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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/08/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
202/2020 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr.ssa Federica Rende Consigliere relatore
3) dr.ssa Rosa Maria Bova Consigliere
Ha emesso la seguente nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 202/2020 R.G.A.C. vertente tra
( ), nato in (89048) Siderno (RC) il 08.02.1976, in proprio Parte_1 CodiceFiscale_1
e nelle qualità di titolare e legale rappresentante pro tempore dell' Parte_2
(p. i.: ), nonché ( ), nato a [...] P.IVA_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 il 24.01.1947, ( ), nata a [...] il [...] Parte_4 CodiceFiscale_3
), nata a [...] il [...], Parte_5 CodiceFiscale_4 Parte_6
( ), nata in [...] il [...], ( CodiceFiscale_5 Parte_7 [...]
), nata in [...] il [...] , tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Egidio Gaudio C.F._6
( ; PEC: e dall'Avv. Alessandra Labadessa ( CodiceFiscale_7 Email_1 [...]
PEC.: C.F._8 Email_2
APPELLANTI contro
n persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Francesco NAPOLI (C.F.: ), CodiceFiscale_9 Email_3
APPELLATA
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 e 2050) Risarcimento danni – Appello avverso la sentenza 1158/2019 emessa dal Tribunale di Locri in data l 04.12.2019 nell'ambito del procedimento recante R. G. n. 1859/2016 - notificata a mezzo PEC il 19.02.2020
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dell'omonima azienda agricola, Parte_4 Parte_3 Parte_5
e convenivano in giudizio la società per Parte_6 Parte_7 Controparte_1 sentirla condannare, ai sensi degli artt. 2050 e/o 2043 cod. civ., al pagamento della somma di Euro
12.000,00, a titolo di risarcimento dei danni riportati dai muretti di delimitazione laterale del viale di accesso all' denominato “Donna Beatrice”, gestito dalla predetta CP_2 [...]
, ed asseritamente determinati da sprofondamenti dei fondi causati dai Parte_2 lavori di scavo per l'alloggiamento di condutture del gas metano, effettuati nel mese di luglio 2014 dalla convenuta sui terreni di proprietà degli odierni appellanti ed in uso alla suddetta azienda agricola.
Più in dettaglio, assumevano gli attori che:
- la nel mese di luglio 2014 (progetto 8021 – 420 – Direzione Lavori Controparte_1
Metanizzazione Calabria – Lotto 4 – UZ Zeffirio – NO), ha effettuato, sui terreni di loro proprietà ed in uso all' di , degli scavi per l'alloggiamento di Parte_2 Parte_1 condutture del gas metano, le quali, attraversando la strada provinciale n. 69 Bianco-Samo, percorrono, quasi parallelamente rispetto all'asse di detta strada, i citati terreni;
- in conseguenza di tali opere, si sono creati, nei fondi de quibus, degli sprofondamenti, che, oltre a condizionare il pieno utilizzo della superficie fondiaria, hanno causato dei pregiudizi agli stessi;
- in particolare, siffatti cedimenti – mai verificatesi prima che fossero eseguiti gli scavi – hanno arrecato danni ai muretti di delimitazione laterale del viale di accesso all'Agriturismo denominato
“Donna Beatrice”, gestito dall' . Parte_2
- gli appellanti hanno dovuto provvedere, a proprie cura e spese, a continui riempimenti per contenere l'effetto progressivo di sprofondamento del terreno, registrato in corrispondenza dei punti di scavo;
- con missiva del 19 aprile 2016, i deducenti hanno invitato la convenuta a procedere ad un sopralluogo congiunto per constatare il segnalato disagio e, conseguentemente, ad adoperarsi alla sua completa risoluzione;
- pertanto, il 29 aprile 2016 è stato espletato il richiesto sopralluogo, in presenza del procuratore degli attori, di un rappresentante e del tecnico incaricato dall'Ente, nonché del tecnico Parte_3 nominato dagli istanti, al cui esito è stato redatto verbale delle risultanze e, segnatamente, dello stato dei luoghi e dei danni riscontrati dal terreno de quo;
- perdurando il pregiudizio sopra illustrato, non essendo stati eseguiti i lavori di ripristino del suolo, con diffida del 16 giugno 2016, trasmessa a mezzo pec, gli odierni appellanti hanno intimato la CP
a provvedere, con la massima sollecitudine, al pagamento di tutte le spese necessarie alla realizzazione dei lavori in questione, quantificabili in € 12.000,00;
- pure tale ulteriore istanza è rimasta inevasa;
- dunque, gli appellanti, con missiva inoltrata a mezzo pec il 28 ottobre 2016 e ricevuta in pari data, hanno invitato la a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per risolvere in via CP amichevole la controversia;
- a siffatta richiesta non è seguita alcuna risposta.
Si costituiva la società la quale, in via preliminare, eccepiva: Controparte_1
a) il proprio difetto di legittimazione passiva o di titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, rilevando, in proposito, che l'esecuzione delle opere di metanizzazione, causa degli asseriti danni da lamentati dagli appellanti, era stata affidata alla società Controparte_3 giusta contratto di appalto, con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva essere ascritta
[...] alla committente, non essendo stata ex adverso contestata alcuna condotta di ingerenza nell'attività dell'appaltatrice né di cattiva elezione di quest'ultima, né, infine, di omessa vigilanza sul suo operato;
b) il difetto di legittimazione attiva o di titolarità dal lato attivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, sul rilievo che taluni dei danni oggetto della pretesa risarcitoria interessavano strade appartenenti ad enti locali e che, al più, erano utilizzabili dagli attori al pari degli altri cittadini. Nel merito, evidenziavano l'inapplicabilità al caso concreto della fattispecie di cui all'art. 2050
c.c., assumendo che i danni lamentati dalla parte attrice non erano stati cagionati nell'esecuzione di un'attività pericolosa, come quella di raccolta, produzione e distribuzione di gas metano, bensì in conseguenza di lavori prodromici al traporto del combustibile;
contestavano, inoltre, la riconducibilità dei danni all'esecuzione dell'appalto, anche in considerazione di una dichiarazione liberatoria rilasciata dagli attori alla società appaltatrice.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica;
veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata da Pt_2
Con la sentenza n. 1158/2019 il Tribunale di Locri, ritenendo che parte attrice non avesse dimostrato la responsabilità della società convenuta nella causazione dei danni lamentati, così disponeva: “1. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta, in via extracontrattuale, dalla parte attrice nei confronti di 2. condanna parte attrice alla refusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 4.835, oltre Controparte_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., come liquidate in favore dell'Ing. con decreto del 14.07.2018” Controparte_4
Con atto di appello notificato in data 20.3.2020 in proprio e nella qualità di Parte_2 titolare/legale rappresentante pro tempore dell' , nonché Parte_2 Pt_3
, e proponevano gravame per
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_6
i seguenti motivi:
1. Error in procedendo ed error in iudicando, vizio, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al ritenuto contratto di appalto tra la convenuta e la società con CP_3 CP_3 riferimento all'esecuzione dei lavori per cui è processo, nonché in ordine al ritenuto difetto di responsabilità della . Controparte_1
2. Omessa valutazione da parte del giudicante di prove decisive acquisite e valutazione di prove inconferenti
3. Mancata sussunzione della fattispecie concreta nel campo applicativo di cui all'art. 2050 c. c
4. Mancata valutazione del contegno della appellata ai sensi dell'art. 116 c. p. c. ai fini delle conseguenti determinazioni sulle spese di lite
5. Vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
In data 23.9.2020 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. CP
Con ordinanza del 9.4.2025 la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art
190 cpc
Motivi della decisione
1. Error in procedendo ed error in iudicando, vizio, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al ritenuto contratto di appalto tra la convenuta e la società con Controparte_3 riferimento all'esecuzione dei lavori per cui è processo, nonché in ordine al ritenuto difetto di responsabilità della . Controparte_1 Con il primo motivo, e , nello sviluppare le contestazioni all'impianto motivazionale Pt_2 Pt_4 della sentenza, evidenziano una serie di aspetti dai quali poter ricavare profili di illogicità, incoerenza e contraddittorietà della pronuncia impugnata con riguardo alla prova della valida costituzione del rapporto di appalto tra ed . Una adeguata valutazione di tale aspetto avrebbe CP CP_3 determinato il venir meno del presunto difetto di legittimazione passiva dedotto dalla . CP In particolare, gli appellanti ritengono viziato il ragionamento svolto dal giudicante nell'aver considerato documentalmente provata la realizzazione dei lavori da parte della società , CP_3 pur in assenza di un contratto di appalto valido con la . CP
Si legge difatti in sentenza a pag. 4 e 5 “deve ritenersi, innanzitutto, documentalmente provato che
i lavori, dai quali sarebbero derivati i pregiudizi materiali oggetto della pretesa risarcitoria, sono stati effettivamente realizzati dalla società in qualità di appaltatrice Controparte_3
……il documento prodotto dalla convenuta unitamente alla seconda memoria istruttoria (doc. 1), ancorché denominato “contratto” del 04.07.2013, non è giuridicamente qualificabile come contratto, inteso quale incontro di consensi secondo la nozione di cui all'art. 1321 c.c.: ciò si desume chiaramente dal tenore testuale del relativo art. 1, il quale non soltanto definisce espressamente tale atto come “Lettera di stipula del Contratto” ma precisa, altresì, che, oltre al documento in questione, il “Contratto” si compone, tra gli altri, di una “lettera di Accettazione del Contratto” da parte della appaltatrice, così rendendo evidente la sua natura di mera proposta contrattuale; del resto, che il documento de quo non configuri un contratto è chiarito, in modo inequivocabile, dal successivo art. 2, che, infatti, ai fini della valida ed efficace conclusione del contratto richiede l'accettazione scritta del committente, da effettuarsi nelle forme e nei tempi ivi contemplati. Ciò nondimeno, pur difettando in atti la prova che abbia Controparte_3 ricevuto ed accettato la proposta negoziale di si ritiene che la stessa abbia Controparte_1 effettivamente assunto la qualità di appaltatrice.”.
