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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4892 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6204 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, con il proc. dom. avv.to Claudia Vuolo, delega in atti
-attrice opponente- contro
Controparte_1
(c.f. , in persona del procuratore dott.
[...] P.IVA_2
, in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 Controparte_3
con il proc. dom. avv. Paolo Bonalume, delega in atti
-convenuta opposta-
e c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, con il proc. dom. avv.to Enrico Storari, delega in atti
-interveniente- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024 pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1383/2022, Parte_2
emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento di €
14.891,22 in favore di parte opposta per forniture eseguite in suo favore dalla società
. Controparte_3
Contestava, in primo luogo, che la produzione delle sole fatture nella fase monitoria fosse idonea a dimostrare il diritto fatto valere ed eccepiva il difetto di legittimazione della società convenuta rilevando la mancanza di ogni riscontro circa l'esistenza di validi ed efficaci atti di cessione dei crediti e della notifica di dette cessioni alla debitrice.
Sul presupposto che nel procedimento di formazione e di manifestazione della volontà della stessa P.A. fosse richiesta la forma scritta ad substantiam, l'opponente lamentava inoltre la mancata produzione da parte della convenuta di un contratto dal quale desumere la concreta instaurazione del rapporto di fornitura e le determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere.
Affermava, infine, che le fatture azionate non risultavano registrate nel software aziendale e negava la debenza degli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, la società convenuta ribadiva di essere procuratrice speciale della e non cessionaria del credito da questa vantato nei confronti Controparte_3
dell' evidenziando così la non pertinenza delle allegazioni avversarie circa la validità ed opponibilità della cessione del credito.
Sosteneva quindi che (i) aveva inviato le proprie offerte all' (ii) l' e CP_4
, a seguito dell'aggiudicazione della gara, avevano sottoscritto un contratto CP_4
richiamato negli ordinativi con i quali l' aveva poi richiesto a la vendita dei CP_4
prodotti; (iii) l' aveva di volta in volta richiesto a la vendita dei prodotti CP_4
mediante l'invio degli ordinativi di fornitura;
(iv) aveva effettuato le forniture;
CP_4
pagina 2 di 4 (v) aveva emesso le fatture. CP_4
Deduceva altresì che, in ogni caso, le ed erano Controparte_5 Parte_3
assoggettate alle regole civilistiche con la conseguenza che il contratto avrebbe potuto anche essere concluso per facta concludentia.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione ed, in via subordinata, instava per la condanna dell'attrice al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Omessa ogni istruttoria dal precedente giudice assegnatario e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, interveniva nel giudizio, con comparsa del 28.5.2024, la società la quale aderiva alle difese della convenuta opposta. Controparte_3
La causa veniva poi assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 5.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va accolta.
E' noto che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex multis Cassazione n. 19944/2023).
Ebbene, nel caso in esame, parte opposta non ha offerto, prima ancora che fornito, la prova richiesta essendosi limitata a versare in atti le fatture n. 1912093404/12 di €
7.445,61 e n. 1912041019/12 di € 7.446,61 emesse da , che l' ha Controparte_3
affermato di non aver mai registrato in contabilità, e l'estratto notarile delle scritture contabili.
Nessun riscontro è stato invece fornito dell'offerta asseritamente rivolta all' e/o degli ordinativi da questa inoltrati al fornitore né, tantomeno, della effettiva consegna della merce fatturata e dell'accettazione della prestazione.
Diversamente poi da quanto sostenuto dalle controparti (cfr. foglio 3 comparsa del pagina 3 di 4 27.11.2022 e foglio 2 memoria del 24.10.2025), l' ha contestato il Parte_1
credito senza dare nulla per ammesso circa l'instaurazione di rapporti con la
. Controparte_3
Si legge invero nell'atto di opposizione che le fatture versate in atti non erano mai state vistate o accettate dall'Ente (cfr. foglio 2), né registrate in contabilità, e che la mancanza di un valido contratto non consentiva di conoscere le prestazioni da rendere ed il compenso da corrispondere (cfr. foglio 5).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cassazione n. 8900/2025) e che nella specie è evidente la genericità delle allegazioni di parte convenuta circa le modalità della instaurazione dei rapporti inter partes (offerta- aggiudicazione-ordine-consegna merce).
In definitiva, allora, il decreto va revocato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1383/2022 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 19.5.2022 che, per l'effetto, revoca; condanna , in solido tra loro, alla refusione in favore CP_6 Controparte_3
dell' di € 4.237,00 per compensi professionali, € 145,50 per contributo Parte_2
unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 2.12.2025
IL GIUDICE Daniela Quartarone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6204 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, con il proc. dom. avv.to Claudia Vuolo, delega in atti
-attrice opponente- contro
Controparte_1
(c.f. , in persona del procuratore dott.
