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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, il 5 marzo 2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12085/2022
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Trento n. 2, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Antonella Mobilia, che la rappresentano e difendono giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
Controparte_1
[...]
rispettivamente in persona del
[...]
e Assessore pro tempore, elettivamente domiciliati ex lege in Catania, via CP_2
Vecchia Ognina n. 149, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, che li rappresenta e difende.
Resistenti
Oggetto: non corretta esecuzione della sentenza Trib. Catania n. 2115/2020, resa a definizione del giudizio n. 9927/2016, e relative differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 12.12.2022, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere stata assunta in data
25.05.2001 dalla Regione Siciliana, Dipartimento di Protezione Civile, con contratto a
1 tempo determinato di durata triennale, con decorrenza giuridica dal 2.11.2001, data di presa di servizio, reiteratamente prorogato fino alla scadenza intervenuta in data
31.12.2020.
Ha aggiunto di avere partecipato, prima della scadenza dell'ultima proroga, alla procedura concorsuale avviata dalla Regione Siciliana, con il D.D.G. n. 7850 del 21.11.2019, all'esito della quale era stata assunta con contratto a tempo indeterminato, specificando che nel nuovo rapporto di lavoro con la era stata inquadrata nella posizione economica CP_1
D1, nonostante l'inquadramento nella superiore posizione economica D3 conseguito nel precedente rapporto di lavoro a termine.
Ciò precisato, ha allegato di avere adito il Tribunale di Catania, sezione lavoro, nell'anno
2016, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il riconoscimento dell'anzianità lavorativa maturata dall'inizio del rapporto di lavoro, dei connessi scatti retributivi di anzianità riconosciuti al personale a tempo indeterminato, la condanna della a collocarla nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio CP_1
maturata, dunque, quale funzionario direttivo D6, e a corrispondere le differenze retributive maturate e, in subordine, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'illegittima apposizione del termine.
Ha dedotto che il predetto giudizio, recante R.G. 9927/2016, si era concluso con sentenza n. 2115/2020 del 24.6.2020, con cui, in accoglimento delle istanze della lavoratrice, erano stati dichiarati l'illegittimità della reiterazione delle proroghe del contratto a termine, il diritto alla progressione professionale economica ed alle conseguenti differenze stipendiali in ragione dell'anzianità di servizio maturata sino alla data di deposito del ricorso, con condanna della a corrispondere le differenze retributive limitatamente al periodo CP_1
non coperto da prescrizione, da calcolarsi con i parametri posti a fondamento dei conteggi allegati al ricorso.
Ha allegato che, con provvedimento prot./serv.4/n. 83457 del 18.09.2020, la Regione
Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, servizio IV, le aveva comunicato il DDG n. 3569 del 03.08.2020 che, in esecuzione della succitata sentenza, aveva rideterminato la posizione economica inquadrandola nel livello D3 e quantificato in
€ 5.850,50 le differenze retributive dovutele, avverso il quale ella, in data 09.6.2021, aveva presentato istanza di rettifica in autotutela, rimasta priva di riscontro.
2 Ha censurato l'operato della e dedotto l'illegittimità del provvedimento di CP_1
inquadramento, affermando che essa non aveva correttamente eseguito la predetta sentenza n. 2115/2020.
Nello specifico, ha rilevato che:
- la , con il DDG n. 3569 del 03.08.2020, aveva erroneamente ridefinito Controparte_1
l'inquadramento iniziale nel livello D1, dovendosi invece ritenere che, secondo quanto prescritto dalla Tabella A, allegata all'Accordo sulla riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'art. 5, della legge regionale n. 10 del 15.05.2000, allegata al D.P. n.
