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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1939/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Irene Lupo Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1939/2025 promossa in grado d'appello
DA
- (c. f. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Laura MARTINOTTA (c. f. ), presso il cui studio C.F._2 legale in Varese in via Cavour n. 14 è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna TOGNONI (c. f.
[...]
), presso il cui studio in Legnano corso Garibaldi n. 127 è elettivamente C.F._3
pagina 1 di 11 domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1 in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare anche inaudita altera parte o fissando sin da ora apposita udienza, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
nel merito, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 411/2025 emessa dal Tribunale di
Como in data 19.05.2025 e pubblicata in pari data per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto:
- accogliere le conclusioni già rassegnate da avanti il Tribunale di Parte_1
Como, che di seguito di riportano integralmente disattendendo le avverse: in via principale:
<<annullare, revocare, dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. < i>
931/22 – rg 2219/22 emesso dal Tribunale di Como il 17.06.2022 e depositato il 23.06.2022 per difetto di rappresentanza o comunque in quanto emesso in assenza dei presupposti previsti dalla legge e per difetto assoluto di prova scritta del credito e, per l'effetto, mandare assolta
l'opponente da qualunque pretesa avversaria;
nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento della agli accordi contrattuali dichiarando che CP_1 nulla è dovuto dall'opponente alla in relazione alle fatture n. 342/E 3 364/E poiché CP_1 emesse in difformità agli accordi tra le parti e per l'effetto annullare, revocare, dichiarare nullo
e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n.931/22 – rg 2219/22 emesso dal Tribunale
pagina 2 di 11 di Como il 17.06.2022 e depositato il 23.06.2022 e conseguentemente mandare assolta
l'opponente dalla pretesa di pagamento avversaria fondata su tali fatture>>.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
- appellata: CP_1 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia la Corte di Appello respingere la proposta impugnativa di alla sentenza 400/2025 del Tribunale di Como perché, infondata in Parte_1 fatto e in diritto quanto ai primi quattro motivi posti a fondamento della stessa, confermando la decisione nel merito del giudice di primo grado rimettendosi sul quinto punto di impugnativa.
Comunque, con vittoria di spese della presente fase di giudizio compresa quella del procedimento ex art. 351 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 411/2025, pubblicata in data 19.05.2025, il Tribunale Ordinario di Como, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 931/2022 del 23.06.2022;
- condanna a pagare a la minor somma di euro 30.092,76 Parte_1 CP_1 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle data di scadenza delle fatture fino al saldo;
- condanna a rifondere a le spese sostenute per il presente Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre cpa e iva alle rispettive aliquote di legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 931/2022 del 23.06.2022 con il quale il Tribunale di Como intimava a Parte_1
di pagare in favore di l'importo di euro 30.912,76 oltre interessi e spese del
[...] CP_1 procedimento monitorio a titolo di corrispettivo per le forniture di porte e serramenti eseguite da CP_1 in favore di .
[...] Parte_1
pagina 3 di 11 In primis eccepiva la nullità della procura alle liti non essendo individuata la persona che ebbe a conferirla.
Nel merito, adduceva l'inidoneità delle fatture di trasporto prodotte dall'opposta a dimostrare il credito azionato. Esponeva che nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Appiano
Gentile affidò alla la fornitura e la posa dei serramenti, accettando le due offerte formulate da CP_1 parte opposta a seguito dei sopraluoghi effettuati e dell'esame della documentazione di cantiere, e segnatamente la n. 16347 del 2.12.2020 e n. 16352 del 4.12.2020, che prevedevano, dietro il corrispettivo di euro 3.000,00, anche la gestione della pratica per i benefici fiscali ex legge n 296/2006
e ex art. 16 bis del d.p.r. n. 917/1986. Pertanto, a fronte di un corrispettivo di complessivi euro
26.125,06 iva inclusa, l'importo a carico dell'opponente risultava pari ad euro 13.062,51. Premesso di aver corrisposto l'importo di euro 4.000,00 adduceva altresì di aver accettato l'ulteriore offerta n.
17193 formulata in data 28.04.2021 da per la fornitura di porte per la quale era del pari CP_1 previsto il beneficio dello sconto in fattura ed il corrispettivo di euro 830,00 per la gestione della relativa pratica da parte della CP_1
Tanto premesso assumeva che le fatture poste a fondamento della pretesa creditoria non corrisponderebbero agli accordi contrattuali. In particolare, la fattura n. 342/E emessa in relazione alla fornitura e posa delle porte non indicava i prezzi unitari dei beni forniti né gli importi per la manodopera;
inoltre non prevedeva lo sconto del 25%. La fattura n. 364/E relativa alla fornitura e posa dei serramenti non indicava lo sconto del 25% sui materiali né l'ulteriore sconto forfettario di euro
503,00 indicato nella relativa offerta e non rispettava il computo della manodopera. Inoltre, non conteneva le indicazioni necessarie per accedere al beneficio fiscale dello sconto in fattura concordato.
