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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Messina Isabella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20730/2024 avente ad oggetto: Interdizione (collegio) promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. DANIELA BONIFAZIO elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, VIA
GUBBIO 87, presso il difensore avv. DANIELA BONIFAZIO
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_4
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 22/5/ 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 21.11.2024: in via principale, pronunciare sentenza di interdizione nei confronti della Sig.ra disponendo, sussistendone le ragioni di Controparte_1 necessità ed urgenza, la nomina di un tutore provvisorio;
In via subordinata, qualora l'Organo
Giudicante reputasse sussistere, in capo alla Sig.ra una residua capacità Controparte_1
d'intendere, provvedere all'apertura di un'Amministrazione di Sostegno con la nomina di un amministratore di sostegno.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare, in via principale, l'interdizione nei confronti della Sig.ra disponendo, Controparte_1 sussistendone le ragioni di necessità ed urgenza, la nomina di un tutore provvisoria ovvero, in via subordinata, provvedere all'apertura di un'Amministrazione di Sostegno con la nomina di un amministratore di sostegno.
Dagli atti depositati risulta che la sig.ra sia attualmente domiciliata in Torino, Parte_4 presso la Struttura “IL VALENTINO”, situata in via Saluzzo n. 50.
Circa le sue condizioni, il personale medico della Struttura che ha redatto il Piano di assistenza individualizzato così statuisce: “Deterioramento cognitivo con atrofia cortico–sottocorticale, vasculopatia cerebrale cronica, sindrome extra – piramidale, diabete mellito di tipo 2, pancitopenia su prevalente base carenziale, deambulazione assente, si osserva rallentamento ideo-motorio e complessivo disorientamento”.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza avanti al GOP delegato ed in data 30.1.2025 mediante collegamento da remoto, si procedeva all'esame della beneficiaria.
Nell'udienza del 30.1.2025, all'esito dell'esame della persona interdicenda, la psicologa della struttura ove risiede la beneficiaria dichiarava che dai test effettuati risulta “un deterioramento cognitivo grave, un disorientamento spazio/tempo/persona, salvo solo il riconoscimento visivo dei familiari, i ricordi non si collocano correttamente sulla linea temporale, la signora è dipendente in tutte le ADL, è CP_1 allettata”.
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un tutore provvisorio, si nominava tutore provvisorio della persona interdicenda la ricorrente sig.ra (C.F. , Parte_1 C.F._1 rimettendo da ultimo parti e causa avanti il Giudice relatore delegante per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata avanti la stessa per il 25.3.2025.
Nell'udienza del 25.3.2025 la difesa di parte ricorrente precisava come da ricorso e rinuncia alle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c. Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di interdizione risulta fondata.
Dai documenti in atti, specificamente nel Piano di assistenza individualizzato redatto dalla Struttura ospitante “IL VALENTINO”, risulta che la sig.ra è affetta da: deterioramento Parte_4 cognitivo con atrofia cortico-sottocorticale; vasculopatia cerebrale cronica;
sindrome extra- piramidale;
diabete mellito tipo 2°; pancitopenia su prevalente base carenziale.
Risulta provato alla luce della documentazione sanitaria versata in atti che la resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro anche all'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi dal GOP nell'udienza del 30.1.2025 da remoto.
pagina 2 di 3 Le risultanze diagnostiche sono state altresì confermate dalla psicologa della struttura, dott.ssa . Per_1
La parte resistente, infatti, è apparsa in stato confusionale e disorientata nel tempo e nello spazio, riuscendo a rispondere ad alcune domande poste dal GOP (cfr. verbale di udienza del 30.1.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, tanto che all'esito della stessa udienza il GOP, ritenuta la necessità, nominava tutore provvisorio la ricorrente sig.ra . Parte_1
Risulta provato, allo stesso modo, che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte resistente, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_1
), nata a [...] e residente in [...] scala A, CodiceFiscale_4 attualmente domiciliata in Torino, presso la Struttura “IL VALENTINO”, via Saluzzo n. 50.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Messina Isabella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20730/2024 avente ad oggetto: Interdizione (collegio) promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. DANIELA BONIFAZIO elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, VIA
GUBBIO 87, presso il difensore avv. DANIELA BONIFAZIO
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_4
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 22/5/ 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 21.11.2024: in via principale, pronunciare sentenza di interdizione nei confronti della Sig.ra disponendo, sussistendone le ragioni di Controparte_1 necessità ed urgenza, la nomina di un tutore provvisorio;
In via subordinata, qualora l'Organo
Giudicante reputasse sussistere, in capo alla Sig.ra una residua capacità Controparte_1
d'intendere, provvedere all'apertura di un'Amministrazione di Sostegno con la nomina di un amministratore di sostegno.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare, in via principale, l'interdizione nei confronti della Sig.ra disponendo, Controparte_1 sussistendone le ragioni di necessità ed urgenza, la nomina di un tutore provvisoria ovvero, in via subordinata, provvedere all'apertura di un'Amministrazione di Sostegno con la nomina di un amministratore di sostegno.
Dagli atti depositati risulta che la sig.ra sia attualmente domiciliata in Torino, Parte_4 presso la Struttura “IL VALENTINO”, situata in via Saluzzo n. 50.
Circa le sue condizioni, il personale medico della Struttura che ha redatto il Piano di assistenza individualizzato così statuisce: “Deterioramento cognitivo con atrofia cortico–sottocorticale, vasculopatia cerebrale cronica, sindrome extra – piramidale, diabete mellito di tipo 2, pancitopenia su prevalente base carenziale, deambulazione assente, si osserva rallentamento ideo-motorio e complessivo disorientamento”.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza avanti al GOP delegato ed in data 30.1.2025 mediante collegamento da remoto, si procedeva all'esame della beneficiaria.
Nell'udienza del 30.1.2025, all'esito dell'esame della persona interdicenda, la psicologa della struttura ove risiede la beneficiaria dichiarava che dai test effettuati risulta “un deterioramento cognitivo grave, un disorientamento spazio/tempo/persona, salvo solo il riconoscimento visivo dei familiari, i ricordi non si collocano correttamente sulla linea temporale, la signora è dipendente in tutte le ADL, è CP_1 allettata”.
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un tutore provvisorio, si nominava tutore provvisorio della persona interdicenda la ricorrente sig.ra (C.F. , Parte_1 C.F._1 rimettendo da ultimo parti e causa avanti il Giudice relatore delegante per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata avanti la stessa per il 25.3.2025.
Nell'udienza del 25.3.2025 la difesa di parte ricorrente precisava come da ricorso e rinuncia alle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c. Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di interdizione risulta fondata.
Dai documenti in atti, specificamente nel Piano di assistenza individualizzato redatto dalla Struttura ospitante “IL VALENTINO”, risulta che la sig.ra è affetta da: deterioramento Parte_4 cognitivo con atrofia cortico-sottocorticale; vasculopatia cerebrale cronica;
sindrome extra- piramidale;
diabete mellito tipo 2°; pancitopenia su prevalente base carenziale.
Risulta provato alla luce della documentazione sanitaria versata in atti che la resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro anche all'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, svoltosi dal GOP nell'udienza del 30.1.2025 da remoto.
pagina 2 di 3 Le risultanze diagnostiche sono state altresì confermate dalla psicologa della struttura, dott.ssa . Per_1
La parte resistente, infatti, è apparsa in stato confusionale e disorientata nel tempo e nello spazio, riuscendo a rispondere ad alcune domande poste dal GOP (cfr. verbale di udienza del 30.1.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, tanto che all'esito della stessa udienza il GOP, ritenuta la necessità, nominava tutore provvisorio la ricorrente sig.ra . Parte_1
Risulta provato, allo stesso modo, che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte resistente, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_1
), nata a [...] e residente in [...] scala A, CodiceFiscale_4 attualmente domiciliata in Torino, presso la Struttura “IL VALENTINO”, via Saluzzo n. 50.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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