9 del 22.06.2001, il livello VIII, in cui la ricorrente era stata inquadrata al momento dell'assunzione, corrispondeva a D3;
- il DDG era illegittimo per difetto di motivazione, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni sulla base delle quali l'Amministrazione ha ritenuto di individuare il livello D1 come livello di inquadramento iniziale;
- la sentenza n. 2115/2020 aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla progressione economica maturata negli anni di servizio prestati alle dipendenze della limitando CP_1
la condanna al periodo non coperto da prescrizione, mentre il provvedimento di rideterminazione della posizione economica era stato erroneamente elaborato con decorrenza dal 01.03.2005 e non dal 02.11.2001, data di presa di servizio;
- ella avrebbe dovuto essere inquadrata nella posizione economica D6 a decorrere da gennaio 2008 fino a dicembre 2020, spettandole a titolo di arretrati per la ricostruzione carriera la somma lorda di € 81.799,71, come da relazione allegata del dott. pari Per_1 alla differenza tra l'ammontare totale spettante alla medesima in base alla nuova posizione economica e giuridica superiore (pari ad € 95.216,38) e le somme già versate dalla Regione
Siciliana a titolo di arretrati, evidenziando che tale importo emergeva dalla rideterminazione della posizione giuridica ed economica spettante alla ricorrente effettuata, conformemente al disposto della sentenza n. 2115/2020, tenendo conto dei conteggi di cui alla CTP allegata al ricorso R.G. 9927/2016;
- la non corretta esecuzione della sentenza n. 2115/2020, e quindi l'erroneo inquadramento operato dall'Amministrazione, aveva inciso sulla posizione contributiva della ricorrente e sul calcolo del TFR;
- la non aveva attribuito alla ricorrente la PEO prevista dall'art. 11, del D.P. n. 10 CP_1
del 22 giugno 2001 e dalla Circolare del 10.08.2001.
Tanto premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare che la Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica e del
3 Personale non ha correttamente eseguito la sentenza n. 2115/2020 emessa dal Tribunale di Catania, sez. lav., dott.ssa , RG 9927/2016, pubbl. il 24.06.2020, per non aver Per_2
previsto quale categoria di inquadramento iniziale della lavoratrice il D3; e conseguentemente condannare parte resistente a ridefinire la posizione economica superiore spettante alla ricorrente in virtù di quanto disposto dalla pronuncia su citata.
- accertare e dichiarare il diritto dell'arch. alla ridefinizione della posizione Pt_1 economica superiore mediante la previsione dell'inquadramento iniziale in D3, con conseguente illegittimità del provvedimento dell'10.09.2020, prot./serv.4/n. 83457, successivamente notificato mediante posta ordinaria alla lavoratrice, con il quale la
Regione Siciliana, Dipartimento delle Funzione Pubblica e del Personale, Servizio IV, comunicava all'arch. il DDG n. 3569 del 03.08.2020. Pt_1
- accertare e dichiarare che la Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale non ha correttamente eseguito la sentenza n. 2115/2020 emessa dal
Tribunale di Catania, sez. lav., dott.ssa , RG 9927/2016, pubbl. il 24.06.2020, per Per_2
non aver elaborato la ricostruzione di carriera della lavoratrice a decorrere dal
02.11.2001 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
e conseguentemente condannare parte resistente a ridefinire la posizione economica superiore spettante alla ricorrente a decorrere dal 18.07.2008, secondo i parametri indicati nei conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza da ultimo richiamata, alla luce di quanto previsto in tale pronuncia.
- accertare e dichiarare il diritto dell'arch. alla ridefinizione della posizione Pt_1
economica superiore a decorrere dalla data di immissione in servizio, dunque, dal
02.11.2001.
- accertare e dichiarare che la Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale non ha correttamente eseguito la sentenza n. 2115/2020 emessa dal
Tribunale di Catania, sez. lav., dott.ssa , RG 9927/2016, pubbl. il 24.06.2020, per Per_2
Part non aver attribuito alla lavoratrice la prevista dall'art. 11, del D.P. n. 10 del 22 giugno 2001 e dalla Circolare del 10.08.2001; e per l'effetto, condannare le P.A. in esame
a riconoscere alla ricorrente tale PEO e, conseguentemente, a ridefinire la posizione economica superiore spettante alla medesima.