Riteneva inoltre erroneamente applicata la aliquota dell'Iva. Più in particolare rilevava come la mancata indicazione delle diciture necessarie per accedere ai benefici fiscali aveva precluso il pagamento altrimenti correndo il rischio della perdita dei benefici fiscali, precisando che lo sconto in fattura era l'unnica modalità di pagamento sostenibile per l'opponente.
Infine, adduceva la presenza di visi e difetti.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente ogni avverso dedotto. CP_1
In particolare, adduceva che la procura era stata rilasciata dal legale rappresentante dell'opposta.
Tanto premesso adduceva che aveva fornito i serramenti senza vizi e difetti, mai contestati da CP_1 parte opponente e senza alcun ritardo essendo stata parte opponente a chiedere il differimento del montaggio per problematiche relative ai lavori di costruzione. In ordine alla spettanza dei benefici pagina 4 di 11 fiscali rilevava che contrariamente a quanto dichiarato da parte opponente all'atto della conclusione del contratto – momento in cui aveva rappresentato che i lavori erano relativi ad immobile già esistente – la fornitura e posa delle opere di contratto non afferiva ad opere di ristrutturazione di immobile preesistente ma attenevano ad un'opera di ampliamento dell'immobile, assimilabile ad opera di nuova costruzione, il che escludeva l'accesso al beneficio fiscale dello sconto in fattura, previsto per le sole opere di ristrutturazione di immobili preesistenti. Tali circostanze erano state debitamente e puntualmente comunicate a parte opponente già nell'agosto del 2021.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Espletati gli incombenti processuali la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo di prime cure, premesso che la nullità relativa eccepita da parte opponente in ordine alla procura rilasciata in sede monitoria per mancata individuazione del soggetto conferente, è stata sanata mediante indicazione nella comparsa di costituzione del nome del legale rappresentante che ebbe a rilasciarla, riteneva documentalmente provata la stipula tra
[...]
e la mediante accettazione delle tre offerte formulate dalla società opposta Parte_1 CP_1
– e segnatamente la n. 16347 del 2.12.2020, la n. 16352 del 4.12.2020 e la n. 17193 del 28.04.2021 – di tre contratti per la fornitura di serramenti e porte dietro il corrispettivo indicato in ciascuna delle predette offerte, da eseguirsi a cura della società opposta, rilevando come le offerte nn. 16347 e 17293 prevedevano anche un corrispettivo per la gestione della pratica dello sconto in fattura. Del pari riteneva provata l'avventa consegna delle opere oggetto di contratto analiticamente indicate nelle fatture nn. 342/E e 346/E, ritenendo affetta da assoluta genericità l'eccepita presenza di vizi e difetti delle opere eseguite.
In ordine alla contestazione relativa alla mancata applicazione dello sconto in fattura, eccepita da parte opponente, premesso che il beneficio dello sconto in fattura, secondo la normativa applicabile all'epoca dei fatti, spettava solo per le opere di efficientamento relative ad immobili preesistenti interessati da opere di ristrutturazione, non già per opere di nuova costruzione, alle quali sono assimilabili le opere di ampliamento dell'immobile, rilevava che la fornitura e posa degli infissi e porte di cui ai contratti in oggetto afferiva ad un intervento di ampliamento dell'immobile per cui era escluso il beneficio fiscale invocato da parte opponente. Inoltre, attesa la fonte legale del diritto allo sconto in fattura, nessun obbligo contrattuale al riguardo era configurabile in capo alla società esecutrice pagina 5 di 11 incombendo in capo alla committente di verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio.
Su tali basi riteneva infondata l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente.
In ordine alle contestazioni delle fatture 342/E e 346/E a base del credito rilevava come l'ammontare del credito delle stesse era da ritenersi rispondente alle previsioni contrattuali. Al contrario riteneva fondata la contestazione in ordine all'applicazione di uno sconto forfettario di euro 461,00 in misura inferiore all'importo contrattualmente pattuito di euro 503,00 ed in ordine all'applicazione del corrispettivo della manodopera di euro 3.000,00 in luogo di quello contrattualmente pattuito di euro
2.222,00. Su tali basi rideterminava il credito della società opposta per la fornitura e posa dei serramenti in oggetto detraendo l'importo di euro 42,00 a titolo di sconto non riconosciuto e l'importo di euro 778,00 a titolo di corrispettivo non dovuto per la manodopera. Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, rideterminava il credito vantato dalla nei confronti di CP_1 [...]
