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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/11/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7857/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis 14 c.p.c. da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. LUPO FEDERICO, presso il quale ha eletto domicilio,
come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI di PARTE ATTRICE:
1 -pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del predetto matrimonio civile contratto il 30.08.2008 con atto trascritto nel registro per gli Atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
NE (VR) al N. 4 Parte I Serie Ufficio 1 dell'anno 2008, tra la SI.ra
(moglie/ricorrente) ed il SI. Parte_1 Controparte_1
(marito/resistente contumace) essendo trascorso il termine di protratta separazione necessario , e cioè di sei mesi dalla separazione consensuale , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
-disporre, per i summenzionati gravi motivi relativi ai fatti accaduti di importante rilevanza penale perpetrati dal SI. ai danni della ricorrente Controparte_1 anche nel corrente anno, l'affidamento c.d. super esclusivo delle figlie minori,
e , alla madre, attuale ricorrente, SI.ra Persona_1 Persona_2 Parte_1
con attribuzione a costei di tutte le scelte riguardanti la salute,
[...]
l'istruzione e l'educazione delle predette minori e comunque in relazione a quanto sarà necessario valutare e decidere per garantire il miglior prosieguo di crescita e maturazione di vita delle minori stesse
-confermare ed assegnare, anche secondo le disposizioni inserite in separazione, la casa familiare, sita in Via Zanini nr. 25, Villafranca (VR), di proprietà dell della Controparte_2 provincia di Verona, alla SI.ra , in quanto rispondente Parte_1 all'interesse della prole;
- stabilire a carico del resistente, SI. l'ammontare di un Controparte_1 assegno dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento di ciascuna figlia minore pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, nella misura che risulta quindi, stabilita ad oggi nel provvedimento di separazione coniugale, fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza e l'autonomia economica e tali importi dovranno essere versati a mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese, oltre alle somme pregresse ancora non corrisposte sino ad oggi in loro favore, relative al mancato pagamento del mantenimento di entrambe, dal mese di novembre 2022 al mese di dicembre 2024 (visto il perdurare del mancato pagamento del predetto mantenimento), relative a quanto comunque già stabilito in omologa, quantificabili, ad oggi € in € 13.000,00
(tredicimilatredicimila/00) oltre agli eventuali ulteriori mancati versamenti relativi ai mesi successivi a quelli evidenziati ed oltre interessi, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato
2 dall'Istat, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, così come individuate da Protocollo del Diritto di
Famiglia sottoscritto presso il Tribunale di Verona e secondo le disposizioni già stabilite con decreto di omologa della separazione;
- confermare la collocazione anagrafica delle figlie minori presso la madre con la quale già convivono e disporre che il coniuge resistente possa vederle solo previo previo congruo preavviso ed accordo con la madre e sempre previa insindacabile valutazione della stessa ricorrente nella decisione di acconsentire tali visite al padre delle minori, visti i gravi e reiterati episodi di responsabilità penale commessi dal padre ai danni della predetta ricorrente e Controparte_1 della stessa famiglia e sempre in base agli eventuali provvedimenti che verranno presi dall'Autorità Giudiziaria, anche in sede penale, nei confronti del SI.SI.
Ciò sempre tenendo in debita considerazione gli impegni Controparte_1 scolastici ed extrascolastici delle predette figlie in rapporto alle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- stabilire tempi e modalità della presenza delle suddette figlie minori presso la nonna la nonna materna, SI.ra , comunque in base alle Parte_2 necessità che di volta in volta si verificheranno e secondo le opportune esigenze e sempre al fine di mantenere un costante rapporto parentale nonché secondo le esigenze e le opportune valutazioni e decisioni della madre.
Con vittoria di spese ed onorario.
CONCLUSIONI DEL PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con , allegando di avere subito Controparte_1
plurime e reiterate violenze tra il 2021 e il 2024 da parte del marito, che non ha mai accettto la separazione, e formulando ulteriori domande;
osservato che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
3 dato atto che, al termine dell'istruttoria, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
osservato che sussistono elementi di estraneità (resistente cittadino marocchino); ritenuta preliminarmente la competenza del giudice adito in ordine alla domanda di divorzio, in base al secondo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 1111/2019 UE (l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora), posto che parte ricorrente risiede tuttora in Villafranca di Verona, ove era posta la residenza coniugale;
ritenuto, poi, che la legge italiana è applicabile in base all'art. 8 lett. b) del Reg.