- ed in conseguenza, condannare la su citata a collocare la ricorrente nella CP_1
posizione economica D6 fino alla data del 31.12.2020, ovvero nella diversa posizione economica superiore ritenuta di giustizia e fino alla data ritenuta di giustizia, e a corrisponderle l'ulteriore somma alla stessa spettante a titolo di ricostruzione di carriera,
4 a decorrere dal 18.07.2008, pari a € 81.799,71 quale differenza tra l'importo totale spettante alla lavoratrice pari a € 95.216,38 e le somme già corrisposte a quest'ultima a titolo di arretrati pari ad € 7.566,17 (a titolo di differenze retributive corrisposte dalla
negli anni precedenti) ed € 5.850,50 (a titolo di differenze retributive Controparte_1
corrisposte dalla Siciliana in esecuzione della sentenza n. 2115/2020 del CP_1
24.06.2020 emessa dal Tribunale di Catania, sez. lav., dott.ssa ), ovvero alla Per_2
diversa somma ritenuta di giustizia.
- condannare parte resistente alla regolarizzazione contributiva alla luce della ridefinizione della nuova posizione economica professionale e delle connesse differenze retributive.
- condannare parte resistente al ricalcolo dell'importo dovuto alla lavoratrice a titolo di
Trattamento di Fine Rapporto, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento dell'importo dovuto in eccedenza rispetto a quanto già liquidato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente grado di giudizio».
Fissata la prima udienza per il 20.09.2023, con memoria depositata in data 08.09.2023 si sono costituiti in giudizio la Controparte_1
e l'
[...] [...]
, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda per violazione del giudicato e la prescrizione.
Parte resistente, nello specifico, ha dedotto che la domanda della ricorrente, volta al riconoscimento dell'inquadramento iniziale in D3, era coperta dal giudicato, precisando che la questione della correttezza o meno dell'inquadramento dell'Arch. fosse Pt_1
già sub judice nel 2016 nel giudizio dalla stessa instaurato recante R.G. 9927/2016; che in tale sede l'Amministrazione aveva contestato specificamente le deduzioni avversarie;
che il giudice di prime cure non aveva espressamente statuito sul punto;
che la sentenza n.
2115/2020 del 24.06.2020 era stata appellata dall'Amministrazione; che il giudizio di appello R.G. 622/2020 era stato definito con la sentenza n. 860/2023 del 31.07.2023 in cui il Collegio aveva espressamente preso posizione sulla questione dell'inquadramento della ricorrente;
che il Giudice di prime cure non era entrato nel merito della questione dell'inquadramento e non aveva specificamente preso posizione in ordine alla correttezza dello stesso, ancorché l'Amministrazione avesse espressamente contestato i conteggi proprio in ordine all'erroneo presupposto di partenza;
che la Corte aveva riconosciuto dovuta una pronuncia sul punto dell'inquadramento, affermando altresì che “Non può dirsi,
5 dunque, che non siano stati contestati i conteggi prodotti in primo grado dalla ricorrente, effettuati partendo dalla posizione D3 e arrivando alla posizione D6”, rilevando inoltre come nel giudizio di primo grado non fosse stata dedotta la questione dell'inquadramento iniziale che sarebbe spettato alla ricorrente e l'irrilevanza del fatto che il CTP avesse elaborato i calcoli partendo dal livello D3 e arrivando al livello D6, trattandosi non di semplici criteri di calcolo ma di una questione giuridica, che doveva essere prospettata tra quelle poste a fondamento del diritto rivendicato;
che quindi la domanda sull'inquadramento iniziale, che avrebbe dovuto essere proposta in primo grado, così come evidenziato dalla Corte d'Appello, non poteva più essere posta in un nuovo giudizio in virtù del giudicato sulla stessa maturato, che copre dedotto e deducibile, o per l'intervenuta prescrizione del diritto all'inquadramento ed alle conseguenti differenze retributive, atteso che il presunto errore di inquadramento risalirebbe al lontano 2001.
Le parti resistenti hanno poi eccepito l'infondatezza nel merito del ricorso, deducendo la correttezza dell'inquadramento iniziale della ricorrente, assunta nella qualifica di architetto, con attribuzione del livello economico VIII, secondo il previgente ordinamento che era distinto per qualifiche e livelli, ed evidenziando come, a seguito dei DD.PP. nn. 9 e
10 del 2001, che avevano introdotto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti regionali, era stato attribuito, per relationem, il trattamento economico iniziale della categoria “D1” Funzionario, ai sensi dell'art. 11 del D.P. n. 10 citato, che aveva disposto che al personale assunto dopo la stipulazione del CCRL, come nel caso di specie, doveva essere attribuito il trattamento iniziale di cui alla tabella A previsto per la categoria il cui profilo di assunzione appartiene.