in complessivi euro 30.092,76 e conseguentemente condannava Parte_1 Parte_1
al pagamento di detto importo oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza
[...] delle fatture al saldo in favore di oltre alla rifusione delle spese di lite. CP_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il diritto al beneficio dello sconto in fattura alle opere oggetto di giudizio adducendo che invece la sostituzione degli infissi era da considerare intervento di edilizia libera e in quanto tale rientrante nella previsione del bonus fiscale, assumendo che lo sconto in fattura costituisce solo una modalità alternativa per usufruire dell'agevolazione fiscale che si affianca alla detrazione sulle imposte rateizzabile per dieci anni.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non provato da parte dell'appellante di avere diritto al beneficio fiscale dello Parte_1 sconto in fattura, quanto, invece, la società opposta, secondo le previsioni contrattuali, si era obbligata a gestire gli aspetti relativi ai benefici fiscali, essendo per tale attività gestoria contrattualmente previsto anche uno specifico corrispettivo. Né la società opposta, a fronte della rilevata non spettanza dei benefici, aveva proposto soluzioni alternative. Era pertanto configurabile l'inadempimento della società opposta per violazione del dovere di diligenza qualificata nella gestione della pratica fiscale. Su tali basi, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, riteneva fondata pagina 6 di 11 l'eccezione di inadempimento con conseguente estinzione del credito azionato in via monitoria dalla società opposta.
Con il terzo motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per le agevolazioni fiscali in virtù degli obblighi contrattuali gravava in capo alla società opposta.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva provveduto ad accertare la fondatezza della insussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio dello sconto in fattura dedotta dalla CP_1
Con il quinto motivo di appello censurava l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva applicato gli interessi nella misura di cui all'art. 5 de d.lgs. n. 231/2002 quando invece l'appellante non aveva concluso i contratti in oggetto in veste professionale.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame e chiedendone CP_1 conseguentemente il rigetto.
Rigettata con ordinanza di questa Corte dell'11.09.2025 l'istanza di sospensiva proposta da parte appellante, all'udienza del 4.12.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato per la ragioni che seguono.
***
Nella disamina dei primi quattro motivi di appello, che in ragione delle stretta connessione delle questioni sottese possono essere congiuntamente esaminati, occorre rilevare che, come evidenziato dall'organo giudicante di primo grado, il c.d. sconto in fattura, all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio, era regolamentato dal dettato dell'art. del d.l. n. 34/2020 convertito con modifiche nella legge n. 77/2020, che nello specifico prevedeva che << … 1) i soggetti che sostengono negli anni 2020, 2021 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediatori finanziari
pagina 7 di 11 …>> con la ulteriore previsione che <<… 2) in deroga all'art. 14 commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 e all'art.
16 commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4.06.2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3.08.2013 n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis comma 1 lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917; b) efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto legge 4.06.2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3.08.2013 n.
90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 commi da
1.bis a 1-septies del decreto legge 4.06.2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3.08.2013
n. 90 e di cui al comma 4 dell'art. 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'art. 1 comma 219 della legge
27.12.2019 n. 169 …>>.
Secondo la normativa fiscale vigente, come già previsto dall'art. 1 comma 346 della legge n. 296 del
27.12.2006 e successive modifiche, il beneficio fiscale in oggetto è riconosciuto per le opere di installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire un determinato livello di risparmio energetico, relative ad edifici esistenti o a parti di edifici esistenti. Ne restano esclusi gli interventi in ampliamento di fabbricati o immobili esistenti o le opere di nuova realizzazione.
Tanto premesso, la fornitura in oggetto non rientrava in un intervento su edificio preesistente ma si inseriva su un'opera di ampliamento dell'immobile ove i serramenti e le porte dovevano essere installate, e pertanto non sussistevano alla radice i requisiti per poter accedere al beneficio dello sconto in fattura invocato da parte appellante, atteso che gli interventi di ampliamento di immobile preesistente sono assimilati alle opere di nuova costruzione, espressamente escluse dai benefici fiscali in oggetto. Restano infatti escluse dall'incentivo le spese relative agli interventi edilizi volti a realizzare un nuovo edificio o un ampliamento di edificio esistente, in quanto tale intervento si configura sia urbanisticamente sia fisicamente come nuova costruzione e pertanto contrasta con il principio su cui si fonda l'istituzione dell'incentivo in oggetto, volto all'adeguamento ed al conseguente miglioramento del patrimonio edilizio esistente.
Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie difettavano i presupposti richiesti per accedere al beneficio fiscale in oggetto.
Tanto premesso, come innanzi rilevato, attesa la fonte legale del beneficio fiscale in oggetto e segnatamente il diritto alla sconto in fattura – discendendo direttamente dalla surriferita previsione pagina 8 di 11 normativa, che attribuiva ai soggetti che avessero sostenuto negli anni 2020 e 2021 spese per interventi elencati dal surriferito articolato legislativo, il diritto ad optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale accordata, per un contributo anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto – nessun obbligo contrattuale sussisteva in capo alla società opposta riguardo all'applicazione dello sconto in fattura, gravando in capo all'appellante, quale parte committente e beneficiario del beneficio fiscale invocato, l'onere di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio e dunque dimostrare di essere titolare del diritto accordato dall'art. 121 d.l.
