, l'amministrazione ha correttamente applicato i criteri generali di cui all'art. 28, co. 1 del CCNL del comparto, che espressamente prevede, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, che si valuti la gravità della mancanza in relazione a plurimi criteri generali.
Nel caso di specie le infrazioni realizzate dal esprimono un medesimo disegno Parte_1 criminoso, sono connotate dalla premeditazione e dal dolo specifico di nuocere a un superiore, costituiscono violazione di obblighi particolarmente rilevanti, quale quello di fedeltà, e si risolvono in una grave lesione del diritto inviolabile alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 14 Cost.);
- ai fini del decidere è irrilevante la circostanza che il Direttore Generale dott. era Per_5 stato effettivamente condannato dalla Corte dei Conti, con sentenza definitiva n. 137/2019,
a restituire all l'importo di € 17.581.00 giusta l'esposto presentato dal , CP_1 Parte_1 perché ciò non elide, né attenua in alcun modo il disvalore della condotta posta in essere dal lavoratore;
- non rileva in favore del lavoratore l'evenienza che non tutti i fatti contestati sono risultati poi in concreto a lui attribuibili, perché la Suprema Corte ha chiarito che anche la sussistenza di uno solo degli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare è sufficiente a sorreggere il licenziamento, ove sia di gravità tale da giustificare il recesso datoriale;
7 - il procedimento disciplinare è giunto legittimamente a conclusione il 26 novembre 2021 sebbene il 1° luglio 2021 il dipendente fosse stato collocato in quiescenza.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'interesse all'esercizio dell'azione disciplinare da parte della pubblica amministrazione permane anche nell'ipotesi di sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente incolpato e ciò non solo per dare certezza agli assetti economici tra le parti, ma anche per finalità che trascendono il rapporto di lavoro già cessato, poiché il datore pubblico è pur sempre tenuto a intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale nei casi in cui vi sia un rischio concreto di lesione della propria immagine;
sicché il datore di lavoro ha l'onere di attivare o riprendere l'iniziativa disciplinare al fine di valutare autonomamente l'incidenza dei fatti già sottoposti al giudizio penale e definire il destino della sospensione cautelare, legittimando, in difetto, la pretesa del lavoratore a recuperare le differenze stipendiali fra l'assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che sarebbe spettata in assenza della misura cautelare;
- è esente da censure il provvedimento di sospensione del ricorrente dal servizio e dalla retribuzione con mantenimento della sola indennità alimentare, adottato contestualmente alla contestazione disciplinare e con effetto immediato ai sensi dell'art. 30, co. 3 del CCNL. La sospensione, infatti, ha quale presupposto l'impossibilità di prosecuzione anche momentanea del rapporto e quindi la giusta causa di licenziamento, che nella specie è stata positivamente accertata;
- infine, il ricorrente ha dedotto di percepire un trattamento pensionistico parziale e di non avere ricevuto il pagamento del trattamento di fine rapporto. Tuttavia egli ha concluso chiedendo la condanna alla “regolarizzazione della posizione del ricorrente ai fini della rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto secondo il regime applicato al ricorrente, ed a provvedere alla regolarizzazione contributiva presso l'ente previdenziale”, nonché chiedendo di ordinare all e/o all , di “rideterminare le competenze di fine CP_1 CP_3 rapporto ed il trattamento pensionistico spettante in ragione della corretta ricostituzione del rapporto con decorrenza dal 2 maggio 2018”.
Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente non abbia voluto sostenere che il trattamento di fine rapporto non gli sia mai stato pagato, ma che gli è stato pagato in modo inferiore al dovuto.
Poiché, tuttavia, sono risultate infondate le doglianze sulla scorta delle quali avrebbe dovuto essere operata questa rideterminazione, anche quest'ultima domanda va respinta.
8 3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 11 ottobre
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erroneità della sentenza per violazione di tutte le norme in materia di onere della prova in caso di licenziamento e di valore della sentenza penale non passata in giudicato nell'ambito del procedimento di licenziamento e nel giudizio avanti al Giudice del lavoro.
Inapplicabilità dell'art. 654 cpp;
b) erroneità della sentenza per violazione di tutte le norme in materia di onere della prova in caso di licenziamento e di “valore” della sentenza penale non passata in giudicato nell'ambito del procedimento disciplinare e nel giudizio avanti al Giudice del lavoro, anche in relazione alla valutazione della proporzionalità della sanzione. Omesso esame di elementi decisivi ai fini dell'accertamento della proporzionalità o meno della sanzione espulsiva;
c) erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene la sussistenza del potere disciplinare in capo a tutti i soggetti che lo hanno esercitato;
d) erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene rispettato il termine perentorio fissato per la conclusione del procedimento disciplinare;
e) illegittimità della sospensione cautelare - restitutio in integrum - regolarizzazione trattamento pensionistico.