A sostegno delle proprie contestazioni, gli appellanti pongono il fatto che la società convenuta non abbia mai dimostrato l'esistenza di tale rapporto di appalto limitandosi a depositare, con le memorie ex art 183 cpc, la proposta di contratto e la dichiarazione liberatoria di fine lavori. Precisando, inoltre, di essersi sempre interfacciati solo con la sia in corso d'opera sia successivamente alla CP conclusione dei lavori (come dimostrato dallo “stato di consistenza” redatto dalla nonché dalle CP due lettere di diffida inoltrate dai alla società medesima). Pt_2
Di contro, il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza di tale rapporto di appalto sulla base del contenuto della liberatoria rilasciata da ad e : si legge in sentenza “pur Pt_2 CP_3 CP difettando in atti la prova che abbia ricevuto ed accettato la proposta Controparte_3 negoziale di si ritiene che la stessa abbia effettivamente assunto la qualità di Controparte_1 appaltatrice, come si evince dalle premesse della dichiarazione liberatoria rilasciata proprio dall'attore in proprio e nell'interesse anche degli altri attori (doc. 5, fasc. Parte_3 convenuta), da cui, difatti, risulta che i lavori in contestazione sono stati eseguiti non dalla odierna convenuta, bensì da Controparte_3
Con riferimento a tale dichiarazione liberatoria, gli appellanti hanno sostenuto che la stessa sia priva dei requisiti essenziali che consentano di desumere, anche solo per relationem, la stipula e, comunque, l'esecuzione di un contratto di appalto tra la e la CP Controparte_3
In particolare, evidenziano:
a. la liberatoria in questione risulterebbe sottoscritta dal in proprio ed anche in Parte_3 rappresentanza degli altri quattro comproprietari ed odierni attori, senza menzione o allegazione di procura idonea a comprovare qualsivoglia legittima spendita del nome altrui e del potere di rappresentanza. Conseguentemente tale atto non può avere alcun valore legale né alcun effetto nella sfera giuridica dei comproprietari che quel documento mai sottoscrissero. b. la liberatoria è priva di una data, che consenta di circoscrivere temporalmente il rapporto cui pertiene e, dunque, di comprendere con esattezza se sia riconducibile alla realizzazione delle opere che hanno occasionato il presente processo.
Tali obiezioni sono state confutate dalla nel proprio atto di costituzione: CP
- con riguardo alla mancata sottoscrizione di tutte le parti, la società appellata ha precisato che il difetto, in capo a , di procura utile a rappresentare anche gli altri interessati Parte_3 potrebbe inficiare l'opponibilità agli stessi della tabula in discorso limitatamente alla parte di essa avente efficacia negoziale, ma non dà luogo ad alcuna riduzione del significato probatorio di mera attestazione inerente all'esecuzione dei lavori. Con riguardo alla mancanza di data, precisa la società che gli elementi in essa contenuti (dati identificativi dei lavori svolti) non lasciano spazio a diverse interpretazioni circa la riferibilità della stessa alle opere per cui è causa. Si legge infatti nel documento “Premesso che la società CP_3 ha effettuato nei terreni di sua proprietà i lavori relativi alla costruzione del metanodotto
[...]
Derivazione per UZ RO e NO DN 400 e relativi allacciamenti DN150 e DN 100” identificando l'esatto intervento effettuato anche dal punto di vista temporale.
Infine, la circostanza che nella dichiarazione liberatoria si faccia riferimento, quanto all'esclusione da ogni responsabilità, proprio alla (considerato da parte appellante quale elemento di prova CP del coinvolgimento con ruolo direttivo, esecutivo e di coordinamento diretto dell'appellata nella realizzazione delle opere di metanizzazione), è invece “giustificato” dalla difesa della società convenuta quale espressione della volontà delle parti di esimere da responsabilità (peraltro limitate al solo ripristino del terreno) tanto la committente quanto l'appaltatore. Si legge infatti nella liberatoria
“ ….di non aver nulla a pretendere in futuro dalla Società e dalla società Controparte_3
per le causali su esposte”. Controparte_1
Tanto premesso, si precisa che per il contratto di appalto privato, non c'è alcuna norma di legge che ne impone specificatamente la stipulazione in forma scritta a pena di nullità. Pertanto, in linea di principio, esso non necessita della forma scritta. Tuttavia, è necessario considerare che, nella maggior parte dei casi, stante tutti gli obblighi e la documentazione obbligatoria (DUVRI, POS, PSC, PiMUS, ecc…) prevista dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per gli appalti e i sub-appalti che prevedono l'esecuzione di opere nei cantieri, si ricorre preferibilmente alla forma scritta.
Nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta dalla , è desumibile una volontà CP di concludere tale accordo in forma scritta: come riportato nella lettera di stipula del contratto datata 4.7.2023, descrive dettagliatamente gli elementi da cui dovrà essere composto il CP contratto in oggetto con , nonché le condizioni a cui è sottoposta l'efficacia dello stesso CP_3
(art 2 “Ai sensi e per gli effetti dell'art 1326 c.c. il contratto sarà concluso nel momento in cui il Committente riceverà l'accettazione scritta senza riserve dell'intero suo contenuto effettuata dall'Appaltatore ….. Resta inteso che l'efficacia del contratto è subordinata alla presentazione, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio delle attività da parte dell'Appaltatore di …….”); non provvede però a depositare anche il contratto concluso, privando di certezza la effettiva costituzione del rapporto tra la stessa e l' . CP_3
La Cassazione si è espressa sul punto con la sentenza 2386 del 26.1.2023 nei seguenti termini “È principio di diritto quello secondo cui, in tema di contratto, relativamente alla forma, la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richieda la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che «la prova del contratto possa essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza. Ne deriva che nei contratti non soggetti all'obbligo della forma scritta, un documento privo di sottoscrizione, quale una minuta, può essere utilizzato dal giudice del merito come fonte di elementi presuntivi, da valutarsi in relazione ad ogni altra circostanza, al fine di dedurne l'esistenza di un accordo verbale corrispondente al contenuto del documento stesso.”
Condivisibilmente, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla a è stata CP_3 Pt_2 considerata dal Tribunale quale elemento dimostrativo della sussistenza del rapporto di appalto con
(“…pur difettando in atti la prova che abbia ricevuto ed accettato la CP Controparte_3 proposta negoziale di si ritiene che la stessa abbia effettivamente assunto la qualità di Controparte_1 appaltatrice, come si evince dalle premesse della dichiarazione liberatoria rilasciata proprio dall'attore
, in proprio e nell'interesse anche degli altri attori…”). Parte_3
Invero, ove l'incarico di eseguire l'opera non fosse stato realmente conferito dalla alla CP
, quest'ultima non avrebbe avuto alcun titolo per stipulare la “liberatoria”. CP_3
Né può rilevare la circostanza che tale documento non abbia data certa.
L'art. 2704 c.c. stabilisce che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
Poiché tale liberatoria è richiamata nel verbale di sopralluogo dell'aprile 2016, ne consegue necessariamente che essa sia stata redatta prima del predetto sopralluogo e che le parti ne abbiano riconosciuto l'esistenza.
Tanto premesso, dal compendio in atti si evincono elementi atti a desumere la responsabilità della
. CP
Innanzi tutto, come emerge dagli atti di causa, lo stato di consistenza relativo ai lavori de quibus
(progetto n. 13883, Derivazione UZ I NO), è stato predisposto dalla in CP data 18.10.2013, dando atto dell'estirpazione di cinque alberi d'ulivo in buone condizioni.
La società ha partecipato al sopralluogo espletato in data 29.04.2016 e non ha ravvisato l'opportunità di integrare il contraddittorio con l'appaltatore.
La neppure ha ritenuto opportuno coinvolgere, nella fase stragiudiziale prima ed in quella CP giudiziale poi, la società indicata quale appaltatrice dei lavori di metanizzazione, né ha concretamente fornito prova del perfezionamento del rapporto dedotto, limitandosi a produrre la proposta di contratto e la dichiarazione liberatoria.
Tali elementi inducono a ritenere che la non abbia interamente demandato l'esecuzione dei CP lavori, ma che abbia avuto un ruolo determinante nelle diverse fasi del loro svolgimento, con la conseguenza che l'appello proposto debba essere accolto.
2. Omessa valutazione da parte del giudicante di prove decisive acquisite e valutazione di prove inconferenti A sostegno della responsabilità della è altresì il secondo motivo di appello, con il quale CP Pt_2
e lamentano la mancata valutazione da parte del Tribunale del contratto di costituzione di Pt_4 servitù (datato 22.7.2015 e concluso per rogito notarile), concluso tra le parti.
Il contratto di costituzione della servitù stipulato dalle parti prevede: art. 1.: “Detta servitù ha ad oggetto:
1.1 lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1(uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi, nonché di cavi accessori per rete tecnologiche”, art. 2: “la CONCEDENTE … autorizza la ad occupare per tutto il tempo Controparte_1 occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori. … 2.5) Consente alla Controparte_1 il libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi.”
Art. 4. “I danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione dell'impianto, sia in occasione di eventuali interventi di cui al precedente articolo 2.5, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, non contestata dall'appellata, tale atto, stipulato nel 2015, è successivo alla data di esecuzione dei lavori sulla proprietà degli odierni appellanti, risalente all'anno 2014.
Ritengono gli appellanti che da esso possano evincersi, sia pure incidentalmente, due elementi determinanti ai fini del decidere: il primo che la posa dei tubi del gas è certamente e direttamente riferibile alla;
il secondo, strettamente collegato al primo, consiste nell'assunzione di CP responsabilità da parte di quest'ultima in relazione ai danni ai fondi. Si legge, infatti, all'art. 4 “I danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione dell'impianto, sia in occasione di eventuali interventi di cui al precedente articolo 2.5, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione”.
Si tratta evidentemente di una clausola ampia di assunzione di responsabilità da parte della , CP non circoscritta ai soli danni eventualmente arrecati al fondo servente nell'esercizio del diritto costituito, ma ricomprendendo espressamente i danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti, anche “durante la realizzazione dell'impianto”.
Né può costituire esimente alla responsabilità della società appellata la sottoscrizione della dichiarazione liberatoria da parte di (i cui effetti si riferirebbero anche alla ivi Pt_2 CP espressamente menzionata).
Con tale atto, gli odierni appellanti riconoscevano come completate tutte le opere previste in progetto e i ripristini, indicando l'avvenuta sistemazione a regola d'arte dello stato quo ante opera dei propri terreni. Tuttavia, risulta dai rilievi effettuati dal consulente tecnico in primo grado, che “….. si è avuta una evoluzione dello stato dei danni …”, evidentemente non immediatamente visibili.
A tale proposito, il Consulente nominato dal Tribunale non ha ritenuto rilevanti le obiezioni mosse dal tecnico di parte della relative al fatto che il viale (e relativo cordolo delimitante) non CP esistesse all'epoca della realizzazione del metanodotto, in particolare riferisce il ctp: “Il viale con le relative opere è stato realizzato successivamente al metanodotto trasformando un'area a vocazione agricola a strada con relativi servizi. Rileva che la realizzazione delle opere avrebbe dovuto tenere conto delle condizioni del terreno e predisporre gli accorgimenti necessari per garantire l'esecuzione a regola d'arte.”. Ed infatti il CTU, pur tenendo in dovuto conto le osservazioni di controparte, le ha interamente confutate, deducendo che “.. La causa dei danni è riconducibile all'assestamento del terreno utilizzato per la copertura dei tubi che, evidentemente, nella fase di rinterro non è stato debitamente compattato per eliminare gli spazi vuoti che si formano nella fase di riempimento degli scavi sede dei tubi della condotta. La mancanza di un'adeguata opera di compattamento del terreno di copertura comporta nel tempo una riduzione del volume del terreno e pertanto un abbassamento del piano superiore del terreno. Questo movimento ha generato il determinarsi delle lesioni lungo le opere di calcestruzzo realizzate dagli attori”. Pertanto, ipotizzando che la liberatoria sia stata redatta e firmata nell'imminenza della fine dei lavori stessi, è chiaro che non fosse visibile alcuna anomalia del terreno (vieppiù se si considera che all'epoca si trattava di un uliveto), anomalia che è stata generata dal successivo processo di assestamento del terreno e che non può essere ricondotta causalmente ai lavori di costruzione della stradina e relativo cordolo di calcestruzzo da parte dei Pt_2
Tanto premesso si ritiene, quindi, fondato il motivo di appello.
3. Error in iudicando, error in procedendo e contestuale vizio, contraddittorietà ed illogicità della motivazione: mancata sussunzione della fattispecie concreta nel campo applicativo di cui all'art. 2050 c. c.
Con ulteriore motivo di appello, e lamentano l'omessa sussunzione della fattispecie Pt_2 Pt_4 concreta nell'ambito di operatività del regime probatorio semplificato di cui all'art. 2050 c. c.
Si legge in sentenza “la qualificazione – nel caso concreto – dei lavori in parola come attività pericolosa, […] incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e non anche su colui che
– come, in specie, la società – tale attività ha affidato ad altri in base ad un Controparte_1 rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore (cfr. Cass., Sez. VI, ord. 05/07/2017, n. 16638). ……. nel caso che ci occupa […], la parte attrice ha dedotto fatti rilevanti su un piano esclusivamente extracontrattuale, deve concludersi che la parte attrice abbia agito, in via aquiliana, in base alla fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c.” (Cfr. pagina 6 della sentenza).
Gli appellanti ritengono di aver compiutamente provato e documentato la riconducibilità causale dei pregiudizi patiti alla posa dei tubi del gas (conclusione confermata e riscontrata dal C. T. U.), mentre controparte, stante il difetto di allegazione di un valido rapporto di appalto, avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Con riguardo all'art 2050 c.c., la Suprema Corte si è espressa al riguardo nella recentissima pronuncia 21603/2024 così descrive i confini applicativi della fattispecie “E' principio consolidato che la nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventare tale in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. A tal riguardo, l'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (tra le molte: Cass. n. 19180/2018). Va, inoltre, precisato che, ai fini del riconoscimento della sussistenza della responsabilità da atto illecito ricollegabile all'esercizio di attività pericolosa e del conseguente danno, la necessaria sussistenza del nesso di causalità tra l'attività pericolosa stessa e l'evento di danno deve trovare manifestazione in una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043 c.c., se ne ricorrono i presupposti di applicazione (Cassa. n. 20359/20059”
Risulta pertanto presupposto ineliminabile l'accertamento del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito, la cui prova è a carico del danneggiato, non potendo essere attribuito al soggetto agente un evento ad esso non riconducibile: deve in sostanza esistere una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043, c.c., sempre ne ricorrano i presupposti di applicazione.
Accertato il nesso causale, e dunque attribuito l'evento dannoso all'esercente l'attività pericolosa, il quale risponde del danno indipendentemente da ogni sua colpa, è pur sempre possibile per quest'ultimo fornire la c.d. prova liberatoria, relativa alle modalità organizzative dell'attività, che devono essere idonee per prevenire l'eventualità di eventi dannosi, ovvero provi di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno” ovvero di aver impiegato ogni cura o misura (ivi compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca) atta ad impedire l'evento dannoso.
Tanto premesso, nel caso di specie si ritiene non sussistente un nesso causale tra l'attività pericolosa svolta dalla (fornitura di gas) e i danni subiti da parte appellante (dettagliati nel verbale di CP sopralluogo del 29.4.16) i quali si configurano quale logica conseguenza della realizzazione dei lavori prodromici all'attuazione dell'attività pericolosa specifica ossia la posa dei tubi necessari al passaggio del gas.
Esclusa pertanto la configurabilità di una responsabilità ex art. 2050 in quanto ne difettano i presupposti, si ritiene invece vi siano gli estremi per considerare una responsabilità ex art. 2043, invocata da parte appellante in termini alternativi rispetto a quella di cui al 2050.
Con riferimento alla responsabilità aquiliana si evidenzia che, dagli atti di causa (in particolare dalla
CTU) è emerso in maniera chiara che i lavori di reinterramento dei tubi e compattamento del terreno, non sono stati svolti a regola d'arte da parte della . CP
A sostegno delle proprie ragioni il Ctp della società appellata ha sollevato diverse obiezioni:
“L'allegato 02, stato di consistenza- redatto prima dell'inizio dei lavori, da tecnico incaricato dalla
e controfirmato da due testimoni, riporta che la p.lla 234 del foglio 19 del comune Controparte_5 di Bianco, in data 18-10-2013 è un uliveto e che per l'effettuazione dei lavori del Gasdotto
Derivazione UZ e NO, saranno estirpate n. 5 piante di ulivo del diametro di 0.60 (mt) in buono stato di coltivazione. Tale documento non evidenzia la presenza di alcun viale con relative opere ma che l'area era esclusivamente a vocazione agricola —-uliveto. Lo stato di consistenza permette di affermare che la stradina in questione con le relative opere annesse, non risultavano presenti prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione del metanodotto” Prosegue “il metanodotto in questione è stato realizzato su un'area a vocazione agricola e che per la sua esecuzione nella p.lla 234, si è tenuto conto di tale aspetto anche per le operazioni di rinterro, eseguite con la messa in opera del materiale arido proveniente dallo scavo stesso e con terreno vegetale superficiale. Così come doveva essere, trattandosi di terreno agricolo. Circa il mancato costipamento del terreno di rinterro, si evidenzia che è stato eseguito per come normalmente avviene per un terreno agricolo, considerando per il futuro, i normali lavori di aratura a cuì periodicamente tali terreni sono sottoposti.