34/2020 al contributo anticipato dal fornitore sotto forma di sconto in fattura. Pertanto, nessun obbligo di preliminare verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione ai benefici fiscali in oggetto incombeva in capo alla società opposta.
Peraltro, come emerge dagli atti di causa, parte opposta diede tempestiva formale comunicazione alla parte committente della assenza dei requisiti per poter accedere al beneficio fiscale dello sconto in fattura in ragione della tipologia dei lavori.
Ne consegue che nessun inadempimento è sotto tale profilo imputabile a parte opposta.
Inoltre, nessuna rilevanza riveste al riguardo la previsione di uno specifico corrispettivo per la gestione della pratica per l'accesso al beneficio fiscale in oggetto, essendo la stessa volta, sussistendone i presupposti di legge, al mero espletamento delle relative formalità amministrative, persistendo a carico della parte committente l'onere di verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissione al beneficio. Peraltro, la società opposta non ha richiesto il pagamento del corrispettivo pattuito per la gestione della pratica di ammissione al beneficio. Né risulta dimostrato, in assenza di alcuna specifica clausola contrattuale al riguardo, che la parte committente non avrebbe stipulato il contratto se avesse avuto contezza che gli interventi oggetto difettavano dei presupposti di ammissione al beneficio.
Pertanto, come correttamente già rilevato dall'organo giudicante di primo grado, del tutto infondata appare l'eccezione di inadempimento al riguardo sollevata ex art. 1460 c.c.
Come correttamente già rilevato dall'organo giudicante di primo grado, in ordine alle contestazioni relative alle fatture nn. 342/E e 346/E, va rilevato che la fattura n. 342/E ha ad oggetto le forniture relative al contratto stipulato in relazione all'offerta n. 17193 del 28.04.2021 ed il prezzo nella stessa indicato risulta allineato a quello della relativa offerta e pertanto l'importo complessivo richiesto in pagamento risulta pari alla minor somma corrispondente al 50% del corrispettivo pattuito. Quanto alla fattura n. 346/E, relativa alla fornitura e posa dei serramenti, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, l'importo riportato con riferimento a ciascuno dei singoli articoli appare corrispondente a pagina 9 di 11 quello pattuito nelle relative offerte nn. 16347 del 2.12.2020 e n. 16352 del 4.12.2020, già al netto dello sconto del 25% pattuito. Né l'appellante ha nello specifico contestato di aver ordinato e ricevuto avuto tutte le merci specificamente indicate in fattura.
Inoltre, correttamente l'organo giudicante di primo grado ha rilevato che lo sconto è stato conteggiato in euro 461,00, e dunque in misura inferiore rispetto all'importo di euro 503,00. Del pari l'organo giudicante di primo grado ha rilevato che il corrispettivo per la manodopera è stato conteggiato in euro
3.000,00 per importo superiore a quello della manodopera effettiva, pari ad euro 2.222,00. Pertanto, ha conseguentemente rideterminato in complessivi euro 30.092,76 l'importo che Parte_1
deve corrispondere a
[...] CP_1
Segue il rigetto dei predetti motivi di appello.
***
Del pari infondato appare il quinto motivo di appello.
Al riguardo va premesso che è dato acquisito in atti che svolga attività di Parte_1 impresa.
Contrariamente a quanto assunto con l'atto di gravame, nel caso di specie, come rilevabile dalla corrispondenza versata in atti, redatta su carta intestata nella quale è chiaramente indicata la titolarità del di impresa edile, deve ritenersi che il contratto rientri nella attività di impresa Pt_1 ordinariamente svolta dall'appellante, il quale non ha offerto alcun idoneo elemento da cui poter oggettivamente ritenere che l'immobile al quale la fornitura e posa degli infissi e serramenti era destinata esulasse dalla attività di impresa dallo stesso svolta.
Ne consegue che correttamente l'organo giudicante ha applicato, conformemente a quanto richiesto dalla società creditrice, gli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Consegue il rigetto del relativo motivo di appello.
***
Alla reiezione dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata.
***
La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannato alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in CP_1 considerazione del valore della causa, considerata l'attività difensiva svolta e spiegata anche nel pagina 10 di 11 subprocedimento ex art. 351 c.p.c., valutata la nota spese prodotta in atti, considerato l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, in euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma Parte_1
1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 411/2025 pubblicata in data Parte_1 CP_1
19.05.2025, del Tribunale di Como ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 7.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed Iva, se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- Parte_1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio Il Presidente
Dr.ssa Irene Lupo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Irene Lupo Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1939/2025 promossa in grado d'appello
DA
- (c. f. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Laura MARTINOTTA (c. f. ), presso il cui studio C.F._2 legale in Varese in via Cavour n. 14 è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna TOGNONI (c. f.
