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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 237/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 11/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 237/2025 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sua pretesa ( assegno mensile di assistenza art.13 L. n. 118/1971), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, nonché in via subordinata la prestazione di esenzione ticket. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire dell'istante in relazione all'accertamento del requisito sanitario di invalidità (67%) e, per il resto ha chiesto il rigetto del ricorso attesa l'infondatezza dello stesso.
1. In via preliminare, si rileva che nella fase di ATPO l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire di parte ricorrente in relazione all'accertamento del requisito sanitario di invalidità (67%) è stata già esaminata dal primo Giudice con accoglimento della stessa e conseguente inammissibilità di tale parte della domanda considerato che parte istante possiede i requisiti per usufruire dell'esenzione ticket.
Pertanto, tale giudizio deve essere esaminato solo in relazione ai requisiti sanitari, onde fruire della prestazione di assegno mensile di assistenza art.13 L. n. 118/1971.
2.Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
2.1 Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza art.13 L. n. 118/1971 che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante non hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, ritenendo che il CTU, aveva sottovalutato il quadro patologico cui risultava affetto il periziato.
3. Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. –dott. Parte_2 alle conclusioni surriportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni, limitandosi, tuttavia, a riproporre le medesime osservazioni già redatte dal C.T.P. Dott. alle quali il C.T.U. ha esaustivamente Persona_1 controdedotto.
Invero il perito nominato nella fase di ATPO nelle conclusioni dell'elaborato peritale ha
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro espressamente affermato che il periziato è affetto da: “infermità multiple configurabili con
SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE GRAVE PARZIALMENTE EMENDATA
DALL'USO DI CPAP. SINDROME ANSIOSO DEPRESSIVA REATTIVA ”. Le infermità in oggetto, allo stato attuale, determinano le condizioni sanitarie che confermano il diritto alla invalidità ai sensi di legge. Le stesse, sono da valutarsi con riferimento alle tabelle delle percentuali di invalidità, ordinata per apparati, e relativi codici, che di seguito vengono riportati: Cod. 6407-(Bronchite asmatica cronica). Valutazione tabellare fissa al 45%. Per analogia può essere valutata la grave sindrome delle apnee notturne. Cod. -2204.(Sindrome depressiva endoreattiva lieve).Valutazione tabellare fissa al 10%. Valutazione per analogia, pari al 10%. Tutto ciò considerato, si ritiene che le infermità coesistenti rilevate, complessivamente intese, determinino le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione del 50% della generica capacità di lavoro. Si conferma il giudizio espresso dalla commissione medica di prima istanza. La decorrenza dei diritti è riconducibile alla data della presentazione della domanda amministrativa (28.03.2023).”
Il perito nella risposta alle osservazioni di parte ricorrente ha evidenziato, in merito al quadro osteo-degenerativo non riportato nell' elaborato peritale ma oggetto di disamina da parte dello stesso, che: “le patologie osteodegenerative, ancorchè documentate, indicative di processi di invecchiamento ed usura delle strutture anatomiche interessate, ad oggi, certamente non presentano ricadute funzionali di rilevanza medico-legale. Tantomento, non determinano la presunta-ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN
POSIZIONE FAVOREVOLE, che resta tabellata con valutazione del 25%. Pertanto, non è possibile aderire alla sollecitazione del ctp, non sussistendo i presupposti clinico-funzionali.
Inoltre, ancorchè presenti anche processi osteodegenerativi del tratto lombo-sacrale, gli stessi, come si evince dalla lettura della documentazione ortopedica, non necessitano di interventi terapeutici invasivi (interventi chirurgici, infiltrazioni farmacologiche o quant'altro fosse utile a migliorare la sintomatologia, soggettivamente riferita, della lombalgia. Infatti, l'unica indicazione terapeutica resta la ginnastica posturale senza prescrizione di trattamento farmacologico con fans, antidolorifici e/o miorilassanti. Ciò a supporto di un quadro clinico di lieve entità con scarse ricadute funzionali.”
