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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 11 giugno 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5771, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
Parte_1 con l'avv. DEL GAUDIO PIERA,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MANNO ALESSIA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/2022 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta e Parte_1 CP_1
– premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le
1 conclusioni di cui alla pag. 3 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
- dichiarare il diritto della sig.ra all'indennità di malattia relativamente Parte_1 al periodo dal 23.03.2021 al 5.04.2021.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa – riassegnata allo scrivente magistrato nel secondo semestre dell'anno 2023 – è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite ed è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate anche per relationem rispetto a precedenti giurisprudenziali conformi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 132, co. 1, n.
4. c.p.c. e all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
In punto di diritto occorre ricordare che l'art. 5 del D.L. n. 463/1983 e s.m.i. stabilisce che “10. […] le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici. […] 12. Per
l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. […]
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di
2 amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. 14.
Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La giurisprudenza ha chiarito – in materia di visite fiscali disposte da al fine di verificare l'effettiva esistenza dello stato di malattia addotto dal CP_1
CP_ lavoratore – che “Il certificato redatto da un medico convenzionato con l' per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 300 del
1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. Ma tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in quell'occasione espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa” (Cassazione civile sez. lav., 11/05/2000, n.6045) e che “La fede privilegiata che deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali, ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 689/1981, riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ogni soggetto. Anche i pubblici ufficiali possono essere soggetti a errori di rilevazione, che dovranno essere fatti valere con la querela di falso (nella specie, nel verbale redatto dal medico fiscale era stato indicato che sui campanelli di uno stabile e sulle cassette delle lettere mancava l'indicazione del nome del lavoratore malato)” (Cassazione civile, sez. lav. , 10/07/2007 , n. 15372).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che:
3 - la parte ricorrente aveva indicato, nel certificato medico attestante lo stato di malattia inviato al datore di lavoro in data 23.03.2021, di essere residente in [...]-A senza numero civico”;
- il medico inviato da per verificare, in data 28.03.2021, la sussistenza CP_1 dello stato di malattia addotto dalla parte ricorrente quale giustificazione per l'assenza dal lavoro ha accertato (a) l'inesistenza del civico n.
3-A di via Abano in Pomezia, (b) che la parte ricorrente risultava sconosciuta o irreperibile presso la via Abano n. 3 di Pomezia e nella fascia di reperibilità (ore 10.36
a.m.) e (c) che, in ogni caso, la parte ricorrente non è risultata di fatto presente, nel medesimo indirizzo e nell'ora menzionata, pur a seguito di chiamata effettuata tramite la placca del citofono ivi esistente e priva di nome leggibile.
La parte ricorrente non ha proposto querela di falso avverso il verbale redatto in data 28.03.2021 dal medico inviato da pertanto i fatti ivi CP_1 attestati devono ritenersi pienamente provati;
di riflesso, non sussiste il diritto della parte ricorrente – risultata assente ingiustificata alla visita di controllo – al pagamento dell'indennità di malattia per cui vi è causa.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Velletri, 11 giugno 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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