Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 10134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10134/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
08 aprile 2025, avente per oggetto: Regolamentazione figli naturali
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Terribile C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Annarita Manzo
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di aff idamento inerenti i figli (16.04.2018) e (26.06.2019) nati dalla relazione sentimentale Per_1 Per_2
intrattenuta con il resistente , in seguito, venuta a cessare, chiedendo, tra Controparte_1
1
l'altro, l'affido condiviso dei minori con residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del padre e in favore de i minori pari ad € 300,00 mensili e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del
50%.
Con propria memoria in data 26.02.2025 anche il resistente, , si costituiva in Controparte_1
giudizio, aderendo alla domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento de i figli e ma alle condizioni di cui alla memoria difensiva. Per_1 Per_2
All'udienza del 08.04.2025, erano presenti entrambe le parti e rappresentavano la volontà di voler regolamentare le condizioni di affidamento inerenti i figli e nel modo che segue: Per_1 Per_2
“i minori e sono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre. Ciascuno dei genitori, nel periodo di permanenza presso di sé dei minori, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini una domenica l'intera giornata e l'altra domenica metà giornata, anche presso l'abitazione ove risiedono. Inoltre, i genitori concorderanno, durante la settimana, tenendo conto dei turni del padre, anche la possibilità che il padre tenga con sé i minori, anche presso l'abitazione. Per le festività, nel rispetto degli interessi dei minori, si applicherà il principio dell'alternanza, sicchè un anno il padre terrà i minori, indicativamente, la vigilia di Natale, il 26 dicembre ed il 1° dell'anno e, l'anno successivo, il 25 ed il 31 dicembre ed il 6 gennaio. Il principio dell'alternanza si applicherà anche per altre festività.
Eventuali pernotti verranno valutati dai genitori in base alle esigenze dei minori. Il padre potrà inoltre tenere con sé i minori, nel rispetto delle loro esigenze, una settimana durante l'estate che verrà individuata d'accordo tra i genitori. La casa familiare, sita in via Arturo Toscanini n. 7 in
Eboli, di proprietà di e per la quale corrisponde una rata di mutuo di € 159,00 mensili, Controparte_1
è assegnata alla ricorrente che vi abiterà unitamente ai figli con tutti gli arredi ivi presente. Si precisa che già in data odierna la ricorrente potrà rientrare nell'abitazione con consegna delle chiavi. A titolo di mantenimento, il resistente si obbliga a corrispondere la rata di mutuo, nonché il relativo di finanziamento di € 261,00 (che si estinguerà a febbraio 2031) e dispone che la ricorrente percepisce per intero l'assegno unico per entrambi i figli, pari ad oggi ad € 600,00. Le spese straordinarie, quali, ad esempio, attività sportiva, attività musicali extrascolastiche, eventuali visite mediche, saranno suddivise tra entrambi i genitori nella misura del 50%. Il resistente si impegna a contribuire
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nei limiti delle sue possibilità ad integrare la spesa della scuola privata, dando atto che ad oggi percepisce € 1200,00”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse dei minori e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento dei figli e ed i conseguenti rapporti tra le parti siano Per_1 Per_2 regolati in conformità all'accordo dalle stesse raggiunto e riportato in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 08 aprile 2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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