In relazione alla patologia respiratoria, valutata dal CTU nella misura del 45% e alla richiesta di parte istante di una rivalutazione della percentuale della stessa , il perito ha acclarato che:
“la richiesta di una rivalutazione al 50% della patologia respiratoria non può essere soddisfatta. Infatti, considerato che la valutazione espressa dal ctu, è riferita per analogia
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro alla bronchite asmatica cronica, tabellata al 45%, bisogna ricordare che la Sindrome delle
Apnee Notturne, ancorchè grave, risulta notevolmente migliorata con l'uso del CPAP(vedi relazione specialistica rilasciata dal Policlinico di Tor Vergata in data 03.05.23), ove viene riferita come OTTIMA la correzione degli eventi apnoici in corso di CPAP. Ovvero, trattasi di un'infermità molto utilmente emendata dal trattamento terapeutico. Elemento importante nella valutazione di merito.”
Infine, sulla contestazione afferente al riconoscimento in favore di parte ricorrente della sindrome ansioso depressiva di grado lieve, anziché di grado grave , a fronte di una consulenza neuropsichiatrica del 19/12/24 documentata in atti, il perito nominato, avuto riguardo all'esame obiettivo svolto, ha specificato che : “Per ciò che riguarda la sindrome ansioso-depressiva reattiva grave, si rileva che durante le operazioni peritali, il ricorrente non ha presentato sintomatologia psichiatrica tale da essere definita grave. Egli ha partecipato correttamente e coerentemente alle operazioni non denunciando sintomatologia ansiosa e presentando solo lieve deflessione dell'umore. Anche in questo caso, la terapia antidepressiva che assume(Zoloft), riesce a controllare sufficientemente bene il quadro clinico denunciato dal ctp. Ne deriva necessariamente una valutazione medico legale che tenga conto di tali risultati terapeutici.”
La relazione del CTU -avuto riguardo anche alla valutazione delle osservazioni della parte ricorrente come ampiamente esposte nell'elaborato peritale depositato in atti, - appare ben motivata e dettagliatamente descrittiva delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare quindi non suscettibile di censure e pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
4. Va infatti chiarito che la semplice affermazione che il consulente dott. ha Parte_2 sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
5. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni già esaustivamente svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
7. Attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente.
Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza art.13 L. n. 118/1971;
2) spese irripetibili;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, come già liquidate
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 11/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 237/2025 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sua pretesa ( assegno mensile di assistenza art.13 L. n. 118/1971), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, nonché in via subordinata la prestazione di esenzione ticket. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire dell'istante in relazione all'accertamento del requisito sanitario di invalidità (67%) e, per il resto ha chiesto il rigetto del ricorso attesa l'infondatezza dello stesso.
1. In via preliminare, si rileva che nella fase di ATPO l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire di parte ricorrente in relazione all'accertamento del requisito sanitario di invalidità (67%) è stata già esaminata dal primo Giudice con accoglimento della stessa e conseguente inammissibilità di tale parte della domanda considerato che parte istante possiede i requisiti per usufruire dell'esenzione ticket.
Pertanto, tale giudizio deve essere esaminato solo in relazione ai requisiti sanitari, onde fruire della prestazione di assegno mensile di assistenza art.13 L. n. 118/1971.
2.Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
2.1 Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza art.13 L. n. 118/1971 che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante non hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, ritenendo che il CTU, aveva sottovalutato il quadro patologico cui risultava affetto il periziato.
3. Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. –dott. Parte_2 alle conclusioni surriportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni, limitandosi, tuttavia, a riproporre le medesime osservazioni già redatte dal C.T.P. Dott. alle quali il C.T.U. ha esaustivamente Persona_1 controdedotto.
Invero il perito nominato nella fase di ATPO nelle conclusioni dell'elaborato peritale ha
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro espressamente affermato che il periziato è affetto da: “infermità multiple configurabili con
SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE GRAVE PARZIALMENTE EMENDATA
DALL'USO DI CPAP. SINDROME ANSIOSO DEPRESSIVA REATTIVA ”. Le infermità in oggetto, allo stato attuale, determinano le condizioni sanitarie che confermano il diritto alla invalidità ai sensi di legge. Le stesse, sono da valutarsi con riferimento alle tabelle delle percentuali di invalidità, ordinata per apparati, e relativi codici, che di seguito vengono riportati: Cod. 6407-(Bronchite asmatica cronica). Valutazione tabellare fissa al 45%. Per analogia può essere valutata la grave sindrome delle apnee notturne. Cod. -2204.(Sindrome depressiva endoreattiva lieve).Valutazione tabellare fissa al 10%. Valutazione per analogia, pari al 10%. Tutto ciò considerato, si ritiene che le infermità coesistenti rilevate, complessivamente intese, determinino le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione del 50% della generica capacità di lavoro. Si conferma il giudizio espresso dalla commissione medica di prima istanza. La decorrenza dei diritti è riconducibile alla data della presentazione della domanda amministrativa (28.03.2023).”
Il perito nella risposta alle osservazioni di parte ricorrente ha evidenziato, in merito al quadro osteo-degenerativo non riportato nell' elaborato peritale ma oggetto di disamina da parte dello stesso, che: “le patologie osteodegenerative, ancorchè documentate, indicative di processi di invecchiamento ed usura delle strutture anatomiche interessate, ad oggi, certamente non presentano ricadute funzionali di rilevanza medico-legale. Tantomento, non determinano la presunta-ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN
POSIZIONE FAVOREVOLE, che resta tabellata con valutazione del 25%. Pertanto, non è possibile aderire alla sollecitazione del ctp, non sussistendo i presupposti clinico-funzionali.
Inoltre, ancorchè presenti anche processi osteodegenerativi del tratto lombo-sacrale, gli stessi, come si evince dalla lettura della documentazione ortopedica, non necessitano di interventi terapeutici invasivi (interventi chirurgici, infiltrazioni farmacologiche o quant'altro fosse utile a migliorare la sintomatologia, soggettivamente riferita, della lombalgia. Infatti, l'unica indicazione terapeutica resta la ginnastica posturale senza prescrizione di trattamento farmacologico con fans, antidolorifici e/o miorilassanti. Ciò a supporto di un quadro clinico di lieve entità con scarse ricadute funzionali.”
In relazione alla patologia respiratoria, valutata dal CTU nella misura del 45% e alla richiesta di parte istante di una rivalutazione della percentuale della stessa , il perito ha acclarato che:
“la richiesta di una rivalutazione al 50% della patologia respiratoria non può essere soddisfatta. Infatti, considerato che la valutazione espressa dal ctu, è riferita per analogia
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro alla bronchite asmatica cronica, tabellata al 45%, bisogna ricordare che la Sindrome delle
Apnee Notturne, ancorchè grave, risulta notevolmente migliorata con l'uso del CPAP(vedi relazione specialistica rilasciata dal Policlinico di Tor Vergata in data 03.05.23), ove viene riferita come OTTIMA la correzione degli eventi apnoici in corso di CPAP. Ovvero, trattasi di un'infermità molto utilmente emendata dal trattamento terapeutico. Elemento importante nella valutazione di merito.”
Infine, sulla contestazione afferente al riconoscimento in favore di parte ricorrente della sindrome ansioso depressiva di grado lieve, anziché di grado grave , a fronte di una consulenza neuropsichiatrica del 19/12/24 documentata in atti, il perito nominato, avuto riguardo all'esame obiettivo svolto, ha specificato che : “Per ciò che riguarda la sindrome ansioso-depressiva reattiva grave, si rileva che durante le operazioni peritali, il ricorrente non ha presentato sintomatologia psichiatrica tale da essere definita grave. Egli ha partecipato correttamente e coerentemente alle operazioni non denunciando sintomatologia ansiosa e presentando solo lieve deflessione dell'umore. Anche in questo caso, la terapia antidepressiva che assume(Zoloft), riesce a controllare sufficientemente bene il quadro clinico denunciato dal ctp. Ne deriva necessariamente una valutazione medico legale che tenga conto di tali risultati terapeutici.”
La relazione del CTU -avuto riguardo anche alla valutazione delle osservazioni della parte ricorrente come ampiamente esposte nell'elaborato peritale depositato in atti, - appare ben motivata e dettagliatamente descrittiva delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare quindi non suscettibile di censure e pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
4. Va infatti chiarito che la semplice affermazione che il consulente dott. ha Parte_2 sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
5. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni già esaustivamente svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
7. Attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente.
Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza art.13 L. n. 118/1971;
2) spese irripetibili;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, come già liquidate
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro