TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. TA Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13767/2024 , introdotta da
TRA
OMA (RM), 14/02/1988), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SIMONE FRANCESCO;
E
(ROMA (RM), 30/05/1986), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ROSELLA ALESSANDRA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 01/10/2011 in
Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2011 al n. atto 470, parte 1, serie 09), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto. 2) La casa coniugale sita a Roma in Via Galatea n. 162 venga assegnata alla Sig.ra
che ne è già nel possesso con esclusione dei beni personali di proprietà Parte_1 del coniuge, che si è già allontanato dall'abitazione avendo provveduto all'asporto degli effetti e beni di sua pertinenza.
3) La figlia minore TA venga affidata alla madre, con facoltà per il padre di tenerla ed averla con sé ogni martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20.00, con pernotto dal padre e accompagno a scuola, a settimane alterne dalle ore 10,00 del sabato con pernotto sino alle ore 20.00 della domenica, nonché ad anni alterni nei periodi festivi di Natale dal 24/12 sino al 25/12, ed alternativamente dal 26/12 al 30/12, di Capodanno dal 31/12 al 01/01, le ferie alternate di Pasqua e Pasquetta, e per il periodo estivo 15 giorni anche consecutivi dal primo luglio al 15/09, previa comunicazione scritta del di CP_1 indicazione del periodo entro e non oltre il 30/05 di ogni anno.
4) Il Sig. si impegna a corrispondere, entro il 5 di ogni mese, alla Controparte_1 Sig.ra un assegno per il mantenimento della figlia minore di € 300,00 Parte_1 mensili, oltre ai successivi aumenti ISTAT come per legge, ed alla moglie un assegno di
€ 100,00 mensili. 5) Il Sig. ha già rinunciato all'assegno unico in data 9.10.2024. Controparte_1
6) Il Sig. si farà carico di tutte le spese straordinarie della figlia, Controparte_1 fino a quando la Sig.ra non avrà raggiunto una indipendenza Parte_1 economica che le consentirà di partecipare alle stesse nella misura del 50%.
7) La Sig.ra si impegna, a cercare una nuova occupazione ed a Parte_1 formalizzare la sua rinuncia al mantenimento non appena avrà trovato un lavoro stabile e continuativo”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi OMA (RM), Parte_1
14/02/1988) e (ROMA (RM), 30/05/1986), che hanno CP_1 CP_1 contratto matrimonio in data 01/10/2011 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2011 al n. atto 470, parte 1, serie 09), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano TA Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. TA Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13767/2024 , introdotta da
TRA
OMA (RM), 14/02/1988), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SIMONE FRANCESCO;
E
(ROMA (RM), 30/05/1986), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ROSELLA ALESSANDRA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 01/10/2011 in
Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2011 al n. atto 470, parte 1, serie 09), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto. 2) La casa coniugale sita a Roma in Via Galatea n. 162 venga assegnata alla Sig.ra
che ne è già nel possesso con esclusione dei beni personali di proprietà Parte_1 del coniuge, che si è già allontanato dall'abitazione avendo provveduto all'asporto degli effetti e beni di sua pertinenza.
3) La figlia minore TA venga affidata alla madre, con facoltà per il padre di tenerla ed averla con sé ogni martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20.00, con pernotto dal padre e accompagno a scuola, a settimane alterne dalle ore 10,00 del sabato con pernotto sino alle ore 20.00 della domenica, nonché ad anni alterni nei periodi festivi di Natale dal 24/12 sino al 25/12, ed alternativamente dal 26/12 al 30/12, di Capodanno dal 31/12 al 01/01, le ferie alternate di Pasqua e Pasquetta, e per il periodo estivo 15 giorni anche consecutivi dal primo luglio al 15/09, previa comunicazione scritta del di CP_1 indicazione del periodo entro e non oltre il 30/05 di ogni anno.
4) Il Sig. si impegna a corrispondere, entro il 5 di ogni mese, alla Controparte_1 Sig.ra un assegno per il mantenimento della figlia minore di € 300,00 Parte_1 mensili, oltre ai successivi aumenti ISTAT come per legge, ed alla moglie un assegno di
€ 100,00 mensili. 5) Il Sig. ha già rinunciato all'assegno unico in data 9.10.2024. Controparte_1
6) Il Sig. si farà carico di tutte le spese straordinarie della figlia, Controparte_1 fino a quando la Sig.ra non avrà raggiunto una indipendenza Parte_1 economica che le consentirà di partecipare alle stesse nella misura del 50%.
7) La Sig.ra si impegna, a cercare una nuova occupazione ed a Parte_1 formalizzare la sua rinuncia al mantenimento non appena avrà trovato un lavoro stabile e continuativo”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi OMA (RM), Parte_1
14/02/1988) e (ROMA (RM), 30/05/1986), che hanno CP_1 CP_1 contratto matrimonio in data 01/10/2011 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2011 al n. atto 470, parte 1, serie 09), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano TA Ienzi