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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/09/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato pres- Parte_1 so l'Avv. GALLIANO MARIAGRAZIA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri Controparte_2
Co domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio via Massimo D'Azeglio
[...]
Resistente
OGGETTO: ricostruzione carriera
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha fatto ricorso al giudice lavoro chiedendo :” accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Pt_1 al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e, per l'effetto, condannare il CP_1 resistente ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera del ricorrente con il riconoscimento an- che di tale anno;
condannare il al pagamento di eventuali diffe- Controparte_3 renze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali;
condannare il
[...]
ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
in ogni Controparte_3 caso: con il favore dei compensi professionali del presente giudizio ed accessori di legge di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore. “
i è costituito eccependo la prescrizione per le differenze stipendiali CP_4
Sono state sentite le parti all'udienza 9.9.25 alla quale il ricorrente ha ammesso che l'anno 2013 risul- ta già riconosciuto a soli fini giuridici.
Rilevato pertanto quanto all'aspetto retributivo che l'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, "
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli an- ni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle ammini- strazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
1 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fer- mo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, matemita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il persona- le non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012
e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le catego- rie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifi- cazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,
2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusi- vamente giuridici".
Sul punto, la S.C., con sentenza n. 6264/2019, ha precisato che : “la relativa previsione limitativa ri- guarda il "trattamento economico complessivo" dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno
2010", che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere ai singoli di- pendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle derivanti da automati- smi retributivi e di progressione automatica degli stipendi, che possano indurre un incremento del trat- tamento economico complessivo oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno
2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura della norma.”, ulteriormente precisando che: “8.1. Il computo del tetto deve avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”. Occorre tuttavia evidenziare che la questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata da ultimo affrontata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 21.5.2025, n.1726, le cui motivazioni di seguito riportate sono condivise integralmente da questo Giudice, che anzi le fa proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territo- riale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il pe- riodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il Ministero ricor- rente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non com- putabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle rela- tive risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di meri- to e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in am- bito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo
2 al 2014. … per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone al- cun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospen- sione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4.
Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattua- lizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in paro- la per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progres- sione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativa- mente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità suc- cessive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono pro- cedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rile- vano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che ca- ratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, per- ché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, deter- minando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comun- que garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, do- po avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo ri- sparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigen- za giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono as- similabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione eco- nomica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a se- guito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, inte- ressante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizio- ne economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità me- desime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescin- dere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del bloc-
3 co per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come soste- nuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanza- mento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le sele- zioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni ecce- dentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, co- me nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconosci- mento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre man- tenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla norma- tiva di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipen- diali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla con- trattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalu- tazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, per- CP_1 ché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima ri- spetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto me- no il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.”. In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la infondatezza del ricorso.
Infine, la complessità della questione giuridica esaminata e la sua assoluta novità giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ex art. 92, co.2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Respinge il ricorso
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Cuneo, 9.9.25
Il Giudice dott. N.Fiorello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato pres- Parte_1 so l'Avv. GALLIANO MARIAGRAZIA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri Controparte_2
Co domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio via Massimo D'Azeglio
[...]
Resistente
OGGETTO: ricostruzione carriera
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha fatto ricorso al giudice lavoro chiedendo :” accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Pt_1 al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e, per l'effetto, condannare il CP_1 resistente ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera del ricorrente con il riconoscimento an- che di tale anno;
condannare il al pagamento di eventuali diffe- Controparte_3 renze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali;
condannare il
[...]
ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
in ogni Controparte_3 caso: con il favore dei compensi professionali del presente giudizio ed accessori di legge di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore. “
i è costituito eccependo la prescrizione per le differenze stipendiali CP_4
Sono state sentite le parti all'udienza 9.9.25 alla quale il ricorrente ha ammesso che l'anno 2013 risul- ta già riconosciuto a soli fini giuridici.
Rilevato pertanto quanto all'aspetto retributivo che l'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, "
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli an- ni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle ammini- strazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
1 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fer- mo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, matemita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il persona- le non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012
e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le catego- rie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifi- cazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,
2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusi- vamente giuridici".
Sul punto, la S.C., con sentenza n. 6264/2019, ha precisato che : “la relativa previsione limitativa ri- guarda il "trattamento economico complessivo" dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno
2010", che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere ai singoli di- pendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle derivanti da automati- smi retributivi e di progressione automatica degli stipendi, che possano indurre un incremento del trat- tamento economico complessivo oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno
2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura della norma.”, ulteriormente precisando che: “8.1. Il computo del tetto deve avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”. Occorre tuttavia evidenziare che la questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata da ultimo affrontata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 21.5.2025, n.1726, le cui motivazioni di seguito riportate sono condivise integralmente da questo Giudice, che anzi le fa proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territo- riale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il pe- riodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il Ministero ricor- rente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non com- putabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle rela- tive risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di meri- to e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in am- bito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo
2 al 2014. … per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone al- cun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospen- sione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4.
Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattua- lizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in paro- la per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progres- sione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativa- mente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità suc- cessive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono pro- cedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rile- vano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che ca- ratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, per- ché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, deter- minando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comun- que garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, do- po avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo ri- sparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigen- za giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono as- similabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione eco- nomica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a se- guito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, inte- ressante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizio- ne economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità me- desime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescin- dere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del bloc-
3 co per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come soste- nuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanza- mento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le sele- zioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni ecce- dentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, co- me nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconosci- mento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre man- tenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla norma- tiva di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipen- diali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla con- trattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalu- tazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, per- CP_1 ché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima ri- spetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto me- no il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.”. In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la infondatezza del ricorso.
Infine, la complessità della questione giuridica esaminata e la sua assoluta novità giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ex art. 92, co.2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Respinge il ricorso
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Cuneo, 9.9.25
Il Giudice dott. N.Fiorello
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