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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2175/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 rcella Berti, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di Controparte_1 lessandro Martinelli, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
e
Controparte_2
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“dichiara di aderire alla proposta conciliativa e precisa le conclusioni come da provvedimento ex art. 473 bis.22 c.p.c.”
Per il convenuto:
“dichiara di aderire alla proposta conciliativa e precisa le conclusioni come da provvedimento ex art. 473 bis. 22 c.p.c.”
pagina 1 di 5 Per il Pubblico Ministero:
“Si disponga secondo la proposta conciliativa a cui le parti hanno aderito”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio concordatario in Cervasca il Parte_1 Controparte_1
28.6.2014 e dall'unione è nata la figlia , il 29.6.2015. Per_1
Con ricorso del 10.10.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei Parte_1 coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, interrottasi di fatto da ormai due anni. La ricorrente ha altresì domandato l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé, un regime di visita con il padre a settimane alterne con mantenimento diretto e il versamento di un assegno in favore della figlia di 800,00 euro nei mesi in cui il padre è impegnato in missione all'estero e di 400,00 euro nei mesi in cui non può tenere la figlia per più di dieci giorni, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Il convenuto si è costituito, nulla opponendo alla pronuncia di separazione, ma chiedendo che la stessa sia addebitata alla moglie, per asserite violazioni dell'obbligo di fedeltà. Quanto alla figlia minore, ha domandato l'affidamento condiviso con collocazione presso la madre e frequentazione con il padre da stabilirsi secondo accordi sulla base degli impegni lavorativi e si è reso disponibile a versare un contributo di 150,00 o di 300,00 euro mensili, a seconda che riesca a tenere la figlia più o meno di dieci giorni al mese.
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza del 21.1.2025. In via provvisoria e urgente, il Giudice Istruttore ha disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, un regime di visita sulla base di accordi e un contributo al mantenimento a carico del padre differenziato a seconda del numero dei giorni di permanenza della figlia presso lo stesso. Le parti sono state invitate ad addivenire a una soluzione concordata della controversia a tali condizioni, con rinuncia alla domanda di addebito, e, non essendo stati ammessi mezzi istruttori, è stata fissata per la discussione orale della causa l'udienza del 12.3.2025. In tale sede, sia la ricorrente che il convenuto hanno dichiarato di accettare la proposta del Giudice e hanno concluso in conformità ai provvedimenti provvisori. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo a sua volta disporsi secondo la proposta conciliativa.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni delle parti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 24.1.2025 con cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o pagina 2 di 5 irrilevanti i mezzi istruttori dedotti. L'accettazione della proposta conciliativa rende del resto superfluo ogni ulteriore accertamento, ivi compreso l'ascolto della minore.
3. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, essendo pacifico che si siano verificati fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivono separatamente da oltre due anni. Nulla va disposto in relazione all'addebito, in quanto il convenuto ha rinunciato alla relativa domanda in adesione alla proposta conciliativa.
4. In ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia minore, le parti hanno concordemente chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori, che possono essere recepiti anche in via definitiva in quanto corrispondenti all'interesse della minore.
Va pertanto disposto l'affidamento condiviso, trattandosi di soluzione rispettosa del principio di bigenitorialità e dell'esigenza della minore di continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso Per_1 la madre, anche in considerazione della peculiarità del lavoro del padre, militare, che comporta assenze prolungate. Non sussistono invece i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in quanto la stessa si è trasferita con la figlia in altra abitazione.
Quanto alla frequentazione con il padre non è possibile stabilire un calendario di visita rigido, che sarebbe di fatto inattuabile in ragione degli impegni lavorativi paterni. I genitori potranno dunque organizzarsi autonomamente per gli incontri, come già fatto senza particolari criticità durante il periodo di separazione di fatto, fermo restando che il dovrà avvisare la CP_1 dei propri turni con il maggior anticipo possibile, in modo da consentire alla stessa di Pt_1 organizzare i propri impegni personali e professionali.
Sotto il profilo economico, il Giudice Istruttore ha osservato che la ricorrente percepisce una retribuzione di circa 1.500,00/1.600,00 euro mensili, riceve dal padre 500,00 euro mensili a titolo di erogazione liberale, vive in un'abitazione in comodato gratuito, è gravata da un finanziamento di 400,00 euro mensili e dagli oneri di mantenimento di un altro figlio, per il quale riceve 200,00 euro mensili dal padre dello stesso, mentre il convenuto percepisce una retribuzione di circa 2.500,00 euro gravata da una cessione del quinto, a cui vanno aggiunte le indennità per incarichi specifici, e versa 320,00 euro mensili per il canone di locazione. Va inoltre considerato che il , pur non essendovi tenuto, tiene con sé, con le medesime modalità CP_1 previste per la figlia , l'altro figlio della ricorrente, provvedendo al suo mantenimento in via Per_1 diretta e sgravando così in parte la madre. Tenuto conto di quanto sopra, è stato stabilito, e può
pagina 3 di 5 essere qui confermato, un contributo di importo differenziato a seconda dei tempi con cui il padre riesce a tenere con sé la figlia in base ai propri impegni di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo, e, in particolare: 500,00 euro per i mesi in cui il padre si trova in missione, 350,00 euro per i mesi in cui il padre tiene la minore per meno di dieci giorni, pur non trovandosi in missione, e 100,00 euro per i mesi in cui il padre tiene la figlia per più di dieci giorni.
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate in considerazione dell'adesione di entrambe le parti alla proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio celebrato a Cervasca il 28.6.2014 e Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 2 parte II serie A anno 2014,
AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Per_1 collocazione prevalente presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale,
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia secondo accordi presi di volta in volta dai genitori secondo gli impegni lavorativi del , che dovrà avvisare con congruo anticipo la CP_1 madre,
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese e con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, le seguenti somme rivalutabili annualmente secondo l'indice
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate:
- 500,00 euro nei mesi in cui è impegnato in missione,
- 350,00 euro nei mesi in cui tiene la figlia per meno di 10 giorni, pur non essendo impegnato in missione,
- 100,00 euro nei mesi in cui tiene la figlia per più di dieci giorni,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2175/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 rcella Berti, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di Controparte_1 lessandro Martinelli, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
e
Controparte_2
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“dichiara di aderire alla proposta conciliativa e precisa le conclusioni come da provvedimento ex art. 473 bis.22 c.p.c.”
Per il convenuto:
“dichiara di aderire alla proposta conciliativa e precisa le conclusioni come da provvedimento ex art. 473 bis. 22 c.p.c.”
pagina 1 di 5 Per il Pubblico Ministero:
“Si disponga secondo la proposta conciliativa a cui le parti hanno aderito”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio concordatario in Cervasca il Parte_1 Controparte_1
28.6.2014 e dall'unione è nata la figlia , il 29.6.2015. Per_1
Con ricorso del 10.10.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei Parte_1 coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, interrottasi di fatto da ormai due anni. La ricorrente ha altresì domandato l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé, un regime di visita con il padre a settimane alterne con mantenimento diretto e il versamento di un assegno in favore della figlia di 800,00 euro nei mesi in cui il padre è impegnato in missione all'estero e di 400,00 euro nei mesi in cui non può tenere la figlia per più di dieci giorni, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Il convenuto si è costituito, nulla opponendo alla pronuncia di separazione, ma chiedendo che la stessa sia addebitata alla moglie, per asserite violazioni dell'obbligo di fedeltà. Quanto alla figlia minore, ha domandato l'affidamento condiviso con collocazione presso la madre e frequentazione con il padre da stabilirsi secondo accordi sulla base degli impegni lavorativi e si è reso disponibile a versare un contributo di 150,00 o di 300,00 euro mensili, a seconda che riesca a tenere la figlia più o meno di dieci giorni al mese.
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza del 21.1.2025. In via provvisoria e urgente, il Giudice Istruttore ha disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, un regime di visita sulla base di accordi e un contributo al mantenimento a carico del padre differenziato a seconda del numero dei giorni di permanenza della figlia presso lo stesso. Le parti sono state invitate ad addivenire a una soluzione concordata della controversia a tali condizioni, con rinuncia alla domanda di addebito, e, non essendo stati ammessi mezzi istruttori, è stata fissata per la discussione orale della causa l'udienza del 12.3.2025. In tale sede, sia la ricorrente che il convenuto hanno dichiarato di accettare la proposta del Giudice e hanno concluso in conformità ai provvedimenti provvisori. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo a sua volta disporsi secondo la proposta conciliativa.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni delle parti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 24.1.2025 con cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o pagina 2 di 5 irrilevanti i mezzi istruttori dedotti. L'accettazione della proposta conciliativa rende del resto superfluo ogni ulteriore accertamento, ivi compreso l'ascolto della minore.
3. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, essendo pacifico che si siano verificati fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivono separatamente da oltre due anni. Nulla va disposto in relazione all'addebito, in quanto il convenuto ha rinunciato alla relativa domanda in adesione alla proposta conciliativa.
4. In ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia minore, le parti hanno concordemente chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori, che possono essere recepiti anche in via definitiva in quanto corrispondenti all'interesse della minore.
Va pertanto disposto l'affidamento condiviso, trattandosi di soluzione rispettosa del principio di bigenitorialità e dell'esigenza della minore di continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso Per_1 la madre, anche in considerazione della peculiarità del lavoro del padre, militare, che comporta assenze prolungate. Non sussistono invece i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in quanto la stessa si è trasferita con la figlia in altra abitazione.
Quanto alla frequentazione con il padre non è possibile stabilire un calendario di visita rigido, che sarebbe di fatto inattuabile in ragione degli impegni lavorativi paterni. I genitori potranno dunque organizzarsi autonomamente per gli incontri, come già fatto senza particolari criticità durante il periodo di separazione di fatto, fermo restando che il dovrà avvisare la CP_1 dei propri turni con il maggior anticipo possibile, in modo da consentire alla stessa di Pt_1 organizzare i propri impegni personali e professionali.
Sotto il profilo economico, il Giudice Istruttore ha osservato che la ricorrente percepisce una retribuzione di circa 1.500,00/1.600,00 euro mensili, riceve dal padre 500,00 euro mensili a titolo di erogazione liberale, vive in un'abitazione in comodato gratuito, è gravata da un finanziamento di 400,00 euro mensili e dagli oneri di mantenimento di un altro figlio, per il quale riceve 200,00 euro mensili dal padre dello stesso, mentre il convenuto percepisce una retribuzione di circa 2.500,00 euro gravata da una cessione del quinto, a cui vanno aggiunte le indennità per incarichi specifici, e versa 320,00 euro mensili per il canone di locazione. Va inoltre considerato che il , pur non essendovi tenuto, tiene con sé, con le medesime modalità CP_1 previste per la figlia , l'altro figlio della ricorrente, provvedendo al suo mantenimento in via Per_1 diretta e sgravando così in parte la madre. Tenuto conto di quanto sopra, è stato stabilito, e può
pagina 3 di 5 essere qui confermato, un contributo di importo differenziato a seconda dei tempi con cui il padre riesce a tenere con sé la figlia in base ai propri impegni di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo, e, in particolare: 500,00 euro per i mesi in cui il padre si trova in missione, 350,00 euro per i mesi in cui il padre tiene la minore per meno di dieci giorni, pur non trovandosi in missione, e 100,00 euro per i mesi in cui il padre tiene la figlia per più di dieci giorni.
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate in considerazione dell'adesione di entrambe le parti alla proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio celebrato a Cervasca il 28.6.2014 e Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 2 parte II serie A anno 2014,
AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Per_1 collocazione prevalente presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale,
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia secondo accordi presi di volta in volta dai genitori secondo gli impegni lavorativi del , che dovrà avvisare con congruo anticipo la CP_1 madre,
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese e con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dalla data di instaurazione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, le seguenti somme rivalutabili annualmente secondo l'indice
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate:
- 500,00 euro nei mesi in cui è impegnato in missione,
- 350,00 euro nei mesi in cui tiene la figlia per meno di 10 giorni, pur non essendo impegnato in missione,
- 100,00 euro nei mesi in cui tiene la figlia per più di dieci giorni,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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