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Sentenza breve 22 dicembre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01383/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01173 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01383/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Borsadoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Volturno 8;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Ministro, del Questore e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 01383/2025 REG.RIC.
- del provvedimento della Questura di Brescia datato 21.07.2025 e notificato il
22.07.2025, con il quale è stata confermata la decisione di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio n. I19746124, in risposta al ricorso gerarchico, presentato dalla ricorrente assistita dall'avv. Bosone in data 23.06.2025;
- degli antecedenti presupposti atti quali il decreto di diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio -OMISSIS-, emesso dal Questore di
Brescia in data 06.05.2025, notificato alla Ricorrente in data 27.05.2025 presso l'aeroporto di Malpensa e il Verbale di ritiro e di respingimento alla frontiera a carico della Sig.ra, redatto dagli Uffici della Polizia Frontiera presso l'aeroporto della
Malpensa in data 27.05.2025, atto consequenziale al diniego di rinnovo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di
Brescia e dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Rilevato che: con ricorso notificato al Ministero dell'Interno, alla Questura ed alla Prefettura di
Brescia, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il decreto del 6.5.2025
– notificatole il successivo 27.5.2025 – con cui il Questore ha rigettato la propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e la successiva N. 01383/2025 REG.RIC.
conferma datata 21.7.2025, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia; con deposito del 27.11.2025 l'Amministrazione ha depositato in giudizio il provvedimento, emesso il precedente 24.11.2025, con cui ha revocato il diniego, disponendo al contempo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, per la durata di un anno; la ricorrente ha dato atto del sopravvenuto provvedimento in autotutela della Questura, che ha positivamente vagliato la sua precedente richiesta di conversione, instando per una conforme pronuncia, nonché per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o, quantomeno, per la restituzione del contributo unificato versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa;
Ritenuto che: effettivamente sia cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5,
c.p.a., essendo il provvedimento adottato all'esito del riesame pienamente satisfattivo della pretesa della ricorrente, che non può, quindi, vantare alcun interesse alla coltivazione del ricorso; va rilevata l'inammissibilità della reiterata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già dichiarata inammissibile dalla competente Commissione con decreto n. 56 del 15.12.2025, non avendo la parte provveduto a colmare le deficienze riscontrare nel predetto provvedimento (eccezion fatta per la dichiarazione in merito all'assenza di condanne per reati ostativi); le spese di lite possono essere compensate, salvo che per il contributo unificato versato all'atto dell'iscrizione a ruolo, sussistendo giusti motivi per disporne il rimborso a favore di parte ricorrente, ponendone l'importo a carico dell'Amministrazione resistente;
P.Q.M. N. 01383/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Dichiara l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Compensa le spese di lite, salvo che per il contributo unificato versato all'atto dell'iscrizione a ruolo, sussistendo giusti motivi per disporne il rimborso, ponendolo a carico dell'Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG BR, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI NG BR N. 01383/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01173 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01383/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Borsadoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Volturno 8;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Ministro, del Questore e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 01383/2025 REG.RIC.
- del provvedimento della Questura di Brescia datato 21.07.2025 e notificato il
22.07.2025, con il quale è stata confermata la decisione di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio n. I19746124, in risposta al ricorso gerarchico, presentato dalla ricorrente assistita dall'avv. Bosone in data 23.06.2025;
- degli antecedenti presupposti atti quali il decreto di diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio -OMISSIS-, emesso dal Questore di
Brescia in data 06.05.2025, notificato alla Ricorrente in data 27.05.2025 presso l'aeroporto di Malpensa e il Verbale di ritiro e di respingimento alla frontiera a carico della Sig.ra, redatto dagli Uffici della Polizia Frontiera presso l'aeroporto della
Malpensa in data 27.05.2025, atto consequenziale al diniego di rinnovo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di
Brescia e dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Rilevato che: con ricorso notificato al Ministero dell'Interno, alla Questura ed alla Prefettura di
Brescia, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il decreto del 6.5.2025
– notificatole il successivo 27.5.2025 – con cui il Questore ha rigettato la propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e la successiva N. 01383/2025 REG.RIC.
conferma datata 21.7.2025, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia; con deposito del 27.11.2025 l'Amministrazione ha depositato in giudizio il provvedimento, emesso il precedente 24.11.2025, con cui ha revocato il diniego, disponendo al contempo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, per la durata di un anno; la ricorrente ha dato atto del sopravvenuto provvedimento in autotutela della Questura, che ha positivamente vagliato la sua precedente richiesta di conversione, instando per una conforme pronuncia, nonché per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o, quantomeno, per la restituzione del contributo unificato versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa;
Ritenuto che: effettivamente sia cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5,
c.p.a., essendo il provvedimento adottato all'esito del riesame pienamente satisfattivo della pretesa della ricorrente, che non può, quindi, vantare alcun interesse alla coltivazione del ricorso; va rilevata l'inammissibilità della reiterata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già dichiarata inammissibile dalla competente Commissione con decreto n. 56 del 15.12.2025, non avendo la parte provveduto a colmare le deficienze riscontrare nel predetto provvedimento (eccezion fatta per la dichiarazione in merito all'assenza di condanne per reati ostativi); le spese di lite possono essere compensate, salvo che per il contributo unificato versato all'atto dell'iscrizione a ruolo, sussistendo giusti motivi per disporne il rimborso a favore di parte ricorrente, ponendone l'importo a carico dell'Amministrazione resistente;
P.Q.M. N. 01383/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Dichiara l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Compensa le spese di lite, salvo che per il contributo unificato versato all'atto dell'iscrizione a ruolo, sussistendo giusti motivi per disporne il rimborso, ponendolo a carico dell'Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG BR, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI NG BR N. 01383/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.