4. L depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. L depositava memoria costituzione nel grado, con cui riproponeva l'eccezione di suo difetto di CP_3 legittimazione passiva in ordine alle domande attinenti al rapporto d'impiego e l'eccezione di difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico.
6. All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. Vale premettere, per una migliore comprensione delle questioni controverse, che con lettera del 2 maggio 2018 l ha contestato al quanto segue: CP_1 Parte_1
“… con nota del 6 aprile 2018 … l'Avvocatura Generale dello Stato ha trasmesso al presidente dello Co
“ nazionale di Astrofisica” il decreto che dispone il giudizio nei confronti della …. CP_1
Il predetto Decreto dispone il giudizio nei confronti della S.V. per:
a) il reato di cui agli articoli 81, 494 del codice penale, “per aver, al fine di arrecare danno a
più volte, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sostituito la Persona_5 propria all'altrui persona attribuendosi il falso nome di nell'attivazione della Persona_5
9 casella elettronica attraverso la quale inoltrava n. 2 e-mail diffamatorie di Email_1 cui al capo b) che segue”;
b) il reato di cui all'art. 595, commi 1 e 2 del codice penale “per aver, comunicando con più persone attraverso due e-mail, offeso la reputazione di in particolare: Persona_5
-il 04 giugno 2013 alle 23:19 dalla casella di posta elettronica inviava Email_2 alla casella di posta elettronica , a tutto il personale dell Email_1 Controparte_1
ed alle organizzazioni sindacali la presente e-mail: “dimissioni dg
[...]
Email_2
Rispondi a Email_2 Email_3
A: E_4 Email_5 Email_6 Email_7
c.c.: Email_8 Email_9 Email_10 [...]
Email_11
“A tutto il personale CP_1
Apprendo con rammarico che sono stato denunciato dal personale per cose che non rendono CP_1 giustizia di quanto da me fatte, di positivo, in un anno e mezzo di gestione direttoriale dell CP_1
Copia della stessa denuncia è in allegato!
Non mi difenderò, non essendo questa la sede adatta a questo scopo. Io ho agito nel supremo interesse dell e della comunità scientifica che dirigo. CP_1
Certo, ognuno ha i suoi difetti, ed anch'io ho i miei. Se si volevano le mie dimissioni, queste non ci saranno, anche se sarà il caso di apportare delle modifiche alle nostre scelte, di comune accordo con il Presidente e anche il Dr. . Per_7
La denuncia dimostra che io, che noi abbiamo non pochi nemici, anche e soprattutto in Sede centrale, che si rivolgono alla giustizia per chissà quali motivi. o per ottenere demagogicamente chissà cosa.
Io, per primo, vado avanti per la mia strada. Ognuno faccia il suo.
Io pagherò i danni che ho causato all'Ente, se necessario. Ma non mi dimetterò.
Riprendiamo il lavoro! Saluti, Umberto Sacerdote.
In Roma il 4 e 5 giugno 2013”;
- il 5 giugno 2013 alle ore 21.39 dalla casella di posta elettronica inviava Email_12 alle caselle di posta elettronica sede una email (lettera Email_5 Email_6 aperta a tutto il personale ) con la quale, facendo riferimento alla denuncia allegata alla CP_1 suddetta email, accusava ed altri Responsabili dell di aver commesso Persona_5 CP_1 reati”;
10 c) il reato di cui all'articolo 615 ter del codice penale “perché abusivamente, si introduceva nella casella di posta elettronica protetta da misure di Persona_5 Email_1 sicurezza -prendendo cognizione-– tra l'altro dell'e-mail che il prof. aveva inviato in Per_6 data 05.06.2013 alle 16:26 al Direttore dell CP_1
In Roma il 5 giugno 2013”;
d) il reato di cui all' articolo 368 del codice penale, “perché con la denuncia allegata all'e-mail del
4 giugno 2013 di cui al presente capo b), diretta alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei conti, incolpava falsamente di reati di furto, appropriazione indebita ed altro. Persona_5
In Roma il 5 giugno 2013”.
8.1. Con lettera del 26 novembre 2021, l ha irrogato al il licenziamento, sul rilievo CP_1 Parte_1 che la sentenza n. 9954/2020 del Tribunale penale di Roma aveva condannato il lavoratore per i fatti di cui al capo a) e al capo c) dell'imputazione.