Al fine di evitare la formazione di abbassamenti del “piano campagna”, invece si ha cura in fase di rinterro, di apportare per l'area interessata dallo scavo, maggiore materiale rispetto a detto piano a mò di “baulatura”, proprio per compensare eventuali. abbassamenti e/o cedimenti localizzati del terreno. Tale tecnica è stata applicata anche per il tratto di metanodotto… Per il caso specifico risulta che il viale con relative opere, è stato realizzato dagli attori successivamente al metanodotto, trasformando pertanto l'area in-oggetto da vocazione agricola a strada con relativi servizi. Si ritiene quindi di affermare che per la formazione della strada e delle opere annesse da parte degli attori, necessitava: Tener in debita considerazione il tipo di terreno posato dall'Impresa esecutrice dei lavori di metanizzazione (terreno vegetale di superficie), e perciò predisporre gli accorgimenti necessari per garantire l'esecuzione di un corpo stradale a regola d'arte.” Conclude pertanto “la determinazione del danno eseguita dal CTU ing. non trova riscontro, in quanto Controparte_4 detti danni non sono riconducibili ai lavori effettuati in occasione della realizzazione del metanodotto”
La riconducibilità dei danni patiti dagli appellanti alle opere di metanizzazione poste in essere dalla
è stata confermata dalla consulenza tecnica espletata in primo grado, “La causa dei danni è CP riconducibile all'assestamento del terreno utilizzato per la copertura dei tubi che, evidentemente, nella fase di rinterro non è stato debitamente compattato per eliminare gli spazi vuoti che si formano nella fase di riempimento degli scavi sede dei tubi della condotta. La mancanza di un'adeguata opera di compattamento del terreno di copertura comporta nel tempo una riduzione del volume del terreno e pertanto un abbassamento del piano superiore del terreno. questo movimento ha generato il determinarsi delle lesioni lungo le opere di calcestruzzo realizzate dagli attori. Non abbiamo contezza dello svolgersi dei lavori e in particolare dei criteri con cui è stato effettuato il rinterro degli scavi.
L'esecuzione a regola d'arte presuppone un riempimento per strati successivi con compattazione degli stessi al fine di eliminare i vuoti che si formano nel terreno ottenuto dagli scavi e utilizzato per il rinterro. Dagli effetti derivati (avvallamenti e cedimento differenziato del cordolo) possiamo dedurre che questa categoria di lavoro non è stata eseguita, in tutto o in parte, a regola d'arte. Per quanto sopra i danni possono essere ricondotti alla esecuzione dei lavori per la messa in opera delle condotte del gas metano limitatamente al rinterro.” (pagina 19 della CTU)
Né risulta in atti ulteriore documentazione prodotta dall'appellata relativa ad un eventuale collaudo dell'impianto al termine dei lavori, dal quale desumere la meticolosa regolarità dell'opera svolta.
Quanto sopra esposto fornisce prova di una negligenza da parte della nell'esecuzione dei lavori CP che ha determinato come conseguenza diretta il cedimento del terreno e quindi la lesione dei cordoli di contenimento posti dai a delimitare il vialetto di accesso alla propria azienda agrituristica. Pt_2
Tale danno è stato accertato e quantificato dal CTU incaricato in primo grado “Con la risposta al quesito precedente abbiamo riscontrato i danni che interessano il tracciato del viale utilizzato dagli attori per collegare il fabbricato utilizzato in funzione delle attività agricole dell'azienda e in particolare per l'attività legata al turismo. I danni interessano il cordolo di delimitazione del tracciato del viale che presenta delle fessure passanti con scostamento delle due facce oltre che in orizzontale anche verticalmente.
Le lesioni hanno interessato anche la struttura di fondazione costituita da un elemento di calcestruzzo rettangolare dello spessore di cm. 10.
Il muro lato strada provinciale posto a delimitazione del viale avente anche la funzione di sostegno alla scarpata ha due lesioni verticali senza scostamento significativo sia in verticale che in orizzontale. Rientra tra i danni riscontrati l'avvallamento del terreno. con abbassamento della quota per del piano di percorrenza e per l'intera larghezza”.
Tanto premesso si ritiene che questo motivo di appello sia parzialmente fondato.
Gli altri motivi di appello sono assorbiti dalle superiori considerazioni.
Per quel che concerne la quantificazione dei danni, si legge in perizia “…il costo delle opere da realizzare al fine di ripristinare lo stato dei luoghi prima dell'evento dannoso è pari:
- costo da computo metrico estimativo 5.804,25 €
- IVA 22% 1.276,94 €
Importo complessivo danni 7.081,19 €”
La quantificazione dei danni effettuata dal CTU è pienamente condivisibile.
Dal compendio in atti può desumersi che causa del cedimento del terreno sia stata la cattiva esecuzione dei lavori (“La mancanza di un'adeguata opera di compattamento del terreno di copertura comporta nel tempo una riduzione del volume del terreno e pertanto un abbassamento del piano superiore del terreno”), tuttavia, nel valutare la responsabilità per i danni derivati da tale esecuzione, deve tenersi conto che la realizzazione della strada da parte degli odierni appellanti è stata successiva all'esecuzione dei lavori e che, all'epoca n cui il metanodotto è stato realizzato, il terreno aveva esclusivamente vocazione agricola. Ne consegue che, nell'eseguire i lavori di realizzazione della strada i cui muretti hanno subito un cedimento, gli odierni appellanti avrebbero dovuto considerare i lavori precedentemente eseguiti e tenere conto degli stessi. Nell'attribuzione della responsabilità alla per i danni subiti dai deve quindi considerarsi la condotta CP Pt_8 colposa di questi ultimi i quali, omettendo di tenere conto dei lavori precedentemente eseguiti nella realizzazione della strada, hanno concorso a cagionare i danni. Ritiene il Collegio che tale concorso di responsabilità debba essere graduato nella misura del 20%.
Considerato il concorso di colpa ascrivibile, come detto, agli odierni appellanti che, prima di realizzare la strada, hanno omesso di effettuare i necessari controlli ed adottare gli opportuni accorgimenti, la somma determinata dal consulente tecnico d'ufficio deve essere decurtata del 20%, pervenendosi così all'importo pari ad € 5.664,952 (7.081,19 -1.416,238).
La deve essere condannata al risarcimento del danno in tal modo Controparte_1 determinato.
Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, costituente debito di valore, secondo il criterio generale, devono essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici
ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato
– che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale – e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al soddisfo, in quanto detti interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. n. 18771/2019; Cass. n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n.
557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Spese di lite
Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, queste ultime seguono la soccombenza.
Pertanto, le stesse vanno poste a carico della parte convenuta e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, devono essere liquidate in favore dell'appellante - e distratte in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. che ne hanno fatto richiesta - applicando i parametri minimi fissati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000.
Ed infatti, il valore della causa deve essere determinato sulla base del quantum di risarcimento concretamente accordato (c.d. criterio del decisum) che, nel caso di specie, è pari ad € 5.664,952.
In ragione della circostanza che è stata riconosciuta una somma pari a meno della metà della cifra chiesta da parte appellante, appare equo procedere ad una compensazione per metà delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
Tali spese processuali vengono liquidate applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa (applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000), per il primo grado di giudizio in complessivi € 1.270,00, così determinati: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; Fase decisionale, valore minimo: € 851,00, l'importo così determinato, pari ad € 2.540,00, deve poi essere compensato per metà pervenendosi alla cifra indicata, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Per il secondo grado di giudizio, le spese sono liquidate in complessivi € 1.453,00, così determinati: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00; Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, l'importo così determinato, pari ad € 2.906,00, deve poi essere compensato per metà pervenendosi alla cifra indicata, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nelle qualità di titolare e legale rappresentante pro Parte_1 tempore dell' , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , nei confronti di Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...] in persona del legale rappresentante, disattesa ogni contraria istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna CP
risarcire il danno pari ad € 5.664,952, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
[...] sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al soddisfo.