1259/2010 UE (ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora al momento di introduzione della domanda), posto che parte ricorrente risiede tuttora in Villafranca di Verona, ove era posta la residenza coniugale;
ritenuto che
relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, sicchè, nel caso in esame, poiché le figlie minorenni risiedono con la madre dalla nascita nella provincia di Verona, ai sensi del citato art. 8 del predetto Regolamento va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di incontro;
ritenuto che
, con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, trovi applicazione il Regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, che si applica a prescindere dalla nazionalità europea delle parti e dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno ed individua quali criteri generali di competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), la residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare, e, ai sensi dell'art. 3 lettera c) e d), quella del giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale;
ritenuto che
nella fattispecie in esame operi sia il criterio della residenza abituale del creditore della prestazione, poiché parte ricorrente e la prole risiedono
4 abitualmente in provincia di Verona, sia quello del tribunale davanti al quale è stata proposta la domanda relativa alla responsabilità genitoriale;
ritenuto, pertanto, che sussista la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo;
passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie;
rilevato, in primo luogo, che la legge applicabile alla domanda di divorzio va individuata applicando il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del
20/12/10, "…relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore;
rilevato che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Roma III, in mancanza di una scelta concorde delle parti sulla legge applicabile, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza c) di cui due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
ritenuto che
, nel caso concreto, in ragione del fatto che la ricorrente ha introdotto la domanda innanzi a giudice italiano, operi il criterio di collegamento di cui alla lett. d), con conseguente applicazione alla domanda di separazione della legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale, cioè, nella specie, della legge italiana;
passando, a questo punto, alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita); rilevato che, fermo il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta, sicchè i provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle
5 autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (cfr. Cass. SS.UU. 09/01/01 n.1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello
Stato di residenza abituale del minore;
ritenuto, pertanto, che, nel caso concreto, poichè la prole risiede in modo stabile in Italia, trovi senz'altro applicazione la legge italiana;
rilevato, da ultimo, che, in ordine alla domanda di contributo al mantenimento dei figli, viene in considerazione l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2019, già sopra richiamato, a norma del quale "…la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”; osservato che l'art. 3 del Protocollo, che detta appunto le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello
Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana, che si traduce negli artt. 337 bis e seguenti del codice civile;
ritenuto, pertanto, che si applichi la legge italiana a tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo;
osservato che, nel merito, sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4
della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di EC (VR) (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa:
i) la separazione è stata omologata in data 20/10/22 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente);
ii) dal 13/10/22, data di comparizione davanti al Presidente nel corso della causa di separazione (cfr. doc. 4 di parte ricorrente), all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge e le parti vivono separate,
senza che tale condizione si sia mai interrotta;
6 iii) come allegato da parte ricorrente e ricavabile dalla condotta delle parti,
è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
osservato che dal matrimonio sono nate le figlie (n. 13/07/09) e Per_1
(n. 23/12/14); Per_2
rilevato che, a seguito di denuncia querela della ricorrente in data
03/09/24 (cfr. doc. 24: copia fasc. proc. pen. n. 2024/1985 R.G.N.R. -n.
2024/5719 R.G. G.I.P.), il marito resistente risulta Controparte_3
oggi imputato, con richiesta di rinvio a giudizio del 07 novembre 2024,
“…del reato p. e p. dagli artt. 99 e 612 bis, co. 1 e 2 c.p., perché
minacciava e molestava la di lui ex coniuge Parte_1
non accettando la di lei decisione di procedere alla separazione e al
successivo divorzio, con condotte reiterate consistite nei comportamenti di
penale responsabilità (…) commessi in Verona dal dicembre 2021 con
condotta perdurante e ripetuta anche a fine agosto 2024, così cagionando
nella persona offesa un grave stato di ansia e di paura per la di lei
incolumità e costringendola ad alterare le di lei abitudini di vita”;
rilevato, inoltre, che, successivamente all'incardinazione del presente giudizio, è stata disposta in data 05/09/24 dal G.I.P. presso il Tribunale di
Verona la misura della custodia in carcere per il resistente CP_1
e, in seno al procedimento penale, sono state sentite a settembre
[...]