9. Passando, allora, ad esaminare i motivi di appello, con riguardo al primo osserva questa Corte che sulla questione devoluta al grado dall'appellante la Suprema Corte ha affermato, con orientamento consolidato, i seguenti principi di diritto:
- “In tema licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, venuta meno la cd. pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei procedimenti giusta l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione, senza necessità di una ulteriore ed autonoma istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede
d'impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, la quale aveva omesso ogni valutazione degli atti del processo penale, rifiutando l'esame delle prove offerte dal datore di lavoro pubblico, ritenute non autonome rispetto ad esso, e perché, nella contestazione, il datore stesso aveva richiamato i capi d'imputazione dei reati). (Cass. n. 5284/2017);
- “In tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, con il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità -e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione- operato nel giudizio penale. (Nella specie, relativa alla sanzione del licenziamento senza preavviso, inflitta dal Comune di Roma a un funzionario amministrativo che, in diverse occasioni, si era fatto corrispondere la somma di
11 5 euro per il rilascio di un certificato gratuito, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto che l'assoluzione dal reato di corruzione, discendente dal mancato compiuto accertamento dei fatti in seno al processo penale, non precludesse un nuovo vaglio degli stessi nell'ambito del procedimento disciplinare, sulla scorta degli elementi di prova ivi raccolti)” (Cass. n. 3659/2021).
9.1. Con la sentenza n. 6660/2023 la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito: “… a fronte della scelta della P.A. del tutto discrezionale e regolata come ordinaria dall'attuale ordinamento, di definire il procedimento disciplinare nella contestuale pendenza per i medesimi fatti di procedimento penale
(art. 55-ter, d. lgs. 165/2001), non può poi ritenersi che sia impedito al giudice civile il valorizzare, attraverso una propria autonoma valutazione, gli elementi probatori rivenienti dal procedimento penale, giungendo a conclusioni eventualmente diverse da quelle del giudice del processo penale;
è solo il giudicato penale, una volta formatosi, a vincolare il giudice della questione disciplinare, secondo quanto disposto dall'art. 653, co.1, c.p.p., anche perché, opinando altrimenti, si reintrodurrebbe surrettiziamente quella pregiudiziale penale ormai venuta meno con il vigente c.p.p. la scelta normativa, attuata con l'art 55-ter d. lgs. 165/2001, di svincolo dell'azione disciplinare rispetto al procedimento penale in corso per i medesimi fatti, non permette una tale soluzione, nei limiti di cui si dirà e sempre che la scelta della P.A. non sia viceversa quella di sospendere il procedimento disciplinare in attesa degli esiti del giudizio penale;
in altre parole, il giudice civile, nei predetti frangenti, può decidere di valorizzare la pronuncia penale non definitiva quale esistente al momento della sua pronuncia, come no e se non lo faccia, non ricorre né alcun vizio di violazione di legge, né, per ciò solo, un vizio nella valutazione degli elementi di prova;
2.3 parimenti, non può dirsi, secondo quanto sostiene il ricorrente, che, pur una volta esclusa
l'esistenza di una dipendenza giuridica tra i processi, la valutazione nel processo civile degli elementi istruttori propri del procedimento penale subisca vincoli in ragione dell'apprezzamento di essi all'interno di quest'ultimo; vale a dire, non è vero che il giudice civile sia vincolato in ipotesi ad apprezzare un certo dato istruttorio con le medesime modalità ed esiti in cui quello stesso è stato valutato in sede penale;
i principi delineati da questa S.C. lo hanno già escluso, quando si è ritenuto che l'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio, sicché resta precluso, invece, anche in sede civile, soltanto l'accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate (Cass. 5 maggio 2020, n.
12 8459; non diversamente, in ambito tributario, Cass. 5 dicembre 2019, n. 31779; Cass. 28 settembre
2020, n. 20358); l'assunto del ricorrente in ordine addirittura ad un vincolo legale nel significato o nella valutazione degli elementi istruttori tratti dal procedimento o processo penale è dunque infondato e privo di aggancio normativo;
2.4 punto di caduta del sistema è peraltro la regola finale dell'art. 55- ter, co. 2, d. lgs. 165/2001, secondo cui, «se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso», l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari o l'autorità competente «ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale», momento nel quale possono dispiegarsi gli effetti propri dell'art. 653, co. 1, c.p.p. …”.
10. Ebbene, nel caso di specie il Giudice di primo grado ha ritenuto dimostrate le violazioni del
[...]
, poi sanzionate con il licenziamento impugnato, appunto in ragione degli accertamenti in Parte_1 fatto contenuti nella sentenza del Tribunale penale di Roma n. 9954/2020, in atti.
In particolare, in questa sentenza il Tribunale penale ha valorizzato la deposizione del teste Tes_1 ispettore della polizia postale, il quale aveva riferito:
- a seguito della denuncia di persona offesa, di non aver mai attivato la Persona_5 casella postale dalla quale erano state inviate alcune mail a suo nome in data 4 e 6 giugno
2013, egli aveva accertato che dette mail erano state inviate dall'utenza 0623233318 intestata al;
Parte_1
- egli aveva condotto indagini anche su un'altra casella di posta elettronica riferibile al
Sacerdote nel dominio gmail, sulla quale risultavano eseguiti almeno dieci accessi riconducibili allo stesso IP della predetta utenza telefonica fissa.
Il Tribunale penale ha altresì ritenuto, con ragionamento induttivo, che il aveva preso Parte_1 illegalmente conoscenza della mail, che il direttore dell Parte_7 aveva inviato alla casella di posta intestata al Sacerdote, in quanto nella mail Email_13 del 5 giugno il lavoratore vi aveva implicitamente risposto;
il Tribunale penale ha invece escluso qualsiasi rilevanza, a discarico del , dell'avvenuta denuncia da parte sua del furto di un Parte_1 computer portatile, sul rilievo che, come accertato dalla polizia postale, l'utenza da cui erano partite le mail in parola era quella del numero telefonico fisso a costui riferibile.
13 11. Osserva la Corte che si tratta di condotte inequivoche nella loro consistenza oggettiva, ascritte nella loro materialità al lavoratore in piena coerenza con la regola di normalità causale e a lui rimproverabili in quanto all'evidenza compiuti scientemente.
12. Resta dunque esente da censura la ratio decidendi sottesa dal Giudice di primo grado alla statuizione impugnata, essa valorizzando per l'appunto l'adeguatezza ex art. 2697 cc delle emergenze istruttorie sopra elencate ad assolvere l'onere della prova, gravante sul datore di lavoro, di dimostrare i fatti violativi per i quali è stata inflitta la sanzione espulsiva impugnata in giudizio.
13. D'altro canto, l'appellante non ha riversato nel tema dell'appello elementi di sicuro riscontro, utili a ricostruire la vicenda in questione in modo diverso e a lui favorevole.
Tanto meno, ha dimostrato che la sentenza del Tribunale penale di Roma n. 9954/2020 sia stata riformata, con pronuncia di assoluzione piena per i fatti di reato ascrittigli.
14. Resta quindi confermata la conclusione che si è tratta.
15. Né vale in contrario l'evenienza che, con ordinanza del 23 ottobre 2024, l'Ufficio abbia richiesto all di produrre gli atti del processo penale, incombente nondimeno non assolto dall , CP_1 CP_1 perché, a una più approfondita disamina di tutta la mole dei documenti già in atti e a una più attenta ponderazione dei principi di diritto sopra riferiti, la Corte ha ritenuto -appunto per quanto esposto- congruo allo stato il tema del decidere.
16. Con riguardo al secondo motivo di doglianza, osserva questa Corte che, sulla questione che rileva nel grado, con sentenza n. 113/2020 la Suprema Corte ha ribadito quanto segue: “… 10. che il terzo motivo di ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione.
Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (Cass. n. 18836 del
2017, Cass. n. 12195 del 2014). …”.
17. Ebbene, nel caso di specie il Giudice di primo grado ha ritenuto che le violazioni in effetti ascrivibili e rimproverabili al integravano, per la loro gravità, giusta causa di licenziamento anche Parte_1 ove considerate individualmente e tale ragionamento è in evidente continuità con i principi di diritto riferiti.
14 18. Inoltre, il Giudice di primo grado ha ritenuto che “… nella determinazione del tipo e della entità della sanzione, l'amministrazione ha fatto corretta applicazione dei criteri generali di cui all'art. 28 comma 1 del CCNL di cat. 1998-2001 sottoscritto il 21 febbraio 2002, che espressamente prevede, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, che si valuti la gravità della mancanza in relazione ai seguenti criteri generali:
a) l'intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) la rilevanza degli obblighi violati;
c) la responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) la rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Ente, agli utenti o a terzi e del disservizio determinato;
e) la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell'Ente, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) il concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra loro.
Nella specie le infrazioni poste in essere dal sig. sono espressive di un medesimo Parte_1 disegno criminoso, connotate dalla premeditazione e dal dolo specifico di nuocere ad un superiore, dalla violazione di obblighi particolarmente rilevanti, quale quello di fedeltà, dalla gravità della lesione del diritto inviolabile alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 14 Cost.). …” (v. pagg 8, 9 sentenza).
Si tratta di considerazioni intrinsecamente coerenti e radicate in modo valido negli atti di causa, che pertanto la Corte condivide appieno.
19. Del resto, l'appellante non censura questo ragionamento del Giudice di primo grado, in specie negando che le condotte ascrittegli e poi sanzionate con il licenziamento non fossero state commesse con dolo, non costituissero trasgressione all'obbligo di fedeltà, ovvero non avessero leso un diritto costituzionale quale quello alla segretezza della corrispondenza, diritto certamente sussistente -anche- in capo al Direttore Generale dell'epoca, Persona_5
20. Piuttosto, l'appellante si è risolto a sostenere che la giusta causa sarebbe integrata soltanto dalla coesistenza di tutte le condotte per le quali egli era stato rinviato a giudizio, in quanto la contestazione disciplinare verteva sul complesso dei reati di cui era stato imputato, ivi comprese la calunnia e la diffamazione in danno del Direttore Generale Sacerdote, accuse dalle quali era stato però assolto, e in quanto nella lettera di contestazione si richiamava il Codice Disciplinare e il Codice di
15 Comportamento vigenti presso l nella parte in cui contemplano, considerandoli punibili, i CP_1 comportamenti calunniosi o diffamatori attuati dai dipendenti.
21. Tuttavia, stanti i noti canoni esegetici dei negozi predisposti dall'ordinamento e i principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, la lettera di contestazione va letta nella sua interezza e complessivamente, il che palesa in modo lineare che, in essa, l aveva piuttosto riportato le CP_1 condotte del lavoratore per le quali il procedimento disciplinare veniva aperto, senza affermarne la punibilità soltanto se considerate e rimproverabili al dipendente in via congiunta;
e aveva richiamato il Codice disciplinare anche per rammentare all'incolpato l'obbligo, a carico dei dipendenti dell'ente, di non tenere condotte di disprezzo, o inappropriate o comunque ostili nei confronti dei colleghi.
Dunque, l'ente aveva delineando il tema disciplinare, che la vincolava, senza porre alla sua azione i limiti e le condizioni richiamati dall'appellante e, per quanto già esposto, si era poi conformata in concreto a questo tema disciplinare, con piena legittimità della sanzione irrogata all'esito.
22. Si aggiunga, sotto altro profilo, che nella lettera di contestazione si dà atto che le condotte del
[...]
, ivi elencate, venivano in rilievo proprio secondo il Codice di comportamento e il Codice Parte_1 disciplinare dell' , a dire quindi che il potere disciplinare era stato esercitato dal datore di lavoro CP_1 ritenendo di dover valutare quelle condotte secondo i criteri, civilistici, della loro coerenza con gli obblighi gravanti sul lavoratore ex artt. 2104 - 2016 cc e non invece postulando un'insopprimibile qualificazione di quelle condotte come reato (ossia, richiedendosi che, rispetto alle azioni del dipendente, si fosse consumata la relativa fattispecie incriminatrice prevista dall'ordinamento penale).
23. In questo contesto d'insieme resta, quindi, priva di rilevanza decisoria favorevole all'appellante l'evenienza che il era stato condannato dalla Corte dei Conti a restituire all la somma Per_5 CP_1 di € 17.581,00 in esito a un esposto del , esposto poi richiamato implicitamente appunto Parte_1 nelle mail abusive, di cui sopra.
Invero, come si è visto, il Codice di comportamento dell vieta pure l'effettuazione di critiche CP_1
“esagerate o non appropriate” (art. 11, co. 8 lett. b, riportato dall'appellante a pag. 15 del ricorso di appello) e, secondo regole di comune sentire, la diffusione via mail di quella vicenda alla generalità dei dipendenti dell e ad altri destinatari si profila come mezzo eccedente rispetto al fine, viepiù CP_1 considerato che la divulgazione della notizia era stata operata dal lavoratore non in prima persona, assumendosi così la diretta responsabilità delle sue azioni, ma scegliendo d'introdursi in modo fraudolento nella corrispondenza postale del Sacerdote, in tal modo compiendo atti non solo illeciti, ma percepibili come proibiti già secondo l'etica minima condivisa dai consociati.
16 24. Le ragioni fin qui esposte valgono, mutatis mutandis, anche a dar conto dell'irrilevanza decisoria di tutte le questioni sollevate dall'appellante circa la recidiva, pure menzionata nella lettera di contestazione.
25. La statuizione impugnata va quindi confermata anche nel grado.
26. Con riguardo al terzo motivo di doglianza, osserva la Corte che le censure, attraverso le quali l'appellante lamenta il mancato rilievo, da parte del Giudice di primo grado, della carenza di potere disciplinare in capo a tutti i soggetti che lo avevano esercitato, sono prive del benché minimo margine di condivisibilità.
27. In merito, per una migliore comprensione delle censure, giova premettere che, nel tempo, gli atti del procedimento disciplinare a carico del sono stati adottati da soggetti diversi, nominati Parte_1 dal Consiglio di amministrazione dell'ente in quanto il precedente titolare (effettivo, poi via via delegato) si era astenuto stante il conflitto d'interessi con il lavoratore, da loro querelato per esposti che il aveva presentato a carico di ciascuno di essi. Parte_1
28. In specie, l'appellante lamenta che “…l'azione disciplinare è in capo ad un apposito Ufficio -l'Ufficio provvedimenti disciplinari UPD, come riconosciuto anche in sentenza- e che il Direttore Generale ha competenza in materia disciplinare in quanto può essere posto a capo di detto Ufficio. Ne consegue che tutte le deliberazioni con le quali sono stati conferiti i poteri propri del Direttore Generale ad altri soggetti, non possono essere interpretate nel senso di attribuire anche detto potere disciplinare posto che in esse non si fa mai esplicito riferimento né ai procedimenti disciplinari né alla sostituzione del direttore generale in quanto capo dell'UPD…” (v. pag. 18 ricorso di appello).
29. Nondimeno, si tratta di censura priva di qualsiasi nesso critico con la ratio decidendi.
Infatti, sul punto il Giudice di primo grado ha affermato che, a seguito dell'astensione obbligatoria del dott. , era stato nominato in sua vece il dott. per adottare tutti gli atti e i Per_3 Persona_1 provvedimenti di natura discrezionale, sia tecnica sia amministrativa, potenzialmente forieri di pregiudizio giuridico ed economico per il . Parte_1
La pretesa, per cui tra gli atti e i documenti in questione non rientrerebbero quelli del procedimento disciplinare, è dunque sostenuta in via meramente apodittica senza spiegare, agli effetti dell'art. 434 cpc, perché, a fronte di una formula onnicomprensiva, quale quella utilizzata nella delibera di conferimento dei poteri al dott. dovrebbero ritenersi esclusi soltanto quelli in questione. Per_1
30. Né per concludere in senso opposto varrebbe far leva sull'evenienza che nel pubblico impiego privatizzato l'esercizio dell'azione disciplinare è obbligatorio, sicché tale potere non rientrerebbe per definizione tra quelli delegati.
17 Infatti, come affermato in modo condivisibile dalla difesa dell si tratta di argomento che CP_1 confonde il carattere discrezionale del procedimento disciplinare nell'individuazione della violazione da perseguire e nella determinazione della sanzione da infliggere, con l'obbligatorietà del suo avvio, questa prevista in funzione decadenziale per l'amministrazione che non vi proceda pur in presenza dei presupposti per il suo avvio.
31. Quanto alla censura, secondo cui l'astensione del dott. non avrebbe potuto superare la data di Per_3 conclusione del procedimento penale avviato dalla querela da lui presentata a carico del
[...]
, con conseguenze illegittimità della delega dei suoi poteri a soggetti terzi dopo tale Parte_1 momento, osserva preliminarmente la Corte che, come risulta dalla parte iniziale della delibera del c.d.a. n. 45 del 5 giugno 2020 (doc. n. 20 fascicolo primo grado appellante), la successione dei CP_1 titolari del detto potere è stata la seguente:
- il dott. era stato nominato in luogo del dott. con delibera del c.d.a. n. 17/2017; Per_1 Per_3
- egli aveva presentato istanza di astensione nei confronti del in data 17 Parte_1 settembre 2018;
- con successiva delibera del c.d.a. n. 75/2018, era stato nominato quale delegato all'adozione degli atti e dei provvedimenti nei confronti dell'appellante il Direttore dell
[...]
Parte_8
- il dott. si era poi astenuto giusta istanza del 7 aprile 2020; Per_2
- con delibera n. 27 del 29 aprile 2020 il c.d.a. aveva delegato al fine il dott. Per_8
, inquadrato come astrologo ordinario e in servizio presso l'Osservatorio
[...] astronomico di Palermo;
- in concomitanza con la collocazione in quiescenza del dott. dal 1° giugno 2020, il Per_8
c.d.a. aveva nominato quale titolare del detto potere il dott. giusta Parte_3 delibera n. 45 del 5 giugno 2020.
32. Così stando le cose, va allora escluso che l'esercizio dei poteri disciplinare da parte del dott. Per_1 fosse viziato.
Difatti, è lo stesso appellante a riconoscere che l'archiviazione della querela presentata dal dott.