2. Compensa per metà le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e condanna CP al pagamento della residua metà - da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93
[...]
c.p.c. - che liquida in € 1.453,00 per il presente grado di giudizio ed in € 1.270,00 per il precedente grado di giudizio, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 31 luglio 2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
CORTE D'APPELLO di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr.ssa Federica Rende Consigliere relatore
3) dr.ssa Rosa Maria Bova Consigliere
Ha emesso la seguente nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 202/2020 R.G.A.C. vertente tra
( ), nato in (89048) Siderno (RC) il 08.02.1976, in proprio Parte_1 CodiceFiscale_1
e nelle qualità di titolare e legale rappresentante pro tempore dell' Parte_2
(p. i.: ), nonché ( ), nato a [...] P.IVA_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 il 24.01.1947, ( ), nata a [...] il [...] Parte_4 CodiceFiscale_3
), nata a [...] il [...], Parte_5 CodiceFiscale_4 Parte_6
( ), nata in [...] il [...], ( CodiceFiscale_5 Parte_7 [...]
), nata in [...] il [...] , tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Egidio Gaudio C.F._6
( ; PEC: e dall'Avv. Alessandra Labadessa ( CodiceFiscale_7 Email_1 [...]
PEC.: C.F._8 Email_2
APPELLANTI contro
n persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Francesco NAPOLI (C.F.: ), CodiceFiscale_9 Email_3
APPELLATA
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 e 2050) Risarcimento danni – Appello avverso la sentenza 1158/2019 emessa dal Tribunale di Locri in data l 04.12.2019 nell'ambito del procedimento recante R. G. n. 1859/2016 - notificata a mezzo PEC il 19.02.2020
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dell'omonima azienda agricola, Parte_4 Parte_3 Parte_5
e convenivano in giudizio la società per Parte_6 Parte_7 Controparte_1 sentirla condannare, ai sensi degli artt. 2050 e/o 2043 cod. civ., al pagamento della somma di Euro
12.000,00, a titolo di risarcimento dei danni riportati dai muretti di delimitazione laterale del viale di accesso all' denominato “Donna Beatrice”, gestito dalla predetta CP_2 [...]
, ed asseritamente determinati da sprofondamenti dei fondi causati dai Parte_2 lavori di scavo per l'alloggiamento di condutture del gas metano, effettuati nel mese di luglio 2014 dalla convenuta sui terreni di proprietà degli odierni appellanti ed in uso alla suddetta azienda agricola.
Più in dettaglio, assumevano gli attori che:
- la nel mese di luglio 2014 (progetto 8021 – 420 – Direzione Lavori Controparte_1
Metanizzazione Calabria – Lotto 4 – UZ Zeffirio – NO), ha effettuato, sui terreni di loro proprietà ed in uso all' di , degli scavi per l'alloggiamento di Parte_2 Parte_1 condutture del gas metano, le quali, attraversando la strada provinciale n. 69 Bianco-Samo, percorrono, quasi parallelamente rispetto all'asse di detta strada, i citati terreni;
- in conseguenza di tali opere, si sono creati, nei fondi de quibus, degli sprofondamenti, che, oltre a condizionare il pieno utilizzo della superficie fondiaria, hanno causato dei pregiudizi agli stessi;
- in particolare, siffatti cedimenti – mai verificatesi prima che fossero eseguiti gli scavi – hanno arrecato danni ai muretti di delimitazione laterale del viale di accesso all'Agriturismo denominato
“Donna Beatrice”, gestito dall' . Parte_2
- gli appellanti hanno dovuto provvedere, a proprie cura e spese, a continui riempimenti per contenere l'effetto progressivo di sprofondamento del terreno, registrato in corrispondenza dei punti di scavo;
- con missiva del 19 aprile 2016, i deducenti hanno invitato la convenuta a procedere ad un sopralluogo congiunto per constatare il segnalato disagio e, conseguentemente, ad adoperarsi alla sua completa risoluzione;
- pertanto, il 29 aprile 2016 è stato espletato il richiesto sopralluogo, in presenza del procuratore degli attori, di un rappresentante e del tecnico incaricato dall'Ente, nonché del tecnico Parte_3 nominato dagli istanti, al cui esito è stato redatto verbale delle risultanze e, segnatamente, dello stato dei luoghi e dei danni riscontrati dal terreno de quo;
- perdurando il pregiudizio sopra illustrato, non essendo stati eseguiti i lavori di ripristino del suolo, con diffida del 16 giugno 2016, trasmessa a mezzo pec, gli odierni appellanti hanno intimato la CP
a provvedere, con la massima sollecitudine, al pagamento di tutte le spese necessarie alla realizzazione dei lavori in questione, quantificabili in € 12.000,00;
- pure tale ulteriore istanza è rimasta inevasa;
- dunque, gli appellanti, con missiva inoltrata a mezzo pec il 28 ottobre 2016 e ricevuta in pari data, hanno invitato la a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per risolvere in via CP amichevole la controversia;
- a siffatta richiesta non è seguita alcuna risposta.
Si costituiva la società la quale, in via preliminare, eccepiva: Controparte_1
a) il proprio difetto di legittimazione passiva o di titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, rilevando, in proposito, che l'esecuzione delle opere di metanizzazione, causa degli asseriti danni da lamentati dagli appellanti, era stata affidata alla società Controparte_3 giusta contratto di appalto, con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva essere ascritta
[...] alla committente, non essendo stata ex adverso contestata alcuna condotta di ingerenza nell'attività dell'appaltatrice né di cattiva elezione di quest'ultima, né, infine, di omessa vigilanza sul suo operato;
b) il difetto di legittimazione attiva o di titolarità dal lato attivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, sul rilievo che taluni dei danni oggetto della pretesa risarcitoria interessavano strade appartenenti ad enti locali e che, al più, erano utilizzabili dagli attori al pari degli altri cittadini. Nel merito, evidenziavano l'inapplicabilità al caso concreto della fattispecie di cui all'art. 2050
c.c., assumendo che i danni lamentati dalla parte attrice non erano stati cagionati nell'esecuzione di un'attività pericolosa, come quella di raccolta, produzione e distribuzione di gas metano, bensì in conseguenza di lavori prodromici al traporto del combustibile;
contestavano, inoltre, la riconducibilità dei danni all'esecuzione dell'appalto, anche in considerazione di una dichiarazione liberatoria rilasciata dagli attori alla società appaltatrice.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica;
veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata da Pt_2
Con la sentenza n. 1158/2019 il Tribunale di Locri, ritenendo che parte attrice non avesse dimostrato la responsabilità della società convenuta nella causazione dei danni lamentati, così disponeva: “1. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta, in via extracontrattuale, dalla parte attrice nei confronti di 2. condanna parte attrice alla refusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 4.835, oltre Controparte_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., come liquidate in favore dell'Ing. con decreto del 14.07.2018” Controparte_4
Con atto di appello notificato in data 20.3.2020 in proprio e nella qualità di Parte_2 titolare/legale rappresentante pro tempore dell' , nonché Parte_2 Pt_3
, e proponevano gravame per
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_6
i seguenti motivi:
1. Error in procedendo ed error in iudicando, vizio, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al ritenuto contratto di appalto tra la convenuta e la società con CP_3 CP_3 riferimento all'esecuzione dei lavori per cui è processo, nonché in ordine al ritenuto difetto di responsabilità della . Controparte_1
2. Omessa valutazione da parte del giudicante di prove decisive acquisite e valutazione di prove inconferenti
3. Mancata sussunzione della fattispecie concreta nel campo applicativo di cui all'art. 2050 c. c
4. Mancata valutazione del contegno della appellata ai sensi dell'art. 116 c. p. c. ai fini delle conseguenti determinazioni sulle spese di lite
5. Vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
In data 23.9.2020 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. CP
Con ordinanza del 9.4.2025 la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art
190 cpc
Motivi della decisione
1. Error in procedendo ed error in iudicando, vizio, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al ritenuto contratto di appalto tra la convenuta e la società con Controparte_3 riferimento all'esecuzione dei lavori per cui è processo, nonché in ordine al ritenuto difetto di responsabilità della . Controparte_1 Con il primo motivo, e , nello sviluppare le contestazioni all'impianto motivazionale Pt_2 Pt_4 della sentenza, evidenziano una serie di aspetti dai quali poter ricavare profili di illogicità, incoerenza e contraddittorietà della pronuncia impugnata con riguardo alla prova della valida costituzione del rapporto di appalto tra ed . Una adeguata valutazione di tale aspetto avrebbe CP CP_3 determinato il venir meno del presunto difetto di legittimazione passiva dedotto dalla . CP In particolare, gli appellanti ritengono viziato il ragionamento svolto dal giudicante nell'aver considerato documentalmente provata la realizzazione dei lavori da parte della società , CP_3 pur in assenza di un contratto di appalto valido con la . CP
Si legge difatti in sentenza a pag. 4 e 5 “deve ritenersi, innanzitutto, documentalmente provato che
i lavori, dai quali sarebbero derivati i pregiudizi materiali oggetto della pretesa risarcitoria, sono stati effettivamente realizzati dalla società in qualità di appaltatrice Controparte_3
……il documento prodotto dalla convenuta unitamente alla seconda memoria istruttoria (doc. 1), ancorché denominato “contratto” del 04.07.2013, non è giuridicamente qualificabile come contratto, inteso quale incontro di consensi secondo la nozione di cui all'art. 1321 c.c.: ciò si desume chiaramente dal tenore testuale del relativo art. 1, il quale non soltanto definisce espressamente tale atto come “Lettera di stipula del Contratto” ma precisa, altresì, che, oltre al documento in questione, il “Contratto” si compone, tra gli altri, di una “lettera di Accettazione del Contratto” da parte della appaltatrice, così rendendo evidente la sua natura di mera proposta contrattuale; del resto, che il documento de quo non configuri un contratto è chiarito, in modo inequivocabile, dal successivo art. 2, che, infatti, ai fini della valida ed efficace conclusione del contratto richiede l'accettazione scritta del committente, da effettuarsi nelle forme e nei tempi ivi contemplati. Ciò nondimeno, pur difettando in atti la prova che abbia Controparte_3 ricevuto ed accettato la proposta negoziale di si ritiene che la stessa abbia Controparte_1 effettivamente assunto la qualità di appaltatrice.”.
