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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/10/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1371/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente rel.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1371/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA M. MASCIA, 16 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. VOLPE CARMINE (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA XX CP_1 C.F._3
SETTEMBRE N. 14 84091 BATTIPAGLIA, presso lo studio dell'Avv. PASTORINO
MA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTA
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, essendo stato già pronunciata, con sentenza non definitiva n. 1151/2017 del 21.08.2017, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, il Collegio, in questa sede, è chiamato ad emettere le statuizioni accessorie.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento più recente della S.C., dal quale il Collegio non intende discostarsi, “In materia di divorzio, sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo - perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo - compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive (cfr Cass. 20/04/2023,
n.10702).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto delle allegazioni delle parti, l'assegno divorzile svolge una funzione assistenziale, atteso che la resistente non ha mezzi sufficienti per il suo sostentamento.
Invero, quest'ultima, in ragione dell'età (54 anni) e delle attuali condizioni di mercato del lavoro si trova nell'incapacità di migliorare la propria posizione reddituale.
Pagina 2 di 4 Quanto alla quantificazione dell'assegno divorzile, tenuto conto delle condizioni economico- patrimoniali delle parti (cfr. documentazione fiscale- reddituale depositata dalle parti), l'assenza di prove in ordine all'attuale svolgimento di attività lavorativa (anche sommersa), da parte della resistente, il Tribunale ritiene congruo porre a carico di Parte_1
la somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge.
[...]
Detta somma dovrà essere corrisposta alla resistente entro il 10 di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Quanto al mantenimento dei figli, divenuti maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, la mancata acquisizione di elementi probatori tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale impone di confermare il provvedimento di mantenimento in loro favore nella misura di euro 350,00, oltre rivalutazione Istat.
A carico del vanno anche le spese straordinarie nella misura del 50%. Pt_1
Tenuto conto dell'esito della lite, del comportamento processuale del ricorrente e della quantificazione dell'importo dell'assegno richiesto (inferiore rispetto a quello preteso dalla resistente), sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta ed, in particolare, sulle domande accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario già pronunciato con sentenza parziale n. 1151/2017 del 21.08.2017 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
1) Pone a carico di la somma mensile di euro 150,00, a titolo di Parte_1 assegno divorzile in favore di entro il giorno 10 di ogni mese ed CP_1 automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025;
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_1 CP_1 somma mensile di euro 350,00, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , oltre rivalutazione Persona_1 Per_2
Istat ed il 50% delle spese straordinarie;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09/10/2025
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 3 di 4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente rel.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1371/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA M. MASCIA, 16 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. VOLPE CARMINE (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA XX CP_1 C.F._3
SETTEMBRE N. 14 84091 BATTIPAGLIA, presso lo studio dell'Avv. PASTORINO
MA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTA
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, essendo stato già pronunciata, con sentenza non definitiva n. 1151/2017 del 21.08.2017, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, il Collegio, in questa sede, è chiamato ad emettere le statuizioni accessorie.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento più recente della S.C., dal quale il Collegio non intende discostarsi, “In materia di divorzio, sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo - perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo - compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive (cfr Cass. 20/04/2023,
n.10702).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto delle allegazioni delle parti, l'assegno divorzile svolge una funzione assistenziale, atteso che la resistente non ha mezzi sufficienti per il suo sostentamento.
Invero, quest'ultima, in ragione dell'età (54 anni) e delle attuali condizioni di mercato del lavoro si trova nell'incapacità di migliorare la propria posizione reddituale.
Pagina 2 di 4 Quanto alla quantificazione dell'assegno divorzile, tenuto conto delle condizioni economico- patrimoniali delle parti (cfr. documentazione fiscale- reddituale depositata dalle parti), l'assenza di prove in ordine all'attuale svolgimento di attività lavorativa (anche sommersa), da parte della resistente, il Tribunale ritiene congruo porre a carico di Parte_1
la somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge.
[...]
Detta somma dovrà essere corrisposta alla resistente entro il 10 di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Quanto al mantenimento dei figli, divenuti maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, la mancata acquisizione di elementi probatori tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale impone di confermare il provvedimento di mantenimento in loro favore nella misura di euro 350,00, oltre rivalutazione Istat.
A carico del vanno anche le spese straordinarie nella misura del 50%. Pt_1
Tenuto conto dell'esito della lite, del comportamento processuale del ricorrente e della quantificazione dell'importo dell'assegno richiesto (inferiore rispetto a quello preteso dalla resistente), sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta ed, in particolare, sulle domande accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario già pronunciato con sentenza parziale n. 1151/2017 del 21.08.2017 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
1) Pone a carico di la somma mensile di euro 150,00, a titolo di Parte_1 assegno divorzile in favore di entro il giorno 10 di ogni mese ed CP_1 automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025;
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_1 CP_1 somma mensile di euro 350,00, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , oltre rivalutazione Persona_1 Per_2
Istat ed il 50% delle spese straordinarie;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09/10/2025
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 3 di 4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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