Quindi, dedotta l'inesistenza di disposizioni disciplinanti l'inquadramento dei dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore della l. r. 10 del 2000 nella terza fascia della categoria D, hanno concluso chiedendo: «In accoglimento della preliminare eccezione di ne bis in idem dichiarare l'improponibilità della domanda avversaria per violazione del giudicato, ovvero rigettare il ricorso avversario per le causali esposte in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare la prescrizione del diritto all'inquadramento ed alle conseguenti differenze retributive, con divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi all'Avvocatura dello Stato, distrattaria ex lege».
Svoltasi l'udienza del 20.9.2023, la causa è stata rinviata all'udienza del 19.6.2024 per discussione e decisione e poi, stante il carico di ruolo, all'udienza del 5.3.2025 per gli stessi incombenti. Sostituita l'udienza del 5.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza
6 che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate da parte ricorrente, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa il giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
2. Con la domanda giudiziale parte ricorrente ha chiesto di voler accertare la non corretta esecuzione della sentenza n. 2115/2020 emessa dal Tribunale di Catania, sez. lav., per non aver l'amministrazione previsto quale categoria di inquadramento iniziale del lavoratore il livello D3, per non aver elaborato la ricostruzione di carriera del lavoratore a decorrere dal
02.11.2001 e per non aver attribuito al lavoratore la PEO prevista dall'art. 11, del D.P. n.
10 del 22 giugno 2001 e dalla Circolare del 10.08.2001.
L'istante ha quindi chiesto di dichiarare il diritto alla ridefinizione della posizione economica superiore mediante la previsione dell'inquadramento iniziale in D3, il diritto alla ridefinizione della posizione economica superiore a decorrere dalla data di immissione in servizio, dunque, dal 02.11.2001, il diritto alla PEO prevista dall'art. 11, del D.P. n. 10 del 22 giugno 2001 e dalla Circolare del 10.08.2001 e, per l'effetto, ha chiesto volersi condannare l'Amministrazione a collocarla nella posizione economica D6 fino alla data del
31.12.2020, ovvero nella diversa posizione economica superiore ritenuta di giustizia, e a corrispondergli le differenze retributive e le ulteriori somme allo stesso spettanti a titolo di ricostruzione di carriera, a decorrere dal 19.07.2008.
3. L'Amministrazione resistente ha eccepito l'efficacia preclusiva del precedente giudicato.
4. Ciò posto, reputa il Tribunale che le pretese anche creditorie vantate da parte ricorrente siano all'evidenza precluse in questa sede, trattandosi, per un verso, di questioni – quelle attinenti all'individuazione del livello D3 quale categoria di inquadramento iniziale della lavoratrice e quella del diritto all'attribuzione della PEO prevista dall'art. 11, del D.P. n. 10 del 22 giugno 2001 e dalla Circolare del 10.08.2001 – che dovevano essere dedotte nel giudizio n. 9927/2016 R.G. sin dal primo grado e, par altro verso, di questioni – quelle attinenti alla mancata corretta esecuzione della sentenza Trib. Catania n. 2116/2020, ivi inclusa quella relativa all'asserita mancata elaborazione della ricostruzione di carriera del lavoratore a decorrere dal 02.11.2001 – che dovevano essere fatte valere in sede esecutiva.
5. Le questioni dell'individuazione del livello D3 quale categoria di inquadramento iniziale del lavoratore e dell'attribuzione della PEO prevista dall'art. 11, del D.P. n. 10 del 22 giugno 2001 e dalla Circolare del 10.08.2001 sono inammissibili, in quanto poste per la
7 prima volta in questa sede e non anche nel giudizio n. 9927/2016 R.G., definito con la sentenza n. 2115/2020, che la ricorrente invoca a sostegno dell'odierna pretesa.
5.1. Al riguardo, reputa il Tribunale di riportare – ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – quanto sul punto già osservato dalla Corte di appello con la sentenza resa a definizione del giudizio n. 622/2020 R.G., di impugnazione avverso la sentenza Trib. Catania, sez. lav., n.
2115/2020, prodotta in atti dalla parte resistente.
Segnatamente, la Corte d'Appello ha evidenziato che «Con la memoria difensiva in appello la pone la questione relativa all'inquadramento che le sarebbe spettato Pt_1 inizialmente sulla base del contratto di assunzione e delle tabelle allegate all'accordo di riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'art. 5 l. r. n.10 del 2000, secondo le quali ai lavoratori inquadrati nell'ex 8° livello non poteva che attribuirsi il livello D3.
La questione è inammissibile, in quanto posta per la prima volta con l'atto di appello.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sul punto si allega che “La ricorrente, infatti, è stata assunta con la qualifica di architetto ed inquadrata, inizialmente, nella categoria “E8 – funzionario ex livello 8”; in seguito l'amministrazione, inspiegabilmente, ha lasciato la medesima in una “terra di mezzo” con “inquadramento non definito” (tale dicitura “ex livello 8” è riportata sui cedolini delle buste paga!); infine, dal 2007, quest'ultima è stata inquadrata nella categoria D2 – funzionario Direttivo”. Tuttavia, leggendo l'ordine di assegnazione dell'8 settembre 2016, l'arch. al pari di altri Pt_1 colleghi, anch'essi precari, viene identificata esclusivamente con la qualifica “D” (ex lege
61/98), senza alcuna specificazione ulteriore: ciò comprova ulteriormente il trattamento discriminatorio riservato dalla regione alla ricorrente, essendo la medesima trattata come dipendente “di serie B”. Lamenta, poi, la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Non si deduce in giudizio la questione dell'inquadramento iniziale che sarebbe spettato, per cui la domanda per come è posta non può che riferirsi al raffronto con un dipendente assunto a tempo indeterminato alla stessa data della ricorrente in categoria D. Irrilevante, a tal fine, che il ctp nelle premesse dei calcoli spieghi perché ha ritenuto di calcolare le differenze partendo dal livello D3 e arrivando al livello D6, trattandosi non di semplici criteri di calcolo ma di una questione giuridica, che doveva essere prospettata tra quelle poste a fondamento del diritto rivendicato, quanto meno in risposta alla contestazione contenuta nella memoria difensiva della resistente» (così Corte di appello con la sentenza resa a definizione del giudizio n. 622/2020 R.G.).
8 5.2. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla questione dell'attribuzione della
PEO prevista dall'art. 11, del D.P. n. 10 del 22 giugno 2001 e dalla Circolare del
10.08.2001, di cui non vi è traccia in seno al ricorso introduttivo del giudizio n. 9929/2016
R.G. (v. doc. n. 8 fasc. resistente).
6. Ed invero principio correlato a quello della domanda e comunque inerente al formarsi dell'autorità di cosa giudicata è quello del dedotto e del deducibile, in forza del quale il giudicato copre non solo quanto dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto del giudizio;
con la conseguenza che passa in giudicato non solo quanto espressamente fatto valere in giudizio dalle parti, ma anche tutti i fatti, modificativi, impeditivi o estintivi, che, pur non essendo stati dedotti nel precedente giudizio, potevano essere fatti valere, in quanto già verificatisi.
Del parti coperte dalla preclusione derivante dal formarsi della cosa giudicato sono sia le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, sia tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, potevano essere dedotte a sostegno della domanda o delle eccezioni proposte, nonché quelle che costituivano premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento, configurandosi quali precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione.
Sul punto, la Corte di cassazione ha di recente ribadito che «l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio
(giudicato esplicito) ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito): deve, pertanto, ritenersi preclusa una seconda pronuncia in relazione a diversa voce di credito che fosse stata già azionabile in precedente giudizio (cfr., ex aliis, Cass. 26.2.2019
n. 5486, Cass. Cass. 30.10.2017 n. 25745, Cass. 23.2.2016 n. 3488, Cass. 30.6.2009 n.
15343)» (Cass., sez. Lav., n. 21357/2021).
7. Si tratta, quindi, all'evidenza di ragioni giuridiche che andavano dedotte già nel precedente giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Catania (n. 9927/2016 R.G. definito con la sentenza n. 2115/2020) e avente ad oggetto il medesimo diritto per cui è causa.
8. Inoltre, coperta dal principio del dedotto e del deducibile è altresì la questione relativa all'asserita non corretta elaborazione della ricostruzione di carriera della lavoratrice a decorrere dal 2.11.2001, tenuto conto della deduzione di tale questione nel giudizio n.
9927/2016 R.G. (v. sentenza n. 2115/2020) e tenuto conto di quanto sul punto statuito con la più volte richiamata sentenza, che al riguardo ha in motivazione affermato che «Parte
9 ricorrente ha, pertanto, diritto alla progressione professionale economica in ragione dell'anzianità di servizio maturata sino alla data di deposito del ricorso, essendo pacifico tra le parti che il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità, e alle conseguenti differenze stipendiali maturate;
ha diritto, altresì, alla corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla maturazione delle singole voci retributive fino all'effettiva corresponsione» e in dispositivo disposto che «nei limiti della prescrizione dichiarata in parte motiva dichiara il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale economica ed alle conseguenti differenze stipendiali in ragione dell'anzianità di servizio maturata sino alla data di deposito del ricorso».
9. Inoltre sotto tale profilo e per ciò che concerne le deduzioni relative alla mancata corretta esecuzione della sentenza Trib. Catania, sez. lav., n. 2115/2020, ribadisce l'Ufficio che trattasi di questioni attinenti appunto all'esatta esecuzione spontanea della sentenza n.
2115/2020, che andavano fatte valere in sede esecutiva;
non potendosi qualificare come generica la condanna contenuta in dispositivo della sentenza n. 2115/2020, del seguente tenore «condanna parte resistente a corrispondere in favore dello stesso le relative differenze retributive limitatamente al predetto periodo non coperto da prescrizione, da calcolarsi con i parametri posti a fondamento dei conteggi allegati al ricorso, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94» e tenuto anche conto della riforma sul punto ad opera della sentenza della Corte di appello, sez. lav., emessa a definizione del giudizio n.
622/2020, che in motivazione ha ritenuto i conteggi contestati ed ha «pertanto, dato mandato ad un consulente tecnico al fine di calcolare la progressione economica che sarebbe spettata ad un dipendenti dell'amministrazione regionale assunto a tempo indeterminato il 2.11.2001 con qualifica D1 fino al deposito del ricorso e le eventuali differenze con quanto percepito dalla dal 17 luglio 2008 (in virtù dell'eccezione Pt_1
di prescrizione accolta dal primo giudice e non oggetto di appello incidentale) al deposito del ricorso.
Il consulente, con calcoli corretti e coerenti al mandato e, dunque, pienamente condivisibili, ha calcolato la somma dovuta in euro 18.173,68.
Con le note telematiche del 9.6.2023 l'appellante ha rilevato di aver corrisposto a titolo di arretrati contrattuali PEO e IVC la somma rispettivamente di euro 4.466,34 e di euro
1.905,87, che il ctu non ha considerato nel percepito, e di aver corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata la somma di euro 8.635,29.
10 L'appellata, chiamata ad interloquire sul punto, ha riconosciuto di aver incassato le somme in questione.
5) Ne consegue che la somma effettivamente dovuta all'appellata, per differenze stipendiali da progressione economica, è di euro (18.173,68 – 4.466,34 – 1.905,87)
11.801,47, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo, da cui sottrarre quanto già corrisposto, pari ad euro 8.635,29»
(v. sentenza Corte di appello, sez. lav., emessa a definizione del giudizio n. 622/2020).
10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
11. In ragione della natura preliminare della questione sulla base della quale è stato definito il giudizio, le spese di lite possono essere compensate per metà. La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza e devono essere poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle amministrazioni resistenti di metà delle delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 5.358,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
compensa la restante metà delle spese di lite.
Così deciso in Catania, il 5.3.2025
La giudice
Federica Porcelli
11