[...]
), presso il cui studio in Legnano corso Garibaldi n. 127 è elettivamente C.F._3
pagina 1 di 11 domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1 in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare anche inaudita altera parte o fissando sin da ora apposita udienza, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
nel merito, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 411/2025 emessa dal Tribunale di
Como in data 19.05.2025 e pubblicata in pari data per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto:
- accogliere le conclusioni già rassegnate da avanti il Tribunale di Parte_1
Como, che di seguito di riportano integralmente disattendendo le avverse: in via principale:
<<annullare, revocare, dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. < i>
931/22 – rg 2219/22 emesso dal Tribunale di Como il 17.06.2022 e depositato il 23.06.2022 per difetto di rappresentanza o comunque in quanto emesso in assenza dei presupposti previsti dalla legge e per difetto assoluto di prova scritta del credito e, per l'effetto, mandare assolta
l'opponente da qualunque pretesa avversaria;
nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento della agli accordi contrattuali dichiarando che CP_1 nulla è dovuto dall'opponente alla in relazione alle fatture n. 342/E 3 364/E poiché CP_1 emesse in difformità agli accordi tra le parti e per l'effetto annullare, revocare, dichiarare nullo
e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n.931/22 – rg 2219/22 emesso dal Tribunale
pagina 2 di 11 di Como il 17.06.2022 e depositato il 23.06.2022 e conseguentemente mandare assolta
l'opponente dalla pretesa di pagamento avversaria fondata su tali fatture>>.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
- appellata: CP_1 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia la Corte di Appello respingere la proposta impugnativa di alla sentenza 400/2025 del Tribunale di Como perché, infondata in Parte_1 fatto e in diritto quanto ai primi quattro motivi posti a fondamento della stessa, confermando la decisione nel merito del giudice di primo grado rimettendosi sul quinto punto di impugnativa.
Comunque, con vittoria di spese della presente fase di giudizio compresa quella del procedimento ex art. 351 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 411/2025, pubblicata in data 19.05.2025, il Tribunale Ordinario di Como, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 931/2022 del 23.06.2022;
- condanna a pagare a la minor somma di euro 30.092,76 Parte_1 CP_1 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle data di scadenza delle fatture fino al saldo;
- condanna a rifondere a le spese sostenute per il presente Parte_1 CP_1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre cpa e iva alle rispettive aliquote di legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
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- Con rituale atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 931/2022 del 23.06.2022 con il quale il Tribunale di Como intimava a Parte_1
di pagare in favore di l'importo di euro 30.912,76 oltre interessi e spese del
[...] CP_1 procedimento monitorio a titolo di corrispettivo per le forniture di porte e serramenti eseguite da CP_1 in favore di .
[...] Parte_1
pagina 3 di 11 In primis eccepiva la nullità della procura alle liti non essendo individuata la persona che ebbe a conferirla.
Nel merito, adduceva l'inidoneità delle fatture di trasporto prodotte dall'opposta a dimostrare il credito azionato. Esponeva che nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Appiano
Gentile affidò alla la fornitura e la posa dei serramenti, accettando le due offerte formulate da CP_1 parte opposta a seguito dei sopraluoghi effettuati e dell'esame della documentazione di cantiere, e segnatamente la n. 16347 del 2.12.2020 e n. 16352 del 4.12.2020, che prevedevano, dietro il corrispettivo di euro 3.000,00, anche la gestione della pratica per i benefici fiscali ex legge n 296/2006
e ex art. 16 bis del d.p.r. n. 917/1986. Pertanto, a fronte di un corrispettivo di complessivi euro
26.125,06 iva inclusa, l'importo a carico dell'opponente risultava pari ad euro 13.062,51. Premesso di aver corrisposto l'importo di euro 4.000,00 adduceva altresì di aver accettato l'ulteriore offerta n.
17193 formulata in data 28.04.2021 da per la fornitura di porte per la quale era del pari CP_1 previsto il beneficio dello sconto in fattura ed il corrispettivo di euro 830,00 per la gestione della relativa pratica da parte della CP_1
Tanto premesso assumeva che le fatture poste a fondamento della pretesa creditoria non corrisponderebbero agli accordi contrattuali. In particolare, la fattura n. 342/E emessa in relazione alla fornitura e posa delle porte non indicava i prezzi unitari dei beni forniti né gli importi per la manodopera;
inoltre non prevedeva lo sconto del 25%. La fattura n. 364/E relativa alla fornitura e posa dei serramenti non indicava lo sconto del 25% sui materiali né l'ulteriore sconto forfettario di euro
503,00 indicato nella relativa offerta e non rispettava il computo della manodopera. Inoltre, non conteneva le indicazioni necessarie per accedere al beneficio fiscale dello sconto in fattura concordato.
