Art. 9.
L' articolo 28 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili".
L' articolo 28 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili".