TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
n. 17219/2022 r.g.a.c.
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente DECRETO nella causa civile iscritta al n. 17219 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, e vertente TRA
nato in [...], il [...], cui , con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Via Cipro n. 30, Brescia (Bs), presso lo Studio dall'avv. Nunzio Caporaso, c.f. che lo rappresenta e difende C.F._2
RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, domiciliato Controparte_1 CP_2 presso la Controparte_3 di Caserta, rapp.to e difeso dal Presidente della Commissione RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.7.2022, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal , Controparte_1
su Controparte_3 riportata, emesso il 3.12.2019, notificato il 29.6.2022, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata rigettata e non le era stato riconosciuto parere favorevole all'emissione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Chiedeva, quindi, che le fossero riconosciuti la protezione internazionale o il permesso per ragioni umanitarie. La p.a. si costituiva in giudizio il 24.3.2023 e chiedeva il rigetto del ricorso. Il 23.2.2023 il difensore del ricorrente depositava dichiarazione scritta del proprio assistito, con cui egli rinunciava al ricorso. Il P.M. nelle conclusioni rese il 7.7.2025, ha chiesto che venga dichiarata la pagina 1 di 2 cessazione della materia del contendere. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 10.7.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione.
Alla luce dell'art. 306 c.p.c., questo Collegio ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio, quale effetto della rinuncia formulata dal ricorrente di persona, senza che vi sia bisogno dell'accettazione della p.a. costituitasi in giudizio. Infatti, quest'ultima, considerato l'oggetto della causa, volto a conseguire l'accertamento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, che essa ha negato con il provvedimento in questa sede impugnato, non è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante che la possa spingere ad opporsi ad un esito in rito della presente lite, quale è quello conseguente all'estinzione per rinuncia, che cristallizza gli effetti dell'atto impugnato. Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la p.a. si è costituita in giudizio tramite il Presidente della Commissione, al quale non può essere liquidato il compenso di avvocato ai sensi del d.m. Giustizia 55\2014 perché difettano le relative qualità; né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 21.7.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
pagina 2 di 2
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente DECRETO nella causa civile iscritta al n. 17219 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, e vertente TRA
nato in [...], il [...], cui , con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Via Cipro n. 30, Brescia (Bs), presso lo Studio dall'avv. Nunzio Caporaso, c.f. che lo rappresenta e difende C.F._2
RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, domiciliato Controparte_1 CP_2 presso la Controparte_3 di Caserta, rapp.to e difeso dal Presidente della Commissione RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.7.2022, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal , Controparte_1
su Controparte_3 riportata, emesso il 3.12.2019, notificato il 29.6.2022, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata rigettata e non le era stato riconosciuto parere favorevole all'emissione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Chiedeva, quindi, che le fossero riconosciuti la protezione internazionale o il permesso per ragioni umanitarie. La p.a. si costituiva in giudizio il 24.3.2023 e chiedeva il rigetto del ricorso. Il 23.2.2023 il difensore del ricorrente depositava dichiarazione scritta del proprio assistito, con cui egli rinunciava al ricorso. Il P.M. nelle conclusioni rese il 7.7.2025, ha chiesto che venga dichiarata la pagina 1 di 2 cessazione della materia del contendere. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 10.7.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione.
Alla luce dell'art. 306 c.p.c., questo Collegio ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio, quale effetto della rinuncia formulata dal ricorrente di persona, senza che vi sia bisogno dell'accettazione della p.a. costituitasi in giudizio. Infatti, quest'ultima, considerato l'oggetto della causa, volto a conseguire l'accertamento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, che essa ha negato con il provvedimento in questa sede impugnato, non è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante che la possa spingere ad opporsi ad un esito in rito della presente lite, quale è quello conseguente all'estinzione per rinuncia, che cristallizza gli effetti dell'atto impugnato. Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la p.a. si è costituita in giudizio tramite il Presidente della Commissione, al quale non può essere liquidato il compenso di avvocato ai sensi del d.m. Giustizia 55\2014 perché difettano le relative qualità; né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 21.7.2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
pagina 2 di 2