A sostegno delle proprie contestazioni, gli appellanti pongono il fatto che la società convenuta non abbia mai dimostrato l'esistenza di tale rapporto di appalto limitandosi a depositare, con le memorie ex art 183 cpc, la proposta di contratto e la dichiarazione liberatoria di fine lavori. Precisando, inoltre, di essersi sempre interfacciati solo con la sia in corso d'opera sia successivamente alla CP conclusione dei lavori (come dimostrato dallo “stato di consistenza” redatto dalla nonché dalle CP due lettere di diffida inoltrate dai alla società medesima). Pt_2
Di contro, il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza di tale rapporto di appalto sulla base del contenuto della liberatoria rilasciata da ad e : si legge in sentenza “pur Pt_2 CP_3 CP difettando in atti la prova che abbia ricevuto ed accettato la proposta Controparte_3 negoziale di si ritiene che la stessa abbia effettivamente assunto la qualità di Controparte_1 appaltatrice, come si evince dalle premesse della dichiarazione liberatoria rilasciata proprio dall'attore in proprio e nell'interesse anche degli altri attori (doc. 5, fasc. Parte_3 convenuta), da cui, difatti, risulta che i lavori in contestazione sono stati eseguiti non dalla odierna convenuta, bensì da Controparte_3
Con riferimento a tale dichiarazione liberatoria, gli appellanti hanno sostenuto che la stessa sia priva dei requisiti essenziali che consentano di desumere, anche solo per relationem, la stipula e, comunque, l'esecuzione di un contratto di appalto tra la e la CP Controparte_3
In particolare, evidenziano:
a. la liberatoria in questione risulterebbe sottoscritta dal in proprio ed anche in Parte_3 rappresentanza degli altri quattro comproprietari ed odierni attori, senza menzione o allegazione di procura idonea a comprovare qualsivoglia legittima spendita del nome altrui e del potere di rappresentanza. Conseguentemente tale atto non può avere alcun valore legale né alcun effetto nella sfera giuridica dei comproprietari che quel documento mai sottoscrissero. b. la liberatoria è priva di una data, che consenta di circoscrivere temporalmente il rapporto cui pertiene e, dunque, di comprendere con esattezza se sia riconducibile alla realizzazione delle opere che hanno occasionato il presente processo.
Tali obiezioni sono state confutate dalla nel proprio atto di costituzione: CP
- con riguardo alla mancata sottoscrizione di tutte le parti, la società appellata ha precisato che il difetto, in capo a , di procura utile a rappresentare anche gli altri interessati Parte_3 potrebbe inficiare l'opponibilità agli stessi della tabula in discorso limitatamente alla parte di essa avente efficacia negoziale, ma non dà luogo ad alcuna riduzione del significato probatorio di mera attestazione inerente all'esecuzione dei lavori. Con riguardo alla mancanza di data, precisa la società che gli elementi in essa contenuti (dati identificativi dei lavori svolti) non lasciano spazio a diverse interpretazioni circa la riferibilità della stessa alle opere per cui è causa. Si legge infatti nel documento “Premesso che la società CP_3 ha effettuato nei terreni di sua proprietà i lavori relativi alla costruzione del metanodotto
[...]
Derivazione per UZ RO e NO DN 400 e relativi allacciamenti DN150 e DN 100” identificando l'esatto intervento effettuato anche dal punto di vista temporale.
Infine, la circostanza che nella dichiarazione liberatoria si faccia riferimento, quanto all'esclusione da ogni responsabilità, proprio alla (considerato da parte appellante quale elemento di prova CP del coinvolgimento con ruolo direttivo, esecutivo e di coordinamento diretto dell'appellata nella realizzazione delle opere di metanizzazione), è invece “giustificato” dalla difesa della società convenuta quale espressione della volontà delle parti di esimere da responsabilità (peraltro limitate al solo ripristino del terreno) tanto la committente quanto l'appaltatore. Si legge infatti nella liberatoria
“ ….di non aver nulla a pretendere in futuro dalla Società e dalla società Controparte_3
per le causali su esposte”. Controparte_1
Tanto premesso, si precisa che per il contratto di appalto privato, non c'è alcuna norma di legge che ne impone specificatamente la stipulazione in forma scritta a pena di nullità. Pertanto, in linea di principio, esso non necessita della forma scritta. Tuttavia, è necessario considerare che, nella maggior parte dei casi, stante tutti gli obblighi e la documentazione obbligatoria (DUVRI, POS, PSC, PiMUS, ecc…) prevista dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per gli appalti e i sub-appalti che prevedono l'esecuzione di opere nei cantieri, si ricorre preferibilmente alla forma scritta.
Nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta dalla , è desumibile una volontà CP di concludere tale accordo in forma scritta: come riportato nella lettera di stipula del contratto datata 4.7.2023, descrive dettagliatamente gli elementi da cui dovrà essere composto il CP contratto in oggetto con , nonché le condizioni a cui è sottoposta l'efficacia dello stesso CP_3
(art 2 “Ai sensi e per gli effetti dell'art 1326 c.c. il contratto sarà concluso nel momento in cui il Committente riceverà l'accettazione scritta senza riserve dell'intero suo contenuto effettuata dall'Appaltatore ….. Resta inteso che l'efficacia del contratto è subordinata alla presentazione, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio delle attività da parte dell'Appaltatore di …….”); non provvede però a depositare anche il contratto concluso, privando di certezza la effettiva costituzione del rapporto tra la stessa e l' . CP_3
La Cassazione si è espressa sul punto con la sentenza 2386 del 26.1.2023 nei seguenti termini “È principio di diritto quello secondo cui, in tema di contratto, relativamente alla forma, la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richieda la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che «la prova del contratto possa essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza. Ne deriva che nei contratti non soggetti all'obbligo della forma scritta, un documento privo di sottoscrizione, quale una minuta, può essere utilizzato dal giudice del merito come fonte di elementi presuntivi, da valutarsi in relazione ad ogni altra circostanza, al fine di dedurne l'esistenza di un accordo verbale corrispondente al contenuto del documento stesso.”
Condivisibilmente, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla a è stata CP_3 Pt_2 considerata dal Tribunale quale elemento dimostrativo della sussistenza del rapporto di appalto con
(“…pur difettando in atti la prova che abbia ricevuto ed accettato la CP Controparte_3 proposta negoziale di si ritiene che la stessa abbia effettivamente assunto la qualità di Controparte_1 appaltatrice, come si evince dalle premesse della dichiarazione liberatoria rilasciata proprio dall'attore
, in proprio e nell'interesse anche degli altri attori…”). Parte_3
Invero, ove l'incarico di eseguire l'opera non fosse stato realmente conferito dalla alla CP
, quest'ultima non avrebbe avuto alcun titolo per stipulare la “liberatoria”. CP_3
Né può rilevare la circostanza che tale documento non abbia data certa.
L'art. 2704 c.c. stabilisce che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
Poiché tale liberatoria è richiamata nel verbale di sopralluogo dell'aprile 2016, ne consegue necessariamente che essa sia stata redatta prima del predetto sopralluogo e che le parti ne abbiano riconosciuto l'esistenza.
Tanto premesso, dal compendio in atti si evincono elementi atti a desumere la responsabilità della
. CP
Innanzi tutto, come emerge dagli atti di causa, lo stato di consistenza relativo ai lavori de quibus
(progetto n. 13883, Derivazione UZ I NO), è stato predisposto dalla in CP data 18.10.2013, dando atto dell'estirpazione di cinque alberi d'ulivo in buone condizioni.
La società ha partecipato al sopralluogo espletato in data 29.04.2016 e non ha ravvisato l'opportunità di integrare il contraddittorio con l'appaltatore.
La neppure ha ritenuto opportuno coinvolgere, nella fase stragiudiziale prima ed in quella CP giudiziale poi, la società indicata quale appaltatrice dei lavori di metanizzazione, né ha concretamente fornito prova del perfezionamento del rapporto dedotto, limitandosi a produrre la proposta di contratto e la dichiarazione liberatoria.