è stata disposta con provvedimento del 6 febbraio 2019, sicché la contestazione disciplinare Per_3 sottoscritta dal dott. a maggio 2018 era stata dallo stesso adottata pleno iure. Per_1
33. Di poi, la riattivazione del procedimento disciplinare del 16 giugno 2021, così come il licenziamento del novembre 2021 erano stati sottoscritta dall nominato il 5 giugno 2020 giusta la delibera Parte_3
n. 45/2020, sopra esaminata, delibera che non contempla alcun limite di durata alla delega. dunque, anche in tal caso, si tratta di atti adottati pleno iure dal dott. Parte_3
18 34. Sotto altro profilo, rileva la Corte che nella delibera n. 17/2017 il c.d.a. dell ha dato atto che per CP_1 il ES sussisteva l'obbligo di astensione per tutta la durata del procedimento penale a carico del originato dalla querela proposta dal primo nei confronti del secondo, ma non ha escluso Parte_1 la possibilità di vagliare anche sopraggiunti motivi di opportunità dell'astensione del Direttore
Generale quanto all'adozione di atti e provvedimenti nei confronti del dipendente, tanto che, non a caso, si era riservate le opportune determinazioni all'esito delle notizie fornite dal Direttore Generale sullo stato di quel procedimento penale.
35. Si tratta di scelta all'evidenza conforme all'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013, ripreso dall'articolo 7 del
Codice di comportamento dell'Istituto, il quale dispone che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”.
Tanto è appunto accaduto nel caso di specie, con valorizzazione dei motivi di opportunità sopraggiunti a quello della pendenza del procedimento penale a carico del lavoratore, a garanzia segnatamente del dipendente, che ha visto tutelato il proprio interesse a rapportarsi con superiori in posizione di concreta terzietà nei suoi confronti.
36. Di nessun peso decisorio è la censura dell'appellante, secondo cui le già menzionate delibere del c.d.a. dell violerebbero l'art. 3 e l'art. 21 septies della L. n. 241/1991, i quali dispongono: CP_1
- art. 3, rubricato “Motivazione del provvedimento: “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto
19 notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”;
- art. 21 septies, rubricato “Nullità del provvedimento”: “1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”).
37. Difatti, nel caso di specie si verte in ipotesi di atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione datrice di lavoro con i poteri del privato datore di lavoro, non di provvedimenti amministrativi, il che li esclude dall'alveo di applicabilità della normativa richiamata.
38. Con riguardo, invece, alla questione dell'incumulabilità da parte del Dott. della funzione di Per_3
RPCT -Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la funzione di responsabile dell'UPD, osserva la Corte che con la nota del 14 marzo 2018 il Presidente dell CP_4 aveva rilevato una posizione di conflitto di interessi in capo al Direttore Generale dell che era CP_1 titolare di entrambi i predetti incarichi, raccomandando infine: “…Alla luce delle argomentazioni che precedono, si raccomanda, nel rispetto delle diverse finalità delle norme esaminate e delle autonome prerogative di codesto , di disporre le scelte organizzative migliori per assicurare che al RPCT CP_1 siano attribuiti poteri e funzioni idonei per 1o svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività e in assenza di eventuali incompatibilità e di potenziali conflitti di interesse…”.
39. Ebbene, come emerge dagli atti, già con delibera n. 34 del 24 aprile 2018 il c.d.a dell aveva CP_1 provveduto a nominare RPCT la dott.ssa , dirigente responsabile dell'Ufficio I dell'ente, Persona_4 con incarico decorrente dal 15 giugno 2018, fermo restando che, per quanto esposto, gli atti del procedimento disciplinare erano stati adottati -e legittimamente- da soggetti diversi dal dott. . Per_3
40. Pertanto, la statuizione impugnata resiste anche a questa doglianza.
41. Con riguardo al quarto motivo d'impugnazione, osserva preliminarmente la Corte -condividendo anche sul punto le osservazioni dell'amministrazione appellata- che, nonostante la sua rubrica faccia riferimento alla questione della tardività della conclusione del procedimento disciplinare, in realtà le censure ivi formulate sono volte a far valere l'omesso rilievo, da parte del Giudice di primo grado, della tardività dell'avvio del procedimento disciplinare.
42. Vale allora premettere che, in tema, è consolidato il seguente principio di diritto: “Ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell'addebito dall'art. 55 bis, comma
4, d.lgs. n. 165/2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio del procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva
20 solo se l'Amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati preliminari per circostanziare l'addebito” (Cass. n.
33394/2023).
43. Osserva la Corte che il Tribunale ha individuato il dies a quo d'interesse nella data del 6 aprile 2018
(momento in cui l aveva ricevuto dall'Avvocatura Generale dello Stato il decreto di rinvio a CP_1 giudizio a carico del per fatti penalmente rilevanti a danno del dott. Parte_1 [...]
, accaduti in data 4 e 5 giugno 201) e la statuizione si sottrae alle censure dell'appellante. Per_5
44. Difatti, va escluso che l avesse avuto notizia delle vicende poi dedotte nel procedimento CP_1 disciplinare fin dal 2013, epoca in cui il Direttore Generale Sacerdote aveva presentato querela
(contro ignoti) in relazione ad esse, se non altro considerato che l'accertamento dell'autore delle condotte fraudolente sopra già esaminate era intervenuto a distanza di anni e in esito alle indagini della polizia postale, così come si evince dalla sentenza del Tribunale penale di Roma n. 9954/2020.
45. Sotto altro profilo, osserva la Corte che il decreto del GUP del Tribunale di Roma, che ha disposto il rinvio a giudizio del per i fatti di cui sopra, è del 5 ottobre 2016 per l'udienza del 25 Parte_1 ottobre 2017, ma, come emerge dagli atti causa, a tale epoca il non era più Direttore Per_5
Generale dell sicché in capo al predetto non era certo configurabile un obbligo di notiziare CP_1
l'ente di una tale vicenda.
46. Sul punto, si tenga pure presente che dallo stesso decreto di rinvio a giudizio emerge che il Sacerdote era assente all'udienza e che il GUP aveva disposto di notificargli l'atto a cura della cancelleria.
Nondimeno, non vi è riscontro in giudizio che tale notifica fosse intervenuta prima che il Sacerdote avesse cessato il suo rapporto di lavoro con l' e tale argomento rafforza ancor più le osservazioni CP_1 appena svolte.
47. Sotto altro profilo, osserva la Corte che il dies a quo d'interesse non può essere retrodatato rispetto a quello accertato dal Tribunale neppure considerando le informazioni chieste il 6 marzo 2018 dal
Direttore Generale alla Cancelleria del Tribunale penale di Roma. Per_3
Difatti, la Suprema Corte ha chiarito: “In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito è necessaria una notizia "circostanziata" dell'illecito, ovvero un conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso;
pertanto, deve ritenersi inidonea al predetto scopo l'informazione di garanzia che, ai sensi dell'art. 369 c.p.p., viene inviata dal pubblico ministero alla persona sottoposta ad indagini quando deve essere compiuta un'attività cui
21 il difensore ha diritto di assistere, trattandosi di atto che non presuppone necessariamente alcuna precedente attività investigativa diversa dalla mera denuncia e che pertanto è privo del, pur minimo, riscontro in termini quanto meno di "fumus" della fondatezza della stessa, necessario ai fini della formulazione di una contestazione disciplinare, la quale deve essere basata su una completa e autonoma valutazione dei fatti e deve consentire all'incolpato il completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa” (Cass. n. 9313/2021).
Ebbene, proprio l'esame dei documenti nn. 26 - 31 prodotti dall'appellante (v. fascicolo di primo grado), non consente di dire, con l'adeguatezza richiesta dall'art. 2697 cc, che all'epoca l aveva CP_1 avuto utile notizia dell'infrazione poi contestata al , emergendo piuttosto da tali Parte_1 documenti esclusivamente i dati, meramente storici, della pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore, dei giorni delle udienza e del nome del Giudice designato per la trattazione del processo, non certo la dinamica delle vicende in questione e la verosimile loro ascrivibilità disciplinare al dipendente.
48. Queste considerazioni valgono a fortiori con riguardo alla pretesa conoscenza fin dal 2013, da parte del dott. , del fatto che il sarebbe stato coinvolto negli avvenimenti in parola, Per_5 Parte_1 tanto più considerato che, ad oggi, l'appellante ancora nega -sebbene pro se e apoditticamente- di averne la responsabilità.
49. Corollario di quanto fin postulato è che resta priva di aggancio in atti pure la difesa con cui l'appellante intenderebbe annettere valenza concludente, di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare, all'inerzia serbata dall' tra gli accadimenti in questione, apprezzati nella loro dimensione CP_1 storica, e l'esercizio del potere disciplinare.
50. La statuizione, quindi, si sottrae alle censure dell'appellante.
51. L'esame del quinto motivo di appello è superato dalle osservazioni fin qui svolte, dacché lo stesso appellante ne subordina la cognizione alla sperata -ma non ottenuta- riforma della pronuncia di legittimità del licenziamento oggetto di causa.
52. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
53. Resta di conseguenza assorbito l'esame delle eccezioni riproposte al grado dall , esame che CP_3 presuppone -anch'esso- l'accoglimento dei motivi di appello oggetto di disamina.
54. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
22 Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
55. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del secondo grado di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in € 5.000,00, oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da po dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 16 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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