2024 in audizione protetta le minori e (cfr. Persona_1 Persona_2
doc. 24, cit.);
osservato, quanto alla domanda materna di affidamento superesclusivo delle figlie, che i fatti oggetto del procedimento penale in corso, aggravati
7 dai precedenti penali per tentato omicidio e maltrattamenti ai danni proprio della stessa ricorrente (cfr. memoria dep. 31/12/24, pag. 3), giustificano in pieno il regime di affidamento super esclusivo della prole alla madre ricorrente, dovendo escludersi per definizione l'adeguatezza genitoriale di un padre autore di reiterate condotte di violenza domestica e minaccia anche in presenza di prole minore, senza contare che la custodia in carcere del resistente determina anche l'aggravamento della situazione gestoria della prole, con riferimento agli assensi che quotidianamente sono richiesti in materia sanitaria e scolastica da parte di entrambi i genitori;
ritenuto, pertanto, che sussistano i requisiti per disporre l'affidamento superesclusivo delle due figlie minori alla madre, con facoltà della stessa di assumere qualsiasi decisione in materia scolastica e sanitaria senza l'assenso del coniuge, salvo che per le decisioni urgentissime e imponderabili in materia sanitaria, per le quali dovrà comunque raccogliersi il consenso paterno;
osservato che la casa coniugale in Villafranca (abitazione in CP_2
locazione, con canone annuo di € 1552,00) va assegnata alla madre per continuare ad abitarvi con le due figlie minori;
osservato, quanto ai provvedimenti economici, che possono essere confermate le condizioni concordate tra le parti in sede di separazione
(consensualizzata in corso di udienza presidenziale in data 13/10/22 ed omologata in data 20/10/22: cfr. doc. 5 di parte ricorrente), con la previsione di un contributo paterno al mantenimento delle due figlie minori pari a € 250,00 mensili per ciascuna figlia (€ 500,00 totali), dovendosi
8 ritenere che non siano emerse circostanze sopravvenute idonee ad una modifica dei provvedimenti previsti in detta sede, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona;
osservato che parte ricorrente non ha formulato richieste in ordine al proprio mantenimento, in quanto, pur avendo perso il lavoro il 20/12/24
per essere stata licenziata dal datore di lavoro, ha capacità lavorativa piena;
osservato, infatti, che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso dei genitori negli oneri finanziari, è
costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod.civ., non solo dalle
"…rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali
(cfr. Cass. n. 25531 del 13/12/2016);
osservato, inoltre, che la ricorrente ha un nuovo compagno con il quale convive, potendo conseguentemente beneficiare di economie di scala nella gestione del menage familiare;
rilevato che, in virtù dell'affidamento super esclusivo della prole, la madre ha facoltà di chiedere e ottenere i documenti di identità ed il passaporto per le figlie minori, senza necessità dell'assenso dell'altro genitore;
rilevato, quanto alle spese di lite, che, a fronte dell'assenza di soccombenza stricto sensu - in ragione sia della natura 'necessaria' della pronuncia di divorzio, sia della mancata opposizione alla domanda di divorzio di parte resistente, non costituita e rimasta contumace - può
dichiararsene la compensazione nella misura di 1/3, con condanna della
9 parte resistente contumace a rifondere alla controparte i residui 2/3, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in EC
(VR), il 30/08/2008, tra e Parte_1 CP_1
, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
[...]
EC (VR) (anno 2008, parte I, serie / Ufficio 1);
2. dispone l'affidamento superesclusivo delle due figlie minori alla madre ricorrente, con facoltà della stessa di assumere qualsiasi decisione in materia scolastica e sanitaria senza l'assenso del coniuge, salvo per le decisioni urgentissime e imponderabili materia sanitaria, da concordare con il padre;
3. assegna la casa coniugale in Villafranca alla madre ricorrente per continuare ad abitarvi con la prole;
4. pone a carico del padre resistente, con decorrenza dalla data di cessazione dello stato di detenzione in carcere, l'obbligo di versare in favore della moglie ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), quale contributo al mantenimento delle due figlie minori, con rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT;
5. autorizza la madre affidataria superesclusiva a chiedere e ottenere i documenti di identità ed il passaporto per le figlie minori, senza necessità
dell'assenso dell'altro genitore;
10 6. dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di
1/3 e condanna parte resistente a rifondere alla parte ricorrente i residui
2/3, che liquida in € 1.571,00 per compensi € 65,30 per spese, oltre 15%
rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
7. dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di EC (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 23/09/25
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis 14 c.p.c. da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. LUPO FEDERICO, presso il quale ha eletto domicilio,
come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI di PARTE ATTRICE:
1 -pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del predetto matrimonio civile contratto il 30.08.2008 con atto trascritto nel registro per gli Atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
NE (VR) al N. 4 Parte I Serie Ufficio 1 dell'anno 2008, tra la SI.ra
(moglie/ricorrente) ed il SI. Parte_1 Controparte_1
(marito/resistente contumace) essendo trascorso il termine di protratta separazione necessario , e cioè di sei mesi dalla separazione consensuale , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
-disporre, per i summenzionati gravi motivi relativi ai fatti accaduti di importante rilevanza penale perpetrati dal SI. ai danni della ricorrente Controparte_1 anche nel corrente anno, l'affidamento c.d. super esclusivo delle figlie minori,
e , alla madre, attuale ricorrente, SI.ra Persona_1 Persona_2 Parte_1
con attribuzione a costei di tutte le scelte riguardanti la salute,
[...]
l'istruzione e l'educazione delle predette minori e comunque in relazione a quanto sarà necessario valutare e decidere per garantire il miglior prosieguo di crescita e maturazione di vita delle minori stesse
-confermare ed assegnare, anche secondo le disposizioni inserite in separazione, la casa familiare, sita in Via Zanini nr. 25, Villafranca (VR), di proprietà dell della Controparte_2 provincia di Verona, alla SI.ra , in quanto rispondente Parte_1 all'interesse della prole;
- stabilire a carico del resistente, SI. l'ammontare di un Controparte_1 assegno dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento di ciascuna figlia minore pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, nella misura che risulta quindi, stabilita ad oggi nel provvedimento di separazione coniugale, fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza e l'autonomia economica e tali importi dovranno essere versati a mezzo bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese, oltre alle somme pregresse ancora non corrisposte sino ad oggi in loro favore, relative al mancato pagamento del mantenimento di entrambe, dal mese di novembre 2022 al mese di dicembre 2024 (visto il perdurare del mancato pagamento del predetto mantenimento), relative a quanto comunque già stabilito in omologa, quantificabili, ad oggi € in € 13.000,00
(tredicimilatredicimila/00) oltre agli eventuali ulteriori mancati versamenti relativi ai mesi successivi a quelli evidenziati ed oltre interessi, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato
2 dall'Istat, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, così come individuate da Protocollo del Diritto di
Famiglia sottoscritto presso il Tribunale di Verona e secondo le disposizioni già stabilite con decreto di omologa della separazione;
- confermare la collocazione anagrafica delle figlie minori presso la madre con la quale già convivono e disporre che il coniuge resistente possa vederle solo previo previo congruo preavviso ed accordo con la madre e sempre previa insindacabile valutazione della stessa ricorrente nella decisione di acconsentire tali visite al padre delle minori, visti i gravi e reiterati episodi di responsabilità penale commessi dal padre ai danni della predetta ricorrente e Controparte_1 della stessa famiglia e sempre in base agli eventuali provvedimenti che verranno presi dall'Autorità Giudiziaria, anche in sede penale, nei confronti del SI.SI.
Ciò sempre tenendo in debita considerazione gli impegni Controparte_1 scolastici ed extrascolastici delle predette figlie in rapporto alle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- stabilire tempi e modalità della presenza delle suddette figlie minori presso la nonna la nonna materna, SI.ra , comunque in base alle Parte_2 necessità che di volta in volta si verificheranno e secondo le opportune esigenze e sempre al fine di mantenere un costante rapporto parentale nonché secondo le esigenze e le opportune valutazioni e decisioni della madre.
Con vittoria di spese ed onorario.
CONCLUSIONI DEL PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con , allegando di avere subito Controparte_1
plurime e reiterate violenze tra il 2021 e il 2024 da parte del marito, che non ha mai accettto la separazione, e formulando ulteriori domande;
osservato che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
3 dato atto che, al termine dell'istruttoria, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
osservato che sussistono elementi di estraneità (resistente cittadino marocchino); ritenuta preliminarmente la competenza del giudice adito in ordine alla domanda di divorzio, in base al secondo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 1111/2019 UE (l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora), posto che parte ricorrente risiede tuttora in Villafranca di Verona, ove era posta la residenza coniugale;
ritenuto, poi, che la legge italiana è applicabile in base all'art. 8 lett. b) del Reg.
1259/2010 UE (ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora al momento di introduzione della domanda), posto che parte ricorrente risiede tuttora in Villafranca di Verona, ove era posta la residenza coniugale;
ritenuto che
relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, sicchè, nel caso in esame, poiché le figlie minorenni risiedono con la madre dalla nascita nella provincia di Verona, ai sensi del citato art. 8 del predetto Regolamento va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di incontro;
ritenuto che
, con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, trovi applicazione il Regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, che si applica a prescindere dalla nazionalità europea delle parti e dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno ed individua quali criteri generali di competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), la residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare, e, ai sensi dell'art. 3 lettera c) e d), quella del giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale;
ritenuto che
nella fattispecie in esame operi sia il criterio della residenza abituale del creditore della prestazione, poiché parte ricorrente e la prole risiedono
4 abitualmente in provincia di Verona, sia quello del tribunale davanti al quale è stata proposta la domanda relativa alla responsabilità genitoriale;
ritenuto, pertanto, che sussista la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo;
passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie;
rilevato, in primo luogo, che la legge applicabile alla domanda di divorzio va individuata applicando il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del
20/12/10, "…relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore;
rilevato che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Roma III, in mancanza di una scelta concorde delle parti sulla legge applicabile, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza c) di cui due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
ritenuto che
, nel caso concreto, in ragione del fatto che la ricorrente ha introdotto la domanda innanzi a giudice italiano, operi il criterio di collegamento di cui alla lett. d), con conseguente applicazione alla domanda di separazione della legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale, cioè, nella specie, della legge italiana;
passando, a questo punto, alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita); rilevato che, fermo il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta, sicchè i provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle
5 autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (cfr. Cass. SS.UU. 09/01/01 n.1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello
Stato di residenza abituale del minore;
ritenuto, pertanto, che, nel caso concreto, poichè la prole risiede in modo stabile in Italia, trovi senz'altro applicazione la legge italiana;
rilevato, da ultimo, che, in ordine alla domanda di contributo al mantenimento dei figli, viene in considerazione l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2019, già sopra richiamato, a norma del quale "…la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”; osservato che l'art. 3 del Protocollo, che detta appunto le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello
Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana, che si traduce negli artt. 337 bis e seguenti del codice civile;
ritenuto, pertanto, che si applichi la legge italiana a tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo;
osservato che, nel merito, sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4
della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di EC (VR) (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa:
i) la separazione è stata omologata in data 20/10/22 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente);
ii) dal 13/10/22, data di comparizione davanti al Presidente nel corso della causa di separazione (cfr. doc. 4 di parte ricorrente), all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge e le parti vivono separate,
senza che tale condizione si sia mai interrotta;
6 iii) come allegato da parte ricorrente e ricavabile dalla condotta delle parti,
è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
osservato che dal matrimonio sono nate le figlie (n. 13/07/09) e Per_1
(n. 23/12/14); Per_2
rilevato che, a seguito di denuncia querela della ricorrente in data
03/09/24 (cfr. doc. 24: copia fasc. proc. pen. n. 2024/1985 R.G.N.R. -n.
2024/5719 R.G. G.I.P.), il marito resistente risulta Controparte_3
oggi imputato, con richiesta di rinvio a giudizio del 07 novembre 2024,
“…del reato p. e p. dagli artt. 99 e 612 bis, co. 1 e 2 c.p., perché
minacciava e molestava la di lui ex coniuge Parte_1
non accettando la di lei decisione di procedere alla separazione e al
successivo divorzio, con condotte reiterate consistite nei comportamenti di
penale responsabilità (…) commessi in Verona dal dicembre 2021 con
condotta perdurante e ripetuta anche a fine agosto 2024, così cagionando
nella persona offesa un grave stato di ansia e di paura per la di lei
incolumità e costringendola ad alterare le di lei abitudini di vita”;
rilevato, inoltre, che, successivamente all'incardinazione del presente giudizio, è stata disposta in data 05/09/24 dal G.I.P. presso il Tribunale di
Verona la misura della custodia in carcere per il resistente CP_1
e, in seno al procedimento penale, sono state sentite a settembre
[...]
2024 in audizione protetta le minori e (cfr. Persona_1 Persona_2
doc. 24, cit.);
osservato, quanto alla domanda materna di affidamento superesclusivo delle figlie, che i fatti oggetto del procedimento penale in corso, aggravati
7 dai precedenti penali per tentato omicidio e maltrattamenti ai danni proprio della stessa ricorrente (cfr. memoria dep. 31/12/24, pag. 3), giustificano in pieno il regime di affidamento super esclusivo della prole alla madre ricorrente, dovendo escludersi per definizione l'adeguatezza genitoriale di un padre autore di reiterate condotte di violenza domestica e minaccia anche in presenza di prole minore, senza contare che la custodia in carcere del resistente determina anche l'aggravamento della situazione gestoria della prole, con riferimento agli assensi che quotidianamente sono richiesti in materia sanitaria e scolastica da parte di entrambi i genitori;
ritenuto, pertanto, che sussistano i requisiti per disporre l'affidamento superesclusivo delle due figlie minori alla madre, con facoltà della stessa di assumere qualsiasi decisione in materia scolastica e sanitaria senza l'assenso del coniuge, salvo che per le decisioni urgentissime e imponderabili in materia sanitaria, per le quali dovrà comunque raccogliersi il consenso paterno;
osservato che la casa coniugale in Villafranca (abitazione in CP_2
locazione, con canone annuo di € 1552,00) va assegnata alla madre per continuare ad abitarvi con le due figlie minori;
osservato, quanto ai provvedimenti economici, che possono essere confermate le condizioni concordate tra le parti in sede di separazione
(consensualizzata in corso di udienza presidenziale in data 13/10/22 ed omologata in data 20/10/22: cfr. doc. 5 di parte ricorrente), con la previsione di un contributo paterno al mantenimento delle due figlie minori pari a € 250,00 mensili per ciascuna figlia (€ 500,00 totali), dovendosi
8 ritenere che non siano emerse circostanze sopravvenute idonee ad una modifica dei provvedimenti previsti in detta sede, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona;
osservato che parte ricorrente non ha formulato richieste in ordine al proprio mantenimento, in quanto, pur avendo perso il lavoro il 20/12/24
per essere stata licenziata dal datore di lavoro, ha capacità lavorativa piena;
osservato, infatti, che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso dei genitori negli oneri finanziari, è
costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod.civ., non solo dalle
"…rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali
(cfr. Cass. n. 25531 del 13/12/2016);
osservato, inoltre, che la ricorrente ha un nuovo compagno con il quale convive, potendo conseguentemente beneficiare di economie di scala nella gestione del menage familiare;
rilevato che, in virtù dell'affidamento super esclusivo della prole, la madre ha facoltà di chiedere e ottenere i documenti di identità ed il passaporto per le figlie minori, senza necessità dell'assenso dell'altro genitore;
rilevato, quanto alle spese di lite, che, a fronte dell'assenza di soccombenza stricto sensu - in ragione sia della natura 'necessaria' della pronuncia di divorzio, sia della mancata opposizione alla domanda di divorzio di parte resistente, non costituita e rimasta contumace - può
dichiararsene la compensazione nella misura di 1/3, con condanna della
9 parte resistente contumace a rifondere alla controparte i residui 2/3, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in EC
(VR), il 30/08/2008, tra e Parte_1 CP_1
, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
[...]
EC (VR) (anno 2008, parte I, serie / Ufficio 1);
2. dispone l'affidamento superesclusivo delle due figlie minori alla madre ricorrente, con facoltà della stessa di assumere qualsiasi decisione in materia scolastica e sanitaria senza l'assenso del coniuge, salvo per le decisioni urgentissime e imponderabili materia sanitaria, da concordare con il padre;
3. assegna la casa coniugale in Villafranca alla madre ricorrente per continuare ad abitarvi con la prole;
4. pone a carico del padre resistente, con decorrenza dalla data di cessazione dello stato di detenzione in carcere, l'obbligo di versare in favore della moglie ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), quale contributo al mantenimento delle due figlie minori, con rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT;
5. autorizza la madre affidataria superesclusiva a chiedere e ottenere i documenti di identità ed il passaporto per le figlie minori, senza necessità
dell'assenso dell'altro genitore;
10 6. dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di
1/3 e condanna parte resistente a rifondere alla parte ricorrente i residui
2/3, che liquida in € 1.571,00 per compensi € 65,30 per spese, oltre 15%
rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
7. dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di EC (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 23/09/25
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
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