Tali elementi inducono a ritenere che la non abbia interamente demandato l'esecuzione dei CP lavori, ma che abbia avuto un ruolo determinante nelle diverse fasi del loro svolgimento, con la conseguenza che l'appello proposto debba essere accolto.
2. Omessa valutazione da parte del giudicante di prove decisive acquisite e valutazione di prove inconferenti A sostegno della responsabilità della è altresì il secondo motivo di appello, con il quale CP Pt_2
e lamentano la mancata valutazione da parte del Tribunale del contratto di costituzione di Pt_4 servitù (datato 22.7.2015 e concluso per rogito notarile), concluso tra le parti.
Il contratto di costituzione della servitù stipulato dalle parti prevede: art. 1.: “Detta servitù ha ad oggetto:
1.1 lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1(uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi, nonché di cavi accessori per rete tecnologiche”, art. 2: “la CONCEDENTE … autorizza la ad occupare per tutto il tempo Controparte_1 occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori. … 2.5) Consente alla Controparte_1 il libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi.”
Art. 4. “I danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione dell'impianto, sia in occasione di eventuali interventi di cui al precedente articolo 2.5, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, non contestata dall'appellata, tale atto, stipulato nel 2015, è successivo alla data di esecuzione dei lavori sulla proprietà degli odierni appellanti, risalente all'anno 2014.
Ritengono gli appellanti che da esso possano evincersi, sia pure incidentalmente, due elementi determinanti ai fini del decidere: il primo che la posa dei tubi del gas è certamente e direttamente riferibile alla;
il secondo, strettamente collegato al primo, consiste nell'assunzione di CP responsabilità da parte di quest'ultima in relazione ai danni ai fondi. Si legge, infatti, all'art. 4 “I danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione dell'impianto, sia in occasione di eventuali interventi di cui al precedente articolo 2.5, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione”.
Si tratta evidentemente di una clausola ampia di assunzione di responsabilità da parte della , CP non circoscritta ai soli danni eventualmente arrecati al fondo servente nell'esercizio del diritto costituito, ma ricomprendendo espressamente i danni prodotti alle cose, alle piantagioni e ai frutti pendenti, anche “durante la realizzazione dell'impianto”.
Né può costituire esimente alla responsabilità della società appellata la sottoscrizione della dichiarazione liberatoria da parte di (i cui effetti si riferirebbero anche alla ivi Pt_2 CP espressamente menzionata).
Con tale atto, gli odierni appellanti riconoscevano come completate tutte le opere previste in progetto e i ripristini, indicando l'avvenuta sistemazione a regola d'arte dello stato quo ante opera dei propri terreni. Tuttavia, risulta dai rilievi effettuati dal consulente tecnico in primo grado, che “….. si è avuta una evoluzione dello stato dei danni …”, evidentemente non immediatamente visibili.
A tale proposito, il Consulente nominato dal Tribunale non ha ritenuto rilevanti le obiezioni mosse dal tecnico di parte della relative al fatto che il viale (e relativo cordolo delimitante) non CP esistesse all'epoca della realizzazione del metanodotto, in particolare riferisce il ctp: “Il viale con le relative opere è stato realizzato successivamente al metanodotto trasformando un'area a vocazione agricola a strada con relativi servizi. Rileva che la realizzazione delle opere avrebbe dovuto tenere conto delle condizioni del terreno e predisporre gli accorgimenti necessari per garantire l'esecuzione a regola d'arte.”. Ed infatti il CTU, pur tenendo in dovuto conto le osservazioni di controparte, le ha interamente confutate, deducendo che “.. La causa dei danni è riconducibile all'assestamento del terreno utilizzato per la copertura dei tubi che, evidentemente, nella fase di rinterro non è stato debitamente compattato per eliminare gli spazi vuoti che si formano nella fase di riempimento degli scavi sede dei tubi della condotta. La mancanza di un'adeguata opera di compattamento del terreno di copertura comporta nel tempo una riduzione del volume del terreno e pertanto un abbassamento del piano superiore del terreno. Questo movimento ha generato il determinarsi delle lesioni lungo le opere di calcestruzzo realizzate dagli attori”. Pertanto, ipotizzando che la liberatoria sia stata redatta e firmata nell'imminenza della fine dei lavori stessi, è chiaro che non fosse visibile alcuna anomalia del terreno (vieppiù se si considera che all'epoca si trattava di un uliveto), anomalia che è stata generata dal successivo processo di assestamento del terreno e che non può essere ricondotta causalmente ai lavori di costruzione della stradina e relativo cordolo di calcestruzzo da parte dei Pt_2
Tanto premesso si ritiene, quindi, fondato il motivo di appello.
3. Error in iudicando, error in procedendo e contestuale vizio, contraddittorietà ed illogicità della motivazione: mancata sussunzione della fattispecie concreta nel campo applicativo di cui all'art. 2050 c. c.
Con ulteriore motivo di appello, e lamentano l'omessa sussunzione della fattispecie Pt_2 Pt_4 concreta nell'ambito di operatività del regime probatorio semplificato di cui all'art. 2050 c. c.
Si legge in sentenza “la qualificazione – nel caso concreto – dei lavori in parola come attività pericolosa, […] incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e non anche su colui che
– come, in specie, la società – tale attività ha affidato ad altri in base ad un Controparte_1 rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore (cfr. Cass., Sez. VI, ord. 05/07/2017, n. 16638). ……. nel caso che ci occupa […], la parte attrice ha dedotto fatti rilevanti su un piano esclusivamente extracontrattuale, deve concludersi che la parte attrice abbia agito, in via aquiliana, in base alla fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c.” (Cfr. pagina 6 della sentenza).
Gli appellanti ritengono di aver compiutamente provato e documentato la riconducibilità causale dei pregiudizi patiti alla posa dei tubi del gas (conclusione confermata e riscontrata dal C. T. U.), mentre controparte, stante il difetto di allegazione di un valido rapporto di appalto, avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Con riguardo all'art 2050 c.c., la Suprema Corte si è espressa al riguardo nella recentissima pronuncia 21603/2024 così descrive i confini applicativi della fattispecie “E' principio consolidato che la nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventare tale in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. A tal riguardo, l'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (tra le molte: Cass. n. 19180/2018). Va, inoltre, precisato che, ai fini del riconoscimento della sussistenza della responsabilità da atto illecito ricollegabile all'esercizio di attività pericolosa e del conseguente danno, la necessaria sussistenza del nesso di causalità tra l'attività pericolosa stessa e l'evento di danno deve trovare manifestazione in una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043 c.c., se ne ricorrono i presupposti di applicazione (Cassa. n. 20359/20059”
Risulta pertanto presupposto ineliminabile l'accertamento del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito, la cui prova è a carico del danneggiato, non potendo essere attribuito al soggetto agente un evento ad esso non riconducibile: deve in sostanza esistere una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043, c.c., sempre ne ricorrano i presupposti di applicazione.
Accertato il nesso causale, e dunque attribuito l'evento dannoso all'esercente l'attività pericolosa, il quale risponde del danno indipendentemente da ogni sua colpa, è pur sempre possibile per quest'ultimo fornire la c.d. prova liberatoria, relativa alle modalità organizzative dell'attività, che devono essere idonee per prevenire l'eventualità di eventi dannosi, ovvero provi di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno” ovvero di aver impiegato ogni cura o misura (ivi compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca) atta ad impedire l'evento dannoso.
Tanto premesso, nel caso di specie si ritiene non sussistente un nesso causale tra l'attività pericolosa svolta dalla (fornitura di gas) e i danni subiti da parte appellante (dettagliati nel verbale di CP sopralluogo del 29.4.16) i quali si configurano quale logica conseguenza della realizzazione dei lavori prodromici all'attuazione dell'attività pericolosa specifica ossia la posa dei tubi necessari al passaggio del gas.
Esclusa pertanto la configurabilità di una responsabilità ex art. 2050 in quanto ne difettano i presupposti, si ritiene invece vi siano gli estremi per considerare una responsabilità ex art. 2043, invocata da parte appellante in termini alternativi rispetto a quella di cui al 2050.
Con riferimento alla responsabilità aquiliana si evidenzia che, dagli atti di causa (in particolare dalla
CTU) è emerso in maniera chiara che i lavori di reinterramento dei tubi e compattamento del terreno, non sono stati svolti a regola d'arte da parte della . CP
A sostegno delle proprie ragioni il Ctp della società appellata ha sollevato diverse obiezioni:
“L'allegato 02, stato di consistenza- redatto prima dell'inizio dei lavori, da tecnico incaricato dalla
e controfirmato da due testimoni, riporta che la p.lla 234 del foglio 19 del comune Controparte_5 di Bianco, in data 18-10-2013 è un uliveto e che per l'effettuazione dei lavori del Gasdotto
Derivazione UZ e NO, saranno estirpate n. 5 piante di ulivo del diametro di 0.60 (mt) in buono stato di coltivazione. Tale documento non evidenzia la presenza di alcun viale con relative opere ma che l'area era esclusivamente a vocazione agricola —-uliveto. Lo stato di consistenza permette di affermare che la stradina in questione con le relative opere annesse, non risultavano presenti prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione del metanodotto” Prosegue “il metanodotto in questione è stato realizzato su un'area a vocazione agricola e che per la sua esecuzione nella p.lla 234, si è tenuto conto di tale aspetto anche per le operazioni di rinterro, eseguite con la messa in opera del materiale arido proveniente dallo scavo stesso e con terreno vegetale superficiale. Così come doveva essere, trattandosi di terreno agricolo. Circa il mancato costipamento del terreno di rinterro, si evidenzia che è stato eseguito per come normalmente avviene per un terreno agricolo, considerando per il futuro, i normali lavori di aratura a cuì periodicamente tali terreni sono sottoposti.