[...] P.IVA_2
, in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 Controparte_3
con il proc. dom. avv. Paolo Bonalume, delega in atti
-convenuta opposta-
e c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, con il proc. dom. avv.to Enrico Storari, delega in atti
-interveniente- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024 pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1383/2022, Parte_2
emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento di €
14.891,22 in favore di parte opposta per forniture eseguite in suo favore dalla società
. Controparte_3
Contestava, in primo luogo, che la produzione delle sole fatture nella fase monitoria fosse idonea a dimostrare il diritto fatto valere ed eccepiva il difetto di legittimazione della società convenuta rilevando la mancanza di ogni riscontro circa l'esistenza di validi ed efficaci atti di cessione dei crediti e della notifica di dette cessioni alla debitrice.
Sul presupposto che nel procedimento di formazione e di manifestazione della volontà della stessa P.A. fosse richiesta la forma scritta ad substantiam, l'opponente lamentava inoltre la mancata produzione da parte della convenuta di un contratto dal quale desumere la concreta instaurazione del rapporto di fornitura e le determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere.
Affermava, infine, che le fatture azionate non risultavano registrate nel software aziendale e negava la debenza degli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, la società convenuta ribadiva di essere procuratrice speciale della e non cessionaria del credito da questa vantato nei confronti Controparte_3
dell' evidenziando così la non pertinenza delle allegazioni avversarie circa la validità ed opponibilità della cessione del credito.
Sosteneva quindi che (i) aveva inviato le proprie offerte all' (ii) l' e CP_4
, a seguito dell'aggiudicazione della gara, avevano sottoscritto un contratto CP_4
richiamato negli ordinativi con i quali l' aveva poi richiesto a la vendita dei CP_4
prodotti; (iii) l' aveva di volta in volta richiesto a la vendita dei prodotti CP_4
mediante l'invio degli ordinativi di fornitura;
(iv) aveva effettuato le forniture;
CP_4
pagina 2 di 4 (v) aveva emesso le fatture. CP_4
Deduceva altresì che, in ogni caso, le ed erano Controparte_5 Parte_3
assoggettate alle regole civilistiche con la conseguenza che il contratto avrebbe potuto anche essere concluso per facta concludentia.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione ed, in via subordinata, instava per la condanna dell'attrice al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Omessa ogni istruttoria dal precedente giudice assegnatario e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, interveniva nel giudizio, con comparsa del 28.5.2024, la società la quale aderiva alle difese della convenuta opposta. Controparte_3
La causa veniva poi assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 5.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va accolta.
E' noto che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex multis Cassazione n. 19944/2023).
Ebbene, nel caso in esame, parte opposta non ha offerto, prima ancora che fornito, la prova richiesta essendosi limitata a versare in atti le fatture n. 1912093404/12 di €
7.445,61 e n. 1912041019/12 di € 7.446,61 emesse da , che l' ha Controparte_3
affermato di non aver mai registrato in contabilità, e l'estratto notarile delle scritture contabili.
Nessun riscontro è stato invece fornito dell'offerta asseritamente rivolta all' e/o degli ordinativi da questa inoltrati al fornitore né, tantomeno, della effettiva consegna della merce fatturata e dell'accettazione della prestazione.
Diversamente poi da quanto sostenuto dalle controparti (cfr. foglio 3 comparsa del pagina 3 di 4 27.11.2022 e foglio 2 memoria del 24.10.2025), l' ha contestato il Parte_1
credito senza dare nulla per ammesso circa l'instaurazione di rapporti con la
. Controparte_3
Si legge invero nell'atto di opposizione che le fatture versate in atti non erano mai state vistate o accettate dall'Ente (cfr. foglio 2), né registrate in contabilità, e che la mancanza di un valido contratto non consentiva di conoscere le prestazioni da rendere ed il compenso da corrispondere (cfr. foglio 5).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cassazione n. 8900/2025) e che nella specie è evidente la genericità delle allegazioni di parte convenuta circa le modalità della instaurazione dei rapporti inter partes (offerta- aggiudicazione-ordine-consegna merce).
In definitiva, allora, il decreto va revocato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1383/2022 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 19.5.2022 che, per l'effetto, revoca; condanna , in solido tra loro, alla refusione in favore CP_6 Controparte_3
dell' di € 4.237,00 per compensi professionali, € 145,50 per contributo Parte_2
unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 2.12.2025
IL GIUDICE Daniela Quartarone
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