Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02549/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06183/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6183 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Molino Bigazzi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bracci, Patrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
VI - Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Manuela Teoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera di non ammissione alla concessione delle agevolazioni a valere sul “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”, adottata da VI in data 17.03.2025 (doc. 5);
- della comunicazione del 09.12.2024 avente ad oggetto i motivi ostativi all’accoglimento della domanda n. FTIPD00212 – CUP. C69C24000000005, presentata dalla società Molino Bigazzi S.r.l. in data 16.01.2024 (doc. 6);
- ove occorra, della graduatoria dei soggetti collocati utilmente ai fini della concessione delle agevolazioni, pubblicata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy in data 19.01.2024 e successivamente aggiornata in data 24.07.2024 (doc. 4);
- ove occorra, del provvedimento di diniego all’istanza di accesso agli atti adottato da VI in data 13.05.2025 (doc. 9);
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguente a quelli in questa sede impugnati, ancorché non conosciuto o non comunicato, laddove pregiudizievole per i diritti e/o interessi legittimi di cui l’odierna ricorrente è titolare.
NONCHÉ
per il riconoscimento del diritto della ricorrente di veder valutata la propria domanda di accesso alle agevolazioni e per la conseguente attribuzione della corretta posizione in graduatoria
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IN BIGAZZI S.R.L. il 8\9\2025 :
PER L’ANNULLAMENTO
- dei medesimi provvedimenti gravati nel ricorso principale, sulla base delle nuove ragioni, come nel prosieguo dettagliate, a sostegno delle domande già proposte, con particolare riferimento ai seguenti atti:
• la delibera di non ammissione alla concessione delle agevolazioni a valere sul “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”, adottata da VI in data 17.03.2025 (doc. 5);
• la comunicazione del 09.12.2024 avente ad oggetto i motivi ostativi all’accoglimento della domanda n. FTIPD00212 – CUP. C69C24000000005, presentata dalla società Molino Bigazzi S.r.l. in data 16.01.2024 (doc. 6);
• ove occorra, la graduatoria dei soggetti collocati utilmente ai fini della concessione delle agevolazioni, pubblicata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy in data 19.01.2024 e successivamente aggiornata in data 24.07.2024 (doc. 4);
• ove occorra, il provvedimento di diniego all’istanza di accesso agli atti adottato da VI in data 13.05.2025 (doc. 9);
- della relazione del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. del 28.02.2025 avente ad oggetto la “Verifica Tecnica del Programma d’Investimento ai sensi del Decreto Interministeriale del 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022) e del Decreto Direttoriale MIMIT del 30 agosto 2023” (doc. 15);
- ove occorra, della FAQ A.8 aggiornata da VI in data 04.12.2023 contenente “chiarimenti sul Fondo transizione industriale”, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere interpretata in malam partem escludendo dal calcolo del risparmio energetico la riduzione di viaggi necessari al processo produttivo (doc. 16);
- della proposta di non ammissione prot. n. FTIPD 00212 (doc. 20);
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguente a quelli in questa sede impugnati, ancorché non conosciuto o non comunicato, laddove pregiudizievole per i diritti e/o interessi legittimi di cui l’odierna ricorrente è titolare;
NONCHÉ
per il riconoscimento del diritto della ricorrente di veder valutata la propria domanda di accesso alle agevolazioni e per la conseguente attribuzione della corretta posizione in graduatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di VI - Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. GI SO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, la società Molino Bigazzi S.r.l., operante nel settore cerealicolo e proprietaria di un impianto molitorio sito nel Comune di Marsciano (PG), ha impugnato il provvedimento di VI – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. del 17 marzo 2025, recante la non ammissione della domanda di agevolazione n. FTIPD00212 presentata a valere sul "Fondo per il sostegno alla transizione industriale".
1.1. In punto di fatto, la ricorrente espone di aver presentato domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 478 della l. n. 234/2021 – in data 16 gennaio 2024 – istitutive del “ Fondo per il sostegno alla transizione industriale ” la quale prevede “ una dotazione di 150 milioni di euro, a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici ” nonché la concessione di “ agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate ”, proponendo un programma di investimento volto all'efficientamento energetico e alla circolarità del processo produttivo, comprendente, inter alia , l'installazione di una nuova macchina per il raffrescamento, l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico e la realizzazione di nuovi silos interni allo stabilimento.
All'esito della fase preliminare, la ricorrente veniva inserita alla posizione n. 144 della graduatoria pubblicata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 19 gennaio 2024, risultando così ammessa alla successiva fase istruttoria.
Nel corso dell'istruttoria, VI inviava alla ricorrente, in data 9 dicembre 2024, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, evidenziando criticità relative all'inquadramento del programma di investimento, all'assenza di interventi di efficientamento energetico ammissibili e alla sostenibilità finanziaria.
La Società presentava le proprie osservazioni procedimentali in data 19 dicembre 2024, corredate da uno "Studio Energetico" e da una "Relazione Tecnica - Economia Circolare", sostenendo la validità tecnica del progetto e producendo contratti di finanziamento bancario a comprova della solidità economica.
Con il provvedimento impugnato con ricorso introduttivo del 17 marzo 2025, VI confermava il diniego, ritenendo che le controdeduzioni fornite non fossero idonee a superare i rilievi formulati, segnatamente per la mancata dimostrazione degli obiettivi di efficienza energetica e circolarità all'interno dell'unità produttiva e per l'insufficienza delle informazioni contabili fornite.
Il ricorso introduttivo è basato sui seguenti motivi:
“ I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 10-BIS DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10, COMMI 8 E 9, DEL D.M. 21 OTTOBRE 2021. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTO-VINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ILLOGICITÀ MANIFESTA ” ;
“ II. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 123/1998. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 6 E 8 DEL D.M. 30 AGOSTO 2023. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI E /O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA ”.
1.2. A seguito del deposito della relazione del GSE, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, estendendo l'impugnativa alla predetta relazione tecnica e alla proposta di non ammissione.
Il ricorso per motivi aggiunti viene così strutturato:
“ III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 10-BIS DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10, COMMI 8 E 9, DEL D.M. 21 OTTOBRE 2021. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTO-VINCOLO. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ILLOGICITÀ MANIFESTA ”;
“ IV. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 123/1998. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 6 E 8 DEL D.M. 30 AGOSTO 2023. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI E /O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA.
V. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 6, COMMA 2, E 9 DEL D.M. 30 AGOSTO 2023. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI E ILLOGICITÀ MANIFESTA ” .
Si sono costituiti in giudizio VI e il Ministero del Made in Italy (quest’ ultimo con mera memoria formale) eccependo l’inammissibilità dei ricorsi e chiedendone l’integrale reiezione.
2. All'udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di doglianza, parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 6 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché dell’art. 10, comma 8, del decreto interministeriale regolante la procedura, lamentando la mancata attivazione del soccorso istruttorio in fase antecedente alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Sostiene, segnatamente, che l’Amministrazione, a fronte di dubbi circa l’inquadramento del programma d’investimento o la sua sostenibilità finanziaria, avrebbe dovuto richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, anziché procedere direttamente all’emissione del preavviso di rigetto, comprimendo in tal modo le prerogative partecipative dell’istante.
Analoga doglianza viene proposta nei motivi aggiunti ove la ricorrente sostiene l’illegittimità della mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’amministrazione, avendo quest’ultima provveduto a comunicarle direttamente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
3.1. Le doglianze sono infondate e devono essere respinte.
Invero, come correttamente dedotto dalla difesa di VI, l'iter seguito dall’Amministrazione appare, pienamente conforme al dettato normativo, avendo la stessa correttamente inviato la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, atto che costituisce il precipuo strumento di garanzia del contraddittorio procedimentale che si pone, nella specie, come equivalente all’attivazione del soccorso istruttorio.
È in tale sede, infatti, che la ricorrente è stata messa nella condizione di presentare osservazioni e documenti (facoltà peraltro esercitata in data 19 dicembre 2024), realizzando così quel contraddittorio asseritamente violato.
Pretendere che l’invio del preavviso di rigetto debba essere necessariamente preceduto da una ulteriore richiesta di chiarimenti significherebbe aggravare ingiustificatamente il procedimento amministrativo, in violazione del principio di economicità e di non aggravamento sancito dall’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990.
Infatti, proprio in virtù del preavviso di rigetto la ricorrente ha potuto assicurare il proprio apporto partecipativo, attentamente valutato dal soggetto gestore dei finanziamenti.
Sul punto, occorre chiarire che se la finalità del soccorso istruttorio è quella di “ attenuare la rigidità delle forme ed evitare che le domande indirizzate ad un’amministrazione possano essere respinte per ragioni meramente ‘cartolari’ (quali, ad esempio, l’irregolarità e/o l’incompletezza di alcune dichiarazioni) qualora l’istante possieda effettivamente tutti i requisiti sostanziali per il conseguimento del bene della vita anelato ” , deve necessariamente convenirsi sul rilievo che “ poco cambia se il ‘soccorso istruttorio’ venga attivato con una formale richiesta ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990 ovvero contestualmente alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis citato ” (Cons. Stato, Sez. VII, 21 luglio 2023, n. 7162).
Come indicato dal Consiglio di Stato, invero, ciò “ che conta, sotto il versante delle garanzie procedimentali che permeano l’intera disciplina sul procedimento amministrativo, è unicamente che la pubblica amministrazione non rigetti l’istanza di un operatore economico senza aver previamente fornito a tale soggetto la possibilità di rimediare alle irregolarità formali della sua richiesta ”.
Deve dunque ritenersi, a prescindere da ogni considerazione sulla possibile latitudine del soccorso istruttorio e sul carattere eventuale della sua attivazione, che la finalità ad esso sottesa sia stata pienamente conseguita, poiché, a seguito del preavviso di rigetto, VI S.p.A. ha consentito alla società di regolarizzare le lacune che aveva rilevato all’esito della fase istruttoria.
Né coglie nel segno la censura secondo cui l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le osservazioni procedimentali.
Alla luce delle esposte considerazioni, le doglianze proposte nel secondo motivo di ricorso e nel terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti devono essere respinte, avendo l’Amministrazione garantito il pieno rispetto delle garanzie partecipative attraverso il sub-procedimento di cui all’art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo.
3. Con un ulteriore profilo di gravame, rubricato nella memoria introduttiva e successivamente reintrodotto nei motivi aggiunti, la società ricorrente deduce l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché la violazione del D.M. 21 ottobre 2021.
Le censure si appuntano, nella sostanza, nella contestazione della valutazione tecnica operata dal GSE e recepita da VI, relativa al risparmio energetico ottenibile che sarebbe pari ad almeno il 23,5% rispetto ai consumi attuali, che avverrebbe mediante: - l’istallazione di una nuova macchina per il raffrescamento dell’intero sito produttivo; - l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico; - la realizzazione di n. 6 nuovi silos; - il miglioramento delle prestazioni dei nuovi silos attraverso l’installazione di un sistema di coibentazione dell’involucro; la riduzione degli scarti.
Sostiene in particolare la parte ricorrente che gli interventi proposti sarebbero “ volti a conseguire una maggiore efficienza energetica del sito produttivo, in totale accordo con le finalità del bando ”. Sotto tale profilo, lamenta che sia “ del tutto errata e priva di fondamento l’affermazione contenuta nella delibera di non ammissione, oggetto del presente gravame, in ordine alla presunta mancata indicazione degli interventi di efficientamento energetico ”, per poi procedere a contestare capillarmente le singole osservazioni dell’organo tecnico.
Le doglianze sono infondate e vanno disattese, essendo il provvedimento plurimotivato sotto il profilo della sussistenza di molteplici divergenze in merito all’oggetto del programma di investimento, che non hanno consentito di inquadrare il programma di investimento in esame nell’ambito della normativa di riferimento del Fondo, inficiando la possibilità di valutare l’ammissibilità del progetto.
Tali criticità consistono:
- nella divergenza tra la qualificazione del modulo del programma di investimento, presentato quale “Cambiamento fondamentale del processo di produzione volto a conseguire un risparmio energetico”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023 e la Relazione tecnica economica ove l’investimento risulta, invece, presentato esclusivamente ai sensi dell’art. 38 del GBER;
- nella circostanza che il programma di investimento presentato risultava corredato da un progetto di formazione del personale, “ la cui presenza, tuttavia, non trova poi riscontro né nel modulo di domanda e né nel frontespizio della sopra menzionata Relazione ”;
- nell’ulteriore circostanza che non era stato fornito alcun dettaglio utile per la valutazione degli obiettivi ambientali.
Nel provvedimento di comunicazione delle condizioni ostative al rilascio del provvedimento vengono inoltre specificate ulteriori criticità relative alla descrizione nel programma presentato in merito:
- alla analitica descrizione degli interventi ai fini della definizione degli effetti di efficientamento energetico impattanti sul processo produttivo;
- alla idoneità del programma “ sotto il profilo tecnologico, gestionale e finanziario, a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica ”;
- alle tempistiche previste per la conclusione del programma di investimento;
- alla assenza di un’attestazione di risparmio energetico conseguibile all’interno dell’unità produttiva, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a), del Decreto Direttoriale 30 agosto 2023;
- alla mancata allegazione delle “ schede tecniche dei macchinari che si andranno ad installare, utili a supportare gli effetti benefici in termini di efficienza energetica ” e delle “ informazioni utili a verificare la correttezza della maggiorazione di punteggio prevista dall’art. 6, comma 4, lett. a), del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023 ”.
VI ha inoltre evidenziato come il programma presentato:
“- non descrive, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023, in modo esaustivo le caratteristiche degli interventi, con particolare riferimento a:
- gli effetti di circolarità che impattano sul processo produttivo, non consentendo di verificare l’attendibilità delle finalità indicate in termini di riduzione netta delle risorse consumate e di produzione di rifiuti;
i) gli aspetti che rendono il programma di investimento idoneo, sotto il profilo tecnologico, gestionale e finanziario, a conseguire gli obiettivi di uso efficiente delle risorse;
ii) le tempistiche previste per la conclusione del programma di investimento, non consentendo di verificare la correttezza della maggiorazione di punteggio prevista dall’art. 6, comma 4, lett. f), del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023, computata dalla proponente in sede di presentazione della domanda.
- non contiene l’indicazione delle finalità perseguite con il programma di investimento, tra quelle individuate all’art. 12, comma 4, del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023, la tipologia di intervento realizzata tra quelle indicate all’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023 e i dati principali del programma di investimento proposto, in termini di consumi e previsioni di risparmi;
- non riporta le quantità delle risorse risparmiate e, conseguentemente, non consente la verifica del soddisfacimento della finalità riportate all’art. 12, comma 4, lett. a) e b), del Decreto Direttoriale 30 agosto 2023, ove applicabili;
(…)
- non fornisce un’adeguata attestazione, completa di descrizione quantitativa e relativa indicazione delle
fonti di riferimento, degli eventuali effetti ambientali negativi connessi alla realizzazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023;
- non fornisce un’attestazione del livello di circolarità nell’utilizzo delle risorse nell’unità produttiva interessata dal programma di investimento, poiché non vengono adeguatamente confrontate le prestazioni dell’unità produttiva calcolate sulla base di una misurazione o di una stima dei consumi relativi ai 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda rispetto alla stima degli stessi consumi a seguito della realizzazione dell’intervento, come richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c), del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023. In particolare, non è stata data evidenza di come siano stati determinati i consumi di acqua, di materie prime e di rifiuti prodotti e conferiti in discarica nella situazione ex-ante ed ex-post;
- non apporta elementi idonei a comprovare che l’intervento finalizzato all’uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo non riguardi l’implementazione di tecnologie che costituiscono una pratica commerciale consolidata già redditizia, come richiesto dall’art. 12, comma 4, del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023;
- non presenta informazioni utili a verificare la correttezza della maggiorazione di punteggio prevista dall’art. 6, comma 4, lett. b), del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023, computata dalla proponente in sede di presentazione della domanda ”.
Quanto sopra premesso, occorre rammentare che le valutazioni espresse in ordine all'ammissibilità tecnica delle spese e al calcolo dei risparmi energetici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità – secondo il noto orientamento della giurisprudenza amministrativa – solo ove affetta da macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento del fatto, posto che “ l'esame delle domande di agevolazioni economiche, rimesso agli organi di VI, afferisce non solo a profili tecnici ed economici, ma anche alla valutazione della credibilità sostanziale del progetto presentato, richiedendo valutazioni di tipo discrezionale non sindacabili in sede di legittimità se non per vizi di macroscopica illogicità, che nel caso di specie non risultano esservi ” (TAR Campania, Napoli, sez. III, 21.02.2022 n. 1144; TAR Lazio, sez. III, 11.7.2017, n. 8228).
Pertanto in considerazione del fatto che VI ha esercitato un potere di carattere discrezionale, nonché delle modalità valutative concretamente impiegate, può affermarsi che il sindacato giurisdizionale che la società ricorrente ha sollecitato a questo giudice si diriga nei confronti di una attività amministrativa di giudizio connotata da discrezionalità tecnica e, come tale, risulti censurabile solo per irrazionalità, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti non rinvenibile tuttavia nel caso di specie (cfr. Tar Lazio, Quarta Sezione, 17 marzo 2025, n. 5421).
Le valutazioni espresse nella relazione istruttoria del GSE e negli ulteriori atti endoprocedimentali, recepiti nella valutazione istruttoria finale del Soggetto Gestore costituiscono infatti, come correttamente affermato dalla resistente, una chiara manifestazione di discrezionalità amministrativa, tecnica ed economica, la cui insindacabilità nel merito è da ritenersi pacifica, con la conseguenza che il controllo di legittimità è limitato soltanto in caso di macroscopici gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, assenti nel caso di specie.
3.1. Deve altresì essere respinta la censura relativa alla violazione del principio del legittimo affidamento. È principio consolidato che la mera ammissione alla fase istruttoria o l'inserimento in una graduatoria provvisoria non radicano in capo al partecipante alcun affidamento qualificato e tutelabile al conseguimento del beneficio. La posizione dell'impresa rimane, fino all'adozione del provvedimento finale di concessione, di mero interesse legittimo, condizionato all'esito positivo delle verifiche tecniche e amministrative. Nel caso di specie, l'Agenzia ha legittimamente esercitato il proprio potere di verifica, senza ingenerare aspettative che potessero ritenersi consolidate, stante la natura intrinsecamente provvisoria delle fasi antecedenti al decreto di concessione.
Come recentemente chiarito da questo Tribunale, la prima verifica non assume carattere definitivo, in quanto essa è semplicemente diretta a individuare le imprese da ammettere alla fase istruttoria, a cui è affidata ogni più approfondita valutazione di carattere tecnico, economico e finanziario; del resto, la possibilità di revocare il finanziamento per l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità depone, alla luce dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità, in favore della possibilità per l’amministrazione di ritornare sulle valutazioni prima facie operate antecedentemente all’avvio dell’attività propriamente istruttoria (Tar Lazio, Sez. V Ter, 26 marzo 2024, n. 5923); si è, dunque, in presenza di due fasi di un unico procedimento.
Nel caso che occupa, la società ricorrente si è collocata utilmente nella prima graduatoria ed è stata conseguentemente ammessa alla fase istruttoria, che si è tuttavia conclusa con esito negativo. Da qui l’adozione del provvedimento di diniego da parte del Ministero resistente, oggetto del presente giudizio.
Sono pertanto infondate le ulteriori affermazioni della ricorrente in ordine alla presunta presenza in capo alle Aziende partecipanti di situazioni di legittimo affidamento sulla spettanza del finanziamento in seguito all’inserimento nella prima graduatoria (cfr. Cons. Stato, Sezione Sesta, 22/04/2025 n. 3452).
4. Con un ulteriore profilo di doglianza parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui VI ha ritenuto non soddisfatto il criterio della sostenibilità economico-finanziaria del programma di investimento. La Società deduce, in particolare, l’erroneità e l’irragionevolezza della valutazione operata dal Soggetto Gestore, assumendo di aver fornito piena dimostrazione della capacità di copertura finanziaria attraverso la produzione di documentazione bancaria e contestando la rigidità dei parametri applicati in ordine alla valutazione degli indici di bilancio.
Le censure sono prive di pregio e devono essere respinte, essendo il provvedimento analiticamente motivato sul punto, laddove ha ritenuto non superabili le criticità relative alla “ mancanza di informazioni puntuali nei bilanci aziendali analizzati relativi agli ultimi tre esercizi approvati, nonché della carenza di elementi di dettaglio presenti nella Relazione tecnica economica trasmessa in sede di presentazione della domanda, non risulta possibile analizzare la composizione delle principali voci di bilancio e, pertanto, comprenderne la movimentazione, al fine di valutare l’andamento economico-finanziario della società proponente nel corso del triennio oggetto di analisi, non consentendo di effettuare una valutazione della coerenza del progetto proposto rispetto al profilo societario.
Sostenibilità Finanziaria: In considerazione della mancata indicazione, all’interno del prospetto Fonti/impieghi della Relazione tecnica economica prodotta, delle modalità di copertura finanziaria del progetto e delle criticità sopra esposte, con particolare riferimento alla descrizione carente degli interventi proposti e dei relativi obiettivi di efficienza energetica/circolarità, e tenuto conto dell’impossibilità di calcolare i costi ammissibili e, di conseguenza, di determinare le agevolazioni concedibili, non risulta possibile valutare la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa ”.
Osserva il Collegio come, nelle procedure concorsuali per l’erogazione di finanziamenti statali, la verifica della capacità economico-finanziaria del soggetto richiedente costituisce un passaggio ineludibile, finalizzato a garantire che le risorse pubbliche vengano assegnate a soggetti in grado di portare a compimento l’iniziativa proposta. A tal fine, la lex specialis di gara (Bando e normativa tecnica allegata) ha predeterminato in modo puntuale i parametri e gli indici di bilancio che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Nel caso di specie, è documentale e non contestato che, alla data di presentazione dell'istanza, la situazione economico-patrimoniale della ricorrente non rispettasse integralmente i parametri finanziari richiesti per l'accesso al Fondo. Le argomentazioni di parte ricorrente, volte a valorizzare la documentazione bancaria prodotta successivamente o in sede di osservazioni procedimentali, non possono trovare accoglimento.
Pertanto in assenza di profili di abnormità le doglianze devono essere rigettate, atteso che tale attività di valutazione risulta, come sopra meglio esplicitato, connotata da discrezionalità tecnica censurabile solo per irrazionalità, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti.
Ciò premesso, i profili di censura dedotti dalla ricorrente non sono idonei, peraltro, a superare le difformità specificamente contestate nella comunicazione dei motivi ostativi, posto che le carenze del programma di sviluppo, puntualmente segnalate, restano senz’altro confermate alla luce della complessiva valutazione tecnico-discrezionale operata da VI S.p.A., il cui esito è puntualmente motivato sia negli atti dell’istruttoria, sia nel provvedimento finale di non ammissione al finanziamento in esame.
Del resto l’ammissione al finanziamento non consegue ad alcun automatismo sulla base di quanto meramente dichiarato dal soggetto proponente, ma impone una valutazione discrezionale tecnica ed amministrativa, coinvolgendo aspetti tecnici economici e finanziari, riguardo sia alle voci di spesa ammissibili al finanziamento, sia alla complessiva sostenibilità/validità tecnica, economica e finanziaria dell’investimento, nonché al rispetto delle condizioni di ammissione richieste dalla normativa di riferimento, che, nella specie, come si evince dalle memorie e dai documenti depositati in atti, sono risultate del tutto carenti.
In definitiva, il soggetto gestore ha rilevato diversi profili di difformità del progetto proposto con la lex specialis e della sostenibilità/validità tecnica economica e finanziaria dello stesso, che ha determinato il mancato rispetto delle condizioni di ammissione prescritte dalla normativa di riferimento riguardo la misura agevolativa richiesta.
Ciascun aspetto, che è stato valutato ostativo all’ammissione al finanziamento della domanda in oggetto, trova puntuale e articolata motivazione sia nella relazione istruttoria, sia nel provvedimento finale; il che esclude la sussistenza dei vizi dedotti.
Giova da ultimo evidenziare che il provvedimento oggetto di gravame in questa sede costituisce un atto plurimotivato, rispetto a molteplici profili di criticità da soli idonei a sorreggere la legittimità e doverosità della determinazione adottata; pertanto, “ in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; id., 12 settembre 2017, n. 4297; id., 21 agosto 2017, n. 4045; Cons. Stato, Sez. IV, 30 marzo 2018, n. 2019; Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190).
Nel caso di specie, VI, dopo aver analizzato gli atti dell’istruttoria espletata dal soggetto gestore e ritenendo di dover aderire alle relative risultanze emerse, le ha puntualmente riportate all’interno del provvedimento finale, altresì allegando la relazione redatta dal gestore, con ciò assolvendo pienamente all’onere di motivazione e di istruttoria.
In definitiva, il provvedimento finale e gli atti dell’istruttoria dimostrano chiaramente l’ iter logico seguito dall’amministrazione nonché le ragioni a fondamento del provvedimento finale relativi ai profili di difformità accertati dal soggetto gestore che non hanno consentito l’ammissione al finanziamento.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti, con conseguente conferma della legittimità del provvedimento di diniego impugnato.
5. In conclusione, la legittimità dell’operato di VI, che ha correttamente applicato i criteri tecnici e finanziari previsti dal decreto ministeriale e dal bando, comporta la reiezione integrale del ricorso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riferimento ad VI, mentre sono compensate con riferimento al Ministero del Made in Italy, essendosi lo stesso costituito con mera memoria formale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la Molino Bigazzi S.r.l. alla refusione delle spese di lite nei confronti di VI che vengono liquidate nella misura di euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge.
Compensa le spese con riferimento al Ministero del Made in Italy.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA Scali, Presidente FF
GI SO, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI SO | MA Scali |
IL SEGRETARIO