Al fine di evitare la formazione di abbassamenti del “piano campagna”, invece si ha cura in fase di rinterro, di apportare per l'area interessata dallo scavo, maggiore materiale rispetto a detto piano a mò di “baulatura”, proprio per compensare eventuali. abbassamenti e/o cedimenti localizzati del terreno. Tale tecnica è stata applicata anche per il tratto di metanodotto… Per il caso specifico risulta che il viale con relative opere, è stato realizzato dagli attori successivamente al metanodotto, trasformando pertanto l'area in-oggetto da vocazione agricola a strada con relativi servizi. Si ritiene quindi di affermare che per la formazione della strada e delle opere annesse da parte degli attori, necessitava: Tener in debita considerazione il tipo di terreno posato dall'Impresa esecutrice dei lavori di metanizzazione (terreno vegetale di superficie), e perciò predisporre gli accorgimenti necessari per garantire l'esecuzione di un corpo stradale a regola d'arte.” Conclude pertanto “la determinazione del danno eseguita dal CTU ing. non trova riscontro, in quanto Controparte_4 detti danni non sono riconducibili ai lavori effettuati in occasione della realizzazione del metanodotto”
La riconducibilità dei danni patiti dagli appellanti alle opere di metanizzazione poste in essere dalla
è stata confermata dalla consulenza tecnica espletata in primo grado, “La causa dei danni è CP riconducibile all'assestamento del terreno utilizzato per la copertura dei tubi che, evidentemente, nella fase di rinterro non è stato debitamente compattato per eliminare gli spazi vuoti che si formano nella fase di riempimento degli scavi sede dei tubi della condotta. La mancanza di un'adeguata opera di compattamento del terreno di copertura comporta nel tempo una riduzione del volume del terreno e pertanto un abbassamento del piano superiore del terreno. questo movimento ha generato il determinarsi delle lesioni lungo le opere di calcestruzzo realizzate dagli attori. Non abbiamo contezza dello svolgersi dei lavori e in particolare dei criteri con cui è stato effettuato il rinterro degli scavi.
L'esecuzione a regola d'arte presuppone un riempimento per strati successivi con compattazione degli stessi al fine di eliminare i vuoti che si formano nel terreno ottenuto dagli scavi e utilizzato per il rinterro. Dagli effetti derivati (avvallamenti e cedimento differenziato del cordolo) possiamo dedurre che questa categoria di lavoro non è stata eseguita, in tutto o in parte, a regola d'arte. Per quanto sopra i danni possono essere ricondotti alla esecuzione dei lavori per la messa in opera delle condotte del gas metano limitatamente al rinterro.” (pagina 19 della CTU)
Né risulta in atti ulteriore documentazione prodotta dall'appellata relativa ad un eventuale collaudo dell'impianto al termine dei lavori, dal quale desumere la meticolosa regolarità dell'opera svolta.
Quanto sopra esposto fornisce prova di una negligenza da parte della nell'esecuzione dei lavori CP che ha determinato come conseguenza diretta il cedimento del terreno e quindi la lesione dei cordoli di contenimento posti dai a delimitare il vialetto di accesso alla propria azienda agrituristica. Pt_2
Tale danno è stato accertato e quantificato dal CTU incaricato in primo grado “Con la risposta al quesito precedente abbiamo riscontrato i danni che interessano il tracciato del viale utilizzato dagli attori per collegare il fabbricato utilizzato in funzione delle attività agricole dell'azienda e in particolare per l'attività legata al turismo. I danni interessano il cordolo di delimitazione del tracciato del viale che presenta delle fessure passanti con scostamento delle due facce oltre che in orizzontale anche verticalmente.
Le lesioni hanno interessato anche la struttura di fondazione costituita da un elemento di calcestruzzo rettangolare dello spessore di cm. 10.
Il muro lato strada provinciale posto a delimitazione del viale avente anche la funzione di sostegno alla scarpata ha due lesioni verticali senza scostamento significativo sia in verticale che in orizzontale. Rientra tra i danni riscontrati l'avvallamento del terreno. con abbassamento della quota per del piano di percorrenza e per l'intera larghezza”.
Tanto premesso si ritiene che questo motivo di appello sia parzialmente fondato.
Gli altri motivi di appello sono assorbiti dalle superiori considerazioni.
Per quel che concerne la quantificazione dei danni, si legge in perizia “…il costo delle opere da realizzare al fine di ripristinare lo stato dei luoghi prima dell'evento dannoso è pari:
- costo da computo metrico estimativo 5.804,25 €
- IVA 22% 1.276,94 €
Importo complessivo danni 7.081,19 €”
La quantificazione dei danni effettuata dal CTU è pienamente condivisibile.
Dal compendio in atti può desumersi che causa del cedimento del terreno sia stata la cattiva esecuzione dei lavori (“La mancanza di un'adeguata opera di compattamento del terreno di copertura comporta nel tempo una riduzione del volume del terreno e pertanto un abbassamento del piano superiore del terreno”), tuttavia, nel valutare la responsabilità per i danni derivati da tale esecuzione, deve tenersi conto che la realizzazione della strada da parte degli odierni appellanti è stata successiva all'esecuzione dei lavori e che, all'epoca n cui il metanodotto è stato realizzato, il terreno aveva esclusivamente vocazione agricola. Ne consegue che, nell'eseguire i lavori di realizzazione della strada i cui muretti hanno subito un cedimento, gli odierni appellanti avrebbero dovuto considerare i lavori precedentemente eseguiti e tenere conto degli stessi. Nell'attribuzione della responsabilità alla per i danni subiti dai deve quindi considerarsi la condotta CP Pt_8 colposa di questi ultimi i quali, omettendo di tenere conto dei lavori precedentemente eseguiti nella realizzazione della strada, hanno concorso a cagionare i danni. Ritiene il Collegio che tale concorso di responsabilità debba essere graduato nella misura del 20%.
Considerato il concorso di colpa ascrivibile, come detto, agli odierni appellanti che, prima di realizzare la strada, hanno omesso di effettuare i necessari controlli ed adottare gli opportuni accorgimenti, la somma determinata dal consulente tecnico d'ufficio deve essere decurtata del 20%, pervenendosi così all'importo pari ad € 5.664,952 (7.081,19 -1.416,238).
La deve essere condannata al risarcimento del danno in tal modo Controparte_1 determinato.
Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, costituente debito di valore, secondo il criterio generale, devono essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici
ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato
– che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale – e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al soddisfo, in quanto detti interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. n. 18771/2019; Cass. n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n.
557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Spese di lite
Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, queste ultime seguono la soccombenza.
Pertanto, le stesse vanno poste a carico della parte convenuta e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, devono essere liquidate in favore dell'appellante - e distratte in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. che ne hanno fatto richiesta - applicando i parametri minimi fissati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000.
Ed infatti, il valore della causa deve essere determinato sulla base del quantum di risarcimento concretamente accordato (c.d. criterio del decisum) che, nel caso di specie, è pari ad € 5.664,952.
In ragione della circostanza che è stata riconosciuta una somma pari a meno della metà della cifra chiesta da parte appellante, appare equo procedere ad una compensazione per metà delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
Tali spese processuali vengono liquidate applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa (applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000), per il primo grado di giudizio in complessivi € 1.270,00, così determinati: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; Fase decisionale, valore minimo: € 851,00, l'importo così determinato, pari ad € 2.540,00, deve poi essere compensato per metà pervenendosi alla cifra indicata, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Per il secondo grado di giudizio, le spese sono liquidate in complessivi € 1.453,00, così determinati: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00; Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, l'importo così determinato, pari ad € 2.906,00, deve poi essere compensato per metà pervenendosi alla cifra indicata, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nelle qualità di titolare e legale rappresentante pro Parte_1 tempore dell' , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , nei confronti di Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...] in persona del legale rappresentante, disattesa ogni contraria istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna CP
risarcire il danno pari ad € 5.664,952, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
[...] sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al soddisfo.
2. Compensa per metà le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e condanna CP al pagamento della residua metà - da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93
[...]
c.p.c. - che liquida in € 1.453,00 per il presente grado di giudizio ed in € 1.270,00 per il precedente grado di giudizio, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 31 luglio 2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone