Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 09.04.2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12368 ruolo gen. dell'anno 2024 e ATPO ruolo gen.n. 14578 dell'anno 2023
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Stefano Pannone presso il quale
è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Pepe, in virtù di procura generale alle liti, presso il quale è elettivamente domiciliato resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.07.2023 il ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, avendo presentato domanda amministrativa in data 24.01.2023 senza esito positivo.
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che la prestazione assistenziale oggetto di domanda richiede.
prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito, ha CP_1
contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le doglianze del ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui lo stesso risulta affetto, formulando una diagnosi in contrasto con la documentazione medica in atti.
Ha rilevato in particolare una contraddittoria valutazione della cardiopatia in II classe NYHA nonché della patologia a carico dell'apparato osteoarticolare e, conseguentemente, una erronea analisi della capacità del ricorrente di svolgere l'attività lavorativa di operaio edile.
Ha inoltre rappresentato una omessa valutazione da parte del CTU, del deficit di flesso estensione del III dito della mano, sofferto dal ricorrente, oltre che una omessa specifica indicazione delle attività lavorative residue confacenti alle attitudini del ricorrente e che potrebbero essere svolte senza usura.
All'esito della nuova consulenza medico legale, disposta alla luce delle argomentazioni difensive della parte, è emerso il riconoscimento del requisito sanitario volto all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità.
L'ausiliare ha infatti osservato, sulla base dell'esame obiettivo espletato, nonché alla luce della documentazione medica in atti, che il ricorrente risulta affetto da “•Cardiopatia ischemica - ipertensiva cronica in soggetto con pregresso infarto del miocardio trattato nel
2019 con PTCA in attuale scarso controllo della ipertensione arteriosa nonostante la terapia farmacologica. • Esiti di lesione lacero contusa avambraccio sinistro trattata chirurgicamente di tenoraffia. Esiti di intervento braccio destro per lesione non meglio specificata. • Note di broncopatia cronica in ex tabagista. • Sindrome ansiosa depressiva endoreattiva di moderata-severa entità.” Con riferimento alla valutazione delle patologie sopra descritte il consulente, considerato che il ricorrente “svolge attività di “operaio muratore” che presuppone comunque un non trascurabile impegno fisico è possibile ritenere che egli ha ridotto le sue capacità di lavoro
a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini”, è meritevole di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge 222/84 articolo 1.
Con riferimento alla decorrenza del requisito sanitario, l'ausiliare ha precisato che “in seguito Parte ad un controllo psichiatrico presso la UOSM della è emerso la sindrome ansiosa depressiva con ricorrenti crisi di panico. Rilevata clinicamente dal sottoscritto all'esame peritale è caratterizzata da stato di severa ansia che si accentuava durante la rievocazione della patologia cardiovascolare ed in particolare dall'attuale riscontro della instabilità pressoria nonostante la terapia.”
Sulla base anche di tali rilievi, il CTU “considerata la storia clinica anamnestica documentata in atti e visto l'attuale quadro clinico rilevato dal sottoscritto,” ha ritenuto di far risalire la sussistenza del requisito sanitario utile per l'ottenimento della prestazione in esame, al mese di luglio 2024 e con revisione al mese di gennaio 2026 “al fine di valutare in tale epoca la condizione clinica cardiovascolare e psichiatrica”.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato dal CTU anche in data più recente.
Le conclusioni del ctu, pertanto, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal Giudicante.
In conclusione, la domanda va accolta con l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'assegno ordinario di invalidità a decorrere da luglio 2024.
Le spese di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, tenuto conto dello spostamento della decorrenza da data successiva alla domanda amministrativa del
24.01.2023, ricollegata dal CTU all'obiettivo aggravamento del quadro patologico dedotto con l'ATPO, con particolare riferimento alla patologia cardiaca e alle sue complicanze sotto il profilo psichiatrico.
CP_ Alle spese di consulenza tecnica si provvede come da separato decreto a carico dell' .
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara che le capacità di lavoro del ricorrente sono ridotte a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini ai sensi della Legge 222/84, a decorrere da luglio 2024 e con revisione a gennaio 2026; b) compensa interamente le spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli 09.04.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)