Riteneva inoltre erroneamente applicata la aliquota dell'Iva. Più in particolare rilevava come la mancata indicazione delle diciture necessarie per accedere ai benefici fiscali aveva precluso il pagamento altrimenti correndo il rischio della perdita dei benefici fiscali, precisando che lo sconto in fattura era l'unnica modalità di pagamento sostenibile per l'opponente.
Infine, adduceva la presenza di visi e difetti.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente ogni avverso dedotto. CP_1
In particolare, adduceva che la procura era stata rilasciata dal legale rappresentante dell'opposta.
Tanto premesso adduceva che aveva fornito i serramenti senza vizi e difetti, mai contestati da CP_1 parte opponente e senza alcun ritardo essendo stata parte opponente a chiedere il differimento del montaggio per problematiche relative ai lavori di costruzione. In ordine alla spettanza dei benefici pagina 4 di 11 fiscali rilevava che contrariamente a quanto dichiarato da parte opponente all'atto della conclusione del contratto – momento in cui aveva rappresentato che i lavori erano relativi ad immobile già esistente – la fornitura e posa delle opere di contratto non afferiva ad opere di ristrutturazione di immobile preesistente ma attenevano ad un'opera di ampliamento dell'immobile, assimilabile ad opera di nuova costruzione, il che escludeva l'accesso al beneficio fiscale dello sconto in fattura, previsto per le sole opere di ristrutturazione di immobili preesistenti. Tali circostanze erano state debitamente e puntualmente comunicate a parte opponente già nell'agosto del 2021.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Espletati gli incombenti processuali la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo di prime cure, premesso che la nullità relativa eccepita da parte opponente in ordine alla procura rilasciata in sede monitoria per mancata individuazione del soggetto conferente, è stata sanata mediante indicazione nella comparsa di costituzione del nome del legale rappresentante che ebbe a rilasciarla, riteneva documentalmente provata la stipula tra
[...]
e la mediante accettazione delle tre offerte formulate dalla società opposta Parte_1 CP_1
– e segnatamente la n. 16347 del 2.12.2020, la n. 16352 del 4.12.2020 e la n. 17193 del 28.04.2021 – di tre contratti per la fornitura di serramenti e porte dietro il corrispettivo indicato in ciascuna delle predette offerte, da eseguirsi a cura della società opposta, rilevando come le offerte nn. 16347 e 17293 prevedevano anche un corrispettivo per la gestione della pratica dello sconto in fattura. Del pari riteneva provata l'avventa consegna delle opere oggetto di contratto analiticamente indicate nelle fatture nn. 342/E e 346/E, ritenendo affetta da assoluta genericità l'eccepita presenza di vizi e difetti delle opere eseguite.
In ordine alla contestazione relativa alla mancata applicazione dello sconto in fattura, eccepita da parte opponente, premesso che il beneficio dello sconto in fattura, secondo la normativa applicabile all'epoca dei fatti, spettava solo per le opere di efficientamento relative ad immobili preesistenti interessati da opere di ristrutturazione, non già per opere di nuova costruzione, alle quali sono assimilabili le opere di ampliamento dell'immobile, rilevava che la fornitura e posa degli infissi e porte di cui ai contratti in oggetto afferiva ad un intervento di ampliamento dell'immobile per cui era escluso il beneficio fiscale invocato da parte opponente. Inoltre, attesa la fonte legale del diritto allo sconto in fattura, nessun obbligo contrattuale al riguardo era configurabile in capo alla società esecutrice pagina 5 di 11 incombendo in capo alla committente di verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio.
Su tali basi riteneva infondata l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente.
In ordine alle contestazioni delle fatture 342/E e 346/E a base del credito rilevava come l'ammontare del credito delle stesse era da ritenersi rispondente alle previsioni contrattuali. Al contrario riteneva fondata la contestazione in ordine all'applicazione di uno sconto forfettario di euro 461,00 in misura inferiore all'importo contrattualmente pattuito di euro 503,00 ed in ordine all'applicazione del corrispettivo della manodopera di euro 3.000,00 in luogo di quello contrattualmente pattuito di euro
2.222,00. Su tali basi rideterminava il credito della società opposta per la fornitura e posa dei serramenti in oggetto detraendo l'importo di euro 42,00 a titolo di sconto non riconosciuto e l'importo di euro 778,00 a titolo di corrispettivo non dovuto per la manodopera. Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, rideterminava il credito vantato dalla nei confronti di CP_1 [...]
in complessivi euro 30.092,76 e conseguentemente condannava Parte_1 Parte_1
al pagamento di detto importo oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza
[...] delle fatture al saldo in favore di oltre alla rifusione delle spese di lite. CP_1
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- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il diritto al beneficio dello sconto in fattura alle opere oggetto di giudizio adducendo che invece la sostituzione degli infissi era da considerare intervento di edilizia libera e in quanto tale rientrante nella previsione del bonus fiscale, assumendo che lo sconto in fattura costituisce solo una modalità alternativa per usufruire dell'agevolazione fiscale che si affianca alla detrazione sulle imposte rateizzabile per dieci anni.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non provato da parte dell'appellante di avere diritto al beneficio fiscale dello Parte_1 sconto in fattura, quanto, invece, la società opposta, secondo le previsioni contrattuali, si era obbligata a gestire gli aspetti relativi ai benefici fiscali, essendo per tale attività gestoria contrattualmente previsto anche uno specifico corrispettivo. Né la società opposta, a fronte della rilevata non spettanza dei benefici, aveva proposto soluzioni alternative. Era pertanto configurabile l'inadempimento della società opposta per violazione del dovere di diligenza qualificata nella gestione della pratica fiscale. Su tali basi, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, riteneva fondata pagina 6 di 11 l'eccezione di inadempimento con conseguente estinzione del credito azionato in via monitoria dalla società opposta.
Con il terzo motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per le agevolazioni fiscali in virtù degli obblighi contrattuali gravava in capo alla società opposta.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva provveduto ad accertare la fondatezza della insussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio dello sconto in fattura dedotta dalla CP_1
Con il quinto motivo di appello censurava l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva applicato gli interessi nella misura di cui all'art. 5 de d.lgs. n. 231/2002 quando invece l'appellante non aveva concluso i contratti in oggetto in veste professionale.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame e chiedendone CP_1 conseguentemente il rigetto.
Rigettata con ordinanza di questa Corte dell'11.09.2025 l'istanza di sospensiva proposta da parte appellante, all'udienza del 4.12.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato per la ragioni che seguono.
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Nella disamina dei primi quattro motivi di appello, che in ragione delle stretta connessione delle questioni sottese possono essere congiuntamente esaminati, occorre rilevare che, come evidenziato dall'organo giudicante di primo grado, il c.d. sconto in fattura, all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio, era regolamentato dal dettato dell'art. del d.l. n. 34/2020 convertito con modifiche nella legge n. 77/2020, che nello specifico prevedeva che << … 1) i soggetti che sostengono negli anni 2020, 2021 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediatori finanziari
pagina 7 di 11 …>> con la ulteriore previsione che <<… 2) in deroga all'art. 14 commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 e all'art.
16 commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4.06.2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3.08.2013 n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis comma 1 lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917; b) efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto legge 4.06.2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3.08.2013 n.
90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 commi da
1.bis a 1-septies del decreto legge 4.06.2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3.08.2013
n. 90 e di cui al comma 4 dell'art. 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'art. 1 comma 219 della legge
27.12.2019 n. 169 …>>.
Secondo la normativa fiscale vigente, come già previsto dall'art. 1 comma 346 della legge n. 296 del
27.12.2006 e successive modifiche, il beneficio fiscale in oggetto è riconosciuto per le opere di installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire un determinato livello di risparmio energetico, relative ad edifici esistenti o a parti di edifici esistenti. Ne restano esclusi gli interventi in ampliamento di fabbricati o immobili esistenti o le opere di nuova realizzazione.
Tanto premesso, la fornitura in oggetto non rientrava in un intervento su edificio preesistente ma si inseriva su un'opera di ampliamento dell'immobile ove i serramenti e le porte dovevano essere installate, e pertanto non sussistevano alla radice i requisiti per poter accedere al beneficio dello sconto in fattura invocato da parte appellante, atteso che gli interventi di ampliamento di immobile preesistente sono assimilati alle opere di nuova costruzione, espressamente escluse dai benefici fiscali in oggetto. Restano infatti escluse dall'incentivo le spese relative agli interventi edilizi volti a realizzare un nuovo edificio o un ampliamento di edificio esistente, in quanto tale intervento si configura sia urbanisticamente sia fisicamente come nuova costruzione e pertanto contrasta con il principio su cui si fonda l'istituzione dell'incentivo in oggetto, volto all'adeguamento ed al conseguente miglioramento del patrimonio edilizio esistente.
Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie difettavano i presupposti richiesti per accedere al beneficio fiscale in oggetto.
Tanto premesso, come innanzi rilevato, attesa la fonte legale del beneficio fiscale in oggetto e segnatamente il diritto alla sconto in fattura – discendendo direttamente dalla surriferita previsione pagina 8 di 11 normativa, che attribuiva ai soggetti che avessero sostenuto negli anni 2020 e 2021 spese per interventi elencati dal surriferito articolato legislativo, il diritto ad optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale accordata, per un contributo anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto – nessun obbligo contrattuale sussisteva in capo alla società opposta riguardo all'applicazione dello sconto in fattura, gravando in capo all'appellante, quale parte committente e beneficiario del beneficio fiscale invocato, l'onere di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio e dunque dimostrare di essere titolare del diritto accordato dall'art. 121 d.l.
34/2020 al contributo anticipato dal fornitore sotto forma di sconto in fattura. Pertanto, nessun obbligo di preliminare verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione ai benefici fiscali in oggetto incombeva in capo alla società opposta.
Peraltro, come emerge dagli atti di causa, parte opposta diede tempestiva formale comunicazione alla parte committente della assenza dei requisiti per poter accedere al beneficio fiscale dello sconto in fattura in ragione della tipologia dei lavori.
Ne consegue che nessun inadempimento è sotto tale profilo imputabile a parte opposta.
Inoltre, nessuna rilevanza riveste al riguardo la previsione di uno specifico corrispettivo per la gestione della pratica per l'accesso al beneficio fiscale in oggetto, essendo la stessa volta, sussistendone i presupposti di legge, al mero espletamento delle relative formalità amministrative, persistendo a carico della parte committente l'onere di verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissione al beneficio. Peraltro, la società opposta non ha richiesto il pagamento del corrispettivo pattuito per la gestione della pratica di ammissione al beneficio. Né risulta dimostrato, in assenza di alcuna specifica clausola contrattuale al riguardo, che la parte committente non avrebbe stipulato il contratto se avesse avuto contezza che gli interventi oggetto difettavano dei presupposti di ammissione al beneficio.
Pertanto, come correttamente già rilevato dall'organo giudicante di primo grado, del tutto infondata appare l'eccezione di inadempimento al riguardo sollevata ex art. 1460 c.c.
Come correttamente già rilevato dall'organo giudicante di primo grado, in ordine alle contestazioni relative alle fatture nn. 342/E e 346/E, va rilevato che la fattura n. 342/E ha ad oggetto le forniture relative al contratto stipulato in relazione all'offerta n. 17193 del 28.04.2021 ed il prezzo nella stessa indicato risulta allineato a quello della relativa offerta e pertanto l'importo complessivo richiesto in pagamento risulta pari alla minor somma corrispondente al 50% del corrispettivo pattuito. Quanto alla fattura n. 346/E, relativa alla fornitura e posa dei serramenti, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, l'importo riportato con riferimento a ciascuno dei singoli articoli appare corrispondente a pagina 9 di 11 quello pattuito nelle relative offerte nn. 16347 del 2.12.2020 e n. 16352 del 4.12.2020, già al netto dello sconto del 25% pattuito. Né l'appellante ha nello specifico contestato di aver ordinato e ricevuto avuto tutte le merci specificamente indicate in fattura.
Inoltre, correttamente l'organo giudicante di primo grado ha rilevato che lo sconto è stato conteggiato in euro 461,00, e dunque in misura inferiore rispetto all'importo di euro 503,00. Del pari l'organo giudicante di primo grado ha rilevato che il corrispettivo per la manodopera è stato conteggiato in euro
3.000,00 per importo superiore a quello della manodopera effettiva, pari ad euro 2.222,00. Pertanto, ha conseguentemente rideterminato in complessivi euro 30.092,76 l'importo che Parte_1
deve corrispondere a
[...] CP_1
Segue il rigetto dei predetti motivi di appello.
***
Del pari infondato appare il quinto motivo di appello.
Al riguardo va premesso che è dato acquisito in atti che svolga attività di Parte_1 impresa.
Contrariamente a quanto assunto con l'atto di gravame, nel caso di specie, come rilevabile dalla corrispondenza versata in atti, redatta su carta intestata nella quale è chiaramente indicata la titolarità del di impresa edile, deve ritenersi che il contratto rientri nella attività di impresa Pt_1 ordinariamente svolta dall'appellante, il quale non ha offerto alcun idoneo elemento da cui poter oggettivamente ritenere che l'immobile al quale la fornitura e posa degli infissi e serramenti era destinata esulasse dalla attività di impresa dallo stesso svolta.
Ne consegue che correttamente l'organo giudicante ha applicato, conformemente a quanto richiesto dalla società creditrice, gli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Consegue il rigetto del relativo motivo di appello.
***
Alla reiezione dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata.
***
La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannato alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in CP_1 considerazione del valore della causa, considerata l'attività difensiva svolta e spiegata anche nel pagina 10 di 11 subprocedimento ex art. 351 c.p.c., valutata la nota spese prodotta in atti, considerato l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, in euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma Parte_1
1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 411/2025 pubblicata in data Parte_1 CP_1
19.05.2025, del Tribunale di Como ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 7.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed Iva, se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- Parte_1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio Il Presidente
Dr.ssa Irene Lupo
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